Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale "indicazione" non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensìcome dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 35426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35426 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
35426 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/2008
SENTENZA
N. 01722 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. AMORESANO SILVIO REGISTRO GENERALE Π N. 006098/2008 2.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
3. Dott.MARINI LUIGI "
4. Dott.SARNO GIULIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL "omissis" 1) B.R. avverso SENTENZA del 27/09/2007
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
che ha concluso per annullare sursa cuvis for quanto riguarde be lesson veloutaria perchè estiuto per prescisione bu quants riguarde af seperestre d bursave puck assocht wel 'reats d'undense seshiale l'unication delle clativa pere , rigetto vel esto.
•
Udito, per parte civile, l'Avv. Udito il difensore Avv.Aenato Nicols" die for d. R e O S C U R A T A
Svolgimento del Processo
1- B.R. veniva assolto dal Tribunale di Firenze, con sentenza in data
29/9/2004, con la formula "perché il fatto non sussiste", dai reati di violenza sessuale,
sequestro di persona e lesioni volontarie aggravate in danno di B.T.
costituitasi parte civile. I primi Giudici ritenevano la procedibilità dei reati, pur in difetto di querela, essendo l'ipotesi di violenza sessuale connessa con quella di lesioni volontarie, procedibile d'ufficio. Tuttavia, veniva valutata negativamente l'attendibilità
del racconto della parte offesa, presentando – a giudizio del Tribunale - il narrato della ragazza molteplici aspetti di inverosimiglianza.
2- A seguito di appello proposto dalla Procura della Repubblica di Firenze e dalla parte civile, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 27/9/2007 - oggi impugnata-
giudicando la testimonianza di B.T. "assolutamente credibile", dichiarava il prevenuto colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, previa assegnazione e di euro 15.000 in di una provvisionale, pari ad euro 25.000 in favore di B.T.
favore dei genitori B.G. Applicava le pene accessorie e B.L.
conseguenti ex lege e dichiarava condonata la pena di mesi due, inflitta all'imputato, a titolo di continuazione sulla pena - base di anni tre e mesi quattro (relativa alla più
grave ipotesi di violenza sessuale), in relazione ai reati di sequestro di persona e lesioni volontarie.
3- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del deducendo, con un articolato atto di gravame: 1) B.
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 septies c.p. in punto di denuncia O S C U R A T A
sporta dalla B. Il Tribunale aveva sul punto correttamente deciso per la mancanza della condizione di procedibilità, in quanto l'atto presentato dalla ragazza alla Polizia di
Stato di Firenze non conteneva alcuna istanza punitiva. Al contrario, la motivazione della sentenza di secondo grado conteneva due affermazioni contrastanti, in quanto,
dapprima, si era definito l'atto presentato dalla B. "atto di denuncia querela orale". Successivamente, si era affermato che non esisteva querela, in quanto “almeno inizialmente”, la ragazza non aveva puntato alla punizione del colpevole, ma aveva chiesto solo "tutela". In realtà, mancavano del tutto la volontà e la richiesta di punizione del colpevole;
2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di sequestro di persona, che non poteva concorrere autonomamente con il delitto di violenza sessuale, in quanto - nella specie - la privazione della libertà
personale della parte offesa non aveva ecceduto quella necessaria per la perpetrazione della violenza sessuale;
3) difetto e/o illogicità della motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di lesioni volontarie aggravate. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 61
n. 2 c.p., 582 e 609 bis c.p., laddove la sentenza aveva ravvisato la sussistenza del nesso teleologico tra le lesioni e la violenza sessuale, senza alcuna indagine motivazionale sul fine sotteso alle ridette lesioni, vale a dire se esse erano state provocate al fine di vincere la resistenza della vittima ovvero "nella esecuzione" della violenza sessuale, cioè atto sessuale in sé violento, che cagiona la lesione personale per la forza che lo connota: nel primo caso, poteva parlarsi di concorso di reati e di sussistenza del nesso teleologico;
nel secondo, solo di concorso. Inoltre, le lesioni erano state ritenute volontarie, vale a dire previste e volute dal soggetto come conseguenza della propria azione, e nessuna indagine era stata effettuata per valutarne eventuali profili di colpa o di accidentalità. In particolare, la Corte di Appello aveva omesso qualsiasi indagine sulle lesioni descritte nel certificato medico rilasciato dal O S C U R A T A
pronto soccorso e non aveva adeguatamente considerato, con conseguente carenza di motivazione, che un ematoma - nella specie riscontrato soltanto sulla parte destra del collo della ragazza - rendeva incompatibile il racconto della B. di una violenza esercitata su di lei dall'imputato, stringendo una mano sul collo, perché, in tal caso, una tale violenza avrebbe necessariamente lasciato segni su entrambi i lati;
4) difetto e/o illogicità della sentenza in punto di ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al reato di violenza sessuale, responsabilità fondata, in modo del tutto apodittico, sulla ritenuta "assoluta credibilità" della parte offesa, senza per nulla motivare sul perché la versione offerta dalla B. dovesse ritenersi più credibile rispetto a quella dell'imputato, che non aveva negato le avances nei confronti della giovane, ma aveva aggiunto che la ragazza era stata pienamente consenziente.
