Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Ne deriva che essa non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, la quale si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti; entrambe le circostanze, infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento postdelittuoso, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26637 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 28/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 727
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021403/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC NT N. IL 12/10/1965;
avverso SENTENZA del 20/03/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Santino Greco in sostituzione dell'avv. Bruno Napoli.
La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 2-3-2003 confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro con la quale CI NT era stato ritenuto responsabile delle imputazioni di detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti, e con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'articolo 74 comma settimo DPR 309/90, era stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. Ha proposto ricorso il CI censurando la sentenza impugnata con il primo motivo per aver omesso di motivare il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 20-3-2003, proposta dal difensore impedito a presenziare perché impegnato nella stessa giornata nella difesa del medesimo imputato davanti alla Corte d'Assise di Cosenza. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 8 legge 203/91, ritenuta erroneamente non compatibile con quella di cui all'articolo 74 comma 7^ l. 309/90
Il Primo motivo è palesemente infondato.
La richiesta di rinvio dell'udienza è stata rigettata dai giudici di merito, dato che l'impegno fatto valere dal difensore e dall'imputato riguardava un'udienza in Camera di consiglio non partecipata. Anche il secondo motivo è infondato.
Infatti, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza le due attenuanti, non possono concorrere, in quanto entrambe costituiscono previsioni premiali dirette ad evitare che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscano possa essere portato ad ulteriori conseguenze. In particolare, ai fini della concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboranti di giustizia dall'art. 8 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416 bis cod. pen., o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Invece l'attenuante di cui all'art. 74 comma settimo DPR 309/90, si applica soltanto a chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'articolo 74 o per sottrarre all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, risorse decisive per la commissione dei delitti.
Nel caso in esame quindi correttamente i giudici di merito hanno ritenuto applicabile soltanto quest'ultima attenuante. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004