Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 2
La richiesta di rito abbreviato non implica l'accettazione della competenza territoriale del giudice procedente e non comporta, quindi, rinuncia a contestarla, ferma la necessità di riproporre la relativa eccezione nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.
La continuazione é idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, ai sensi degli artt. 12 lett. b e 16 cod. proc. pen., solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2004, n. 37156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37156 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 10/06/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 728
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 4719/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) La PE TO, n. il 28 febbraio 1939;
2) OZ EN, n. il 25 maggio 1959;
3) LI OL, n. il 5 gennaio 1951;
avverso la sentenza 17 giugno 2003 della Corte di Assise d'Appello di Milano;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentite il Procuratore Generale Dr.ssa De Sandro Anna Maria che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di La PE e OZ e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di LI, sentiti gli avvocati:
- Renato Alfaroni per La PE;
- Giovanni Aricò per OZ;
OSSERVA
1. Il 25 marzo 1991, in Mozzate, nei pressi della strada per la discarica, venne rinvenuto, completamente carbonizzato, al posto di giuda di una Fiat Panda data alle fiamme e abbandonata in un campo di granoturco il cadavere di OC CO. L'autopsia accertò che lo OC era stato attinto al capo da numerosi colpi di arma da fuoco che ne avevano provocato la morte immediata. Il conseguente procedimento, non avendo le prime indagini portato a risultati apprezzabili, venne archiviato l'11 novembre 1991, per essere poi riaperto nel 1997 a seguito delle dichiarazioni rese al riguardo dai collaboratori di giustizia RI HE e La PE TO. L'RI, personaggio di spicco della malavita organizzata, ha ricostruito l'omicidio dello OC nei seguenti termini: a1) anni prima OC, AL CA e OZ EN avevano tentato una rapina in una bisca ma il tentativo non era andato a buon fine e quest'ultimo era stato riconosciuto dalla parte offesa;
a2) essendo legato da antica amicizia con il OZ, esso RI era intervenuto sul titolare della bisca e lo aveva convinto a non farne il nome nel corso delle indagini;
a3) l'intervento era stato visto con sfavore da OC che aveva cominciato ad indicarlo nel proprio ambiente come confidente della polizia;
a4) per questo egli, dopo avergli fatto dare una prima mutile lezione, ne aveva deciso l'eliminazione e aveva esternato AL proposito al OZ e al La PE;
a5) successivamente aveva appreso che, per "fargli un regalo", questi ultimi - mentre lui si trovava al Sud a far visita alla famiglia - avevano attirato lo OC, con il pretesto di fornirgli della droga, in un agguato e lo avevano ucciso, bruciandone poi il cadavere;
a6) esecutore materiale L'omicidio era stato il La PE, che aveva sparato con una pistola cal. 7,65; a7) le informazioni sull'omicidio gli erano state fornite dal OZ, dapprima con una telefonata generica e poi, de visu, in modo particolareggiato. Il La PE, a sua volta, ha confessato di avere materialmente eseguito l'omicidio, precisando di avere agito, insieme al OZ, "per amicizia" nei confronti L'RI e ricostruendo la dinamica del fatto e i suoi precedenti in modo sostanzialmente conforme a quelli descritti dall'RI.
All'esito delle nuove indagini sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio e i connessi reati di detenzione e porto d'arma e occultamento di cadavere RI (giudicato e condannato separatamente), La PE e OZ.
Con sentenza 4 luglio 2002 la Corte di assise di Varese ha dichiarato i predetti La PE e OZ colpevoli dei delitti loro ascritti e ha condannato il primo, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di sedici anni e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa e il secondo alla pena L'ergastolo, oltre a un anno e sei mesi di reclusione e 560 euro di multa. La decisione di primo grado è stata confermata, in punto responsabilità, dalla Corte d'Assise di Appello di Milano che, con sentenza 17 giugno 2003, ha ridotto a quattordici anni e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa (escluse le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti per l'omicidio e del nesso teleologico per l'occultamento di cadavere) la pena inflitta a La PE e a sedici anni e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa (concessa altresì l'attenuante di cui all'art. 116 cpv codice penale) quella inflitta a OZ.
