Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato l'imputato non può sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari.
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2008, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2074
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 016447/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO RC N. IL 05/09/1962;
2) HA OH IB N. IL 01/03/1969;
avverso SENTENZA del 22/11/2002 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine, la remissione del ricorso alle Sezioni Unite.
OSSERVA
Con sentenza del 22/11/2002 la Corte d'Appello di Trento in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento dell'11/4/2002, per quanto rileva in questa sede, riduceva la pena inflitta a GR MA ad anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, e confermava la condanna di HA ED IB alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 8.500,00, entrambi per il delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 81 c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché, in concorso tra loro e con altri imputati acquistavano, detenevano e cedevano a terze persone sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GR propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza senza motivi espressamente al solo fine di impedire il passaggio in giudicato della sentenza e così ritardare l'emissione dell'ordine di carcerazione.
Il ricorso è inammissibile non essendo corredato da alcun motivo come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l'onere delle spese del procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, in Euro 1000,00.
L'HA lamenta con il primo motivo di ricorso violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge processuale penale art. 484 c.p.p., art. 491 c.p.p., comma 1. In particolare lamenta che la Corte territoriale ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata e respinta in sede di udienza preliminare prima dell'ammissione al giudizio abbreviato e non riproposta all'interno di tale procedura.
Il ricorrente deduce che, nel caso giudizio abbreviato non sarebbe applicabile l'art. 21 c.p.p., comma 2, secondo cui l'eccezione ai incompetenza respinta nell'udienza preliminare deve essere riproposta a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, che si riferirebbe solo al caso in cui all'udienza preliminare segua il dibattimento e non anche nel caso del giudizio abbreviato in cui sarebbe inutile riproporre l'eccezione al medesimo giudice che l'ha già respinta.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio abbreviato l'imputato non può sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (Cass. 4/5/2006 n. 33519). Pertanto non ha motivo di dolersi il ricorrente di non poter riproporre l'eccezione già respinta, stante la scelta del rito che obbliga le parti ad accettare la posizione processuale definita. Nel giudizio abbreviato introdotto in corso di udienza preliminare non è proponibile l'eccezione di incompetenza per territorio, poiché la materia, attesa l'inapplicabilità dell'art. 491, comma 1 e regolata dall'art. 21, comma 2 il quale impone che l'eccezione sia proposta (o rilevata) prima della conclusione dell'udienza preliminare.
Ne deriva che la questione prospettata per la prima volta dopo l'introduzione del rito speciale deve essere considerata tardiva, mentre quella già proposta e respinta durante l'udienza preliminare, costituisce mera reiterazione di eccezione già definita, ed è dunque inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge processuale penale per incompetenza per territorio del giudice di primo grado. Il motivo è logicamente assorbito dal rigetto del primo. Con il terzo motivo si lamenta contraddizione e conseguente violazione di legge.
Il ricorrente lamenta in particolare che non è stata considerata la sua memoria difensiva in cui era stata contestata la principale fonte di prova a suo carico costituita dalla chiamata in correità dell'imputato EL CE che aveva tutto l'interesse a tale chiamata in correità sia per ottenere una sostanziosa riduzione di pena sia per vendicarsi della denuncia per rapina presentata nei suoi confronti, mentre tale chiamata non è supportata da alcun altro valido elemento di prova.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte territoriale, sulla base della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui la chiamata in correità proveniente da coimputato nel medesimo procedimento penale ha valore di prova e non di mero indizio ed è idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice se suffragata da altri elementi o dati probatori (Cass. 15/6/2000 n. 9001) ha preso in esame tutti gli elementi probatori che suffragano la chiamata in correità in questione;
in particolare ha considerato che le dichiarazioni del coimputato accusatore incrociavano le dichiarazioni di altri imputati (OL e CC) in merito a fatti anche già noti alla polizia attraverso le intercettazioni, i pedinamenti e le indagini proprie. Inoltre la Corte d'appello di Roma ha dettagliatamente indicato numerosi altri elementi di prova ritenuti ampiamente sufficienti all'affermazione di responsabilità con motivazione coerente e logica immune da qualsiasi censura in sede di legittimità.
Il ricorso dell'HA ED IB deve dunque essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso di GR MA e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di HA ED IB e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009