Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di marche da bollo apposte su pratiche da lui curate, rese riutilizzabili grazie ad un procedimento di scoloritura del timbro di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2009, n. 47038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47038 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 2078
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31041/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALÀ CI OM N. IL 02/01/1966;
avverso la sentenza n. 169/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 27/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. STABILE Carmine che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Perugia confermava la pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di Calà OR OM in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 314 c.p., per essersi, quale appuntato dei carabinieri e quindi pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso appropriato di numerose marche da bollo, aventi valore nominale, applicate sulle denunce per il possesso di armi, depositate presso la Stazione CC di San Giustino per un valore complessivo di circa L. 10.000.000.
In motivazione la corte di merito condivideva la ricostruzione dei fatti e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza, valorizzando la deposizione del comandante della Stazione, il quale, nel verificare la regolarità delle pratiche, concernenti l'aggiornamento delle denuncie di possesso di armi, affidate all'appuntato Calà aveva notato che la pratica di tale NI IO non era regolare, in quanto la denuncia era sprovvista della marca da bollo di L. 20.000, e al suo posto risultava apposto un timbro posticcio, che, sovrapponendosi all'originale allo scopo di coprire anche la parte originariamente occupata dalla marca, mascherava l'asportazione del valore. Su indicazione del milite nel cestino venivano recuperate due marche da bollo da 15.000 e da 5.000, completamente imbevute di candeggina, nonché un bicchiere di plastica ancora bagnato di candeggina. Valorizzava altresì la circostanza che tale procedura, doppia timbratura e asportazione delle marche da bollo, era stata rilevata in numerose altre pratiche, nonché il rinvenimento, riferito dall'appuntato Suriani, sul tavolo dei timbri dell'Ufficio Scrivani, di un bicchiere di plastica, contenente una marca da bollo immersa in un liquido giallognolo, fatto sparire successivamente, si pensa ad opera del Calà, lasciato solo in quell'ufficio. Non dubitava poi della riconducibilità all'imputato delle pratiche, risultate sotto questo aspetto "irregolari", in forza della sigla G/CS, corrispondente alle iniziali del prevenuto, apposta sulle stesse, nonché in forza delle ammissioni del Calà sia pure in ordine alla sola pratica NI. Evidenziava poi in diritto che sussistevano tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa contestata dalla appartenenza al patrimonio dello Stato delle marche annullate e dall'intrinseco valore economico, che potevano riacquistare dalla disponibilità in capo all'imputato delle stesse. Il ricorso proposto dall'imputato a mezzo dei suoi difensori si articola su quattro motivi.
Con il primo motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, testualmente rilevabile in riferimento: 1) alla mancata valutazione dei mezzi di prova a discarico, ammessi dal giudice del gravame e concernenti: una circolare sul bollo, redatta dal capo della Polizia in data 27/6/98, concernente l'abrogazione dell'imposizione di bollo sulle denunce delle armi, la scheda tecnica della "candeggina" di uso domestico, dove viene evidenziato il tipo di colorazione "giallognolo" caratteristico, l'estratto dal manuale della filatelia, recante spiegazioni sull'utilizzo della candeggina in filatelia per lo scollamento dei francobolli in una diluizione di gran lunga inferiore a quella normalmente presente in una candeggina ad uso domestico, atti tutti tendenti a scagionare l'imputato dall'accusa rivoltagli e non confutati dal giudice del gravame, 2) alla inattendibilità dei testi di accusa, che avevano tutti motivi di risentimento nei confronti dell'imputato; 3) al travisamento dell'annotazione di servizio a firma del Mar. Brega, sulla quale i giudici del merito avevano fondato la ricostruzione del fatto, che invece denunciavano fatti completamente diversi da quelli ritenuti in sentenza, 4) al mancato sequestro dei fascicoli oggetto dell'incriminazione; 5) all'apoditticità dell'affermazione che solo al Calà poteva attribuirsi l'uso della candeggina, avendo egli ammesso di aver apposto la seconda timbratura solo sulla pratica NI. Con il secondo motivo si eccepisce l'inosservanza delle norme processuali in riferimento al travisamento dei fatti e della prova, avendo i giudici del merito omesso ogni valutazione di tutte le prove, reperibili nel fascicolo di primo grado e acquisite al processo ex art. 603 c.p.p., nonché in riferimento alla mancata contestazione relativa al riutilizzo delle marche da bollo con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Con il terzo motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e omesso o insufficiente motivazione in riferimento alla inesistenza della cosa mobile altrui, alla inesistenza del possesso o della disponibilità della cosa mobile e dell'appropriazione, alla inesistenza dell'elemento soggettivo del reato, sotto il profilo della mancanza di coscienza e volontà dell'azione, della mancata previsione e volontà dell'evento. Con il quarto motivo si denunzia in subordine la mancata valutazione dell'ipotesi del delitto tentato con riguardo all'episodio del 27/1/2001.
Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, appare privo di fondamento e deve essere pertanto rigettato.
Ed invero la censura, concernente il mancato esame dei documenti acquisiti agli atti, di cui al primo motivo, difetta di specificità, in quanto il ricorrente non precisa quale incidenza in concreto avrebbero potuto avere detti documenti, che se pur non espressamente confutati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, che spiega in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Le restanti censure, così come quelle di cui al secondo motivo, sottendono una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza probatoria a fronte di una doppia conforme, che da conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui innanzi si è fatto cenno, delle ragioni del giudizio positivo in ordine alla sussistenza dell'ipotesi criminosa contestata, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, sicché la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità, tanto più che il ricorrente si limita sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito, precluso in questa sede. Deve solo aggiungersi, a proposito del mancato sequestro dei fascicoli oggetto di incriminazione, diversi da quello riguardante la pratica NI IO, per la quale vi è stata la sorpresa in flagranza, che la valutazione del quadro indiziario sul punto appare coerente con le altre risultanze acquisite, sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici o interne contraddizione, oltre che rispondente ai criteri della gravità, precisione e concordanza, imposti dalla norma di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, onde non riveste alcun rilievo la mancata acquisizione delle pratiche in contestazione.
Nè alcun pregio riveste il richiamo alla mancata contestazione del riutilizzo delle marche da bollo, per eccepire la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, giacché, essendo stata contestata l'appropriazione delle marche da bollo, l'imputato è stato messo in condizione anche di difendersi sul conseguente utilizzo delle marche, che a seguito del "lavaggio", riacquistavano il precedente valore economico intrinseco.
Sulla censura in diritto, concernente la qualificazione giuridica del fatto, di cui al terzo motivo di ricorso, ha già risposto il giudice del gravame, soffermandosi sull'elemento oggettivo del reato, costituito dalle marche annullate, facenti parte del patrimonio della pubblica amministrazione, di cui l'imputato aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, essendo esse apposte sulle pratiche da lui curate, e implicitamente escludendo una mancata previsione e volontà dell'evento in capo all'imputato, essendo l'elemento psicologico del reato di peculato costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di appropriarsi del danaro o della cosa mobile altrui, che si possiede per ragioni di ufficio o di servizio. La censura di cui al quarto e ultimo motivo è destituita di fondamento, essendo il peculato un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione, o da ad essi una diversa destinazione. Nell'episodio del 27/1/2001 è incontestabile che l'imputato aveva già sottratto le marche, sia pure liberandosene col cestinarle, una volta vistosi scoperto.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2009