Sentenza 15 dicembre 2010
Massime • 3
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma secondo, cod. proc. pen., purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
La circostanza aggravante prevista, per il reato transnazionale, dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, non è compatibile con il reato associativo - nella specie "ex" art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - ma può accedere ai reati costituenti la diretta manifestazione dell'attività del gruppo criminale organizzato, ossia ai cosiddetti reati fine dell'associazione ovvero ai reati alla cui realizzazione il gruppo abbia fornito un contributo causale.
L'ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, anche se in precedenza dedotta e decisa in senso negativo.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sull'applicabilità dell'aggravante dellaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2010, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2010 |
Testo completo
И
0 1 9 37 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE Presidente N. 2870
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALFONSO AMATO
- Consigliere -N. 9434/2010 Dott. ANTONIO BEVERE
Dott. PAOLO ANTONIO UN
- Consigliere -
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LT BE ALIAS.. N. IL. 12/12/1976
2) LT AN ALIAS.. N. IL 28/08/1969
3) IS TU ALIAS.. N. IL 07/02/1981
4) AR AR ALIAS.. N. IL 04/08/1976
5) NA ED N. IL 15/12/1985
6) DE AN N. IL 07/08/1970
7) AJ IS ALIAS.. N. IL 18/05/1981
8) PR TJ ALIAS.. N. IL 22/04/1971
9) OV RD N. IL 12/09/1972
10) OV AN N. IL 06/11/1970
11) SE UN ALIAS.. N. IL 17/07/1953
avverso la sentenza n. 126/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 17/07/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2010 la relazione fatta dal che ha concluso per i rigido fioecchio Irro Consigliere Dott. ALFONSO AMATO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Lejecare, Paole Fave e Be Caprio Mario.
1 Motivi della decisione
Il gup del tribunale di Trento, all'esito di rito abbre=
viato, condannava AL BE, AL RT, AN ED,
1
RA RK, KU AR, RN ST, ON IA,
DE AR per i delitti di cui agli art.73 e 74 1.stup.,
con l'aggravante ex art.4 1.n.146/06; KO GO,Div=
kovic ZA e ER RU per il reato ex art.73 1.stup.
La corte d'appello assolveva dall'imputazione associativa
DE e RN,da quella ex art.73(relativamente ad un capo di imputazione) AL RT e RN, escludeva l'aggravante di cui al comma terzo e rideterminava la pena per alcuni imputati.
-Costoro ricorrono tramite i rispettivi difensori,
1) RA lamenta vizio di motivazione circa l'associazione,
l'aggravante ex art.4 1.n.146/06(che sarebbe incompatibile con l'addebito associativo)e l'entità della pena
2) DE deduce vizio di motivazione sul diniego della attenuante di cui all'art.73,c.7 1.stup.,essendo stata erroneamente ritenutauta preclusa dalla scelta del rito speciale l'acquisizione documentale proposta, ed al diniego di prevalenza delle generiche.
3)Per ON IS si denuncia vizio di motivazione in riferimento all'interpretazione del linguaggio criptico adoperato dai loquenti nelle conversazioni telefoniche intercettate;
circa il reato sub 3), poichè le dichiarazioni di DE, compiute dopo l'ammissione del rito speciale, sono inutilizzabili;
circa l'aggravante ex art.80,c.2,non essendo appagante la definizione "esorbitante" riferita ad un quanti=
tativo di kg 23,5.
4) RN reitera in primo luogo l'eccezione di incompetenza territoriale;
deduce, poi, vizio motivazionale: RA lo ha in-
contrato solo due volte,consegnandogli denaro e non droga;
è stata travisata la telefonata 1.3.06,n.85(centrata sulla espressione "ok") e sono stati fraintesi gli importi percepiti.
La corte di merito, infine,non avrebbe dato riscontro alle censure formulate con riferimento al papo 6 dell'imputazione
Il vizio di cui all'art.606,lett.e)cpp infirmerebbe pure la sussistenza dell'aggravante della "ingente quantità",il diniego delle generiche e la confisca dei beni adottata nei suoi confronti.Erroneamente, da ultimo,la corte trentina ha ritenuto di non dover giudicare l'episodio per il quale do=
vrebbe procedere l'autorità croata, così esponendo l'imputato ad altra condanna.
