Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti si configura come atto dovuto del giudice di rinvio il quale non può ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2004, n. 40828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40828 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 22/09/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier NC - Consigliere - N. 1276
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 012618/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) LE SC N. IL 12/03/1963;
avverso SENTENZA del 19/12/2003 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER SC;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NC Maura Iacoviello che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Uditi i difensori Castellaneta PP e Fiore Mariano. LA CORTE osserva:
Con sentenza 13.5.2003, la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, investita del ricorso di RE NC (ed altri 9 avverso la sentenza 15.7.2002 della Corte di Assise di Appello di Bari, confermativa, per la parte che qui interessa, della condanna del ricorrente - pronunciata con sentenza 22.3.2001 dal Gup del Tribunale della stessa città - ad anni 30 di reclusione quale responsabile di concorso nell'omicidio volontario aggravato di tale PI PP nonché nella detenzione e nel porto illegale di arma, annullava la sentenza impugnata al diniego delle circostanze attenuanti generiche al RE, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per nuovo giudizio;
ciò sul rilievo che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in via esclusiva sui precedenti penali definiti "nutriti" quando, invece, detti precedenti (violazione delle norme sulla circolazione stradale, bancarotta, minaccia) risultavano "modesti, sia in assoluto sia in rapporto a quelli dei coimputati IN e LO cui dette attenuanti sono state concesse".
Il giudice di rinvio con la sentenza in epigrafe, concedeva al RE le attenuanti generiche in regime di equivalenza, "in ragione della modesta gravita dei precedenti penali, bilanciati dalla recidiva" e, quindi, riduceva la pena ad anni 14 di reclusione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione l'imputato ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
L'imputato ha dedotto: a) a mezzo del difensore Avv.to Mariano Fiore, "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.", posto che, avendo la sentenza espresso un giudizio di non pericolosità dell'imputato nonché ritenuta l'assenza in capo al medesimo, di un interesse diretto all'omicidio, dovrebbe dirsi viziata l'applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. 133 nonché illogica la motivazione in punto di mera equivalenza fra le circostanze;
b) a mezzo del difensore Avv.to PP Castellaneta, "violazione degli artt. 606, 605 CPP in relazione agli artt. 110, 575, 577, commi primo e terzo CPP, nonché degli articoli 133, 62 bis, 69, 192, 627 CPP, assenza e/o carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione di legge e di principi costituzionali inderogabili", stante che il giudice di rinvio avrebbe omesso il pur richiesto esame comparativo fra i distinti trattamenti sanzionatori riservati agli imputati ne' avrebbe reso compiuta valutazione dei parametri determinativi della pena.
Il Procuratore Generale ha a propria volta prospettato, quale mezzo di annullamento della sentenza, la mancata assunzione di una prova decisiva in punto di apprezzamento di meritevolezza delle attenuanti generiche, sul rilievo che, con motivazione viziata e, in ogni caso, manifestamente illogica quanto alla ritenuta irrilevanza delle prove, nonché, quale vizio concorrente, la violazione dell'art. 603 comma 2 cod.proc.pen., risultando, in concreto, negato l'accesso a prove del coinvolgimento in prima persona dell'imputato, in epoca successiva, all'episodio omicidiario, in altri gravi delitti (tentativo di omicidio ed incendio), e quindi all'acquisizione di elementi direttamente e decisivamente incidenti nel giudizio nuovamente richiesto dalla sentenza di annullamento del giudice di legittimità. Deve dirsi anzitutto inammissibile il ricorso proposto nello interesse dell'imputato.
Ed invero, le censure sub a) non colgono minimamente i vizi denunciati, essendo evidente che ne' il giudizio di non pericolosità dell'imputato - espresso in sentenza, in ogni caso, "in assoluto" - nè la rilevazione dell'assenza di un suo interesse diretto all'omicidio si pongono in conflitto con l'adottato criterio di comparazione, riferito ad un delitto oggettivamente grave (omicidio) aggravato dalla recidiva;
che, anzi, l'assenza di un interesse diretto all'omicidio, quale rilevata in sentenza, è argomento che certamente non riduce la gravita del delitto e tanto meno depone per una personalità "positiva" o, comunque, "non negativa" dell'agente. Le censure sub b), poi, in concreto sono anzitutto manifestamente infondate laddove deducono il mancato rispetto dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla decisione, non risultando affatto che la sentenza di annullamento abbia deciso un punto di diritto laddove ha fatto riferimento al trattamento sanzionatorio dei coimputati IN e LO;
il riferimento, invero, è valso esclusivamente ad evidenziare che i precedenti penali del RE andavano giudicati "modesti" anche in rapporto a quelli dei due coimputati (pur ritenuti meritevoli delle attenuanti generiche), sì da rendere necessario rivedere il giudizio denegatorio delle attenuanti generiche al RE, ma non ha imposto alcuna motivazione comparatoria (possibile, peraltro, solo attraverso una completa ricerca e rivisitazione degli elementi positivi per tutti gli imputati).
