Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se sia stata precedentemente proposta e disattesa.
In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non abbia ancora provveduto sul rito, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la norma prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 19825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19825 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
M 19 8 25 /09 Sentenza n. 285
Registro generale n. 19965 del 2006
Udienza pubblica del 13 febbraio 2009 (n. 1 del ruolo)
RE P UB B LI CA I TAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
Consigliere 1. Dott. Francesco P. Gramendola
2. Dott. Giorgio Colla Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) NE AP, n. a Casablanca (Marocco) il 24 gennaio 1968
2) RR VA AR, n. a Madrid (Spagna) 1'1.5.1964
3) RI NZ, n. a San Severo il 29.8.1975
4) RA AI, n. a Kourigba il 23.9.1972
5) IZ IU, n. a San Giovanni Rotondo il 4.6.1960
avverso la sentenza in data 4 ottobre 2005 della Corte di appello di Brescia
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per Ezzirari il difensore avv. Carlo Motta Missini, che fa concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 21 giugno 2004 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, appellata da BALMANE
RR VA AR, RI NZ, EZZIRARIAP,
AI e IZ IU, riduceva la pena inflitta all'ZZ (capi A, B, C, D1, E, G) ad anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione, confermando la predetta sentenza nei confronti di BA (condannato capo E alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa), Cerro Nevado
(condannato capo E alla pena di anni tre, mesi quattro di
-
capo A reclusione ed euro 20.000 di multa), PR (condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa) e AN (condannato capi ed E alla pena di anni HH -
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due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa).
Gli imputati sono stati quindi riconosciuti colpevoli dei seguenti reati:
Capo A (PR, ZZ e AN): artt. 73 e 80 d. P. R. n.
309 del 1990: detenzione di ingente quantitativo di hashish, parte del quale, pari a kg. 60 circa, ceduto dall'ZZ al PR;
in Artogne e località limitrofe il 9 gennaio 2003 e in San Nicandro
Garganico nel gennaio del 2003; Capo B (ZZ): artt. 73 e 80 d. P. R. n. 309 del 1990: detenzione di kg. 437 di hashish;
in Brescia e località limitrofe il 6 febbraio 2003;
Capo C (ZZ): art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990: detenzione di un quantitativo imprecisato di hashish;
In Piancamuno, in epoca vicina al 17 marzo 2003;
Capo D1 (ZZ); art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990: detenzione
e cessione di vari quantitativi di hashish;
in provincia di Brescia nel gennaio-marzo 2003;
Capo E (ZZ, CE EV, AN, BA): artt. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del 1990: importazione dalla Spagna e dal Marocco detenzione di kg. 1700 di hashish;
in Piancamuno a localitàe limitrofe fino al 17 marzo 2003;
Capo G (ZZ): art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990: partecipazione a una organizzazione (c.d. "gruppo KE") dedita alla importazione dalla Spagna e dall'Africa di sostanze del tipo cocaina e hashish e al successivo smercio nel territorio bresciano
(in dette località, fino al 17 marzo 2003).
A tutti gli imputati, oltre alla diminuente del rito, venivano riconosciute le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza per BA, CE EV, PR e AN. дя S
La Corte di appello, rigettate le eccezioni di incompetenza territoriale e di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sollevate, sotto vari profili, da alcuni difensori, osservava che la responsabilità penale degli imputati si fondava sui risultati delle intercettazioni di conversazioni e su operazioni di p.g. che, in alcuni casi, avevano condotto al sequestro di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Gli elementi probatori venivano poi esposti analiticamente con riferimento alla posizione di ciascuna imputazione e di ciascun imputato.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Il difensore di BA, avv. Maria Tozzi, denuncia con un unico motivo la assoluta carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale in ordine al reato di cui al
Capo E ascrittogli, osservando che nella sentenza di primo grado la posizione dell'imputato si desumeva dalle considerazioni relative al reato associativo, ivi peraltro notandosi incidentalmente che il reato di cui al capo E doveva ritenersi provato nella forma del tentativo;
affermazione, questa, cui peraltro non conseguiva alcuna riduzione di pena conseguente alla derubricazione del reato nella fattispecie tentata. Tale vizio non era stato affatto sanato dalla sentenza impugnata, che anzi il giudice di appello avrebbe dovuto annullare ai sensi dell'art. 604 comma 4 c.p.p. La Corte di appello, a fronte di un assoluto difetto di motivazione della sentenza di primo grado, non ha infatti
menomamente evidenziato quali fossero le evidenze probatorie a sostegno dell'accusa mossa al BA.
