Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere rilevante, come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 stesso codice.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16786 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 415
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 044344/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CO SA N. IL 18/05/1947;
avverso SENTENZA del 18/06/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.6.2003 la Corte di Appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento, emessa da questa Corte in data 13.12.2002, di pronuncia adottata da altra sezione della medesima Corte di Appello - confermava la sentenza 26.9.2000, con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato DE CO SA colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione.
La Corte territoriale, nel respingere le deduzioni dell'appellante, osservava:
- che le prove della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli emergevano chiaramente dalla compiuta istruzione dibattimentale e che le deduzioni difensive - incentrate sui danni riportati a seguito di un furto asseritamente da lui subito, sulla affermata esistenza di rapporti commerciali con una certa impresa, risultati invece, a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, del tutto insussistenti, sulla giustificazione di parte del disavanzo tramite ricognizioni di debito, aventi data e causale del tutto incerte, e sul reale valore dei beni rinvenuti - erano del tutto inconferenti;
- che la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento era altrettanto inconferente, essendo stato totalmente accertato che il disavanzo aziendale, ammontante ad un miliardo e 800 milioni di Lire, a fronte di un attivo di appena 20 milioni di lire, era stato determinato da fraudolente operazioni di distrazione ed occultamento dei beni dell'impresa fallita;
- che nel caso in esame era ravvisabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, incombendo sul fallito l'onere, nella fattispecie non rispettato, di dimostrare la destinazione dei beni dei quali era certa la preesistenza nel patrimonio dell'impresa e non rinvenuti all'atto dell'inventario, essendo sufficiente, ai fini dell'esistenza dell'elemento psicologico, la consapevolezza della mera possibilità di danno per le ragioni dei creditori;
- che non era ravvisabile l'attenuante della speciale tenuità del danno, invocata dall'appellante, in considerazione dell'entità del danno causato nella specie, e non era concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione di preesistente condanna ostativa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il De Falco, deducendo:
1) Nullità della sentenza impugnata per essere stata illegittimamente dichiarata la sua irreperibilità, con conseguente notifica di tutti gli atti al difensore, pur non essendo state effettuate le necessarie ricerche nel luogo in cui l'imputato esercitava eventualmente attività lavorativa, ricerche che avrebbero potuto essere omesse soltanto qualora risultasse in atti se egli esercitasse o meno tale attività;
2) Violazione dell'art. 603 c.p.p., sul rilievo che la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, avanzata proprio al fine di dimostrare che la consistenza del disavanzo aziendale non era quello contestato;
3) Violazione di legge e illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità, sotto il profilo che la Corte aveva omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto irrilevante il fatto che egli avesse subito un furto;
aveva affermato che la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti costituiva prova della sua responsabilità, laddove tale evento rappresentava un elemento del tutto neutro;
che la causale e la data delle dichiarazioni di debito avrebbero potuto essere accertate attraverso l'esame del dichiarante;
che non era di per sè sufficiente la constatazione dell'ammontare del ricavato dopo il fallimento, dovendosi avere riguardo al valore intrinseco dei beni rinvenuti;
4) Violazione di legge sul rilievo che, ai fini dell'eventuale ravvisabilità dell'attenuante del danno lieve, la Corte avrebbe dovuto avere riguardo non al danno derivante dal passivo fallimentare, bensì a quello cagionato dal fatto reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
1. Non sussiste la nullità lamentata dal ricorrente in relazione alla notifica del decreto di citazione in appello, e degli atti successivi, al difensore, in conseguenza della dedotta irregolarità della dichiarazione di irreperibilità.
Tale decisione risulta infatti legittimamente adottata a seguito della constatata impossibilità di procedere alla notifica del decreto di citazione nei vari domicili via via indicati dall'imputato, e alle sue ricerche, tramite polizia e carabinieri, risultate infruttuose.
In particolare, è risultato che nel domicilio di Somma Vesuviana - dove, secondo la relata dell'ufficiale giudiziario, il De Falco avrebbe conservato "una casa.....ma solo raramente ci torna(va)", in realtà vi abitava altra famiglia (v. nota del 4.3.2003 dei CC. Somma Vesuviana in atti).
Nè vale il rilievo secondo cui avrebbero dovuto effettuarsi ricerche anche nel luogo in cui l'imputato esercitava eventualmente attività lavorativa, per la semplice ragione che, una volta constata la sua totale irreperibilità, era ovviamente impossibile qualsiasi altra verifica in ordine a tale aspetto, dato che la sua impresa era stata dichiarata fallita.
2. Privo di consistenza appare anche il secondo motivo di gravame, con cui si censura la decisione di rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Infatti, al di là delle considerazioni strettamente attinenti al merito che connotano tale doglianza, va osservato che la possibilità di chiedere la rinnovazione del dibattimento in sede di rinvio va riferita alla disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 627 c.p.p., secondo cui l'assunzione di nuove prove è disposta solo quando le stesse siano "rilevanti per la decisione", norma che va comunque collegata a quella contenuta nel primo comma dell'art. 603, che prevede che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", quando cioè la reputi assolutamente necessaria ai fini del giudizio.
