Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 2
Integra il concorso di persone nel delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti e non quello di favoreggiamento reale la condotta consistente nella messa a disposizione di locali per la realizzazione di un incontro concordato fra l'acquirente ed il fornitore degli stupefacenti, in quanto tale disponibilità costituisce un contributo causale per la commissione del reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva messo a disposizione i locali della propria officina per le attività di spaccio del cognato).
In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito speciale, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile neanche se sia stata precedentemente proposta e disattesa.
Commentario • 1
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2008, n. 37170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37170 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/04/2008
Dott. MANNINO SA Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - N. 684
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 43120/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NA TA, nato il [...] a [...];
2. IN ES, nato il [...] a [...];
3. ON NI, nato il [...] a [...];
4. NÒ NI, nato il [...] a [...];
5. RA CR ES SA, nato il [...] a [...];
6. TO PE, nato il [...] a [...];
7. ER OL, nato il [...] a [...];
8. D'EL PI, nato il [...] a [...];
9. FE NC, nato il [...] a [...];
10. FE ON, nata il [...] a [...];
11. SC GN, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 22 dicembre 2005 n. 3556;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi del CO, del LI, di ET NC, del RO, del RC, del AN, e del D'NG; la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi del Risicato, del ER, della TI e di ET ON.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 7 ottobre 2004 n. 876 il Tribunale di Palermo dichiarava colpevoli:
1. NA TA:
A) del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
1) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Provincia di Milano (Truccazzano)
il 9 luglio 2001;
L1) del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Palermo il 6 novembre 2001;
P1) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e citato D.P.R., art. 80, comma 2, commesso in
Bagheria il 22 marzo 2001;
condannato, con la recidiva e la continuazione, alla pena di dodici anni di reclusione ed Euro 60.000,00, di multa;
2. IN ES;
A) del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
C) del reato previsto dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo il 17 gennaio 2001;
E) del reato previsto dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, commesso in Palermo fino al mese di marzo 2001;
condannato, con la recidiva e la continuazione, alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione;
3. ON NI;
A) del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
C) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo il 17 gennaio 2001;
I) del reato previsto dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Provincia di Milano (Truccazzano)
il 9 luglio 2001;
condannato, con la recidiva e la continuazione, alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione;
4. NÒ NI:
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
C) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo il 17 gennaio 2001;
condannato, con la recidiva e la continuazione, alla pena di sette anni di reclusione ed Euro 40.000, di multa;
5. RA CR ES SA;
A) del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
C) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo il 17 gennaio 2001;
I) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Provincia di Milano (Truccazzano)
il 9 luglio 2001;
H) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e art. 80, comma 2, commesso in Napoli, Milano e altre località nazionali ed estere tra il mese di marzo e il mese di agosto 2001;
condannato, con la recidiva e la continuazione (esclusa per il capo H), alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione;
6. TO PE;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
condannato, con la recidiva, alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 24.000, di multa;
7. ER OL;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000, di multa, in continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte d'appello di Milano 11 - 16 febbraio 2002, irr. Il 29 marzo 2002);
8. D'EL PI;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001; condannato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione ed Euro 20.000, di multa;
9. FE NC;
A) del reato previsto dall'art. 379 c.p., - così riqualificato giuridicamente il fatto originariamente contestato - commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
B) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, commesso in Palermo, Milano, Caltanissetta e altre località nazionali ed estere dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
G) del reato previsto dall'art. 110 c.p., e L. n. 497 del 1974, artt.10 e 12, commesso in Palermo fino al mese di marzo 2001;
condannato alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 20.000 di multa;
10) FE ON;
A) del reato previsto dall'art. 379 c.p., - così riqualificato giuridicamente il fatto originariamente contestato - commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
condannata alla pena di otto mesi di reclusione;
11. SC GN;
A) del reato previsto dall'art. 379 c.p., - così riqualificato giuridicamente il fatto originariamente contestato - commesso in Palermo, Milano e Caltanissetta dal mese di settembre 2000 al mese di novembre 2001;
condannata alla pena di un anno di reclusione.
