Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi" e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purchè univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento, in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell'immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo).
Quando ritiene che al fatto addebitato debba essere data una definizione giuridica più grave, la Corte di cassazione non può, d'ufficio, nè procedere direttamente ad una riqualificazione dello stesso, stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6 CEDU, nè disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione agli imputati del reato più grave, poiché l'eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della "reformatio in peius", per l'assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero.
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 50659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50659 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
506 5 9/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 2670 Sent. N. 18 novembre 2014 UP- Reg. Gen. N. 32481/2014 Composta da: Dott. Mario GENTILE - Presidente Dott. Enzo IANNELLI Consigliere Dott. Alberto MACCHIA - Consigliere Dott. Mirella CERVADORO - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UM NI, nato a [...] il [...] BA EL, nata a [...] il [...] • avverso la sentenza n. 1121 in data 18/7/2013 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, la sentenza e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario FRATICELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 18/7/2013 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato del Tribunale di Udine in data 12/12/2011, ha assolto gli imputati UM NI e BA EL dal reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. (capo 2 della rubrica delle imputazioni) limitatamente alla detenzione di una torcia perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed ha confermato nel resto la sentenza del Giudice di prime cure con la quale entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 56 e 633 cod. pen. (capo 1), 110, 707 cod. pen. (capo 2) - con riguardo ad una barra di ferro e 4 . 110/75 (capo 3), accertati in Campoformido il 2/9/2010) e previo riconoscimento delle - circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il rito condannati il UM alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione e la BA alla pena di mesi 1 e giorni 20 di reclusione. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza e con separati atti gli imputati personalmente, deducendo:
1. II UM: Violazione degli artt. 56, 633 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, let. b), c) ed e), cod. proc. pen. Rileva, al riguardo, il ricorrente che l'immobile nel quale lui e la coimputata avrebbero cercato di introdursi è da molti anni ininterrottamente abbandonato ed inutilizzato, composto da locali vuoti, dismessi ed in rovina. Non è emerso che il ricorrente avesse in animo di occupare il locale in modo stabile e permanente, risultando, invece ed in assenza di prove di diverso tenore la precarietà dell'introduzione e l'occasionalità dell'utilizzo. Sarebbe pertanto incongrua ed illogica la motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come i Giudici territoriali hanno tratto il convincimento di una volontà di stabile occupazione dell'immobile per la presenza all'interno dello stesso di un giaciglio di fortuna che peraltro non risulta collocato dagli imputati, in quali non risultano mai essere entrati in precedenza nel medesimo immobile, né avere avuto con loro beni (es. coperte, suppellettili od altro) che potessero indicare la loro volontà di permanervi in maniera più che temporanea ed occasionale.
2. La BA:
2.a Erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto i Giudici del merito ritenuto configurabile il reato di cui agli artt. 56, 633 cod. pen., sia sotto il profilo materiale che quello psicologico, pur in assenza di una condotta idonea a concretizzare l'ipotesi delittuosa de qua, non potendosi desumere la protrazione nel tempo della permanenza degli imputati presso l'immobile ove cercarono di introdursi.
2.b Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto configurato in capo alla ricorrente sia il reato di cui agli artt. 110, 56, 633 cod. pen., sia quello di cui all'art. 707 cod. pen., posto che appare inverosimile la versione dei fatti fornita dal UM nel momento in cui ha affermato che fu la ricorrente a raccogliere da terra la barra in ferro oltre al fatto che non risulta provato da elementi univoci che detta barra fu utilizzata in occasione della consumazione del reato di cui al 2 p capo 1) della rubrica delle imputazioni (il tentativo di occupazione dell'immobile - ndr.).
