Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2008, n. 22256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22256 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 504
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 37085/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto daL difensore di:
DA PR IO, nato a [...] il 10 giugno del 1978;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza del 10 febbraio 2007;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione per due volte anche in occasione delle partite esterne;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 10 febbraio del 2007, il G.I.P. presso il tribunale di Vicenza convalidava il decreto del questore della città anzidetta - emesso il 24 gennaio del 2007, con il quale si vietava a DA PR IO, per la durata di anni tre, di accedere su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si sarebbero svolte manifestazioni sportive di tipo calcistico analiticamente indicate nel provvedimento;
con lo stesso decreto si imponeva altresì al ricorrente l'obbligo di presentarsi alla stazione dei Carabinieri di San Bonifacio all'ora d'inizio del primo tempo ed alla fine degli incontri di calcio indicati nel provvedimento.
Ricorre per cassazione l'interessato deducendo:
omessa motivazione sui presupposti della necessità dell'obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri e dell'urgenza;
omessa motivazione sulla necessità di imporre anche l'obbligo prescrittivo di presentazione ai carabinieri;
omessa motivazione sulla necessità dell'obbligo di presentazione per due volte anche in occasione delle partite esterne;
omessa motivazione sulla durata della misura;
omessa motivazione sull'attribuibilità della condotta al DA PR;
omessa motivazione sulla necessità di presentarsi ai carabinieri anche in occasione delle partite amichevoli.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Per quanto concerne la pericolosità sociale e l'attribuibilità della condotta al DEL PR, si osserva che il predetto è stato individuato come autore delle azioni violente denunciate con la nota di polizia del 20 dicembre del 2006 ed a tali episodi ha fatto riferimento il giudice nella convalida del provvedimento. Per quanto concerne i requisiti della necessità ed urgenza va confermato e ribadito che, una volta accertata la sussistenza dei fatti che legittimano l'adozione della misura ed una volta stabilita la riferibilità dei fatti stessi al soggetto nei cui confronti è disposta la misura stessa, secondo le Sezioni unite (sentenza n 44273 del 2004), si impone anche l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 Cost., che legittimano la limitazione della libertà personale da parte dell'autorità amministrativa ossia si impone il controllo delle ragioni di "necessità ed urgenza". La verifica anche dei requisiti anzidetti, imposta dalle Sezioni unite al giudice della convalida, deriva dall' adesione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n 212 del 2002. La Consulta, per "salvare la L. n. 401 del 1989, art. 6, dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state sollevate proprio perché tale norma, con la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di limitare la libertà personale con provvedimenti tendenzialmente duraturi e non provvisoria ritenuto applicabile anche al provvedimento di presentazione ad un ufficio di polizia di cui all'articolo dianzi citato il disposto dell'art. 13 Cost., ed ha, di conseguenza, imposto all'autorità amministrativa di valutare, in presenza di un soggetto al quale è stato già imposto il divieto di accedere agli stadi, le ragioni di necessità ed urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione ed ,in un secondo momento, all'autorità giudiziaria di valutare l'effettiva sussistenza di tali presupposti.
Sennonché l'adeguamento della disciplina di cui all'articolo 6 della legge citata al dettato costituzionale, ancorché corretto sotto il profilo giuridico e costituzionalmente necessitato,trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale, non si concilia perfettamente con la natura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia. Invero, in base all'art. 13 Cost., u.c., in casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre in via provvisoria provvedimenti restrittivi della libertà personale che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidati nelle successive 48 ore. Le ipotesi tassative riconducigli all'art. 13 Cost., concernono in genere casi nei quali, se non si provvede immediatamente, si rischia di porre in pericolo il bene per il quale la tutela è apprestata. La necessità è costituita dalla stessa esigenza di provvedere con immediatezza e si identifica con essa. Nella fattispecie in esame, invece, raramente sussiste tale rapporto d'immediatezza. Inoltre la necessità di provvedere prescinde dall'urgenza che deve essere verificata separatamente. Invero, nella L. n. 401 del 1989, art. 6, la necessità di provvedere è costituita dall'esigenza di assicurare, con la presentazione dell'interessato in coincidenza con la manifestazione sportiva in un ufficio di polizia, l'osservanza del divieto di accesso agli stadi tutte le volte in cui si presume che esso non sarebbe spontaneamente rispettato dal tifoso. Si tratta in sostanza di un provvedimento strumentale finalizzato a garantire l'osservanza di quello amministrativo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Poiché la presunzione d' inosservanza del divieto da parte dell'interessato sarebbe legittima nella stragrande maggioranza dei casi, la motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di presentazione si riduce in concreto ad una clausola di stile, giacché, in presenza di manifestazioni violente, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo anzidetto al fine di garantire l'osservanza del divieto e prevenire il ripetersi di episodi violenti. La riprova si trae dal fatto che, proprio perché in molti casi la necessità di assicurare l'osservanza del divieto con l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in coincidenza con la manifestazione sportiva, è obiettivamente imposta dalla pericolosità del soggetto, il legislatore, modificando ancora una volta la norma in questione, con la L. n. 210 del 2005, ha tra l'altro disposto che la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia debba essere applicata quando risulti, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha già violato il divieto di cui al comma uno ossia il divieto di accesso agli stadi. In tali casi non occorre da parte del questore alcuna motivazione sulla necessità di prescrivere la presentazione in un ufficio di polizia perché essa è imposta dalla legge.
Dall'obiettiva esigenza di assicurare l'osservanza del divieto in caso di manifestazioni violente, discende che l'obbligo della motivazione non richiede sempre e comunque formule esplicite giacché l'esigenza di imporre la prescrizione di presentazione ad un ufficio di polizia in coincidenza con le manifestazioni sportive potrebbe evincersi anche dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto.
