Sentenza 13 maggio 1991
Massime • 5
Il contrabbando militare consiste nella corrispondente violazione della legge finanziaria, commessa dal militare della Guardia di Finanza (da solo o in concorso con civili, essendo indifferente, nel secondo caso, la condotta, tipica o atipica, di partecipazione); trattasi di reato monosoggettivo, tipico e non esclusivo, nel quale resta assorbita (come "minus" rispetto rispetto a "maius" specifico) la violazione finanziaria comune.
La nullità della sentenza - prevista dall'art. 475 comma primo n. 5 bis cod. proc. pen. - per omessa lettura o specifica indicazione, ai sensi dell'art. 466 bis stesso codice, di un atto sul quale la sentenza medesima si fonda non può essere ricondotta alle previsioni di cui all'art. 185 cod. proc. pen., ed in particolare a quella di cui al comma primo, n. 3 di tale norma. Ne consegue che in presenza di una siffatta nullità legittimamente il giudice di appello procede direttamente alla rinnovazione dell'atto nullo ex art. 522, comma terzo, cod. proc. pen., e perciò alla dichiarazione di utilizzabilità degli atti processuali, così sostituendosi al primo giudice e ponendo riparo alla nullità da questi determinata.
Tra i delitti di contrabbando militare e di collusione è configurabile il concorso (la Cassazione ha osservato che aspetti fondamentali a sostegno di un siffatto assunto sono, da un lato, il contenuto già di per sè delittuoso dell'accordo collusivo, che costituisce eccezione alla regola di cui all'art. 115 cod. pen., e non perde la natura di reato perfetto qualora dia luogo, quale seguito non necessario ne' inevitabile, alla esecuzione di una violazione finanziaria costituente una distinta figura delittuosa che comprende aggiuntiva materialità; dall'altro, la diversità degli interessi giuridici protetti, che impedisce la configurabilità di una progressione criminosa - dalla collusione alla violazione finanziaria effettiva - o di altra forma unificante dei due reati, che porti alla soppressione dell'autonoma rilevanza dell'accordo collusivo).
Il delitto di collusione e quello di corruzione possono concorrere.
L'accordo collusivo eventualmente intervenuto tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo è punibile soltanto a carico del militare, non avendo la norma sanzionatrice, ne' quella precettiva espressamente previsto la punibilità anche dell'altro colludente, e non potendosi questa desumere dalla disposizione generale sul concorso di persone nel reato, inapplicabile alle fattispecie a concorso necessario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/1991, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1991 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
7 71 0
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 13.5.1991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 358
Dott. Presidente CORRADO CARNEVALE
UMBERTO FELICIANGELI Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
2. >>>> N. MARIO SCHIAVOTTI 2794/91
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. »>>> AO DELL'ANNO UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio 4.
->> IO AN
SIG. ANGELUSE, ha pronunciato la seguente 1.26000per diritti _ 3 SET. 1991 SENTENZA IL CANCELLIERE sui ricorsi proposti da: 1) RC US, n. il 1.8.1944;
2) NI NZ, n. il 7.11.1950; 3) TT NE, n. il 13.1.1949;
(4) DE NE, n. 1'11.2.1940; 5) MO IO, n. il
9.9.1959; 6) IO VA, n. il 13.1.1944; 7) AS DO,
n. il 3.6.1943; 8) CO IG, n. 1'11.9.1950; 9) RA
AN, n. il 2.6.1956; 10) RD PP, n. il
19.3.1955; 11) AC IG, n. il 15.1.1944; 12) AZ BA,
n. il 10.9.1930; 13) NE IG, n. il 2.2.1927; 14) NI
EO, n. il 31.12.1935; 15) ZZ ED, n. il 19.5.1951;
(16) RA CH ON, n. il 13.7.1951; 17) CA Giu- seppe, n. il 2.3.1924; 18) IR NN, n. il 21.12.1943;
(19) AR IE, n. il 3.5.1940 ; 20) NA IC, n. 1'11.2.1948; 21) OL IO, n. il 15.10.1928; 22) AR
NC, n. il 14.6.1938; 23) NI NN, n. 1'8.1.1947;
24) BU NC, n. il 18.X.1957; 25) QU ON, n.
1'1.1.1941; 26) GI VI, n. il 22.2.1945; 27) VI niti LE, n. il 13.5.1953; 28) IL IE, n. il 18.4.1949;
29) NI NC, n. il 5.4.1944; 30) NO DO, n. il 1.1.1930; 31) IC NA, n. il 20.9.1941; 32) MO
CA; 33) LI LB, n. il 6.4.1937; 34) BonaGL
VI, n. il 29.1.1930.
avverso la sentenza della Cork Affo IL in date 28/11/1933
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu-
to Procuratore Generale Dr. A. Scopelliti
che ha concluso per:
ARCELLASCHI: Collusione A.S.R. fatto non reato
416 c.p. Rigetto
falso Rigetto corruzione A.S.R. prescritto minaccia P.U. A.S.R. amnistia contrabbanto Rinvio rideterminazione pena.
-
AGGIO: 416 c.p. A.S.R. prescrizione
-
collusione A.S.R. fatto non reato
-contrabbando Rinvio rideterminazione pena rigetto nel resto.
BUONO: rigetto annullamento s.r. prescrizione CASULA: 416 c.p.
-
collusione A.S.R. fatto non reato
-contrabbando Rinvio rideterminazione pena rigetto nel resto annullamento capo condanna risarcimento danniCORTI:
CALDARERA: rigetto EPIRO: rigetto BERNARD: rigetto
AR: rigetto
DESIATO: rigetto
ON: collusione
- A.S.R. fatto non reato contrabbando rinvio rideterminazione pena
MAGGIONI: rigetto
MAIMONTE: rigetto
MORELLI: 321 A.S.R. prescrizione
FRANGI: collusione A.S.R. fatto non reato 321-A.S.R. prescrizione minaccia P.U., A.S.R. amnistia contrabbando rinvio rideterminazione pena rigetto nel resto rigettoMOLTENI: MILANI: 321 A.S.R. prescrizione rigetto nel resto
QUARTA: rigetto collusione NICOSIA:
- A.S.R. fatto non reato
416
-A.S.R. prescrizione
321 - A.S.R. prescrizione
-A.S.R. amnistia minaccia P.U. rigetto nel resto PAVIGLIANITI: rigetto
PRIMERANO: annullamento con rinvio
A.S.R. prescrizione (art. 416 c.p. capo E proc.454/86) POLLI:
RONCHETTI: rigetto
RICCI: rigetto collusione ROMANI:
- A.S.R. fatto non reato contrabbando - rinvio rideterminazione pena.
VARANO: rigetto
Quanto ai militari nei cui confronti è stata disposta la pena. accessoria della rimozione dal grado, il relativo capo della sentenza va sostituito secondo le prescrizioni della nuova normativa (a 20)
Inammissibili i ricorsi: RA, RD, AC, AZ,
NE, AR.
_Uditi_i_difensori Avv.ti A.Angelucci; R.Zapponata; E.Martino;
G.Grassotti; Giannuzzi;
A.Taroni%3B G.Buffon%; M.Campisani; F.Sotgiu;
A.Pisani; R.Della Valle;
C.Pedrazzi.
- Svolgimento del processo
In data 21.3.1983, il dr. Carmine FF, funzio-
nario doganale in servizio quale capo dell'Ufficio Transiti presso la dogana di TE HI, e già
ufficiale della Guardia di FI, informava il gen. Oliva, ispettore della Guardia di FI per l'Italia Settentrionale, di essere stato avvicinato,
il 17 febbraio precedente, da tale RC Ange-
lo, a lui presentatosi con il nomignolo di "il Ros- So di Abbiolo" che, dopo brevi preamboli, gli aveva detto di essere un organizzatore di traffici di con trabbando in materia di tabacchi lavorati provenien-
ti dall'estero ed introdotti in Italia per il varco
doganale di TE HI e lo aveva invitato ad aderire all'organizzazione, onde favorirne l'ulterio re attività criminosa. In serata, egli si era nuova- 4
mente incontrato con l'RC, che era in com-
pagnia di tale GI VI, in un ristorante di HI, ove gli interlocutori, dopo averlo infor mato che altro organizzatore del traffico, a nome
EL LB non poteva essere presente perchè
impegnato a cena, in altro locale, con il direttore della dogana anzidetta, NO DO, gli avevano dato ampie spiegazioni circa l'attività di contrab-
bando svolta in passato dalla loro organizzazione, con la complicità di funzionari e di militari del
Corpo di FI addetti a quel varco che, dietro compenso correlato alle quantità di tabacco introdot te in violazione delle disposizioni doganali, a mez-
zo di autocarri о di autoarticolati, avevano favori-
to, per lungo tempo, i disegni della organizzazione delinquenziale. A tale riguardo, l'RC ed il GI, prodighi altresì di notizie sui dettagli tecnici degli artifici, anche documentali, usati per la riuscita di tali iniziative, avevano indicato i funzionari IR NN, CA EP, IC
NA ed i sottufficiali della Guardia di FI
NA IC e ES NE (quest'ultimo suc-
cessivamente identificato dagli inquirenti sulla ba- se di notizie fornite dai due), ed avevano vantato l'appoggio dato all'organizzazione da alti funziona- ri doganali, tra cui lo stesso direttore di TE
HI (il NO) e da ufficiali superiori del-
la Guardia di FI, indicando nel triennio 1979-81
il periodo in cui i fatti avevano avuto luogo.
Avevano, altresì, prospettato l'utilità dell'adesio-
ne al gruppo dello stesso dr. FF (da qui la ra-
gione della loro iniziativa spregiudicata), in vista della ripresa in grande stile del contrabbando, dopo una certa stasi Verificatasi nell'anno 1982 per cau-
se varie, postochè la recente introduzione della c.d. "scheda di circolazione" documento di accom-
pagno di qualsiasi automezzo transitante dalla doga-
na svizzera a quella italiana - aveva reso più spe-
dito il controllo incrociato tra le Autorità dei due paesi ai fini repressivi del contrabbando e, speau-
larmente, più ambita, in funzione "protettiva", la
partecipazione prezzolata di funzionari doganali di un certo livello al piano di frode.
Narrava il FF che, appresi tali particolari,
di cui aveva avuto conferma dallo stesso mar.Bernar- do, aveva maturato la decisione di respingere le prof ferte e, nel contempo, di mostrarsi acquiescente agli interlocutori, al fine di portare alla luce l'inte-
ra trama dell'organizzazione; aveva preso così con-
tatto con il comandante del Nucleo Regionale di P.T. 6 di IL e con alti ufficiali del Corpo, che aveva.
debitamente informato, concordando con le oppor-
tune iniziative per il futuro e poi mantenendo con essi costanti collegamenti attraverso il m.llo
D'Alessandro, loro dipendente.
Proseguendo gli incontri con l'RC e con i suoi associati, il dichiarante aveva appreso in
una riunione conviviale avutasi la sera dell'8 mar-
zo 1988 in territorio svizzero con la partecipazione del funzionario IC e del collega CI IO,
entrambi della dogana di TE HI che era sta
ta organizzata pel successivo giorno 10 una grossa operazione di contrabbando, prevedente l'introduzio-
ne in territorio italiano di ben cinque autoartico-
lati carichi di tabacco 1. e. ; ma, per un improvviso contrattempo (lo spostamento del IC dall'ufficio
Transiti all'ufficio Export), l'operazione era stata spostata al successivo giorno 16 ed i dettagli rela-
tivi erano stati messi a punto in altri tre incontri,
avvenuti il 10, il 13 e il 15 marzo, l'ultimo dei quali tenutosi nella casa del EL ed al quale avevano partecipato anche tali AS DO e IO
VA, entrambi spedizionieri della Trini-Traspor-
ti, corrente in OM. Nel corso della riunione era-
no sopraggiunti tre finanzieri in servizio presso la dogana di TE HI, tra i quali il brig.Mi-
- 7
lani IE, L'RC, il GI, il EL
avevano manifestato, in tali occasioni, completa fi-
ducia e buon esito dell'operazione, contando espli citamente sull'appoggio, oltrechè dei presenti, di altri funzionari, dei sottufficiali QU e Bernal-
do, del direttore NO, e di alti ufficiali del
Corpo di FI. L'accordo raggiunto era stato che,
fra gli altri funzionari compiacenti, al FF toc casse il compenso complessivo di £.20.000.000 (pre-
cisamente, £.
4.000.000 per ogni autotreno)). Il
contrabbando così organizzato aveva potuto realmente aver luogo nel pomeriggio del giorno 16 marzo, anche
per il fallimento di servizio di intercettazione di-
sposto dai competenti organi della Guardia di FI,
allertato tempestivamente da esso FF. Costui narrava ancora che due giorni dopo la compiuta ope-
razione, e cioè il 18 marzo, l'RC si era
presentato a casa sua e gli aveva consegnato la som-
ma di f.20 milioni, quale suo compenso, che egli aveva trasmesso, subito dopo, al m.llo D'Alessandro,
perchè fosse custodita presso la Sezione G.d.F. di
IL. Nell'occasione, l'RC gli aveva espres
so i propri timori per l'indagine avviata, sui fatti del giorno 16, dal ten.col. BO, Comandante del Nucleo prov.le P.T. di OM, la cui iniziativa, pe-
raltro non coordinata con quella dello stesso dr.Buf
fone, i contrabbandieri si erano proposti di blocca-
re in ogni modo: difatti, dopo qualche giorno, la organizzazione aveva fatto intervenire tale NI
NC, giunto appositamente dalla Sicilia, il quale, avvicinato l'ufficiale, lo aveva intimidito a tal punto da indurlo a dimettersi dal Corpo.
Sulla base delle notizie fornite dal predetto Buffo-
ne, qui riportate per sommi capi, e di connesse in-
dagini di p.g.
• " relative a singoli epidosi di con-
trabbando, si procedeva a doppia indagine istruttoria:
1'una, condotta con rito sommario dalla Procura Ge-
nerale della Repubblica di IL, in relazione ai fatti di contrabbando, ed ai reati collegati, perti-
nenti al triennio 1979-1981, l'altra, condotta con rito formale dal giudice istruttore del Tribunale
di OM, relativa all'episodio specifico del 16 mar-
zo 1983, oltrechè, nei riguardi del GI e del Mo
relli, al triennio anzidetto, non essendosi potuto procedere nei confronti dei medesimi nell'altra sede. In entrambi i procedimenti restarono coinvolti a titolo vario, ma in ruoli marginali, numerosi altri imputati, la cui posizione qui non interessa.
In particolare, nel procedimento istruito con rito sommario, poi contraddistinto con il numero 242/85 9
R.G. del Tribunale di OM (cui, successivamente,
erano riuniti i procedimenti connessi contraddistin ti con i numeri 286/86 e 321/86 R.G. dello stesso
Tribunale), si procedeva nei confronti dell'Arcel-
laschi, della moglie TT NE (ritenuta sua collaboratrice nel contrabbando), dell'IO, del
AS, di CO IG e di Varano Michele Antonio
(ritenuti a vario titolo collegati al gruppo), di
RA AN e di RD PP (coniu-
gi, ritenuti i principali ricettatori-acquirenti dei quantitativi di sigarette introdotti illecitamente in Italia dal gruppo) e di AC IG per reati di associazione per delinquere, corruzione di p. u.,
collusione con militari della Guardia di FI,
contraffazioni di sigilli e documentali, contrabban do aggravato ai sensi degli artt. 282, 292,295 cpv.
d del T.U. delle Leggi Doganali 23.1.1973 lett. C, n°43 -, esportazioni non autorizzate di valuta na-
zionale per ammontare di oltre f. 41 miliardi;
nei confronti dei funzionari doganali La TR EN,
CA EP, IR NN pei reati di cor ruzione di p.u., associazione per delinquere, con-
corso in contrabbando;
nei confronti degli apparte-
nenti alla Guardia di FI ES NE e Ca- 10
ruso IE, pei reati di collusione e di corruzio-
ne di p.u.; nei confronti di AZ BA, OV.
GL VI, AR NC, NE IG e AG...
NI NN (separatamente acquirenti di quanti-
tativi vari di tabacco contrabbandato), pel reato di contrabbando ai sensi degli artt. 292, 295, 296,
301 del T.U. precitato;
nei confronti di NI NZ,
pei reati di contrabbando e di falso;
ed infine,
come detto, nei confronti di numerosi altri imputa-
ti, per addebiti vari, ormai estranei al presente giudizio di legittimità.
Con sentenza in data 2.12.1986, il Tribunale di OM
definiva il procedimento in primo grado, dichiaran do l'RC, il RA, il CA, l'IR,
il La TR, il NI responsabili della più par-
te dei reati ascritti, infliggendo pene detentive,
pecuniarie ed accessorie, pel cui dettaglio si fa riserva in prosieguo, quando necessario;
dichiarava,
inoltre, la RD, il RA ed il BonaGL
responsabili soltanto del reato di contrabbando in-
determinato continuato, con inflizione della sola pena pecuniaria;
assolveva l'IO, il AS, il
CO, la TT, l'AC, il AR, lo
NE, il NI, l'AZ da tutti i reati
ascritti, con formule piene, nonchè l'RC, il RA, la RD, il CA, l'IR, il
- 11
La TR dai reati residui con formule varie;
assol veva altresì il ES ed il AR dai reati rispet tivamente ascritti, pure con formule varie.
Il Tribunale condannava, fra altri, l'RC,
il RA, il CA, l'IR, il La TR, la
RD, il RA, il BonaGL, il NI al risarcimento dei danni, in misure varie, a favore
dell'Amministrazione delle Finanze ed impartiva, poi,
disposizioni ulteriori in tema di confische e per altro. E' utile notare che, in punto di diritto, il Colle-
gio teneva ferma la separata considerazione dei rea-
ti di contrabbando e di collusione, ravvisando tra di essi il solo collegamento della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. C. P. attribuiva poi alle dichiarazioni del FF la natura di testimonian-
za, respingendo le qualifiche di correo ° di agente provocatore proposte per il testimone dalle difese degli imputati.
L'altro filone d'indagini, coltivato con rito forma-
le dall'ufficio istruzione del Tribunale di OM,
portava all'elevazione di numerose imputazioni, a carico (fra altri prevenuti, la cui posizione qui non interessa) dell'RC, del NI, del - 12
GI, del AS, dell'IO pei reati di associa-..
zione di tipo mafioso, corruzione di p.u., contraf-
fazione di sigilli e documentale, falso per soppres-
sione di documenti doganali, di contrabbando dogana-
le d'ingenti quantitativi di tabacco in sigarette
1.e., di minaccia a pubblico ufficiale (il ten.col.
BO); del NO, del IC, di NI EO,
di OL IO, di MO IO e del NI,
pel reato di associazione per delinquere;
degli stes si RC, NO, OL, NI, Nicosia,
IC e NI pel reato di collusione, e del IC
per concorso nel reato di falso per soppressione;
del NO e del IC, pel reato di corruzione e di contrabbando continuato ed aggravato, unitamen-
te al IC, al NI, al OL ed al NI%; dei militari di FI QU, NA, IL, BU Franco e VIniti LE, pei reati di collusio-
ne, corruzione di p.u., contrabbando.
Al procedimento (contraddistinto con il n°464/86 R.G.
del Tribunale di OM) era riunito quello n° 242/85-
219/87, in parte proveniente da stralcio disposto nel procedimento poi de con la sentenza 2.12.
1986, stralcio concernente - come detto - GI Vit torio e EL LB, cui erano ascritti, rispet-
tivamente, i reati di associazione per delinquere, corruzione, collusione, falso strumentale e documen 13 tale contrabbando aggravato e continuato (GI),
e di corruzione e di collusione (EL), fatti consumati sino al luglio 1981.
Con sentenza in data 26 luglio 1987, detto Tribuna-
le definiva in primo grado i procedimenti riuniti,
affermando la responsabilità dell'RC, del-
l'IO, del AS, del GI, del NA, del
NI, del IL, del MO, del NI, del
BU, del VIniti, del NO, del QU,
del IC, del NI, del OL per alcuni dei reati ascritti (l'associazione per delinquere era ritenuta, per tutti condannati, ai sensi dell'art. 416 I° e II° CO. C.P.), ed assolvendoli dai reati residui con formule varie, secondi dettagli indivi-
duali, che saranno esposti in seguito%3B applicava le pene accessorie del caso, tra cui la rimozione dal grado nei confronti dei militari NA, IL
e QU;
statuiva sugli interessi civili, condannan do RC, BU, NI, IL, Primerano,
VIniti, QU, IC, NI al risarcimento dei danni
- in misure diverse
- a favore del Mini-
stero delle Finanze.
Con sentenza in data 10 ottobre 1988, lo stesso Tri
bunale di OM definiva in primo grado il procedi- 14
mento n° 360/86 di R.G., a caric di MO Car-
melo, ZZ ED, RC US, RA
CH, EL LB, GI VI.
