Articolo 296 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 295Articolo 297
Versione
6 maggio 1952
Art. 296.
(Modelli delle patenti)


Le patenti e gli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all'articolo 123 del codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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