Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 3
Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il dipendente di una società concessionaria di opere o servizi di pubblico interesse che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici. (Fattispecie relativa ad amministratore di società finanziarie costituite ai sensi della L. 27 febbraio 1985, n. 49, cosiddetta "legge Marcora").
L'eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato.
Sono inutilizzabili gli esiti di intercettazioni qualora le conversazioni risultino registrate mediante impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio di Procura senza esser state precedute da un provvedimento autorizzativo che contenga un apprezzamento del Pubblico Ministero circa l'esistenza attuale ed effettiva delle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della stessa Procura (Nel caso di specie è stata dichiarata l'inutilizzabilità di decreti del P.M. che avevano autorizzato l'uso degli impianti esterni con espressioni quali: "qualora gli impianti in dotazione agli uffici della Procura risultassero inidonei e/o insufficienti"; "nel caso di indisponibilità od impossibilità presso la sala ascolto della Procura"; "nell'eventualità che presso la sala di ascolto di questa Procura non vi fossero disponibilità di postazioni e/o idonee apparecchiature"; "nel caso di indisponibilità di linee ed apparecchiature").
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 34
Dott. DI TOMASSI M. Stefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO CE M.S. Consigliere N. 35371/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND CO, nato il [...] a [...];
2) DI IA MI, nato il [...] a [...];
3) IS CE, nato il [...] a [...];
4) RO EN, nato il [...] a [...];
5) NE MI, nato il [...] a [...];
6) EC RI, nato il [...] a [...];
7) RI MI, nato il [...] a [...];
8) VA RD, nato il [...] a [...];
9) VA US, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata e in data 3 dicembre 2008 dalla Corte d'appello di Bari.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di CO EN (1), CA EN (4), RI IA (7) e US IO (9); il rigetto dei restanti ricorsi.
Uditi gli avvocati: Carmine di Paola per EN (1) e Di IA (2); Giovanni Arricò, anche in sostituzione di US ST NE per NI (3), RR (5) e F. IO (8);
EN Papeo anche in sostituzione dell'avvocato EN Di ER per RO (4) e IA (6); NC CH per RI (7) e G. IO (9); che hanno illustrato i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Il giudizio in esame scaturisce da un più ampio procedimento, che aveva visto in origine gli odierni ricorrenti variamente imputati, assieme a numerosi altri soggetti, per: associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di un'indefinita serie di delitti, anche contro il patrimonio (capo A); associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B); altra più limitata associazione criminosa, dedita alla realizzazione di reati contro la Pubblica amministrazione, finalizzata in particolare al conseguimento di erogazioni in favore di cooperative ai sensi della L. 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta legge Marcora) e successive modificazioni
(capo I); svariati reati fine, riferibili ai diversi sodalizi. In udienza preliminare parte degli imputati aveva chiesto il giudizio abbreviato, altri avevano optato per il giudizio ordinario. Con sentenza del 4 ottobre 2007 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari decideva delle posizioni dei ricorrenti e degli altri imputati giudicati con il rito alternativo, escludendo la natura mafiosa delle organizzazioni criminali ipotizzate. Proponevano appello gli imputati e con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, in particolare (per quanto interessa in questa sede, non essendovi ricorso in relazione alle statuizioni concernenti gli altri quattro imputati):
1) nei confronti di CO ND, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatolo, confermava la declaratoria di responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 416 c.p. (capo A, così riqualificato); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, (capo B, riqualificato ed esclusa l'aggravante del comma 4); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi C3, C7, C9, C10, C11, C12, C13, esclusa l'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991), in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3; rideterminava la pena in otto anni di reclusione;
2) nei confronti di MI DI IA, confermava la declaratoria di responsabilità per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, (capo B, riqualificato ed esclusa l'aggravante del quarto comma) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo C13, esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7);
rideterminava la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3;
3) nei confronti di CE IS, confermava la condanna a tre anni e otto mesi di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 416 c.p. (capo I), artt. 81 e 321 c.p. (capo P), art. 61 c.p., nn. 2 e 7, artt. 640-bis, 56 e 640 c.p. (capi Z, AA, AB, AC);
4) nei confronti di EN RO preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio, confermava la declaratoria di responsabilità per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, (capo B, riqualificato ed esclusa l'aggravante del comma 4) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo C5, esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7); rideterminava la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
5) nei confronti di MI NE, confermava la condanna a quattro anni di reclusione per il reato continuato di cui all'art.416 c.p. (capo I), artt. 81 e 321 c.p. (capo P), art. 61 c.p., nn. 2
e 7, artt. 640-bis, 56-640-bis c.p. (capi Z e AA);
6) nei confronti di RI EC, confermava la declaratoria di responsabilità per il solo reato di cui all'art. 416 c.p. (capo A) riqualificandolo ulteriormente ai sensi del secondo comma ed escludendo l'aggravante del comma 4; assolveva il IA dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo B);
rideterminava per l'effetto la pena in relazione al capo A) in due anni e sei mesi di reclusione, in concorso delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante del numero degli associati;
7) nei confronti di MI RI preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatolo, confermava la declaratoria di responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 416 c.p. (capo A, riqualificato);
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, (capo B, riqualificato ed esclusa l'aggravante del comma 4); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi C3, C7, C9, C10, C11, C12, esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7) L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 (capo D, esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7); rideterminava la pena in otto anni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3;
8) nei confronti di RD VA, confermava la condanna a cinque anni, sei mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi C9 e C10);
9) nei confronti di US VA, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio, confermava la declaratoria di responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 416 c.p. (capo A, riqualificato);
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, (capo B, riqualificato ed esclusa l'aggravante del comma 4); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi C9 e C10, esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art.7); rideterminava la pena inflitta in sei anni e sci mesi di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