A carico del MO e del ZZ (entrambi apparte- nenti alla Polizia di Stato, il primo, in servizio presso la Questura di OM, quale maresciallo, il secondo presso l'Ufficio di Frontiera di TE Chias
so, quale agente) erano state ivi elevate imputazio-
ni di corruzione, favoreggiamento personale, rivela-
zione di segreti d'ufficio, violazione dei doveri della pubblica custodia di cose, concussione, contraf fazione di passaporto, uso abusivo di sigilli vari,
e, del solo MO di malversazione;
nei confronti dell'Arcellaschi si era proceduto per reati di corru
zione di p.u. e di favoreggiamento personale, del
RA, del EL, e del GI pure pei reati di corruzione. I fatti, avvenuti prevalentemente nella prima metà dell'anno 1984, si erano articolati, se-
icondo le accuse formulate, nella ricezione di somme da parte del MO, con l'intermediazione del Riz
ZO, per compiere atti contrari al dovere d'ufficio,
quali la consegna a tale RA EP (anche questo imputato di corruzione) di copie di rapporti di p.g. concernenti la sua attività di "cambista"
presso il Casinò di Campione d'Italia, il rinnovo clandestino di passaporto intestato all'allora la- 15
titante EL LB, l'omesso ritiro della paten te di guida di RA CH, il rinnovo clandesti no e la successiva riconsegna all'intestatario, del 7
passaporto di pertinenza del latitante GI VI
rio, depositato - sotto sequestro
- negli uffici della anzidetta Questura, nonchè nel tentativo di induzione al pagamento di forte somma, quale prezzo per la restituzione della patente di guida, eserci-
tato nei confronti della prostituta LL Marcel
la ed in altro consimile tentativo nei riguardi del
RA, per consegnargli altro rapporto di poli- zia a suo carico, oltrechè in reati collaterali o strumentali.
Nei confronti dell'RC, del RA, del Mo- relli e del GI, il fondamento delle rispettive imputazioni era consistito nella parte avuta da ciascuno nel fatto pertinente, oltrechè, nei riguar di del primo, nell'intermediazione svolta per conto del GI e del RA.
Con la sentenza summenzionata, il Tribunale dichia-
rava il MO ed il ZZ colpevoli dei reati ascritti (eccezion fatta per quelli ex artt. 326, 471 e 477 C.P., dichiarati estinti per amnistia, e
pel delitto di corruzione di cui al capo S, conte- 16
stato al primo, da cui l'imputato era assolto), in- .
fliggendo pene varie;
dichiarava gli altri imputati colpevoli dei reati rispettivamente ascritti (Ar-
[cellaschi era però assolto dalle corruzioni di cui al capo V nonchè dal favoreggiamento personale di cui al capo X), irrogando le relative pene.
Con riferimento alla sentenza del 26 luglio 1987,
è utile osservare che il Tribunale di OM, in par-
ziale difformità di quanto stabilito nella preceden-
te sentenza del 2 dicembre 1986, riteneva di fissare i seguenti principi giuridici:
nel concorso tra i delitti di collusione e di con- trabbando consumati con la partecipazione del mili-
tare di FI si realizza la doppia ipotesi crimi nosa di cui alla prima ed alla seconda ipotesi dello art. 3 L. 1383/41, distintamente punibili, salva la possibilità di riunione ai sensi dell'art. 81 cpv.
C.P.; nè è ipotizzabile progressione criminosa del-
l'una nell'altra, per la diversità dei rispettivi oggetti giuridici e per l'astratta e corretta possi bilità di autonome realizzazioni, non sussistendo,
dunque, un rapporto di necessarietà della prima ri-
spetto alla seconda o viceversa;
restando comunque assorbito il reato di contrabbando (comune) in quello
(militare, ai sensi della prima ipotesi dell'art.3 17 precitato;
nel delitto di contrabbando militare, la compar-
tecipazione del civile è disciplinata dall'art. 117
C.P. ov'egli ignori la qualità particolare dell'in-
traneus (cioè del militare della Guardia di FI),
e dall'art. 110 dello stesso Codice ove tale quali-
tà gli sia nota%;B
nel delitto di collusione, ai sensi della seconda ipotesi di cui all'art. 3 menzionato, il concorso necessario dell'extraneus è punibile secondo le di-
sposizioni generali sul concorso delle persone nel reato%;B
non è ipotizzabile la continuazione tra il reato associativo ed i singoli reati-scopo.
In tema di valutazione del deposto del dr. FF,
il Tribunale, confermata la natura di testimonianza già attribuita alla fonte processuale, ne riteneva la piena attendibilità, alla stregua di analisi in-
trinseca ed estrinseca variamente argomentata.
Avverso le tre sentenze summenzionate interponevano appelli la Pubblica Accusa, gli imputati nonchè (sol tanto contro quella del 26 luglio 1987) la parte civile.
I tre procedimenti erano riuniti dalla Corte d'Ap-
pello di IL, che li definiva in secondo grado 18 con sentenza del 28 novembre 1989, confermando i principi giuridici stabiliti dal Tribunale di OM
con la sentenza del 26 luglio 1987 e su tale base assumendo per ciascun imputato, ora ricorrente, le statuizioni che saranno in seguito per ognuno indicate.
Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi l'RC, l'IO, l'AC, l'AZ, il Ber-
nardo, il BonaGL, il BU, il CA, il Ca- ruso, il AS, il CO, il ES, l'IR, il
GI, il NI, il NI, il MO, il Mila-
(ni, il Motreni, il EL, il NI, il VI-
niti, il OL, il NO, il QU, il IC,
il ZZ, il NI, la TT, 10 NE, il
AR, il RA, il RA, la RD;
ma questi ultimi due, l'AC, l'AZ, il Bonavo-
glia, il OL, lo NE ed il AR non han- no enunciato motivi.
CH US (condannato, in esito ai giudi zi di merito, pei reati di associazione per delin-
quere, unificati i capi A dei proc. 242/85, 286/86,
1464/86%; di corruzione, falso strumentale, collusione e contrabbando militare, di cui ai capi B,G, Hi del proc. 464/86%3B di minaccia a pubblico ufficiale, di cui al capo M dello stesso procedimento;
di corruzio ne aggravata di p.u., di cui ai capi V e Z del proc. 360/86; ed assolto con formule varie da altri reati, 19
mentre per residue imputazioni è stato dichiarato non doversi procedere, trattandosi di reati prescrit ti o commessi all'estero), ha denunciato, con motivi principali ed aggiunti:
difetto di motivazione e violazione di legge sulla eccepita inutilizzabilità di atti processuali, re-
lativamente al giudizio concluso con la sentenza del
Tribunale di OM in data 26.7.1987, per inosservan za dell'art. 466 bis C.P.P. (del 1930), non essendo
ivi stata data lettura, nè compiuta specifica indi cazione di atti processuali utilizzabili in prosie-
guo, in particolare di quelli poi utilizzati - fra
gli atti previsti dagli artt. 462, 463, 465 e 466
- per l'affermazione di respon- dello stesso Codice sabilità, trattandosi perciò di nullità non sanabi-
le da successiva indicazione specifica, effettuata dal giudice dell'appello;
inosservanza degli artt. 192 e 195 del vigente C.P.
relativamente ai fatti di cui alla sentenza del P.
Tribunale in data 2.12.1986 con riferimento alla valutazione della testimonianza "de relato", resa dal dr. FF e per la mancata qualificazione di costui stesso quale "agente provocatore";
- eguale lesione in relazione ai fatti di cui alla 20
sentenza 26.7.1987;
violazione dell'art. 62 del vigente C.P.P., in re-
lazione alla testimonianza del FF sulle dichia-
razioni asseritamente resegli dal ricorrente e dal coimputato GI;
difetto di motivazione e violazione di legge in www.w ordine alla denegata continuazione tra il reato as- sociativo e quelli strumentali o i delitti-scopo;
difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta punibilità dell'extraneus nel delitto di collusione%;B
difetto di motivazione, in relazione al reato di contrabbando militare, sull'elemento soggettivo, in particolare sulla consapevolezza del concorso, nello
stesso fatto di militari della Guardia di FI;
violazione di legge e difetto di motivazione per la ritenuta configurabilità del reato di contrabban-
do militare quando la condotta tipica sia realizzata da soggetto non qualificato;
violazione di legge per l'esclusa configurabilità
della violazione finanziaria consumata dal militare di finanza, in concorso con civili, quale circostan-
za aggravante del comune reato di contrabbando di tabacco estero, che sia principalmente commesso da soggetto non militare;
B difetto di motivazione per la denegata attenuante I 21
-
di cui all'art. 117 C.P.;
difetto di motivazione per l'esclusa ipotesi de-
littuosa di contrabbando indeterminato di tabacco estero, comportante, attesa la concessione di circo-
stanze attenuanti generiche, la sola pena pecuniaria ex art. 294 della Legge Doganale;
- difetto di motivazione per l'escluso vincolo di continuazione tra i delitti di cui alla sentenza del
Tribunale di OM in data 2.12.1986 e quelli di cui alle sentenze 26.7.1987 10.10.1988 dello stesso organo, pur avendo i primi giudici ritenuto che tut ta l'attività delittuosa svolta nel tempo trovasse indiretto sostegno in un medesimo rapporto associa-
tivo perdurato dalla costituzione allo scioglimento,
avvenuto nell'anno 1983;
- difetto di motivazione per la ritenuta responsa-
p.u. (p. bilità in ordine al delitto di minaccia a
1. il ten.col. BO)%;B
difetto di motivazione e violazione di legge cir ca la ritenuta procedibilità dei reati di cui ai capi V e Z del proc. 360/86 ( (sentenza del 10.X.1988),
trattandosi, in realtà, di fatti avvenuti in terri-
torio svizzero, ove le somme erano state versate a
mani del ZZ (ritenuto dal deducente unico pubbli
1 22
co ufficiale coinvolto) e difettando, per contro,
la richiesta di procedimento da parte del Ministro
di Grazia e Giustizia;
difetto di motivazione, relativamente agli stessi fatti di cui sopra, per denegata qualificazione come episodi di concussione, originati dall'iniziativa del ZZ e dal conseguente, indotto timore negli interessati;
- difetto di motivazione sulla denegata riduzione delle pene inflitte;
violazione di legge, in relazione ai fatti di cui alla sentenza del Tribunale in data 2.12.1986, per statuita scelta, da parte del giudice d'appello e pur mancando impugnazione del P.M., del reato di collusione quale il più grave nell'ambito della rav- visata continuazione, in riforma di precedente sta-
tuizione del primo giudice, che aveva ritenuto il più grave il delitto di corruzione di p.u.;
violazione di legge per eseguita liquidazione del danno, in favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, in via equitativa, anzichè sulla base del pregiudizio economico effettivamente arrecato;
violazione di legge, per eseguita applicazione dell'indulto ex D.P.R. 16.12.1986 n° 865 nella misu ra di anni uno, anzichè di anni due, rispetto ai reati commessi nel marzo 1983, ovviamente esclusi 23
dall'analogo beneficio di cui al D.P.R. 744/81 e perciò fruenti di quelle successive in misura piena:
- violazione di legge per la denegata revoca di mi-
36.18. (1950), sure coercitive, di cui all'art. 282 1° CO. n.2 e
imposte all'atto della scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare e non più giusti-
ficate da esigenze cautelari;
violazione di legge e difetto di motivazione per la statuita riforma della formula assolutoria rela-
tivamente ai reati di esportazione di valuta (capi
H del proc. 242/85, C del proc. 286/86 e C del proc.
321/86, dai quali era stato assolto in primo grado perchè il fatto non sussiste, ed in appello perchè
il fatto non costituisce reato), essendo puramente presuntiva l'opinione del secondo giudice per cui,
trattandosi di sigarette introdotte dalla Svizzera,
in quel territorio erano stati versati i corrispon-
denti prezzi;
violazione degli art. 41 bis e 48 ter del codice procedurale previgente, in relazione al procedimento definito in primo grado con sentenza del 26.7.1987
del Tribunale di OM che avrebbe dovuto essere de-
voluto alla competenza di altro giudice, attese le accuse di corruzione ivi profferte dal coimputato 24
IC nei confronti di un magistrato della Procura
della Repubblica di OM%;B
estinzione di taluni reati per amnistia o prescri-,
zione;
violazione di legge per la denegata cancellazione.
dell'ipoteca legale sugli immobili della s.r.l.
"Ombretta".
Il ricorrente IO VA (assolto con formule va-
rie dai reati di cui al proc. 242/85, nonchè da quel li di cui ai capi C;
D;M del proc. 464/86 - falsi e violenza a p.u. e condannato, invece, pei reati di associazione a delinquere, corruzione di p.u. e fal-
so, di cui ai capi A, B, G dello stesso proc. 464/86)
ha lamentato, con un primo motivo, difetto di motiva-
zione per rigetto di istanza di rinnovazione parzia-
le del dibattimento, in relazione ai fatti di contrab bando del 16.3.1983%; nonchè, con un secondo motivo,
difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità,
per omessa considerazione di circostanze scagionanti,
quale, soprattutto, la personale assenza nelle fasi preparatorie ed esecutive dei fatti anzidetti;
B con un terzo motivo, infine, il deducente ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso proposto dalla p.c.
Amministrazione delle Finanze anche nei suoi confron ti, avverso ogni statuizione pertinente assunta in primo grado, essendo stata la relativa dichiarazione 25
notificata non già nel domicilio reale, bensì presso lo studio del difensore, e cioè in domicilio non eletto.
Il ricorrente NA IC, sottufficiale della
Guardia di FI (condannato pel delitto di collu sione di cui al capo H del proc. 464/86, ed assolto con formale varie dai reati di contrabbando milita- re e corruzione di p.u., di cui allo stesso capo H
ed al capo I del medesimo procedimento), ha dedotto difetto di motivazione sulla ritenuta responsabili-
tà, ancorata alle sole dichiarazioni del FF,
non riscontrate nella attendibilità logica intrin-
seca, non assistite da riscontri oggettivi nei con
fronti del deducente, e peraltro sospette di menda-
cio per attriti risalenti al periodo in cui anche l'accusatore militare nella Guardia di FI.
Il ricorrente CA, funzionario doganale assol to in secondo grado dai reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di contrabbando, di cui ai capi P e R del proc. 242/85, limitatamente a tre transiti quanto al secondo, mentre sono stati
dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui al capo I ed allo stesso capo R del medesimo proce-
dimento, per quest'ultimo capo relativamente agli 26
altri quarantatrè transiti, ha lamentato difetto di motivazione e vizio logico nell'apprezzamento di cir costanze (quali il disordine nel traffico doganale all'epoca dei fatti e l'inesistenza di rilevanti,
personali risorse economiche) che, valutate favore-
volmente per altri coimputati in consimili posizioni,
non hanno ricevuto eguale considerazione nei riguar di del deducente, sol perchè risultato in servizio nei periodi in cui si verificò il maggior numero di transiti di automezzi trasportanti sigarette di con trabbando.
AR IE, sottufficiale della Guardia di FI
condannato in grado di appello pei reati di collu-
sione e di contrabbando militare di cui ai capi L
e N del proc. 242/85, relativamente a 76 transiti,
avvenuti sino al luglio 1981, mentre i reati di cor ruzione di cui ai capi M ed O dello stesso procedi-
mento sono stati dichiarati estinti per prescrizio- ne (da tali addebiti egli era stato assolto dal Tri-
bunale di OM con formule varie), ha denunciato difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità
fondata sulla sola circostanza del prestato servizio in occasione dei passaggi di autocarri carichi di senza supporto di altri sigarette di contrabbando,
elementi significativi. Il ricorrente AS DO, condannato pei reati di 27
cui ai capi A, B, G del proc. 464/86 (da altri reati contestati è stato assolto con formule varie), ha promosso censure analoghe a quelle del collega IO,
raggiunto da eguali statuizioni di colpevolezza.
CO IG, assolto con formule piene dagli ascrit ti reati, eccezion fatta per quello di contrabbando indeterminato, di cui al capo G del proc. 242/85,
dichiarato estinto per prescrizione, ha lamentato,
in relazione a tale ultima imputazione, difetto di motivazione sulla responsabilità, implicitamente ri tenuta per la pronuncia di estinzione a suo dire
argomentata dalla sola consegna di assegni all'Ar-
cellaschi, peraltro documentalmente riferita a cau-
sale ben diversa da quella del contrabbando;
ha cen surato, poi, la statuizione di condanna al risarci-
mento dei danni in favore dell'Amministrazione finan ziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 578 C.P.P.,
dal momento che nel grado precedente non v'era stata
alcuna pronuncia di condanna.
ES NE, sottufficiale della Guardia di Fi- nanza, condannato in grado d'appello pei reati di collusione e di contrabbando militare (capo L del proc. 242/85), relativamente a 49 transiti, mentre il reato di corruzione, di cui al capo M dello stes- 28
so procedimento, è stato dichiarato estinto per pre scrizione (da tali addebiti era stato assolto in primo grado con formule varie), ha denunciato difet to di motivazione in punto di ritenuta responsabili tà, a suo dire fondata su elementi insufficienti ed equivoci (la sua opposizione ad un nuovo criterio di assegnazione del personale militare al servizio transiti nella dogana di TE HI, la spesa,
comunque giustificata, di 180 milioni di lire nel triennio 1979-1981 per il riattamento di una casa in Maddaloni, una chiamata in correità, peraltro im-
precisa, da parte del GI, comunque utilizzata soltanto nei confronti del deducente e non verso al-
tri militari pure accusati dalla stessa fonte), e
manchevole, per contro, Hella pretermessa considera-
zione di elemento storico - la costante assenza dal
- ovvero nella inesistente in- piazzale dei transiti dicazione degli uomini da lui collocati, secondo l'accusa, nei "posti giusti" o delle pretese inter-
ferenze esercitate su costoro. Con un secondo motivo,
il ricorrente ha lamentato, con riferimento al rite nuto reato di contrabbando militare, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza,
assumendo di essere stato imputato esclusivamente del delitto di collusione;
nonchè la violazione del- l'art. 376 C.P.P. (del 1930), relativamente allo 29
stesso delitto di contrabbando militare, per omesso interrogatorio sui relativi fatti. Con motivi ulte-
riori, infine, la parte ha censurato la ritenuta va-
lidità delle dichiarazioni del FF, specie nelle parti riproducenti asserite ammissioni fattegli dal
GI, eccependo la violazione degli art. 192 e 62
vigente Codice di procedura;
ed ha dedotto l'inammis sibilità dell'appello proposto dal P.G. nei suoi riguardi, avverso la sentenza del Tribunale in data
2.12.1986, perchè la relativa dichiarazione fu no-
tificata presso lo studio del difensore, pur in di-
fetto di elezione di domicilio nello stesso luogo.
IR NN, funzionario doganale, assolto in grado di appello dai reati di associazione per de-
linquère e di corruzione (per 12 transiti), di cui
ai capi P e I del proc. 242/85, mentre sono stati
dichiarati estinti per prescrizione i reati di con-
trabbando e di corruzione (relativamente a 34 tran- siti, di cui ai capi T e I dello stesso procedimento) 7
ha dedotto difetto di motivazione sulla responsabi-
lità sottesa alle pronunzie di prescrizione, sia sot to il profilo della mancanza di documentazione atte stante l'effettivo ingresso dei pretesi carichi nel territorio nazionale, non potendosi escludere, per - 30
converso, l'ipotesi di contrabbando interno svizze-
ro, sia, in ogni caso, sotto l'aspetto del dolo,
ritenuto dai giudici d'appello su basi presuntive
(l'essere egli solo in servizio, nei momenti dei
pretesi transiti e l'aver proceduto alla registrazio ne di documenti falsi di accompagno), comunque equi voche e controvertibili, e peraltro contraddittoria-
mente valutati all'interno dell'ampio ventaglio dei transiti considerati. In relazione, poi, alla spe-
cifica imputazione di corruzione, la parte ha dedot to l'apoditticità immotivata della supposta respon-
sabilità, ancorata al solo dato presuntivo di una prassi corruttiva, corrente nel luogo e comunque non sostenuta, nel concreto riferimento personale, dalla testimonianza indiretta del FF;
ed ha, infine,
censurato la mancata delibazione dei motivi di appel lo.
GI VI condannato pei reati di associazio-
ne per delinquere, corruzione di p.u., falso mate-
riale in atto pubblico fidefacente, violenza a p.u.
(rispettivamente, capi A, B, G, M, del proc. 464/86),
e di collusione (capo C 1 del proc. 242/85), nonchè
pei reati di corruzione di p. u., di cui ai capi A e
B del proc. 360/86 (sentenza del Tribunale di OM
del 10.10.1988), mentre da altri reati di cui agli stessi procedimenti 464/86 e 242/85 è stato assolto 31
con formule varie e per altri ancora è intervenuta pronuncia di estinzione per prescrizione, ha eccepi to, con riferimento al reato di violenza a p.u. (ca-
po M surrichiamato), l'avvenuta estinzione per amni stia ex art. 1 D.P.R. 75/90, e, con riferimento ai
due reati di cui al proc. 360/86, l'improcedibilità
dell'azione penale per difetto di richiesta, in quan to commessi all'estero, irrilevante essendo la cir- costanza che il prezzo della corruzione, versato in territorio elvetico, fosse poi oggetto di spartizio ne in Italia fra i correi MO e ZZ;
ed ha poi lamentato, per gli stessi due reati;
difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, in contrap posizione all'esclusa ipotesi di concussione, invece
concretamente ravvisabile nell'induzione su di lui esercitata dal ZZ per convincerlo all'esborso del la complessiva somma di sette milioni di lire, onde riottenere il passaporto personale rinnovato, al cui possesso non aveva, oltretutto, specifico interesse
In relazione, poi, alle altre statuizioni di condan na, per i fatti del triennio 1979-81, il ricorrente
ha denunciato difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, travisamento di fatto sui pretesi e "cospicui movimenti di somme' presso istituti ban "1
: 32
cari, assunti a conferme di colpevolezza ed in real-
tà inesistenti, e violazione di legge per la ritenu ta attendibilità delle dichiarazioni del FF,
senza verifiche effettive.
