Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 1
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.
Commentari • 2
- 1. La condotta post delictum può escludere la premeditazione se rivela improvvisazione e assenza di piano (Cass. Pen. n. 10814/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Massima In tema di omicidio aggravato dalla premeditazione, la condotta post delictum costituisce elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo, potendo rivelare, se caratterizzata da improvvisazione, disorganizzazione o contraddittorietà, l'assenza di una previa e perdurante deliberazione criminosa. Ne consegue che il giudice non può escluderne la rilevanza, né fondare la premeditazione su mere congetture relative alla gestione successiva del cadavere. Il fatto Il caso riguarda un omicidio particolarmente efferato, seguito da una lunga e complessa attività di distruzione e occultamento del cadavere. Nel primo giudizio, la Corte d'assise aveva escluso …
Leggi di più… - 2. Attenzione a dare del gay! Si rischia una condanna per ingiuriaAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 29 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2007, n. 7963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7963 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI LO - Presidente - del 15/01/2007
Dott. SILVESTRI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio AN - Consigliere - N. 71
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 035951/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) TO RD N. IL 12/09/1947;
2) MA VI N. IL 14/05/1948;
3) AP NI N. IL 22/09/1957;
4) IS EP N. IL 11/08/1944;
5) MESTO EP N. IL 05/03/1952;
nonché sui ricorsi proposti da:
6) COMUNE DI BARI;
7) SS GN VITTORIA;
8) SS GN CHIARA;
9) SS GN MARIAROSALBA;
10) SS GN STEFANIA;
11) METTEO NUNZIATA;
12 MESTO EP, N. IL 05/03/1951;
avverso SENTENZA del 14/07/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale, Dott. CIANI Gianfranco, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
l'annullamento senza rinvio in ordine al reato di usura perché il fatto non sussiste;
la correzione della sentenza nel senso del rigetto dell'appello del P.M.;
uditi, per le parti civili, gli avv. Spagnolo, Sisto, e Amenduni;
uditi i difensori degli imputati, avv. Gaito e Laforgia per IN, AR per RT V., Di RO per TI IC e De MI per ST G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale di Bari e degli imputati, con sentenza del 28.5.2002, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione pronunciava l'annullamento con rinvio della decisione emessa il 6.4.2001 dalla Corte di Appello di Bari con cui - per quanto ancora interessa - IN IN, RT IT, PR IO, TI IU e ST IU erano stati condannati per concorso nell'incendio del teatro PE di Bari, verificatosi il 27.10.1991 (capo C), con esclusione per il IN dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
inoltre, il IN era stato assolto dal delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. ed era stata dichiarata l'estinzione del reato di usura ai danni del IN contestata al RT V. e al PR (capo B); infine, erano state confermate le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
A conclusione del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 14.7.2005, assolveva, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., il IN, il RT V., il PR e il TI dal reato di incendio di cui al capo C) per non avere commesso il fatto, nonché lo stesso IN dal reato di incendio colposo perché il fatto non sussiste: escludeva per il ST G. l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 in ordine allo stesso reato del quale veniva ritenuto responsabile, confermava nel resto la decisione di primo grado, condannando il ST G. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Dopo avere analiticamente indicato le linee della sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata dalla Corte di Cassazione, e avere illustrato le attività istruttorie espletate a seguito di rinnovazione del dibattimento, la Corte di rinvio osservava che l'imputazione di incendio colposo doveva considerarsi del tutto infondata, non essendo configurabile il nesso causale tra le omissioni attribuite al IN e l'evento distruttivo del teatro. La Corte esaminava, quindi, le risultanze probatorie relative all'imputazione di cui al capo C), rilevando, innanzi tutto, che la valutazione della posizione di TI IU, custode del teatro, assumeva rilevanza fondamentale ai fini della verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata nei confronti del IN e che non potessero considerarsi gravi ed univoci gli indizi in base ai quali nei due precorsi giudizi di merito era stata affermata la responsabilità del TI in ordine al concorso nell'incendio. In particolare, la Corte di rinvio rilevava che:
a) quanto alle modalità dell'ingresso degli autori dell'incendio, esistevano varie aperture che permettevano l'accesso all'interno del teatro e la tesi dell'attribuzione al TI del fatto di avere lasciato una porta aperta dall'interno era contraddetta, o per lo meno resa incerta, dall'effrazione della porta del vano scale del civico n. 8 di via Cognetti e dalle ulteriori alternative, tutte plausibili, che potevano spiegare l'ingresso degli incendiali nel teatro;
b) la ricostruzione dei tempi di sviluppo dell'incendio portava ad escludere la consapevolezza del custode circa la presenza nel teatro degli incendiati e rendeva plausibile la circostanza che, tenuto conto del tempo occorrente per il compimento delle operazioni necessarie per appiccare l'incendio (ingresso nel teatro, travaso del liquido infiammabile nelle buste di plastica e collocazione di queste nella platea e sul palcoscenico), l'attività criminosa avesse avuto inizio subito dopo le ore 3,30, dovendo così ritenersi che il TI avesse avvistato le fiamme verso le ore 4;
c) palesemente illogica risultava la valutazione dei dati probatori compiuta dal tribunale per affermare che il custode del teatro aveva volontariamente ritardato la segnalazione dell'incendio, apparendo invece plausibile che costui, una volta avvistato l'incendio verso le ore 4, non aveva potuto comunicare con la sala operativa della Questura prima per il sovraccarico della linea telefonica del 113 e poi per la sopravvenuta fusione del doppino della stessa linea;
d) non poteva valutarsi univocamente significativa la circostanza dell'omesso abbassamento del sipario di sicurezza, considerata dal tribunale quale "ulteriore e definitivo elemento a carico del custode del teatro" e non era affatto dimostrata l'agevolazione dell'opera degli incendiali derivata da detta omissione, dal momento che il percorso seguito per passare dal palcoscenico alla platea poteva essere stato diverso e non era affatto provato che la condotta mirasse a favorire l'estensione delle fiamme dal palcoscenico alla platea e ad evitare che le fiamme investissero l'abitazione del custode, dato l'intento degli agenti di provocare un incendio esteso, vasto e completamente distruttivo;
e) non era giustificato ritenere che il TI avesse potuto pensare che le fiamme non avrebbero completamente distrutto l'abitazione occupata da lui e dalla RE, ovvero che gli incendiati avessero agito con l'intento di preservare dalle fiamme l'abitazione del custode;
f) non era affatto dimostrata l'esistenza del movente indicato dal tribunale e, del resto, nella sentenza di primo grado era stato dato atto della mancanza di elementi di assoluta certezza;
g) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO Pasquale relative all'accordo del custode costituivano una indicazione di reità de relato, la cui fonte era costituita dal EP F., uno degli autori dell'incendio, rimasta priva di riscontri estrinseci, oggettivi ed individualizzanti.
Dopo avere precisato che l'equivocità degli elementi di prova attinenti alla posizione del TI si rifletteva necessariamente sulla posizione del IN, la Corte di rinvio esaminava l'argomento relativo al presunto prestito usurario fatto a quest'ultimo dal RT V. e dal PR, osservando, anzitutto, di dovere uniformarsi al vincolo derivante dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione in merito ai criteri di valutazione delle dichiarazioni di reità de relato sui rapporti di conoscenza e di frequentazione del IN con il RT V. e sul preteso prestito usurario. Quanto alle dichiarazioni di IA AL veniva rilevato che la credibilità soggettiva del collaboratore era pregiudicata dal ritardo col quale era stato fatto il racconto delle circostanze riferitegli - a suo dire - dal PR sull'incendio del teatro PE;
che i pregressi contrasti tra l'IA e il PR rendevano non credibile che il secondo potesse avere fatto confidenze al primo sull'incendio e sulla morte del AZ, tanto più che era stato accertato che questa era avvenuta per cause naturali;
che dall'esame dei verbali dei numerosi interrogatori dell'IA emergevano evidentissime contraddizioni e inspiegabili ritardi nella propalazione riguardante il prestito usurario, del quale, peraltro, non esisteva alcuna traccia documentale.
Quanto alle dichiarazioni di BI RI, la Corte riteneva che la mancanza di disinteresse e la sua qualità di informatore, di confidente e di agente provocatore facessero seriamente dubitare della sua attendibilità relativamente alle relazioni tra IN, PR e RT V., aggiungendo che la tesi del prestito usurario era stata riferita dai collaboratori dopo che era già emersa per effetto di un vero e proprio inquinamento probatorio. La Corte di rinvio precisava che nessun preciso e concreto elemento confermativo dell'esistenza del prestito usurario poteva trarsi dalle dichiarazioni di AN AN, confidente delle forze dell'ordine, dato che esse erano prive di riscontri, erano state successivamente ritrattate ed avevano ad oggetto voci e non circostanze oggettive direttamente percepite: erano valutate, del pari, totalmente inattendibili le dichiarazioni di VE LU per la sua evidente predisposizione ad inventare circostanze a sostegno delle sue tardive propalazioni, per la sua inaffidabilità e per l'assenza di riscontri, come pure venivano considerate inattendibili le dichiarazioni di NO Pasquale rese ad oltre due anni di distanza dall'inizio della sua collaborazione, perché incerte, contraddirtene e del tutto inconsistenti in ordine alla posizione del IN: del pari, venivano reputate inattendibili le dichiarazioni di De AR IO in considerazione dell'ingiustificata tardività delle propalazioni, dell'assoluta inaffidabilità circa il riconoscimento del IN in Bari nel 1990 e in Molfetta nel 2000 e circa i litigi pubblici tra il RT V. e appartenenti al clan PR, nonché della mancanza di riscontri estrinseci, oggettivi e individualizzanti.
La Corte riteneva, inoltre, che nessun utile elemento a sostegno della tesi del prestito usurario potesse ricavarsi dalle dichiarazioni di GA AT, peraltro ritrattate in dibattimento, ne' da quelle dei testi che avevano parlato del tentativo fatto dal IN di inserire il RT V. nel consiglio di amministrazione dell'Orchestra Filarmonica del Teatro PE, risultando le deposizioni del tutto contraddittorie e prive di apprezzabile valenza probatoria.
Sintetizzando i risultati della disamina delle varie risultanze probatorie esaminate, la Corte concludeva affermando che la tesi del rapporto usurario era stata originariamente basata sulle dichiarazioni del musicologo Stefanelli, si era poi sviluppata per tardive approssimazioni successive, non sempre sovrapponibili, era rimasta priva di riscontri diretti, sicché mancava non solo la prova del prestito, ma anche quella della conoscenza tra il IN e i suoi usurai.
Passando ad esaminare il tema del movente, la Corte interpretava gli elementi di prova disponibili ritenendo che le condizioni economiche e finanziarie del IN e dell'Ente Artistico Teatro PE non fossero così gravi da giustificare il ricorso, nel 1989, ad un prestito usurario di poche centinaia di milioni di lire al tasso del 120%, in quanto lo stesso IN aveva la diretta disponibilità di somme liquide, esistenti su alcuni conti correnti intestati a lui, alla moglie o a società controllate, la sua famiglia era titolare di proprietà immobiliari ed era comprovata la possibilità di accedere ancora al credito bancario, tanto più che il disavanzo dell'ente era stato garantito personalmente dal IN con fideiussioni e con costituzione in pegno di titoli.
La Corte escludeva altresì le ulteriori circostanze indicate come movente dell'incendio nella sentenza di primo grado, rilevando che non poteva condividersi la tesi secondo cui il IN aveva deciso l'incendio per liberarsi dagli obblighi di messa a norma del teatro e per trasferire il teatro ad un ente pubblico con l'appoggio di forze politiche, lucrando così sulla ricostruzione e ripianando i debiti, ovvero per realizzare una nuova struttura tutta sua, denominata "Città di Federico", o per conservare la gestione del teatro PE e per gestire i finanziamenti governativi per la ricostruzione. Veniva anche escluso che l'incendio fosse stato provocato per lucrare l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa per la ragione che questa non copriva i rischi relativi all'attività teatrale a causa della mancata stipulazione delle apposite appendici al contratto di assicurazione.
Quanto alla valutazione della dinamica dell'incendio e ai tempi di propagazione delle fiamme, la Corte di rinvio escludeva che l'interpretazione degli elementi probatori convalidasse la tesi dell'intenzione di appiccare un "piccolo incendio" (che gli autori non avevano potuto, poi, controllare), apparentemente accidentale e diretto a provocare solo danni circoscritti, in quanto tale premessa, fondata sulle dichiarazioni di IA, era palesemente incompatibile con la dinamica e con la violenza del rogo, spiegabili con la quantità del combustibile usato e con le modalità di sviluppo dell'incendio, tanto più che non erano stati posti in essere accorgimenti volti a dissimularne la natura dolosa. Di talché nella sentenza impugnata veniva ritenuto, conclusivamente, che non poteva considerarsi raggiunto lo standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio per la condanna degli imputati in ordine al delitto al capo C).
Infine, la Corte di rinvio riteneva provata la responsabilità di ST IU per il delitto di incendio doloso in concorso con EP NC, la cui responsabilità era stata già accertata con sentenza irrevocabile, rilevando che era fallita la prova d'alibi espletata nel giudizio di rinvio e che l'identificazione dell'imputato come uno degli autori dell'incendio emergeva univocamente dal contenuto delle intercettazioni, per le quali era stata disposta la ricostituzione degli atti a norma dell'art. 113 c.p.p. dato il mancato reperimento dei supporti magnetici.
Il Procuratore Generale di Bari, il ST G. e le parti civili proponevano ricorso per cassazione.
Il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento della sentenza di rinvio e delle tre ordinanze con le quali erano state respinte le sue richieste istruttorie, deducendo, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sull'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari sulla quale la Corte di rinvio non aveva affatto deciso, pur costituendo il patto mafioso tra il IN e il clan PR-RT un tema di fondamentale importanza della regiudicanda: con la precisazione che detta omissione non poteva considerarsi superata per il fatto che era stato deciso il ricorso del Procuratore Generale, autonomo rispetto al primo, e che l'esclusione di detto patto comportava implicitamente il rigetto dell'appello del P.M..
Il P.G. denunciava inoltre l'illogicità manifesta della motivazione a causa del contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione in ordine al delitto di usura (capo B della rubrica) per il quale il RT V. e il PR erano stati condannati nel giudizio di primo grado: infatti, pur essendo stato ritenuto non provato il prestito usurario, era stata poi confermata in dispositivo la pronuncia di condanna per il delitto di usura, che risultava ormai estinto per prescrizione. Veniva poi prospettato l'error in procedendo conseguente alla violazione dell'art. 627 c.p.p., commi 2 e 3, sull'assunto che il compendio probatorio era stato valutato parzialmente e in modo illogico e contraddittorio "a dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio, di una convinzione maturata, non correttamente, sulla base della sentenza rescindente, inesattamente interpretata".
Dopo avere osservato che la sentenza della Corte di Cassazione era caratterizzata da una vasta e penetrante valutazione dei fatti, con incursioni nel merito "avventate e rischiose", e aveva frainteso alcune emergenze fattuali riguardanti le posizioni dei collaboratori, la dinamica e i tempi dell'incendio, nonché le risultanze probatorie relative alla posizione del custode del teatro, il P.G. ricorrente assumeva che la sentenza impugnata si era appiattita "nell'adesione supina ad affermazioni della sentenza rescindente per contro certamente non vincolanti, siccome attinenti ad elementi fattuali, ovvero a valutazioni di merito". Deduceva, in particolare, mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione nel punto in cui, dopo avere individuato nel ST G. e nel EP F. gli autori dell'incendio, la Corte di rinvio aveva del tutto trascurato di eseguire una rigorosa e penetrante analisi critica delle ampie e complete argomentazioni che la sentenza di primo grado aveva dedicato ai temi di indagine riguardanti i rapporti tra gli esecutori materiali dell'incendio, il RT V., il PR e il IN, la tecnica incendiaria, il quantitativo di combustibile impiegato, le modalità di propagazione delle fiamme, la volontà degli incendiari di appiccare il fuoco solo alle parti lignee e agli arredi, anziché all'intera struttura, la scarsa capacità professionale degli autori del rogo e la loro volontà di provocare un incendio di limitate dimensioni.
Carente, illogica e contraddittoria risultava la motivazione anche con riferimento alla disamina delle incongruenze riscontrabili nella condotta del custode del teatro, TI IU, diretta a ritardare la segnalazione dell'incendio, e all'analisi critica dei punti relativi all'accertata consapevolezza degli incendiari della presenza del TI e della RE nell'abitazione, alla volontà dei primi di evitare che le fiamme si dirigessero anche verso i locali occupati da questi ultimi, all'apertura dall'interno della porta del ridotto e della porta del retropalco, delle varie possibilità di accesso dall'esterno.
A giudizio del P.G. ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata era gravemente contraddittoria e carente, per la sua apoditticità e illogicità, in quanto, senza idonee ragioni, era stata esclusa l'attendibilità intrinseca del collaboratore NO Pasquale, che aveva parlato della complicità del TI con gli autori dell'incendio per averlo appreso nell'estate del 1992 dal EP F., e per avere affermato che l'intenzione degli incendiari era quella di distruggere integralmente il teatro, e per avere erroneamente ricostruito gli orari nei quali le fiamme iniziarono a svilupparsi.
Il P.G. ricorrente deduceva, inoltre, la scorrettezza del metodo valutativo che aveva condotto la Corte di rinvio a ritenere non dimostrato il prestito usurario, dato che le relative argomentazioni erano viziate dall'omesso esame delle puntuali considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, così come non erano stati adeguatamente valutati i rapporti tra gli esecutori materiali dell'incendio ed i mandanti, i reiterati falsi documentali e testimoniali introdotti nel processo dall'imputato IN, i passaggi fondamentali delle deposizioni dei testi TE e NI, oltre che per avere ritenuto false le attestazioni della Direzione Distrettuale Antimafia.
In particolare, il ricorrente precisava che la Corte aveva violato la disposizione di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, per avere escluso che potesse costituire fonte di prova il colloquio informativo videoregistrato del 23.9.1994 ad opera di AN AN, la cui attendibilità era stata svalutata con l'ingiustificata attribuzione della veste di informatore, senza tenere conto che il AN G., prima ancora di essere sentito dai Carabinieri, aveva riferito a EN IT del prestito fatto al IN dal RT V. e che la sua posizione processuale era quella di teste e non di chiamante in reità o in correità. Venivano giudicate incoerenti e contraddirtene le linee argomentative seguite dalla Corte di rinvio per giungere ad affermare la non credibilità dello stesso AN G. con riferimento alla copertura assicurativa dei quadri del IN e al prestito usurario, benché quanto riferito dal teste fosse stato riscontrato dalle dichiarazioni di GA AT, sottoposto ad usura da parte del RT V., di AP RU UL, di LI LO e di SA SI NO, di LD IO e benché la conferma potesse trarsi dagli altri testi che avevano riferito del tentativo del IN di inserire il RT, poco prima dell'incendio, nel consiglio di amministrazione della costituenda Orchestra Filarmonica del PE.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione venivano, poi, denunciate in ordine alla valutazione delle emergenze processuali in base alle quali il tribunale aveva ritenuto provata la condizione di estrema difficoltà finanziaria personale del IN e dell'ente teatrale, avendo la Corte ignorato o travisato gli atti del processo indicati nella memoria depositata dal P.G. all'udienza del 3.12.2003, costituiti anche da documentazione bancaria e dalle deposizioni di dirigenti di istituti di credito, tutti univocamente convergenti nel dimostrare la situazione finanziaria disperata del IN e l'ingentissimo passivo accumulato dall'ente teatrale da lui gestito.
Il P.G. lamentava anche l'illegittimità del rigetto della propria richiesta istruttoria diretta ad ottenere l'audizione dei consulenti del P.M. nel processo di bancarotta motivata dalla necessità di dimostrare le difficoltà finanziarie del IN che lo costringevano a ricorrere a sistemi illeciti di finanziamento: precisava altresì che la Corte di rinvio aveva totalmente omesso di valutare numerosi elementi di prova dai quali emergeva che il IN si trovava nell'assoluta disperata necessità di reperire liquidità a metà del 1989, situazione, questa, non contraddetta dalle informazioni fornite dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, che, secondo l'interpretazione datane dal perito, rivelavano l'esistenza di una gravissima crisi finanziaria proprio in corrispondenza del periodo al quale il collaboratore VE LU aveva riferito l'incontro del IN con PR e RT V. al fine di ottenere ulteriori somme in prestito in aggiunta a quelle già ottenute.
Il ricorrente sosteneva, poi, che dalla relazione del perito risultavano dimostrati consistenti superamenti dei fidi per vari miliardi di lire a partire dal gennaio 1989 e che erano illogiche le valutazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla consistenza del patrimonio del IN e della moglie, nonché alla deposizione del teste DR AR (per il quale era stata disposta, peraltro, la trasmissione degli atti all'Ufficio del P.M.), ignorando le varie lacune, le falsità e le smentite delle dichiarazioni concernenti l'organizzazione del concerto dei tre tenori alle Terme di Caracalla di Roma nel luglio 1990 e il deposito dei proventi spettanti al IN, pari ad alcuni miliardi di lire, in un conto fiduciario aperto all'estero a nome di una società "offshore". Il P.G. ricorrente lamentava che la Corte di rinvio aveva illegittimamente dubitato dell'attendibilità della documentazione prodotta proveniente dalla Banca Dati SIDNA-SIDDA relativa ai colloqui investigativi tenuti dall'IA nel periodo ottobre- dicembre 1992, allorché avevano avuto inizio le propalazioni del collaboratore riguardanti l'incendio del teatro PE, mentre erano stati totalmente ignorati i falsi documenti prodotti dalla difesa del IN, quali quello relativo all'alterazione della registrazione del Romanizzi in un albergo di Milano, quello delle dichiarazioni rese dall'IA nel verbale del 18.2.1993, privo dell'annotazione di correzione dell'errore materiale con cui era specificato che la data effettiva era quella del 18.2.1994, quello relativo alla presenza del IN in Roma il giorno 14.4.2000 in relazione all'episodio riferito dal collaborante De AR IO, presenza smentita dai risultati dell'attività istruttoria espletata su tali punti.
Il ricorrente deduceva altresì che la sentenza impugnata era viziata da evidenti errori logici e giuridici, da illogicità manifesta, contraddittorietà ed incompletezza argomentativa, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante IA, della teste TE TR, compagna del PR, alla vicenda concernente la morte di AZ ON (che PR aveva affermato essere stata da lui provocata e per la quale erano stati richiesti dal P.G. approfondimenti istruttori illegittimamente rifiutati dalla Corte), nonché alla credibilità dei collaboratori PU AR, NO Pasquale, BI RI, VE LU, De AR IO, PR AR.
Ad avviso del P.G., la decisione della Corte di rinvio era intrinsecamente contraddittoria ed illogica per il fatto che, dopo avere identificato gli autori dell'incendio nel ST G. e nel EP F., aveva poi totalmente omesso di accertare quali fossero i mandanti, trascurando di valutare precisi e convergenti elementi di prova dai quali emergevano i rapporti degli esecutori materiali con il IN, con il RT V. e con il PR:
la stessa incongruenza logica della motivazione era riscontrabile in ordine all'esclusione del movente indicato nelle dichiarazioni dei collaboratori IA e VE L., che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovavano autonomo riscontro in numerosi dati probatori desumibili dagli atti del processo, costituiti principalmente dalla impossibilità di sostenere gli ingenti oneri per rinnovare gli impianti elettrici, di rilevamento dei fumi e di spegnimento automatico, dalla convinzione del IN di essere il beneficiario della polizza assicurativa, dai vantaggi ricavabili dalla gestione della ricostruzione del teatro con l'appoggio di politici importanti, dalla volontà di esponenti di spicco della criminalità organizzata di controllare la gestione degli appalti pubblici, dal comprovato interesse del IN all'interruzione dell'attività del teatro e all'istituzione di un ente lirico che, con gli appoggi politici, sarebbe stato da lui gestito e, infine, dall'identificabilità dei mandanti dell'incendio del teatro sulla base delle risultanze probatorie attestanti i rapporti del ST G. e del EP F. con i clan PR e SI.
A conclusione delle censure esposte nel ricorso, il P.G. chiedeva alla Corte di Cassazione di disporre la correzione dell'errore materiale costituito dall'omissione, nella intestazione della sentenza 14.7.2005 della Corte d'Appello di Bari, della imputazione di usura ascritta a RT IT e a PR IO e, quindi, di dichiarare estinto per prescrizione detto reato;
di annullare con rinvio le ordinanze 27.2.2004,4.6.2004 e 18.6.2004 nei punti indicati in ricorso, nonché la sentenza impugnata, limitatamente ai residui capi e punti indicati in epigrafe con riferimento agli imputati IN, TI, PR, RT V. e, per quanto concerne ST IU, relativamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n.
1. Nell'interesse del ST G. l'annullamento della sentenza veniva richiesto per la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), anche in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), sull'assunto che la Corte di rinvio non si era uniformata alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento in ordine alla ricostruzione logica della dinamica dell'incendio, dei tempi del suo sviluppo e delle condotte degli incendiari.
In particolare, il ricorrente deduceva che la sentenza impugnata era del tutto carente nei seguenti punti:
a) erano state fornite due distinte soluzioni alternative della dinamica del rogo che aveva distrutto il teatro (impiego di un'ingente quantità di liquido infiammabile ovvero di un quantitativo sensibilmente inferiore);
b) non era stato spiegato in modo plausibile come potessero essere compiute in soli ventisei minuti le varie operazioni compiute dagli autori dell'incendio dal momento dell'entrata a quello di uscita dal teatro;
c) era stato risolto illogicamente il quesito posto dalla sentenza di annullamento relativamente all'intenzione degli autori del fatto di realizzare un incendio distruttivo oppure un semplice danneggiamento seguito da incendio;
d) era mancato l'esame delle precedenti emergenze processuali e di questioni specifiche (quali l'uso nell'incendio della c.d. "tecnica ST G.", qualificato come "incendiario esperto" e "non improvvisato fuochista"), la valutazione di sentenze definitive, a norma dell'art.238 bis c.p.p., con le quali il ST G. era stato assolto, nei relativi giudizi, dalle contestazioni di incendio o l'imputazione era stata derubricata in quella di danneggiamento seguito da incendio, oppure era stata esclusa la competenza professionale dell'imputato in tale settore, o era stata affermata la sua estraneità a qualsiasi compagine delinquenziale.