All'esito del giudizio di secondo grado le imputazioni risultano dunque consolidate con riferimento sostanzialmente a tre autonomi filoni di vicende delittuose:
(a) il primo, relativo ad un'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio e reati connessi e, in particolare, a traffici illeciti di autovetture di lusso, oggetto di separati procedimenti anche esteri (IA e RI erano stati arrestati in Grecia in possesso di autovetture provento di furto;
emergeva altresì un traffico di vetture rubate spedite in Marocco, attraverso la Spagna, dai sodali;
IA era stato indagato in Spagna per vicenda analoga);
ipotesi con riferimento alla quale nel presente procedimento risultano condannati, per il reato di cui all'art. 416 c.p., EN, IA, RI, G. IO, per fatti commessi dal gennaio 2003 al febbraio 2004 (capo A);
(b) il secondo, relativo ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e delitti connessi di detenzione illecita e spaccio di stupefacente;
vicende con riferimento alle quali nel presente procedimento sono stati condannati:
- EN, Di IA, CA, RI, G. IO, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, fatti commessi dal gennaio 2003 al febbraio 2004 ??? (capo B);
- EN, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertati il 5.10.2003 (capo C3), il 6.10.2003 (capo C7), il 19.9.2003 (capo C9), il 29.9.2003 (capo C 10), in data 11.10.2003 (capo C 11), il 24.7.2003 (capo C12), in epoca successiva al 4.7.2003 (capo C13);
- RI, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertati il 5.10.2003 (capo C3), il 6.10.2003 (capo C7), il 19.9.2003 (capo C9), il 29.9.2003 (capo C10), in data 11.10.2003 (capo C11), il 24.7.2003 (capo C12);
- US IO, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertati il 19.9.2003 (capo C9) e il 29.9.2003 (capo
C10);
- Di IA, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione ad episodi in epoca successiva al 4.7.2003 (capo C13);
- CA, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione ad episodi accertati il 28 e il 29 giugno 2003 (capo C5);
- RI, per il reato di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, accertato il 26.4.2003 (capo D);
- RD IO, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 accertati il 19.9.2003 (capo C9) e il 29.9.2003
(capo C10);
(c) il terzo filone, relativo ad un'associazione per delinquere avente in comune con la prima soltanto la partecipazione dell'imputato separatamente giudicato IO MI, contraddistinta dal programma di gestire illecitamente attraverso la finanziaria So.Fi.Coop l'erogazione dei finanziamenti pubblici previsti dalla legge Marcora (L. n. 49 del 1985 e successive modificazioni) realizzando una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione, abusi, truffe aggravate e illeciti strumentali;
ipotesi con riferimento alle quali sono stati condannati:
- NI e RR, per il reato di cui all'art. 416 c.p., commesso, assieme agli imputati separatamente giudicati, dal 2003 al febbraio 2004 (capo I);
- NI e RR, per il reato di corruzione continuata nei confronti di incaricati di pubblico servizio, in relazione a fatti commessi dal 2002 (dazione di autovettura immatricolata il 21.10.2002) al febbraio 2004 (capo P);
- NI, per i reati di cui all'art. 640-bis, in relazione ad episodi accertati sino all'anno 2005 (capi Z, Z, AA, AB, AC);
- RR, per alcuni di detti reati, ex art. 640-bis, commessi sino al 2005 (capi Z e AA).
1.1. A ragione della sua decisione la Corte d'appello, dopo avere dichiarato infondate tutte le questioni processuali sollevate dalle parti (e segnatamente, per quanto qui interessa, relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e alla incompetenza territoriale del Tribunale di Bari), dava atto dell'inammissibilità per rinunzia dei motivi d'appello sulla responsabilità proposti nell'interesse degli imputati EN, CA, RI e US IO;
riconosceva le circostanze attenuanti generiche a US IO e al RI;
dichiarava le stesse prevalenti quanto al RO;
riduceva per tutti i predetti la pena. In relazione agli altri imputati osservava quindi che la prova della loro responsabilità riposava essenzialmente sul contenuto delle conversazioni intercettate, confortate dall'esito dei servizi di osservazione e dalle indagini della Polizia giudiziaria, e, quanto alle posizioni del NI e del RR, dalle dichiarazioni del GI e della Di ZO (presidente e direttore generale della SO.Fi COOP, che avevano patteggiato la pena dopo avere confessato i fatti a loro contestati e chiarito il ruolo di ciascuno dei coimputati); alcune dichiarazioni dell'EN confortavano inoltre, in relazione a taluni aspetti, l'impianto accusatorio nei confronti del IA.
2. Posizioni dei ricorrenti che avevano rinunziato ai motivi d'appello principali.
Gli imputati EN, CA, RI e US IO, che in appello avevano rinunziato ai motivi principali, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.
1. CO EN ricorre a mezzo del difensore avvocato Carmine di Paola e denunzia: mancanza di motivazione in ordine alle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, con particolare riferimento al reato di partecipazione all'associazione per delinquere al capo A) (di cui all'art. 416), secondo quanto già evidenziato nell'atto d'appello (un solo passaggio di autovettura interessava il ricorrente, non risultava ne' la consapevolezza ne' l'apporto causale necessari per la partecipazione, si dava atto nella sentenza di primo grado che aveva invitato il suo capo a rifiutare proposte d'acquisto di autovetture dall'EN).
2- EN RO ricorre personalmente e denunzia violazione della legge penale, deducendo che tra i motivi non rinunziati v'erano quelli che afferivano al bilanciamento delle circostanze e al riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; che tuttavia, nel negare la ravvisabilità di tale ultima circostanza, la Corte d'appello non aveva considerato: da un lato che il dato quantitativo era "inesistente", perché nessun sequestro era stato operato e dunque non v'erano elementi per apprezzare la quantità e la qualità dello stupefacente;
dall'altro che nessun elemento consentiva d'ipotizzare l'attività di spaccio, che l'imputato non aveva risorse economiche, che era incensurato, che, dunque, la condotta non era finalizzata all'arricchimento.
3. MI RI ricorre con due atti:
3.1. l'uno personale, con il quale chiede l'estensione dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di RI IA dall'avvocato Di ER, relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (con riserva di motivi aggiunti);
3.2. l'altro a firma del difensore avvocato NC CH, con il quale denunzia violazione degli artt. 120 e 530 c.p.p.; violazione dell'art. 125 c.p.p. difetto;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
deducendo: che dagli atti emergeva la prova della non colpevolezza, che imponeva l'assoluzione dell'imputato; che era carente la motivazione sulle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute soltanto equivalenti;
che la pena poteva in ogni caso essere ulteriormente diminuita, per adeguarla ai canoni dell'art. 27 Cost. (alla finalità di rieducazione).
4. US IO ricorre a mezzo del difensore, avvocato US CH, e denunzia violazione degli artt. 120 e 530 c.p.p.; violazione dell'art. 125 c.p.p. difetto;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
deducendo: che dagli atti emergeva la prova della non colpevolezza, che imponeva l'assoluzione dell'imputato; che la pena poteva in ogni caso essere ulteriormente diminuita, per adeguarla ai canoni dell'art. 27 Cost. (alla finalità di rieducazione).