Relativamente ai reati connessi al contrabbando del
16 marzo 1983, il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione sugli articolati argomenti di appello,
con i quali si era contestata la verificazione sto-
rica del fatto, violazione di legge in punto di qua-
lificazione delle dichiarazioni del FF, che aveva in realtà partecipato all'intrapresa quale a-
gente provocatore e l'inesistenza di prove circa la consumazione di illeciti valutari.
Con ulteriori motivi di ricorso, il GI ha dedot to erronea interpretazione della legge penale per la ritenuta punibilità dell'extraneus nel delitto di collusione, e difetto di motivazione per la deter minazione, sostanzialmente modellata su quella sta-
bilita per il coimputato RC, malgrado la rilevante diversità delle rispettive condotte, il diverso apporto causale ed il differenziato ruolo a ciascuno attribuito.
NI EO, autista, condannato pei reati di collu-
sione e di contrabbando militare di cui al capo Hi
del proc. 464/86, ivi assorbito il delitto di con- j trabbando di tabacchi di cui al capo L dello stesso 33
procedimento (dal reato associativo di cui al capo
E è stato ampiamente assolto), ha censurato per di fetto di motivazione il ritenuto dolo (ed in parti-
colare la consapevolezza di concorrere con militari
della Guardia di FI, non necessariamente pre-
sente nel compimento di atti di contrabbando.
NI NN, nei cui confronti l'ascritto rea to di contrabbando di tabacchi, indeterminato e continuato, è stato dichiarato estinto per prescri-
zione (ritenuta cessata l'attività di contrabbando con l'anno 1981), con condanna, tuttavia, al ristoro dei danni verso l'Amministrazione finanziaria, ha eccepito la prescrizione del reato pei fatti avve-
nuti nell'anno 1982, peraltro già esclusi, come si
è detto, dal giudice d'appello.
MO CA, interessato di soli fatti del pro cedimento definito in primo grado con sentenza del
10 ottobre 1988, condannato, in esito di giudizi di merito, pei reati di concussione consumata, corru-
zione, favoreggiamento, violazione della pubblica custodia, tentata concussione (capi A,B,D,E,F,G,H,
I,L,M,N) nonchè per il reato di malversazione, ha
dedotto, innanzitutto, l'inefficacia e la non veri dicità della dichiarazione-confessione prodotta in 34 = grado d'appello e, quindi, il difetto di motivazione.
sulla confermata responsabilità, desunta prevalente-
mente dalla inaffidabile chiamata in correità del
ZZ, neppure verificata nell'attendibilità sogget➡ tiva e carente di riscontri oggettivi, non essendo stato accertato, tra l'altro, che il ricorrente aves se il possesso dei documenti o fosse in grado di esple tare gli adempimenti assunti ad oggetto delle ipo-
tesi accusatorie di corruzio e di concussione.
In relazione al delitto di malversazione, il ricor-
rente ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale per la ritenuta responsabilità, in ra-
gione del difetto di dolo e del presupposto materia le del possesso;
ed analoga doglianza ha esperito da corruzione a con- in ordine alla modificazione dei titoli dei reati di cui ai capi A e cussione
M, sull'assunto della mancanza, nei relativi fatti,
del metas publicae potestatis, avendo la supposta parte lesa RA liberamente aderito, per valu-
tata convenienza, all'offerta di ostensione retribui ta dei documenti riservati che lo riguardavano.
IL IE, sottufficiale della Guardia di Finan- za, condannato pei reato di collusione, di contrab- bando militare e corruzione (capi H e I del proc.
464/86), ha dedotto difetto di prova e di motivazio- ୮
ne in ordine all'ascritto quantitativo contrabban- 3.5
dato, nonchè contraddittorietà logica nella valuta-
zione delle chiamate in correità del IC, stimate a volte credibili ed altre volte incredibili, senza esplicita giustificazione, e difetto di motivazione sulla ritenuta colpevolezza, fondata sulla sola pre-
senza ad una riunione preparatoria dei fatti consu-
mati il 16.3.1983. e su preteso, ma contestato arric chimento, oltrechè, quale presupposto storico, sul-
la affermata verificazione del contrabbando nel gior no predetto, che sarebbe inspiegabilmente sfuggito al servizio repressivo appositamente presisposto.
MO IO, condannato per l'ascritto reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo
E proc. 464/86), ha censurato la sentenza sul punto della confermata responsabilità, ritenuta a suo ca-
rico per la sola qualità di socio, unitamente allo
RC, della s.r.l. Comense, proprietaria di due automezzi coinvolti nei fatti del 16 marzo 1983
per quella di titolare del contratto di locazione di un capannone sito in Senna Comasco, in cui i due
automezzi erano stati rinvenuti e per la circostan-
za, ancora, del ritrovamento, in altro magazzino lo cato al OL, di tre dischi tachigrafi a sua firma;
su tali presupposti, la parte ha dedotto difetto di 36
motivazione circa la concludenza di tali elementi indiziari, assumendo la violazione dei criteri di cui all'art. 192 C.P.P. Con un secondo motivo, poi,
ha formulato analoga censura circa la determinazione della pena, che egli aveva chiesto fosse contenuta nel minimo edittale e che i giudici hanno invece fissato, immotivatamente, in misura superiore.
EL LB, condannato pel reato di corruzione di p.u. (sentenza del Tribunale di OM del 10.10.
1988), ed assolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi B1 e C1 del proc. 242/85 (sen-
tenza del Tribunale predetto in data 26.7.1987), ha
lamentato, con un primo motivo, violazione dell'art. 9 C.P. per ritenuta procedibilità dell'azione penale relativamente al primo reato, in realtà perfezionato,
con l'accordo tra le parti, in territorio elvetico;
e, con un secondo motivo, difetto di motivazione per la confermata responsabilità in ordine al reato me desimo, fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie del Rizzo e dell'RC, non suffragate da al-
tri elementi ed anzi smentite dalla circostanza che il passaporto del deducente non aveva necessità di
rinnovo, perchè ordinariamente scadente il 31 maggio
1984.
NI NC, condannato pei reati di partecipa- zione ad associazione per delinquere e violenza a 37
p.u. (capi A e M del proc. 464/86), nonchè, in gra-
do di appello, pei reati di corruzione di p.u., fal-
so ideologico in atto pubblico, collusione e con-
trabbando militare, in questo assorbito il reato di contrabbando di tabacchi (capi B;
G; H1, L dello stes so procedimento), ed assolto perchè il fatto non sussiste da reati ulteriori di falso (capi C e D di tale procedimento), ha preliminarmente dedotto l'i-
nammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti dal P.G. di IL (avverso la sentenza del Tribunale di OM del 26.7.1987), perchè tardiva;
ha quindi lamentato violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, in relazione ai capi raggiunti da statuizioni di condanna, ed in partico-
lare delle chiamate in correità, dai giudici del merito ritenute sufficientemente riscontrate se con
cordanti con similari affermazioni rese da altri coim putati O da testimoni о con la natura dei fatti ascrit ti e per essi valutati attendibili, sulla base di tali criteri, le dichiarazioni del FF e dello Onniboni. Infine, con un terzo motivo, la parte ha denunciato difetto di motivazione per la ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere, tra l'altro assumendo di aver avuto contatti soltanto 38
con i predetti FF ed BO, concordi nello escludere la sua compromissione in atti di contrab-
bando.
Con motivi comuni, i finanzieri BU NC e Pavi-
glianiti LE, condannati pei reati di collusione e di corruzione di P;
U; (capi H e I del proc.464/86),
premessa eccezione di nullità della sentenza di pri-
mo grado per violazione dell'art. 466 bis e quindi dedotta violazione di legge a carico di quella di appello, che tale nullità non ha rilevato, hanno ul-
teriormente lamentato la violazione degli art. 41 bis e 48 ter del codice processuale anteriormente vigente, per avere il coimputato IC, nella sede dibattimentale di primo grado, esplicitamente accu- sato di reati connessi il P.M. di udienza;
hanno poi proposto la violazione dell'art. 192 del Codice vi-
gente, nonchè il difetto di motivazione circa la ri-
tenuta responsabilità pei fatti del 16.3.1983, fon- data su indizi labili, quali la mancata registrazio-
ne delle schede di circolazione relative ai cinque automezzi coinvolti nel contrabbando, peraltro non consegnati dai colleghi addetti al riscontro, con-
traddittoriamente prosciolti in istruttoria, o dichia
razioni generiche ed imprecise del FF e dello
RC. r
NO DO, direttore della dogana di TE Chias 39
so, condannato pei reati di collusione e di contrab bando militare, di cui al capo H1 (ivi assorbito quello L) del proc. 464/86, mentre dai reati di as-
sociazione per delinquere ex art. 416 C.P. e di cor-
ruzione (capi E e F stesso procedimento) è stato as-
solto in grado d'appello per non aver commesso il fatto, ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti,
le seguenti doglianze:
1) difetto di motivazione in punto di ritenuta re-
sponsabilità, fondata su impartite disposizioni di servizio, conformi a prescrizioni dettate dagli or-
gani superiori, ma dai giudici ritenute presuntiva-
mente dirette alla collocazione del IC, coinvolto nell'organizzazione criminosa, nell'ufficio transi-
ti per la giornata del 16 marzo 1983, e ciò malgra-
do la stessa Amministrazione finanziaria avere poi riconosciuto la regolarità del comportamento del ricorrente e dagli atti emerge , comunque, l'irri-
levanza della interinale assegnazione del IC a quel servizio, a fini agevolativi del programmato contrab bando, attese le modalità di disimpegno dei compiti di controllo nel varco doganale in parola;
2) vizio logico di contraddittorietà fra la condanna pei reati di collusione e di contrabbando militare 40
e l'assoluzione piena da quello associativo e dalla corruzione, essendo ragionevolmente inconfigurabile violazione non retribuita dei doveri d'ufficio, aven do la stessa Corte di IL ravvisato cumulativa-
mente nel vantaggio economico la ragione delle dif-
fuse complicità negli apparati ufficiali di vigilan-
za e repressione;
3) difetto di motivazione sulla ritenuta responsabi-
lità pel delitto di collusione, attesa l'esclusa appartenenza al gruppo organizzato, sola controparte del rapporto collusivo stabilito con i militari del-
la Guardia di FI;
4) violazione di legge per la ritenuta punibilità
dell'extraneus nel delitto di collusione;
:5) difetto di motivazione sul dolo del delitto di contrabbando militare, sotto il profilo della rite-
nuta consapevolezza della compartecipazione al fatto di militari della Guardia di FI, comunque irri-
levante in relazione all'accordo intervenuto esclusi vamente fra questi ed i membri dell'associazione cri minosa %;
6) subordinatamente, difetto di motivazione sulla effettiva introduzione nel territorio nazionale del-
le merci in questione, comunque inaccertate qualita-
tivamente e quantitativamente;
7) difetto di motivazione per le denegate attenuanti 41
generiche e per la determinazione della pena;
8) violazione di legge in punto di valutazione della testimonianza "de relato" del FF, per la parte riproducente chiamate in correità stragiudiziali,
formulate da coimputati nei confronti del ricorren-
te, ma dagli stessi non confermate in sede giudizia–
ria;
9) violazione di legge per la ritenuta configurabi-
lità di doppio reato (di collusione e di contrabban do militare) nella violazione finanziaria commessa dal militare in concorso con civili, anzichè di uni-
co e omnicomprensivo reato di contrabbando militare,
come ritenuto dalla Corte di Cassazione in recente pronuncia;
10) violazione di legge per l'irrogazione di pena correlata allo statuito reato base di contrabbando militare, sostituito a quello di collusione scelto come il più grave in primo grado in misura più
elevata di quella stabilita in prime cure, in difet
to di ammissibile appello del P.M. la cui impugna-
zione, difatti, doveva essere ritenuta inammissibile per carenza di specificità dei motivi.
QU ON, sottufficiale della Guardia di Finan za, condannato pei reati di collusione, contrabbando 42
militare e corruzione di p.u., di cui ai capi H e I
del proc. 464/86, ha dedotto violazione dell'art. 192
C.P.P. e difetta di motivazione sulla ritenuta respon sabilità, fondata su indizi inconcludenti (l'aver partecipato al servizio doganale nei giorni 10 e 16
marzo 1983, nella seconda occasione indugiando immo-
tivatamente nel piazzale dei transiti), peraltro con-
trastati dalla circostanza, travisata dai giudici,
per cui diversi erano i capiposto nell'una e nella altra giornata, con ovvie implicazioni in punto di assegnazione a specifici servizi, e che accertamen-
ti bancari sul suo conto non dettero alcun risultato utile all'accusa.
IC NA, funzionario doganale, condannato pei reati di associazione per delinquere, corruzione,
falso ideologico in atto pubblico, collusione e con-
trabbando militare (capi E, F, G, H1, in questo as-
sorbito il capo L, del proc. 464/86), ha lamentato difetto di motivazione sulla esposta esigenza di rinnovazione della perizia psichiatrica, nonchè in punto di ritenuta responsabilità e di determinazione
della pena.
ZZ ED, condannato per reati di concussione
consumata e tentata (capi A,M,L del proc. 360/86,
modificata pei primi due l'imputazione di corruzione di p.u.), nonchè peri reati di favoreggiamento (capi 43
B,E,I,N) di corruzione di p.u. (capi D,F,G) e di vio lazione della pubblica custodia di cose (capo H,
sempre dello stesso procedimento), ha lamentato di-
fetto di motivazione in ordine alla richiesta di di versa scelta del reato più grave, nell'ambito della ravvisata continuazione, violazione di legge per la statuita condanna pel reato di concussione, di cui al modificato capo A, ciò comportando mutazione non consentita del fatto contestato, ed erronea appli-
cazione della legge penale nella individuazione, in sede di giudizio di appello, dello stesso reato di concussione quale il più grave ai fini della conti-
nuazione, pur nella confermata entità della pena fis sata nel giudizio di primo grado;
ha poi dedotto di fetto di motivazione per la delegata prevalenza del le concesse attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute.
NI NZ, autista, condannato per i reati di con
trabbando militare e di collusione (capo H del proc.
464/86, ivi assorbito il capo L, concernente il con
trabbando di tabacco estero), e variamente prosciol.
to da altre imputazioni, ha lamentato, rispetto al-
la sola pronuncia di condanna, difetto di motivazio-
in ordine alla effettiva verificazione dei fatti ne 44
del giorno 16.3.1983, nei quali sarebbe stato coin- volto un automezzo da lui guidato, oltrechè sull'at-
tribuitagli consapevolezza della partecipazione al preteso fatto di militari della Guardia di FI;
ha poi lamentato violazione di legge per la statuita punibilità dell'extraneus nel reato di collusione e per la ritenuta configurabilità del contrabbando mi litare quale reato autonomo, anzichè quale circostan za aggravante del comune contrabbando di tabacco este ro, soggetta al giudizio di comparazione ex art.69
C.P., come avrebbe dovuto essere sul rilievo che,
nel concorso tra l'ipotesi innominata di cui alla prima parte dell'art. 3 L.1383/41 e quella specifica prevista dalla legge sul contrabbando comune, resta
applicabile quest'ultima disciplina, salvo l'aggra-
vamento di pena previsto dallo stesso art.3, limi-
tatamente ai soggetti compartecipanti rivestiti del-
la particolare qualità militare. Con ultimo motivo,
infine, il ricorrente ha denunciato la carenza tota-
le di motivazione sulla istanza di concessione del-
l'attenuante di cui all'art. 117 C.P.
TT NE, nei cui confronti - in riforma della sentenza di primo grado in data 2.12.1986, che l'a-
veva pienamente assolta, con formule varie, dai rea-
- è stato dichiarato non doversi proce- ti ascritti dere per i delitti di partecipazione ad associazione
- 45
per delinquere e di contrabbando, di cui ai capi A
dei proc. 242/85 e 286/86, G del proc. 242/85, B
del proc. 286/86, perchè estinti per prescrizione,
e l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste" è sta ta sostituita con quella "perchè il fatto non costi-
tuisce reato" relativamente al reato di cui al capo
C del proc. 286/86 (esportazione non autorizzata di valuta), ferme le precedenti formule assolutorię
pei capi residui, ha formulato le seguenti doglianzė:
1) difetto di motivazione sulla ritenuta partecipa-
zione ai reati (depenalizzato quello valutario), pei
2 quali intervenuta riforma nei sensi precisati,
fondata sul solo vincolo di coniugio con l'Arcella-
schi, peraltro superato dall'intervenuta separazione,
e non altrimenti sorretta dal ruolo puramente'passi vo di telefonista presso una azienda di HI,
per cui aveva talvolta raccolto comunicazioni diret te al coniuge, nell'ambito di collaborazione da lei ritenuta lecita, trattandosi, peraltro, di comunica zioni non utilizzabili probatoriamente nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 226 quater co. VI°
C.P.P. (del 1930), perchè oggetto di intercettazio- ne autorizzata in procedimento diverso, ed essendo,
inoltre, puramente congetturale l'opinione della - 46
Corte che essa si fosse resa consapevole prestanome del marito nella intestazione della quasi totalità
delle quote della S.R.L. Ombretta, che realmente le appartenevano;
2) violazione della legge processuale per mancata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal P.M. nei suoi confronti, per difetto di specificità dei relativi motivi;
3) carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al reato di esportazione non autorizzata di valuta, e travisamento di fatto circa
la pretesa tenuta della contabilità del coniuge, cir costanza non rispondente al vero, attesa la delimi-
tazione della prestata collaborazione allo svolgimen to di qualche operazione bancaria sui conti dell'Ar
cellaschi%;B
4) difetto di motivazione relativamente alla richie-
sta gravata di modificazione dell'imputazione di contrabbando determinato in quella di contrabbando indeterminato%;B
(5) difetto di motivazione e violazione della legge processuale per il denegato dissequestro di beni mo
bili di sua proprietà e di quelli della s.r.l. Ombret
ta, assoggettati a sequestro penale, e per la rifiu-
tata cancellazione di ipoteca legale iscritta sugli immobili appartenenti alla stessa società, estranea
- 47
alle posizioni processuali dei titolari delle quote societarie.
RA CH ON, condannato per l'ascritto rea to di corruzione di p.u. (proc. 360/86, di cui alla sentenza del Tribunale di OM in data 10.10.1988),
mentre dai reati di cui al proc. 242/85 è stato va-
riamente assolto, ha enunciato motivi concernenti la sola pronuncia di condanna, denunziando erronea
applicazione della legge penale e difetto di motiva-
zione sulla ritenuta responsabilità, soprattutto per l'omesso rilievo della ricorrenza, nella fattispecie concreta, degli estremi del delitto di concussione,
consistiti nella forzata soggezione all'altrui ed implicita minaccia (del MO e del ZZ) di ritiro della sua patente di guida, a nulla rilevando,
in contrario, che la pressione così esercitata non fosse formalmente esplicitata.
Motivi della decisione
Debbono essere dichiarati inammissibili, per manca-
ta enunciazione dei motivi, i ricorsi proposti dal
RA, dalla RD, dall'AC, dall'AZ,
dal BonaGL, dallo NE e dal AR,
nonchè dal OL, nei cui confronti, tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio 48
-
nel capo concernente il delitto sub E (partecipazio-
ne ad associazione per delinquere), che è estinto per prescrizione, trattandosi di fatto cessato il
25.3.1983, secondo la rubrica, ed avendo il ricorren-
te fruito delle attenuanti generiche: e quindi il termine prescrizionale massimo (sette anni e mezzo)
è decorso alla data del 25 settembre 1990.
Inammissibile è pure il ricorso del IC, sia nella parte deducente la necessità di nuova perizia psi- chiatrica non sostenuta da specifica censura avver-
so la contraria opinione della Corte di IL, che in quelle attinenti alla confermata responsabilità
ed alla determinazione della pena, mancando per en-
trambe l'indicazione di specifici argomenti di do-
glianza, e quella concernente la sanzione esponendo,
addirittura, protesta di eccessività, manifestamente inammissibile nel giudizio di legittimità. Comunque,
la sentenza impugnata' deve essere annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente nel capo relati-
vo al delitto di collusione, a lui estendendosi l'ac coglimento, per le raNI che saranno più avanti esposte, di pertinente motivo proposto da altri ri-
correnti non militari.
Vanno dichiarati inammissibili altresì i ricorsi del
NI e del IL: il primo perchè propugnante. la maturata prescrizione dell'ascritto reato di con- 49
trabbando indeterminato di tabacco 1,e,, pronuncia già statuita dal giudice di secondo grado;
il secon do, perchè in parte manifestamente infondato nella denuncia di vizi motivazionali su taluni aspetti dei fatti commessi il 16.3.1983, che sono stati, invece,
tutti esaminati dai giudici del merito, con ampie disamine, ed in parte esponente doglianze di merito circa la valutazione dei fatti, in realtà espletati nelle sentenze con ampiezza e logicità di considera-
zioni, decisive tra le quali l'accertata presenza del ricorrente, come da deposizione del FF, al-
la riunione preparatoria dell'operazione di contrab bando poi consumata nel predetto giorno essendo ca-
po-posto egli medesimo. Va, comunque, dichiarato estin to per prescrizione, tenuto conto delle attenuanti generiche il reato di corruzione e al ricorrente
deve essere estesa la sospensione delle pene acces-
sorie, per le motivazioni che saranno in seguito formulate anche per altri militari di FI.