Quanto alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni ambientali, la valutazione della Corte di rinvio risultava palesemente illogica e soprattutto priva di motivazione in merito agli specifici e puntuali rilievi del consulente, prof. ALmberti, che, con particolare riferimento al brano di conversazione intercettato che inizia con la locuzione "è normale" e si conclude con la frase "ne sei sicuro", aveva argomentatamente escluso - anche sulla base delle trascrizioni eseguite dal perito del tribunale - che in nessun caso la conversazione stessa potesse essere interpretata come confessione extragiudiziale del ST G., potendo costituire, semmai, elemento di prova a carico del EP F., tanto più che se è vero che in taluni casi il ST G. aveva usato il plurale, è altrettanto certo che dalle stesse captazioni emerge che quando i due interlocutori avevano affrontato l'argomento dell'incendio del teatro PE il discorso era stato al singolare ed a parlare in prima persona era stato soltanto il EP F.: sicché appariva evidente il salto logico compiuto dalla Corte di rinvio che, a fronte di una presunta confessione stragiudizionale del EP F., aveva esteso la responsabilità al ST G., unendo tra loro frasi intercettate in tempi e in contesti conversazionali diversi, in modo illogico e fuorviante.
Il ricorrente denunciava, inoltre, l'assoluta mancanza di motivazione sul movente e l'inutilizzabilità delle intercettazioni a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per mancanza di motivazione sull'insufficienza e sull'inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica, precisando che il vizio della inutilizzabilità era deducibile anche nel giudizio di rinvio.
Il ricorrente concludeva richiamando il principio dell'oltre il ragionevole dubbio, inserito nel novellato art. 533 c.p.p., e deducendo, in subordine, i vizi logici e giuridici della motivazione sul punto della mancata applicazione delle circostanze generiche in base a formule di stile e stereotipate, senza una esauriente valutazione della personalità dell'imputato.
Con memoria difensiva del 15.11.2006, il difensore del ST G. contestava il ricorso del P.G., basato su asserzioni meramente congetturali e contrarie al dictum della sentenza di annullamento sia per quanto riguarda le chiamate in reità de relato e le testimonianze indirette, sia relativamente alla necessità dei riscontri esterni individualizzanti.
Il ricorrente censurava la sentenza impugnata assumendo che essa aveva seguito pedissequamente la decisione di primo grado senza tenere conto degli specifici motivi di gravame e della memoria tecnica del prof. ALmberti, il quale aveva indicato in modo esauriente i principi che regolano l'analisi del linguaggio e l'epistemologia, richiamando a sostegno l'autorità di accreditata letteratura scientifica.
Il ricorrente criticava anche la valutazione delle dichiarazioni del LD e del De Ruvo in merito alla c.d. "tecnica LD", ben conosciuta dal ST G. e, dunque, non compatibile con lo sviluppo rapido e distruttivo dell'incendio, con la preoccupazione di assicurarsi una via di fuga, con l'apertura delle porte dall'interno e con il taglio della catena, assumendo che il proscioglimento dell'imputato era giustificato anche dal mancato accertamento di un movente.
Col ricorso del Comune di Bari, costituito parte civile, venivano dedotte illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui erano state ritenute esistenti disponibilità finanziarie del IN sulla base dell'acritica adesione alle conclusioni della perizia Treglia ed era stato completamente pretermesso l'esame di numerosi elementi probatori, analiticamente esposti nella sentenza di primo grado, comprovanti la disperata condizione economica e finanziaria in cui lo stesso IN versava prima dell'incendio. Nello stesso ricorso venivano prospettate le seguenti ulteriori censure:
1) mancanza e illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui, nell'esame del movente, era stata desunta l'esistenza di disponibilità finanziarie del IN dalla deposizione di DR AR relativamente all'organizzazione del concerto dei tre tenori nel luglio 1990 e alla creazione di un conto all'estero tramite una società "offshore", senza tenere conto delle palesi e gravi contraddizioni nelle dichiarazioni del teste, della smentita risultante dalla documentazione fornita dalla Guardia di Finanza, della falsità dei documenti presentati dal DR M. e dal IN, della deposizione totalmente contrastante resa dalla segretaria del DR M., AL EN;
2) gravi vizi logici della motivazione venivano denunciati in ordine all'ordinanza di rigetto della richiesta di audizione come teste di MA ON, chiamata in causa dal DR M., e al tema del movente, identificabile non solo nel prestito usurario, ma nell'impossibilità economica di fare eseguire a proprie spese i lavori di adeguamento e di ristrutturazione del teatro in conseguenza di un passivo che aveva raggiunto ventisei miliardi a fronte di soli dieci miliardi e mezzo per crediti, contributi e sovvenzioni pubbliche.
Il Comune di Bari depositava, inoltre, memoria difensiva con cui contestava, punto per punto, tutti i motivi di ricorso formulati dal ST G..
Con il ricorso per cassazione le parti civili SS AG HI, SS AG MA, SS AG NI e SS AG TA veniva impugnata la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio per le seguenti ragioni:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della perizia Treglia avente ad oggetto le informazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia, da cui emergevano inequivocamente le gravissime condizioni finanziarie del IN, che, all'epoca del prestito usurario e alla vigilia dell'incendio, non aveva alcuna disponibilità personale;
2) gli stessi vizi logici inficiavano la motivazione della sentenza riguardo alle risultanze processuali relative ai rapporti tra IN e DR M., ai pretesi movimenti di somme in relazione al concerto dei tre tenori, alla smentita delle dichiarazioni del DR M. da parte della teste AL e alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta ad ottenere l'esame dei testi PA CI e MA ON, nonché il confronto tra il DR M. e l'imputato;
3) illegittimo rifiuto di espletamento di una perizia finalizzata ad accertare la menzogna del DR M. allorché aveva riconosciuto come propria la firma in calce alla lettera del 29.3.2001, mentre dalla consulenza di parte del prof. Di Desidero era emerso che detta firma non era compatibile con quelle comparative disponibili;
4) carenze e illogicità manifesta della motivazione nell'apprezzamento delle risultanze probatorie in base alle quali era stato ritenuto inattendibile il collaboratore De AR, che aveva riferito di avere riconosciuto il IN in data 14.4.2000 in un ristorante di Molfetta, in quanto le prove addotte dal IN risultavano false o erano costituite dall'inaffidabile deposizione di monsignor D'Ercole AN, tanto più che senza plausibili ragioni era stata respinta la richiesta di rogatoria internazionale;
5) illogicità della motivazione e travisamento delle prove venivano denunciate relativamente alla valutazione delle risultanze riguardanti l'accertamento delle vie di accesso al teatro, la dinamica e la potenza dell'incendio, nonché la posizione del custode del teatro.
Le parti civili concludevano chiedendo la condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni non patrimoniali, precisando che il ristoro dei danni patrimoniali era stato già riconosciuto con sentenza civile passata in giudicato.
