Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 2
La regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l'inutilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta "fisiologica", della prova, opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale i quali, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. Ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa.
Ai fini dell'ammissibilità di intercettazioni tra presenti, l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo a un altro e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, giacché in esso non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2006, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1263
Dott. CONTI NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 015139/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IO N. IL 24/01/1972;
2) BE RT N. IL 21/07/1954;
avverso SENTENZA del 29/11/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. FEBBRARO G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, quanto alla pena, e rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. MANAGÒ (per IM), che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
avv. GAMBARDELLA e avv. GAITO (per LA), che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza.
FATTO E DIRITTO
1 - Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 21/2/2002, all'esito del giudizio abbreviato, aveva - tra l'altro - dichiarato IM NN colpevole dei reati di ricettazione, di detenzione abusiva di armi, di tentato furto e di traffico illecito di sostanze stupefacenti di diversa qualità (capi 3, 5, 6, 7 del proc. n. 5448/97, capi 10, 15, 53, 54, 55, 59, 68, 71, 85, 88, 93, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 130, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 146, 148, 159, 167, 168, 185, 200 del proc. n. 5803/99), nonché LA OB colpevole dei reati di rapina, detenzione e porto abusivi di armi, furto di autovettura e vari episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti di vario tipo (capi A, B, C, D, E, F, K, M, N, R proc. n. 233/99); ritenuti i reati, come rispettivamente addebitati, unificati dal vincolo della continuazione, aveva condannato i predetti a pena ritenuta di giustizia.
2 - La Corte d'Appello di Milano, investita dal gravame degli imputati, con sentenza 29/11/2004, riformando in parte la decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del IM in ordine al tentativo di furto (capo sub 6 proc. n. 5448/97) perché estinto per prescrizione, in ordine al capo sub 200 del proc. n. 5803/99 (episodio 21/11/1997) per precedente giudicato;
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'LA in ordine al furto dell'autovettura (capo sub C) perché estinto per prescrizione, assolveva il predetto dagli episodi di traffico di droga di cui ai capi sub N e R per non avere commesso il fatto;
rideterminava, quindi, la pena, riferibile ai residui reati come rispettivamente addebitati, in anni undici, mesi otto di reclusione, Euro 54.000,00 di multa, per il IM, e in anni sei, mesi sei di reclusione, Euro 30.000,00 di multa, per l'LA.
Il giudice distrettuale riteneva correttamente radicata la competenza territoriale in base al criterio sussidiario di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3 (prima iscrizione), considerato che l'originaria imputazione contestata agli imputati comprendeva anche il più grave reato di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, di cui era incerto il luogo di costituzione, e si ignorava l'ultimo luogo di consumazione dei reati-fine.
Riteneva utilizzabili gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, autorizzate ed eseguite sulla base di decreti debitamente motivati, in relazione ai quali la contestazione mossa dalla difesa degli imputati si appalesava generica e indeterminata;
sottolineava, in particolare, che correttamente i decreti autorizzativi delle intercettazioni all'interno della autovettura del IM, non equiparabile a luogo di privata dimora, non erano stati motivati ai sensi del secondo comma dell'art. 266 c.p.p.. Quanto al merito, riteneva la Corte territoriale che la colpevolezza degli imputati, in relazione ai reati per i quali si confermava la pronuncia di condanna, era conclamata dagli elementi conoscitivi offerti dalle conversazioni intercettate, il cui linguaggio criptico era chiaramente riferito all'illecito traffico di droga;
negava, per la intensità del dolo e il comportamento processuale, le sollecitate circostanze attenuanti generiche.
3 - Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati e, sia pure con diverse prospettazioni, hanno dedotto: 1) violazione della legge processuale (artt. 8, 9, 16 c.p.p., art. 51 c.p.p., comma 3 bis) in relazione alla questione della competenza territoriale, sulla quale, secondo il IM, doveva avere - in ogni caso - carattere assorbente e determinante quella funzionale del Gup distrettuale di Milano, unico competente a disporre il rinvio a giudizio, con conseguente nullità dello stesso e di tutti gli atti conseguenti;
2) inutilizzabilità degli esiti delle conversazioni intercettate, perché non motivati i decreti autorizzativi e quelli esecutivi;
3) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, condizionato dalla indeterminatezza del capo d'imputazione, che aveva pregiudicato il diritto di difesa, e fondato su generici riferimenti al contenuto delle intercettazioni;
4) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta.
4 - I ricorsi sono in gran parte fondati e vanno accolti nei limiti di seguito precisati.
4a - Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla competenza.