L'esame degli altri ricorsi postula rilievi prelimi nari che, pur sollecitati da motivi esposti soltanto da alcuni ricorrenti, non possono non avere portata generale, perchè concernenti temi di comune interes
sia sotto il profilo procedurale, che per quel- se, 50
1
lo riguardante l'esatta applicazione della legge penale.
Prioritaria attenzione va perciò rivolta alle ecce-
zioni proposte sulla competenza territoriale della
Autorità Giudiziaria di OM, con riferimento alle accuse di corruzione e di altri reati, mosse dal Ric ci a magistrati di quella città (tra cui lo stesso
P.M. d'udienza) nel corso del dibattimento concluso con la sentenza del 26.7.1987. Si è dunque sostenu-
to dai ricorrenti RC, VIniti e BU
che la posizione di indiziato di reati, conseguente-
mente assunta almeno dallo stesso P.M., avrebbe do-
vuto comportare la modificazione della competenza per territorio a favore dell'A.G. di Brescia, ai sensi dell'art. 41 bis C.P.P. (del 1930), anche nei confronti del procedimento in via di svolgimento nella fase dibattimentale, secondo il tenore dell'art. 48 ter ΙΟ CO. dello stesso Codice: da qui, dunque,
la nullità della sentenza pronunciata, per difetto di competenza, e di quella d'appello, che tale vizio non rilevò, malgrado tempestiva denuncia fattane nei motivi di appello. Si osserva, orbene, che giustamente la Corte di Mi-
lano ha disattese le censure propostele, sul doppio profilo dell'inesistenza del presupposto di applica- zione dell'art. 41 bis (le accuse del IC non por tarono alla elevazione di imputazioni a carico de-
gli incolpati, o per calunnia - nei riguardi del-
l'accusatore), e della mancanza di connessione, CO-
munque, con i fatti oggetto del procedimento;
e quand'anche si GL ritenere che, sotto il primo aspetto, bastasse l'assunzione della figura di indi ziato di reato, ai sensi dell'art. 78 II° CO. dello stesso Codice di procedura, è decisivo il rilievo che non sarebbe stato possibile ravvisare tra gli addebiti mossi ai magistrati ed i fatti oggetto del procedimento quei specifici nessi di contestualità
(reati commessi con una stessa azione о omissione o contestualmente con più azioni od omissioni) pre-
visti nel surrichiamato art. 48 quali indispensabi- li cause di modificazione della competenza ordina-
ria relativamente al procedimento non riguardante i magistrati: da nulla, difatti, risulta che i fatti denunciati dal IC fossero contestuali, nel sensol precisato, a quelli imputati agli altri soggetti.
Quanto, poi, alla eccepita nullità della stessa sen
tenza di primo grado, per dedotta violazione degli artt. 466 bis e 475 n°5 bis C.P.P. (del 1930), e quindi della sentenza di appello per l'eseguita rin novazione degli atti nulli (ricorsi di RC, 52
VIniti e BU, non avendo l'IO ed il Quar-
ta coltivato nei rispettivi ricorsi le doglianze al riguardo già introdotte nei motivi di appello), de-
vesi approvare l'opinione della Corte territoriale
(pag. 259 della sentenza), secondo cui la nullità
in questione, da essa riscontrata esistente, non può
essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 185 I° CO. n.3 C.P.P. (del 1930), siccome attinente alla disciplina di acquisizione e d'utilizzabilità
di determinati atti, e cioè a profilo diverso da quel lo che, a fini di garanzia della difesa, concerne le modalità di intervento, di assistenza e di rappre-
sentanza dell'imputato, assicurandone la partecipa-
zione consapevole al procedimento, con l'ausilio del-
l'assistenza tecnica di soggetto qualificato.
Da tale premessa, il cui fondamento normativo è del tutto evidente, la Corte di IL, considerata la specifica "ratio" sottesa a quelle due norme, ha
tratto la conseguenza che vertendosi in tema di nul-
lità diversa da quelle previste nell'art. 185 preci-
tato, e perciò in caso difforme da quelli, tipica-
mente individuati ed ovviamente non estensibili, di rimessione degli atti del procedimento dal giudice d'appello a quello di primo grado, ai sensi dei com-
mi primo e secondo dell'art. 522 del Codice, essa stessa potesse e dovesse dare gli opportuni provve-
dimenti, ai sensi della generale disposizione di cui al comma terzo dell'articolo, per la rinnovazione degli atti nulli, in relazione alla decisione di me
rito da assumere sulle impugnazioni proposte. E tale considerazione è del tutto condivisibile nell'ambito del sistema previgente, che abilitava il giudice del l'appello - al di fuori dei casi espressamente indi-
cati alla conservazione del giudizio approdato al la sua delibazione, con l'uso degli strumenti di sa
natoria o di rinnovazione eventualmente necessari,
così legittimandolo alla decisione di merito, senza
possibilità di rinvio a quello inferiore, se non
appunto
- nei casi tassativamente previsti: tra i quali, è bene aggiungere, la novella 17.2.1987 n°29,
che ha introdotto gli artt. 466 bis e 475 n°5 bis
del Codice di procedura, non ne ha inserito alcuno riferibile alla nuova disciplina, così implicitamen te confermando per le relative violazioni le regole precostituite ed in particolare il divieto di regres so al grado anteriore, con le eccezioni già previste.
Sulla base di tali esatte considerazioni, la Corte
d'Appello ha proceduto alla rinnovazione dell'atto nullo, e perciò alla dichiarazione di utilizzabilità
degli atti processuali, pei quali era stato preceden 54 temente omesso conforme adempimento, così sostituen dosi al primo giudice e ponendo riparo alla nullità
da questi determinata. E' opportuno notare che le doglianze al riguardo espresse dall'RC (il VIniti ed il Buono non hanno, in sostanza, dedotto argomenti spe cifici) non hanno il pregio di contraddire l'opinio ne della Corte di IL, giacchè propugnano la nul·
lità della sentenza di I° grado e la necessità che il giudice superiore la riconoscesse: ciò che la
Corte territoriale ha concretamente fatto, peraltro zavvisata sanando la s nullità nel modo precisato, nel-
l'ambito dei poberi devoluti al giudice dell'appello,
non essendo possibile, d'altronde, soluzione diversa,
per il ricordato divieto di regresso al giudice in-
feriore.
Quanto si dice trova conferma nel disposto dell'art. 542 n.6 C.P.P. (del 1930), che, in perfetta simme- tria con i concetti sopra espressi, prevede il solo caso di rinvio degli atti al primo giudice dopo lo annullamento della sentenza del giudice di appello,
quando trattasi, appunto, di nullità ex art. 185
dello stesso Codice, verificatasi nel dibattimento di primo grado.
Altro argomento di comune interesse riguarda la te- stimonianza del dr. FF, sostegno fondamentale 55
dell'accusa, sulla quale alcuni ricorrenti hanno fatto cadere critiche variegate in punto di ammissi bilità, di qualificazione e di attendibilità.
Sui primi due profili si è sostanzialmente dedot to che il funzionario fu, in dipendenza del suo ma-
teriale inserimento nell'organizzazione delittuosa ed indipendentemente dalle sue effettive e recondite intenzioni, correo nei reati commessi posteriormente al febbraio-marzo 1983, e perciò anche in quelli oggetto del procedimento definito in OM con sen-
tenza del 26.7.1987, assumendo la posizione dell'a-
gente provocatore, perchè istigatore al compimento dei reati 0, comunque, perchè consenziente alla loro consumazione, in relazione alla particolare qualifi ca funzionale. Da qui, dunque, la sua includibilità
nel novero dei responsabili, anche se in forma ati-
pica, e la conseguente necessità di raccoglierne le dichiarazioni non in veste testimoniale, ma di coim putato ovvero, al più, di "confidente" comunque non
assumibile quale testimone (ricorso NO e me-
morie illustrative).
Per il vero, la questione non presenta rilevante in teresse pratico, poichè i giudici del merito hanno valutato l'attendibilità del dr. FF con crite- 56
ri sostanzialmente rispondenti a quelli prescritti,
anche nella nuova disciplina processuale, in materia di chiamata in correità: e ciò risulterà chiaro alla stregua di quanto si dirà più avanti. In ogni caso,
l'attribuzione al predetto funzionario della quali-
tà di testimone è stata correttamente compiuta dai giudici del merito sotto un doppio aspetto. E' stato escluso che egli agisse quale istigatore dei reati poi commessi, essendo stato accertato un suo ruolo
puramente passivo, mirato al procacciamento di noti-
zie sulle attività di contrabbando svolte dal gruppo dell'RC, e non all'induzione di propositi antonomamente criminosi in soggetti che già automaticaments li ave vano concepiti, accingendosi ad eseguirli;
ed è sta-
to, peraltro, rilevato che, anche ad addebitare la
FF l'apparenza di un concorso, comunque stimo-
lato, nel fatto del 16.3.1983, sotto forma di impli-
cita adesione al piano delittuoso da altri concerta-
to, ciò derivò certamente non da dolo di partecipa- zione, ma dall'opposto intendimento di scoprire o di far scoprire la frode ed i suoi autori, conseguen done decisivamente il difetto di un qualsiasi rappor to di causalità psicologica tra la condotta apparen-
te e l'evento realizzato (da altri). L'esattezza di tali conclusioni è evidente, anche pel sicuro fonda- mento in fatto. 57 -
Il NO ha diversamente ritenuto il FF con fidente o informatore di organi di polizia giudizia➡
ria, da lui contattati nelle note circostanze, da ciò deducendo l'inammissibilità o l'irrilevanza del le sue dichiarazioni "de relato", con riferimento al disposto degli artt. 192 III° CO., 62 del vigente
C.P.P., 304 e 225 bis di quello abrogato. Trattasi
di assunti infondati, giacchè alla stregua della di sciplina processuale anteriore anche il c.d. confi-
dente poteva essere escusso quale testimone se a co- noscenza dei fatti (in osservanza del generale prin cipio di cui all'art. 348 I e II co.), e perchè il richiamo all'art. 62 del Codice attuale è inconferen te, in quanto norma non immediatamente applicabile e comunque non concernente la fattispecie concreta,
che riguarda dichiarazioni bensì raccolte dal Buffo ne, ma provenienti da soggetti non imputati e al
di fuori del procedimento, soltanto successivamente instaurato. Men che mai, poi, tornerebbero applica-
bili le precitate disposizioni del vecchb Codice,
quella ex art. 304 perchè afferente all'attività del giudice, e non della polizia giudiziaria, l'altra di cui all'art. 225 bis perchè relativa a sommarie informazioni assunte (cioè provocate) da ufficiali 58
di p.g., mentre il concreto ha riguardato notizie spontaneamente date dall'RC, dal GI e da altri in via privata, per lo più ancor prima che il FF si ponesse in contatto con organi di polizia tributaria e, comunque, certamente al di fuo ri di qualsiasi indagine ufficiale. In relazione all'art. 192 del codice vigente, deve osservarsi che la norma non si attaglia alla fatti-
specie, una volta attribuita alla fonte FF la qualità di testimone, perchè riguardante il diverso caso di dichiarazioni rese dal coimputato, o da per-
sona imputata in procedimento connesso, ad organi di polizia o a quelli giudiziari, mentre in concreto si verte in tema di testimonianza indiretta discipli nata dalla norma di cui all'art. 195 C.P.P. che non
è di immediata applicazione, ma il cui contenuto pre cettivo è stato egualmente osservato nel procedimen-
to, mediante l'escussione dei dichiaranti indicati dal testimone.
Questa constatazione introduce il discorso sull'at-
tendibilità intrinseca ed estrinseca della testimo-
nianza di cui trattasi, valutata dai giudici del merito secondo criteri che, di fatto, hanno ripro-
dotto quelli enunciati dalla giurisprudenza oltre-
chè dalla nuova disciplina processuale
- inducendo- li, innanzitutto, alla separata considerazione delle 59
parti riguardanti, rispettivamente, le circostanze cadute sotto la diretta percezione del deponente e quelle a lui riportate da altri e poi ad adottare,
soprattutto per queste ultime, metodo di grande cau-
tela delibativa, per l'ipotizzato pericolo di infe-
deltà e di millanterie (specie da parte dei referenti)
e comunque esigendo, per tutte, riscontri di affida-
bile efficacia.
L'esposizione programmatica di tali principi, espli cita ed ampiamente formulata nelle due sentenze di primo grado concernenti la materia (nelle date del 2.12.1986 e del 26.7.1987: vedansi rispettivamente le pagg. 188-197 e 237-292), ha trovato piena con-
ferma in quella di secondo grado (pagg. 269-271; 277-
281, anche per quanto riguarda l'ingresso effettivo in Italia dei cinque automezzi impegnati nel contrab bando del 16.3.1983), che ne ha fatto puntuale appli cazione nella doverosa analisi - rinnovata - della credibilità del deponente, così pervenendo alle stes- se conclusioni raggiunte dai precedenti giudici.
La pluralità degli accertamenti, separatamente con-
dotti, e l'univocità dei risultati conseguiti sono già garanzie di correttezza formale e sostanziale;
e vanamente taluni ricorrenti hanno inteso scalfire 60
la bontà dell'approdo valutativo con censure che,
depurate dai profili giuridici già esaminati _e_disat
tesi, hanno l'insuperabile torto di proporsi quali difformi ricostruzioni del merito, anche se surret-
tiziamente proposte nella veste, in genere, di difet to di motivazione. Del resto, la stessa imponenza dei riscontri ottenuti (se ne veda analitica esposi-
zione nelle ricordate pagg. 277-281 della sentenza di appello, senza inutile ripetizione in questa sede)
e, peraltro, l'inconsistenza di un possibile intento di calunnia in capo al FF la cui origine e cau-
sale, ipotizzate per completezza di apprezzamento,
sono rimaste inspiegate ed inverosimili pel totale difetto di elementi di supporto, danno pieno fonda-
mento all'opinione concordemente maturata dai giudi-
ci del'merito, la cui aderenza di canoni tradiziona-
li della ragionevolezza e dell'esperienza è del tutto evidente.
Sulle questioni concernenti l'applicazione del dirit to penale sostanziale, va Cosservato che non è stata contestata dai ricorrenti la configurazione del de-
litto di contrabbando militare, ai sensi della pri-
ma ipotesi dell'art. 3 L. 1383/41, in relazione ai
'fatti di contrabbando di cui trattasi, consumati in eda militari della Guardia di FI da concorso civili, e semmai da taluno (ricorrenti RC 61
e NI) si è sostenuto che l'applicazione del prin cipio di specialità avrebbe dovuto portare all'as-
sorbimento del contrabbando militare nella corrispon dente violazione finanziaria comune, qualificandose- ne come circostanza aggravante.
Il solo ricorrente NO ha poi censurato (moti-
vi aggiunti dell'avv. Angelucci) la configurabilità
della doppia ipotesi del contrabbando militare e della collusione, e cioè il loro concorso formale,
rispetto ad una stessa violazione finanziaria consu mata con la partecipazione di militari e di civili e sostenuta da un medesimo accordo%;B mentre quasi tut ti i ricorrenti non militari hanno sostenuto la loro non punibilità pel reato di collusione, per le ragio ni già ricordate in parte espositiva.
Orbene, su tali questioni questa Sezione non ha moti-
vo di discostarsi dai principi da essa affermati nel le sentenze 14.3.1989 (ric. P.G. della Repubblica
di IL ed altri) e 5.2.1991 (ric. P.G. della Re-
pubblica di Torino, Aceto ed altri), secondo i quali il contrabbando militare consiste nella corrisponden te violazione della legge finanziaria, commessa dal
militare della Guardia di FI (da solo o in con-
corso con civili, essendo indifferente, nel secondo 1 62
caso, la condotta, tipica o atipica, di partecipa-
zione), e cioè in reato monosoggettivo, tipico e non esclusivo, nel quale resta ovviamente assorbita (co me minus rispetto a maius specifico) la violazione finanziaria comune. In tale ambito, l'accordo collu-
sivo eventualmente intervenuto con estraneo è puni-
bile soltanto a carico del militare, non avendo la nobma sanzionatrice, e quella precettiva espressa-
mente previsto la punibilità anche dell'altro collu-
dente, nè questa potendosi desumere dalla disposizio ne generale sul concorso delle persone nel reato,
inapplicabile alle fattispecie a concorso necessario.
Su questo ultimo profilo, le sentenze di merito han-
no, создатcome ricamato, espresso avviso difforme, soste- nendo, con riferimento alla giurisprudenza prevalen- te, l'assunto della punibilità illimitata di quanti civili o militari concorrano nella collusione.
Gli argomenti all'uopo utilizzati sono quelli espres si dallo stesso filone giurisprudenziale e non pre-
sentate profili originali, che necessitano da di ulteriore esame da parte di questa Corte, la quale può dunque limitarsi al richiamo della motivazione in proposito esposta specialmente dalla surricordata sentenza 14.3.1989, che degli argomenti avversi ave-
va già dato ampia confutazione. Più estesa conside- fresta razione va data, invece, al particolare problema 63
-
del concorso formale tra contrabbando militare (o qualsiasi altra violazione finanziaria comunque com+
messa dal militare di FI) e collusione, nelle fattispecie in cui all'accordo collusivo sia appunto seguita, senza ulteriore intesa, la violazione in discorso, di cui l'accordo costituisce, indubbia-
mente, l'elemento doloso, che cementa il concorso soggettivo nel reato.
Per quanto il motivo di ricorso, prodotto dal Pri-
merano avverso la soluzione affermativa della senten za impugnata, appaia formulato da soggetto non in-
teressato (perchè, quale civile, va esente da pena
pel delitto di collusione, ut supra), la questione merita egualmente attenzione, perchè estensibile ai ricorrenti militari condannati per entrambi i reati
in relazione alle ascritte fattispecie di contrabban do e che dall'esclusione del concorso, e perciò dal l'assorbimento dell'un reato nell'altro, in qualsia si forma giuridica, potrebbero trarre beneficio in-
dubbio.
Va sottolineato che dello specifico problema questa
Sezione non si era espressamente occupata nelle due sentenze succitate (concernenti vicende di contrab-
bando petrolifero, nelle quali erano rimasti pure 64
-
coinvolti militari della Guardia di FI e civili),
giacchè le imputazioni ivi considerate, quali emer-
genti dalle statuizioni dei giudici di secondo grado, non avevano dato luogo al concorso ora in esame.
In particolare, nella complessa vicenda definita con la sentenza 5.2.1991, il giudice di secondo grado aveva ravvisato la necessità dell'unificazione dei due reati (di contrabbando comune e di collusione)
già distintamente contestati agli imputati, riunendo li ai sensi dell'art. 84 C.P. - nella figura del contrabbando militare, di cui alla I° ipotesi dello art. 3 della legge 1383/41, in questa ritenendo per ciò assorbito anche l'accordo collusivo. Avverso
tale giudizio il P.M. non aveva proposto impugnazio ne, così rendendolo incensurabile per questa Corte
di legittimità, che l'aveva delibato solo diretta-¨
mente, nell'ambito limitato delle avverse critiche proposte dai ricorrenti imputati, che tale costruzio ne giuridica avevano contestato in varia guisa, re-
clamandone la scissione ed il ritorno alle autonome rubriche originarie.
Con ciò, questa Sezione non aveva presa in conside- razione, mancandone il presupposto devolutivo, la specifica questione dell'eventuale concorso (forma-
le o materiale che sia) dei reati di contrabbando - di collusione, di talchè le osservazioni militare e
- 65 a motivazionali da essa formulate riguardo ai temi
critici, delimitati dalle impugnazioni delle parti private, dovevano e debbono intendersi correlate alle sole questioni allora concretamente poste: e così si spiega perchè, accogliendo parzialmente i rilievi dei ricorrenti e riconoscendone la fondatez za in ordine alla contestata configurabilità di un
reato complesso, il Collegio avesse ritenuto le
condotte violatrici direttamente riconducibili alla ipotesi di contrabbando militare, quali elementi ma- teriali costitutivi, senza necessità di passaggi intermedi unificanti%; ed in tale ambito avesse qua-
lificato l'accordo collusivo come l'elemento doloso del reato, ravvisato con esclusione del reato di collusione, di cui in quelle fattispecie si era già
negata la rilevanza autonoma.
In questo procedimento, invece, le prospettazioni giuridiche sono diverse, nel senso che, almeno con riferimento ai fatti giudicati ponckesentenza nel seasocche, almeno vencriferimento fakti girdica -
✓ con la sentenza del Tribunale di OM in data 26.7.1987, si è affermata già in primo grado, ed
è stata poi ribadita nel giudizio d'appello, la pos sibilità del concorso tra i delitti di contrabban- 66
do militare e di collusione, in ragione degli argo-
menti esposti a pagg. 190-194 della prima sentenza,
ed a pagg. 286-287 di quella di secondo grado.
Trattasi, peraltro, di motivazioni coincidenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di
Cassazione e che, nella concreta fattispecie, trag-
gono incondizionato fondamento dalla stessa formula-
zione delle rubriche, del tutto chiare nella enun-
ciazione delle violazioni penali contestate, sicchè
la devoluzione fattane a questa Corte con il ricorso del NO propone piattaforma lata ed inequivo-
ca, che consente la definizione esauriente del pro-
blema.