I giudici di merito hanno affermato la responsabilità La PE sulla base della analitica e circostanziata chiamata in correità di LI HE (ritenuto pienamente attendibile), riscontrata dalla sua altrettanto precisa confessione, coincidente con i dati oggettivi riscontrati sul luogo L'omicidio, e dalla confidenza di avere eseguito l'omicidio fatta al figlio VA (da questi riferita agli inquirenti).
Egualmente decisive le dichiarazioni L'RI e del La PE sono state ritenute ai fini L'affermazione di responsabilità del OZ. Hanno ritenuto le corti territoriali che dette dichiarazioni reggano al controllo di attendibilità e trovino in atti numerosi riscontri di carattere oggettivo (rapporti, all'epoca, tra il OZ e i coimputati, suo ruolo di fornitore di droga nella zona, stato di tossicodipendenza dello OC) ed anche individualizzanti (dichiarazioni di LA MI, subito dopo il rinvenimento del cadavere, circa un appuntamento dello OC, proprio convivente, con persona agevolmente identificabile - e subito identificata - nel OZ).
2. Il 10 febbraio 1990, verso le 8.00, su una spiaggia di ghiaia in località Lido di Bodio Lomnago, venne rinvenuto il cadavere di IO RA, attinto al capo da numerosi colpi di arma da fuoco. L'autopsia accertò che detti colpi erano stati esplosi da due diverse pistole (cal. 38 e cal. 7.65). Per l'omicidio del IO vennero rinviati a giudizio, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, RI HE, IA TI NI e IA TI JU (tutti condannati, tranne il secondo nel frattempo deceduto, con sentenza passata in giudicato). Mentre era in corso il dibattimento di primo grado, RI HE, fatta la scelta di collaborare con la giustizia, ha reso al pubblico ministero dichiarazioni utili per completare il quadro delle responsabilità L'omicidio. In particolare ha riferito che: b1) l'omicidio era stato deciso da IA TI NI, che riteneva il IO colpevole L'omicidio di suo fratello TO, avvenuto a Niscemi nel 1989; b2) egli aveva aderito, dati i rapporti di stretta colleganza con l'IA, al progetto e, insieme a lui e al nipote IA TI JU, aveva eseguito, nel 1989, un primo tentativo di eliminare il IO, non andato a buon fine, in Sicilia;
b3) nel febbraio del 1990, uscito dal carcere, essendo il IO in Lombardia, si era ripreso, con l'IA, il progetto di eliminarlo;
b4) l'omicidio era stato materialmente eseguito da un commando composto da esso RI e da IA TI JU e LI OL che avevano prelevato il IO in un bar di Paderno Dugnano accompagnandolo da IA TI NI, b5) il gruppo si era poi recato, a bordo della sua Giulietta, al Lido di Bodio Lomnago dove tutti erano scesi;
b6) a un cenno L'IA TI NI egli aveva esploso tre colpi di pistola cal. 38 in direzione del viso del IO che era caduto a terra, apparentemente morto;
b7) mentre stavano per allontanarsi dal luogo si erano accorti che il IO si era rialzato ed allora egli gli aveva nuovamente sparato, dandogli il colpo di grazia, con la pistola cal. 7,65 del LI, dopo che questi aveva provato a sparare non riuscendoci per l'inceppamento L'arma. Alle dichiarazioni L'RI si sono aggiunte, nel corso delle indagini, quelle di La PE TO il quale ha riferito di avere appreso da IA TI NI che il IO era stato eliminato su sua indicazione, per vendicare l'omicidio del nato su sua indicazione, per vendicare l'omicidio del fratello (a lui attribuito), e che ad agire erano stati materialmente suo nipote TI, RI HE e OL il napoletano.
Rinviato a giudizio per omicidio e detenzione e porto di armi, il LI, con sentenza 4 luglio 2002 della Corte di assise di Varese, è stato dichiarato colpevole e condannato alla pena L'ergastolo, oltre a dieci mesi di reclusione e 500 euro di multa. La Corte di assise d'appello di Milano, con sentenza 17 giugno 2003, ha confermato la decisione di primo grado.