5-6) KO GO e KO ZA(condannati per il de-
litto ex art.73 1.stup., in riferimento a due capi l'una, un capo l'altro) lamentano l'erronea lettura delle intercettazioni telefoniche:il chiamante SA IR non conosce il luogo di residenza dei coniugi KO, che ricevono un pacco, come accade sovente agli immigrati.
Non è stato accertato se l'imputata avesse in uso realmente l'utenza cellulare 333748449, elemento stimato determinante (3
dall'Accusa,Manca,del resto,la consapevolezza di parteci=
pare ad attività delittuose. "
7) ER sollava una serie di eccezioni in rito,già disat'
tese dalla corteterritoriale.
Nel merito, in ordine al capo 2, assume che non sussiste la prova dell'accordo con KI sul prezzo e sulla quantità di droga esitata.
Costituisce, poi,mero espediente logico la tesi della corte,
quando assume che il ricorrente ha concorso moralmente nella condotta di illecita importazione (posta in essere da KI),dal momento che l'imputazione sub 2 è fattualmente identica a quelle rubricate sub nn.1 e 3,per lele quali è
intervenuta pronuncia liberatoria.
8) SK reitera l'eccezione di incompetenza territoriale e si sofferma diffusamente sulla censura inerente l'ipotesi associativa e la qualifica di organizzatore, prendendo le mosse dalla prima sentenza, poichè il gup ha ritenuto sussistere la sola "superassociazione "formata da tre gruppi,non già quelle singole, costituite ciascuna da un gruppo (il primo ed il secondo di etnia albanese, il terzo di etnia slava).
L'assoluzione di RN vale a stabilire per tutti il principio per cui "se i sodali del primo gruppo non possono essere posti in relazione associativa con quelli del' 4) l'altro,non possono essere condannati per il reato ASSO=
ciativo nella forma della superassociazione."
Il ricorrente contesta analiticamente gli indici rivelatori del sodalizio, così come della qualifica attribuita, che contraddice il vero ruolo di semplice esecutore di ordini altrui ed occasionale percettore di esigue somme di denaro,
tanto da non essere conosciuto da DE.
Da ultimo si formulano censure circa la sanzione, il diniego delle generiche, l'omologazione degli episodi delittuosi avvinti in continuazione e la diversità di trattamento
CO- rispetto ad alcuni imputati
•
9-10-11) AL RB, AL RT e AN ED denunciano la violazione delle norme sul giudice naturale in rife-
rimento alla questione di competenza territoriale.
Per AL RBn si lamenta che le contestazioni siano state valutate in maniera onnicomprensiva, senza le dovute articolazioni argomentative;
per quelle inerenti gli altri due imputati ci si duole che la corte territoriale abbia richiamato genericamente le intercettazioni, "senza giustá=
ficazione atta a superare le doglianze difensive."
I ricorrenti censurano, ancora,il diniego delle generiche,
l'aumento per l'aggravante di cui all'art.4 1.n.146/06,
quella per la continuazione (per i fratelli AL), il trattamento sanzionatorio, il vistoso superamento del minimo edittale per AN. :
Per AL RT si assume, infine, che l'aggravante di 65
cui all'art.4 1.n.146/06 non può essere applicata,dal ri momento che la partecipazione, estesa dall'1 ottobre al
17.11.05(data di commissione del reato sub 4)si è esau=
rita prima dell'entrata in vigore della norma in questione,
-Sono pervenute memorie nell'interesse di KU(sulla ammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale nel giudizio abbreviato, sul vizio di motivazione circa il ruolo di organizzatore e la pena inflitta) e AT
(sull'aggravante di cui all'art.80,c.2 h.stup. ed il se=
questro ex art. 12 sexies 1.n.356/90).
-Ripětive e pertanto generiche,e comunque infondate,
sono tutte le eccezioni in rito,esaurientemente ed inec'
cepibilmente disattese dai giudici di merito.
