Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/1991, n. 7710
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Sentenza 13 maggio 1991

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Il contrabbando militare consiste nella corrispondente violazione della legge finanziaria, commessa dal militare della Guardia di Finanza (da solo o in concorso con civili, essendo indifferente, nel secondo caso, la condotta, tipica o atipica, di partecipazione); trattasi di reato monosoggettivo, tipico e non esclusivo, nel quale resta assorbita (come "minus" rispetto rispetto a "maius" specifico) la violazione finanziaria comune.

La nullità della sentenza - prevista dall'art. 475 comma primo n. 5 bis cod. proc. pen. - per omessa lettura o specifica indicazione, ai sensi dell'art. 466 bis stesso codice, di un atto sul quale la sentenza medesima si fonda non può essere ricondotta alle previsioni di cui all'art. 185 cod. proc. pen., ed in particolare a quella di cui al comma primo, n. 3 di tale norma. Ne consegue che in presenza di una siffatta nullità legittimamente il giudice di appello procede direttamente alla rinnovazione dell'atto nullo ex art. 522, comma terzo, cod. proc. pen., e perciò alla dichiarazione di utilizzabilità degli atti processuali, così sostituendosi al primo giudice e ponendo riparo alla nullità da questi determinata.

Tra i delitti di contrabbando militare e di collusione è configurabile il concorso (la Cassazione ha osservato che aspetti fondamentali a sostegno di un siffatto assunto sono, da un lato, il contenuto già di per sè delittuoso dell'accordo collusivo, che costituisce eccezione alla regola di cui all'art. 115 cod. pen., e non perde la natura di reato perfetto qualora dia luogo, quale seguito non necessario ne' inevitabile, alla esecuzione di una violazione finanziaria costituente una distinta figura delittuosa che comprende aggiuntiva materialità; dall'altro, la diversità degli interessi giuridici protetti, che impedisce la configurabilità di una progressione criminosa - dalla collusione alla violazione finanziaria effettiva - o di altra forma unificante dei due reati, che porti alla soppressione dell'autonoma rilevanza dell'accordo collusivo).

Il delitto di collusione e quello di corruzione possono concorrere.

L'accordo collusivo eventualmente intervenuto tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo è punibile soltanto a carico del militare, non avendo la norma sanzionatrice, ne' quella precettiva espressamente previsto la punibilità anche dell'altro colludente, e non potendosi questa desumere dalla disposizione generale sul concorso di persone nel reato, inapplicabile alle fattispecie a concorso necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/1991, n. 7710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7710
    Data del deposito : 13 maggio 1991

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