3. Ricorsi degli altri imputati.
5. MI Di IA, condannato per i reati ai capi B e C13 (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73), ricorre a mezzo del difensore avvocato Carmine Di Paola, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mancando la prova di una adesione cosciente e volontaria al sodalizio.
Osserva in particolare che la Corte d'appello aveva giustificato la decisione parlando della "stabilità del vincolo" tra il Di IA e l'EN e di ruolo del primo, subordinato al secondo, che non s'era esaurito nella commissione dei reati fine, ma era stato di sostegno al sodalizio. Non aveva però indicato: da dove avesse ricavato che il sostegno era fornito, consapevolmente, al sodalizio, anziché ai delitti realizzati dall'EN; da dove risultava che i rapporti "privilegiati" con l'EN dipendevano dal ruolo nell'associazione anziché semplicemente dal rapporto di parentela (erano cognati). D'altronde la pronta disponibilità del Di IA era stata sempre ed esclusivamente nei confronti dell'EN.
6. RI IA, condannato solo per il reato al capo A (416 c.p.) ricorre con atto del difensore, avvocato EN Di ER,
e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
6.1. Con il primo motivo reitera la denunzia d'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate a seguito dei decreti RIT 283/03, 587/03, 599/03. 797/03, 1007/03 e 1051/03, a causa della mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi;
eccezione già proposta con l'atto d'appello, sia in ordine alle eccezionali ragioni d'urgenza, sia in ordine alla inidoneità e/o insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura, che il ricorrente ad ogni buon conto riproduce, e dichiarata infondata dalla Corte di merito. Osserva in particolare che la sentenza impugnata, nell'affermare che l'attestazione delle segreteria del Pubblico ministero, successiva al decreto di autorizzazione ma antecedente all'inizio delle operazioni, doveva considerarsi idonea integrazione dei decreti autorizzativi, aveva recepito un orientamento minoritario e superato dalle Sezioni unite sia nella sentenza PE del 29.11.2005 sia nella sentenza ES (recte, EC) del 12.7.2007. Sulla base di tali arresti non poteva non escludersi la possibilità che il decreto del Pubblico ministero fosse integrato da certificazioni amministrative relative all'indisponibilità degli impianti, spettando solo al Pubblico ministero detto potere di integrazione, pervio accertamento e apprezzamento della situazione di fatto rappresentata dalle certificazioni.
6.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 416 c.p.. Afferma che la sentenza impugnata aveva riconosciuto che al IA erano direttamente riferibili solo due episodi di traffico illecito di vetture e aveva ritenuto l'esistenza di un più vasto accordo e della partecipazione all'associazione sulla base di elementi inconsistenti, costituiti: (a) dalle conversazioni intercettate, (b) dalle dichiarazioni dell'EN. (a) Quanto alle conversazioni, le stesse erano state captate mentre il IA era detenuto. Secondo la Corte d'appello dimostravano l'affectio societatis perché relative: alla disponibilità del IO ad onorare i debiti del IA e a recuperarne i crediti;
alle sollecitazioni del RI nei confronti del IO a favore del IA;
al pagamento da parte del IO di parte delle spese legali del IA;
ai contatti tra IA e RI anche dopo la scarcerazione di questo e alla visita del RI al IA. Tuttavia i contatti accertati tra RI e IA si riferivano ad un arco di soli trenta giorni;
non risultavano contati con altri sodali;
l'interessamento del IO per il pagamento delle spese legali era stato, come la Corte d'appello aveva ammesso, fittizio e dipendeva comunque dal fatto che la vicenda (ricettazione) si riferiva ad un'utilità del IO (i pezzi ricettati servivano a una sua vettura); il IO, come riportato dalla sentenza impugnata, non risultava avere alcuna considerazione per il IA.
(b) Quanto alle dichiarazioni dell'EN (secondo cui il "IA stava sotto il RI", lavoravano insieme nel traffico di autovetture di lusso, per tale attività erano stati arrestati e condannati in Grecia), le stesse erano state eccessivamente valorizzate. Era vero infatti che il IA aveva commesso affari illeciti in Grecia con il RI, anche se con ruolo marginale subordinato, ma l'esistenza di una solidarietà criminosa idonea a configurare il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere non poteva essere affidata ad atecniche affermazioni di un coimputato, che comunque circoscriveva a due le operazioni illecite compiute.
7. NI CE e RR MI, condannati per i capi I e P (artt. 416 e 321 c.p.) e per connesse truffe aggravate (art. 640- bis c.p.), nonché IO RD, condannato invece per i capi
C9 e C10 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), ricorrono con unico atto a mezzo del comune difensore, avvocato US ST NE, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti i suoi assistiti.
7.1. Con il primo motivo, comune alle tre posizioni, il ricorso lamenta la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 reiterando (come il ricorso IA) la denunzia d'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione, nei decreti autorizzativi, sia in ordine alle eccezionali ragioni d'urgenza sia in ordine alla inidoneità e/o insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura, dichiarata infondata dalla Corte di merito. Quanto all'urgenza eccezionale di cui all'art. 268 c.p., comma 3, sostiene che essa non sarebbe assimilabile a quella dell'art. 267 c.p.p., comma 2, (secondo quanto affermato da sez. 6, 22.4.1999,
Nobile e S.U. PE, che richiama sul punto S.U. TT), pur ammettendosi (S.U. Policastro e S.U. ES) che il richiamo, anche per relationem, a una situazione di attività delinquenziale in atto possa implicare il riferimento all'assoluta urgenza d'intervenire:
fermo tuttavia il principio che nessuna integrazione postuma è consentita.