La parte civile SS AG RI, dopo avere premesso che la sentenza della Corte di Cassazione è caratterizzata dall'insolita invasione nel merito della vicenda processuale, denunciava illogicità della motivazione e violazione dell'art. 627 c.p.p., commi 2 e 3, sul rilievo che la Corte di rinvio aveva totalmente riformato la sentenza di primo grado senza fornire alcuna dimostrazione dell'incompletezza o dell'incoerenza delle relative argomentazioni: gli stessi vizi venivano dedotti relativamente al prestito usurario (per il quale, peraltro, era stata contraddittoriamente confermata la condanna di primo grado) e ai temi, trascurati o valutati superficialmente e in modo distorto, concernenti la gravissima situazione finanziaria del IN, i reiterati falsi documentali e testimoniali introdotti nel processo dallo stesso imputato, i rapporti tra gli esecutori materiali dell'incendio e i mandanti, la posizione del custode del teatro, l'affermata inattendibilità del collaboratore IA, il progetto artistico e imprenditoriale da realizzare dopo la ricostruzione del teatro, i comprovati rapporti del ST G. con la criminalità organizzata. La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle statuizioni civili illegittimamente revocate. Il difensore del IN depositava "note di sintesi" a mezzo delle quali deduceva la totale infondatezza del ricorso del Procuratore Generale di Bari, oltretutto perché in gran parte attinente al merito della valutazione probatoria, e precisava che le linee argomentative della decisione impugnata risultavano complete e munite di piena congruenza logica. Nell'interesse del IN veniva depositata una seconda memoria difensiva con la quale i difensori ribadivano che le censure formulate con i ricorsi non erano riconducibili nel parametro valutativo proprio del sindacato della motivazione prefigurato dal novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma erano volte a proporre una differente interpretazione delle prove. I difensori del IN deducevano, inoltre, l'inconsistenza dei motivi di ricorso relativi all'omesso esame dell'appello del P.M. avverso la sentenza di primo grado e alla mancata pronuncia in ordine all'assoluzione di RT V. e di PR dal delitto di usura, trattandosi di omissioni che non avevano determinato alcuna nullità; precisavano, infine, che il discorso giustificativo della decisione impugnata era stato sviluppato dalla Corte di rinvio nella piena osservanza dei principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente devono esaminarsi i primi due motivi di ricorso proposti dal Procuratore Generale di Bari al fine di fare valere il vizio di omessa pronuncia da parte della Corte di rinvio sull'appello interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e quello derivante dall'insanabile contrasto ravvisabile tra dispositivo e motivazione della sentenza in ordine al delitto di usura.
Quanto al primo punto, deve condividersi l'opinione espressa dal Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha sostenuto che la situazione processuale dedotta dal ricorrente costituisce una mera omissione che, non integrando alcuna causa di invalidità della sentenza, deve essere emendata con lo strumento della correzione di errore materiale a norma dell'art. 130 c.p.p.. Invero, va ricordato che l'errore materiale, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione:
questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, in quanto il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva e la correzione di tale tipo di errore ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto" (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2002, Basile, rv. 221280; Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, rv. 198542). Ciò posto, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata è stata ampiamente valutata l'intera tematica attinente al reato associativo ex art. 416 bis c.p. contestato al IN per i suoi asseriti rapporti con il RT V. e il PR - formante oggetto dell'appello del P.M. - dal momento che la Corte di rinvio ha preso in esame le risultanze probatorie e ha argomentatamente escluso che detti rapporti fossero riconducibili all'interno del paradigma della fattispecie associativa anzidetta ovvero che la condotta costitutiva del delitto di incendio potesse considerarsi aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Pertanto, poiché nell'epigrafe della sentenza di rinvio è dato esplicitamente atto dell'appello del Pubblico Ministero, oltre che di quello del Procuratore Generale, avverso la decisione di primo grado che aveva assolto il IN dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A) e sono stati valutati e disattesi gli argomenti prospettati a base dell'impugnazione, l'omissione deve essere corretta inserendo nel primo paragrafo del dispositivo della sentenza impugnata, dopo le parole "dal Procuratore Generale della Repubblica", quelle "e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari", sottolineando che tale aggiunta non comporta alcun modificazione essenziale della decisione.
1.1. - Va ritenuto sussistente, invece, il vizio denunziato con riferimento all'imputazione di usura (capo B) per il quale, dopo la condanna di RT V. e PR con la sentenza di primo grado, il giudice di appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione:
di talché, ad avviso del P.G. ricorrente, poiché la pronuncia di annullamento con rinvio ha investito anche il capo di sentenza relativo all'usura, il dispositivo della decisione impugnata, contenente la conferma "nel resto" della decisione di primo grado, deve intendersi riferito anche a detto delitto.
Il motivo di ricorso in effetti coglie il radicale contrasto esistente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata relativamente al capo riguardante l'imputazione di usura, in quanto, a fronte dell'omessa menzione di detta imputazione nella parte dispositiva della decisione, nella motivazione sono stati diffusamente presi in esame tutti gli elementi di prova dedotti a sostegno dell'accusa ed è stata accolta la conclusione, in termini certi ed univoci, della inesistenza di qualsiasi prestito usurario concesso al IN dal RT V. e dal PR. La mancata specificazione dell'esito del giudizio di rinvio relativo al delitto di usura nel dispositivo della sentenza impugnata è sicuramente frutto di una svista e di una dimenticanza: tuttavia, poiché l'eliminazione dell'omissione comporta una modificazione essenziale della sentenza, deve considerarsi impraticabile la procedura di correzione di errore materiale e deve, quindi, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo concernente l'imputazione di usura, non per avvenuta estinzione per prescrizione (come è stato richiesto dal P.G. ricorrente), ma con la più ampia formula liberatoria riguardante l'insussistenza del fatto, dovendo questa prevalere - in base agli stessi dati probatori esposti nella motivazione - su quella di estinzione del reato (Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2005, Martelli ed altro, rv. 231567; Sez. 6^, 18 novembre 2003, Tesserin e altro, rv. 228505).
2. - Prima di esaminare le doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle risultanze probatorie, è opportuno ricordare che nel giudizio di rinvio sono operanti, per il giudice e per le parti, i limiti segnati dall'art. 627 c.p.p., comma 4, a norma del quale "non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari".
Collegando alla sentenza di annullamento l'effetto della irretrattabilità delle questioni concernenti le pregresse nullità e inammissibilità, la disposizione è unanimemente considerata quale puntuale applicazione delle preclusioni formatesi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudice per il nuovo giudizio:
di talché il presupposto giustificativo della norma risiede nella particolare efficacia intrinseca delle decisioni della Corte di cassazione, costituenti atti di valore definitivo che sanano tutte le nullità, anche assolute, verificatesi sino a quel momento, al fine di realizzare l'interesse fondamentale dell'ordinamento ad evitare la perpetuazione dei giudizi (cfr. Corte cost, 4 febbraio 1982, n. 21;
17 novembre 2000, n. 501).