Tanto precisato, reputasi dover confermare l'indi-
rizzo consolidato (contrastato dal NO con il solo ed inesatto richiamo alla precitata sentenza di questa Sezione in data 5.2.1991, di cui si è chia rito l'ambito), il cui sostegno argomentativo appa-
re insuperabile almeno in due fondamentali aspetti:
nel contenuto già di per sè delittuoso dell'accordo collusivo che, così contraddistinto, costituisce ec
cezione alla regola di cui all'art. 115 C.P. (e da ciò, per incidens, deriva ulteriore ragione di non punibilità dell'extraneus), nè perde la natura di reato perfetto, ove dia luogo, quale seguito del - 67 - resto non necessario, nè inevitabile, alla esecuzio-
ne di una violazione finanziaria, la cui verificazio ne mette capo, perciò, a distinta figura delittuosa che comprende aggiuntiva materialità; e nella diver-
sità degli interessi giuridici protetti dall'una e
dall'altra disposizione incriminatrice, che è di ostacolo insormontabile alla configurabilità di una
progressione criminosa (dalla collusione alla vio-
lazione finanziaria effettiva) o di altra forma uni ficante, che porti alla soppressione dell'autonoma rilevanza dell'accordo collusivo ed al suo regresso al ruolo di elemento di fatto necessariamente costi tutivo di più ampia fattispecie. Se è evidente, per-
tanto, che la collusione non copre la violazione fit nanziaria, restandone estranea la materialità suc-
cessiva (eventualmente) all'accordo, è altrettanto vero che l'assunzione dell'intesa illecita ad ele-
mento doloso della violazione finanziaria non ne elide la già raggiunta autonomia delittuosa, sicchè
soltanto il concorso delle due ipotesi copre l'in-
tera area dell'illecito penale, se commesso dal mi-
litare della Guardia di FI.
Così espletato l'esame dei temi generali basti
dire, quanto al concorso tra collusione e corruzio-
ne, che non v'è motivo di discostarsi dalla conso- 68
lidata soluzione affermativa, cui questa Sezione
ha già aderito con le surrichiamate sentenze-, va rilevata, riguardo ai ricorrenti militari, che han no ottenuto la sospensione condizionale delle pene principali inflitte, la estensibilità della sospen-
sione stessa altresì alle pene accessorie, in forza dell'art. 118 C.P., come sostituito dall'art. 4 L.
7.2.1990 n°19. Trattasi, precisamente delle pene ac-
cessorie della rimozione dal grado e della interdi-
zione dai pubblici uffici, già disposta pel AR,
pel ES, pel BU, pel VIniti, pel
QU e pel IL, e della sola rimozione dal gra-
do, irrogata al NA.
Passando all'esame dei singoli ricorsi, quello pro-
posto dall'CH deve essere accolto, per quanto sopra ritenuto, nei capi C del proc. n°242/85
e Hi (parte) del proc. n. 464/86, concernenti i de-
litti di collusione, con annullamento senza rinvio della sentenza, perchè il fatto non costituisce rea-
to; eguale annullamento deve disporsi in relazione ai reati di corruzione di cui al capo B del proc.
242/85 ed al capo B del proc. 464/86, che sono estin
ti per maturata prescrizione massima, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche (i fatti risal-
gono, rispettivamente, al luglio 1981 ed al marzo 1983) ed in relazione, altresì, al delitto di minaccia a
- 69
p.u. (capo M del proc. 464/86), che è estinto per amnistia di cui al D.P.R. n°75/90: è superfluo ag-
19 giungere che, per tale reato, non sussiste prova evi
dente dell'estraneità del ricorrente al suo compi-
ZA mento. Va eliminata, conseguentemente, la pena com-
plessiva di un anno e sette mesi di reclusione e di
£ 750.000 di multa, relativa ai predetti delitti.
Va pure eliminata la pena della multa, pari a £. 1.000.000,
complessivamente inflitta pei reati di corruzione di cui ai capi V.Z. Y del proc. 360/86, ai sensi del
l'art. 319 C.P., come sostituito con l'art. 7 L. 26
4.1990 n°86, che prevede la sola pena detentiva. Per
tali reati, come meglio sarà chiarito in seguito,
vanno disattese le censure promosse dal ricorrente per altri profili.
L'annullamento dell'impugnata sentenza deve essere
disposto, con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di IL, nel punto relativo alla deter-
minazione della pena pei reati residui%3B si tratterà,
in particolare, di determinare la pena autonoma pel reato di contrabbando militare, di cui al capo C del proc. 242/85, già ritenuto in continuazione con quel lo di collusione considerato il più grave da cui 1 -
il ricorrente è ora assolto%3B nonchè quella pei reati 70
di falso per soppressione e di contrabbando militare di cui ai capi G e H1 (parte) del proc. 464/86, già
ritenuti in continuazione con la collusione di cui allo stesso capo H1, pure, considerato, allora, il reato più grave. Le pene determinate si cumuleranno,
naturalmente, con quelle fissate dal giudice di ap-
pello pei reati di associazione per delinquere e per quelli di cui al proc. 860/86 (sentenza 10.10.1988
del Trib. di como), non toccati dalle disposizioni qui presenti.
Lo stesso annullamento va statuito nel capo concer-
nente la richiesta di revoca degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 282 c.p.p. (del 1930), in sede di scarcerazione per decorrenza dei termini di custo dia cautelare;
su tale richiesta, difatti, la Corte
di IL non ha espresso alcuna valutazione, ed",
all'omissione dovrà rimediare il giudice del rinvio.
Il ricorso dell'RC va rigettato nel resto,
salva la proposta questione dei condoni spettanti,
che sarà parimenti risolta in sede di rinvio. Va
precisato, innanzitutto, che non è prescritto il reato associativo (capi A dei proc. 242/85, 286/86
e 464/86, già riuniti in unico reato), cessato il
25.3.1983, già ritenuto ai sensi dell'art. 416 I e
III Co. C.P., il cui termine prescrizionale massi- mo, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche,
scadrebbe il 25.9.1988, ed è definitivamente inter-
rotto dalla presente sentenza. Altrettanto deve dir.
si pel reato di contrabbando militare ex capo C del
proc. 242/85, il cui termine prescrizionale è di quindici anni, decorrenti dal luglio 1981. Non è
prescritto neppure il reato di falso per soppres-
isione, da cui al capo G del proc. 464/86, tenuto con to della rubrica contestata, che fa riferimento al-
l'art. 476 C.P., ed evidentemente al capoverso dello articolo, trattandosi nella specie di documenti at-.
testanti attività direttamente espletate e constata-
te da pubblici ufficiali doganali, e perciò facenti.
fede sino a querela di falso. Giustamente la rubri-
ca non ha richiamato l'art. 482 C.P. www pur essendo gli impurati noti soltanto privati- Giacchè dall'in sieme della contestazione e dall'oggetto di questa stessa, concernente atti originali custoditi in pub blici uffici, risulta la compartecipazione di pubbli ci ufficiali non identificati%3B di conseguenza, te-
nuto conto delle attenuanti generiche, la prescri-
zione massima è di quindici anni, decorrente dal marzo 1983, trattandosi di fatto posteriore e pros-
simo al fatto di contrabbando del giorno 16 di quel mese.
- 71
| Š| blic.
19
ZA
ERA
AZI 72
Sugli altri motivi di ricorso, relativi a capi e punti non esaminati nella esposizione dei temi ge- nerali di comune interesse, deve osservarsi quanto segue;
i denunciati vizi di motivazione sulle ritenute responsabilità risultano chiaramente insussistenti alla stregua delle ampie motivazioni che, muovendo da quelle esposte nelle tre sentenze di primo grado e con le opportune integrazioni e rettificazioni de rivanti dall'esame dei motivi di appello, la Corte
territoriale ha formulato su ogni aspetto rilevante delle vicende, innanzitutto stabilendo lo svolgimen to storico dei fatti (per quelli del 16.3.1983, ve-
dasi in particolare le pag.279-280 della sentenza) anche e soprattutto sulla base di riscontri documen
'tali, e poi accertando le individuali responsabilità
del ricorrente (pagg. 271 segg.) ed in tale ambito utilizzando le dichiarazioni del FF, ritenute legittimamente acquisite e probatoriamente attendi bili, una volta ottenuti i necessari riscontri, spe cialmente per le parti "de relato"%;B va aggiunto,
tuttavia, che il giudice di merito ha potuto avvaler si anche di fonti diverse dal FF (le confessio ni del IC e dello CI), nonchè di elementi obiettivi (gli accertati rapporti tra l'RC ed il EL, il riferimento di capannoni esistenti 73
nel territorio nazionale e destinati al deposito lic delle quantità di sigarette illegalmente introdotte, 199
le somme ingenti movimentate dal ricorrente o da so cietà a lui appartenenti, ecc.ecc.), che, valutati ZA
organicamente, hanno portato alla delineazione di un vasto piano di contrabbando, articolato sulle neces-
sarie strutture in uomini e mezzi, coincidente con RA
il resoconto del FF, certamente fruibile quale illuminante chiave di lettura di ogni altra e con-
vergente risultanza;
il tutto è stato ricompreso in una globale valutazione, che risulta indenne dai prospettati difetti di motivazione ed è stata peral-
tro condotta con usuale criterio logico, che consen
te tra l'altro di escludere l'ipotesi, variamente introdotta e caldeggiata dal ricorrente, secondo cui almeno i fatti del triennio 1979-81 sarebbero rife-
ribili al GI e non a lui medesimo: e basti, al riguardo, por mente alle parole del FF, tratte dalle confidenze fattegli al riguardo proprio dallo
RC%;B
non merita accoglimento la censura concernente la
denegata continuazione tra il reato associativo, il reato-scopo ed i reati strumentali, 0 comunque, tra
reati oggetto della prima e della seconda sentenza 74
del Tribunale di OM, giacchè, a prescindere dalla fondatezza dell'opinione esposta dalla Corte (che ha pregiudizialmente negato la ravvisabilità di uni co disegno criminoso tra l'associazione per delin-
quere ed i successivi reati compiuti dagli associati),
è decisiva la considerazione che lo stesso giudice si è comunque dato carico di esaminare in fatto la richiesta della parte, negando che, per la stessa durata temporale delle vicende delittuose in esame,
protrattesi per molti anni, e con notevole interval- 10 a cavallo dell'anno 1982, tutte potessero essere
state divisate almeno nelle linee operative essen-
ziali, e quindi ricomprese in unica delibazione, costituito sin dal momento del vincolo associativo, generica-
mente predisposto per una futura ed indeterminata
attività di contrabbando;
trattasi perciò di plausi bile valutazione di merito, a fronte della quale il ricorrente ha opposto la sola finalità dello stabi-
lito vincolo, così erroneamente attribuendo ad un generico programma delinquenziale natura ed estremi di determinato disegno criminoso;
l'attenuante di cui all'art. 117 C.P., la cui ri chiesta il ricorrente ha affermato aver introdotto nei motivi di appello, lamentandone l'omessa deliba-
zione da parte della Corte di IL, che difatti non ne ha trattato, non risulta invece menzionata 75
nei motivi di gravame formulati avverso le sentenze blic 2.12.1986 e 26.7.1987 del Tribunale di OM, come
19 si ricava, ancora, dalle pagine della sentenza di secondo grado, dedicate alla illustrazione di tali ZA
motivi: ond'è la censura ora esperita difetta di qualsiasi fondamento;
altrettanto, e manifestamente, infondata appare la doglianza in tema di mancata configurazione del reato di contrabbando indeterminato di tabacco, sia perchè il quantitativo illecitamente introdotto nel territorio nazionale è stato determinato (pag. 295
della sentenza), sia perchè la determinazione ha va-
lenza ai soli fini del risarcimento del danno, es-
sendo stato il reato di contrabbando comune ritenu to assorbito in quello di contrabbando militare;
in relazione ai fatti di cui alla sentenza del
Tribunale di OM in data 10 ottobre 1988, la cen-
sura proposta avversO la statuita procedibilità dei reati, purchè ritenuti commessi in Italia (pag. 303
305 della sentenza d'appello), va disattesa sotto
il prospettato profilo della sconoscenza, da parte del ricorrente della destinazione finale (al Mai- 1.
mente) delle somme da lui versate al ZZ in terri torio svizzero: e ciò per la duplice ragione che a 76 nulla rilevano, ai fini che qui interessano, le per-
sonali ed eventualmente erronee convinzioni del de-
ducente, la procedibilità attenendo al dato obietti dil sa suma frome del reato in Italia Vo mercè la consegna delle stesse somme al 3.4. cor
rotto, e cioè al MO;
e che, in ogni caso, l'Ar
cellaschi ben conosceva il destinatario ultimo del questo denaro (o di parte di asso) e la correlazione tra la elargizione e le condotte antidoverose del sottuf ficiale, come la Corte ha stabilito a pag. 45 della sentenza, così delimitando la funzione del ZZ a so
lo portatore delle richieste del MO, con ovvio e conseguente riflesso in punto di individuazione del momento di consumazione del reato;
per gli stessi fatti, va parimenti disattesa la doglianza di errata qualificazione (secondo il ricor rente, si sarebbe trattato di concussioni é non di corruzioni), attesocchè il giudice di secondo gra-
do, cui era stata sottoposta la questione, ha moti- vatamente escluso ogni forma di "metus" a carico del
l'imputato, mettendo in evidenza il rapporto di puni- familiarità milità da costui avuto con il fizzo, la condizione paritaria in cui le parti convennero l'accordo cor-
ruttivo, il fine di vantaggio perseguito dal primo;
nè può avere rilievo, in contrario, che l'iniziativa partisse dal ZZ, essenziale essendo l'accerta- mento della libertà morale in cui il ricorrente potè
- 77
gestire la vicenda, oltretutto concernente non la sua persona, ma "favori" destinati a suoi accoliti%;B
99
in tema di trattamento sanzionatorio, le censure esposte, che lamentano l'omessa considerazione delle
"particolari condizioni personali e familiari", di esso ricorrente, peraltro neppure specificate, e del
la gravosità complessiva della pena inflitta nonchè RA
il difetto di motivazione sui criteri determinativi
31 adottati dal giudice sono inammissibili per la pri FIZIC
ma parte, perchè generiche o di puro merito, e mani tuc festamente infondate nella seconda, dal momento che
요
la Corte ha dato ragione dei parametri utilizzati,
sostanzialmente richiamando quelli osservati, nelle rispettive sedi, dai primi giudici, che non avevano
non potuto sottolineare la eminente responsabilità
dell'imputato nei vari fatti ascritti ed il suo negativo comportamento processuale (salvo che nel terzo procedimento), oltrechè l'assenza di partico-
lari note meritorie a suo favore, ciononostante con cedendogli le attenuanti generiche, talvolta dichia-
rate prevalenti%3B
la doglianza esposta in materia di reato associa-
e thetivo (v. motivi di ricorso dell'avv. Sotgiu),
riguarda soprattutto la ritenuta promozione da parte 78
del ricorrente dell'associazione operante nel trien nio 1979-81, e l'identità ravvisata tra questa stes sa ed il gruppo coinvolto nei fatti del marzo 1983,
va rigettata alla luce delle argomentate considera-
zioni che figurano nelle sentenze di primo grado,
poi riprodotte per sintesi in quella d'appello; rav visata l'esistenza di associazione operante nel trien nio anzidetto, per facta concludentia desunti dalle compiute attività di contrabbando, e da quelle sotto stanti di organizzazione complessa ed articolata,
coinvolgenti numero elevato di partecipi, i giudici del merito ne hanno agevolmente identificato i com-
ponenti, basandosi anche e soprattutto sulle con- fidenze rese dal ricorrente, dal GI e da altri
associati al FF, ovvero sulle confessioni dello Scisci e del IC, ciò facendo, è necessario ripe- tere, con valutazione completa e motivata delle ri-
sultanze, avverso la quale è sterile pretesto l'at-
tacco alla credibilità del funzionario doganale, ali
più concretante inammissibile critica sul merito;
procedutosi, poi, alla identificazione dei membri del secondo gruppo, significativamente gli stessi di quello temporalmente anteriore, è stata opera-
zione del tutto logica ravvisare una continuità di
contenuti e di partecipi tra l'una e l'altra asso- ciazione, così ricondotte ad unica entità protratta-
si nel tempo, malgrado l'astenzione da operazioni di contrabbando nel corso dell'anno 1982: ed a cor-
redo di tale conclusione, la Corte territoriale ha potuto richiamare ulteriori e specifici elementi di sostegno (pagg. 288-290 della sentenza), di cui è
qui superflua elencazione, così esponendo, anche per questa parte, le raNI del maturato convincimento alla cui stregua l'eccepito difetto di motivazione si rivela destituito di fondamento%;B
parimenti infondata è la doglianza concernente la liquidazione equitativa del danno a favore della
Amministrazione finanziaria, doglianza diretta, come
pare di capire, non tanto avverso il ricorso al cri terio della valutazione equitativa, di cui all'art. 1226 cod.civ. (perfettamente legittimo anche riguar do ad Enti pubblici), ma, piuttosto, contro la ap-
prossimativa determinazione dei quantitativi contrab bandati;
compito, questo, cui la Corte ha provveduto nei limiti del possibile, procedendo, secondo i cri-
teri esposti a pagg. 299-300 della sentenza, a quan tificazione la meno impulsiva consentita, e così
pervenendo a determinazione presumibilmente non lon tana dal vero, nel difetto oggettivo di incontestabi li elementi di valutazione. La conclusione raggiunta
79
lica
.99
ZA
RA
91
AZIC
tuc
K
, 80
11
quale giudizio di fatto, non è soggetta a censure di legittimità;
-- ineccepibile ed incensurabile è, infine, la deci-
sione resa dalla Corte pei reati di esportazione il legale di valuta.
Premesso che l'imputato ne era stato assolto (trat-
tasi dei capi H proc. 242/85, C proc. 286/86, C proc.
321/86) con la formula "perchè il fatto non sussiste",
statuita con la sentenza del Tribunale di OM in data 2.12.1986, la Corte di IL ha ritenuto di diversamente provvedere, sull'impugnazione promossa dal P.M. e soltanto in relazione ai primi due capi,
tenuto conto dell'entrata in vigore della legge 21
ottobre 1988 n°455, che ha depenalizzato gli illeci-
ti valutari: ed ha mutato la formula assolutoria in quella "perchè il fatto non costituisce più reato"
(sic) in dispositivo), disponendo la trasmissione
degli atti all'ufficio Italiano Cambi. A tanto la
Corte è stata indotta (pag. 294 della sentenza) dal-
la ritenuta fondatezza dell'appello del P.M., deli-
bato in funzione della scelta della formula applica-
bile in concreto. IC RO ha denunciato la na esuntive desloca reposte a sosta-
Letika in to. Il ricor- a fordulh rente ha denunciato la natura presuntiva delle argo- mentazioni poste a sostegno della decisione, ma la 81
censura ha contorni di merito, attenendo alla plau- blic.
sibilità della motivazione, che la Corte ha fondato
19 sul dato oggettivo dell'espletamento, in territorio svizzero, di ogni operazione preparatoria del contrab ZA bando, ivi compreso l'acquisto delle sigarette, del resto compiuto dal ricorrente, e da altri associati con mezzi ed attraverso ditte di loro. pertinenza ERA
egualmente presenti in quel territorio. E 1 da rile-
vare, piuttosto, che in presenza di norma ampiamente depenalizzante, la Corte avrebbe dovuto limitarsi all'adozione della conseguente formula, di per sè
risolutiva dei profili penali, non necessa a tal fine dettagliato esame del merito, ormai rimesso al la valutazione esclusiva del competente organo ammi nistrativo%3
risulta inammissibile, per difetto di legittima- zione, la doglianza in materia di denegata cancel-
lazione di ipoteca iscritta su immobili di proprie-
tà della s.r.l. Ombretta: di questa società, risul-
ta legale rappresentante TT NE, che ha pro posto, difatti, analoga censura, di cui si dirà più
avanti.
Infine, per ciò che attiene alla materia degli in-
dulti, la censura promossa dal ricorrente ut supra 82-
il cui teorico fondamento è innegabile, sarà valuta-
ta dal giudice di rinvio in sede di rideterminazio-
ne della pena.
I ricorsi di IO VA e AS DO concernono posizioni del tutto consimili, anche per quanto ri-
guarda le imputazioni ed i relativi profili probato-
ri. Gli stessi motivi di ricorso, benchè formalmente separati, espongono doglianze dello stesso tenore e risultano, pertanto, congiuntamente valutabili.
Nei confronti dei due ricorrenti, la sentenza impu-
gnata deve essere annullata senza rinvio relativa-
mente ai capi A e B del proc. 464/86, concernenti i reati di partecipazione ad associazione per delin quere e corruzione (commessi sino al marzo 1983), che sono prescritti, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche. Non sussiste, al riguardo, al cuna possibilità di determinazione più favorevole pei ricorrenti, dal momento che la prova acquisita,
lungi dall'evidenziare la loro innocenza, è stata correttamente, e con ampiezza di argomentazioni, va-
lutata dai giudici di merito a loro carico, tanto da indurli a pronuncia di colpevolezza, specie sul-
l'accertato presupposto dell'attiva partecipazione deu due imputati alle riunioni tenute dal gruppo as-
sociato prima e dopo l'operazione di contrabbando del 16.3.1983. 83
Resta il reato di falso di cui al capo G dello stes- SO proc. 464/86, la cui pena - eliminate quelle af-
ferenti ai reati prescritti - andrà determinata dal giudice di rinvio, previa annullamento della senten za sul punto, essendo stato ritenuto più grave, nel la già disposta continuazione tra i reati di cui ai capi B e G predetti, il primo.
E' appena il caso di soggiungere, per lo stesso rea-
to di falso, che non è stata formulata dai ricorren-
ti alcuna specifica censura avverso la confermata colpevolezza.
