Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16786
CASS
Sentenza 24 marzo 2004

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Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere rilevante, come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 stesso codice.

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  • 1Sentenza Knox: DNA, prova scientifica, omissioni e discutibili strategie investigative (Cass. 36080/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020

    In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16786
Data del deposito : 24 marzo 2004

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