Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 2
L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare con il difensore, illegittimamente disposta dal pubblico ministero, determina una violazione del diritto all'assistenza e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.
In tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio).
Commentari • 2
- 1. Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …
Leggi di più… - 2. Interrogatorio di garanzia, quale termine per garantire diritto di difesa? (Cass. 26343/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'interrogatorio di garanzia tutela il preminente interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, sicché le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. Il codice non indica un termine minimo che deve intercorrere tra l'avviso dell'atto ed il suo compimento: è però illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 44902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44902 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 30/09/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1867
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 35111/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI;
avverso l'ordinanza n. 2884/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 19/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IN NI (generalizzato ed indagato come in atti) contro l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale della stessa città, in data 19 aprile 2014, aveva rigettato una istanza volta ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli per i reati di estorsione aggravata, concussione aggravata ed altro, per omesso valido interrogatorio di garanzia nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p.. Contro tale provvedimento, l'indagato (con l'ausilio di due avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1 - violazione della legge processuale con riferimento all'illegittimo provvedimento di divieto di colloquio dell'indagato con i propri difensori ed al mancato espletamento di rituale colloquio prima dell'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, e conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), - violazione dell'art. 184 c.p.p., per inapplicabilità della sanatoria al caso di specie - vizio di motivazione.
Premessa la pacifica illegittimità del diniego di colloquio con i difensori disposto dal P.M., che non aveva competenza ad hoc, il ricorrente lamenta che il vizio che ne era derivato non poteva essere sanato se non ripristinando il termine originario, cioè quello intercorrente dal momento dell'esecuzione della ordinanza cautelare della quale si discute fino al compimento dell'interrogatorio di garanzia, cosa possibile nel caso di specie perché compatibile con il termine massimo previsto dall'art. 294 c.p.p., per l'espletamento del predetto interrogatorio, e non è quindi stato sanato dalla concessione, da parte del g.i.p., di un colloquio di 74 minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio stesso;
2 - violazione della legge processuale con riferimento al mancato differimento dell'interrogatorio di garanzia, svolto nel primo dei cinque giorni previsti dall'art. 294 c.p.p., e conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 6, p. 3, lett. C), Conv. EDU, "trattandosi - ex art. 65 c.p.p., - di difesa di merito" - vizio di motivazione.
Premessi la data dell'avviso di deposito, gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio interessato e l'orario dell'interrogatorio, il ricorrente lamenta che i difensori hanno avuto possibilità di visionare la mole enorme di atti posti a sostegno dell'ordinanza cautelare della quale si discute, prima dell'interrogatorio di garanzia, per sole quattro ore, nonostante la possibilità di differire il predetto interrogatorio, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., fino a quattro giorni dopo la data in cui esso è stato effettuato. Diversamente dal caso deciso dalla Corte di cassazione con sentenza in data 27 luglio 2007 (che asserisce essere stata impropriamente citata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata), nel caso in esame:
- era stato possibile visionare gli atti soltanto fino alle ore 12.30 del giorno precedente quello dell'interrogatorio;
- era stata eccepita la "inadeguatezza del tempo residuo tra deposito ed interrogatorio ad assicurare lo scopo di "compiuta informazione"";
- era stata asseritamente chiesta la dilazione dell'interrogatorio (come si comprenderebbe, a dire del ricorrente, dalle frasi pronunciate dal g.i.p.).
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Deve premettersi che il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto.
1.1. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove la conclusiva soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio CED Cass. n. 197993). Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciarle con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta".
1.2. Le doglianze del ricorrente risultano, pertanto, non consentite nella parte in cui lamentano vizi di motivazione in relazione alle soluzione delle questioni di diritto oggetto dei due motivi di ricorso cui il Tribunale del riesame è pervenuto.
2. Le residue doglianze oggetto del primo motivo sono infondate.
2.1. Sia pur in relazione a fattispecie non esattamente sovrapponibili a quella oggetto dell'odierno ricorso, ma pur sempre riconducibili alla medesima ratio decidendi, questa Corte ha già affermato che gli eventuali vizi del provvedimento di interdizione dei colloqui della persona sottoposta a cautela con il difensore determina una violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore, e, quindi, una nullità cd. a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono ed, in particolare, all'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 1, qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima del compimento dell'atto conseguente (Sez. 6^, sentenza n. 3682 del 19 ottobre 1995, dep. 31 gennaio 1996, CED Cass. n. 203606; Sez. 1^, sentenza n. 16815 del 24 marzo 2004, CED Cass. n. 228805; Sez. 6^, sentenza n. 4960 dell'8 gennaio 2009, CED Cass. n. 242912; Sez. 6^, sentenza n. 44932 del 5 ottobre 2012, CED Cass. N. 254455).
2.2. Nel caso di specie, correttamente conformandosi al predetto orientamento, il Tribunale del riesame ha evidenziato (f. 2) che il G.i.p., "preso atto, in sede di interrogatorio di garanzia, del divieto di colloquio disposto dal P.M., concedeva ai difensori il richiesto colloquio con sospensione dell'atto istruttorio dalle ore 14.46 alle ore 15.30 e proprio la difesa, dopo confronto con il proprio assistito, chiedeva di anticipare la ripresa alle ore 15.00 (cfr. pag. 14 del verbale stenotipico dell'interrogatorio del 4.4.2014...) Il colloquio, pertanto, prima dell'espletamento dell'atto istruttorio vi è stato e la concessione dello stesso sana ogni eventuale nullità".