Inammissibile per entrambi, infine, è la comune do-
glianza di inammissibilità del ricorso della parte civile avverso le pertinenti statuizioni di primo grado: e ciò per la decisiva ragione che tali pro- nunzie sono state integralmente confermate in grado di appello, donde il difetto di interesse in ogni caso - all'impugnazione da essi proposta.
Il ricorso del NA, concernente il residuo rea-
to di collusione, non è fondato. L'unico e complesso motivo esposto riguarda, per un verso, la ritenuta
¡attendibilità delle dichiarazioni del FF, a cui
discredito il ricorrente ha inteso addurre precon-
cetto malanimo nei suoi confronti, con argomenti non esulanti, a tutto concedere, dal discorso di merito;
e per altro verso la inidoneità delle stesse dichia-
razioni, e dei fatti riferiti, alla configurazione di ipotesi di collusione a suo carico: ed è il solo argomento, in definitiva, valutabile in questa sede.
Al cui proposito, reietta ogni altra protesta del ricorrente in ordine all'inesistenza di vantaggi eco nomici o ad altre emergenze processuali irrilevanti pel reato concretamente contestato, risulta insor-
montabile, sul piano logico-interpretativo, il ri-
lievo che detto sottufficiale fu incaricato dall'Ar
cellaschi di contattare il FF per convincerlo ad aderire alle richieste dell'organizzazione con-
trabbandiera, sul cui conto potè dare buone referen e seppure tali cose il NA riferì al Buffo ze non per propria iniziativa, non avendone l'ardire, ne ma per sollecitazione del funzionario, a sua volta già informato dall'RC (che poi gli chiese se ne avesse avuto conferma dall'intermediario),
ciò nulla toglie alla realtà della pregressa intesa tra l'organizzazione e lo stesso NA per fro-
dare la finanza, il che integra senza dubbio il reato ascritto.
Egualmente deve dirsi sul ricorso del CA, che ha peraltro beneficiato, in grado di appello, di assoluzioni piene o di declaratorie di prescrizioni, 85
contro le quali ultime, relative ai reati di cui ai capi I e R del proc. 245/85, l'unico motivo di ri-
corso, lungi dall'evidenziare prove evidenti di in- nocenza, eventualmente ed illegalmente pretermesse dalla Corte di IL, ha soltanto opposto raNI
di merito, quali la scarsa considerazione accordata a situazioni di fatto (il disordine nel disbrigo EF delle operazioni di sdoganamento, l'assenza di ri- sorse economiche personali) diversamente valutate per altri imputati.
Il ricorso di AR IE va pure rigettato: vi si sostiene, la violazione del dovere di motivazione sulla ritenuta responsabilità (dopo l'assoluzione dubitativa ottenuta in primo grado), che sarebbe stata fondata sulla sola circostanza del servizio espletato nelle occasioni di frequenti passaggi di automezzi con carichi di sigarette, senza altre in-
dicazioni coadiuvanti e con pretermissione di ele-
menti scagionanti, quale l'accertamento negativo di arricchimenti illeciti. Tali censure appaiono monche e non condivisibili al cospetto dell'ampia motiva,
zione offerta dal giudice dell'appello, non soltanto
esauriente nel rilievo delle impressionanti coinci-
denze, temporali e di altro genere, tra le introdu- 86
zioni in Italia di numerosissimi carichi di contrab bando ed i servizi di dogana espletati dal sottuffi ciale (pag. 333-334 della sentenza), ma altresì
completa nella indicazione della situazione di irre golarità materiale (nella documentazione di accompa gno o nei piombi doganali) rilevabili ad un attento
controllo: il cui omesso espletamento, in ben set-
tantasei occasioni, è stato ritenuto a carico dello imputato non su base colposa, ma quale espressione di concertata violazione del dovere d'ufficio, con fermata dal rinvenimento del numero del suo telefo-
no in una agenda del NI e dalla rilevata (dal-
1'RC) sua disponibilità verso l'organizza-
zione dei contrabbandieri. Trattasi di valutazione coordinata di più risultanze convergenti, che ha dato luogo a giudizio di merito palesemente aderen te di canoni della ragionevolezza e dell'esperienza,
nel cui ambito è rimasto anche spiegato perchè l'im porto delle corruzioni, tutto sommato non elevato
al basso livello gerarchico ricoperto dall'imputato,
non comportasse arricchimenti inevitabilmente riscon trabili in sede di indagini.
Nei riguardi del ricorrente CO IG la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nel-
l'unico capo di contrabbando indeterminato che lo concerne in questo giudizio, avendo egli già otte- 87
nuto sin dal primo grado formule ampiamente assolu torie per altre imputazioni, ed anche per quella suindicata, però riformata in appello con declara-
toria di prescrizione.
Al riguardo, ha lamentato l'imputato che la respon-
sabilità presupposta sia stata ritenuta dalla Corte
sulla sola base della consegna da parte sua, di as-
T
T
segni bancari all'RC, ritenuti corrispetti vi di vendita di sigarette introdotte di contrabban do, mentre del fatto il Tribunale aveva dato esaurien te spiegazione giustificativa.
La doglianza è giustificata sotto il profilo del di fetto di motivazione, postoché la Corte, accomunan-
do in unica valutazione la posizione del ricorrente a quelle del RA e di tale Ghielmetti, ha erro-
neamente esteso alla prima elementi probatori rela-
tivi alle altre due, tra cui ammissioni dei preve-
nuti (cfr. pag. 390 della sentenza), certamente non
presenti nel caso del CO, come dimostra l'assolu zione piena statuita per lui in primo grado. Esclu-
sa, dunque, tale risultanza, è restato a carico del ricorrente il solo dato oggettivo, di per sè equi-
VOCO, della emissione di assegni pervenuti sul conto corrente dell'RC, che in tanto la Corte 88
ha ritenuto altamente sospetta, in quanto non accom pagnata da chiarimenti giustificativi: ma anche per questa parte si è ripetuto l'errore di valutazione cumulativa estesa, cioè, agli altri due coimputa-
ti = che non ha tenuto conto della specificità
della posizione CO, assolto nel grado precedente
(in cui gli altri due erano stati, invece, condanna-
ti), avendo il Tribunale ritenuto giustificata da lecite raNI la emissione dei predetti assegni.
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha immo-
tivatamente riformato quella di primo grado relati vamente al capo in discorso, deve essere annullata,
senza necessità di rinvio, che è superfluo per la inesistenza di raNI di modificazione della prima decisione. Resta, ovviamente, assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la condanna al risar cimento dei danni.
Il ricorso di ES NE propone, preliminarmen te, eccezioni in rito, fondate sulla dedotta inam-
missibilità dell'appello del P.M. (egli era stato assolto in primo grado) e sulla violazione dell'art.
477 C.P.P. (1930)-
Sulla prima questione può osservarsi che il decreto
di citazione pel giudizio avanti al Tribunale fu effettivamente notificato nel domicilio dichiarato di Maddaloni, Via Fendo 28; ma l'impugnazione ritual- 89
mente proposta dal P.G. in data 27.12.1986, come da obli atti, fu notificata in data 5.1.1987, presso il do-
~
~
micilio nel frattempo eletto (lo studio del difenso- re avv. A.Taroni, in OM) a mani dello stesso domi- IZ 19.
ciliatario: e nella copia dell'atto notificato, ri-
sultante in atti, figura espressa correzione del pre cedente domicilio dichiarato in quello eletto, evi- EF
dentemente a seguito di dichiarazione nel frattempo resa dall'imputato. Ciò è tanto vero che il decreto di citazione pel giudizio d'appello fu pure notifi-
cato nello stesso domicilio eletto, a mani del domi-
ciliatario;B e nelle conclusioni orali rassegnate al-
la Corte territoriale il difensore chiese, nell'u-
dienza dell'8.11.1989, il rigetto dell'impugnazione
-
predetta, non la dichiarazione di inammissibilità.
L'eccezione, dunque, risulta formulata soltanto nei motivi di ricorso e va disattesa per quanto esposto,
risultandone l'infondatezza, come pure per la dedot-
ta tardività della impugnazione o della sua motifi-
cazione.
In ordine alla prospettata violazione del principio di correlazione fra sentenza ed accusa (sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto imputazione di contrabbando militare e di non essere mai stato, con 90
ma seguentemente, interrogato sul fatto), basterà os-
servare che nessuna doglianza del genere la parte aveva promosso nei motivi di appello contro l'asso-
luzione dubitativa e che, in ogni caso, la formula-
zione dei capi di accusa (precisamente i capi L e
M del proc. 242/85) fu tale da ricomprendere lette-
ralmente ("... per far transitare attraverso il va-
lico di TE HI, nel corso dell'anno 1989, n°
77 autocarri carichi di tabacco 1.e. in frode alla
FI") anche l'ipotesi dell'effettivo contrabban-
do, oltre quella della collusione. Analoghe e cor-
rette constatazioni ha fatto il giudice d'appello
(pag. 268), come pure per la consimile posizione del coimputato AR (pag. 359).
In punto di affermata responsabilità, preliminarmen-
r ciazioni del souffre /noa Dissimili da quelle te disattese le censure formulate da altri ricorren ti, già ritenute infondate), si osserva che i dedot.
ti vizi motivazionali atterrebbero a due profili es
senziali: l'omesso rilievo della costante assenza del ricorrente dal piazzale dei transiti e del tota- le difetto di sue interferenze nei compiti degli uomini assegnati ai controlli di dogana, nessuno dei quali, peraltro, sottoposto a procedimento;
la mal valutata posizione finanziaria, carente di ri-
scontri bancari, e legata esclusivamente a ristrut- 0 91 turazioni immobiliari eseguite nel luogo natio, con finanziamenti provenienti da congiunti, ma erronea- bb mente attribuiti dalla Corte a possidenze illecite
.1 del deducente.
In realtà, tali censure non hanno pregio, se compa-
rate alle organiche motivazioni attraverso le quali la Corte di IL è pervenuta all'affermazione di colpevolezza, previo esame completo della posizione IE
iniziato, è bene sottolineare, non dalle dichiara-
zioni dell'RC e del GI, riportate dal
FF, ma dall'obiettiva constatazione che, fun-
gendo l'imputato da capo-squadra in determinati pe-
riodi, si verificarono numerosi transiti di automezzi impegnati nel contrabbando di sigarette. A tale pri-
mo rilievo, si è aggiunto che proprio il ES
aveva chiesto ed ottenuto il compito di formare, set timanalmente, la squadra dei finanzieri addetti allo
Ufficio Transiti (circostanza da lui negata, ma vana- mente, in sede processuale, da ciò derivando ulterio re indizio a suo carico) e che
- altra significati-
va coincidenza nella quasi totalità dei transiti di contrabbando erano addetti ai servizi di registra zione e di controllo il AR, il CA e
l'IR, tutti legati ad uno stesso rapporto di com-
plicità con il gruppo dei contrabbandieri (pag. 367 della sentenza). Perciò, è stato ritenuto irrilevan te che il ricorrente non intervenisse personalmente nel piazzale della dogana, e tale considerazione,
che risponde ad uno dei rilievi del ricorso, ha un suo contenuto logico evidente, in relazione alla mirata composizione della squadra, già bastevole per l'esecuzione degli accordi con l'RC.
Conferme eloquenti della responsabilità, già delinea ta alla stregua delle esposte riflessioni, la Corte
ha rinvenuto nelle rivelazioni dello stesso Arcel- laschi e del GI, che indicarono al FF la presenza in TE HI di un maresciallo di Fi-
nanza complice dell'organizzazione, poi trasferito a PO (e fu facile identificarlo nel ES),
e nelle accertate disponibilità finanziarie dell'im putato (pagg. 364-366 della sentenza), anche se da
costui riferite ad interventi di congiunti, peraltro stimati incredibili dal giudice dell'appello, trat-
tandosi di persone indigenti e comunque non in gra-
do di dimostrare il pregresso possesso delle cospi-
cue somme (ben 180 milioni di lire) asseritamente versate all'imputato. Nè il logico argomentare della
Corte, del tutto condivisibile sul piano della plau sibilità, può ritenersi contraddetto dal rilievo circa l'esito negativo di indagini bancarie, giacchè 93il progressivo impiego delle somme in quei lavori,
con l'intermediazione fiduciaria dei parenti, spiega bb.
perfettamente perchè non ne fosse eseguito dal De-
siato il compromettente deposito presso istituti di credito, ritenendosene più proficuo l'immediato IZ
utilizzo in investimenti immobiliari.
La statuizione di colpevolezza va considerata, dun-
que, il ragionevole esito finale di complessa e coor. E
dinata valutazione dei variegati aspetti della po.
sizione processuale, indenne da vizio logico-giuri- SA
dico ed anzi robustamente sostenuta da correlazioni probatorie indeclinabili.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato per in-
tiero.
Alle stesse conclusioni occorre pervenire per il ri corso proposto da IR NN, il cui quarto moti
vo, deducente nullità della sentenza impugnata.per omessa delibazione di richieste difensive esposte nei motivi di appello, è palesemente inammissibile,
per il difetto totale di specificazione circa la ri-
chiesta o le richieste non valutate. Gli altri tre
motivi, critici sul punto della ritenuta responsabi-
lità, innanzitutto sotto il profilo del dolo (cui attiene soprattutto il primo motivo), sono inacco-
glibili. 94
I giudici del merito sono stati concordi sul preli minare accertamento dell'effettivo ingresso nel ter-
ritorio nazionale dei trentaquattro carichi di cui si fa addebito al ricorrente, ciò desumendo, come risulta dalle pagg. 321-325 della sentenza, da una molteplicità di risultanze documentali e, principal-
mente, dall'avvenuta registrazione dei passaggi nei documenti della dogana italiana, salvo quattro tran-
siti del dicembre 1980, tuttavia risultanti da docu-
menti in possesso delle autorità elvetiche;
in molti casi, inoltre, si è ottenuta perfetta collimanza tra gli elementi delle stesse autorità e quelli in pos-
sesso della Dogana italiana, sicchè dall'insieme de gli accertamenti, del resto dettagliatamente esposti nella sentenza, è emersa la certezza motivata dei fatti presupposti nelle imputazioni. E' da esclude- re, perciò, la fondatezza della censura di omessa
risposta agli interrogativi al riguardo sollevati nei motivi di appello.
Il dolo, poi, è stato desunto da una pluralità di elementi indizianti, il cui raggruppamento in ordina-
ta sintesi, provvista di reciproche correlazioni,
costituisce l'orditura logica della prova finale ri- tenuta esistente. Pertanto da due episodi specifici,
di conclamata evidenza probatoria, in cui l'imputato D rimase coinvolto (pagg. 326-327), la Corte di Mila- 95
no ha ulteriormente indicato una serie di circostan bbl.
ze (il grande numero dei transiti, le modalità simi
☑ lari di ciascuno di questi, la mancata corrisponden- za dei piombi, l'analogia delle documentazioni irre
NZ. golari utilizzate, il valore economico ingente di ciascun carico, che l'organizzazione non avrebbe
messo a repentaglio senza previo accordo con i con-
NEF trollori, l'esistenza di rilevante disponibilità
bancaria detenuta dalla moglie dell'imputato, e CO- SA
stituita da versamenti effettuati in breve periodo e non altrimenti giustificata, l'inclusione dello stesso IR nel novero dei funzionari corrotti, se condo le confidenze di RC e di GI al
FF), che l'hanno conclusivamente indotta a
ravvisare nella specie non la manifestazione di ne-
gligenza o di incapacità professionali, ma l'espli-.
cazione concreta di intese corruttive: e vanamente,
al riguardo, il ricorso propone una serie di contro deduzioni in fatto, mercè lo screditamento, in ri-
duttiva visione valutativa, di ciascuno elemento di giudizio, ciò concretandosi in inammissibile inter-
ferenza sul motivato convincimento raggiunto dal giudice, previa completa disamina delle risultanze di causa. 96 =
Nei confronti del ricorrente GI VI, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rin-
vio nel capo relativo al delitto di collusione,
perchè il fatto non sussiste (capo C/1 del proc.242/
85-219.87), nel capo concernente il delitto di minac cia a p. u., che è estinto per amnistia (capo M del proc. 464/86), nel capo relativo ai delitti di cor-
ruzione di cui alla lett. B del proc. 464/86 ed al-
la lett. B del proc. 360/86, che sono estinti per prescrizione%;B va, conseguentemente, eliminata la pena complessiva di un anno e sette mesi di reclu-
sione e di £. 750.000 di multa.
La sentenza, pertanto, va annullata nel punto rela-
tivo alla determinazione della pena pei reati residui.
Il ricorso, difatti, va rigettato nel resto, per le seguenti raNI:
l'eccezione di improcedibilità dei reati di corru
zione giudicati con la sentenza 10.10.1988 del Tri-
bunale di OM va rigettata, com'è stato osservato per analogo motivo dell'RC, per l'assorben te rilievo che il denaro destinato al MO fu incassato in Italia e qui, dunque, si perfezionò il reato e si realizzò l'evento giuridico correlativo,
con la lesione dell'interesse protetto.
La consegna della somma all'intermediario ZZ, in territorio elvetico, non ebbe e non ha significato 97
diverso da quello di una semplice modalità di tra- bbli smissione, essendo decisivamente rilevante, invece,
.19 il momento del ricevimento della somma da parte del pubblico ufficiale;
ed in tal senso ha rettamente NZ.
'deciso la Corte d'Appello;
il motivo sub B del ricorso, sostanzialmente mira-
to alla qualificazione dei fatti predetti come con- NEF
cussione, introduce tema nuovo, non sollevato nei motivi di appello (se ne veda sintesi a pag. 250 del SA
la sentenza di secondo grado), e sul quale, di con-
seguenza, la Corte di IL non ha avuto modo di pronunciarsi. Il motivo è dunque inammissibile, sen za dire, poi, che la questione non era stata tratta-
ta neppure nel giudizio di primo grado da parte
dell'imputato o di altri tanto che la sentenza del
Tribunale non ne reca traccia, ritenendosi pacifica la qualificazione originaria e semmai vertendosi sul
e del problema dell'attendibilità dell'RC
ZZ%;B
le doglianze di travisamento di fatto o di difetto
di motivazione in punto di confermata responsabili-
tà pei fatti relativi al triennio 1979-81 e per gli altri correlati all'episodio del 16 marzo 1983 sono
infondate, alla luce della motivazione resa dal giu 98 -
dice di secondo grado, ovviamente integrata da quell la conforme (salvo che pei reati valutari) del pri-
mo giudice, che hanno correttamente valorizzato la testimonianza del FF;
questa ha costituito il principale puntello dell'accusa, peraltro contorna-
to, come giustamente rilevò a suo tempo il Tribuna-
le, da ulteriori elementi confermativi (ammissioni dello CI e del NI, intercettazioni telefo-
niche); e dall'insieme delle risultanze valutate co-
spicue relativamente al fatto ultimo, con inevitabi-
le proiezione probatoria su quelli precedenti, è e-
mersa a chiare note la posizione eminente dell'im-
putato in seno all'organizzazione, del tutto assimi labile a quella dell'RC, insieme al quale non a caso egli contattò il FF, a lui presen-
tandosi quali capi effettivi del gruppo associato.
L'evidenza logica di tali rilievi assorbe ogni ra-
gione di minuta censura, del resto promossa dal ri-
corrente con inaccettabile metodo di sminuzzamento della materia processuale, e si propone quale accer-
tamento di fatto incontestabile per completezza e plausibilità di esame;
- per quanto attiene, in particolare, al reato va-
lutario (in sede di appello la formula assolutoria
"perchè il fatto non sussiste" pel reato di cui al D capo H/2 è stata mutata in quella "perchè il fatto 99 1
.
non costituisce più reato"), vanno qui ripetute le osservazioni formulate sul conto dell'RC
.19 per eguale addebito;
il motivo di censura concernente il trattamento NZ.
sanzionatorio resta assorbito, e sarà compito del giudice di rinvio rideterminare, in libertà di va-
lutazione, le pene pei reati residui, tenuto conto NEF
delle già concesse attenuanti generiche.
☑
Il ricorso di NI EO va accolto nel capo H-1
SSA,
TE del proc. 464/86, limitatamente al delitto di collu st sione e la sentenza impugnata deve essere conseguen. Fu
temente annullata per tale parte, perchè il fatto non sussiste. Resta il reato di contrabbando mili- tare, di cui all'altra parte dello stesso capo, re-
lativamente al quale il ricorso va rigettato, per quanto appresso, sorgendo così la necessità di rin-
vio per la determinazione della pena, che nel pre-
gresso giudizio di merito è stata computata soltan- to in via di aumento per continuazione rispetto al reato di collusione, ritenuto il più grave.
Sostiene orbene il ricorrente di aver ignorato la compartecipazione di militari della Guardia di Finan
za all'intesa di contrabbando (egli ne fu correo
quale autista di automezzi all'uopo impiegati), così 100
ponendo questione di fatto, che la Corte ha risolto non già in base ad erroneo criterio di responsabi lità oggettiva come afferma avventatamente il de-
-
ducente - ma con l'attribuzione a lui medesimo di specifica consapevolezza, e cioè di atteggiamento scientemente doloso, derivante dall'esperienza di conducente ben pratico degli attraversamenti di con-
fini e delle connesse operazioni di controllo doga-
nale, e perciò necessariamente informato della indi spensabile partecipazione alla frode dei militari espressamente preposti ai compiti di repressione.
Trattasi di accertamento motivato, discrezionalmen-
te raggiunto sulla base di criteri di comune espe-
rienza.