L'ammissione del giudizio abbreviato preclude la pro=
posizione dell'eccezione di incompetenza per territorio,
anche se in precedenza dedotta e decisa in senso negativo
(sez.I, 13.5.09,n.22750, Calligaro). Ciò perchè l'imputato ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni premiminari(sez. IV,20.11,08,
n.2841,Greco ed altro,e pluribus). Donde la preclusione a far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, così come ad eccepire l'incompetenza per territorio. mis 6) Siffatto esito è giustificato da un implicito atto let dispositivo dell'imputato, compiuto con la scelta del.
di rito ad effetti premiali ed è pienamente compatibile
L' con la natura relativa della nullità che consegue d: alla violazione delle norme che disciplinano la com
P petenza territoriale.
Va disatteso, pertanto, il contrario orientamento espres..
so da talune pronunce di questa Corte (sez. I, 10.6.04, La Perna
n.37156;sez. IV, 28.10.98, n.4528, Generali ed altri;
gez.VI, 23.9.98, n.13624, Vicentini), comunque minoritario.
-Contrariamente all'assunto del Gjonaj, va ribadito che nel giudizio abbreviato è ammissibile la richie-
sta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art.421,c.20pp,purchè sia avanzata prima.
dell'inizio della discussione,per non alterare le re=
gole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato, sui quali dev'essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola(cass.7.11.01,Agosta).
-Non hanno miglior fondamento le eccezioni proposte dal ER, diffusamente smentite dalla corte di merito,
-Non pochi fra i ricorrenti lamentano il travisamento del significato delle conversazioni telefoniche in tercettate, Orbene,la censura è inammissibile, nella misura in cui offre un'interpretazione alternativa della (7 4/
lettura delle intercettazioni stesse, compiuta dai giudici di merito con apprezzamento esente da vizi logici e giuridici.
L'opzione di una diversa lettura, infatti, comporta una diversa rielaborazione dei dati fattuali desunti dal com=
pendio intercettivo, con una differente ricostruzione degli accadimenti storici. Donde il consolidato principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottrattá al sindacato di legittimità, ove la rela=
tiva valutazione sia argomentata in conformità ai criteri
¡di logica ed alle massime di esperienza,
-Congruamente motivata è la qualifica di organizzatore at'
tribuita a DE ed KU,di cui viene rimarcato il dinamismo e l'attività di coordinamento degli associati al fine di conseguire gli scopi proposti dal sodalizio.
Nè rileva che talvolta l'organizzatore sia esecutore di ordini provenienti da soggetti gerarchicamente sovraordinati,
esplicanti ruolo direttivo.
-Insuperabili appaiono i rilievi argomentativi con i quali la corte di Trento ha negato l'attenuante ipotizzata dallo art.73,0.7 1.stup.a DE, la cui doglianza concernente la mancata acquisizione documentale si rivela infondata, in ragione del rito prescelto.
-Palesemente infondata appare anche la censura di ON e 8) RN in ordine alla circostanza configurata dallo de art.80,0.2 1.stup., attesa l'assorbente e condivisibile considerazione del dato ponderale, che riflette il se=
questro di kg.23,5 di sostanza purs. Vale rammentare in proposito che la circostanza in parola ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputa=
zione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo lo apprezzamento del giudice di merito..(S.U.21.9.2000,n.17,
Primavera ed altri,rv.216666).
-Non risponde al vero che la corte di merito non abbia da RN dato riscontro alle censure difensive formulate\col graz
(quanto al thema probandum) vame di merito, nè rileva ai fini decisionali che sia stato frainteso l'importo delle dazioni di denaro effet'
tuate in occasione della consegna della sostanza(v.fatto sub 4).
-No può addebitarsi all'organo giudicante se un episodio delittuoso non è stato contestato all'imputato, essendo lo stesso perseguibile dall'autorità della Croazia,
-Legittima è la confisca disposta ex 1.n.356/92,nel rispet to delle condizioni di legge consistenti nella mancata dimostrazione della lecita provenienza dei beni e nel
la netta sproporzione ravvisata dai giudici di meritol fra il valore degli stessi e la capacità di reddito del prevenuto. (9
-Quanto al Resero, appare specioso il rilievo mosso alla corte di aver operato un "éscamotage logico" per il capo 2,
poichè in difetto della prova del co tributo materiale, ben può pregiarsi il profilo soggettivo dell'istigazione, esau=
rientemente argomentata con "l'assicurazione di poter smer-
ciare la droga a poche ore di distanza dall'importazione."
