Art. 20. 1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.
Nota all' art. 20 :
- Gli articoli 315 e 324 del codice penale , abrogati dall'art. 20 della legge qui pubblicata, concernevano, rispettivamente, i reati di "Malversazione a danno di privati" e di "Interesse privato in atti di ufficio".
Nota all' art. 20 :
- Gli articoli 315 e 324 del codice penale , abrogati dall'art. 20 della legge qui pubblicata, concernevano, rispettivamente, i reati di "Malversazione a danno di privati" e di "Interesse privato in atti di ufficio".