Quanto alla motivazione circa la insufficienza o inidoneità degli impianti, rileva che essa appartiene funzionalmente al Pubblico ministero, la attività di controllo e di valutazione dell'organo inquirente essendo condizione della legittimità dell'intercettazione (cita S.U. TT, S.U. PE) e non rilevando la mera esistenza delle condizioni di fatto della insufficienza o inidoneità ma occorrendo che tale situazione fattuale "sia accertata e ritenuta dal magistrato" (S.U. ES). La motivazione dei decreti denunziati non rispondeva dunque ai requisiti richiesti, perché il Pubblico ministero aveva autorizzato l'uso degli impianti esterni "qualora, se e nell'eventualità" quelli interni fossero stati insufficienti o inidonei, omettendo così di procedere egli stesso all'accertamento e alla valutazione del presupposto voluto dalla legge. Erano di conseguenza inutilizzabili le intercettazioni effettuate a seguito dei decreti RIT 283/03. 593/03, 711/03, 797/03, 928/03, 1030/03 e 1031/03, 1051/03 perché si riferivano alla mera eventualità della indisponibilità degli impianti e quelle eseguite a seguito di detti decreti e degli altri ( 83/03, 115/03, 577/03, 578/03, 579/03, 589/03, 798/03, 947/03, 948/03, 949/03, 1007/03, 1032/03, 1229/03) per mancanza della motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza.
Mancavano d'altronde in relazione ai decreti prima citati le indicazioni delle ragioni che rendevano concretamente inadeguati gli impianti esistenti.
Si rappresenta infine che nel giudizio celebrato nei confronti dei coimputati con il rito ordinario il Tribunale di Foggia aveva accolto l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni.
7.2. Con il secondo motivo rinnova la denunzia di violazione delle regole processuali in tema di competenza territoriale. Afferma che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in Udienza preliminare in relazione alla posizioni di MI RR e CE NI e che doveva condividersi l'orientamento più risalente, secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato non preclude la riproposizione della questione erroneamente respinta. Anche in relazione a tale questione rappresenta che per gli imputati tratti a giudizio ordinario il Tribunale s'era dichiarato incompetente.
7.3. Il terzo motivo è dedicato alla posizione di IO RD e denunzia violazione dei canoni di valutazione della prova e contraddittorietà nonché illogicità della motivazione. Sostiene che la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base di poche telefonate intercorse con il fratello, di contenuto ambiguo e poco chiaro, che avrebbe avuto bisogno di riscontri, per dimostrare che si riferivano a droga, non esistenti;
il ricorrente non era stato mai, per altro, trovato in possesso di droga. Anche la giustificazione che sosteneva il mancato riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 era contraddittoria e illogica, la Corte d'appello aveva valutato la posizione del ricorrente riferendosi alla condotta del fratello, mentre dalle stesse conversazioni riportate, anche a ritenere che parlassero di droga, emergeva chiaramente (si fa riferimento a un pacchetto di sigarette) l'ipotesi attenuata per le singole ipotesi a lui contestate.
7.4. Il quarto motivo concerne le posizioni di NI CE. RR MI e denunzia violazione dei canoni di valutazione della prova;
travisamento dei fatti in relazione al capo P ed erroneità della contestazione ex art. 321 c.p.; contraddittorietà nonché illogicità della motivazione.
a) (Con riferimento al capo I) Si sostiene che nell'affermare la sussistenza dell'associazione per delinquere la Corte d'appello aveva valutato erroneamente gli elementi di prova e indiziari. RR MI aveva agito infatti solo per suo tornaconto e l'intercettazione indicata nei motivi d'appello (RIT 202/03 del 28.3.2003, h. 12,15, pr. 1517-1518) dimostrava che il RR agiva anche all'insaputa e contro il IO. NI CE aveva dal suo canto operato soltanto come professionista nell'interesse del RR e del IO, senza avere altri vantaggi personali, avendo sempre dichiarato quanto guadagnato (come dimostravano gli accertamenti fiscali effettuati).
b) (Con riferimento al capo P) si rappresenta quindi che appariva assai dubbio che il IA e la Di ZO potessero essere qualificati come incaricati di pubblico servizio, tanto più alla luce delle modifiche recate alla L. n. 86 del 1990, art. 358, difettando la natura pubblicistica della SO.FI.COOP e della attività da questa esercitata, (non disciplinata ne' da norme di diritto pubblico ne' da atti autorizzativi) secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cita sez. 6, n. 2549 del 24.1.2004;
ib. n. 138 del 18.1.1994). La stessa consulenza tecnica effettuata dal Pubblico ministero evidenziava il regime privatistico dell'attività esercitata, giacché la finanziaria doveva partecipare alle cooperative destinatane dei fondi e restituire nel decennio successivo il finanziamento;
il Ministero era privatisticamente interessato al finanziamento, dal quale riceveva una remunerazione;
la finanziaria operava direttamente, senza nessuna intromissione del Ministero;
le somme erogate non provenivano da un ente pubblico e non erano soggette a rendiconto;
la SO.FI.COOP aveva la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 2526 c.c. dalle cooperative partecipate e agiva secondo le norme del codice civile: poteva trovare perciò applicazione il principio affermato dalla sentenza n. 1013 del 24.10.1995 (recte, n. 3755 del 24/10/1995, Randazzo).
7.5. L'ultimo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale e, sostanzialmente, vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai tre imputati.
Si osserva che non erano stati considerati elementi a tale fine sicuramente significativi quali la richiesta di giudizio abbreviato, la incensuratezza del NI e di IO F., la personalità del NI, professionista, e del RR, imprenditore con soli precedenti per fatti depenalizzati, la collaborazione del NI che nell'interrogatorio al Pubblico ministero aveva spiegato il suo ruolo nella vicenda. Si lamenta inoltre che nei confronti del IO erano state svolte considerazioni sostanzialmente disancorate dalla effettiva portata degli episodi a lui contestati e collegate alla personalità e al ruolo del fratello, e che in relazione al NI e al RR non erano stati attentamente valutati i criteri dell'art. 133 c.p.. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che le questioni con le quali si denunzia l'inutilizzabilità delle intercettazioni, benché sollevate soltanto in due ricorsi, riguardano in realtà prove che risultano considerate per l'affermazione di responsabilità di tutti i ricorrenti, e sono dunque di comune interesse.
2. Rispetto all'esame di tali censure è pregiudiziale il motivo di ricorso (dell'avvocato NE per NI, IA e IO F.) con il quale si rinnova l'eccezione di incompetenza per ragioni di territorio, che attiene al radicamento in capo al primo giudice della potestà di ius dicere. Il motivo deve tuttavia dichiararsi infondato.
