Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca, pur prevista come obbligatoria, delle cose che ne costituiscono il prezzo, atteso che la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità delle stesse bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento è necessario presupposto.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2011, n. 8382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8382 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 09/02/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 278
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 24683/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RE;
avverso la sentenza del 21 settembre 2009 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ER, avv.to Berni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 novembre 2007, il Tribunale di Lucca dichiarava AR AN, commercialista, e ER RE direttore dell'ufficio IVA di Lucca, colpevoli del delitto di tentata concussione in danno della spa Sabbel, riqualificata l'originaria imputazione di concussione consumata (capo C) e dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione alle altre ipotesi contestate nel medesimo capo in danno di altre società, previa qualificazione in corruzione delle stesse nei soli confronti del AR;
assolveva il coimputato ER con la formula per non aver commesso il fatto. Condannava il ER ed il AR al risarcimento dei danni in favore della Sabell srl costituita parte civile: In relazione ai capi A e B, dell'epigrafe, in cui il ER era coinvolto, con degli imprenditori, nel delitto di corruzione in relazione a rimborsi IVA a costoro spettanti, dichiarava non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione;
Proponevano gravame il PM, incentrato sulla qualificazione del capo b in concussione e la affermazione della responsabilità del ER e del AR per tutte le ipotesi sub c), se non prescritte, ed il ER, che instava per la assoluzione da tutte le ipotesi contestategli e per la estinzione del reato su c) per prescrizione, previa riqualificazione in corruzione.
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze, confermava la sentenza in ordine ai capi a e b;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del AR e del ER in ordine a tutti gli episodi di corruzione continuata, indicati al capo di imputazione sub e, poiché il reato era estinto per prescrizione e condanna i due imputato a pagare le spese processuali alle parti civili ed ordinava la confisca di quanto in sequestro, ossia del denaro sequestrato in conti correnti bancari riferibili al ER ed accesi all'estero. Ricorre il solo imputato, a mezzo del difensore e deduce i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione degli artt. 591 e 568 c.p.p. e vizio di omessa motivazione sulla eccepita inammissibilità dell'appello del PM per il capo b: l'organo dell'accusa non aveva, neppure implicitamente, evocato un trattamento sanzionatorio deteriore in danno del ER, sicché il gravame diretto esclusivamente alla qualificazione dei fatti di cui al capo b era privo di concreto interesse, perché l'eventuale accoglimento non avrebbe immutato la posizione dell'appellato.
La Corte, poi, avrebbe affermato che i plurimi episodi integrassero il delitto di cui all'art. 318 c.p., arbitrariamente ricostruendo il fatto;
sarebbe stato violato l'ambito della devoluzione - limitata alla riconoscibilità della concussione - procedendo ad un mutamento in peius dell'accusa in assenza di contraddittorio.
2. in subordine, violazione di legge in relazione agli artt. 591, 568 e 129 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al capo c) commesso in concorso con il AR.
Il ricorrente, in primo luogo riprende l'argomentato motivo relativo al difetto di interesse al gravame del PM;
premesso che i fatti ascritti originariamente contestati come corruzione nel corso delle indagini erano risalenti al 1986 e già, quando il PM aveva iniziato le investigazioni, prescritti fino al 1992, e che residuava il solo episodio di tentata concussione, rileva che in pratica la diversa qualificazione dei fatti, sollecitata dall'accusa era solo un esercizio di stile teorico ed inconcludente.
Inoltre, la sentenza di primo grado aveva pienamente assolto l'imputato, nonostante la prescrizione, per difetto di prova della partecipazione ai fatti del ER;
a suo avviso il giudice di appello doveva procedere alla constatazione della prescrizione dei fatti e non alla rivalutazione dei fatti, dato che l'esito di questo procedimento portava comunque alla prescrizione. La ricostruzione offerta da PM avrebbe importato la violazione dell'art. 111 Cost., con allungamento dei tempi del processo, senza un effettivo risultato. Il fatto, poi, che la corte di merito abbia avuto cognitio piena della re juidcanda ha, inoltre, squilibrato in senso peggiorativo la posizione dell'imputato, che si è trovato a doversi difendere con ben pochi strumenti. Il ER, pertanto, critica il discorso giustificativo offerto dal giudice di appello e richiama tutti gli elementi circostanziali che attesterebbero la sua estraneità ai fatti.
Infine, per l'episodio in danno della Sabell spa, deduce che la corte avrebbe dovuto, data la qualificazione dei fatti quale ipotesi di istigazione alla corruzione, constatare la esistenza della causa estintiva della prescrizione.
4. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca: difetta il presupposto della condanna, e che comunque i depositi in Svizzera erano stati alimentati con propri mezzi, e non con il prezzo del reato. Restando inapplicabile la normativa di cui all'art. 322 ter c.p., dato che i fatti sono successivi alla introduzione della norma, in ogni caso rileva che la misura non può essere generica ed indistinta, ma va rapportata a quanto in effetti costituisca illecita erogazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e vanno adottati i provvedimenti consequenziali.
1. Va preliminarmente osservato che la Corte, in effetti, non ha proceduto al alcuna riqualificazione dei fatti ascritti al capo B della epigrafe al ER, relativi a molteplici episodi di corruzione, sia pure esaminando il gravame del PM, che proponeva una inammissibile quanto infondata riqualificazione dei fatti: il giudice distrettuale, ha, infatti, confermato la declaratoria di prescrizione, come enunciata dal primo giudice, esaminando anche le censure nel merito proposte dall'imputato ER, sia pure con motivazione sintetica e con richiamo alle esposizioni dei fatti, contenute nella sentenza del Tribunale.