Manifestamente infondato è l'argomento introdotto dal ricorrente IM in tema di competenza funzionale del Gup abilitato a disporre il rinvio a giudizio, avuto riguardo all'imputazione originariamente formulata (D.P.R. n. 309 del 1990, art 74). La competenza del Gup distrettuale prevista dall'art 328 c.p.p., comma 1 bis, con riferimento a taluno dei reati indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e ad altri reati attratti per connessione nella sua competenza specifica, ha carattere funzionale, è equiparata quanto alla disciplina a quella per materia e non è disponibile. Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal detto ricorrente, la disciplina sulla competenza funzionale del Gup distrettuale è stata puntualmente osservata, considerato che, all'esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto (Milano), il rinvio a giudizio degli imputati fu disposto, come si evince dalla sentenza di primo grado, dal Gup dello stesso Tribunale.
Quanto alla eccepita incompetenza territoriale, soggetta, per essere validamente rilevata, a una disciplina ben diversa da quella dettata per la competenza funzionale, non può prescindersi dal considerare che, nella specie, si è proceduto con il rito abbreviato. Ciò posto, il Collegio condivide, sul punto, l'orientamento recentemente espresso da questa stessa Sezione (cfr. sent. 4/5/2006, Acampora).
Nel giudizio abbreviato, in quanto negozio processuale di tipo abdicativo, non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, ma soltanto quelle riconducibili alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerenti cioè agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (cfr. Sez. Un. 21/6/2000, Tammaro). Questa regula iuris enunciata per gli atti probatori "non può che essere estesa ... agli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e alle eccezioni sulla competenza territoriale, che per il regime ad essi riconosciuto rientrano nella "sfera di disponibilità degli interessati". La parte abdica alle nullità intermedie nel richiedere di essere giudicata con un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio verificatesi nella fase anteriore ... Il fondamento normativo di tale soluzione è di sistema e trova espressione nell'art. 183 c.p.p., lett. a) che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia che si configura nella esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento e la cui prima deroga è la mancanza del segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. ... La competenza per territorio - il cui regime è modellato su quello delle nullità intermedie e ha più volte superato lo scrutinio di costituzionalità con il riconoscimento che "la peculiare natura della competenza in esame" può legittimamente abilitare il legislatore a "limitare la possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo", interesse che prevale rispetto anche all'esatta individuazione del giudice naturale territorialmente competente - è eccezione rinunciabile anch'essa e, come tale, una volta richiesto e ammesso il rito abbreviato, alternativo al rito ordinario anche nel sistema delle impugnazioni, diventa inammissibile la relativa eccezione anche se in precedenza proposta e già decisa in senso negativo"(cfr. citata sentenza 4/5/2006). 4b - Il motivo di ricorso, articolato dalla difesa del IM (avv. Minasi), sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è inammissibile perché generico, non comprendendosi se tale sanzione sarebbe da ricollegarsi a un vizio di motivazione dei decreti autorizzativi o di quelli esecutivi, non essendosi fatto riferimento agli specifici profili motivazionali (dei decreti) che si appaleserebbero carenti e non essendosi tenuto conto di quanto argomentato sul punto dalle sentenze di merito.
La doglianza, articolata nell'interesse dell'LA, circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura del IM è infondata. Ed invero, il decreto autorizzativo di tali captazioni deve ritenersi correttamente motivato. Non può condividersi il contrario assunto del ricorrente, secondo cui l'autorizzazione a intercettare conversazioni che si svolgono all'interno di un'autovettura, da equipararsi a un luogo di privata dimora, dovrebbe essere motivato ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2. L'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo a un altro e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo dì privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 c.p., giacché nell'autovettura non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica. Tale principio, che ha riguardo - in aderenza al dettato legislativo - alla oggettività del luogo piuttosto che all'attività che in esso eventualmente si svolge, è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte e non si ha motivo, quindi, per investire della questione le Sezioni Unite.
4c - Passando alla verifica della tenuta, sotto il profilo della legittimità, della motivazione su cui riposa il giudizio di colpevolezza al quale è pervenuta la sentenza impugnata, va osservato quanto segue.
Adeguato e immune da vizi logici è l'iter argomentativo seguito per giustificare la pronuncia di colpevolezza del IM in ordine al reato di ricettazione di carte telefoniche rubate o donate (capo sub 3 proc. 5448/97). Ed invero, la prova dell'illecito e della sua riferibilità soggettiva è offerta, a prescindere dalle conversazioni intercettate il 27/6/1996, dall'ampia e dettagliata confessione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al P.M. in data 17/7/1998.
Non altrettanto può dirsi per gli altri capi d'imputazione come rispettivamente ascritti agli imputati e in ordine ai quali la sentenza di merito conclude per la condanna.