La pronunzia alla quale si rifà la difesa (n. 37156 del 10.6.2004, rv. 229532, secondo cui la richiesta di rito abbreviato non implica l'accettazione della competenza territoriale del giudice procedente e non comporta, quindi, rinuncia a contestarla, ferma la necessità di riproporre la relativa eccezione nel termine di cui all'art. 491 c.p.p.) citava giurisprudenza formatasi anteriormente all'intervento di S.U. n. 16 del 21/06/2000 Tammaro, la quale invece, affermando il principio che la richiesta di rito alternativo costituisce un negozio processuale di tipo abdicativo a seguito del quale possono essere rilevate e denunziate soltanto le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche, ha dato corpo all'orientamento oramai prevalente, che il Collegio condivide, secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato (tra molte e da ultimo, Sez. 1, n. 38388 del 18/09/2009, Romeo;
Sez. 1, n. 22750 del 13/05/2009, Calligaro;
Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora).
2. Preliminare alle questioni che attengono alla utilizzabilità delle intercettazioni è anche la questione posta nell'interesse del IA e del NI con riguardo alla astratta configurabilità delle ipotesi di cui all'art. 321 c.p. loro contestata al capo P) sotto il profilo della qualificazione di incaricati di pubblico servizio dei soggetti (IA e Di Rienzo) responsabili per la So.Fi.Coop dei finanziamenti erogati in base alla legge Marcora e dai ricorrenti, secondo l'ipotesi accusatoria, corrotti.
Ora, il principio al quale occorre rifarsi è che deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il dipendente di una società concessionaria di opere o servizi di pubblico interesse che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici perché l'art. 358 c.p. intende in senso oggettivo l'esercizio del pubblico servizio prescindendo dalla natura, pubblica o privata, dell'ente al quale l'attività è riferibile (tra moltissime: Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas e ivi citate sez. 6, 22/4/2004, Fiorini;
28/5/1997, Russo;
17/10/1996, Imperatore;
2/2/1996, Bottù; 23/11/1995, Diana;
nonché Sez. 5, n. 23465 del 26/4/2005, Laghi). La società in esame, come ricorda la sentenza impugnata, costituisce una delle "Compagnie Finanziarie" - appositamente costituite ad opera della L. n. 49 del 1985 (legge Marcora e successive integrazioni e modificazioni), recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali" - che assumono la veste di "Investitori istituzionali", deputati alla concessione, in conformità alle normative comunitarie, dei finanziamenti agevolati da erogare alle cooperative di lavoro assistite dal fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali.
La matrice squisitamente pubblicistica del sistema di finanziamenti istituiti dalla legge Marcora in generale e delle Finanziarie istituzionali in particolare .emerge con chiarezza dal complesso normativo, finalizzato in genere (come puntualmente già osservato da C. cost. n. 165 del 1986) all'impiego delle cooperative per la realizzazione di progetti volti a incrementare la produttività e l'occupazione e specificamente deputato, nella parte concernente la disciplina relativa alla istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui al titolo 2^ (nel cui ambito erano istituite e regolate le Compagnie finanziare di cui si discute), a misure di sostegno per "particolari" cooperative, qualificate dalla costituzione ad opera di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni oppure appartenenti a imprese in via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure concorsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività o per riduzione di personale: in funzione di mantenimento o di incremento dei livelli di occupazione.
Oggetto dell'intervento legislativo, era insomma "l'impulso strutturale e funzionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza", come d'altro canto evidenziava la relazione ministeriale richiamando la necessità di dare "sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale cooperativa" attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare le remore "di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzioni della impresa cooperativa" nonostante la "proclamata opportunità di favorire la cooperazione (art. 45 della Costituzione)". In quest'ambito e con questi scopi, le misure di finanziamento realizzate attraverso la costituzione di Compagnie finanziarie istituzionali, costituiscono strumento di un intervento statuale creditizio, funzionale all'attuazione delle finalità, anch'esse squisitamente pubblicistiche, di sostegno alle cooperative di lavoro. Di talché non può dubitarsi che la Compagnia finanziaria, agendo come investitore istituzionale di fondi pubblici, svolga attività strumentale a quella del pubblico potere, qualificandosi come suo ente strumentale, soggetto a vigilanza ministeriale e a controllo della Corte dei conti (tra molte, S.U. civili, n. 22513 del 20/10/2006, proprio in relazione a settore regolato dalla legge Marcora). Conseguentemente, i suoi Amministratori o legali responsabili agiscono, in relazione alle attività di finanziamento ed erogazione dei fondi pubblici demandata all'ente da loro rappresentato, quali organi o, quantomeno, secondo la disciplina, della Pubblica amministrazione, e in "rapporto di servizio" con essa (cfr. S.U. civili citata e ivi richiamate).
Ne consegue che non ha fondamento la doglianza relativa alla con figurabilità in capo alla So.Fi.Coop. e ai suoi amministratori della qualità di soggetti incaricati di pubblico servizio nella attività di finanziamento istituzionalmente deputata loro.
3. Fondate, anche se nei soli limiti che si diranno, sono invece le censure svolte dai difensori di IA, di IO F., di NI e di NI con riguardo alla violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e, per l'effetto, alla utilizzabilità delle intercettazioni così viziate.
Sin dal primo grado le difese avevano eccepito la mancanza e/o l'apparenza della motivazione dei decreti con i quali il Pubblico ministero aveva autorizzato l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso gli Uffici delle Forze di polizia e mediante l'utilizzazione di impianti, esterni alla Procura, in loro dotazione, sotto il duplice profilo: a) della mancanza di giustificazione in ordine alle ragioni di eccezionale urgenza, d) della insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura.
3.1. In relazione alla motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza, il Tribunale aveva evidenziato che tutti i provvedimenti facevano riferimento, anche mediante U richiamo alle note di Polizia giudiziaria o espressamente, all'esistenza di organizzazioni criminali che stavano ponendo in atto la loro attività delittuosa, a mezzo di esponenti di spiccata pericolosità; alla assoluta necessità e urgenza di procedere, perciò, alle intercettazioni con finalità investigative al fine di monitorare continuativamente l'attività in atto e in vista della possibilità di interventi immediati.
La Corte d'appello, dando atto che in relazione a tale aspetto l'eccezione di inutilizzabilità risultava solo "adombrata" dagli appellanti, ha ribadito l'infondatezza della censura, richiamando le considerazioni del primo giudice e l'osservazione che il richiamo alla attività criminosa in atto bastava ad integrare le eccezionali ragioni di urgenza.
Anche in questa sede la doglianza è poco più che accennata. E deve ribadirsene l'infondatezza.
