Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Nel caso di estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione, il giudice dell'esecuzione dispone di poteri di accertamento finalizzati all'applicazione della confisca non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen.), ma anche su quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato. (Fattispecie in materia di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari).
Commentario • 1
- 1. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3473
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007039/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SQ TO, N. IL 15/04/1925;
2) RA IA;
avverso ORDINANZA del 14/12/2007 GIP TRIBUNALE di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 dicembre 2007 il gip del Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da RE TE e NA FR, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, avverso il decreto di confisca del 26 settembre 2007, avente ad oggetto i conti correnti n. 15775.03 e 6530, intestati a RE TE e NA FR e accesi presso l'agenzia n. 70 di Roma della Banca di Roma, nonché il conto corrente n. 5953.03, intestato a RE TE, presso l'ag. n. 91 di Roma della Banca di Roma.
Il provvedimento di confisca era stato adottato dopo che il 7 agosto 2007 il gip del Tribunale di Perugia aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di TE, VI, IC, sottoposti ad indagini in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., artt. 319, 319 ter e 321 c.p., per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Preliminarmente il gip, al fine di escludere qualsiasi profilo di abnormità del decreto di archiviazione adottato il 7 agosto 2007, osservava che lo stesso trovava il suo fondamento non nella manifesta infondatezza della notizia di reato (Corte Cost., sent. n. 88 del 1991), tale da rendere superfluo il passaggio alla successiva fase processuale, bensì nell'intervenuta prescrizione dei reati in ordine ai quali l'Autorità giudiziaria milanese si era dichiarata incompetente territorialmente con una decisione che non aveva inciso sulla validità delle prove acquisite.
In particolare, i conti correnti intestati alla famiglia TE in Italia erano stati oggetto, da parte dell'Autorità giudiziaria milanese, di un sequestro preventivo, liberamente valutabile come prova documentale, insieme a tutte le altre prove già acquisite nel corso del processo per il quale era intervenuta declaratoria di incompetenza territoriale e pienamente utilizzabili, ai fini della valutazione del vincolo di pertinenzialità tra i conti correnti e il denaro su di esso depositato e i reati per i quali TE era sottoposto ad indagini.
Dal complesso di tali elementi emergeva la configurabilità dell'ipotesi di confisca prevista dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 1 atteso che gli accrediti sui conti correnti costituivano il frutto di fittizie operazioni di borsa destinate a dare una copertura di liceità ai trasferimenti in Italia di somme di denaro poi depositate sui conti correnti in disponibilità di TE e costituenti il prezzo del reato, ossia il prezzo della corruzione contestata al predetto. Il gip argomentava, inoltre, che i due conti correnti cointestati a TE e alla FR erano espressione del modus operandi di TE, che utilizzava i suoi familiari per occultare il prezzo della corruzione.
Chiarita la qualificazione giuridica dei beni sottoposti a sequestro e la loro riferibilità personale a RE TE, il gip affrontava il problema del rapporto esistente tra l'art. 323 c.p.p. e art. 240 c.p., commi 1 e 2, osservando al riguardo che il provvedimento di confisca - disposto contestualmente ad un decreto di archiviazione per estinzione del reato - di una somma di denaro sequestrata come prezzo del reato è legittima, stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell'art. 236 c.p., comma 2, del disposto dell'art. 210 c.p., che preclude l'applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato.
2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RE TE e NA FR, i quali, anche mediante una memoria difensiva, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 199, 210, 236 e 240 c.p., anche alla luce della decisione delle Sezioni Unite 2 5 marzo 1993 n. 5, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto, nei casi disciplinati dall'art. 240 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, in assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna, la confisca non può essere disposta, qualora venga dichiarata la prescrizione del reato e l'eccezione a tale regola disciplinata dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica. Con riferimento alla posizione di NA FR il provvedimento risultava emesso in violazione dell'art. 240 c.p., comma 3, che vieta la confisca delle cose appartenenti a persone estranee al reato. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il problema sottoposto all'esame del Collegio riguarda la questione se la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 1, possa essere disposta nel caso di estinzione del reato. Su tale problema sono intervenute due decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte.
