Articolo 465 del Codice civile
Articolo 428Articolo 430
Versione
19 aprile 1942
Art. 465.

(Indegnita' del genitore).

Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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