Come s'è evidenziato, per tutti i decreti i giudici del merito hanno rilevato che alla giustificazione delle ragioni d'eccezionale urgenza poteva dare corpo il riferimento alle attività delle associazioni per delinquere e ai traffici concernenti stupefacenti in atto. Il rilievo è corretto perché la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza può sicuramente desumersi dall'intero contesto motivazionale costituito dal provvedimento autorizzativo e dal riferimento in esso contenuto, anche per implicito, alle note di Polizia relative alla esistenza di attività criminali in corso (Sez. 5, Sentenza n. 36090 del 27/09/2006, Santangelo), in linea con i criteri indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 32 del 3 1.10.2201, Policastro;
n. 919 del 26.11.2003 - anno dep. 2004 -, TT (nel senso, ad esempio, della sufficienza dell'espressione "visto il decreto del G.I.P.", da intendersi quale rinvio al passo del decreto autorizzativo nel quale si esplicitava l'esistenza di una "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione"); n. 2737 del 29.11.2005, PE;
n. 30347 del 12/07/2007, EC (che, anche per tale aspetto, ha richiamato le precedenti).
3.2. Diverso discorso deve farsi per l'altro requisito, quello concernente la insufficienza o inidoneità egli impianti della Procura.
La difesa di IA RI ha denunziato che gran parte dei decreti, e in specie quelli indicati come RIT 283/03, 587/03, 599/03, 797/03, 1007/03 e 1051/03, in forza dei quali erano state registrate le conversazioni che interessavano la posizione del ricorrente, non contenevano alcuna valutazione del Pubblico ministero in ordine alla esistenza delle condizioni poste dalla norma, rimettendone l'accertamento e l'apprezzamento interamente alla Polizia giudiziaria delegata. L'eccezione è rilevante giacché la sentenza impugnata a p, 104 indica a carico del IA, genericamente le intercettazioni di cui ai RIT 599/03, 797/03, 1007/03, 1051/03, in concreto, poi, indica: a p. 110: RIT 599/03; a p. 113: RIT 1007/03. Del tutto simile è l'eccezione sollevata dalla difesa di NI, RR e F. IO con particolare riferimento alle intercettazione di cui ai decreti RIT 283/03, 593/03, 711/03, 797/03, 928/03, 1030/03 e 1031/03, 1051/03 (pur sostenendo che analoghi vizi affliggevano i decreti 83/03, 115/03, 577/03, 578/03,579/03, 589/03, 798/03, 947/03, 948/03, 949/03, 1007/03, 1032/03, 1229/03). E anche tale eccezione è rilevante dal momento che con riguardo alla posizione di IO F., a p. 97-98 la sentenza impugnata richiama la conversazione registrata a seguito del decreto RIT 797/03; in relazione alle posizioni di NI e di RR a p. 144 la sentenza impugnata si riferisce alle intercettazioni in genere e la sentenza di primo grado espressamente richiama la intercettazione RIT 283/03, ritenuta importante (p. 223), e, oltre ad altre intercettazione riferite a decreti che non risultano espressamente denunziati (quali quelle di cui ai RIT 49/03 e 202/03), a conversazioni in relazione alle quali non vengono indicati i decreti di riferimento.
Occorre dunque riconoscere che i decreti specificamente denunziati rimettono interamente la verifica circa la insufficienza o inidoneità degli impianti alla Polizia delegata alla esecuzione delle operazioni, autorizzando l'uso degli impianti esterni con espressioni del tipo: "qualora gli impianti in dotazione agli uffici della Procura risultassero inidonei e/o insufficienti"; "nel caso di indisponibilità od impossibilità presso la sala di ascolto della Procura"; "nell'eventualità che presso la sala di ascolto di questa Procura non vi fossero disponibilità di postazioni e/o idonee apparecchiature"; "nel caso di indisponibilità di linee ed apparecchiature". Sul retro delle comunicazioni alla Telecom, o su fogli separati affoliati nei fascicoli delle intercettazioni collegati ad alcuni di questi decreti, risultava quindi apposta una "attestazione", proveniente da personale addetto alla segreteria del Pubblico ministero o al centro intercettazioni, sicuramente successiva al provvedimento del Pubblico ministero (come riconoscono i giudici del merito) e da questo non valutata, anche se avente data precedente all'inizio delle operazioni, che riferiva della "indisponibilità" di postazioni o della "inidoneità" delle postazioni esistenti.
Su questa base la sentenza impugnata ha affermato che "l'attestazione da parte della segreteria dell'Ufficio del Pubblico ministero, successiva al decreto di intercettazione ma intervenuta prima dell'esecuzione delle operazioni, in ordine alla indisponibilità degli impianti di Procura", costituiva "idonea integrazione del decreto autorizzativo, con riferimento a tale presupposto di fatto", poiché il personale amministrativo aveva "solo dato atto del verificarsi in concreto di quella ipotesi che era già stata inizialmente prospettata dal Pubblico ministero". A sostegno, ha richiamato la sentenza di questa Corte, Sez. 4, n. 43404 del 17/10/2007, che s'era espressa in termini pressoché analoghi, sostenendo che il principio costà espresso era conforme a Sez. U, n. 2737 del 29/11/2005, PE, a S.U. n. 919 del 26/11/2003 TT, nonché a Sez. 1, n. 11525 del 03/02/2005 e Sez. 6, n. 27427 del 04/07/2006. In realtà queste ultime sentenze hanno affermato cose diverse, rispetto a quanto vi ha letto la Corte d'appello: tutte hanno ammesso infatti la legittimità di una integrazione del decreto autorizzativo prima dell'inizio delle operazioni, ma esclusivamente ad opera dello stesso magistrato che l'aveva emesso. Così, in particolare, S.U.PE ha espressamente parlato di "riserva di attribuzione delibativa al pubblico ministero" e, ancora/"di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica"; S.U. TT si è espressamente riferita alla necessità che "dalla motivazione del decreto" dal decreto del Pubblico ministero emerga "l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità ... e non la sola valutazione conclusiva operata in proposito dal pubblico ministero"; sez. 1 n. 11525 del 2005 ha riconosciuto la legittimità di una motivazione del Pubblico ministero "integrata" dall'attestazione della segreteria e non già a questa affidata;
sez. 6 n. 27427 del 2006 ha ribadito che condizione "indispensabile" è che la motivazione "provenga dallo stesso P.M. ...".
