Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis cod. pen., il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (La Corte, nel caso preso in esame, ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio nella complessa condotta dell'operatore bancario consistente nel versamento della somma contante di euro 5.000,00 sul libretto di deposito a risparmio, intestato al figlio del soggetto responsabile di un'attività d'usura, con l'apparente firma del titolare del libretto e per mezzo del contestuale prelievo a nome dell'autore del delitto di usura da un libretto al portatore aperto da quest'ultimo proprio su suggerimento dell'operatore bancario).
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- 1. In tema di autoriciclaggio e 'paper trail'Marta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2006, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
28 1 8/06 13 AL MASSIMARIO
Reg. Gen. n. 39377/05 2 Camera di consiglio del
12 gennaio 2006 Sentenza n. 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dai magistrati: 1. Rizzo Aldo presidente
2. Morgigni Antonio consigliere
3. Esposito Antonio consigliere 4. Bernabai Renato consigliere
5. Tavassi Marina consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T EN ZA
sul ricorso proposto da
ON LUCIANA
avversO l'ordinanza 30 luglio 2005 del Tribunale di
Lecce; sentita la relazione svolta dal consigliere Antonio
Morgigni; sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Vito Di Ambrosio che ha chiesto il regetto '
sensiti gli avv. ti R Ballora, che insistono Conte 1nella richiesta di accoglimento del ricorso
Il 30 luglio 2005 il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del G.I.P. locale, che il 19 luglio 2005 ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei
confronti di CI CA, indagata per il delitto di riciclaggio "poiché in concorso con ES PO e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la prima quale direttrice e la seconda quale ragioniera della filiale del
San Paolo Imi Banco di Napoli di EL San Marco, sostituivano, trasferivano e comunque ponevano in essere altre operazioni su denaro e titoli di credito, con versamento dei relativi importi su conti correnti e libretti al portatore intestati a NO LI, RI EC e a persona non identificata sotto la dicitura "EL San Marco", così ostacolando l'identificazione della loro provenienza dal delitto di usura posto in essere da PA EC.". Ricorre il difensore, lamentando la violazione degli nonchéartt. 648 bis cod. pen e 273 cod. proc. pen.
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Assume che il tribunale dopo avere identificato tre ipotesi attraverso le quali può essere perpetrato il
reato in questione, non avrebbe poi chiarito a quali delle tre dovrebbe essere riferita la condotta contestata alla CA, direttrice della filiale di EL S. Marco
del Sanpaolo Banco di Napoli.
Dal testo del provvedimento impugnato risulta che, presso detta filiale del citato istituto di credito, era acceso un libretto nominativo о(contraddistinto dal n 412/406),
intestato a PA EC e SI De ZO: su questo venivano versati dal EC tre assegni,
asseritamente provento di operazioni usurarie. Asserisce il ricorrente difensore che tali operazioni non integrano, dal punto di vista oggettivo, il reato di riciclaggio, trattandosi di versamenti effettuati su un libretto di deposito a risparmio nominativo, cointestato responsabile del reato di usura:a chi si sarebbe reso non sussisterebbe un'ipotesi di sostituzione, né
trasferimento, né qualsiasi altra un'ipotesi di
operazione tale da frapporre ostacoli alla ricostruzione della provenienza del denaro (melius: dei titoli) in
questione. Ricorda che successivamente De ZO prelevava dal
libretto di cui si discorre (n° 412/406) l'importo di €
4.544, 47 e contestualmente accendeva un libretto al
portatore denominato "EL S. Marco" (contraddistinto dal n° 413/617).
Aggiunge che queste operazioni (effettuate personalmente da EC) non consentivano di mascherare la provenienza del denaro, atteso che preliminare è l'identificazione del soggetto che l'effettua.
Precisa che sempre presso il citato istituto di credito,
poi, veniva acceso, mediante il versamento di € 5.000,00, un altro libretto di deposito a risparmio nominativo da
RI EC, figlio di PA EC e Cosima De
Lorenzo, con contestuale prelievo di pari importo dal libretto nominativo intestato ai menzionati coniugi. Anche in tali casi non sarebbe possibile ravvisare l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio:
le somme utilizzate per accendere sia il libretto al
"EL S. Marco", sia il libretto portatore nominativo intestato a EC RI, infatti, erano state già oggetto di un precedente versamento sul
libretto nominativo dei coniugi EC e De ZO;
il loro successivo utilizzo, reso possibile da
prelievi presso lo stesso istituto di credito, non
impediva di stabilire la provenienza dei titoli
asseritamente provento di operazione usurarie;
allo stesso modo, le ulteriori operazioni eseguite utilizzando il denaro versato sul libretto di deposito a risparmio nominativo intestato a Leccese Mario
(accensione di polizze assicurative intestate al medesimo) non impediva alcun accertamento sull'originaria provenienza del denaro.