Avverso la predetta sentenza gli imputati proponevano appello. Con sentenza del 22 dicembre 2005 n. 35561 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva NC ET dal reato previsto dall'art. 379 c.p., così come ritenuto dal primo Giudice, perché il fatto non sussiste e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza d'appello gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. il CO;
1. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), e artt. 267 e 268 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa motivazione in ordine al problema dell'inutilizzabilità delle captazioni ambientali e telefoniche, la cui autorizzazione prende le mosse dal decreto di intercettazione n. 1123/2000, dal quale tutti gli altri dipendono, sicché l'eventuale inutilizzabilità del primo si riflette sui successivi;
in ordine alle modalità di esecuzione dei vari decreti, tutti d'urgenza, in quanto le operazioni di intercettazione venivano eseguite presso postazioni in uso alla P.G. e con l'ausilio di mezzi forniti in noleggio da ditte specializzate;
in ordine alla conformità dei singoli decreti alle disposizioni dell'art. 267 c.p.p., dato che alcuni decreti sono privi dell'ora di emissione da parte del P.M. e convalidati dopo due giorni ovvero nei due giorni senza però l'indicazione dell'orario nel provvedimento di convalida, sicché nell'uno e nell'altro caso non è possibile verificare se la convalida sia intervenuta entro i termini perentori prescritti;
in ordine alle modalità operative e all'uso degli impianti, perché nella quasi totalità dei decreti - tutti di identico contenuto, con le conseguenze che questo comporta in ordine all'utilizzabilità - manca il provvedimento di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, mentre nei decreti di urgenza ci si limita ad affermare l'insufficienza e, in genere, non vi è alcuna motivazione sugli eccezionali motivi d'urgenza-, e dell'insufficienza in alcuni decreti non vi è la relativa certificazione che si dice allegata, in altri non corrisponde temporalmente alla data di emissione del decreto e in altri vi è la certificazione ma anche il problema dell'orario;
2. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), e artt. 190 e 192 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. e), per carenza di motivazione in ordine al reato associativo, in quanto i Giudici di appello hanno esaltato la conversazione ambientale fra il RO e tale TO, contenuta a pagg. 100 e segg. della sentenza di primo grado, liquidando sostanzialmente senza motivazione le affermazioni, supportate da una copiosa e incontrovertibile prova documentale, della Difesa, che stigmatizzava il carattere parzialmente millantatorio della conversazione e la svalutava dal punto di vista probatorio;
3. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 62 bis c.p., artt.81 e 133 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche, all'eccessivo aumento della pena per la continuazione e all'applicazione severa dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p.;
2. il LI:
1. violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, art.426 c.p.p., lett. d) e art. 546 c.p.p., lett. c), (art. 606 c.p.p.,
lett. c) ed e), perché nel primo atto d'impugnazione si era evidenziato come tutti i decreti di intercettazione impugnati erano utilizzabili (scl. inutilizzabili) in quanto mancava una motivazione in ordine ai sufficienti indizi di reato;
inoltre, poiché tutte le operazioni erano state compiute con impianti diversi da quelli esistenti presso l'Ufficio di Procura, i Decreti n. 1543 del 2000 e n. 1436 del 2001 non contenevano una statuizione satisfattiva nel minimo dei due presupposti che consentono quella tipologia di operazione e nel secondo Decreto e nel n. 562 del 2001 mancava il decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3;
2. violazione dell'art. 426 c.p.p., lett. d) e art. 546 c.p.p., lett. c), (art. 606 c.p.p., lett. c), relativamente al capo a) perché la prova del reato associativo non può fondarsi sulla compartecipazione ai singoli episodi delittuosi in quanto l'associazione è un fatto che va provato in modo autonomo rispetto ai singoli episodi criminosi;
relativamemte al capo bis la sentenza si limita in modo apodittico ad elencare i viaggi, che nulla comprovano in ordine alla partecipazione ad essi dell'odierno ricorrente, mentre non vi è certezza in ordine all'identità del pacco spedito dal coimputato RC con quello sequestrato a Palermo, assumendo sempre come prova le intercettazioni telefoniche, inutilizzabili, così come relativamente al reato concernente le armi;
3. (motivi aggiunti) omessa o carente motivazione dei decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione riguardo all'utilizzazione di mezzi esterni all'ufficio; inutilizzabilità del decreto di intercettazione ambientale n. 1543/00 per insufficiente motivazione relativa all'inidoneità degli apparati della Procura della Repubblica e omessa esplicitazione del significato dell'espressione a causa di ostacoli tecnico-ambientali;
inutilizzabilità del Decreto n. 562 del 2001 per insufficiente motivazione in ordine all'inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica;
inutilizzabilità del decreto d'urgenza n. 1436 del 2001 perché la convalida del G.i.p. è stata depositata dopo le quarantotto ore, per mancanza del decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3, e insufficiente motivazione in ordine all'inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica;
3. il RO;
1. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), e artt. 267 e 268 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa motivazione in ordine al problema dell'inutilizzabilità delle captazioni ambientali e telefoniche, la cui autorizzazione prende le mosse dal decreto di intercettazione n. 1123 del 2000, dal quale tutti gli altri dipendono, sicché l'eventuale inutilizzabilità del primo si riflette sui successivi;
in ordine alle modalità di esecuzione dei vari decreti, tutti d'urgenza, in quanto le operazioni di intercettazione venivano eseguite presso postazioni in uso alla P.G. e con l'ausilio di mezzi forniti in noleggio da ditte specializzate;
in ordine alla conformità dei singoli decreti alle disposizioni dell'art. 267 c.p.p., dato che alcuni decreti sono privi dell'ora di emissione da parte del P.M. e convalidati dopo due giorni ovvero nei due giorni senza però l'indicazione dell'orario nel provvedimento di convalida, sicché nell'uno e nell'altro caso non è possibile verificare se la convalida sia intervenuta entro i termini perentori prescritti;
in ordine alle modalità operative e all'uso degli impianti, perché nella quasi totalità dei decreti - tutti di identico contenuto, con le conseguenze che questo comporta in ordine all'utilizzabilità - manca il provvedimento di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, mentre nei decreti di urgenza ci si limita ad affermare l'insufficienza e, in genere, non vi è alcuna motivazione sugli eccezionali motivi d'urgenza; e dell'insufficienza in alcuni decreti non vi è la relativa certificazione che si dice allegata, in altri non corrisponde temporalmente alla data di emissione del decreto e in altri vi è la certificazione ma anche il problema dell'orario;
2. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e artt. 190 e 192 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. e), per carenza di motivazione in ordine al reato associativo, in quanto i Giudici di appello hanno esaltato la conversazione ambientale fra l'odierno ricorrente e tale TO, contenuta a pagg. 100 e sgg. della sentenza di primo grado, liquidando sostanzialmente senza motivazione le affermazioni, supportate da una copiosa e incontrovertibile prova documentale, della Difesa, che stigmatizzava il carattere parzialmente millantatorie della conversazione e la svalutava dal punto di vista probatorio;
3. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 62 bis c.p.p., artt. 81 e 133 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche, all'eccessivo aumento della pena per la continuazione e all'applicazione severa dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p.;
4. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 321 c.p.p. e art.240 c.p., (art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta per dimostrare la provenienza lecita del denaro impiegato per l'acquisto dell'esercizio commerciale Il Vulcano del Pollo nonché dell'autovettura Audi e del motociclo Honda sequestrati e confiscati;
4. il RC;
1. violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. (art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 438 c.p.p., e segg., in relazione alle eccezioni di nullità di tutti i provvedimenti di urgenza di autorizzazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche acquisite, già proposte in primo grado e riproposte in appello, deducibili e rilevabili nel giudizio abbreviato;
2. violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., (art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), perché i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali e telefoniche sono tutti supportati da una motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti;
3. violazione dell'art. 192 c.p.p., n. 2 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, perché la Corte d'appello, pur partendo dall'esame delle risultanze dei servizi di pedinamento ed osservazione riguardanti NI RC, insignificanti sotto il profilo della responsabilità penale, perviene inspiegabilmente all'affermazione della responsabilità penale operando una valutazione complessiva delle risultanze investigative relative all'intero procedimento;
5. il AN;
1. inosservanza delle norme relative all'eccezione di incompetenza territoriale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), laddove la Corte di merito ha ritenuto non rilevante la questione perché l'affermazione della penale responsabilità operata dal G.i.p. in ordine al reato associativo avrebbe fatto venir meno il presupposto dell'eccezione;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al reato contestato ai capi A), per l'assenza dei presupposti per l'affermazione dell'inserimento dell'attuale ricorrente nel sodalizio criminoso;
nonché ai reati contestati ai capi B), C), H), e I), perché la Corte d'appello ha omesso di argomentare sulle considerazioni della difesa, liquidando le eccezioni proposte con mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado;
6. il Risicato;
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché il Giudice del gravame ha posto a sostegno delle proprie convinzioni elementi di giudizio contraddetti dalla stessa sentenza di primo grado, in quanto RI NA ha deciso di collaborare dopo remissione dell'ordinanza di custodia cautelare ed era quindi a conoscenza degli elementi a carico del Risicato, il quale peraltro era stato ritenuto inaffidabile dal G.i.p., in assoluta mancanza di risconti e nell'incertezza degli elementi di fatto in base ai quali il Risicato è stato identificato come il pacchione;
2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità;
3. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento all'applicazione dell'aggravante del numero dei concorrenti;
4. violazione dell'art. 62 bis c.p., (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
7. il ER;
1. violazione dell'art. 192 c.p.p., e assenza di motivazione (art.606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento all'identificazione del
ER, già prosciolto dal reato associativo, come il IM, interlocutore del AN nella telefonata intercettata del 2 luglio;
8. il D'NG;
1. violazione dell'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), perché, prosciolto l'imputato dal delitto associativo contestato al capo A) dell'imputazione e ritenuta insussistente la prova del concorso dello stesso in episodi diversi da quello del 6 novembre 2001, contestato al capo L1) al CO e al IC, la condanna si fonda su circostanze irrilevanti desunte dalle conversazioni intercettate (come l'acquisto di una pressa meccanica, che non e mai stata adoperata per il taglio della droga), mancando la prova della partecipazione del D'NG alla cessione di gr. 70 di eroina dal CO al IC).
2. (in subordine) violazione dell'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 379 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)
ed e), perché è stata ritenuta erroneamente nel caso concreto l'ipotesi della cessione di stupefacente in luogo di quella di favoreggiamento reale, in quanto il D'NG si è limitato a consentire che suo cognato CO tenesse incontri con altri coimputati nei pressi dei locali di sua pertinenza;
3. violazione dell'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e artt. 133 e 62 bis c.p., (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché il contributo minimo e non determinante alla consumazione del reato, l'assenza di contatti con i correi, l'unicità dell'episodio illecito contestato, l'assenza di precedenti specifici, l'ottimo contegno processuale e il rigoroso rispetto delle prescrizioni cautelari avrebbe consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche, per le quali non erano ostativi i precedenti penali, non specifici;
9. il ET:
1. violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., art.546 c.p.p., lett. e) (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) perché il decreto di intercettazione era privo di motivazione in ordine all'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso i locali della Procura della repubblica e all'eccezionale urgenza di procedere alle intercettazioni, che pertanto erano affette da inutilizzabilità patologica e perciò deducibili anche nel giudizio abbreviato;
2. carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 426 c.p.p., lett. d) e art. 546 c.p.p., lett. e), perché dalle conversazioni intercettate poteva al massimo dedursi che l'imputato potesse essere stato messo a conoscenza di fatti da parte dei terzi che ne erano autori e li aveva riferiti al congiunto, non già la sua partecipazione all'associazione; e, riguardo al capo G), perché la prova riguardava il solo fatto che terzi detenevano le armi che, secondo il cognato del ricorrente, erano state consegnate a quest'ultimo, ma non la prova che questi effettivamente le detenesse;
infine, la Corte d'appello ha ritenuto insussistente la nullità eccepita in ordine all'erroneità della data della commissione del fatto perché il ricorrente si era difeso, benché l'erronea indicazione avesse assunto rilevanza ai fini della difesa;
3. violazione dell'art. 426 c.p.p., lett. d) e art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 133 c.p. e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché il Giudice d'appello, nel rideterminare la pena a seguito dell'assoluzione del reato di favoreggiamento, ha determinato la pena-base in misura superiore al minimo edittale e non ha operato la riduzione massima in forza delle concesse attenuanti;
4. (motivi aggiunti) omessa o carente motivazione dei decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione riguardo all'utilizzazione di mezzi esterni all'ufficio; inutilizzabilità del decreto di intercettazione ambientale n. 1543 del 2000 per insufficiente motivazione relativa all'inidoneità degli apparati della Procura della Repubblica e omessa esplicitazione del significato dell'espressione a causa di ostacoli tecnico-ambientali;
inutilizzabilità del Decreto n. 562 del 2001 per insufficiente motivazione in ordine all'inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica;
inutilizzabilità del Decreto d'urgenza n. 1436 del 2001 perché la convalida del G.i.p. è stata depositata dopo le quarantotto ore, per mancanza del decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3, e insufficiente motivazione in ordine all'inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica;
10. La ET ON e:
11. La TI:
1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 379 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'inquadramento della condotta delle imputate al predetto reato invece che a quello previsto dall'art. 378 c.p., benché il G.i.p. avesse escluso la partecipazione all'associazione, individuando un intento favoreggiatore non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.;
2. mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) sul punto.
