Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 44902
CASS
Sentenza 30 settembre 2014

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L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare con il difensore, illegittimamente disposta dal pubblico ministero, determina una violazione del diritto all'assistenza e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.

In tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio).

Commentari2

  • 1Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …

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  • 2Interrogatorio di garanzia, quale termine per garantire diritto di difesa? (Cass. 26343/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    L'interrogatorio di garanzia tutela il preminente interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, sicché le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. Il codice non indica un termine minimo che deve intercorrere tra l'avviso dell'atto ed il suo compimento: è però illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 44902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44902
Data del deposito : 30 settembre 2014

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