Per quanto concerne il requisito dell'urgenza si rileva che esso in base all'art. 13 Cost., è imposto in quelle circostanze in cui bisogna agire con immediatezza perché, nell'attesa dell'intervento del magistrato, si porrebbe in pericolo il bene per il quale è apprestata la tutela (nella fattispecie in esame l'ordine pubblico). La motivazione sull'urgenza dovrebbe quindi consistere nell'indicazione delle ragioni per le quali il provvedimento questorile dovrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato, perché, se fosse destinato ad avere esecuzione dopo la convalida, il problema dell'urgenza non si porrebbe, posto che la motivazione sull'urgenza è prevista solo per i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del magistrato. Nelle fattispecie in questione raramente il provvedimento questorile potrebbe considerarsi urgente nel significato previsto dall'art. 13 Cost., giacché eccezionalmente è destinato ad avere esecuzione immediata e comunque prima dell'intervento del magistrato. Esso invero viene normalmente adottato dopo una manifestazione sportiva ed a seguito di una segnalazione e, per espressa volontà del legislatore, è destinato ad avere esecuzione a partire dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione (mediamente non prima di una settimana) e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione. L'autorità amministrativa non ha quindi il potere, una volta notificato il provvedimento, di anticiparne e posticiparne l'esecuzione. In base a tale obiettiva situazione l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., si impone nei soli casi in cui si presume che il provvedimento potrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice.
Tuttavia si deve rilevare che nei provvedimenti in questione talvolta si confonde il requisito dell'urgenza, al quale hanno fatto riferimento sia le Sezioni unite che la Corte costituzionale nelle decisioni prima citate, con l'attualità della pericolosità sociale, che è cosa diversa. Poiché quella in esame è in definitiva una misura di prevenzione atipica, è ovvio che l'autorità amministrativa debba, come sopra precisato, fare riferimento alla pericolosità nonché all'attualità della stessa nell'ipotesi in cui intercorra un notevole lasso temporale tra la manifestazione violenta e l'adozione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia. La motivazione sulla pericolosità è sempre necessaria, a prescindere da ragioni d'urgenza e deve essere circostanziata allorché sia intercorso un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, senza che l'interessato sia stato ulteriormente segnalato per episodi violenti Dalle considerazioni sopra svolte, nel rispetto dei principi fissati dalle Sezioni unite, ferma restando l'ambiguità di fondo della normativa in esame, si possono trarre le seguenti conclusioni per quanto concerne i presupposti della necessità ed urgenza nel senso che la motivazione sulla necessità di provvedere non richiede necessariamente formule esplicite, ma può anche desumersi dalla gravità dal fatto e segnatamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità, essendo palese in tali casi l'esigenza di garantire con la prescrizione della presentazione in un ufficio di polizia l'osservanza del divieto di accedere agli stati e che l'omessa motivazione sull'urgenza determina l'invalidità del provvedimento questorile ed impedisce quindi la sua convalida nei soli casi in cui esso ha avuto efficacia prima dell'intervento del magistrato. Da ciò consegue altresì, come puntualmente rilevato dal procuratore generale, che se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossia deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ricorso:infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza.
Allorché intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto da cui origina l'imposizione ed il provvedimento stesso l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. Con la motivazione il giudice della convalida deve dimostrare di avere controllato l'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per l'imposizione della misura e, sia pure per relationem, deve dare conto del controllo effettuato.
Nella fattispecie la motivazione del provvedimento di convalida non può considerarsi carente.
Invero, per quanto concerne la necessità, il giudice ha chiarito che il provvedimento si imponeva per la pericolosità del soggetto e quindi per evitare la reiterazione di condotte della stessa specie e, per quanto concerne l'urgenza, non risulta che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima della convalida secondo l'orientamento espresso da questa corte prima richiamato e comunque il ricorrente non ha dimostrato di avere subito la limitazione della libertà personale prima dell'intervento del magistrato.
La motivazione sulla congruità della misura si desume implicitamente dalla gravità della condotta attribuita al Dal Prà.
La presentazione all'ufficio di polizia per due volte anche in occasione delle partite esterne non appare irrazionale o manifestamente illogico avuto riguardo alla circostanza che alcune partite esterne possono svolgersi anche in comuni viciniori facilmente raggiungibili. In tali casi con la prescrizione di presentazione una sola volta, sia pure in parte, potrebbe essere eluso il divieto di accesso agli stadi. D'altra parte in base al tenore letterale della norma l'autorità amministrativa può imporre anche la plurima presentazione ad un ufficio di polizia purché tenga conto dell'attività lavorativa svolta. Nella fattispecie l'interessato non ha neppure dedotto che la duplice presentazione anche per le partite esterne era incompatibile con la sua attività lavorativa.
Relativamente alle partite amichevoli va ribadito che, quando la norma di legge fa riferimento, a "competizioni sportive" specificamente indicate non richiede che queste siano individuate nominatim, cosa normalmente impossibile, ma che siano determinabili dal destinatario in modo certo anche sulla base di elementi di identificazione esterni al provvedimento, ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati o dei tornei. In tale modo è ugualmente garantito lo scopo del legislatore che è quello di rendere determinata l'interdizione comportamentale per non esporre il destinatario a divieti indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare. Nel provvedimento in questione si è specificata l'indicazione delle manifestazioni sportive laddove queste sono individuate negli incontri amichevoli disputati nell'ambito dei tornei amichevoli Pertanto devono ritenersi superate le perplessità manifestate nel ricorso. D'altra parte, un'eventuale ignoranza non colpevole potrebbe sempre essere dedotta a giustificazione del mancato rispetto dell'obbligo.
P.Q.M.
La Corte:
Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008