Come è stato più volte chiarito e ribadito da questa Corte, la rinnovazione del dibattimento in appello è un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione. Spetta dunque al giudice di merito la decisione in ordine alla assoluta necessità, ai fini della pronuncia, di procedere alla assunzione di nuove prove, oltre a quelle già acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, (v. Cass., Sez. Un. Sent. n. 2780 del 24.1.1996, Panigoni;
Sez. 6, 17.4.1996 n. 3986, Mazza;
Sez. 3^, 23.2.1996 n. 2012, Quaranta ecc). In maniera più specifica si è chiarito che "Il giudice d'appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta;
i suoi poteri anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano infatti sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal secondo comma, ultima parte, dell'art. 627c.p.p.- (Cass., Sez. 2^, sent. n. 9533 del 3-7-1995, D'Urzo). Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato atto che le circostanze utili ad accertare la responsabilità dell'imputato erano state compiutamente acquisite al processo, e che, essendovi sufficienti elementi, sia di natura generica che specifica, per pervenire alla decisione, un supplemento di istruzione non avrebbe potuto addurre alcun utile apporto al giudizio. Trattasi di valutazione strettamente riservata al giudice di merito, la cui congruenza non può essere censurata in sede di legittimità.
3. Le osservazioni contenute nel terzo motivo di gravame hanno essenzialmente natura di doglianze di merito, in quanto le stesse, sotto l'apparenza di censure di legittimità, ripropongono sic et simpliciter una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze già valutate in sede di merito.
In altre parole, i rilievi prospettati sono tutti, nessuno escluso, censure in punto di fatto, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che le prove a suo carico, adeguatamente poste in rilievo dal tribunale, prima, e dalla corte di appello, poi, sarebbero insufficienti e che i giudici di merito avevano manifestato un diverso avviso attraverso una erronea interpretazione degli elementi di prova rilevabili dagli atti e non avrebbero tenuto conto di alcuni elementi che invece, a parere della difesa, avrebbero dovuto condurli a conclusioni diverse.
In realtà gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità sono cospicui e significativi (omessa esibizione dei libri contabili e del bilancio, giustificata da un furto fondatamente sospettato come inesistente;
accertata esistenza di beni dell'impresa poi non reperiti in sede di inventario;
abissale sproporzione tra attivo e passivo, non supportato da bolle di accompagnamento o giustificato con fatture emesse per operazioni risultate inesistenti;
fantomatiche ricognizioni di debito del tutto prive di data certa e di causale ecc.) a fronte dei quali i ricorrente ha saputo (o potuto) contrapporre solo considerazioni pretestuose o inconsistenti, come l'osservazione che la dichiarazione di prescrizione dei reati concernenti l'emissione di false fatture, ascritti ad esso imputato, non ne avrebbe potuto comprovare la responsabilità. Nulla vieta, infatti, al giudice di trarre elementi di giudizio in ordine alla configurabilità di un reato anche dalla sussistenza di reati coperti dalla prescrizione. Per quanto attiene, poi, alla osservazione secondo cui la richiesta di audizione ex art. 603, primo comma, c.p.p., del De RE (asseritamente ricognitore di debiti nei confronti dell'imputato) avrebbe potuto servire come prova della esistenza di tali debiti, è sufficiente rilevare che la sentenza del Tribunale, confermata da quella impugnata, ha dato atto che il predetto De RE era stato più volte ascoltato e lo stesso aveva fatto dichiarazioni altalenanti, da ritenere versioni di comodo, dal momento che di tali operazioni non esisteva alcuna traccia nella contabilità della sua ditta.
Priva di pregio appare anche la considerazione che il valore dei beni acquisiti all'attivo fallimentare non poteva considerarsi corrispondente all'ammontare del ricavato dalla vendita degli stessi dopo il fallimento, data la enorme sproporzione tra attivo e passivo.
4. Non si comprende, infine, la sottile e pretestuosa distinzione, fatta dal ricorrente ai fini del giudizio sulla concedibilità del danno lieve, tra danno derivante dal passivo fallimentare e danno cagionato dal reato.
Si tratta infatti di aspetti pressoché equivalenti, anche se concettualmente distinguibili, posto che, comunque, ai fini del riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione deve riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori, che va posto in relazione alla diminuzione che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 12087 del 10.10.2000, Di Mimi). Nella specie non si può negare che il danno provocato ai creditori equivalga più o meno al passivo fallimentare (solo per il Banco di Napoli il danno è risultato pari a L. 682.745.018, oltre a L. 170.000.000 di interessi).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, con conseguente condanna del De Falco al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004