In realtà, le censure, al di là della prospettazione
"omnicomprensiva" delle ipotesi di errores in procedendo ovvero in iudicando previste all'art. 606 codice di rito, si risolvono, essenzialmente, nella doglianza in ordine al deteriore trattamento sanzionatolo rispetto ai coimputati IN e LO (condannati a pena inferiore), offrendo, all'uopo, la lettura di un ruolo minore tenuto nell'occorso preclusa al giudice di legittimità, perché involgente un ulteriore giudizio di merito esteso alla comparazione fra le distinte posizioni (e neppure autorizzata per quanto risulta testualmente dall'impugnata sentenza); escluso, poi, che possa prendersi in alcuna considerazione, nella presente sede, la (generica) denuncia di una sorta di prevenzione del giudice verso l'imputato (perché sospettato di essere depositario di particolari segreti in relazione all'incendio del Teatro Petruzzelli di Bari), l'assunto che sarebbero stati ignorati, nel giudizio ex art. 69 cod.pen., elementi positivi di valutazione, è privo di ogni specificità, di tali elementi non venendo fatta la minima enunciazione.
Il ricorrente è tenuto, pertanto, al pagamento delle spese del procedimento nonché a versare la somma di E. 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di impugnazione) alla cassa delle ammende. Per converso, è fondato il ricorso del Procuratore Generale di merito.
Va premesso, anzitutto, che l'annullamento con rinvio della prima sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari venne da questa Corte pronunciato, quanto al diniego delle attenuanti generiche al RE, per manifesta illogicità della motivazione e nei termini sopra ricordati ("passaggio motivazionale" ictu oculi illogico e contraddittorio"), restando quindi travolte le valutazioni già operate ed autorizzato il giudice di rinvio per un nuovo esame degli elementi significativi ex aer. 62 bis cod.pen. che, però, tenesse conto dell'inadeguato rinvio, nel giudizio denegatorio, ai soli precedenti penali oggettivamente non nutriti" e modesti (violazione delle norme sulla circolazione stradale, bancarotta e minaccia). Ciò premesso, nella fattispecie al giudice di rinvio -investito degli stessi poteri di accertamento degli elementi di fatto utili al giudizio spettanti al primo giudice di merito - si è richiesto di giustificare il proprio convincimento, in tema di concedibilità delle attenuanti generiche, secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento e, peraltro, libero di determinarsi mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, con l'unico limite di non ripetere il vizio motivazionale insito nell'esclusivo apprezzamento di precedenti penali ostativi, definiti "nutriti" e, in realtà modesti. Orbene, è anzitutto evidente che la sentenza, giudicando irrilevanti, perché "relativi a procedimenti non ancora definiti con sentenze irrevocabili" ne' "assolutamente necessari ai fini del giudizio devoluto" i nuovi elementi rappresentati dal pubblico ministero (quindi non acquisiti agli atti dibattimentali), è effettivamente affetta incorsa nell'error in procedendo denunciato dal ricorrente ai sensi della lettera d) dell'art. 406 codice di rito.
Gli elementi di prova richiesti dall'accusa, infatti, risultavano e risultano costituiti dai verbali di atti dibattimentali che, attestativi del coinvolgimento dell'imputato in delitti ulteriori ed oggettivamente gravi (tentato omicidio e incendio), apparivano decisivi ai fini del nuovo giudizio nei termini richiesti dalla sentenza di annullamento, in quanto potenzialmente idonei a determinare la decisione in un senso o nell'altro; fermo, infatti, che decisività della prova debba apprezzarsi in relazione all'effettivo thema decidendum, sicché non rileva che, nella specie, non fosse più in discussione il capo relativo alla responsabilità dell'imputato, va ricordato che tra i criteri utilizzabili ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche sono sicuramente ricompresi quelli di cui all'art. 133 cod.pen. e, fra questi, i precedenti giudiziari, come indicativi della personalità e pericolosità del soggetto e, dunque e conclusivamente, rilevanti nel momento determinativo della pena adeguata alla gravita del reato giudicato.
Si configura, poi, ed in ogni caso, la denunciata ipotesi di violazione di legge per mancata rinnovazione dibattimentale. Il comma 2 dell'art. 627 cod.proc.pen., invero, prevede che, ove sia annullata una sentenza d'appello e le parti ne facciano richiesta (caso di specie) "il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione"; la norma, pertanto, disciplina autonomamente l'ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - che trova collocazione, nel giudizio di appello, al comma 2 dell'art. 603 codice di rito - reintegrando le parti in un diritto alla prova (sopravvenuta o meno, ma nel caso sopravvenute) che non può essere negato dal giudice ritenendosi in grado di pervenire alla decisione sulla sola base degli atti, come invece può fare nel dibattimento di appello ed evidentemente improprio, a tal punto, deve dirsi l'apprezzamento delle prove - distinto ma concorrente al diniego del diritto alla prova in capo al pubblico ministero - come "non assolutamente necessarie".
L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere (nuovamente) annullata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche al RE, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari per nuovo esame sul punto, da esercitarsi, pure in piena autonomia nei poteri di indagine e di valutazione degli elementi significativi, nel rispetto dei rilievi e dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla l'impugnata sentenza limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari;
dichiara inammissibile il ricorso del RE, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e inoltre a quello della somma di E. 500,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004