-Rasentano la censura in punto di fatto le doglianze esposte per i coniugi KO, di cui si postula senza elementi di sorta la mancanza del dolo costitutivo del reato.Analoga=
mente è a dire per l'utenza cellulare attribuita legitti=
mamente alla donna, sulla scorta delle risultanze di prova ritualmente utilizzate e non infirmabili in questa sede.
-Specioso è il rilievo della difesa di KU, che trae spunto dal difforme avviso palesato dai giudici di merito in ordine all'esistenza di una o piu' compagini associative.
Ed infatti la corte d'appello opera la sagace distinzione,
senza contestare ed innovare la trama argomentativa e il decisum del primo giudice.La distinzione, pertanto, compiuta fra gruppo (o associazione) egemone e gruppo "minore" è priva di rilievo effettuale e non conduce, come pretende la difesa ad alcun esito liberatorio, chè anzi implica la possibilità
di ravvisare una pluralità di contesti associativi, con le ovvie implicazioni negative per gli,imputati (o per alcuni ssijdi ess. 10) di
-Sono infondate(se non anche versate in fatto,nella misura in cui impingono alla discrezionalità del giu= de
I dice di merito, il cui esercizio, tradotto in congrua motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità)le doglianze inerenti il diniego delle generiche, della prevalenza delle stesse nell'ambito della comparazione delle circostanze e la determina-
zione della sanzione, anche a titolo di aumento per continuazione.
I rilievi critici esposti si scontrano con una moti vazione attenta e perspicace, che non tralascia di considerare i dati fattuali costituenti il sostrato della valutazione compiuta al riguardo.
-Fondata è, invece,la censura formulata da DA RBn,
AL RT, RA e KU in ordine all'esclusione dell'aggravante ex art.4 1.n.146/06 con riferimento al reato associativo per il quale essi sono stati condannati.
Ai fini della configurabilità della circostanza ag=
gravante ad effetto speciale prevista dall'art.4 1.
16.3.06,n.146 è necessario un "quid pluris"rispetto al concorso di persone nel reato, richiedendosi l'esi=
stenza di un "gruppo criminale organizzato" impegnato in attività criminali in piu' di uno Stato, che risulti composto da tre o piu' persone che agiscono al fine
-
A di commettere uno o piu' reati previsti dalla Convenzione (11
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazio= P
nale(sez.VI, cc.21.1.09, n.7470, PM in proc.Colombu). 瀟
.
Una recente pronuncia della terza Sezione di questa Corte
(cc.14.1.10,n,10976,Zhu e altri)ha stabilito che tale ag-
gravante è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere, allorchè del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi. ciò è con'
forme alla ratio" della legge che intende contrastare l'attività criminosa delle associazioni che operano sul piano transnazionale.
Ma il tenere letterale della norma in esame non sembra coonestare tale esito esegetico:" Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo con-
tributo un gruppo criminale organizzato impegnato in atti=
vità criminali in piu' di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà."
La circostanza presuppone l'esistenza del gruppo criminale organizzato e può accedere pertanto ai reati costituenti la diretta manifestazione dell'attività del gruppo(c.d.reati fine dell'associazione) ovvero di quelli ai quali il gruppo abbia prestato un contributo causale.
Il reato associativo,per contro,non è qualificato da tale elemento circostanziale, ove si consideri che l'associazione 12) criminosa è la qualificazione giuridica del "gruppo criminale organizzato" ,speculare allo stesso, e non una proiezione esterna, un "quid pluris", cui il gruppo
"abbia dato il suo contributo".
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio,dunque,
limitatamente all'aggravante in parola, nei confronti dei ricorrenti citati;
con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio nei confronti degli stessi.I ricorsi di costoro vanno rigettati nel resto. Vanno altresì riget'
tati gli altri ricorsi, con la condanna di ciascun picorrente alle spese processuali.
P T M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art.4 1.n.146/06 applicata al reato di cui all'art.74 1.stup., aggravante che esclude nei confronti di AL RBn, AL RT, RA RK e KU AR.Rin'
via ad altra sezione della corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena.Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.Rigetta i ricorsi proposti dagli altri imputati e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 15.12.10
Presidente Depositata in Cancellera Il cons.est. ama, II21 GEL 2011 прибо 11 Funzionario Giudiziario
Carme ANZUISE auju i