Sentenza 28 maggio 2010
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2010, n. 23266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23266 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/05/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1616
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3506/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON VI N. IL 14/05/1948;
avverso l'ordinanza n. 1549/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 21/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI Severo;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per difetto di giurisdizione.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 21/12/2009 il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza 24/11/2009 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RT IT, sottoposto a indagini per il reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capo Z1) perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzioni patrimoniali, aveva intestato fittiziamente quote della società di scommesse on line "Paradise Bet", con sede in Inghilterra, in favore del figlio RT EL (pari al 25% del capitale sociale alla data di costituzione del 26/3/2001 ed implementate fino a giungere al 37,65% del capitale sociale alla data del 02/04/2009).
Nella motivazione il Tribunale - dopo aver preliminarmente disatteso due eccezioni concernenti la prima l'estinzione del reato per prescrizione e la seconda il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana - riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del RT, sottoposto a misura di prevenzione personale e destinatario di un provvedimento di confisca, al quale era riconducibile la società "Paradise Bet" da lui gestita anche per il tramite dell'altro figlio RT AN. In particolare il Tribunale valorizzava: a) la dichiarazione del collaboratore di giustizia ST EL, il quale aveva riferito di aver saputo da SE GI che IT RT aveva venduto ai cinesi una società on line (che gestiva scommesse) al prezzo di due milioni di Euro;
b) la documentazione acquisita, dalla quale era emerso che il figlio RT EL era l'unico formale intestatario delle quote della società nell'ambito del suo nucleo familiare;
c) varie intercettazioni telefoniche intercorse tra RT IT e suo figlio AN, dalle quali era emerso da un lato che il ricorrente aveva la disponibilità delle quote della società, anche se la trattativa per la vendita era condotta dal figlio AN, dall'altro che il figlio RT EL si era del tutto disinteressato della vendita delle quote, anche se a lui formalmente intestate. Il Tribunale escludeva altresì che la trattativa per la vendita delle quote a terzi fosse riferibile esclusivamente al figlio AN, in quanto lo stesso, trovandosi in una situazione di incapienza patrimoniale, agiva seguendo le direttive impartite da suo padre. Pertanto, secondo il Tribunale, dovevano ritenersi sussistenti i gravi indizi, in quanto da tali elementi si desumeva che scopo della vendita, gestita direttamente dal ricorrente, era quello di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori avvocati Aurelio Gironda e Giancarlo Chiariello, i quali ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 7, 8 e 9 c.p. sul rilievo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana senza considerare che il reato era stato commesso all'estero, cioè a Londra, dove il ricorrente aveva venduto al figlio EL il 25% delle quote della società "Paradise Bet", e dove lo stesso si trovava in quanto era libero di spostarsi in Europa, essendo stata applicata la misura di prevenzione solo in data 16/03/2004. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 157 c.p. sul rilievo che il Tribunale, senza tenere conto che la società con l'intestazione delle quote a RT EL era stata registrata in data 26/03/2001, non aveva considerato che il reato contestato di natura istantanea con effetti permanenti era già estinto per prescrizione, decorrendo il dies a quo in data 02/06/2003, data di vendita di altre quote.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. sul rilievo che il Tribunale, pur dando atto della elevata capacità reddituale di RT EL, aveva erroneamente ritenuto che il trasferimento delle quote della società fosse fittizio, in quanto finalizzato ad occultare i beni del ricorrente in previsione del sequestro e della confisca dei beni conseguenti al procedimento di prevenzione che sarebbe stato instaurato a breve scadenza. Inoltre il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente era del tutto estraneo alla vendita delle quote della società di cui si era occupato solo il figlio AN, il quale agiva non per conto del padre, ma per conto della società dalla quale dipendeva. Il disinteresse di RT EL alla vendita delle quote della società a lui intestate non poteva desumersi dal solo fatto che lo stesso non compariva come interlocutore nelle conversazioni intercettate, in quanto le intercettazioni riguardavano solo il padre e non il figlio. Infine la dichiarazione del collaboratore ST era inattendibile, sia perché "de relato", sia perché GI SE, fonte di riferimento, era del tutto estraneo alla famiglia RT e quindi non poteva essere depositario di informazioni riservate.
Successivamente è stata acquisita agli atti copia dell'ordinanza 30/04/2010 del G.I.P. del Tribunale di Bari dalla quale risulta che nei confronti del ricorrente è stata revocata la misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, con il quale è stato dedotto il difetto di giurisdizione, è sufficiente rilevare che, come chiarito dal Tribunale, l'accordo criminoso tra padre e figlio, anche se perfezionatosi formalmente nell'atto di cessione delle quote stipulato a Londra, è maturato ancor prima in Italia allo scopo di sottrarre i beni alla misura di prevenzione patrimoniale, essendo in corso accertamenti per l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di condotte commesse in parte anche nel territorio dello Stato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana a conoscere del reato per il quale si procede.
Quanto al secondo motivo, con il quale è stata eccepita la improcedibilità dell'azione penale trattandosi di reato estinto per prescrizione, non può che condividersi quanto sostenuto dal ricorrente (peraltro in linea con Cass. Sez. Un. sentenza n. 8 del 28/02/2001, proc. Ferrarese), secondo cui il delitto previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione giuridica conseguente alla condotta criminosa. Tuttavia nel caso di specie il Tribunale ha chiarito che, oltre alla cessione iniziale delle quote nella misura del 25%, successivamente vi sono stati ulteriori trasferimenti di quote fino a giungere al 37,65 del capitale sociale alla data del 02/04/2009 (vedi capo di imputazione), di guisa che il dies a quo non può di certo essere individuato in quello indicato dal ricorrente, tanto più che il certificato allegato dal difensore è "privo di qualsivoglia carattere e crisma di ufficialità".
Quanto al terzo motivo, diretto a contestare la gravità indiziaria, è sufficiente rilevare che, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Orbene nel caso di specie il Tribunale ha ancorato il proprio giudizio a specifici elementi (dianzi indicati), dai quali ha desunto con motivazione immune da vizi logici non solo che le quote della società si trovavano nella disponibilità del ricorrente e che il figlio AN eseguiva le direttive imposte dal padre, ma anche che la loro vendita tramite il figlio AN aveva lo scopo di sottrarre i beni alla confisca, essendo in corso il procedimento di prevenzione conclusosi successivamente con l'applicazione della misura di prevenzione personale. Quanto alle censure avanzate dal ricorrente dirette a dimostrare la sua estraneità all'affare relativo alla successiva cessione delle quote, è sufficiente rilevare che il giudice di merito, sulla base delle conversazioni captate, ha chiarito le ragioni per le quali le quote della società erano riferibili al ricorrente e che il figlio AN si occupava della trattativa per conto del padre. Ne consegue che, trattandosi di questioni di fatto già disattese dal giudice di merito sulla base di considerazioni pienamente logiche, l'ordinanza impugnata nemmeno sotto tale profilo merita censura.
Infine, quanto alle esigenze cautelari, il relativo motivo deve ritenersi superato dal fatto che nelle more la misura cautelare è stata revocata dal G.I.P..
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010