Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice dell'udienza preliminare sul rilievo di una sua presunta incompatibilità, determinata dall'avere egli già trattato in precedenza altro procedimento nei confronti di coimputati per fatti basati su identici elementi di prova per i quali si proceda contro l'imputato ricusante.
Commentari • 3
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. “L’abuso del processo: alla ricerca di un punto di equilibrio tra diritto all’azione e diritto al giusto procedimento”Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2015
Definizione e significato dell'abuso del processo Gli specifici comportamenti moltiplicativi dei percorsi di accesso alla giustizia non più consentiti Le conseguenze per l'uso distorto degli strumenti di tutela del credito Con due recenti sentenze (21318/15 e 7195/15) la Cassazione riprende il tema del c.d. abuso del processo, ricomprendendo nel relativo catalogo anche quei casi in cui, con due distinte domande, si chiede, nell'una, il risarcimento del danno alle cose e, nell'altra, quello alla persona nonostante l'unicità del fatto illecito. Problematica di forte impatto e notevole importanza comportando la necessità di selezionare, nella scelta della tutela da accordare, diritti di …
Leggi di più… - 3. Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)- Sentenza n°1472 del 9 agosto 2011 utilizzazione senza titolo di…Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011
Si segnala la seguente decisione del TAR Campania – Salerno, con la quale si dà attuazione all'articolo 42bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), introdotto di recente dall'art. 34 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98. La sentenza afferma che in nessun caso, anche qualora si sia verificata la sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, e nonostante l'espressa domanda del ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell'Amministrazione, in quanto una tale pronuncia riconoscerebbe l'avvenuto trasferimento del diritto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2008, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 20/11/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1755
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 9353/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Paparo Ciro M. e Culicchia Giuseppe, del foro di Milano, nell'interesse di:
TT MA, nato a [...] il [...];
e
HI VA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, emessa in data 8/02/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Gallo Domenico;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Dr. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli imputati TT MA e HI VA, in sede di udienza preliminare, il 28 gennaio 2008, proponevano istanza di ricusazione nei confronti del Gup, Dr.ssa Zelante Marina, assumendo che la giudicante era divenuta incompatibile in quanto nella veste di giudice dell'udienza preliminare aveva trattato il procedimento penale n. 36074/03 nei confronti di altri coimputati per fatti basati sugli stessi identici elementi di prova per i quali si procedeva a carico dei ricusanti. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza 8/2/2008 (dep. in data 14/2/2008), dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione in quanto generica e tardivamente proposta. Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli interessati, assumendo di aver depositato tempestivamente l'istanza di ricusazione prima del compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti ed insistendo nei motivi sollevati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Anche se la ricusazione non può dirsi intempestiva, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, in quanto proposta, all'udienza del 28/1/2008, anteriormente alla costituzione delle parti, tuttavia essa propone un motivo di ricusazione (il fatto che nel procedimento in corso si faccia ricorso alle stesse fonti di prova conosciute dal giudicante in procedimenti a carico di altri soggetti) non previsto dall'ordinamento.
Infatti: "le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 c.p.p., che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Di conseguenza non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità dei chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45470 del 25/10/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 233378). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti - in solido - al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente - in solido - al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009