Nei confronti del ricorrente MO IO va di
chiarato estinto per prescrizione, tenuto conto del-
le concesse attenuanti generiche, il reato di parte-
cipazione ad associazione per delinquere, di cui al capo E del proc. 464/86, cessato il 25.3.1983.
Trattasi dell'unico reato contestato, in relazione al quale il motivo di ricorso, deducente l'inesisten za di elementi probatori ed il difetto di motivazio ne per la ritenuta colpevolezza, non può essere ac-
colto, avendo la Corte debitamente motivato, con richiamo alle plurime risultanze (comunanza di affa D ri, compossesso di autocarri impiegati nel contrab 101.
bando, conduzione di capannone per il ricovero di bbl.
detti automezzi in Senna Comasco, ecc. ecc.), il convincimento di uno stabile inserimento dell'impu-
tato nell'organizzazione diretta dal socio: ne è NZ.
ammissibile, ora, critica sulla valutazione data al la rilevanza probatoria degli elementi medesimi.
Il ricorso di NI NC va accolto, con an- NEF
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
☑ nel capo H-1 del proc. 464/86, relativo al delitto di collusione, perchè il fatto non sussiste;
nel capo M dello stesso procedimento relativo al delit-
to di minaccia a p.u., perchè estinto per amnistia 9' 口 di cui al D.P.R. n°75/90; nei capi A e B dello stes-
so procedimento, relativi ai reati di partecipazio-
ne ad associazione per delinquere e di corruzione,
perchè estinti per prescrizione (fatti risalenti al marzo 1983), tenuto conto delle concesse atte-
nuanti generiche;
va conseguentemente eliminata la pena complessiva di anni due e mesi undici di re-
clusione e di f. 750.000 di multa.
Inoltre, il ricorso è fondato nella denuncia di vi-
zi motivazionali relativamente ai delitti di con-
trabbando militare e di falso per soppressione, di cui, rispettivamente, alla parte residua del capo 102 H-1 e del capo G dello stesso procedimento 464/86.
Va al riguardo premesso (e la considerazione vale anche per gli annullamenti senza rinvio) che non ha
pregio il motivo di ricorso deducente l'inammissi-
bilità dell'appello proposto dal P.G. avverso la
sentenza del Tribunale di OM del 26.7.1987, per la parte in cui aveva assolto l'imputato dai reati di falso, corruzione, collusione e contrabbando mi-
litare. La Corte di IL (che poi ha riformata la sentenza in tali parti, con la condanna dell'appel-
lato) ha già chiarito, del tutto esattamente, l'in-
fondatezza dell'eccezione, sul rilievo che alla fat
- trattandosi di impugnazione proposta il tispecie
7 ottobre 1987 - era applicabile la sospensione dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre,
ai sensi della L.
7.X.1969 n° 742.
Ciò precisato, la fondatezza delle censure nel me-
rito della statuita riforma deriva dalla fondamenta-
le considerazione che la sentenza impugnata non og.
fre idonea motivazione sul punto della ritenuta re-
sponsabilità pei fatti anteriori all'episodio di minaccia ai danni del ten.col. BO (capo M del proc. 464/86), avvenuto il 22.3.1983, se non per la
partecipazione all'associazione per delinquere.
La sentenza di primo grado, egualmente constatando 0 tale partecipazione, ma soltanto a far tempo dal
- 103 -
20 marzo 1983, aveva conseguentemente esclusa ogni ibbl responsabilità dell'imputato per l'episodio di con-
trabbando del 16 marzo, e pei reati connessi, rile-
vando il difetto di prova al riguardo, non avendo
NZ avuto egli parte alcuna nei fatti, e tacendo total-
mente la fonte FF sul suo conto.
Ha diversamente ritenuto la Corte (pagg. 400-401 NEI della sentenza d'appello) che l'importanza dell'in-
1 tervento minaccioso sull'BO, unitamente all'ac SSA
HE certata appartenenza al gruppo anche in tempo ante- riore a quello ritenuto dal Tribunale, dimostrassero l'interesse immediato e diretto del NI all'oc-
cultamento dell'operazione predetta, non derivabile se non da personale concorso in questa stessa.
Ma questo argomentare è fallace sotto più' angoli vi suali perchè trascura il difetto completo di prove o di indizi diretti sulla supposta partecipazione,
malgrado la testimonianza FF o altri elementi avessero fatto conoscere i nomi dei numerosi correi nè spiega altrimenti le raNI di tale pretermissio ne;
e perchè non dà ragione inequivoca dello stabi-
lito automatismo tra responsabilità per la minaccia e responsabilità per il precedente contrabbando, pur con eguale dignità logica edpotendosi affacciare, 104
-
a parità di fondamento probatorio, ipotesi alter-
nativa, quale il solo proposito di favoreggiamento
(in senso lato) nei confronti degli associati resi-
si colpevoli del contrabbando;
ed anzi, proprio la ritenuta appartenenza all'associazione potrebbe rappresentare, combinata alla mancanza di qualsiasi indizio in ordine al concorso nel contrabbando, la più ragionevole spiegazione dell'intervento minac-
cioso attuato nei confronti dell'ufficiale, nè po-
trebbe, comunque, essere assunta, da sola, a ripro- va del supposto concorso, salvo a scadere nell'i-
nammissibile principio della responsabilità dello associato, anche se estraneo, per qualsiasi reato commesso da altri partecipi.
Sarebbe stato necessario, pertanto, ricercare ele-
mento meno incerto ed ambiguo di responsabilità, ma a ciò il giudice d'appello non ha provveduto,
sicchè la sentenza va annullata nei residui capi di contrabbando militare e falso per soppressione (H-1,
parte e G, rispettivamente), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello
di IL.
L'annullamento senza rinvio della sentenza impugna-
ta deve essere, poi, disposto nei confronti dei ricorrenti VIniti LE e BU NC, che D 105 hanno enunciato motivi comuni, relativamente al ca-
po I del proc.n. 464/86, concernente il delitto di bbli corruzione di p.u., estinto per prescrizione, compu
.19 tano le attenuanti generiche ad entrambi concesse%;B va, conseguentemente, eliminata la relativa pena NZA
per ciascuno di mesi tre di reclusione e di lire
750.000 di multa. I ricorsi debbono essere rigetta-
ti per il resto;
B disattese, difatti, le doglianze VER
di violazione della legge processuale, ed in parti-
19 colare degli artt. 466 bis, 475 n°5 bis, 41 bis e SSAZ 48 ter C.P.P. del 1930, per le raNI già spiegate, IE
la restante critica in punto di ritenuta responsa-
bilità, fomrulata sotto il profilo del difetto di 91 motivazione, è resistita alla precisa esposizione degli elementi probatori che è dato leggere in sen- tenza e che si compendiano, ricevendone significato inequivoco, nell'accertata presenza del BU all'in contro di Balerna, la sera del 15 marzo 1983, allor-
chè furono definitivamente messi a punto gli accor-
di per il contrabbando del giorno successivo, e,
per il VIniti, nell'appurato salto di regi-
strazione dei cinque autoarticolati impiegati nella operazione, cui egli dette luogo, essendo incaricato del relativo adempimento, in evidente accordo con il collega, con lui impegnato in quel giorno nello 106 -
stesso servizio: non sorprende, dunque, che proprio il VIniti fosse stato indicato dall'Arcella-
schi al FF quale militare "sensibile" alle r ne-
cessità ed agli allettamenti dell'organizzazione.
L'evidenza degli elementi di prova, correttamente valutati nel giudizio di merito, e non scalfiti dal le minimizzanti e formalistiche considerazioni dei ricorrenti, non può che indurre al rigetto dei ri-
corsi salvo quanto sopra.
L'impugnazione di NO DO va accolta, innan-
zitutto, nel capo concernente il delitto di collu-
sione, con annullamento senza rinvio della sentenza,
perchè il fatto non sussiste.
In relazione al residuo reato di contrabbando mili-
tare (da quelli di partecipazione ad associazione per delinquere e di corruzione l'imputato è già stato assolto con formula ampia nel giudizio di ap pello), il ricorso è pure fondato. Delle complesse vicende riguardanti il ricorrente, il Tribunale di Como aveva compiuto ampia rassegna (pagg. 567-605
della relativa sentenza), le cui risultanze è qui utile richiamare, per sommi capi, in relazione alle valutazioni che seguiranno.
L'esame aveva preso in considerazione gli indizi gradualmente emersi, secondo un ordine cronologico, D da quelli iniziali portati dalle vociferazioni cor- 107
renti sul conto del funzionario nell'ambiente dei ibbli contrabbandieri (riferite dal FF in base alle
19 confidenze fattegli dall'RC, dal GI e da altri) e che ne postulavano la retribuita, ancor-
NZA chè generica adesione agli scopi del gruppo, agli altri desumibili da suoi specifici comportamenti,
quali, principalmente, l'improvviso esonero del di- NER
pendente IC dal servizio transiti nel giorno
19
10.3.1983 (già prescelto per il passaggio dei cinque SSA
autoarticolati, con il conseguente rinvio della ope- IE
razione al successivo giorno 16) e la lite che ne seguì con lo stesso subordinato, nel piazzale della 191 IT dogana, con toni e modi patentemente irriguardosi da parte di costui.
A tali risultanze, minuziosamente e quasi puntiglio-
samente valutate, il Tribunale non aveva creduto di assegnare valore univocamente indiziario, se isola-
tamente riguardate, sia per la possibile attribuzio-
ne di quelle vociferazioni alla sfera del millanta-
to credito circa influenze esercitate dall'associa-
zione all'interno dei competenti apparati amministra tivi, sia per l'alternativa giustificabilità dello spostamento del IC con esigenze di servizio, qua-
li prospettate dall'imputato con riferimento a supe- 108
riori disposizioni.
Il primo giudice aveva, perciò, ritenuto di volger-.
le in senso colpevolistico sulla scorta di due, ul teriori elementi: il commento espresso da membri dell'organizzazione circa l'esonero del IC, attri buito al "doppio giuoco", del NO, con il sot tinteso presupposto di previa intesa - poi tradita tra questi ed il gruppo;
ed il reintegro del dipen-i dente nella precedente funzione il giorno 16 marzo,
in coincidenza, non ritenuta casuale, con l'effetti-
va esecuzione del contrabbando. Ed a tale riguardo il Tribunale aveva creduto di non potere attribuire altra valenza alla duplice risultanza - con effetto
estensivo alle precedenti, già valutate ✓olatamen- te neutre - sul rilievo della particolare significa-
zione del "doppio gioco" letteralmente lamentato,
secondo il racconto del FF, e della insosteni-
bilità logica, a suo avviso, delle giustificazioni difensive riguardanti il nuovo spostamento del IC,
radicalmente contraddittorio rispetto a quello or-
dinato appena sei giorni prima, e tanto più signifi cativo in quanto coincidente con l'assenza, per di-
chiarata malattia, del funzionario Sisci, in realtà:
concordata previamente con l'organizzazione e che
doveva, appunto, fornire il pretesto per il rein- D tegro del IC. 109
A corredo ed integrazione, aveva coerentemente rite- ibbli nuto il Tribunale che la stabilita colpevolezza do-
.19 vesse essere estesa alla concorrente imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere, di NZ cui al capo E, "non potendosi ipotizzare che un sog getto con la responsabilità e la funzione ricoperta dall'imputato si sia lasciato coinvolgere da una NER
organizzazione contrabbandiera solo per la commissio
19 ne di un singolo episodio di contrabbando. e non SSAZ
TE già in previsione di tutti i futuri programmi della st stessa per la realizzazione dei quali la presenza del NO doveva ritenersi, come già esposto,
necessaria, confermando, inoltre, tutti gli episodi in precedenza esaminati, la costante collaborazione esistente, fin dal febbraio 1983, L'imputato con l'organizzazione in oggetto (sic, a pag. 602 della
sentenza). Con assai minore coerenza logica, per il vero, il
Tribunale aveva ritenuto di assolvere dubitativamen-
te l'imputato dal delitto di corruzione, innanzi re-
putando sostanzialmente inutile eventuale correlazio ne tra il contrabbando ascritto e la situazione pa-
trimoniale del soggetto, e perciò improduttivo e su
perfluo l'esperimento di perizia contabile a tal fi 110
ne, e poi supponendo che il funzionario si fosse re so complice non necessariamente per denaro, potendo-
si ravvisare quale movente alternativo la rico M en- za per pregressi benefici, non specificati, largi-
tigli dall'organizzazione (pag. 605).
Tale motivazione, per quanto in parte sostenuta dal la ravvisata relazione logica tra il contrabbando ed il reato associativo, non appariva indenne da innegabili mende, innanzitutto per il diverso, e non spiegato, criterio di valutazione dell'ulterio- re e duplice risultanza, pur considerata innovativa e decisamente orientativa rispetto alle pregresse,
ed alla quale poteva applicarsi il metro precedente,
dal momento che il lamentato "doppio gioco" poteva egualmente ascriversi, in via di ipotesi non macro-
scopicamente inverosimile, a quella condotta di mil lantato credito, ravvisata possibile per analoghe e precedenti propalazioni;
e che la nuova assegnazio-
ne del IC fruiva, di esplicazioni giustificative non dissimili, sul piano della plausibilità, da quelle esposte circa l'anteriore spostamento, per
entrambi profilandosi il dato accomunante di riferi te, improvvise esigenze di servizio e, per converso,
di coincidenze temporali con i due giorni interessa-
ti dall'operazione di contrabbando. 0 E nuoceva alla razionalità della decisione altresi 111
lo scioglimento del legame tra il ritenuto concorso ibbl. nello stesso contrabbando (ed allora, anche nella collusione) ed il delitto di corruzione, essendo
-francamente improponibile, sul piano della logica:
NZ. elementare e della comune esperienza, che il Prime- rano avesse così gravemente violato i doveri d'uffi-
cio senza prospettiva di remunerazione patrimoniale.
NEF peraltro giustamente considerata per altri imputati specie sul supposto di ingiustificato arricchimento SSA il solido anello di chiusura di valutazioni colpe- volistiche intessute su elementi di pur consistente ma autonomamente insufficiente, indiziarietà. Nè
91 poteva supplire l'accenno ad imprecisati "benefici"
ottenuti in precedenza, per l'assoluta genericità
della proposizione, disancorata da qualsiasi riferi mento individuante.
Tali carenze non sono state eliminate dalla senten-
za di appello, che, muovendosi sugli stessi schemi argomentativi, ha finito per aggravarle con il pro-
nunciare l'assoluzione piena, oltrechè pel reato di corruzione, altresì per quello associativo, così
demolendo quella unitarietà logica che, ut supra,
il primo giudice aveva ravvisato quale condizione indispensabile per l'affermazione di colpevolezza, 112
necessariamente congiunta per entrambi gli addebiti.
E, per altro verso, la stessa Corte territoriale ha dovuto concludere che, escluso il movente patrimo-
niale,"non si riesce a comprendere per quale altro motivo l'imputato ha violato così grandemente i do-
veri del proprio ufficio" (pag. 447).
Ma proprio il fallimento della prova sulla corruzio- ne, del resto derivabile anche da accertato arricchi mento non giustificato, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito al ripensamento circa la validità
delle conclusioni raggiunte in tema di concorso nel
contrabbando militare, una volta sottolineata da lui stesso l'imprescindibilità di un movente di profitto patrimoniale come stimolo alla complicità, in grado di fungere quale elemento catalizzatore degli indizi aliunde acquisiti, in una prospettazione univocamen te orientatrice. Tale compito non è stato assolto,
il che si è tradotto in vizio motivazionale certo,
che obbliga ora all'annullamento della sentenza im-
pugnata nel capo, con rinvio ad altra sezione della
Corte d'Appello di IL, la quale, valutate in libertà di giudizio le risultanze tutte, dovrà sta-
bilire se, in relazione all. ON ic aquclutorie,
ormai intangibili, intervenute relativamente ai pre detti reati di corruzione di pubblico ufficiale e di partecipazione ad associazione per delinquere,
- 113
possa essere o no mantenuto il giudizio di colpevo-
lezza espresso in primo grado sul residuo addebito di contrabbando militare, tenuto conto dei rilievi che precedono.
Nei confronti del ricorrente QU ON, la sen tenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nel capo concernente il delitto di corruzione, che
è estinto per prescrizione, tenuto conto delle con-
cesse attenuanti generiche e va, conseguentemente,
eliminata la relativa pena di mesi tre di reclusio- ne e di lire 750.000 di multa.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Le do-
glianze espressevi si concretano in una contestazio-
ne del significato logico che i giudici di merito hanno ritenuto di trarre da varie risultanze raccol te, concernenti il ricorrente, e soprattutto da quel la, fondamentale, per cui egli espletò funzioni di capo-squadra presso la dogana di TEchiasso il 10 ed il 16 marzo 1983 (e cioè proprio nei giorni scelti dall'organizzazione contrabbandiera per il passaggio dei cinque articolati, in effetti eseguito nella seconda data), avvalendosi sostanzialmente de-
gli stessi dipendenti, alcuni dei quali (il IL,
il BU, il VIniti) certamente complici, da - 114
ciò, dunque, potendosi ricavare la ragionevole cer*
tezza della partecipazione di tutti alla stessa ca-
tena corruttiva, del resto indispensabile nell'ot-
tica degli organizzatori per il buon esito dell'o-
perazione di cospicuo contrabbando.
A questa principale considerazione, scaturente da coincidenze ben difficilmente spiegabili in diversa chiave, i giudici hanno collegato, a mò di comple-
- perfettamente collimanti in tamento, quelle altre uno stesso significato gravemente indiziario - per cui 1l'organizzazione si riprometteva agevole appog-
gio "da parte di un maresciallo che doveva venire
da Varese" (facile l'identificazione nel QU), alle cui cure, durante la riunione preparatoria del
15 marzo, tenutasi a Balerna era rimasto affidato secondo la deposizione del FF il compito di sorvegliare che il contrabbando del giorno successi vo si svolgesse senza intoppi, e di creare, alla
Occorrenza, diversivi atti a sventare interventi re-
pressivi. A questa intrecciata e convergente mossa
di elementi probatori, la cui valutazione sul piano logico-giuridico non presenta smagliature rilevanti,
il ricorrente ha creduto di contrapp 1a 398 Con
trasferimento a TE HI argomento trarietà al neutro, come giustamente rilevarono i primi giudici, 115essenziale essendo che il tramutamento fosse in ge-
stazione e che i contrabbandieri ritenessero di po-
terne trarre profitto) o la circostanza di una diver sa composizione delle squadre operanti nei giorni
10 e 16 marzo, nella prima mancando, in funzione di capo-posto, quel brig. IL presente nella secon da, e sicuramente complice: ed anche per questo pro filo, la censura si appalesa priva di serio fonda-
mento, giacchè l'assenza del sottufficiale nella prima occasione non può, di per sè, significare la estraneità totale del residuo organico alla proget-
tata operazione di contrabbando, verosimile essendo che al suo posto fosse altro militare egualmente 1:
"sensibile" ai desideri dell'associazione, rimpiaz-
zato nella occasione successiva dal corrotto Mila- ni, senza SCOSSe o traumi per l'intiero piano in itinere, a dimostrazione di una sostanziale "omoge.
neità" all'interno del gruppo militare. Tanto meno
può dare concretezza alla critica di motivazione carente il rilievo che, nel pomeriggio del 16 marzo,
il ricorrente mantenne nel piazzale dei transiti com
portamento apparentemente insignificante;
ciò non vale, evidentemente, ad escludere la realtà dei Dar
ticolari incarichi assegnati, che in tanto potette-
ro essere esplicati, verosimilmente, senza atteg- 116 -
⠀
giamenti esteriori compromettenti, in quanto il contrabbando si svolse senza difficoltà alcuna,
anche grazie, è logico ritenere, al perfetto funzio namento delle intese corruttive precedentemente rag giunte.
Nei confronti del ricorrente NI NZ la senten-
za impugnata deve essere annullata senza rinvio nel capo concernente il delitto di collusione perchè il fatto non sussiste (capo H1, parte).
Ogni altra doglianza (eccezion fatta per quella ri-
guardante l'attenuante di cui all'art. 117 C.P., in
relazione al reato di contrabbando militare) va di-
sattesa.
Premesso che, in relazione ai reati di cui ai capi
B/3 e B/4 del proc. 242/85, pei quali era stato con dannato in primo grado, il ricorrente ha fruito in appello di declaratoria di estinzione per prescri-
zione, mentre il capo B/5 dello stesso procedimento
è stato dichiarato estinto per amnistia e da quello di cui al capo E del proc. 464/86 (associazione per delinquere) egli è stato assolto con formula piena,
il ricorso deve ritenersi delimitato al residuo rea-
to di contrabbando militars (caps , parte, delic stesso proc. 464/86, in cui è stato ritenuto assor-
bito il contestuale capo I); ed in tale ambito, le censure promosse sulla ritenuta colpevolezza non han 117
no pregio, sia nell'assunto di erronea valutazione degli elementi emersi, che in quello di carenza to-
tale di motivazione sulla consapevolezza della par-
tecipazione al reato di militari della Guardia di
¡FI. Basterà ricordare, sotto il primo profilo,
che l'imputato partecipò massicciamente al contrab-
bando del 16.3.1983, impiegandovi due auto articola-
ti (di cui uno pilotato da lui stesso, l'altro da
MO IO), poi entrati nel territopio italia no, secondo le risultanze delle relative schede di circolazione e, per quello personalmente guidato,
le deposizioni del FF e del m.llo D'Alessandro
presenti ai fatti. Sotto il secondo profilo, ben a ragione hanno ritenuto i giudici del merito che l'in serimento comprovato nell'operazione minuziosamente preparata, anche con il ricercato ed ottenuto con- senso di appartenenti alla Guardia di FI ("con-
ditio sine qua non" per il buon esito dell'impresa),
comportasse nel NI, come negli altri partecipi,
la precisa consapevolezza di quelle complicità, se-
condo uno schema esecutivo del resto abituale in ca-
si del genere. Trattasi di deduzione logica di tutta plausibilità, avverso la quale vanamente il ricorren te ha opposto il difetto di prove materiali. 118
-
Il ricorso è, invece, fondato circa l'omessa pronun cia sulla attenuante predetta, la cui richiesta lo imputato aveva ritualmente introdotto nei motivi di appello.