La corte di secondo grado ha rilevato che "le concordanti dichiarazioni accusatorie di LI e La PE (come già detto attendibili e munite di significativi riscontri, seppur non individualizzanti) realizzano quella convergenza del molteplice richiesta dalla giurisprudenza ai fini della affermazione di responsabilità".
3. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso tutti e tre gli imputati.
Il OZ deduce i seguenti profili:
c1) nullità della sentenza di primo e secondo grado perché emesse da giudice territorialmente incompetente pur in presenza di specifica eccezione formulata già in sede di udienza preliminare;
c2) violazione di legge e illogicità della motivazione in punto responsabilità in quanto: a) il solo elemento di accusa diretto nei propri confronti è costituito dalla chiamata in correità del La PE, la cui attendibilità è stata impropriamente ritenuta considerate le incertezze e le smentite che la caratterizzano;
b) mancano, con riferimento a tali dichiarazioni, riscontri estrinseci significativi;
c) il riscontro individualizzante fornito sul punto dalle dichiarazioni di RI HE è inconsistente perché insuperabilmente generico;
d) gli altri riscontri dichiarativi, anche quello tratto dalla deposizione di EL MI, non hanno carattere individualizzante;
c3) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di una ipotesi di suo concorso nel reato, ancorché solo ai sensi L'art. 116 c.p., essendo in realtà l'esplosione dei colpi da parte del La PE del tutto imprevedibile allorché la spedizione punitiva nei confronti dello OC venne ideata e decisa (come risulta dalle dichiarazioni dello stesso La PE);
c4) mancanza di motivazione in punto reiezione della richiesta di applicazione L'attenuante di cui all'art. 114 c.p.;
c5) mancanza di motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche e determinazione della entità della pena (in misura eccedente i minimi edittali).
Il La PE si duole, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello della carenza e illogicità della motivazione, della mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203/1991. Il LI eccepisce violazione L'art. 192, comma 3^ c.p.p., per essere stata la sua responsabilità ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni di RI HE (per sua stessa ammissione "baro, megalomane e smemorato" nonché ripetutamente smentito) e in assenza di ogni proprio movente (personale o associativo).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
4. Il primo motivo di ricorso del OZ è fondato e assorbe quello successivo.
È in atti pacifico, da un lato, che l'omicidio OC è stato commesso in territorio di competenza L'autorità giudiziaria di Como e, dall'altro, che in sede di udienza preliminare avanti al giudice di Varese, e dunque nei termini di cui all'art. 21 comma 2^ c.p.p., il difensore del OZ formulò eccezione di incompetenza territoriale (respinta dal giudice), riproponendola poi in dibattimento e nei motivi di appello. La sentenza impugnata, tuttavia, ha rigettato il motivo di impugnazione osservando che: d1) dopo la reiezione L'eccezione di incompetenza, il OZ avanzò istanza di giudizio abbreviato (poi revocata) cosi dimostrando di accettare la competenza del giudice di Varese e implicitamente rinunziando all'eccezione (la cui successiva nuova proposizione deve ritenersi tardiva); d2) in ogni caso, la competenza della autorità giudiziaria di Varese è stata correttamente ritenuta in quanto il processo per l'omicidio OC vedeva originariamente imputato, con il OZ, RI HE, indagato altresì per più gravi delitti commessi in territorio di Varese, con conseguente attrazione di competenza della posizione del OZ, destinata a permanere, in forza del principio della perpetuano jurisdictionis, anche dopo la separazione della posizione L'RI (giudicato con rito abbreviato).
Entrambi gli argomenti addotti della corte di merito sono viziati da erronea interpretazione di legge.