Devesi, preliminarmente, escludere che l'imputazione sia stata formulata in modo generico e indeterminato, sì da pregiudicare il diritto di difesa. La contestazione, in quanto riferita a una variegata attività criminosa protrattasi nel tempo, ascrivibile a più protagonisti e ancorata - per lo più - a dati "parlati" e non oggettivi, è sufficientemente chiara, precisa e completa sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo. La enunciazione del fatto, sia pure privo - con riferimento ad alcuni episodi - di una specifica indicazione di luogo e di data, non determina automaticamente la nullità del decreto dispositivo del giudizio e degli atti conseguenti, se consente comunque di rilevare il riferimento, anche indiretto, a circostanze spazio-temporali che consentano l'agevole individuazione degli elementi necessari alla difesa. Basta rileggere i vari capi di accusa articolati, per rendersi conto della loro sufficiente specificità, che è rapportata al contenuto dell'attività captativa espletata.
Nè, sempre con riferimento al punto in esame, va sottaciuto che la carenza o genericità della enunciazione del fatto, che l'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, sanziona con la nullità, non integra una nullità di ordine generale, ma rientra nella categoria delle nullità relative di cui all'art. 181 c.p.p., da ritenersi sanate se non dedotte entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491 c.p.p., comma 1; per quello che si evince dallo stesso tenore dei ricorsi, non risulta che, nel caso in esame, l'eccezione di indeterminatezza del capo d'accusa sia stata tempestivamente dedotta (la deduzione risulta essere stata fatta, per la prima volta, in sede di impugnazione).
Residua, certo, sul piano probatorio, il problema di dare concretezza alla ipotesi accusatoria.
La esclusiva fonte viene individuata negli esiti delle conversazioni intercettate e ad essi si fa generico riferimento, affermando che confermerebbero in maniera in equivoca le circostanze di fatto indicate nei vari capi di accusa, senza però farsi carico di dimostrare, attraverso una approfondita, pertinente e specifica analisi critica, tale assunto. Si è di fronte a una motivazione apparente, che omette di valutare i singoli capi di imputazione, di porre in evidenza i concreti elementi di prova a carico degli imputati e di prendere in considerazione i rilievi dagli stessi formulati in sede di appello. Nè il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è idoneo a dare dignità alla motivazione, considerato che anche la prima pronuncia di merito si limita, a sua volta, al mero richiamo sintetico del contenuto delle conversazioni intercettate, omettendo di esplicitare la connessione dello stesso con la posizione processuale dei due imputati, dando per scontate l'interpretazione e la valutazione in chiave accusatoria di tali elementi conoscitivi e affidando sostanzialmente al lettore il compito di dare concretezza all'accusa attraverso la decriptazione delle conversazioni intercettate.
Non basta affermare che "... il tenore e il contenuto delle intercettazioni (è) inequivocabile ... la confessione desumibile dalle intercettazioni risulta evidente ...", ma è necessario contestualizzare i colloqui captati, ricostruirne concretamente e logicamente i contenuti, individuarne specificamente le connessioni con le circostanze di fatto enunciate nei singoli capi di imputazione.
La sentenza impugnata, inoltre, con riferimento specifico alle molteplici violazioni della legge sugli stupefacenti contestate al IM, non chiarisce se vi sia duplicazione di contestazione, considerato che il capo sub 7 del proc. n. 5448/97 comprende un'articolata attività di traffico illecito, descritta genericamente e commessa dal giugno 1996 fino a tutto il 1997, arco temporale questo nel quale appaiono ricompresi anche gli episodi specifici di cui al proc. n. 5803/99. Analoga considerazione va fatta per l'LA, al quale risulta contestato (capo sub 1) il concorso in un'attività continuata di illecito traffico di sostanze stupefacenti, commessa dal giugno 1996 ininterrottamente sino al 1997, alla quale si affiancano i singoli episodi di cui ai capi D, E, F, K, M (dal calcolo della pena, sembra essere stata data autonomia anche al capo d'imputazione sub 1).
5 - La sentenza impugnata, pertanto, nella parte relativa alla pronuncia di condanna degli imputati, con esclusione del solo reato di ricettazione contestato sub 3 (proc. n. 5448/97) al IM, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà tenere contro dei rilievi di cui innanzi e, con ampia libertà di valutazione delle emergenze processuali, motivare in maniera adeguata e logica la decisione che andrà ad adottare.
Il carattere assorbente e decisivo delle argomentazioni svolte esime dal prendere in considerazione le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, temi questi che dovranno inevitabilmente essere rivalutati dal giudice di rinvio in conseguenza delle sue determinazioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, ad eccezione del reato di ricettazione ascritto a IM NN, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007