La Corte territoriale, sbrigativamente, aveva affermato che la parte offesa non aveva motivi per imbastire un'accusa calunniosa nei confronti del B. non ritenendo valido motivo il fatto che l'azienda lombarda del padre della giovane avesse subito 5.
tempo prima una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza.
Erroneamente, inoltre, la Corte di Appello aveva tratto conferma della credibilità della B. dal fatto che cinque suoi amici, "indignati ed agitatissimi", avrebbero inseguito e lo avrebbero costretto a rifugiarsi in caserma. Il maresciallo M. il B.
comandante del nucleo mobile della Guardia di Finanza, prima di recarsi di persona a casa della B. aveva ascoltato i ragazzi, ma non li aveva identificati, per cui, a mente dell'art. 195 c.p.p., erano inutilizzabili tutte le dichiarazioni relative a fatti di cui il militare aveva avuto da essi conoscenza.
Neppure la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato in merito alle contraddizioni interne che avevano costellato il racconto della parte offesa,
analiticamente poste in rilievo dalla difesa del ricorrente;
sul fatto che la ragazza avesse dichiarato di essersi recata al pronto soccorso la sera stessa, anziché il giorno dopo;
che O S C U R A T A
la stessa avesse dichiarato che i suoi vestiti erano sgualciti, laddove il maresciallo
M. aveva trovato la ragazza piangente, ma non aveva parlato di indumenti strappati. La sentenza non aveva neppure motivato su alcune rilevanti emergenze processuali ad esempio, per quale motivo la ragazza, che pure avrebbe potuto sottrarsi alla asserita costrizione, rifugiandosi nel ristorante e chiedendo aiuto, aveva
liberamente accettato di risalire nell'auto del prevenuto, dopo che questi le aveva consentito di scendere dal veicolo.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Motivi della Decisione
4- Questioni di ordine sistematico e di logica espositiva impongono di iniziare la trattazione del ricorso dall'ultimo dei motivi proposti, concernente la sussistenza del più grave reato di violenza sessuale e dei relativi vizi motivazionali della sentenza impugnata, laddove i Giudici dell' appello hanno riconosciuto la piena attendibilità
della B. senza per nulla valutare ad avviso del ricorrente le numerose
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incongruenze che avevano costellato il suo racconto.
Va anche premesso, al di là della equivoca dizione perspicuamente sottolineata dalla
"...la. difesa, secondo cui 66 B. |non ha puntato, almeno inizialmente, alla punizione del B. ma ha chiesto tutela" (cfr. motivo 3.1) che anche la Corte territoriale,
come già il Tribunale, ha escluso la sussistenza della condizione di procedibilità,
affermando, nel contempo, che la mancanza di querela non era, tuttavia, circostanza che potesse giovare alla difesa, stante la connessione di tale reato con le altre ipotesi delittuose contestate al prevenuto, procedibili d'ufficio.
Giova premettere e ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte O S C U R A T A di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il Giudice
di merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e ciò al fine di evitare che il controllo demandato alla
Cassazione, anziché "sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione", si eserciti muovendo dagli atti del processo sul contenuto della decisione
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12657 del 2006, Coppolino). Per tale ragione, la motivazione può essere censurata quando essa sia mancante, contraddittoria ovvero manifestamente illogica e tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
La motivazione, dunque, si considera mancante non solo quando è completamente omessa, ma anche quando è apparente o priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio. Si considera manifestamente illogica allorché
l'incoerenza è evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi",
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata,
purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 23/6/2000 n. 12, Jakani;
conf. Cass. Sez. Un.
16/12/1999 n. 24, Spina).
4.1- Ciò posto, la prima e fondamentale censura che viene mossa alla sentenza gravata,
4 poggia sulla piena attendibilità riconosciuta dai Giudici del merito alle dichiarazioni accusatorie della B.
A tale riguardo, va ribadito in questa sede che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non vige nel nostro ordinamento il principio "nemo idoneus testis in re O S C U RATA
sua", con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato può essere da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell'imputato, anche se,
essendo la parte offesa portatrice di un interesse confliggente con quello dell'imputato stesso, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Un'indagine siffatta, nel caso di specie, risulta correttamente effettuata dalla Corte
territoriale.