Quanto al primo è giurisprudenza consolidata di legittimità (a fronte della quale nessun nuovo argomento è prospettato nella sentenza impugnata) che "la richiesta di rito abbreviato non implica l'accettazione della competenza territoriale del giudice procedente e non comporta quindi rinuncia a contestarla", ferma la necessità di riproporre la relativa eccezione, come nel caso di specie puntualmente avvenuto, nel termine di cui all'art. 491 del codice di rito (Cass., sez. 4^, 28 ottobre 1998-9 aprile 1999, riv. n. 231136, Generali;
sez. 6^, 20 novembre 1997 - 29 gennaio 1998, riv. n. 211126, Angeli;
sez. 6^, 23 settembre - 23 dicembre 1998, Vicentini, riv. n. 213430). Tale giurisprudenza merita piena condivisione sia per ragioni formali (che la tesi della idoneità della richiesta di giudizio abbreviato a integrare una rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza è priva di qualsivoglia ancoraggio normativo) sia per ragioni sistematiche (che precludere la possibilità di adire il giudizio abbreviato, e di beneficiare della conseguente riduzione di pena, a chi voglia insistere nel richiedere il controllo del rispetto delle norme sul giudice naturale integrerebbe evidente violazione degli articoli 24, comma 2^, e 25, comma 1^, Costituzione). Il secondo argomento motivazionale contiene una esatta affermazione degli effetti del principio della perpetuatio jurisdictionis nel corso L'iter processuale, ma erroneamente ritiene (senza congruamente motivare) la correttezza L'originaria attribuzione all'autorità giudiziaria di Varese della competenza a conoscere, per ragioni di connessione, la posizione del OZ in ordine all'omicidio di OC CO. Così in realtà non è. Nel nostro sistema, infatti, "la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi degli artt. 12 lett. b e 16 cod. proc. pen. solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza" (Cass., sez. 3^, 30 luglio - 11 agosto 1993, Bernardini riv. n. 194469; Cass., sez. 1^, 6 giugno - 12 luglio 1996, Bragagnolo, riv. n. 205313). Ne viene che la pluralità di imputazioni a carico del coimputato RI HE (in astratto rilevante come ragione di connessione ex art. 12 lett. b c.p.p.), era, nel caso di specie, inidonea sin ab initio a determinare lo spostamento della competenza territoriale per l'omicidio OC nei confronti del OZ, imputato di questo solo delitto (e dei reati connessi).
Alla stregua di quanto precede l'eccezione di incompetenza è fondata: devono, dunque, essere annullate senza rinvio, nella parte concernente il OZ, la sentenza impugnata e quella della Corte d'assise di Varese in data 4 luglio 2002, con immediata scarcerazione, se non detenuto per altro, del ricorrente (detenuto dal 18 dicembre 1999) e la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, al Procuratore della Repubblica di Como.
5. Il ricorso del La PE è infondato, pur nella esattezza del principio di diritto affermato dal ricorrente secondo cui l'applicabilità L'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203/1991 non è limitata alle ipotesi di avvenuta contestazione della aggravante di cui all'art. 7 stessa legge ma si estende a tutti i casi in cui il giudice accerti che i delitti di cui alla condanna siano stati commessi "avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso". La corte territoriale, infatti, dopo aver dato atto della mancanza, nella specie, della contestazione L'aggravante ex art. 7 legge legge n. 203/1991, ha espressamente escluso che l'omicidio OC sia stato commesso ai fini sopra indicati inquadrandolo nell'ambito di condotta determinata dai rapporti personali (di amicizia e riconoscenza) tra l'imputato e RI HE. Tale giudizio di fatto, argomentato e privo di vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità e, conseguentemente il ricorso deve essere respinto con seguito di spese.
6. Ictu oculi inammissibile è il ricorso del LI. Da un lato, infatti, la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta, nella sentenza impugnata, sulla base non solo delle dichiarazioni di RI HE ma altresì di quelle di La PE TO (de relato ma provenienti da IA TI NI, e, dunque, da fonte diversa dall'RI) e, dall'altro, la valutazione di attendibilità del dichiarante è stata dalla corte territoriale effettuata in modo analitico e privo di vizi logici, con conseguente incensurabilità in questa sede, alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione del giudice del merito è censurabile "solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici" (Cass., sez. 1^, 7 dicembre 1999 - 8 febbraio 2000, Alberti, riv. n. 215331).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di OZ EN la sentenza impugnata e quella 4 luglio 2002 della Corte di assise di Varese;
dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como;
ordina la immediata scarcerazione del OZ se non detenuto per altra causa e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.;
Dichiara inammissibile il ricorso del LI e rigetta quello del La PE;
condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e il solo LI al versamento della somma di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004