Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2009, n. 30605
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Sentenza 22 maggio 2009

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2009, n. 30605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30605
    Data del deposito : 22 maggio 2009

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