1. Dev'essere in primo luogo affrontata la censura relativa all'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali e telefoniche, proposta dai ricorrenti CO, LI, RO, RC e ET col primo motivo dei rispettivi ricorsi.
La Corte di merito, dopo aver correttamente esposto l'orientamento giurisprudenziale in materia, risalente a Cass. Sez. U, 21 giugno 2000 n. 16, ric. Tammaro - secondo cui il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a prova contratta, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento. Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano nè l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), nelle ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (v. anche, Cass. Sez. 3^, 24 gennaio 2006 n. 6757, ric. Gatti, secondo cui l'inutilizzabilità cosiddetta patologica, rilevabile, a differenza di quella cosiddetta fisiologica, anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. E altresì risalente a Cass., Sez. 3^, 9 giugno 2005 n. 29240, ric. Fiero, secondo cui nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche. Ne consegue che l'irritualità nell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito - ha risolto in senso contrario all'orientamento specifico sul punto la questione proposta (Cass. Sez. 6^, 30 gennaio 2007 n. 14099, ric. Caruso e altri;
Sez. 6^, 11 maggio 2005 n. 33750, ric. Longoni ed altro), ritenendo fisiologica l'inutilizzabilità derivante dal compimento, senza la relativa autorizzazione, di operazioni di captazione per mezzo di impianti non installati presso gli uffici della Procura della Repubblica in quanto l'utilizzazione di tali diversi impianti non è vietata dalla legge che, al contrario, la consente pur richiedendo particolari garanzie, sicché l'acquisizione irregolare delle intercettazioni non rileva nel giudizio abbreviato.
Tuttavia, indipendentemente da questo, il Giudice d'appello ha rilevato che, a parte ogni considerazione di carattere generale in ordine alla natura fisiologica o patologica dell'inutilizzabilità, la relativa eccezione nel caso in esame era infondata nel merito. Ed ha richiamato in proposito l'ordinanza del G.i.p. in data 18 novembre 2003, che, nel dichiarare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte con Decreto n. 1549 del 2000, convalidato dal G.i.p. oltre il termine di legge, nonché di quelle disposte con i Decreti n. 1123 del 2000, n. 1632 del 2000 e n. 66 del 2001, aveva, per contro, accertato l'adeguatezza della motivazione degli altri decreti di autorizzazione, contenenti tutti, caso per caso, lo specifico richiamo alle condizioni di insufficienza ovvero di inidoneità degli impianti, peraltro desumibili in concreto dalle disposizioni sulle modalità di esecuzione indicate nelle note allegate e richiamate nei singoli decreti, dalle particolarità dei luoghi e dai sofisticati impianti da noleggiare appositamente, come pure dalla contestuale utilizzazione dei sistemi di videoripresa e di localizzazione satellitare delle utenze.
Al riguardo la Corte d'appello ha osservato che nel caso specifico i decreti autorizzativi delle intercettazioni, già ritenuti utilizzabili dal primo Giudice, contenevano espressa menzione dell'indisponibilità di adeguati impianti presso la Procura della Repubblica, stante la particolarità del materiale utilizzato, espressamente e dettagliatamente elencato in un allegato al decreto autorizzati vo, oltre che dell'assoluta urgenza al fine del proseguo delle indagini di cui si fa espressa menzione nella nota di P.G. allegata al decreto, connessa a una fattispecie di reato di particolare gravità - l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - e in corso di esecuzione, e alla conseguente necessità di accertare la programmazione e l'organizzazione di attività illecite o di reati-fine, di acquisire i relativi elementi di prova e di prevenirne la consumazione o interrompere l'eventuale esecuzione criminosa in atto.
A fronte di tale analitica e approfondita motivazione della decisione relativa all'utilizzabilità di quei decreti di intercettazione che il G.i.p. aveva singolarmente già valutato e ritenuto utilizzabili, il vizio di motivazione dedotto col primo motivo dei ricorsi indicati appare palesemente insussistente.
