Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, della legge n. 356 del 1992, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società dichiarata fallita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2011, n. 6939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6939 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 247
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 27800/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NT N. IL 06/06/1959;
avverso la sentenza n. 3383/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 26 gennaio 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 6 giugno 2007, appellata da ME NT, dichiarato colpevole del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinques, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7,
per avere, in concorso con altri coimputati, separatamente giudicati, fittiziamente attribuito a IL AR PI, RA LI NA, AR CE e IL NZ la titolarità delle quote della società CE.COM - Centro Commerciale Agricolo - s.r.l., al fine di eludere leggi in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Il Tribunale condannava il ME alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie indicate in sentenza, disponendo la confisca delle quote della società e di tutti beni di cui la società era titolare. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi;
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 177 e 421 c.p.p. in quanto il co-difensore di fiducia avv. Franco Gandolfi non aveva formulato le proprie conclusioni all'udienza di discussione in primo grado;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 4, lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 356 del 1992, artt. 12 quinques e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per erronea motivazione, non essendo la società
CE.COM s.r.l. contigua alla CEDICA s.r.l., fallita, per le vicende legate alla chiusura dei fidi ed essendo la prima società del tutto autonoma rispetto alla seconda;
c) prescrizione del reato alla data della sentenza della Corte d'appello (26 gennaio 2010) rilevando come il momento consuma attivo del supposto reato debba farsi risalire all'atto di costituzione della CE.COM s.r.l. (marzo 1996).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. 1) Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha già disatteso la relativa eccezione avendo il codifensore dell'imputato avv. Di Graziano, articolato le proprie richieste conclusive all'esito del dibattimento, senza richiedere al tribunale un eventuale rinvio per le conclusioni dell'altro difensore (cfr verbale d'udienza 6/6/2007). Le Sezioni Unite, con motivazione condivisa dal collegio, hanno affermato che la nullità a regime intermedio derivante dall'omesso avviso dell'udienza ad uno dei difensori dell'imputato è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (S.U., ud. 16 luglio 2009 n. 39060 - dep. 8 ottobre 2009; Sez. 6, Sentenza n. 10607 del 23/02/2010 Ud. (dep. 17/03/2010) Rv. 246542, Sez. 6, Sentenza n. 17267 del 16/04/2010 Cc. (dep. 06/05/2010) Rv. 247086) 2).
Il reato di cui all'art. 12 quinquies cit., è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità al fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica essenziale di tale norma incriminatrice è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente, normativamente descritta. Si è anche precisato che l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai;
Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). L' ampia nozione di "attribuzione" comprende, quindi, anche la costituzione di una nuova società, qualora sia volta a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit., creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrando un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie.
Infatti la creazione, da una originaria società, di nuove società fittizie, può realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato. La Corte territoriale ha desunto elementi non equivoci di responsabilità dalla conversazione intercettata in data 11 febbraio 96 tra il coimputato ME ZI e l'avv. Nicola Gervasi che, paventando possibili provvedimenti cautelari reali come sequestri di beni e conseguenze patrimoniale a carico dei soggetti collegati alla CEDICA s.r.l., di cui l'imputato è risultato essere socio occulto, suggeriva di "impostare qualche altra cosa " (f. 13-16 trascrizione) e solo poche settimane dopo, il 12 marzo 1996, viene costituita la CE.COM s.r.l. con intestazione delle quote a IL AR PI, RA LI NA, AR CE e IL NZ, prestanome dei reali proprietari, anch'essi legati da rapporti di parentela, così come affermato dal coimputato ME ZI (pag. 14 interrogatorio), che ha anche ammesso di aver versato lui per le nipoti le somme relative al capitale (pag. 16 interrogatorio). Anche IL AR PI ha confermato di essere stata intestataria fittizia, insieme alla sorella NZ, per conto dello zio ME ZI (interrogatorio 6/4/2004 f. 460).
Deve quindi ritenersi fondata, coerente e logica, la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto come la creazione della CE.COM s.r.l., facente capo ai vertici dell'associazione mafiosa operante ad Alcamo, abbia consentito ai predetti di proseguire la loro attività commerciale mediante l'operato di prestanome, mantenendo il monopolio nel settore del commercio delle carni, dopo l'arresto dell'amministratore unico della CEDICA s.r.l. e del socio occulto ME NT, attraverso la propria moglie SI NA, socia a cui il socio occulto ME ZI riconosceva parte degli utili, come accertato a seguito della conversazione intercettata in carcere il 17 ottobre 2002 tra lo stesso, reggente della famiglia mafiosa di Cosa Nostra all'Alcamo, e IL AR PI, intestataria fittizia delle quote di CE.COM s.r.l.. Viene accertato, dalla Corte territoriale, con motivazione logica, che la costituzione della CE.COM s.r.l., ha avuto quale scopo principale la elusione di possibili misure patrimoniali a seguito dell'incriminazione per reati di mafia dell'amministratore unico e del socio occulto della CEDICA s.r.l., anche senza escludere, quale ulteriore motivo, il timore del possibile blocco dei conti nei confronti di tale ultima società.
Anche con riferimento alla circostanza che la CE.COM s.r.l. abbia iniziato ad operare circa tre anni dopo la cessazione dell'attività della CEDICA s.r.l. la Corte evidenzia come tale ritardo fosse dovuto solamente al fatto che ME ZI fu arrestato nel giugno 1996, rimanendo detenuto fino all'ottobre 1998 è sottoposto al divieto di dimora, dapprima in Sicilia e poi in provincia di Trapani, fino al maggio 1999.
Si tratta di una ricostruzione dei fatti, operata dalla sentenza, che si fonda su elementi concreti e si basa su una motivazione che appare logica e coerente. Si deve rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla manifesta illogicità o contraddittorietà risultante dal testo o da altri atti del processo. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici di appello, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che, come si è detto, non appaiono affette da alcuna illogicità, avendo la Corte, con motivazione coerente e logica, rilevato come vi siano state intestazioni fittizie nella costituzione della CE.COM s.r.l., rendendo improprie le censure sulle quali si articolano i motivi di ricorso. 3) Anche l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata.
Sia con la vecchia che con la nuova normativa il reato, accertato il 12/3/1996 non risulta prescritto alla data del 26 gennaio 2010, epoca della sentenza della Corte di appello.
Considerata la pena massima di sei anni prevista per tale reato, con la precedente normativa il termine di prescrizione è di 15 anni (10 anni + 5 di interruzione), mentre, ai fini dell'applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell'art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena di anni sei prevista per il reato base, aumentata della metà per l'aggravante speciale (anni nove) e ulteriormente aumentata di 1/4 in forza degli eventi interruttivi, ex art. 160 c.p. (11 anni e 3 mesi). Tale termine va quindi, raddoppiato, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 6. Sicché, avuto riguardo all'epoca di consumazione dei reati
(marzo 1996) non può ritenersi maturata alcuna prescrizione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011