La ragione dell'accensione di un libretto al portatore,
secondo PA EC, sarebbe costituita dall'opportunità di consentire anche al figlio di
operare, trovandosi esso PA sempre in campagna.
Aggiunge il difensore che sarebbe irrilevante la
conoscenza da parte dell'indagata di vicende giudiziarie,
nelle quali Leccese era coinvolto per usura, poiché : CAIONE non aveva la consapevolezza che le operazioni di modesta entità, eseguite presso la filiale dove lei lavorava, avessero attinenza con i predetti addebiti;
le poche operazioni, d'altro canto, non potevano certamente facevano sorgere un sospetto tale che ne potesse derivare l'obbligo di segnalare le medesime all'Ufficio Italiano
Cambi.
Afferma, inoltre, che l'autorizzazione data da CA
agli altri dipendenti dell'istituto di credito, onde : consentire a Leccese di cambiare assegni presso 10
sportello bancario di cui era direttrice 'non integrerebbero l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio, poiché le operazioni sono state eseguite a nome di EC e, conseguentemente era sempre possibile l'individuazione della provenienza dei titoli e del
poneva all'incasso (identificatosoggetto che li dall'operatore di sportello): l'autorizzazione era necessaria solo perché vi era il rischio che la Banca
potesse subire perdite dall'eventuale mancato pagamento degli assegni da parte della trattaria.
Il ricorrente rileva che l'ultimo fatto addebitato concerne gli assegni tratti sul conto corrente di NO Solimeo, cognato di PA EC, il quale ultimo aveva prestato garanzia in favore del primo. EO su
questo conto chiuso con il suo consenso nell'aprile 2004, aveva tratto una serie d'assegni postdatati che, una
volta pervenuti in banca, potevano essere pagati, ovvero protestati.
Assume il ricorrente che il motivo per il quale era stata data quest'autorizzazione non integrerebbe gli estremi del reato di riciclaggio: si trattava, infatti, d'assegni
Cun 5 tratti da Solimeo su un conto garantito da EC, cioè,
di un debito che costoro andavano a pagare;
nulla consentiva di presumere che si fosse di fronte ad operazioni di natura delittuosa.
In conclusione il motivo fondamentale sul quale si basa il ricorso il seguente: non può essere ritenuto l'elemento oggettivo del sussistente reato di riciclaggio, poiché le operazioni compiute non potevano neppure astrattamente impedire di risalire all'illecita provenienza di titoli о di denaro, essendo i relativi versamenti effettuati personalmente dal soggetto che si sarebbe reso responsabile di tali reati.
Il ricorso è infondato.
L'indagata (tramite il suo difensore) contesta innanzi
le operazioni realizzate da tutto che EC
integrassero gli estremi oggettivi del delitto de quo.
Com'è noto, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Al riguardo va precisato che ostacolare non significa impedire in modo insormontabile, ma soltanto rendere difficile l'accertamento della provenienza della res, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. Stabilire se per tutte le operazioni descritte nel provvedimento impugnato si sia realizzata questa condotta
è superfluo, essendo sufficiente che almeno per una delle
6 medesime il comportamento presenti il suddetto carattere,
essendo riservata alla fase di merito la verifica dei singoli episodi. Il collegio reputa che in relazione all'episodio descritto a pagina cinque dell'ordinanza impugnata e relativo alla complessa operazione consistente nel
versamento sul libretto di deposito a risparmio intestato a RI EC ed eseguito in contante di euro 5.000.00 con l'apparente firma di Mario EC ed il contemporaneo prelievo a nome di PA EC da un libretto al portatore denominato "EL San Marco", che era stato aperto da quest'ultimo proprio su suggerimento dell'odierna indagata. Quest'operazione effettivamente presenta il carattere richiesto dalla norma, poiché
integra un abile infingimento per sottrarre ad una verifica il versamento. È evidente che ordinariamente attraverso i normali canali nazionali lascia traccia,
seguendo la quale si perviene, sia pure attraverso
complicate verifiche, all'individuazione dei responsabili. L'assunto difensivo, secondo cui in questi casi non sarebbe configurabile il delitto in esame, non
può essere condiviso, proprio perché si ripete ww ostacolare non significa impedire in modo definitivo
l'accertamento della provenienza.
In ordine, poi, all'elemento psicologico, la tesi
difensiva si mostra assolutamente inconsistente, poiché il Tribunale con dovizia di argomentazioni e puntuale
7 indicazione delle fonti d'accusa e dei suoi contenuti
(dichiarazioni di persone informate sui fatti ed esito di dimostrato che l'indagata eraintercettazioni) ha
pienamente consapevole della provenienza illecita dei
titoli e denaro impiegati nei modi descritti.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12 gennaio 2006.
Il consigliere estensore Il President
Antonio gigni Aldo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 GEN. 2006
IL CANCELLIERS Angelo Maria Cangami
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