Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 cod. civ., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, era stato impugnato col detto mezzo il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva reintegrato nella potestà, "ex" art. 332 cod. civ., il padre che ne era stato dichiarato decaduto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11582 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PENTIMALLI 38, presso l'Avvocato FALCOLINI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati TROIANI MARCELLO e TARDINO MARIA CONCETTA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIANO 8, presso l'avvocato MARIA GIOVANNA RUO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GLORIA BASCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 07/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TROIANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato, BASCO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine, la remissione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 24 marzo 1999, depositato in cancelleria il 9 aprile 1999, la Corte d'appello di Bologna - sez. per i minorenni - dichiarava OM OL decaduto dalla potestà sulla figlia RT, nata a [...] il [...]. Successivamente, essendo intervenuta, in data 26 maggio 1999, sentenza del GUP presso il Tribunale Penale di Bologna di non luogo a procedere per abusi sessuali sulla figlia "perché i fatti non sussistono", il OL chiedeva al Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna di essere reintegrato nella potestà dei genitori.
Detto giudice, con decreto in data 12 giugno 2000, respingeva la domanda del OL, che proponeva reclamo alla Corte d'appello di Bologna - sez. per i minorenni - la quale, accogliendo il reclamo, lo reintegrava invece nella potestà sulla figlia, affidando, però, la minore ai servizi sociali del Comune di Bologna "perché, tenendola presso la madre, verifichino ed attuino le più opportune modalità per una graduale ripresa dei rapporti padre-figlia, riferendo entro sei mesi alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna".
Avverso detto provvedimento ON AC, madre della minore, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria. L'intimato OL OM ha resistito con controricorso. A seguito di ordinanza della Corte di cassazione del 18.1.2002 la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione anche al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 332 cod. civ.. Deduce la ricorrente che l'art. 332 cod. civ. pone due condizioni per la reintegra nella potestà del genitore: 1) la cessazione delle ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata;
2) l'esclusione di ogni pericolo per il pregiudizio del figlio. La corte d'appello avrebbe disposto la reintegrazione del OL nella potestà dei genitori: 1) perché le accuse di abuso sessuale a carico del padre non avevano retto al vaglio del giudice penale;
2) perché alcune dichiarazioni della madre a carico del OL si erano rivelate inattendibili.
Tali ragioni non scalfirebbero minimamente le sei ragioni addotte dal Tribunale per pronunciare la decadenza del OL dalla potestà sulla figlia RT, rappresentate dai disturbi psicosomatici manifestati da questa (anoressia, ritenzione fecale e urinaria, disturbi del sonno, manifestazioni di sovreccitazione sessuale); dal violento rifiuto a vedere il padre;
dalle dichiarazioni rese dalla minore in tempi diversi a persone diverse su presunti abusi sessuali compiuti a suo danno dal padre, che, se non sono state ritenute sufficienti per un rinvio a giudizio del OL, rimarrebbero un dato di fatto incontrovertibile sul piano storico degli eventi quali affermazioni rese spontaneamente dalla bambina;
dalle negative risultanze della CTU relative alla personalità del OL descritta come "immatura, priva di propensione autocritica, con tendenza alla confusione generazionale, visibilmente carente nella capacità di identificarsi nella sua bambina sofferente e di interpretarne i bisogni"; dalla esclusione di un intervento manipolatorio esercitato su RT dalla madre;
dalla conclusione che il padre abbia effettivamente fatto subire alla figlia un gravissimo trauma, sulla cui natura il tribunale afferma "che non è opportuno ne' necessario indagare ulteriormente".
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c. configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, con la conseguenza che detti provvedimenti, ancorché adottati dalla Corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 cost. e non sono impugnabili con ricorso per cassazione (cfr. in tal senso tra le molte: cass. n. 6220/86; cass. n. 5847/93; cass. n. 1026/95; cass. n. 3387/98 tutte rese a sezioni unite, nonché cass. n. 8619/97; cass. n. 2934/98; cass. n. 6421/98;
cass. n. 2337/99, senza che possa ritenersi rilevante in senso contrario la sentenza n. 1 del 2001 di questa corte, anch'essa resa a sezioni unite, che ha ritenuto la impugnabilità con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione dei provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 cod civ., soltanto perché incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto. Leggendo la sentenza si rileva, infatti, che trattasi non solo di affermazione apodittica, effettuata senza alcun esame critico della giurisprudenza precedente, ma di affermazione che è stata effettuata prendendo in considerazione soltanto una delle condizioni costantemente richieste da questa corte per la ammissibilità della impugnazione ex art. 111 Cost. e cioè la "decisorietà" - intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status - ignorando del tutto la ulteriore condizione della "definitività" del provvedimento impugnato - intesa come mancanza di rimedi diversi e come attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti e quegli status).
Questo collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento giurisprudenziale, non ravvisando serie ragioni per discostarsi dallo stesso.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002