Peraltro, le ulteriori deduzioni, particolarmente formulate nei motivi in esame, appaiono genericamente rivolte a decreti genericamente indicati e, quindi, prive della necessaria specificità (art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Il primo motivo del ricorso del CO dev'essere perciò ritenuto inammissibile. Quanto al secondo motivo del ricorso dello stesso imputato, la sentenza d'appello ha valutato puntualmente la relativa doglianza, ripercorrendo le tappe dello svolgimento dell'attività criminosa e rilevando come i viaggi a Milano per l'approvvigionamento della droga, preceduti dalla raccolta delle necessarie risorse finanziarie, erano stati riscontrati dal sequestro, in più occasioni, di chilogrammi di eroina. Il motivo in esame, che si appunta sul contenuto di una conversazione intercettata, risulta smentito dai risultati complessivi dell'indagine, secondo la coordinazione e la valutazione critica operata dai giudici di merito.
Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso.
La Corte d'appello, confermando la relativa statuizione del Giudice di primo grado, ha indicato nella gravità e ripetitività dei reati commessi dal CO e nella prosecuzione di essi malgrado l'intervento delle Forze dell'ordine e l'arresto di un sodale, le ragioni del diniego delle attenuanti generiche.
Per le stesse ragioni ha specificamente valutato e ritenuto congrua la pena inflitta al predetto imputato in relazione all'obiettiva gravità dei fatti, che impediva oggettivamente di ridurre la sanzione al minimo edittale.
2. Col primo motivo del suo ricorso il LI ripropone censure che nella sentenza d'appello (pagg. 32-37) sono state oggetto di ampia e specifica confutazione, riguardante altresì le censure da lui mosse ai decreti indicati anche nei motivi aggiunti. In particolare, la predetta sentenza ha considerato specificamente tutti e tre i decreti da lui impugnati d'inutilizzabilità, cioè il Decreto n. 562 del 2001, rispetto al quale ha rilevato che la motivazione del provvedimento autorizzativo dell'utilizzazione degli impianti della Procura della Repubblica (art. 268 c.p.p., comma 3) risultava dal riferimento alla nota in data 26 marzo 2001 della Squadra Mobile di Palermo, relativa a intercettazioni fra presenti da eseguire all'interno del carcere dell'Ucciardone con ausilio di videoripresa;
ed in forza di questi riferimenti ha confermato la sufficienza della motivazione del decreto, già ritenuta tale dal primo Giudice. Dalla nota - ha proseguito la Corte - risultavano gli indizi, desunti dalle investigazioni che rivelavano come i complici ancora in libertà intendessero approfittare dei colloqui dei familiari del LI per ottenere da lui delucidazioni sulla gestione del traffico, di cui lo stesso si era occupato fino al momento del suo arresto (la sentenza impugnata descrive le operazioni e gli strumenti tecnici necessari e osserva che gli stessi risultavano dal preventivo di noleggio allegato alla richiesta di autorizzazione, in possesso dell'appellante), il Giudice d'appello ha, quindi, considerato il Decreto n. 1543 del 2000, già dichiarato parzialmente inutilizzabile dal primo Giudice perché intempestivo, e ha constatato la sufficienza della motivazione dell'inidoneità degli impianti e dell'eccezionale urgenza, precisando che gli indizi necessari dovevano riguardare non le persone, ma i reati per cui si procedeva.
In proposito si osserva che dalla formulazione dell'art. 267 c.p.p., il quale elenca i reati nei cui procedimenti è consentito il ricorso alle intercettazioni, e art. 268 c.p.p., il quale esige la sussistenza di gravi indizi di reato e non di reità, discende che tali indizi riguardano l'attività criminosa in corso di esecuzione e le relative indagini e che ai fini della legittimità
dell'autorizzazione all'attività captativa non si richiede ne' la preventiva individuazione di possibili autori dei reati su cui si indaga, ne' la preventiva valutazione degli indizi a loro carico. Deve ritenersi, pertanto, correttamente motivato il decreto di autorizzazione in relazione al dato obiettivo dell'accertamento dell'organizzazione stabile di un vasto traffico di stupefacenti, oggetto di un'ampia indagine investigativa in corso. Tale motivazione deve ritenersi congrua anche in relazione all'eccezionale urgenza, determinata dal protrarsi del traffico oggetto dell'indagine, nonché all'autorizzazione a utilizzare per l'esecuzione di un'intercettazione ambientale impianti diversi da quelli esistenti presso gli uffici della Procura della Repubblica, la cui inidoneità e insufficienza risulta dall'elenco delle sofisticate apparecchiature elettroniche da noleggiare per l'esecuzione delle relative operazioni. A questo orientamento si è conformato il Giudice d'appello, la cui decisione sul punto appare perciò giuridicamente corretta.
La sentenza impugnata ha controllato, ancora, il Decreto n. 1436 del 2001, emesso il 16 agosto 2001 e revocato il successivo 23 agosto, concernente l'autorizzazione all'intercettazione delle conversazioni in carcere del LI con i suoi familiari.
Anche in questo caso, come nel parallelo Decreto n. 562 del 2000, il decreto ha fatto riferimento alla nota, allegata, della Squadra Mobile della Questura di Palermo, che, prendendo le mosse dall'intercettazione telefonica di una conversazione da cui emergeva la richiesta dello stesso LI ai familiari di parlare col cognato NC ET, segnalava l'urgenza dell'investigazione ambientale in ordine non solo all'accertamento dei reati connessi al traffico, ma anche all'illecita detenzione di anni, già in possesso del LI, espressamente indicata nel provvedimento. Di qui le ragioni della ritenuta inidoneità degli impianti della Procura e dell'eccezionale urgenza.