Conforme a Sez. 4, n. 43404 del 17/10/2007 appare invece già Sez. 6, sentenza n. 23058 del 02/02/2004, secondo cui "deve ritenersi corretta la motivazione concernente l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica nel caso di indisponibilità di questi ultimi, allorché tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e l'attestazione della segreteria della Procura dell'indisponibilità degli impianti ivi esistenti intervenga successivamente al decreto di attuazione del P.M., che perciò non la considera, ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione. Infatti, benché successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degli impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione delle operazioni a impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica".
Tale orientamento il Collegio ritiene tuttavia di non potere seguire, perché contrario ai principi sinora affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sopra ricordati, e sostanzialmente elusivo dell'art. 15 Cost., comma 2, che, prevedendo che le limitazioni alla segretezza delle comunicazioni possono avvenire soltanto "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge", istituisce una riserva di giurisdizione, oltre che di legge, non aggirabile mediante la delega al controllo di una delle condizioni previste dalla legge alla Polizia giudiziaria che effettua le operazioni o agli uffici di segreteria (come già rilevato da Sez. 4, Sentenza n. 26125 del 14/05/2008 e Sez. 5, Sentenza n. 32569 del 11.7.2006, non massimata, ma citata dai ricorrenti e non condivisa dalla Corte d'appello).
Anche S.U. 12 luglio 2007, n. 30347, EC, d'altra parte, ha espressamente inteso rimarcare come, in materia di intercettazioni e in considerazione della rilevanza costituzionale degli interessi protetti, non possano tollerarsi "deroghe, scorciatoie, pigrizie o, radicali omissioni". Ribadendo, quanto alla motivazione del decreto reso ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3: che, quali che siano le espressioni lessicali usate, ciò che rileva è che dal provvedimento del Pubblico ministero si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito e se ne possa verificare la conformità alle prescrizioni di legge: in ossequio alla esigenza che la motivazione deve in ogni caso "dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento"; che la indicazione, pur breve ma effettiva, di tali dati materiali e delle ragioni apprezzate nel ritenere realizzata la fattispecie concreta costituiscono compendio ineludibile del provvedimento del Pubblico ministero, e se manca detta indicazione l'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto;
che, di conseguenza, le condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, che legittimano la deroga, "in tanto possono rilevare in quanto, non solo se ne prospetti la reale sussistenza fattuale, ma anche in quanto tale sussistenza sia stata accertata e ritenuta dal magistrato, conseguentemente apprezzata e fatta propria dallo stesso, sia stata valutata nel contesto del "contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti"", dando conto di ciò attraverso il proprio apparato motivazionale. Anche il potere di integrazione al riguardo è ravvisatale, perciò, solo in capo al pubblico ministero, perché "è solo al magistrato inquirente, ..., che si appartiene la delibazione in ordine al quomodo dell'attività intercettativa". La chiarezza di tali enunciati non può essere aggirata sostenendosi - come fa la Corte d'appello in relazione a decreti che affidano alla Polizia giudiziaria l'esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni "nell'eventualità" o "nel caso in cui" quelli della Procura fossero inidonei, insufficienti o indisponibili - che detti decreti contengono una motivazione "alternativa" validamente riempita a posteriori dall'attestato del personale esecutivo, anche se non più vagliato dal Pubblico ministero. La funzione della motivazione sta, come si è detto, nella dimostrazione della corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta (oltre a S.U. EC citata v. S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera;
S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, TT) e implica ineludibilmente la ricognizione dei dati materiali che costituiscono la fattispecie concreta. La "motivazione" di qualsivoglia provvedimento che prescinda dalla verifica o anche soltanto dalla constatazione dei fatti non ha perciò i requisiti minimi del discorso giustificativo e neppure può essere considerata, quando riposa sulla mera eventualità del verificarsi dei presupposti fattuali, "motivazione alternativa". Perché si abbia una giustificazione alternativa legittima, che non sia cioè meramente ipotetica o contraddittoria, occorre difatti che il giudizio si fondi su due autonome rationes decidendi, ovverosia su distinte argomentazioni, ciascuna valida e sufficiente a sorreggere la decisione (il provvedimento dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamina ed accoglie anche una seconda ragione, osservando che anche questa potrebbe sostenere la decisione nel caso in cui la prima fosse erronea). Mentre, ove il provvedimento si riferisca ad un accertamento affidato a terzi solo a posteriori, denota, a priori, incertezza e mancanza di verifica circa la esistenza delle condizioni che ne legittimavano l'emissione (cfr., mutatis Cass. civ. sez. 3 del 7.11.2005, n. 21490; Cass. civ sez. 5, n. 25197 del 30/11/2009).
4. La conseguenza è che non possono ritenersi utilizzabili le conversazioni intercettate laddove esse risultano registrate a mezzo di impianti in dotazione alla Polizia senza essere state precedute da un provvedimento autorizzativo del Pubblico ministero che contenga o si riferisca ad una constatazione o un apprezzamento operato dallo stesso magistrato circa l'esistenza delle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura. La sentenza impugnata, che fa indiscriminatamente riferimento a tutte le conversazioni registrate in relazione alle posizioni di IA, di F. IO, di NI e di NI,
conferendo significativo rilievo anche a molte delle conversazioni da ritenere inutilizzabili secondo i criteri innanzi esposti, deve dunque essere annullata con rinvio nei confronti dei predetti ricorrenti, non potendo che essere affidata ai giudici del merito la "verifica di resistenza" delle altre prove e delle eventuali diverse intercettazioni ritualmente acquisite, ai fini della valutazione della loro responsabilità.
Restano allo stato assorbite le ulteriori censure sviluppate da detti ricorrenti.
5. Gli altri ricorsi.
I ricorsi presentati dagli imputati Di IA, EN, CA, RI e IO US sono inammissibili. Di IA ha proposto ricorso soltanto con riferimento al reato al capo B) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), sostenendo che la partecipazione ai singoli reati e collaborazione con EN non bastavano a dimostrare la sua partecipazione al sodalizio. Le censure riguardano valutazioni di merito, sulla conducenza e significatività dell'apporto fornito dal ricorrente che appaiono plausibili e logicamente ancorate, anche sulla base delle intercettazioni acquisite, a un rapporto di tale contiguità e assiduità con l'EN, da far ragionevolmente escludere che il ricorrente non s'avvedesse dell'ambito organizzato nel quale operava. Quanto ad EN, CA, RI e IO US, gli stessi in appello avevano rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e restavano perciò da esaminare soltanto i motivi relativi al riconoscimento e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, proposti da RI e IO G., ai quali dette attenuanti erano state negate, e da EN e CA, che sollecitavano un giudizio di prevalenza;
al motivo relativo all'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, proposto dal CA;
ai motivi relativi all'entità della pena, base e a titolo di continuazione.