2. La sentenza 2 5 marzo 2003 n. 5 (rv. 193120) ha affermato che, anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto dell'art. 210 c.p. e art. 236 c.p., comma 2, per stabilire se debba farsi luogo a confisca, deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 c.p., e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. Nello specifico caso sottoposto all'esame della Corte, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art.722 cod. pen., del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato.
La conclusione cui è pervenuta la Corte con la suddetta decisione, si fondava sui seguenti profili di interpretazione letterale e logico- sistematica:
a) l'avverbio "sempre", contenuto all'inizio dell'art. 240 c.p., comma 2, ha inteso rendere obbligatoria, diversamente da quanto previsto dal primo comma della medesima disposizione, una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa;
b) solo nei casi indicati nell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, l'obbligatorietà è destinata ad operare "anche se non è stata pronunciata condanna";
c) non può trarsi contrario argomento dall'art. 236 c.p., comma 2, che rende inoperanti rispetto alla confisca le disposizioni dell'art.210 c.p., che prevedono, tra l'altro, che "l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione", poiché tale previsione normativa "si limita ad indicare le disposizioni sulle misure di sicurezza personali che sono applicabili alle misure di sicurezza patrimoniali (contribuendo a delinearne la disciplina complessiva), ma non è diretto a stabilire i casi in cui queste misure possono essere disposte", dovendosi fare capo alle diverse disposizioni speciali, come quella dell'art. 240 c.p., per stabilire di volta in volta se la misura presuppone la condanna o può essere disposta anche in seguito al proscioglimento;
nè si può dire che questa interpretazione renderebbe inutile l'art.236 c.p., comma 2, nella parte in cui ha reso inapplicabile alla confisca l'art. 210 c.p., sia perché, in mancanza della disposizione dell'art. 236 c.p., comma 2, si sarebbe potuto ravvisare nell'estinzione del reato (analogamente a quanto avviene per altre misure di sicurezza) un ostacolo alla confisca pure nei casi in cui ne è espressamente prevista l'applicazione in seguito al proscioglimento, sia perché avrebbero inciso sulla confisca anche l'amnistia impropria e le cause di estinzione della pena, che invece così sono state rese inoperanti;
d) per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, e, sotto questo aspetto, è evidente la differenza tra i casi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, e gli altri, perché l'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, è focalizzato soprattutto sulle caratteristiche delle cose da confiscare, le quali, in genere, non richiedono accertamenti anomali rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato.
3. Sulla questione è intervenuta di recente un'altra decisione delle Sezioni Unite che ha affermato che la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 1, non può essere disposta nel caso di estinzione del reato stesso (cfr. Sez. Un. 10 luglio 2008 n. 38834, rv. 240565). La Corte, nel ripercorrere i principali passaggi logico-argomentativi della precedente pronunzia del 1993, propone una diversa lettura dei rapporto tra i primi due commi dell'art. 240 c.p., sottolineando che la formula normativa ("è sempre ordinata"), contenuta nel secondo comma dell'art. 240 c.p., si contrappone a quella ("può ordinare"),
presente nel primo comma della medesima disposizione, fermo rimanendo, peraltro, il presupposto ("nel caso di condanna") stabilito dallo stesso primo comma ed esplicitamente derogato solo con riferimento alle cose di cui al comma 2, n.
2. L'avverbio "sempre" è, quindi, finalizzato soltanto a contrapporre la confisca obbligatoria rispetto a quella facoltativa, ma non le ipotesi di confisca in presenza o in assenza di condanna.
Osserva, poi, che l'inciso ("anche se non è stata pronunciata condanna"), contenuto nell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, non può essere riferito anche alla previsione di cui al n. 1, poiché in tal modo si finirebbe per forzare il normale collegamento logico tra le singole proposizioni del testo della norma, considerato che, se il legislatore avesse voluto riferire l'inciso suddetto ad entrambi i numeri del comma, la tecnica di redazione della disposizione sarebbe stata differente e sarebbe stata caratterizzata dall'inserimento dell'inciso all'inizio del capoverso, subito dopo l'altro ("è sempre ordinata la confisca").
