(Indegnita' del genitore).
Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
L'articolo 465 del Codice Civile, rubricato “Indegnità del genitore”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo III – Dell'indegnità. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 465 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 465 del Codice Civile: “Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori”. […]
Leggi di più…[…] Al fine tuttavia di limitare al massimo qualsivoglia ipotetico vantaggio, all'indegno non spetta neppure nè l'amministrazione nè l'usufrutto legale sui beni pervenuti ai propri figli dalla successione dalla quale è stato escluso (art. 465 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Il genitore indegno Un'ipotesi particolare di indegnità, che il nostro ordinamento prevede, è quella del genitore di cui all'art. 465 c.c. che così dispone: "Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori." La norma mira ad evitare che il soggetto dichiarato indegno, aggiri l'ostacolo rappresentato dalla propria indegnità, amministrando o beneficiando indirettamente dell'eredità del de cuius in virtù degli effetti positivi dell'usufrutto. […]
Leggi di più…[…] Il genitore indegno Per evitare che per effetto delle disposizioni legislative che attribuiscono ai genitori l'usufrutto e l'amministrazione sui beni dei figli minori il genitore indegno benefici indirettamente dell'eredità devoluta ai suoi figli, l'articolo 465 del codice civile li priva di tali diritti. […]
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