Articolo 522 del Codice civile
Articolo 468Articolo 523
Versione
19 aprile 1942
Art. 522.

(Devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e' solo, l'eredita' si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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