Al quale proposito deve tenersi conto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale vigente, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni (Cass. Sez. 6^, 11 dicembre 2007 - 11 aprile 2008 n. 15396, ric. Sitzia e altri). Il primo motivo e i motivi aggiunti del ricorso del LI appaiono pertanto privi di fondamento.
Lo stesso è a dirsi del secondo motivo.
L'adesione del ricorrente all'associazione criminosa è stata dedotta non solo dai singoli episodi criminosi, ma anche dalla stabilità del vincolo che questi per il contesto e le modalità di esecuzione necessariamente presupponevano e che emergeva dai riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate. In particolare, dalla conversazione del 21 marzo 2001 tra il LI e il coimputato RO i Giudici di merito hanno motivatamente tratto il riscontro del suo inserimento nella stabile rete di approvvigionamento e di smercio di stupefacenti posta in essere dagli imputati.
I risultati delle conversazioni intercettate, che il LI contesta sul presupposto, smentito, dell'inutilizzabilità di essi, hanno trovato inequivocabile riscontro nel sequestro dei chilogrammi di eroina trovati in suo possesso il 13 marzo 2001 e che ne avevano comportato l'arresto. Ulteriore e definitivo riscontro è venuto dalle conversazioni, intercettate in carcere, fra l'imputato e i suoi familiari, fra cui il cognato e coimputato NC ET, dalle quali si desume il suo interessamento alle materiali operazioni di smercio dello stupefacente detenuto in concorso con i coimputati. Dalle stesse i Giudici di merito hanno motivatamente tratto le prove dell'esistenza delle armi e del loro occultamento, su disposizioni del detenuto, dal ET e da DR EL.
Il secondo motivo del ricorso del LI è pertanto privo di fondamento.
3. Il primo motivo del ricorso del RO appare inammissibile, per le medesime ragioni esposte a proposito del corrispondente motivo dei ricorsi già esaminati del CO e del Padalino, in base alle specifiche confutazioni svolte nella sentenza d'appello con adeguata e logica motivazione. Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto fondato su una censura parziale, perché relativa all'interpretazione di una singola conversazione telefonica, ed in fatto, perché tale conversazione è interpretata dal ricorrente, con propria valutazione, come di contenuto millantatorio;
censura comunque manifestamente infondata perché il contenuto della telefonata è invece riscontrato nella sua veridicità dalle prove a carico dell'attuale ricorrente, desunte dal contesto dell'attività criminosa e oggetto di ampia valutazione critica nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo appare infondato in quanto il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato, così come per il CO e il Padalino, dalla considerazione della gravità dei fatti, dalla protrazione di essi nel tempo, dalla pervicacia con cui il progetto criminoso è stato proseguito malgrado i ripetuti sequestri operati dagli inquirenti. La pericolosità sociale dell'associazione criminosa di cui il RO era tra i principali protagonisti ha giustificato la conferma dell'entità della pena in esito al positivo controllo. Altrettanto infondato è il quarto motivo.
La sentenza di primo grado ha dettato una specifica e approfondita motivazione in ordine ai presupposti della confisca ex art. 240 c.p., e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, dell'azienda di pertinenza dell'esercizio commerciale il Vulcano del Pollo nonché dei veicoli sottoposti a sequestro. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado sul punto, ha implicitamente fatto propria la motivazione del primo Giudice, il quale, a seguito dell'esame analitico della posizione del RO, aveva rilevato che i veicoli costituivano i mezzi per l'esercizio dell'attività dell'associazione criminosa della quale lo stesso è stato riconosciuto partecipe e che l'esercizio commerciale era stato acquistato con i proventi dell'attività illecita.
La conferma della decisione sulla base di tale motivazione - fondata sull'accertata disponibilità di fatto dei veicoli da parte degli imputati, risultante dai servizi di P.G. in contrasto con le intestazioni dei beni predetti conseguentemente ritenute fittizie, e, per quanto riguarda l'effettiva titolarità dell'esercizio commerciale, sulle prove, anche testimoniali, della riconducibilità di essa, formalmente attribuita al padre, allo stesso RO e, quindi, ai suoi proventi dal traffico di stupefacenti, peraltro oggetto delle sue vanterie - implica, per il principio di integrazione delle motivazioni delle sentenze di merito (v., da ult., Cass., Sez. 4, 14 febbraio 2008 n. 15227, ric. Baretti), il rigetto per le medesime ragioni del motivo d'appello, tendente a riaffermare sul piano documentale le situazioni ampiamente disattese in fatto nella prima sentenza.
4. Anche il primo motivo del ricorso del RC - e così il secondo, parimenti riguardante l'eccezione di inutilizzabilità - deve ritenersi inammissibile in base alle confutazioni della sentenza impugnata, già ampiamente esposte e valutate in relazione ai corrispondenti motivi dei ricorsi del CO, del LI e del RO.
Il terzo motivo - che suscita dubbi di inammissibilità per la genericità e l'alternatività delle valutazioni probatorie su cui si fonda - appare sicuramente infondato alla luce della motivazione svolta nelle decisioni di merito in ordine a tutti i particolari della vicenda, compresa l'identità del pacco contenente kg. 2,5 di eroina, da lui spedito da Milano il 16 gennaio 2001 e, grazie alle notizie acquisite col suo pedinamento, sequestrato la mattina successiva all'aeroporto di Palermo.
