Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 19825
CASS
Sentenza 13 febbraio 2009

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In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se sia stata precedentemente proposta e disattesa.

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non abbia ancora provveduto sul rito, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la norma prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen..

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  • 1Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 19825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19825
Data del deposito : 13 febbraio 2009

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