Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2009, n. 30605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30605 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI GI - Presidente - del 22/05/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 733
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 008824/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICAO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) DI PA IA GRAZIA, N. IL 04/06/1958;
avverso ORDINANZA del 31/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Monetti: inamm.tà;
Udito il dif. Avv. C. Catugno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gip del tribunale di Palermo disponeva il sequestro preventivo di alcuni beni immobili (appartamenti e locali commerciali) intestati a Di NI LA, Di NI IA AZ e Di NI EN Cinzia, sottoposti a misura cautelare personale per il delitto ipotizzato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Tali beni sarebbero stati oggetto di trasferimento fittizio da parte di Di NI ES (deceduto nel '92), Di NI O', IA OR e TE GI, esponenti del clan mafioso di Resuttana sottoposti a procedimenti penali e di prevenzione, allo scopo di sottrarli a provvedimenti di natura ablativa di prevenzione.
- Il Tribunale del riesame annullava, sulla scorta della natura istantanea del reato (S.U. n. 8/01) poiché i beni erano pervenuti all'indagata ne novembre 88 in via ereditaria, a seguito del decesso del genitore Di NI IAno, prima dell'entrate in vigore della L. n. 356 del 1992. - Ricorre nei confronti di NI M. AZ il Procuratore della Repubblica, denunciando violazione di legge: il reato sussiste a prescindere da un formale negozio giuridico, poiché la norma colpisce ogni signoria di fatto che dissimuli l'effettivo dominio di colui che intende eludere le disposizioni normative in materia di prevenzione patrimoniale ovvero agevolare la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio. Sono pervenute memorie per la Di NI depositate il 19 e 20 maggio u.s..
- Le doglianze non possono essere condivise.
Non v'è dubbio che il reato di trasferimento fraudolento di valori sanziona l'attribuzione fittizia di denaro, beni od altre utilità posto in essere per eludere l'effetto delle misure di prevenzione patrimoniale o per agevolare i delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., a prescindere da una formale consacrazione della situazione patrimoniale mediante un negozio giuridico. Non è men vero, però, che quando il trasferimento trovi il carisma in un negozio giuridico, pur se simulato, occorre far riferimento alla data dell'atto ai fini dell'accertamento della consumazione del reato. La fattispecie configurata dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, infatti, è un reato istantaneo con effetti permanenti,
che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione giuridica conseguente alla condotta criminosa (S.U. sent. N. 8/01; Cass., sent. n. 43400/05). E la condotta successiva, consistente nel mero mantenimento dell'illecito "status quo", inteso come passivo godimento del bene, ossia degli effetti permanenti del delitto, non rileva penalmente (v. Sez. 6^, 11.12.08, n. 10024, PM in proc. Noviello, rv. 242754, secondo cui costituisce nuovo ed autonomo reato e non già un post - factum non punibile, la creazione, da un'originaria società fittizia, di nuove società, al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni).
Orbene, nella specie la Di NI ha ricevuto per successione "mortis causa" i beni in sequestro in data antecedente la creazione della fattispecie criminosa de qua agitur e ne ha mantenuto il godimento, senza porre in essere ulteriori condotte di trasferimento, produttive di situazioni di difformità fra la titolarità formale, meramente apparente, e la titolarità di fatto del compendio patrimoniale in sequestro.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso proposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009