5. Quanto al ricorso del AN, il primo motivo appare manifestamente infondato.
Infatti, secondo giurisprudenza, la regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l'inutilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta "fisiologica", della prova, opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale i quali, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. Ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa (Cass. Sez. 6^, 27 ottobre 2006 n. 4125, ric. Cimino ed altro).
La Corte di merito ha, comunque, escluso in fatto la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale in seguito alla condanna dell'imputato anche per il reato associativo connesso. Il secondo motivo del ricorso del AN appare infondato. La sentenza impugnata ha svolto una precisa motivazione riguardo all'accertamento che quello fornito dall'imputato ai correi che operavano sulla piazza di Palermo era un canale continuo di rifornimento di quantitativi non indifferenti di sostanze stupefacenti nell'ambito di un rapporto di collaborazione protrattosi per due anni e attestato da conversazioni registrate, comprese nell'analisi complessiva del rapporto associativo svolta a sostegno della decisione di merito, con precisa distinzione fra il ruolo associativo del AN e quello episodico di altri fornitori, di cui lo stesso era intermediario, come RO ME.
6. Riguardo al primo motivo del ricorso del Risicato si osserva che la Corte di merito - dopo aver affermato a proposito del reato associativo (pag. 27) che l'evidenza del quadro probatorio esaminato dal primo Giudice, costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ambientali oltre che dalle risultanze dei servizi di pedinamento e appostamento eseguiti dagli investigatori per un lungo lasso di tempo, rendevano del tutto marginali le dichiarazioni del collaboratore RI NA - a proposito del Risicato ha rilevato che la somma degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e presi in esame dal primo Giudice non lasciava dubbi circa la corretta individuazione dell'imputato, alla quale l'indicazione proveniente dal NA concorreva ed aveva avuto il valore di riscontro, col riconoscimento in fotografia.
Pertanto le dichiarazioni in questo senso rese dal NA, che, secondo quanto riferisce il Giudice d'appello avevano trovato conferma nelle risultanze delle relazioni di servizio del personale di polizia che teneva sotto osservazione i principali imputato, sono state giustificatamente considerate come attendibili e non sono suscettibili di smentita alla stregua di altre delazioni da lui eventualmente rilasciate.
I successivi tre motivi del ricorso del Risicato sono anch'essi infondati.
La sentenza impugnata ha, infatti, ampiamente confutato sia la pretesa del riconoscimento sia dell'attenuante dei fatto di lieve entità, considerando le notevoli quantità di eroina oggetto del traffico nel quale il Risicato era inserito, che delle attenuanti generiche, escluse in ragione della gravità dei fatti e della durata di essi nel tempo, motivando in ordine alla sussistenza dell'aggravante del numero delle persone con l'evidente, attivo coinvolgimento nella vicenda di almeno tre persone.
7. Anche il ricorso del ER appare privo di fondamento. Il Giudice d'appello ha rigettato la censura relativa alla sua identificazione, che ha ritenuto certa in quanto dalle utenze telefoniche facenti capo al AN e al padre del ER era emerso che il cellulare, da cui erano partite le telefonate della persona chiamata IM era quello in uso all'imputato. Questa circostanza si aggiunge agli elementi di prova costituite da una serie di conversazioni e contatti da lui intrattenuti col AN, dalle quali era risultata la sua partecipazione a un viaggio a Milano compiuto qualche giorno prima di quello del 9 luglio, che avrebbe portato al suo arresto in un comune vicino Milano perché trovato in possesso di due chilogrammi di eroina.
8. Appare altresì infondato il ricorso del D'NG. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la condanna del ricorrente per concorso nella cessione di circa gr. 70 di eroina a RE IC il 6 novembre 2001, osservando che il D'NG aveva consapevolmente messo a disposizione i locali della propria officina per l'appuntamento concordato col cessionario dai CO, fornitore.
La disponibilità del D'NG per le attività di spaccio del cognato TA CO è stata confermata da numerosi elementi di prova, risultanti fra l'altro da conversazioni intercettate fra il CO e il LI, nelle quali i due facevano riferimento autofficina del coimputato come luogo adatto a custodire lo stupefacente acquistato dal fornitore Luca Bonanno, e dalle dichiarazioni del collaboratore NA.
Il reato di favoreggiamento, sia personale (art. 378 c.p.), che reale (art. 379 c.p.), è di carattere residuale perché si configura fuori dei casi di concorso nel reato e, pertanto, quando la condotta dell'autore non abbia fornito un contributo causale alla commissione dell'illecito, nel senso che senza quel contributo il reato o non sarebbe stato commesso o sarebbe stato commesso con un programma diverso.
Pertanto, nella qualificazione giuridica del fatto, è necessario verificare preventivamente la possibilità di riconoscervi gli estremi del concorso di persona e solo se questi non ricorrono il fatto stesso può essere qualificato giuridicamente, in presenza dei presupposti di questo reato, come favoreggiamento personale o reale (cfr. Cass. Sez. 5^, 17 gennaio 2007 n. 4997, ric. Accardi e altri). Di conseguenza da luogo a concorso di persone nel reato di cessione illecita di stupefacente e non di favoreggiamento la messa a disposizione di propri locali per la realizzazione dell'incontro fra lo spacciatore e l'acquirente in quanto tale disponibilità costituisce un contributo causale per la commissione del reato, che influisce in modo determinante sullo schema esecutivo dell'illecito e non rea lizza soltanto un aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
La Corte di merito ha perciò correttamente qualificato la condotta del D'NG come concorso nel reato di spaccio di stupefacenti, e non di favoreggiamento reale, avendo egli dato con la messa a disposizione dei locali della propria officina un contributo causale alla commissione del fatto, consentendo al cognato. I primi due motivi di ricorso del D'NG sono pertanto privi di fondamento.