2.c Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo 3) della rubrica delle imputazioni (art. 4 I. 110/75) in quello di cui al capo 2) (art. 707 cod. pen.) avendo affermato, con tesi fatta propria da quella del primo Giudice, che il possesso del taglierino da parte della ricorrente era possesso del funzionale ai suoi propositi di scasso senza peraltro ricondurre taglierino ad uno degli strumenti indicati dall'art. 707 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le questioni poste nel ricorso dell'imputato UM e quelle di cui al punto 2.a del ricorso della BA appaiono meritevoli di una trattazione unitaria, investendo sostanzialmente la medesima problematica. Dette questioni risultano essere già state sollevate dagli imputati in sede di gravame proposto avverso la sentenza del Giudice di prime cure il quale ha evidenziato alcuni elementi che ha ritenuto significativi per la configurabilità del reato di cui agli artt. 110, 56, 633 cod. pen. quali: a) la presenza all'interno dell'immobile di un letto ad una piazza con materasso;
b) il fatto che la BA (come confermato dal UM) era già stata all'interno dell'immobile stesso;
c) il fatto che la BA era sprovvista di una stabile dimora. Il ricorso di entrambi gli imputati sul punto è fondato. Come è noto, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 c.p. è costituito dall'arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l'elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto. In ordine al concetto di arbitraria invasione, sia la giurisprudenza che la stessa dottrina, sono concordi nel ritenere che il termine "invasione" non va inteso in senso etimologico e cioè come azione tumultuosa e violenta compiuta da più persone sulla totalità del bene, essendo, al contrario, sufficiente che l'accesso o la penetrazione arbitraria nel fondo o nell'edificio altrui siano effettuati al fine di immettersi (arbitrariamente, quindi, illegittimamente) nel possesso o trarne un qualunque profitto. Partendo da tale nozione, si è concluso che non ogni turbativa del possesso comporta un'invasione, "ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus" (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Rv. 254330). Corollario di tale nozione è, però, un altro elemento che, sebbene non espresso nella norma, deve ritenersi in essa implicito e che consiste nel fatto che la permanenza nel terreno o nell'edificio non deve avere carattere momentaneo ma, al contrario, un'apprezzabile durata perché solo tale ulteriore elemento consente, poi, di evidenziare il dolo specifico dell'agente, ossia la volontà di occuparli o trarne altrimenti profitto, comportamenti questi (occupazione approfittamento) che presuppongono, appunto, una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell'agente sul bene altrui (Cass. 2253/1969 Rv. 115239 - Cass. 5603/1976 Rv. 135748 - Cass. 42786/2008). La ratio della norma, infatti, consiste nel reprimere quei comportamenti idonei a pregiudicare la libera disponibilità del fondo o dell'edificio da parte del proprietario o del legittimo possessore e, quindi, nella tutela della proprietà e del possesso. Non a caso, come si evince dalla Relazione al codice penale, il reato di invasione di cui all'art. 633 cod. pen. è stato mutuato dal D.L. n. 515 del 1920, art.
9 - trasfuso poi nel R.D. n. 2047 del 1921, art. 36 - che era stato introdotto proprio per far fronte al dilagante fenomeno delle occupazioni di terre che avvenivano alla fine della prima guerra mondiale. La suddetta ratio, impone, però, di soffermarsi sul requisito (implicito) della permanenza di apprezzabile durata. Va, infatti, osservato che il requisito dell'apprezzabile durata può essere desunto non solo dalla permanenza fisica dell'agente nell'edificio, ma anche da elementi esterni che indichino la volontà dell'agente (pur non presente fisicamente nel bene o come nel caso di specie sorpreso nell'atto di entrare nello stesso) di volerlo occupare o trarne profitto (come ad es. il possesso di chiavi per l'accesso ovvero l'esecuzione di opere od il collocamento di beni che rivelino l'intenzione di permanere nell'immobile). Ciò significa che non sempre e non necessariamente per la configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, occorre che l'agente rimanga stabilmente su di essi, ben potendo essere ugualmente ravvisabile il suddetto reato ove la svolta istruttoria evidenzi elementi fattuali tali dai quali si possa desumere che l'agente abbia posto in essere quel comportamento (l'invasione od il tentativo di essa) con il deliberato fine di occupare o trarre profitto dall'immobile. La questione relativa alla configurabilità del reato diviene ancora più problematica nel momento in cui, come nel caso che in questa sede ci occupa, la condotta si è arrestata al mero livello di tentativo in quanto, in assenza di una occupazione protrattasi per un apprezzabile lasso di tempo, l'elemento indicatore del dolo specifico (il fine di "occupare" l'immobile o di trarne profitto) deve essere probatoriamente desunto da elementi ulteriori che univocamente consentano di ravvisarlo. Rimane, ovviamente, aperto il secondo aspetto che può caratterizzare l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e cioè quello, posto in alternativa nel dettato normativo, invadere arbitrariamente l'edificio al fine di "trarne altrimenti profitto". Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema si è sostenuto che l'elemento psicologico del reato de qua, caratterizzato dal dolo specifico del fine "trarne altrimenti profitto", non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 8107 del 30/05/2000, dep. 07/07/2000, Rv. 21652), pur tuttavia ritiene l'odierno Collegio che detto concetto non possa essere esteso a tal punto da ricomprendervi qualsivoglia vantaggio comunque connesso al possesso e godimento dell'immobile invaso. Ciò, in accordo con l'orientamento più rigoroso assunto anche da una parte della dottrina secondo il quale l'interpretazione letterale della norma (il dettato della quale recita testualmente "... al fine di occupare l'immobile o trarNE altrimenti profitto") e l'uso della particella "NE" e dell'avverbio "altrimenti" dovrebbero sottendere una nozione di profitto necessariamente ancorata al bene oggetto di invasione, con la conseguenza di qualificarlo come sinonimo di utilità da ricondurre al possesso o godimento (comunque per un'apprezzabile lasso di tempo) dell'immobile da quale dovrebbero quindi esulare le varie tipologie di profitto di carattere indiretto e non economico quali anche quelle di un uso temporalmente limitatissimo dell'immobile (ad es. per di farvi una doccia o di consumarvi un fugace rapporto sessuale). Nel caso che in questa sede ci occupa occorreva quindi verificare che gli imputati, con la loro azione (tentativo, poi abortito, di forzatura della porta di ingresso nell'immobile) si prefiggevano di dare inizio ad un possesso dello stesso che non fosse meramente transitorio od occasionale (come detto quello di farvi una doccia, di consumarvi un rapporto sessuale, ovvero di trascorrervi semplicemente una notte) ma finalizzato a spogliarne il titolare dello ius excludendi per un apprezzabile lasso di tempo. 5 Quanto appena detto, porta, quindi, alla conclusione che il criterio temporale diventa decisivo al fine di stabilire la configurabilità o meno del reato di cui all'art. 633 c.p. allorquando nessun altro elemento processuale indichi quale fosse il dolo dell'agente. Ora, nel caso in esame, gli imputati non erano certo in possesso delle chiavi dell'immobile (tanto è vero che hanno cercato di forzarne l'uscio), all'interno dello stesso non risulta rinvenuto alcun bene che fosse direttamente riconducibile ad essi o che ne comprovasse una permanente occupazione in tempi passati e la circostanza che la BA fosse all'epoca dei fatti priva di stabile dimora non è certo elemento indicativo del fatto che la stessa (unitamente al coimputato UM) abbia agito col fine di occupare l'immobile. La presenza di un letto (ad una piazza) collocato all'interno dell'immobile ed il fatto che la BA fosse a conoscenza dell'esistenza dello stesso non rappresentano a loro volta elementi univoci per la configurabilità del reato in contestazione ad entrambi gli imputati ed il ragionamento della Corte territoriale sul punto non appare quindi caratterizzato da logicità, in quanto anche dando per scontato che la BA fosse a conoscenza della presenza del letto, ciò non significa che fosse stata la stessa a collocarlo in loco e, anzi, appare logico ipotizzare il contrario in quanto se l'imputata aveva già avuto la possibilità di "occupare" nel passato l'immobile oltretutto collocandovi un bene di proprietà all'evidenza sarebbe stata in possesso di strumenti che le facilitavano l'ingresso nello stesso e non avrebbe avuto bisogno di cercare di forzare la serratura della porta di accesso. Alla luce di quanto detto la sentenza impugnata risulta viziata ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non essendo configurabile in atti l'ipotizzato reato di cui agli artt. 110, 56, 633 cod. pen., mentre l'azione descritta ben avrebbe potuto qualificarsi come violazione degli artt. 110, 56, 614 cod. pen. Non è tuttavia possibile procedere né alla riqualificazione diretta del fatto da parte di questa Corte Suprema stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo sul punto ed in relazione all'art. 6 della CEDU, né disporre un annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini di contestazione agli imputati di tale reato essendo lo stesso indubbiamente più grave di quello di cui agli artt. 110, 56, 633 cod. pen. per il quale si è proceduto e comportando l'eventuale condanna per i medesimi fatti (ancorché diversamente qualificati) una reformatio in peius della decisione assunta, non possibile stante l'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. 19 Detta situazione determina la necessità di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati ed in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 633 cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni) perché il fatto non sussiste.
2. Manifestamente infondato oltre che assolutamente generico è, invece, il motivo di ricorso formulato dall'imputata BA così come sopra riassunto al punto 2.b nella parte relativa alla contestata detenzione della barra in ferro (atteso che la restante parte del motivo di ricorso risulta assorbita nella decisione di cui si è detto pocanzi con riguardo al reato di cui agli artt. 110, 56, 633 cod. pen.). La Corte territoriale con una motivazione congrua, logica e non contraddittoria ha evidenziato gli elementi fattuali dai quali si evince che l'imputata ha avuto la disponibilità della barra di metallo in contestazione. La ricorrente, per contro, tenta di prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti che non è ammissibile in sede di legittimità. In ogni caso il fatto che la barra in ferro sia stata (anche) utilizzata o meno per il compimento del tentativo di effrazione dell'uscio dell'appartamento di cui al capo 1) della rubrica delle imputazioni, non assume rilievo per la configurabilità del contestato reato di cui all'art. 707 cod. pen.
3. Da ultimo, anche il terzo motivo di ricorso formulato dall'imputata BA così come sopra riassunto al punto 2.c risulta manifestamente infondato. La Corte territoriale, al riguardo, nel ritenere non assorbito il fatto del porto del taglierino rinvenuto nella borsetta dalla BA nel reato di cui all'art. 707 cod. pen., ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale enunciato da questa Corte Suprema ed al quale anche l'odierno Collegio ritiene di aderire, secondo cui "il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della I. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 cod. pen., non essendo tale oggetto né una "chiave alterata" né "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature" (Cass. Sez. 2, sent. n. 26289 del 06/07/2010, dep. 09/07/2010, Rv. 247753), principio questo certamente applicabile anche ad arma analoga quale è il taglierino de qua che, oltretutto non è emerso che sia stato utilizzato nel tentativo di effrazione della porta di ingresso dell'immobile. Il fatto che i motivi di ricorso proposti da BA EL relativi ai reati oggetto di contestazione ai capi 2) e 3) della rubrica delle imputazioni sono 7 هلا manifestamente infondati, comporta che la pronuncia sulla condanna in relazione a detti capi diviene irrevocabile con la presente decisione in relazione al già avvenuto accertamento dei fatti-reato e della responsabilità penale in ordine agli stessi sia della ricorrente BA EL che di UM NI (il quale non ha presentato ricorso sul punto). Deve tuttavia disporsi il rinvio degli atti alla Corte di Appello di Trieste affinché provveda alla rideterminazione della pena in relazione a tali reati nei confronti di entrambi gli imputati non potendo questa Corte Suprema procedervi direttamente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste e rinvia alla Corte di Appello di Trieste per la rideterminazione della pena in ordine ai restanti reati. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Mario GENTILE Dr. Marco Maria ALMA Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 DIC 2014 A M E IL CANCELLIERE R P U Claudia Planelli S R O C 8