Ciò posto, il ricorso dell'EN attiene soltanto all'affermazione di responsabilità per il capo A ed è in larga parte aspecifico, fa riferimento soltanto parziale agli elementi acquisiti proponendone una rilettura alternativa non consentita in questa sede e che sarebbe inconciliabile con il paradigma dell'art.129 c.p.p., se non venisse in rilievo, come appresso si dirà,
l'effetto estensivo.
Le doglianze con cui IO US e RI, con il ricorso proposto dal difensore, lamentano il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p. e/o il difetto di motivazione in relazione a tale aspetto e al trattamento sanzionatolo, sono assolutamente generiche, valendo in punto di art. 129 c.p.p. quanto detto a proposito del ricorso EN.
In punto di pena, il ricorso di IO US è quindi manifestamente infondato perché, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti e la pena per il reato al capo B è stata commisurata al minimo, mentre gli aumenti a titolo di continuazione sono contenutissimi. Nei confronti del RI il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente giustificato dai precedenti, la pena per il reato al capo B risulta commisurata al minimo e gli aumenti a titolo di continuazione sono comunque nel complesso contenuti. Sicché anche in relazione a tali aspetti il suo ricorso appare manifestamente infondato oltre che attinente a valutazioni di merito adeguatamente giustificate e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso del RO, che concerne il mancato riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e manifestamente infondato, dal momento che il diniego è esaurientemente e correttamente motivato con riguardo al fatto che il reato concerneva la cessione di cocaina a due soggetti che dovevano spacciarla al minuto a Bisceglie, cosa che faceva fondatamente ritenere che la quantità non fosse modesta. Non ha dunque alcun rilievo la circostanza che lo stupefacente non sia stato sequestrato. Mentre le ulteriori deduzioni del ricorrente appaiono attenere, piuttosto che alle specifiche modalità o circostanze del delitto contestato, a profili generali della personalità del RO, già adeguatamente considerati con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.
5.1. E tuttavia nei confronti di tali imputati deve affermarsi, con l'unica eccezione della posizione dell'EN in relazione ai capi afferenti i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, l'effetto estensivo della impugnazione proposta dagli altri ricorrenti suindicati, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., dal momento che il motivo accolto non è da considerare esclusivamente personale perché afferisce alla oggettiva inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni valutate in relazione alla posizione di ciascuno degli altri imputati.
La sentenza impugnata richiama infatti conversazioni intercettate a seguito di uno dei decreti denunziati anche a proposito del Di IA (RIT 599/03) e quella di primo grado fa riferimento a molti dei decreti indicati nei ricorsi a sostegno dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti che in appello avevano rinunziato ai motivi principali.
Il principio risulta affermato, in situazione analoga rispetto a quella in esame, da S.U. n. 30347 del 12/07/2007, EC (prima citata per altri aspetti), allorché ha riconosciuto l'effetto estensivo a favore di imputati che in appello avevano concordato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 (ora abrogato), sul rilievo che anche in siffatta situazione (di rinunzia ai motivi sulla responsabilità) è comunque possibile proporre "questione di sussistenza o meno di una situazione sussumibile nella previsione dell'art. 129 c.p.p." e che, dunque, anche in questo caso deve valere il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante o che ha proposto impugnazione inammissibile, secondo quanto già osservato da S.U. n. 9 del 24 marzo 1995, Cacciapuoti, (operando detto fenomeno "come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante", e rendendolo così partecipe del beneficio conseguito dal coimputato).
Occorre però chiarire che, proprio perché a seguito della rinunzia dei motivi d'appello in punto di responsabilità l'unica evenienza che può venire in rilievo è quella dell'applicazione dell'art. 129 cpv. c.p., che va correlata (argomentando da S.U., Sentenza n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti) all'evidenza dell'assenza di prove a carico, il riesame da compiere in relazione alla cd. "prova di resistenza" deve essere ristretto, per la posizione degli imputati rinunzianti, alla verifica della insussistenza di altri e diversi elementi di prova validamente utilizzabili per l'affermazione di responsabilità.
Ora, in relazione alla posizione dell'EN, la sentenza impugnata da atto, come già quella di primo grado, che il ricorrente aveva anche reso "ampia confessione", senza però esplicitare i contenuti di tale "confessione", salvo ricordare (a p. 84) che l'EN aveva ammesso che oggetto di spaccio era la cocaina. Attese le contestazioni articolate dal ricorrente con riguardo all'ipotesi associativa, le ammissioni dell'EN cui fa cenno la Corte d'appello possono perciò essere riferite con certezza soltanto ai reati fine (capi C3, C7, C9, C10, C11, C12, C13). Soltanto con riguardo a detti reati può escludersi, di conseguenza, la necessità dell'annullamento con rinvio, potendosi già in questa sede rilevare che in presenza di confessione dell'imputato non appare applicabile l'art. 129 c.p.p.. Per le ulteriori imputazioni ascritte all'EN (capi A e B) e per tutte quelle in relazione alle quali sono stati condannati gli altri ricorrenti, la "prova di resistenza", anche se ai soli effetti dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., non può invece che essere affidata ai giudici di merito, non aiutando a fare chiarezza ne' la sentenza della Corte d'appello ne' quella, estremamente dispersiva, di primo grado.
6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di EN CO limitatamente ai capi A) e B), e nei confronti degli altri ricorrenti per tutti i reati in relazione ai quali sono stati condannati. Altra sezione della Corte d'appello procederà a nuovo giudizio verificando sulla base dei principi sopra enunziati (punto 3.2 e 4) l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate e se residuano prove validamente acquisite idonee a sostenere l'impianto accusatorio, tenendo conto, anche ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 1, dell'effetto estensivo che può discendere ex art. 587 c.p.p. dalla caducazione dell'impianto probatorio con riguardo all'affermazione di responsabilità degli imputati non appellanti o che, avendo rinunziato ai motivi d'appello principali, non hanno proposto ricorso: ferma la diversità dei canoni di giudizio in detti casi applicabili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EN CO limitatamente ai capi A) e B), nonché nei confronti degli altri ricorrenti per tutti i reati contestati, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010