Ulteriormente l'art. 236 c.p., comma 2, che rende inapplicabile, con riferimento specifico alla confisca, la previsione contenuta nell'art. 210 c.p., estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione"), formula un principio di carattere generale, che lascia, poi, libero il legislatore di stabilire i casi in cui tale effetto impeditivo si produce anche con riferimento alla confisca, tanto è vero che è l'art. 240 c.p., comma 1, insieme ad una serie di leggi speciali, a stabilire in quali casi è necessaria una condanna per ordinare la confisca.
Tale interpretazione trova una conferma nell'art. 322 ter c.p., introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, proprio con riferimento ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione. Tale disposizione stabilisce che è obbligatoriamente disposta ("sempre") la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero, "quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo", sul presupposto espresso che vi sia stata condanna o applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.. La norma, che trova la sua ratio nell'esigenza di adeguare, per un ristretto numero di reati, la disciplina interna alle convenzioni internazionali in materia di confisca (Cass., Sez. 2^, 12 dicembre 2006, n. 3629, Ideal Standard Italia), fonda il suo intervento innovativo proprio sul presupposto che non solo il profitto, ma anche il prezzo della corruzione siano confiscabili unicamente in caso di condanna, prevedendo l'ulteriore ipotesi della sentenza resa ai sensi dell'art.444 c.p.p.. Così ricostruito il rapporto tra primo e secondo comma dell'art. 240 c.p., e tra quest'ultima disposizione e l'art. 236 c.p., occorre,
però, tenere presente che, soprattutto alla luce della legislazione speciale (artt. 322 ter, 600 septies, 640 quater, 644, 648 quater c.p., art. 2641 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2), che ha ampliato in maniera significativa le ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, è stata incrinata la ricostruzione di una categoria dogmatica unitaria, si sono gettate le basi per un superamento dei ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p., ed è stata resa più difficoltosa la formulazione di principi uniformi validi per tutte le tipologie di confisca legislativamente previste (cfr. Cass., Sez. Un. 10 luglio 2008, n. 38834; Cass., Sez. Un. 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa).
Deve essere rivisitata criticamente anche l'affermazione, formulata in chiave problematica nella decisione n. 5 del 1993, a mente della quale "per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale". Infatti, le innovazioni legislative e la successiva evoluzione giurisprudenziale attribuiscono al giudice ampi poteri di accertamento del fatto in una pluralità di ipotesi: 1) pronuncia sull'azione civile conseguente ad impugnazione della parte civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576 c.p.p.), anche se nei confronti dell'imputato sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, rv. 236537; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 25083, Negri, rv. 233918; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2003, n. 897, Cantamessa, rv. 227966); 2) art. 425 c.p.p., comma 4, così come modificato dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 2 sexies, comma 1, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2000, n. 144,
che prevede uno specifico ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, il quale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione della misura di sicurezza della confisca;
3) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, in tema di lottizzazione abusiva che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, prevede l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna, in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto (Cass., Sez. 3^, 21 novembre 2007, n. 9982, Quattrone, rv. 238984; Cass., Sez. 3^, 7 luglio 2004, n. 37086, Perniciaro, rv. 230031); 4) il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, in relazione al quale la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la confisca possa essere disposta, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando (Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2007, n. 38724, Del Duca, rv. 237924; Cass., Sez. 3^, 26 novembre 2001 n. 4739, Vanni, rv. 221054). Si può, quindi, affermare, recependo il recente insegnamento delle Sezioni Unite che, rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio "anomala".
Si deve, infine, osservare che la categoria delle sentenze di proscioglimento, comprende non solo le pronunce ampiamente liberatorie, ma anche le sentenze che, pur non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso (cfr. Corte Cost., sent. n. 85 del 2008); ciò vale, in particolare, per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione.
Pertanto, considerata l'evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell'istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di criminalità, si può affermare che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell'accertamento medesimo e, quindi, tale accertamento può riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato.
4. Il provvedimento impugnato ha omesso di valutare la specifica fattispecie sottoposta al suo vaglio alla luce della complessa problematica in precedenza illustrata e della recente decisione delle Sezioni Unite, sopra richiamata nei suoi principali passaggi argomentativi. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al gip del Tribunale di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009