Di conseguenza, va disposto l'annullamento della im-
pugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della
Corte di IL, nei punti concernenti la circostan-
za attenuante di cui all'art. 117 C.P. e la deter-
minazione della pena (nei precedenti giudizi era stato ritenuto più grave proprio il delitto di col-
lusione), con rigetto del ricorso per il resto.
Il ricorso di TT NE deve essere rigettato per intero. La pregiudiziale doglianza di inammissi bilità dell'appello proposto dal P.M. avverso le
statuizioni ampiamente assolutorie della sentenza di primo grado (del 2.12.1986) inammissibilità
asseritamente discendente dal difetto di specifici-
tà dei relativi motivi
- è totalmente priva di fon-
damento, ove si tenga presente che la motivazione esposta a corredo dell'impugnazione riguardò, espres samente e specificamente, la posizione dell'imputata
(ben s'intende, nell'ambito dei capi investiti dal-
1'appello rispetto al fatti ོ་ ་ ི་ ་ 1 ed in parti colare la plausibilità logica delle raNI poste a base delle assoluzioni, che l'appellante contestò, facendo leva sui vari aspetti della intima collabo- 119
razione da lei prestata al marito RC: tan-
to si ricava senza dubbio dal sunto dei motivi del-
l'appello, figurante a pagg. 112 e 113 della senten-
za della Corte di IL, in cui il nocciolo del problema valutativo risulta essenzialmente delineato.
Ciò precisato, il mutamento delle formule di proscio glimento, pei reati diversi da quello valutario di cui al capo C del proc. 286/86, è stato giustifica-
to dal giudice d'appello con la diversa valutazione delle stesse circostanze di fatto (tutte riassumibi li nell'intensa, profonda, illimitata collaborazione prestata dall'imputata al marito separato), da cui
è stata dedotta la necessaria consapevolezza dell'o-
rigine delittuosa degli affari trattati e degli uti-
li ricavati, investiti, poi, nello smisurato aumento
☐ del capitale della società di famiglia (la Ombretta
s.r.l.), di cui essa fu amministratore unico.
Le diffuse critiche contenuto nel ricorso, a parte l'inconsistente rilievo sulla inutilizzabilità di conversazioni telefoniche intercettate su apparecchio telefonico cui essa attendeva nella segnalata atti-
vità, considerate dai giudici soltanto per l'aspetto dimostrativo della persistente collaborazione, ten-
dono alla minimizzazione del contenuto probatorio 120
delle esposte risultanze, con uno sforzo dialettico mirato ad esaltarne l'equivoca adattabilità a sche-
mi difformi di interpretazione e perciò l'inidonei-
tà al ruolo di prova certa della colpevolezza pre-
supposta nella pronuncia di estinzione per prescri-
zione, raggiunta in virtù delle concesse attenuanti generiche.
Dunque, più che nella denuncia di vizio logico-giu-
ridico, in realtà inesistente, le critiche di parte si esauriscono nella affermazione di una contrappo-
sta visione del merito, che ha ritenuto insufficien- te e complessivamente non attendibile il variegato materiale indiziario, giudicato invece bastevole dai giudici del merito, secondo una organica ricon-
duzione delle varie componenti ad unica ragione ispi ratrice, deduttivamente individuata nel dolo di partecipazione, come il risultato di valutazione di
screzionale completa e plausibile.
Relativamente al reato valutario di cui al capo C
del proc. 286/86, pel quale la formula assolutoria
"perchè il fanno non sussiste", è stata mutata in quella "perchè il fatto non costituisce più reato" con contestuale ordine du issione degli ti all'Ufficio Italiano Cambi, per quanto di compe- tenza, debbono qui intendersi ripetute e confermate le osservazioni formulate nei confronti dell'Arcel- 121 laschi su analoga questione.
Infine, vanno disattese le censure promosse in tema di sequestro conservativo di beni mobili personali della deducente, e di altri mobili della s.r.1.
Ombretta, oltrechè di ipoteca su beni immobili appar tenenti alla stessa società; invero, per quanto ri-
guarda la misura cautelativa disposta sui beni del la ricorrente, la Corte di IL ha spiegato le raNI del denegato dissequestro, facendo riferi-
mento alla necessità di tutela dei crediti dello
Stato e dell'Erario%3B per quanto riguarda, poi, i beni della società, la censura è addirittura inam-
missibile, per difetto di legittimazione, agendo qui l'imputata a titolo personale, e non nella qualità di rappresentante legale della predetta società,
che l'avrebbe, semmai, abilitata all'opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 618 C.P.P. (del 1930)
e secondo il procedimento ivi preveduto.
I ricorrenti MO, EL, ZZ e RA sono interessati ai soli fatti.definiti, in primo grado,
con la sentenza del 10.10.1988.
Sul ricorso del primo. inficis in radice dalla rinuncia ai motivi dell'appello, da lui formulata avanti alla Corte di IL (salvo che a quello con 122
cernente la determinazione della pena), unitamente ad una implicita confessione scritta di colpevolez- za - il che ha indotto lo stesso giudice di secondo grado ad una concisa motivazione sulla pertinente posizione può comunque osservarsi che il fatto originariamente contestato quale malversazione deve essere ora qualificato come appropriazione indebita pluriaggravata, per effetto dell'abrogazione dello art. 315 C.P., disposta con l'art. 20 L. 26.4.1990
n.86. Il reato così qualificato è estinto per amni-
stia di cui al D.P.R. 16.12.1986 n° 865, artt.i e 3
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio pure nel capo sub D, concernente il delitto di corruzione,che è prescritto. Il fatto risale al-
l'anno 1983, giusta la rubrica, (nell'incertezza sulla data precisa, occorre fare riferimento al
1.1.1983)e l'imputato ha fruito in grado d'appello delle attenuanti generiche.
In conseguenza delle dichiarate estinzioni, va eli-
minata la pena relativa ai due reati, che è di com-
plessivi mesi sei di reclusione e di £.200.000 di multa.
Va eliminata altresl 1- бела pecunione della mul-
ta di £. 1.900.000, inflitta pei residui reati di
corruzione, ai sensi della nuova formulazione dello art. 319 C.P., che ha sostituito la precedente in 123
forza dell'art. 7 L. 26.4.1990 n°86.
Per il resto il ricorso non merita accoglimento,
seppure si GL prescindere dalla sanzione della inammissibilità, probabilmente più corretta per la rinuncia ai motivi di appello. Ed invero, la censu-
ra sulla ritenuta attendibilità dell'accusatore
ZZ e quella deducente il difetto di riscontri delle relative propalazioni, come pure l'altra pro-
pugnante l'incompetenza funzionale & l'impossibi-
lità materiale al compimento degli ascritti atti di corruzione da parte del ricorrente, sono ampia-
mente resistite, sul piano della completezza di esame, oltrechè della correttezza dei criteri di valutazione della prova, dalle diffuse motivazioni esposte nella sentenza di primo grado, cui quella d'appello ha pienamente aderito, senza necessità di
rinnovata disamina, del resto impedita dalla rinun-
cia di parte. Si richiamano, al riguardo, le pagg.
28-42 della prima sentenza, in cui i vari aspetti concernenti le dichiarazioni del ZZ, la loro at-
tendibilità intrinseca ed estrinseca, le conferme datene da coimputati (tra cui 1'RCl = da testimoni, le contestazioni al riguardo promosse dai difensori, sono stati compiutamente esaminati, con 124
-
valutazioni manifestamente collocate sul terreno della logica ordinaria, avverso le quali le censure
del ricorrente, oltrechè scadere in assunti contra- ri al vero (ad esempio, la pretesa mancanza di ri-
scontri estrinseci), hanno concretato soltanto un generico attacco alla sincerità del chiamante in
S correità, senza alcuna critica specifica sui passag-
gi argomentativi seguiti dal giudice. Nè, a tale ri-
guardo, può giovare il riferimento alla incompetenza d'ufficio, dal momento che la sentenza ha affronta-
to anche tale questione, stabilendo, sulla base delle deposizioni raccolte, che il MO poteva, sia con proprie iniziative (informazioni, rapporti, ecc.),
sia attingendo direttamente ad atti e documenti pres so altri uffici della Questura di OM, influire decisivamente sugli atti desiderati dai suoi corrut- tori o compierli direttamente, anche con il mezzo
di falsificazioni (pagg. 87-89).
Quanto, poi, alla statuita qualificazione dei fatti di cui ai capi A e M come concussioni, anzichè qua- come ritenuto in primo grado, e ciò li corruzioni,
assenza di gravame del P.M., il ricorrente non ir ha proposto doglianza di 1. On consentica mutazio:
del fatto, ai sensi dell'art. 477 C.P.P. (del 1930),
limitandosi alla esposizione delle raNI di fatto e di diritto escludenti nelle fattispecie il metus 125-
publicae potestatis nei confronti della supposta vittima RA EP. Ma proprio nell'esame della posizione di costui (pagg. 468–470 della sen-
tenza) la Corte ha individuato le motivazioni per le quali ha ritenuto essere stato egli vittima di induzione alla corresponsione di somme, operata cal-
litamente nei suoi riguardi dal ZZ mercè la pro-
spettazione di situazioni di pericolo in grado di condizionar la libertà di comportamento e di vol-
ger la volontà verso l'esito perseguito dall'agen-
te e dal complice MO, salva una residua pos-
sibilità di trattativa sull'ammontare del compenso,
peraltro irrilevante per la qualificazione del fatto,
essenzialmente caratterizzato dall'indotto timore nel concusso. Il ricorso di parte, dunque, si appa-
lesa infondato proprio nella pretermissione del con-
dizionamento psicologico accertatamente esercitato verso la vittima, e dell'influenza causale deriva-
tane rispetto al successivo comportamento, solo ap-
parentemente libero.
La riqualificazione del reato sub A
- da corruzione
è stata invers contestata ual ricor- a concussione rente ZZ ED quale indebita mutazione del fatto originariamente contestato, ma trattasi di 126
censura sostanzialmente infondata. Il reato ritenu-
to, difatti, era già compreso nella rubrica elevata nel senso che la condotta materiale descrittavi la ventilata esistenza di un rapporto giudiziario a carico del RA, con l'inevitabile implica-
zione di pregiudizio futuro e la connessa, implici-
ta induzione ad una valutazione di convenienza per conoscerne in anticipo il contenuto, previo esborso di somma già faceva riferimento ad una posizione di preminenza psicologica dell'uno sull'altro, non soltanto con l'assunzione dell'iniziativa da parte del primo, ma soprattutto con la prospettazione di un male futuro ed altrimenti inevitabile, in grado di comprimere, come poi effettivamente avvenne, la
libertà di autodeterminazione dell'altro.
La Corte d'Appello, rimanendo immutata la sostanza del fatto, ne ha soltanto colto i riflessi soggetti vi, e soprattutto l'induzione operata verso il con- cusso, ponendo così rimedio all'omessa valutazione del profilo da parte del primo giudice.
Nei riguardi dello stesso ricorrente la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rin-
vio relativamente al delitto di corruzione di 24
al capo D, che è estinto per prescrizione, e va eli
minata la relativa pena di giorni venti di reclusio ne e di £. 100.000 di multa, oltre quella di £.1.900.000 127
-
di multa, inflitta per gli altri reati, secondo la nuova formulazione dell'art. 319 C.P.
Va disattesa, poi, la doglianza in tema di scelta del reato più grave (il ricorrente ne pretende una diversa da quella operata dalla Corte d'Appello, ma la censura si esaurisce sul piano della convenienza di merito, qui non rivendicabile), mentre in tema di attenuanti generiche, la cui richiesta prevalen-
za sulla aggravante non sarebbe stata delibata dalla
Corte territoriale, secondo il ricorrente, è suffi-
ciente il rilievo che la proposta questione riguar derebbe i soli reati di favoreggiamento personale di cui ai capi B,E,I,N, riuniti per continuazione al reato più grave, con aumento per ciascuno compu-
tato in gg. 10 di reclusione e di f. 40.000 di multa,
e cioè in entità proporzionata alla sanzione inflit ta per il reato più grave, ed avulsa da analitica
considerazione del giudizio di comparazione tra cir costanze eterogenee.
Nei confronti del ricorrente EL LB, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rin-
Vio nel capo concernente i ! delitto di corruzione
(peraltro, l'unico ascrittogli, che è estinto per
prescrizione. Trattasi di fatto avvenuto "nel corso 128
-
dell'anno 1983-1984" (sic, nella imputazione ascrit tagli ed in quella parallela elevata a carico del
GI) ovvero "nel corso dell'anno 1983", secondo
la corrispondente rubrica formulata a carico del
MO e del ZZ. Da tali dati è lecito deriva-
re che il fatto sia stato consumato entro il 12
dicembre 1983, data utile per la fruizione della causa estintiva, tenuto conto delle concesse atte-
nuanti generiche, prevalenti, non sussistendo cer-
tezza di consumazione posteriore.
In tale statuizione restano assorbiti gli assunti di improcedibilità dell'azione penale, per pretesa commissione del reato in territorio svizzero ed al riguardo valgono le considerazioni esposte da questa Corte su eguale censura dell'RC
e di difetto di motivazione sulla presupposta re-
sponsabilità, che è stata basata sulle concordi di-
chiarazioni del ZZ e dell'RC, ritenute attendibili, 9 non screditabili per l'opposta asser zione dell'inesistenza di bisogno del rinnovo del passaporto, pretesamente valido sino al 31 maggio
1984, essendo, questa, affermazione non documentata
nè altrimenti comprovata.
Il ricorso di RA CH dev'essere rigettato per intero. Premesso che detta impugnazione è stata delimitata
- 129
al solo reato di corruzione, di cui alla sentenza del Tribunale di OM in data 10.10.1988, confermat in appello, la censura di erronea qualificazione del fatto (il ricorrente ne pretendeva la configurazio-
ne quale concussione patita) è resistita dalle con-
siderazioni svolte a pagg. 473 474 e 302-303 della sentenza di appello, alla cui stregua si ricava che il ricorrente, pel tramite dell'RC, assun-
se l'iniziativa del contatto con il ZZ, con il
quale l'intermediario potè convenire liberamente,
e senza alcuna coercizione, i termini dell'accordo corruttivo, stipulato anzi in un clima di reciproca dunque cordialità. Non risponde a verità, apne, che la qualificazione del reato sia derivata dalla sola af fermazione dell'imputato di non aver subito pressio-
ni esplicite (com'egli sostiene nel ricorso), ma è vero, invece, che la conforme statuizione dei giudi ci del merito è stata fondata sull'insieme delle risultanze, nel cui ambito l'iniziativa di parte diretta all'acquisizione di vantaggio illecito e
l'inesistenza di ogni forma di induzione a pagamen
to di somme, già deciso autonomamente dal privato quale ovvia controprestazione rispetto al vantaggio perseguito, hanno costituito i corretti parametri
裴 130
di riferimento.
In base alle considerazioni e determinazioni che precedono, il RA, la RD, l'AC, l'A-
gazzi, lo NE, il AR, il AV,
il NI, la TT, il RA, il Caldarera
e l'IR debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, e ciascuno
al versamento della somma di lire duecentomila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte:
A) dichiara inammissibili i ricorsi di RA Gian-
franco, RD PP, AC IG, AZ
BA, NE IG, OL IO, AR
NC, BonaGL VI, IC NA, NI Gio
vanni e IL IE;
rigetta i ricorsi di TT NE, RA Miche
le, CA EP, ES NE, AR Pie-
tro, NA IC ed IR NN;
B) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei contronti di:
RC US, nel capo relativo al delitto di collusione, perchè il sapho non sissiste, Hei C -
pi concernenti i delitti di corruzione sub B del proc 242/85 e sub B del proc. n° 464/86, che dichia ra estinti per prescrizione, nel capo relativo al 131
delitto di minaccia a p.u.,... che dichiara estinto per amnistia, ed elimina la pena complessiva di un anno e sette mesi di reclusione e di lire settecento-
cinquantamila di multa, nonchè la pena di lire 1.100.000
di multa, relativamente ai reati di cui ai capi V,Z,,
Y del proc. n° 360/86;
NI NZ, nel capo concernente il delitto di collusione perchè il fatto non sussiste%;B
MO IO, nel capo concernente il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere che dichiara estinto per prescrizione;
IO AT e AS DO, nei capi concernen-
ti i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere e corruzione, che dichiara estinti per prescrizione;
CO IG, nell'unico capo che lo concerne%;B
NI EO, nel capo concernente il delitto di collusione, perchè il far no non sussiste %;B
ZZ ED, nel capo concernente il delitto di corruzione di cui al capo D del proc. n° 360/86, che dichiara estinto per prescrizione, ed elimina la pe-
na di giorni venti di reclusione e lire 100,000 di multa, nonchè quella della multa di lire 1.900.000
inflitta per gli altri reati%;B 132 -
OL IO, nel capo concernente il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere,
che dichiara estinto per prescrizione;
BU NC, nel capo relativo al delitto di cor- '
ruzione di cui alla lett. I del proc. n. 464/86, che dichiara estinto per prescrizione, ed elimina la pe-
na di tre mesi di reclusione e lire 750.000 di multa;
QU ON, nel capo concernente il delitto di corruzione, che dichiara estinto per prescrizione,
ed elimina la pena di tre mesi di reclusione e lire
750.000 di multa%;B
GI VI, nel capo relativo al delitto di collusione, perchè il fatto non sussiste, nel capo concernente il delitto di minaccia a p. u., che dichia ra estint per prescrizione, ed elimina la pena complessiva di un anno e sette mesi di reclusione e di lire 750.000 di multa;
VIniti LE, nel capo relativo al delitto di corruzione, che dichiara estinto per prescrizio-
ne, ed elimina la pena di tre mesi di reclusione e
lire 750.000 di multa%;B
IL IE, nel capo concernente il delitto di corruzione, che dichiara estinto per prescrizione,
ed elimina la pena di tre mesi di reclusione e lire
750.000 di multa;
NI NC, nel capo relativo al defitto di 133
collusione, perchè il fatto non sussiste, nel capo concernente il delitto di minaccia a p.u... che dichia ra estinto per amnistia, nei capi relativi ai delit ti di partecipazione ad associazione per delinquere!
e di corruzione, che dichiara estinti per prescri-
zione, ed elimina la pena complessiva di due anni e undici mesi di reclusione e di lire 750.000 di multa;
NO DO, nel capo relativo al delitto di collusione, perchè il fanno non sussiste;
IC NA, nel capo concernente il delitto di collusione, perche il fatto non sussiste;
MO CA, nel capo relativo al fatto di reato originariamente qualificato come malversazio ne, ora qualificato come appropriazione indebita pluriaggravata, che dichiara estinto per amnistia,
e nel capo concernente il delitto di corruzione di cui alla lett. D del proc. n° 360/86, cheche dichiara
estinti per prescrizione, ed elimina la pena com-
plessiva di mesi sei di reclusione e lire 200.000
di multa, nonchè la pena di £.
1.900.000 di multa,
inflittagli per gli altri reati%3
EL LB, nel capo concernente il delitto
di corruzione, che dichiara estinto per prescrizione;
134
C) annulla la stessa sentenza nei confronti%;
dell'RC, nel punto relativo alla determi-
nazione della pena e nel capo relativo alla richie-
sta di revoca degli obblighi impostigli ai sensi
dell'art. 282 c.p.p. del 1930;
del NI, nei punti concernenti la circostanza attenuante di cui all'art. 117 C.P. e la determina-
zione della pena;
dell'IO e del AS, nei punti relativi alla determinazione della pena;
B
del NI, nel punto relativo alla determinazione della pena%;B
del GI, nel punto relativo alla determinazione della pena;
- del NI nei capi concernenti i delitti di con-
trabbando militare e di falso per soppressione;
del NO, nel capo relativo al delitto di contrabbando militare:
e rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti
suindicati e nei confronti dei predetti amputati ad altra sezione della Corte d'Appello di IL:
D) estende il beneficio della sospensione condizio-
nale della pena alle pene accessorie nei
del NA, del AR, del ES. del BU,
del QU, del VIniti e del IL: (E) rigetta nel resto i ricorsi dell'RC, del
- 135
NI, dell'IO, del AS, del NI, del ZZ,
del BU, del QU, del GI, del VIniti
e del MO;
(F) condanna il RA, la RD, l'AC, 1'A-
gazzi, lo NE, il AR, il BonaGL, il
NI, la TT, il RA, il CA e
1'IR in solido al pagamento delle spese del pro-
cedimento e ciascuno al versamento della somma di lire duecentomila a favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13.5.1991.
IL PRESIDENTE
Ecc. Dr. Corrado Carnevale fous lausne IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dr.Janio Schiavotti
Thone
Depositato in Cancelleria- CANCELLIER
-il- 23 LUG 1991
GANGELLIER
All