Ciò precisato, è da rilevare che i motivi di ricorso, proposti sul punto dal ER, in ordine al difetto di interesse del PM a proporre la impugnazione sul capo b, non portano a loro volta, qualora accolti, ad alcun risultato utile;
resta infatti ferma la declaratoria di estinzione, mai oggetto di impugnativa, sicché il gravame, quand'anche si aderisse alla tesi del ricorrente, non sarebbe idoneo a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, poiché il risultato cui si potrebbe pervenire sarebbe quello di un sostanziale "non liquet", non essendo possibile rimettere il processo al giudice del rinvio perché elabori una motivazione corretta, in presenza di una causa di estinzione del reato.
2. In relazione al capo c della originaria epigrafe, sono invece fondate le doglianze del ER. Invero, a fronte della pronuncia di assoluzione emessa nei suoi confronti, la corte di appello ha proceduto alla riqualificazione dell'imputazione in quella di corruzione, per tutti gli episodi a lui contestati, ad eccezione dell'ultimo, qualificato in istigazione alla corruzione, per poi rilevare che si era verificata la causa estintiva ed in data anteriore alla sentenza appellata. Ha infatti indicato quale termine ultimo quello giugno 2006, mentre la pronuncia del tribunale di Lucca è del 21 novembre 2007. In relazione a tali dati di fatto, è evidente che la corte è incorsa in un errore di diritto:
l'appellante, nel chiedere la condanna del ER in relazione a reati il cui termine di prescrizione era ormai decorso, in realtà ha formulato un appello inammissibile, giacché il giudice non può, in nessun caso, accogliere il petitum per la maturata prescrizione del reato.
Ad avviso del Collegio, ciò integra un vizio risultante dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), poiché è da individuare ed il giudice di appello non lo ha fatto un'assenza di interesse per il pubblico ministero appellante, considerato che l'impossibile petitum perseguito manifestava oggettivamente l'inidoneità dell'atto a raggiungere lo scopo già al momento della proposizione dell'impugnazione. È stato affermato, al riguardo con argomentazione che si condivide, che " a ben vedere la questione può anche essere riguardata sotto altro profilo, senza che muti la conclusione: la formulazione di un petitum (condanna degli imputati) che, concreta una richiesta manifestamente in fondata e, perciò, inammissibile" (Cass. Sez. 6 n. 18105/2010 e per il difetto di interesse del PM appellante Cass. Sez. 6 n. 18105/09). La sentenza è pertanto sul punto da annullare, posto che la inammissibilità della impugnazione proposta ne aveva determinato il passaggio in giudicato.
Non diversamente, per quanto riguarda l'ultimo episodio, per il quale il ER aveva riportato condanna per il delitto di tentata concussione e che la corte distrettuale ha dichiarato estinto per prescrizione - previa riqualificazione nel delitto di cui all'art.322 c.p., comma 4, è da escludere la fondatezza della impugnazione proposta. Il ER, che propone una mera rilettura dei fatti, posti a base della decisione, operazione di merito non consentita in questa sede . Peraltro, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".
Un siffatto accertamento presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato, che non può certo ravvisarsi nel caso in esame, proprio perché le censure si appuntano sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e quindi sulla inesistenza nella stessa sentenza della evidenza della "non colpevolezza".
Il motivo relativo alla pronuncia di confisca dei valori in sequestro è fondato.
È decisivo ed esaustivo ricordare che nel caso in esame le sezioni unite di questa corte (sentenza n. 38834 del 10/07/2008) hanno ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce, che l'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240 c.p., comma 2, n.
1. In particolare , questa sezione ha ribadito che in caso di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p., la confisca del prezzo del reato non possa essere ordinata anche in caso di proscioglimento per prescrizione, poiché "la particolare natura dell'oggetto della misura patrimoniale, non illecito di per sè, ma per il collegamento con il reato del quale si considera il prezzo, presuppone l'accertamento del reato stesso".
Vale rammentare come la dizione "è sempre ordinata" di cui all'art.240 c.p., comma 2 a cui si è richiamata la corte territoriale per applicare la misura si contrappone nella sua formulazione a quella di cui al comma 1 per cui il giudice "può ordinare di cui al comma 1, ossia l'avverbio sempre è finalizzato solo a distinguere la confisca obbligatoria alla confisca facoltativa, delimitando i campi di applicazione, fermo rimanendo il presupposto nel caso di condanna fissato dallo stesso comma 1 ed esplicitamente derogato solo con riferimento alle cose di cui al n. 2, comma 2.
Ancora, la richiamata decisione delle sezioni unite ha escluso che l'inciso "anche se non è stata pronunciata condanna", contenuto nell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, debba essere riferito anche alla previsione di cui al n. 1, poiché in tal modo verrebbe a forzarsi il normale collegamento logico tra le singole proposizioni del testo della norma, per di più inserite in numeri ben distinti, essendo evidente che una normale, e non particolarmente specialistica, tecnica legislativa, se avesse voluto riferire l'inciso suddetto ad entrambi i numeri del comma l'avrebbe inserito all'inizio del capoverso, dopo l'altro "è sempre ordinata la confisca". In applicazione dunque di detto principio, di cui la corte distrettuale non ha fatto esatta applicazione, poiché non ricorreva nel caso del ER il presupposto della pronuncia di condanna, la confisca è stata applicata in violazione di legge e va pertanto annullata.
Conclusivamente, va pronunciato annullamento senza rinvio della decisione, in relazione ai punti come sopra esaminati e riportati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata laddove, in relazione al capo e della imputazione, ha riformato la sentenza del 2 novembre 2007 del Tribunale di Lucca, dichiarando estinti i reati per prescrizione, ferma restando la riqualificazione ex art. 322 c.p. dell'episodio Sabbel quale corruzione e la dichiarazione di estinzione di tale reato per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza senza rinvio relativamente alla confisca.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011