Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 febbraio 1990
Art. 4. 1. L' articolo 166 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente