Articolo 471 del Codice penale
Articolo 470Articolo 472
Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 febbraio 1953
Art. 471.

(Uso abusivo di sigilli e strumenti veri)

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di se' o di altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1953
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