Il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 627 c.p.p. poggia, dunque, sulla definitività delle decisioni della
Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa coessenziale, delle preclusioni che operano con riguardo al dedotto e al deducibile. Ne segue, come corollario di lineare consequenzialità logica e giuridica, l'esattezza del principio affermato da questa Corte secondo cui la preclusione non è limitata alle nullità e alle inammissibilità, ma si estende anche alle inutilizzabilità, che, se intervenute nelle fasi del processo antecedenti all'annullamento, non possono essere più fatte valere nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1997, Nikolic ed altri). Nella sentenza citata è stato precisato che le suindicate specificità strutturali e funzionali della pronuncia di annullamento con rinvio rendono evidente che, poiché l'art. 627 c.p.p., comma 4, è in stretta relazione di coerente sintonia con le linee fondamentali del sistema processuale, l'intangibilità della decisione copre non solo le nullità e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità, chiaro essendo che una simile operazione estensiva non si traduce nell'interpretazione analogica della disposizione, ma nell'esplicitazione di una regola direttamente ricavata da un principio generale dell'ordinamento. Deve inferirsene che, nell'ipotesi in cui il processo torni al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio, onde le pregresse inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle inammissibilità, restano inevitabilmente non più deducibili (Cass., Sez. 1^, 18 aprile 2006, Marini e altri). L'applicazione della disposizione di cui all'art. 627 c.p.p., comma 4, impedisce di esaminare le questioni di nullità e di inutilizzabilità sollevate dai ricorrenti, che, per il fatto di essersi verificate nei gradi antecedenti alla pronuncia di annullamento con rinvio, sono colpite dalla preclusione prevista da tale norma.
Tale ragione ostacola, di per sè, l'esame della questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata dalla difesa del ST G. anche in questo giudizio, tanto più che la precedente sentenza di annullamento aveva già esplicitamente valutato tale punto, disattendendo le eccezioni difensive e riconoscendone l'inconsistenza.
3. - I termini del tema di indagine del presente giudizio di legittimità - seguito ad un precedente annullamento - consiste fondamentalmente nell'accertare se il giudice di rinvio abbia o non osservato la regola dettata dall'art. 627 c.p.p., comma 3, ("il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa") e dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, ("nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi"). E, al riguardo, va osservato che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento: con la conseguenza che lo stesso giudice di rinvio resta vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo (Cass., Sez. 1^, 7 maggio 1998, Di Iorio, rv. 210791; Sez. 6^, 7 febbraio 1995, Grande, rv. 201266).
3.1. - L'addebito mosso dai ricorrenti alla sentenza impugnata relativamente all'applicazione dei criteri valutativi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si appalesa del tutto inconsistente, in quanto la Corte di rinvio ha puntualmente osservato il dictum del giudice di legittimità attenendosi ai principi dell'impossibilità di fondare un'affidabile evidenza probatoria soltanto su chiamate de relato e della rilevanza sul giudizio di intrinseca attendibilità dei ritardi con i quali sono state riferite agli inquirenti le propalazioni accusatorie.
In tale prospettiva, va riconosciuto che l'impianto e lo sviluppo della motivazione della sentenza impugnata non presenta apprezzabili dissonanze rispetto alle linee del ragionamento probatorio tracciate nella sentenza di annullamento, il cui schema argomentativo risulta sostanzialmente seguito dalla Corte di rinvio.
I ricorrenti hanno anche criticato la sentenza della Corte di Cassazione affermando che essa ha in più punti invaso il merito delle valutazioni riservate ai giudici di primo e di secondo grado, onde dovrebbe riconoscersi la nullità della sentenza di rinvio che ha recepito quegli apprezzamenti vietati dalla legge processuale al giudice di legittimità.
In proposito deve sottolinearsi che nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata;
ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti: con la precisazione che, qualora la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Cass., Sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi, rv. 232019). In applicazione dei principi di diritto appena esposti deve rilevarsi che, anche a volere ammettere che la Corte di cassazione abbia su qualche punto compiuto valutazioni di merito, l'asserito superamento dei limiti istituzionali del giudizio di legittimità non può ritorcersi in un vizio di per sè invalidante la decisione del giudice di rinvio, dal momento che quest'ultimo ha proceduto ad un'autonoma disamina delle risultanze probatorie sulla base delle regole giuridiche e dei criteri di valutazione enunciati nella sentenza di annullamento, che restano vincolanti anche se fosse vera la doglianza relativa alla presenza in tale decisione di apprezzamenti di merito.
3.2. - Non hanno pregio le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in dipendenza della omessa ammissione di mezzi di prova. Al riguardo deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultassero completi e concludenti per la formazione del convincimento ovvero che quelli indicati dalle parti fossero privi di rilevanza e di decisiva attitudine dimostrativa. Ed invero la corte distrettuale ha motivato il diniego con riferimento all'esauriente e concludente istruttoria dibattimentale, che faceva apparire la rinnovazione affatto inutile e superflua. In particolare, tali specifiche connotazioni del giudizio compiuto dalla Corte di rinvio risaltano, in modo evidente, dalla motivazione della sentenza impugnata da cui emerge, in termini di convincente plausibilità, la coerenza della valutazione circa la superfluità, ai fini della decisione, delle richieste istruttorie disattese. Pertanto, il rifiuto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essendo congruamente e logicamente motivato, è incensurabile dal giudice di legittimità per la ragione che si tratta di giudizio di fatto, coerente altresì con la consolidata linea giurisprudenziale per la quale, giusta la presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, il giudice di appello è tenuto ad ammettere eccezionalmente le prove richieste dalle parti solo quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Da un lato, la Corte di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
4. - Devono essere rigettati, perché destituiti di giuridico fondamento, i ricorsi proposti dal Procuratore Generale di Bari e dalle parti civili contro la pronuncia assolutoria emessa nei confronti del IN, del TI, del RT V. e del PR. Invero, a conclusione di un'attenta valutazione delle risultanze probatorie, condotta lungo un filo logico dotato di assoluta coerenza, la Corte di rinvio ha proceduto ad una organica analisi ricostruttiva della vicenda relativa all'incendio, e, con un ragionamento immune da vizi logici e giuridici, ha rilevato che gli elementi di accusa appaiono ambigui e contraddittori sì da non riuscire a raggiungere lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiesto per una pronuncia di condanna. La congruenza logica dell'apparato argomentativo connota i singoli passaggi del discorso giustificativo della decisione rendendolo, quindi, incensurabile nel giudizio di legittimità. A) Per quanto concerne la posizione del custode del teatro, nella sentenza impugnata è stata indicata una serie di convergenti elementi di prova (possibilità di accesso nel teatro dall'esterno, tempi di accensione e di sviluppo dell'incendio, nonché di segnalazione alla polizia, omesso abbassamento del sipario di sicurezza, intenzione degli autori del reato di provocare un incendio vasto e completamente distruttivo), che sono stati accuratamente sottoposti a vaglio critico fornendo risultati alla cui stregua appare senz'altro giustificato il convincimento relativo all'equivocità e alla non concludenza delle risultanze probatorie in ordine ad un consapevole contributo apportato dal custode a titolo di concorso nell'incendio.
