Articolo 292 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 291Articolo 293
Versione
6 maggio 1952
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Versione
13 agosto 1971
Art. 292.
(( (Risultato degli esami)


I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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