Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Ai fini della individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, secondo il disposto del comma terzo dell'art. 16 cod.proc.pen., va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2003, n. 48784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48784 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giorgio Di Iorio Presidente
Dott. Pietro Antonio Sirena Consigliere
Dott. Nicola Bottalico Consigliere
Dott. Michele Besson Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO UC;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 25 giugno 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico;
Udito il Pubblico Ministero nella persona di OV Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 25 giugno 2003 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava quella del G.I.P del Tribunale di Palmi in data 30 maggio 2003, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere - poi sostituita con quella degli arresti domiciliari in data 11/6/2003 - nei confronti di RO UC, indagato per il delitto di riciclaggio di assegni bancari di provenienza furtiva.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato con tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 12 e 16 c.p.p. ed in relazione all'art. 648 bis c.p.", assumendo che il reato più grave era stato commesso da NO UC e RO UC presso l'ufficio postale di Marina di Gioiosa Ionica, ove era stato posto all'incasso l'assegno di maggior importo nominale e pertanto competente ad emettere l'ordinanza cautelare era il G.I.P. di Locri e non il G.I.P. di Palmi, con la conseguenza che il Tribunale di Palmi nel determinare la competenza per territorio in relazione al reato più grave non aveva dato alcun rilievo all'importo dell'assegno.
Il motivo è infondato.
Invero il primo comma dell'art. 16 c.p.p. prevede che la competenza per territorio per i procedimenti commessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato;
ed il terzo comma dello stesso art. 16 che fra delitti si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo.
Ora, il 3 comma dell'art. 16 c.p.p. considera la gravità del reato in base alla previsione della entità della pena e pertanto non assume alcun rilievo la entità del danno cagionato. E correttamente il Tribunale i reati di riciclaggio di pari gravità e quindi - ai sensi del primo comma dell'art. 16 c.p.p. - competente per territorio il giudice competente per il primo reato e cioè il Tribunale di Palmi.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato "errata qualificazione giuridica del fatto", assumendo che l'aver posto all'incasso l'assegno all'ordine di NO UC, sul conto corrente postale dello stesso, per farsi accreditare il valore nominale portato dal titolo non era ipotesi di riciclaggio, bensì concorso nell'appropriazione indebita aggravata consumata dal soggetto di casa Cordiano, rimasto ancora per il momento sconosciuto, commessa mediante falsa sottoscrizione del titolo all'ordine.
Il motivo è manifestamente infondato per avere il ricorrente prospettato una pura ipotesi fattuale priva di ogni riscontro. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato "violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 63 n. 2 e 191 c.p.p. e conseguente insussistenza dei presupposti dell'art. 273 c.p.p. e delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p.", sostiene che le dichiarazioni di NO UC non potevano essere utilizzate perché sin dall'inizio doveva essere sentito come indagato. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Invero nel provvedimento impugnato si dà atto che nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese da NO UC alla polizia giudiziaria erano emersi indizi di reità a suo carico, con conseguente interruzione dell'esame e invito a nominare un difensore, e che erano state utilizzate le dichiarazioni - anche se di identico contenuto avendo confermato le precedenti - rese in sede di esame quale indiziato di reato.
Pertanto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente - a norma dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 DICEMBRE 2003.