CE EV denuncia personalmente la inosservanza dell'art. 8 c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 16 c.p.p. Il fatto contestato al Capo E riguardava l'illecita importazione dello stupefacente attraverso il valico di frontiera di Ventimiglia, sicché il reato apparteneva alla competenza territoriale dell'a.g. di Sanremo o eventualmente di Genova.
La Corte di appello ha osservato che il reato in questione era connesSO a quello associativo di cui al capo A, da considerare più grave, che attraeva a sé la competenza per gli altri reati.
Non si è però considerato che il CE EV non rispondeva anche del reato associativo, sicché la sua posizione non poteva essere attratta da quella relativa agli altri imputati, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità
Per di più la contestazione di incompetenza territoriale era stata sollevata tempestivamente in limine alla udienza preliminare, quando ancora non era stato contestato agli altri imputati il reato associativo, sicché essa avrebbe dovuto essere decisa sulla base delle risultanze allora esistenti.
Il difensore di PR, avv. Donato Catalano, denuncia:
1. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale, in quanto: la tardiva, mutevole e imprecisa chiamata in correità di
ZZ, relativa a tale "NZ di Sannicandro Garganico" non era stata sottoposta al doveroso vaglio di attendibilità; il riscontro costituito dall'asserito uso da parte del
PR di una utenza cellulare nel maggio 2003 è reso incerto dal fatto che tale utenza era intestata a un cittadino albanese e comunque non serve a dimostrare che l'utenza fosse stata usata dall'imputato nel periodo di tempo precedente, che è quello rilevante in relazione all'addebito.
2. Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, sotto vari profili: contraddittoriamente è stata applicata al PR
l'aggravante della ingente quantità che è stata invece ritenuta insussistente per ZZ;
irragionevolmente le attenuanti generiche non sono state applicate nella massima estensione, considerandosi l'esistenza di un precedente penale peraltro risalente al 1995;
- in ogni caso il trattamento sanzionatorio è risultato sperequato rispetto a quello riservato ad altri coimputati. 3. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per omesso deposito del decreto di esecuzione del p.m.
Il difensore di ZZ, avv. Carlo Motta Masini, denuncia:
1. Incompetenza per territorio dell'a.g. bresciana, dato che l'unico reato effettivamente localizzato era quello di introduzione nel territorio dello Stato di un ingente quantitativo di stupefacenti attraverso il valico di Ventimiglia.
In mancanza di elementi circa il luogo ove avrebbe avuto sede l'associazione di cui al capo G, il processo avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale di San Remo.
2. Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, vizio a proposito del quale il ricorrente si riporta alle considerazioni degli altri ricorrenti.
3. Illegittima contestazione in udienza preliminare del reato di cui all'art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990, dopo che l'imputato aveva già formulato richiesta di giudizio abbreviato e dopo che numerosi correi erano stati già ammessi alla definizione patteggiata della pena.
4. Carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, non essendo stati evidenziati né la struttura organica del sodalizio né il luogo ove il reato si sarebbe consumato, ed да essendone stati irragionevolmente esclusi quali partecipi gli imputati già ammessi al patteggiamento.
AN denuncia personalmente:
1. Inosservanza degli artt. 267 e 271 c.p.p., e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, posto che i decreti di convalida di quelli di urgenza del p.m. erano sforniti di adeguata e logica motivazione in ordine ai presupposti delineati dalla legge circa la sussistenza di sufficienti indizi di reato e la necessità di ricorrere a tale mezzo di indagine.
D'altro canto, il G.i.p. si è limitato a rinviare alle note informative di p.g., che, al pari del decreto di urgenza del p.m., contengono una serie di omissis che hanno impedito alla difesa di valutare la sussistenza dei presupposti legali di tali provvedimenti.
Altro profilo di illegittimità, e quindi di inutilizzabilità, attiene alla mancata specificazione delle modalità esecutive delle operazioni e all'omesso deposito dei decreti di urgenza.
2. Violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale in ordine al capo E, posto che a carico del AN vi è solo il fatto che egli venne visto recarsi presso il capannone del OL, parlare con questo e allontanarsi prima che arrivasse il carico di droga.
D'altro canto, il OL si è limitato a dichiarare che il
AN si era recato presso il suo capannone per farsi legare il paraurti della sua autovettura, senza nulla dire a proposito del camion che sarebbe arrivato in serata. Ne deriva pertanto che l'imputato non ha partecipato all'attività di scarico dello stupefacente e che egli si era precedentemente recato nel capannone del OL solo per fare aggiustare la sua macchina.
Il fatto che il AN abbia parlato con il OL prima dell'arrivo del carico di droga può certamente costituire un indizio a suo carico, ma, non essendo suffragato da altri indizi convergenti, non consente di affermarne la sua responsabilità penale.
Diritto
I ricorsi, alcuni dei quali al limite dell'ammissibilità, appaiono infondati.
Va in primo luogo presa in considerazione l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da alcuni ricorrenti (CE Nevado che ha dedotto questa unica questione ed ZZ), che
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si rivela inammissibile, avendo tutti i ricorrenti optato per il giudizio abbreviato.
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Va infatti sul punto ribadito, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che la regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l'inutilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta "fisiologica", della prova (v. per tutte Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro), opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale, i quali, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. Ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa (fra le tante, Sez. IV, 20 novembre 2008, Greco;
Sez. I, 17 settembre
2008, Leuzzi;
Sez. VI, 15 aprile 2008, Cona;
Id., 4 maggio 2006,
Acampora).
ZZ, AN e PR hanno eccepito il difetto di motivazione dei vari decreti relativi alla intercettazioni telefoniche.
La censura, dedotta dall'ZZ in termini affatto generici e dal PR sul solo punto del mancato deposito dei decreti esecutivi emessi dal p.m., è comunque manifestamente infondata, posto che i ricorrenti si limitano a replicare rilievi a cui la
Corte di appello aveva già dato esauriente e corretta risposta, osservando che: il primo decreto, emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, era stato motivato con riferimento agli esiti di intercettazioni disposte all'estero; i successivi decreti si basavano sui risultati delle intercettazioni espletate e sugli intervenuti sequestri di sostanze stupefacenti;
e, quanto alla necessità di ricorrere a tale mezzo di indagine e di adottare provvedimenti in via d'urgenza da parte del p.m., si era legittimamente fatto riferimento alle informative di p.g., che imponevano una immediata attivazione delle procedure di ascolto al fine di intervenire tempestivamente in caso di accertati carichi di droga;
i decreti esecutivi di cui si era lamentata la mancanza agli atti erano in realtà incorporati nei decreti di urgenza emessi dal p.m.; gli stessi decreti precisavano durata delle operazioni, modalità tecniche e l'ufficio di p.g. incaricato della esecuzione. Quanto al rilievo (esplicitato da AN) per cui il rinvio fatto dai decreti alle note informative di p.g. era inficiato da una serie di omissis in essi contenuti, vale osservare che l'oscuramento dei nominativi implicati dalle indagini di p.g., legittimamente effettuato a tutela del buon esito di esse, non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa, che si è potuto concretamente esplicare sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base del provvedimento
(v., tra le altre, a proposito della ben più delicata presenza di :
omissis negli atti posti a sotegno di una misura cautelare, Cass., sez. II, 7 giugno 2007, Viapiana;
Cass., sez. I, 21 giugno 2006, Di Giandomenico;
Cass., sez. II, 9 febbraio 2006, Noto).
M Sempre in tema di questioni processuali, non può trovare accoglimento l'eccezione, svolta da ZZ, circa la illegittimità della contestazione suppletiva del reato di cui al capo G, in quanto avvenuta dopo che era stata da lui avanzata richiesta di giudizio abbreviato. Infatti, quando, la contestazione suppletiva venne mossa (nulla rilevando, contrariamente a quanto dedotto, che essa riguardasse il reato più grave in continuazione con gli altri), il giudice non aveva ancora provveduto a disporre il giudizio abbreviato, sicché, essendosi in quel momento nella fase della udienza preliminare, trovava applicazione la norma sulla contestazione suppletiva prevista dall'art. 423 c.p.p.; ferma restando, beninteso, la facoltà dell'imputato, nella specie non esercitata, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis comma 1 c.p.p.
Anche le censure sollevate nel merito (dagli imputati BA,
PR, ZZ e AN) appaiono infondate.
BA si lamenta del difetto di motivazione circa la sua responsabilità penale, per di più ritenuta nella specie del tentativo senza la conseguente riduzione di pena ex art. 56 c.p.
In realtà, come precisa la sentenza impugnata, che sana le indiscutibili carenze motivazionali del giudice di primo grado, egli appare, sulla base di inequivoci contenuti delle intercettazioni, destinatario di un quantitativo di 400 grammi di hashish, parte del più consistente carico di circa kg. 1,700 proveniente dalla Spagna e trasportato da Cerro Nevado. E' ineccepibile, poi, la considerazione della Corte di appello secondo cui la condotta va inquadrata nella fattispecie del reato consumato, dato che la destinazione di un simile quantitativo di hashish al BA non poteva che essere basata su un suo precedente accordo diretto all'acquisto. Al riguardo deve ritenersi che l'espressione, indubbiamente infelice, usata nella sentenza di primo grado, circa un suo "tentato acquisto" sia da intendere in senso meramente materiale di una tentata ricezione, dato che così depone la ricostruzione del fatto desumibile da tale sentenza. Le censure di PR circa la sua responsabilità penale appaiono inammissibili, in quanto meramente contestative della valutazione operata dai giudici di merito sulla portata e sul significato delle prove raccolte a suo carico;
valutazione per nulla carente 0 inficiata da vizi logici, risultando il coinvolgimento dell'imputato nel fatto di cui al capo A dalle precise dichiarazioni accusatorie di Ezzirari e dall'accertato utilizzo del telefono cellulare da parte sua, basato su plurimi evidenze fattuali, nulla rilevando che l'utenza fosse formalmente intestata a un cittadino albanese.
Contrariamente a quanto dedotto, non sussiste alcuna disparità di trattamento (che, diversamente, sarebbe stata intrinsecamente irragionevole) tra il PR e il coimputato ZZ circa la sussistenza dell'aggravante della ingente quantità contestata al capo A, per il semplice motivo che anch'essa è stata ritenuta per l'ZZ, essendo stata esclusa, invece, quanto al solo capo C, trattandosi di quantitativo di stupefacente non precisato (v. in particolare P. 17 della sentenza di primo grado e relativo dispositivo).
Ineccepibilmente i giudici di merito hanno tenuto conto del precedente penale specifico al fine di valutare equivalenti e non prevalenti le attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante;
e non merita censura neppure la motivazione circa il trattamento sanzionatorio, essendosi conto dell'inserimento ad alto livello dell'imputato nel traffico di stupefacenti.
Appare infondato il motivo di ZZ in punto di sussistenza del reato associativo, dato che l'esistenza di un organismo dedito al traffico di sostanze stupefacenti, c.d. "gruppo KE", operante da circa quattro anni, e l'appartenenza ad esso dell'imputato, è stata ineccepibilmente desunta dalle dichiarazioni del coimputato
ME KE, dalle ammissioni dello stesso ZZ circa trasporti da lui effettuati per conto di ME KE e del fratello LA
KE, dall'operazione di polizia effettuata in Campobasso nel
2001, che vide direttamente coinvolto ZZ in quanto sorpreso in possesso di 10 kg. di hashish e infine dalla esistenza di un luogo stabile di deposito delle sostanze stupefacenti rappresentato dal capannone di Piancamuno.
I rilievi del AN circa la valutazione delle prove a suo carico in ordine al capo E sono all'evidenza infondati, non essendo riscontrabile alcuna carenza о vizio logico al riguardo nella sentenza impugnata, che ha giustamente collegato il fatto in questione con quello, non contestato di cui al capo A, avente caratteristiche similari e coinvolgente pressocché le medesime persone, e alla accertata presenza dell'imputato nel capannone del
OL, poco prima dell'arrivo del carico di droga;
il tutto, a quale fronte di una giustificazione palesemente inconsistente, quella secondo cui la visita al OL era motivata dalla esigenza di una provvisoria legatura del paraurti della sua autovettura. дя Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., dei ricorrenti al pagamento in solido delle spesela condanna processuali.
P.Q.M.
i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in Rigetta solido delle spese processuali.
Così deciso addì 13 febbraio 2009.
Il Consigliere estensore 41 PresidenteR ajas Druk DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 9 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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