Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 35426
CASS
Sentenza 3 luglio 2008

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In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale "indicazione" non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensìcome dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 35426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35426
    Data del deposito : 3 luglio 2008

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