B) La Corte di rinvio ha analiticamente valutato l'ingentissima mole delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, attraverso l'applicazione dei criteri di giudizio enunciati nella sentenza di annullamento, ne ha negato l'attendibilità, intrinseca e/o estrinseca, escludendo l'esistenza della dimostrazione del prestito usurario e di condizioni economiche e finanziarie del IN e dell'ente artistico da lui gestito così gravi da spiegare la necessità di fare ricorso al prestito di alcune centinaia di milioni di lire al tasso annuo del 120%.
Il P.G. di Bari e le parti civili hanno formulato, nei loro ricorsi, diffuse e dettagliate critiche alle conclusioni accolte nella sentenza impugnata, la cui compattezza e saldezza logica resiste, però, alle interpretazioni alternative fornite dai ricorrenti. C) Nella sentenza impugnata sono stati accertati la dinamica dell'incendio e i tempi di propagazione delle fiamme, rilevando, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, che il compendio probatorio esclude la fondatezza della tesi del "piccolo incendio", tanto da fare apparire accidentale e diretto a non provocare la distruzione del teatro (come riferito dal principale collaboratore, IA AL), e che gli autori del rogo non si erano affatto preoccupati di adottare alcun accorgimento per dissimulare la natura dolosa dell'incendio.
D) Del pari esente da vizi e non censurabile in sede di sindacato logico della motivazione risulta l'accertata mancanza di prove idonee a dimostrare che ST G. e EP F., riconosciuti responsabili dell'incendio, abbiano agito in collegamento con il RT V. e il PR, autorevoli esponenti della criminalità organizzata, e l'opinione seguita dalla Corte di rinvio è convalidata dall'esame critico delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia condotto con l'impiego di criteri valutativi rispondenti alle disposizioni dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3. 4.1. - Accanto ai punti precedentemente esposti, che rappresentano i temi fondamentali dell'indagine e i passaggi logici basilari del discorso giustificativo della decisione, la sentenza impugnata ha esaminato, punto per punto, gli innumerevoli profili secondari discussi dalle parti fornendo, per ciascuno di essi, risposte e spiegazioni che, per essere dotate di plausibile congruenza logica, superano il sindacato logico della motivazione affidato a questa Corte: basta pensare, tra gli altri, all'organizzazione del concerto dei tre tenori nel luglio 1990, alla morte del AZ, al preteso tentativo di inserire il RT V. nel consiglio di amministrazione del teatro PE, al tema relativo alle clausole della polizza assicurativa, ai rapporti con personalità politiche al fine di gestire i fondi per la ricostruzione e di realizzare la nuova struttura denominata "Città di Federico". Occorre ribadire, in proposito, che i risultati dell'operazione interpretativa delle prove resistono alle censure dei ricorrenti in quanto fondati su tutto il materiale probatorio (principio di completezza), aderenti a quest'ultimo (principio di correttezza) e frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (principio di logicità) (Cass., Sez. 1^, 22 maggio 1989, Barranca, rv. 182290).
Deve riconoscersi, dunque, che nessun vizio logico e giuridico emerge dal vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli elementi di prova, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Ed invero il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di sovrapposizioni valutative, onde, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte Suprema non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di NC). 5. - Manca di fondamento e deve essere, pertanto, rigettato anche il ricorso proposto dal ST G. contro la sentenza di condanna per il delitto di incendio commesso in concorso con il EP F., già condannato con sentenza irrevocabile pronunciata in separato giudizio.
Pur avendo preso in esame le dichiarazioni di collaboratori e di testi che hanno indicato nel ST G. e nel EP F. gli autori dell'incendio del teatro PE e il fallimento dell'alibi addotto dall'imputato, ai fini della pronuncia di responsabilità la Corte di rinvio ha assegnato determinante influenza al contenuto delle conversazioni intercettate in data 6 e 15 ottobre 1994 tra lo stesso ST G. e il EP F., che, a seguito di analitica, accurata e ponderata valutazione, sono state argomentatamente considerate quale ammissione diretta di responsabilità e, quindi, come prova del concorso del ST G. nell'incendio.
In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, adoperato dai soggetti intercettati, e comunque del contenuto delle intercettazioni, è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. 4^, 28 ottobre 2005, Caruso, rv. 232626; Sez. 5^, 14 luglio 1997, Ingrosso, rv. 209620). Orbene, rilevato che è stato motivatamente escluso che le conversazioni tra il ST G. e il EP F. fossero avvenute in tono scherzoso e non serio, deve porsi in risalto che l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è sorretta da argomenti di plausibile congruenza logica, tale da rendere incensurabile il convincimento espresso dalla Corte di rinvio in ordine alla conclusione che dai dialoghi captati emerge la dimostrazione del diretto coinvolgimento del ST G. nell'incendio del teatro e una seria ed effettiva ammissione di responsabilità da parte di quest'ultimo. Va sottolineato, peraltro, che la correttezza della soluzione della questione di fatto relativa al significato delle conversazioni intercettate non è affatto scalfita dalla memoria tecnica del consulente di parte, prof. ALmberti, le cui considerazioni in ordine ai principi che reggono l'analisi del linguaggio e l'epistemologia non riescono affatto a scuotere la plausibilità logica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
Non merita accoglimento neppure la censura afferente il punto riguardante l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1^, 1 ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale,nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1^, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1992, Altadonna). Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, identificati nella gravità dell'incendio e del danno provocato non solo ai proprietari del teatro ma alla stessa città di Bari, nonché nel pericolo per l'incolumità delle persone che abitavano nell'immobile. 6. - A conclusione di tutte le considerazioni che precedono, devono adottarsi le seguenti statuizioni:
a) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di usura nei confronti del RT V. e del PR per insussistenza del fatto;
b) correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che nel primo paragrafo dopo le parole "dal Procuratore Generale della Repubblica" vanno aggiunte quelle "e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari";
c) rigetto dei ricorsi e condanna delle parti private al pagamento in solido delle spese processuali;
d) condanna del ST G. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di usura contestato a RT IT e a PR IO perché il fatto non sussiste.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che al primo paragrafo dopo le parole "dal Procuratore Generale della Repubblica" vanno aggiunte quelle "e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari".
Rigetta tutti i ricorsi e condanna le parti private in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì ST IU alle spese sostenute dalle parti civili nel grado, che liquida in favore del Comune di Bari in Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di SS AG RI in Euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e in favore di SS AG HI, SS AG MA, SS AG NI e EO TA in Euro 5.600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007