2.3. L'effettuazione del colloquio (durato meno di quanto concesso dal G.i.p. per la espressa rinunzia della difesa all'ultima mezz'ora di colloquio, in presenza della quale non poteva residuare alcun vizio riconducibile alla sua durata, suscettibile di riverberarsi sul successivo interrogatorio) prima del compimento dell'atto conseguente, ovvero dell'interrogatorio di garanzia, ha, pertanto, eliminato la preesistente nullità cd. a regime intermedio.
3. Le residue doglianze oggetto del secondo motivo sono infondate.
3.1. Deve premettersi che, come espressamente previsto dalla direttiva n. 5 ed evidenziato nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pag. 162 s.), l'interrogatorio di garanzia ha natura di "strumento di difesa", e finalità "di controllo e di garanzia, e non di investigazione", mirando a consentire, "attraverso il contatto diretto del giudice che ha disposto la custodia cautelare con l'indiziato ristretto, l'acquisizione degli elementi necessari per un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta".
3.2. Anche a tal proposito, questa Corte ha già affermato che non da luogo a nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare l'insufficienza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositati, a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3, in considerazione della loro vastità e complessità (Sez. 1^, sentenza n. 30733 dell'll luglio 2007, CED Cass. n. 237245, e n. 27833 del 1 marzo 2013, CED Cass. n. 255818). Entrambe le sentenze hanno precisato che, in tale evenienza, la difesa può chiedere la dilazione dell'interrogatorio, ma sempre entro il termine inderogabile di cinque giorni stabilito dall'art. 294 c.p.p.. 3.3. Il Tribunale del riesame (f. 3 s.), premessa l'adesione al predetto orientamento giurisprudenziale quanto all'insussistenza di cause di nullità dell'interrogatorio di garanzia per lamentata insufficienza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositati, anche se di particolare vastità e complessità (come nel caso di specie), ha evidenziato, quale circostanza ritenuta dirimente, "che da quanto emerge dalla nota datata 4.4.2014 e depositata dai difensori in sede di interrogatorio, non veniva formalmente richiesto rinvio dell'atto istruttorio, ma solo eccepita la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), (cfr. nota in atti), ne' l'indagato, interrogato, richiedeva espressamente il differimento dell'atto (...)".
3.4. Ritiene il collegio che l'opzione del g.i.p. per l'immediata fissazione dell'interrogatorio di garanzia dell'odierno ricorrente (fondata sul riferimento normativo ex art. 294 c.p.p., comma 1, al dovere di procedere all'interrogatorio "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia") era certamente funzionale a rendere il più possibile celere la verifica della legittimità della privazione della libertà dell'indagato, e ad assicurare un pronto contatto tra l'indagato ed il giudice della cautela, in armonia con la funzione che si è visto ( 3.1) essere propria dell'espletando interrogatorio.
Non risulta prevista una sanzione di nullità dell'interrogatorio a norma dell'art. 294 c.p.p., che possa comportare la perdita di efficacia della misura cautelare coercitiva applicata al ricorrente ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, in considerazione della lamentata brevità o comunque insufficienza del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura, ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 3, e la data dell'interrogatorio.
Nè è configurabile una violazione del diritto di difesa nel caso di mancata richiesta da parte del difensore del pur possibile differimento dell'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294, comma 1, cit., in modo da poter consultare gli atti del procedimento.
A tale proposito, deve rilevarsi che correttamente il Tribunale del riesame ha ricostruito il contenuto della nota datata 4.4.2014, depositata dai difensori in sede di interrogatorio, escludendo che essa contenesse una richiesta di differimento dell'espletando interrogatorio entro il quinto giorno dall'esecuzione dell'ordinanza coercitiva de qua: con la predetta nota, i difensori si erano, infatti, limitati a eccepire ex ante la nullità dell'espletando interrogatorio, senza formalmente chiederne il differimento, ma, in difetto di tale richiesta, l'interrogatorio non poteva ritenersi nullo.
Invero, l'odierno ricorso sembrerebbe affermare che l'avvenuta formalizzazione di una tale richiesta di differimento sarebbe desumibile (non dalla citata nota, all'evidenza del tutto silente sul punto, bensì) dalle frasi pronunciate dal G.i.p. prima che iniziasse formalmente l'interrogatorio, senza peraltro indicare specificamente - come sarebbe dovuto, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), a pena di inammissibilità della doglianza - la sede in cui, in ipotesi, la asseritamente non considerata richiesta di differimento dell'interrogatorio entro i termini di rito consentiti sarebbe stata espressamente formalizzata.
Anche a prescindere da tale rilievo di natura processuale, dalla trascrizione integrale dell'interrogatorio la formulazione espressa di una tale richiesta non emerge, e le evocate frasi del G.i.p. risultano piuttosto costituire spontanea giustificazione dell'opzione per l'immediata fissazione dell'interrogatorio.
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 - ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014