Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 1
Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2013, n. 27833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27833 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - N. 785
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 38566/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE ES, nato a [...] il [...],;
avverso l'ordinanza in data 17 agosto 2012 del Tribunale del riesame di Roma, n. 1892/2012;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 17 agosto 2012 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da SO ES avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 24 maggio 2012, con la quale era stata rigettata la sua domanda diretta alla dichiarazione di nullità dell'interrogatorio di garanzia, con la conseguente inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, cui era stato sottoposto in esecuzione di ordinanza del 19 maggio 2012, emessa dallo stesso giudice, siccome ritenuto gravemente indiziato dei delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che la sanzione processuale della nullità dell'Interrogatorio, implicante la perdita di efficacia della misura coercitiva, non era giustificata poiché l'interrogatorio del SO era avvenuto nel rispetto di tutti i crismi d legge: gli atti erano stati depositati nei termini, gli avvisi risultavano ritualmente e tempestivamente notificati, e il difensore di fiducia dell'indagato aveva partecipato all'interrogatorio.
La dedotta materiale impossibilità dello stesso difensore, nella persona dell'avvocato Anna Maria Cirillo del foro di Locri, di prendere visione nella sede del procedimento, instaurato presso l'Autorità giudiziaria di Roma, degli atti su cui la misura cautelare era stata fondata, atteso che l'interrogatorio si era svolto per rogatoria davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri dove il SO era all'epoca ristretto, non aveva determinato alcuna violazione formale sanzionata nei termini richiesti dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che il difensore non aveva chiesto un rinvio dell'interrogatorio, compatibilmente col termine di cui all'art. 294 c.p.p., comma 1, di non imminente scadenza alla data fissata per il compimento dell'atto, giacché l'ordinanza cautelare genetica era stata eseguita il 19 maggio 2012 e l'interrogatorio si era svolto per rogatoria il successivo 22 maggio, dopo la notifica al difensore, avvenuta il giorno precedente, dell'avviso di deposito degli atti presso la cancelleria del giudice procedente, in Roma, e dell'udienza fissata per l'interrogatorio, in Locri.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il SO tramite il difensore, avvocato Angela Porcelli del foro di Roma, la quale, con unico motivo, censura il provvedimento per violazione degli artt. 178, 292 e 302 cod. proc. pen.. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'avviso dell'Interrogatorio e del deposito degli atti pervenne all'avvocato Cirillo del foro di Locri alle ore 12 del 21 maggio, essendo l'interrogatorio per rogatoria fissato per il mattino successivo davanti al giudice per le indagini preliminari di Locri, mentre gli atti del procedimento cautelare (richiesta del pubblico ministero ed elementi a corredo di essa) erano depositati presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari di Roma;
erroneamente il decidente avrebbe ritenuto esistente un onere del difensore di fiducia del foro di Locri di nominare un sostituto processuale nel foro di Roma, posto che la disposizione dell'art. 102 cod. proc. pen. prevede la facoltà e non l'obbligo di nomina del sostituto, e solo in casi tassativamente previsti, in cui ricorre l'impedimento del difensore, è previsto un onere dimostrativo dell'impossibilità di adempiere l'impegno professionale tramite un sostituto.
E, comunque, anche in caso di designazione di un sostituto processuale da parte dell'avvocato Grillo, sarebbe stato ugualmente impossibile per il sostituto, nel breve tempo compreso tra le ore 12,30 del 21 maggio di presumibile conoscenza dell'eventuale designazione, dopo la notifica degli avvisi avvenuta circa mezzora prima, e le ore 13,30 di chiusura della cancelleria del tribunale di Roma, acquisire copia degli atti e prenderne conoscenza, essendo l'interrogatorio fissato, davanti al giudice per le indagini preliminari di Locri, nel mattino del giorno successivo. Tale situazione avrebbe determinato la sostanziale e oggettiva impossibilità di svolgimento dell'Interrogatorio nel rispetto effettivo del diritto di difesa, e il Tribunale, in sede di appello, non avrebbe considerato le doglianze del giovane e incensurato ricorrente, la cui linea difensiva non era stata tempestivamente illustrata in sede di interrogatorio proprio per l'impossibilità, al momento dell'atto, di conoscere il compendio accusatorio a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso assume la violazione del diritto di difesa, di cui l'interrogatorio costituisce strumento essenziale, nel caso in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale abbia avuto luogo davanti ad un giudice di circoscrizione giudiziaria diversa e lontana rispetto a quella del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura, e a brevissima distanza di tempo dalla notifica dell'avviso di deposito degli atti pertinenti alla medesima misura presso la cancelleria del giudice emittente, ex art. 293 c.p.p., comma 3con allegata impossibilità del difensore di prenderne compiuta conoscenza prima dell'interrogatorio. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata in un caso analogo a quello qui prospettato, affermando che non da luogo a nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare e alla conseguente perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., l'insufficienza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositati, a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3, poiché, in tale evenienza, la difesa può chiedere la dilazione dell'interrogatorio entro il termine inderogabile dei cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, previsto dall'art. 294 c.p.p., comma 1, (Sez. 1, n. 30733 del 11/07/2007, dep. 27/07/2007, Bubba, Rv.
237245); e, più recentemente, questa Corte ha ribadito che, nell'Ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del pubblico ministero e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1, non determina di per sè alcuna nullità, quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 49533 del 25/11/2009, dep. 23/12/2009, Bonavota, Rv. 245655;
conforme: n. 45623 del 2012, Rv. 253777).
Nel caso in esame, il difensore di fiducia ha ricevuto l'avviso del deposito, presso la cancelleria del giudice emittente, della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e degli atti con essa presentati, contemporaneamente all'avviso dell'udienza fissata, il giorno dopo, per l'assunzione dell'interrogatorio davanti al giudice di diversa circoscrizione giudiziaria.
La lamentata ristrettezza del tempo disponibile per prendere visione degli atti presso la cancelleria del giudice emittente e, quindi, partecipare all'udienza di assunzione dell'interrogatorio davanti al giudice delegato, considerata la notevole distanza che separa le circoscrizioni dei tribunali di Roma e Locri, avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio del compimento dell'atto, posto che la misura coercitiva fu eseguita il 19 maggio 2012 e l'interrogatorio fissato, previo avviso del 21 maggio, per il successivo 22 maggio, sicché il termine di cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, entro il quale assumere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., comma 1, sarebbe scaduto il successivo 24 maggio 2012 (giovedì), con sufficiente margine temporale, quindi, per il difensore per prendere visione degli atti posti a fondamento della misura ed esercitare, con piena cognizione di causa, il suo mandato difensivo.
Va aggiunto che l'ordinanza impugnata non stigmatizza la mancata designazione di un sostituto da parte del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sicché la doglianza esposta al riguardo dal ricorrente è del tutto incongrua rispetto alla ratio decidendi del provvedimento.
2. Non essendo, dunque, prevista alcuna sanzione di nullità dell'interrogatorio a norma dell'art. 294 cod. proc. pen., con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare personale ex art. 302 c.p.p., per il breve termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura, ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 3, e la data dell'interrogatorio da assumere a cura del giudice di altra circoscrizione giudiziaria, ex art. 294 c.p.p., comma 5, e non sussistendo, comunque, alcuna violazione del diritto di difesa nel caso di mancata richiesta da parte del difensore del pur possibile differimento dell'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294, comma 1, cit., in modo da poter consultare gli atti del procedimento, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, va condannato al pagamento delle spese processuali.
Non si procede all'ordine di trasmissione della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario, ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter poiché, nelle more della presente decisione, il 19 dicembre 2012, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del SO è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013