Lo stesso è a dirsi per il terzo motivo.
Il Giudice d'appello ha motivatamente negato all'attuale ricorrente le attenuanti generiche in considerazione della gravità dei suoi precedenti penali, ritenendoli tali da connotare in termini fortemente negativi la sua personalità.
La decisione, adeguata ai fatti e giuridicamente corretta, non è suscettibile in sede di legittimità della revisione prospettata dall'imputato sulla base di proprie valutazioni alternative di fatti quali il contributo minimo e non determinante alla consumazione del reato e l'unicità dell'episodio illecito contestato.
9. Riguardo al ricorso del ET si osserva che il primo motivo e i motivi aggiunti, comuni al LI, sono infondati per le medesime ragioni esposte trattando del ricorso di quest'ultimo. Quanto al secondo motivo si osserva che la sentenza impugnata, confermando sul punto la sentenza di primo grado espressamente richiamata, ha ritenuto motivatamente la colpevolezza del ET per i reati contestatigli ai capi B) e G), osservando che la prova del suo pieno coinvolgimento in entrambi i reati emergeva dalle conversazioni con il cognato ES LI intercettate in carcere, le quali dimostravano il ruolo attivo da lui svolto tanto nello smercio dell'eroina già in possesso del congiunto prima che fosse arrestato, quanto nel porto e nella detenzione delle armi già in possesso del LI e da lui affidategli tramite i colloqui, intercettati, dal carcere.
Fatta questa premessa, da cui deriva la palese infondatezza del vizio di motivazione eccepito al riguardo, si osserva che in relazione a tali questioni il ricorrente muove in realtà censure in fatto che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass. Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Nell'ultima parte di questo secondo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di difetto di correlazione fra accusa e sentenza in relazione alla data del commesso reato.
In proposito si osserva che, per orientamento giurisprudenziale costante con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. Sez. U, 19 giugno 1996 n. 16, ric. Di ES). Di conseguenza deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il giorno in cui il reato è stato consumato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Cass. Sez. 4^, 18 dicembre 2003 n. 18611, ric. Cappello;
Sez. 5^, 14 aprile 2004 n. 28853, ric. Migliardo). Correttamente pertanto si esclude la violazione del principio di correlazione fra accusa e decisione nell'ipotesi in cui sia contestata una data dei commesso delitto diversa da quella effettiva, allorché quest'ultima sia determinata in relazione all'esecuzione di conversazioni intercettate in carcere fra l'imputato detenuto ed i suoi familiari e sia perciò nota all'imputato stesso, al quale non deriva alcuna incertezza sul fatto ascrittogli e sulla data effettiva di esso e, quindi, alcun pregiudizio in ordine al diritto al contraddittorio e, in genere, al diritto di difesa.
Nella specie la Corte d'appello si è attenuta a questa giurisprudenza, osservando che nel caso concreto gli elementi di prova su cui si era fondata la sentenza di condanna erano costituiti dalle risultanze delle sue conversazioni in carcere, per cui lo stesso ne aveva avuto contezza sin dall'originaria contestazione, restando esclusa ogni incertezza sulla data del commesso reato e, quindi, qualsiasi incidenza sul concreto esercizio del diritto di difesa.
Pertanto anche la censura mossa nella seconda parte del secondo motivo appare manifestamente infondata.
Il terzo motivo è manifestamente privo di fondamento. Nella rideterminazione della pena il Giudice d'appello ha eliminato l'aumento di quattro mesi ed Euro 1.000,00, di multa, praticato dal primo Giudice per la continuazione, operando sul risultato la riduzione di un terzo per il rito speciale.
Il metodo seguito appare corretto e il risultato del calcolo esatto. 10. Con il loro ricorso la ET e la TI deducono a sostegno della censura prospettata che nell'ordinanza di custodia cautelare la condotta loro attribuita era stata considerata come espressione di un intento favoreggiatore, non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.. Le stesse tuttavia omettono di considerare che la qualificazione data al fatto nel procedimento cautelare era stata superata dal rinvio a giudizio nel procedimento principale per partecipazione al reato associativo e che da questa imputazione che il primo Giudice è pervenuto alla diversa qualificazione del fatto come favoreggiamento reale.
La sentenza impugnata ha confermato la qualificazione del fatto ritenuta in quella di primo grado sulla base del contributo offerto dalle attuali ricorrenti, costituito, com'era emerso dal tenore letterale delle conversazioni intercettate, dall'aiuto prestato a ES LI per consentirgli di assicurarsi le somme di denaro che rappresentavano il profitto del traffico di stupefacenti da lui posto in essere.
La fattispecie è ben diversa da quella del favoreggiamento personale, in cui l'aiuto prestato ha il diverso scopo di eludere le investigazione o di sottrarsi alle ricerche dell'Autorità. La motivazione sul punto è sintetica, ma puntuale e ne' la violazione di legge, ne' il visto di motivazione rispettivamente eccepiti con i due motivi di ricorso possono ritenersi sussistenti. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008