Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8638 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A 0 8 6 3 8 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro. Composta dai Magistrati: -R.G.22908/99 -Cron.23754 Dott. Ettore Mercurio Presidente " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 11 Antonio Lamorgese -Ud.25.3.2002 " Florindo Minichiello " -Oggetto: "1 FA M. EV "1 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CONTE TO, LI OL ved. AL Ciro, CARRA' Giusep- pe, RO ES, IA LG ved. Di IB Andrea, IA AR, AR LO, CO F. LO, MANI - SC ES, SA AR, NI IL, VIOLA San- to, ABBATE Pietro, DI MA ES, AL TI, FAL- LONE NI, ZZ NI, OL ZO, RI NI, RO GI, AR AL, AR Anto- nino, AB PE, AR EN, CASSARA' Maria- ST IG, CI TO, DI LU Onofrio,no, 1273 DI MARZO Ugo, SANFILIPPO TO, SPATAFORA AR TO, 1 ON NI, DI IO PE, LA AC ZO, RO GA, BI F. LO, AF IO, ZA Um- berto, QU AR, CA UC, SA BI, BI TO, LA TO, DR AL, VEN- NERA PA ved. NA FA, ZO NI, IN NI, OL IL ved. EG IL, ES Vin- cenzo, RI NO, DO ES, AN PE, DI MA MO, IA GI, IE AS, IL F. LO, RI CE, ES RI, TI Giu- seppe, TI OM, NI IO, DI PP Antoni- ET DI, IO NI, LA MA LÒ, ƆN, RE AS, OI TO, OC TO, AR IO, SEIL CH, SS NI, BA ZO, LE ZO, LO SC ZO, IT Giusep- pe, IN LO, OT TO, PE NI, SALA- ON ES, LI ZO, AL NA, tutti in calce al ricorso, difesi, giusta procura speciale dall'avv. Nino Lo Presti con domicilio eletto in Roma via Ar- chimede n. 144 presso l'avv. ES Caroleo ricorrenti
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, con sede in Roma, in persona dell'avv. Giancarlo Al- vino che la rappresenta in forza di procura notaio LO Ca-- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep. 56911, difesa, 2 giusta procura speciale а margine del controricorso, dall'avv. Lucio V. Moscarini con domicilio eletto in Roma al- la via Sesto Rufo n. 23 controricorrente °per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n' 2318/98 in data 2 luglio/12 dicembre 1998 (R.G. 26/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Lucio V. Moscarini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a., ha rigettato la domanda degli odierni ri- correnti, come in epigrafe nominati, già dipendenti delle FS, volta al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante il stipendiali scaglionati nel computo di tutti gli aumenti (CCNL 1990/1992), compresi triennio di vigenza contrattuale quelli non percepiti perché con decorrenza successiva al pen-- sionamento. Il Tribunale ha ritenuto, alla stregua di quanto disposto da-- gli artt. 37 e 96 del CCNL 1990-92 e dall'art. 14 della legge 829 del 1973, che il diritto del lavoratore ai singoli sca- glioni matura non alla data di stipula del contratto, ma ટા 3 quella per ciascuno di essi prevista, con la conseguenza che solo gli aumenti retributivi effettivamente corrisposti vanno computati ai fini della buonuscita, con esclusione di quelli non percepiti perché con decorrenza successiva alla data del collocamento a riposo. Avverso questa decisione TE TO e i litisconsorti nominati in epigrafe ricorrono per cassazione con due motivi, cui le Ferrovie dello Stato resistono con controricorso illu- strato anche da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362, 1363 e 1364 C.C., in relazione agli artt. 37, 38 e 96 del CCNL 1990/1992 e all'art. 14 della leg- ge 14 dicembre 1973 n. 829, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti censurano l'errata inter- pretazione data dal Tribunale alle norme contrattuali che, nel disciplinare i criteri di calcolo della buonuscita, mire- rebbero ad assicurare a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del contratto il medesimo tratta- mento economico. A tale interpretazione non sarebbe di osta- colo il fatto che l'art. 14 della legge n. 829 del 1973 fac-- cia riferimento all'ultimo stipendio percepito, perché il di- ritto ai benefici economici contrattualmente previsti deve intendersi virtualmente maturato - per tutti i lavoratori alla data di entrata in vigore del contratto. 4 Il motivo è infondato. Come di recente rilevato con sentenze 6 dicembre 2001 n. 15433 e 11 di- cembre 2001 n. 15632, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso favorevole alla tesi della società resistente. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello se- condo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe de- stinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 25 maggio 2001 n. 7173; vedi anche, in rela- zione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni consi- derando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istitu- to, sul rilievo che 1'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, 5 ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisu- rata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi an- che, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi, dovendo la questione essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposi- zioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipen- denti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a 6 privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giuri- sdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione ammini- strativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giu- risdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un,. 12 aprile 2000 n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavo- ro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e as- 7 sistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previ- denziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un.,11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 728), non ha minima- mente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, appli- cabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'inden- nità. E' notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare com- plessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il ri- 8 ferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse. l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i di- pendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della cor- rispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa dei ricorrenti infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'isti- tuto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1982, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia colletti- va, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trat- tamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente conven- 9 zionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata leg- ge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi dei ricor- renti, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'in- dennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i mi- glioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati”, non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza per essersi il Tribunale disco- stato, senza una logica e congrua motivazione, dai chiarimenti forniti dalla se- greteria regionale della CONFSAL, la quale si era espressa in senso favorevole alla tesi dei lavoratori, argomentando con la necessità di “evitare un contrasto con la legge n. 829/1973, richiamata dal CCNL, oltre che una disparità di tratta- mento". Il motivo è infondato. Le informative sindacali che il giudice, ex art. 425 c.p.c., può utilizzare sono quelle che concernono elementi utili per la interpreta- 10 zione dei contratti collettivi;
esse non possono mai risolversi in valutazioni inter- pretative riservate al giudice (Cass. 12 febbraio 1985 n. 1197; 9 giugno 1993 n. 6414). Nella specie, poi, i problemi posti dalla interpretazione sono superati dalla necessità di dare applicazione a norme di legge che, come si è veduto trattandc del primo motivo, non consentono una interpretazione delle norme contrattuali ir. conflitto con esse. Giustamente quindi il Tribunale ha ritenuto di non prendere ir considerazione generiche indicazioni, che avrebbero potuto condurre a conclu- sioni confliggenti con la disciplina legale dell'istituto della buonuscita. Il ricorso va quindi rigettato. Stimasi di giustizia compensare per intero le spese del giudizio.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 25 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Вчимо Battimielle offsanco I IL CANCELLIERE D A 0 , S Depositato in Cancelleria 1 3 S O 3 . A L Oggi, 15 GIU. 2002 5 T L T , R O . A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 IL CANCELLIERE A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O zauc 1 P E S A M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D 11