Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26637
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Sentenza 28 aprile 2004

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La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Ne deriva che essa non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, la quale si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti; entrambe le circostanze, infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento postdelittuoso, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26637
    Data del deposito : 28 aprile 2004

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