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19 aprile 1942
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9 febbraio 1944
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10 novembre 1944
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7 febbraio 2014
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Art. 348.
(Scelta del tutore).
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. ((223))
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
((Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento))
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art.
147.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
-------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
(Scelta del tutore).
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. ((223))
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
((Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento))
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art.
147.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
-------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Commentari • 44
- 1. Le caratteristiche del testamentoAnnamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 14 aprile 2022 · 111.60862
[…] Ci si riferisce ad esempio al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio [art. 254 c.c.], alla designazione del tutore [art. 348 c.c.] o alla dichiarazione di riabilitazione dell'indegno [art. 466 c.c.]. […]
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Giurisprudenza • 215
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2024, n. 403Provvedimento: […] art. 348 c.p.c. dell'atto di citazione in appello notificato in data […] essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio e che non ha alcun effetto sanante la costituzione dell'appellato, atteso che la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Alla luce delle risultanze di causa, deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità , ex art. 348 c.c., dell'appello, proposto con atto di citazione notificato il 26\11\2022, avverso la sentenza delLeggi di più...
- improcedibilità appello·
- conoscenza legale sentenza·
- art. 348 c.p.c.·
- inammissibilità appello·
- principio di consumazione dell'impugnazione·
- giudicato sentenza di primo grado·
- riproposizione appello·
- termine breve per appello·
- tardiva proposizione appello