Dalla ricostruzione operata dai Giudici del merito, emerge che la B. studentessa
lombarda di Belle Arti iscritta all'università di "omissis" in data "omissis" veniva invitata a cena dal B. maresciallo della Guardia di Finanza, in un ristorante di
Saliti in macchina per far ritorno in "omissis" il B. "omissis" aveva abbassato di colpo lo schienale del sedile ed era saltato addosso alla ragazza,
afferrandole il collo. La giovane si era sentita soffocare, ma dopo circa dieci minuti,
aveva simulato un malore ed era riuscita cosi' a scendere dalla vettura. Subito dopo,
l'imputato aveva intimato alla giovane di risalire in macchina e lei, terrorizzata, lo aveva assecondato. Ripartiti in direzione di "omissis" durante il tragitto, il B.
aveva imboccato una stradina laterale. La giovane, spaventata, gli aveva allora proposto di andare a casa sua, sapendo che vi avrebbe trovato le sue amiche. Giunti a "omissis"
l'imputato aveva parcheggiato il veicolo in caserma ed a piedi si erano diretti verso la casa della B. poco distante. Le amiche, tuttavia, non c'erano, fatta eccezione di una ragazza greca, che dormiva nella sua stanza. La B. allora, dapprima si era chiusa in bagno;
poi ne era uscita precipitosamente e di corsa era andata a chiedere aiuto ad
alcuni ragazzi calabresi che abitavano di fronte. Gli amici, accorsi, avevano inseguito il fino alla vicina caserma, nella quale avevano cercato di entrare con la forza.B.
Nella sua fuga, il B. dimenticava in casa della ragazza sia il proprio cellulare che le chiavi. O S C U R A T A
i
Il maresciallo M. comandante del nucleo Guardia di Finanza, aveva ascoltato i ragazzi e poi si era recato in casa della B. per verificare l'accaduto, trovando la giovane piangente. Il giorno successivo, la ragazza si recava al pronto soccorso dell'ospedale di "omissis" ove le venivano refertate lesioni guaribili in giorni sette.
Ciò posto, di assoluta centralità, nell'economia della sentenza gravata, è la valutazione di attendibilità della giovane B.T. essendosi la Corte diffusa in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente del controllo penetrante e rigoroso cui quelle dichiarazioni accusatorie sono
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state sottoposte, dichiarazioni delle quali sono state evidenziate, innanzitutto, le caratteristiche peculiari di spontaneità e mancanza di qualunque intento calunniatorio nei confronti del prevenuto (cfr. pag. 7 sentenza impugnata), non essendo, per i Giudici
dell'appello, fondatamente sostenibile che la giovane, per punire attraverso il B.
tutto il corpo della Guardia di Finanza, reo di aver compiuto tempo addietro una
verifica fiscale sull'azienda del padre della ragazza verifica della quale non si
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conosceva neppure l'esito - potesse aver imbastito un piano tanto diabolico.
La Corte di Appello ha altresi' evidenziato come la tesi della calunnia urtasse, del resto,
contro prove solidissime. In primo luogo, un riscontro particolarmente significativo era rappresentato dalla deposizione del più volte ricordato M. che, nell'immediatezza
dell'accaduto, aveva trovato la ragazza “piangente ed agitata”. Altro elemento di indubbio spessore è stato individuato nell' intervento dei ragazzi calabresi, precipitatisi in soccorso dell'amica, tanto da indurre il B. a rifugiarsi in caserma, lasciando in casa della ragazza chiavi e cellulare. I cinque giovani riferivano al M. quanto poco prima appreso dalla ragazza. Ulteriore riscontro obiettivo al narrato della B.
veniva individuato nel referto dell'ospedale, che indicava la presenza di "trauma O S C U R A T A
contusivo toracico regione laterale dx del collo, contusioni escoriate multiple spalla dx e gomito sinistro, contusioni multiple arti superiori ed inferiori ed al dorso".
Non possono, pertanto, essere censurate in questa sede, giacché immuni da smagliature logiche, le considerazioni in base alle quali la Corte di merito ha ritenuto del tutto credibile la versione della B. ed ha valutato negativamente quella fornita dal proteso ad accreditare la tesi di effusioni amorose, forse poste in essere con B.
troppa foga, ma pur sempre consenzienti.
Sono tutte considerazioni - quelle dianzi esposte - che non ammettono in questa sede di legittimità, proprio perché sorrette da un percorso argomentativo immune da vizi logici, una diversa lettura e non consentono una diversa valutazione ponderale degli elementi che le sorreggono.
Ponendosi in quest'ottica valutativa, correttamente la Corte di Appello ha osservato come le incongruenze rilevate dal Tribunale - e che avevano portato al proscioglimento del prevenuto per la ravvisata inattendibilità della parte lesa- non fossero tali da poter inficiare la sostanziale coerenza del narrato della B. ed il portato accusatorio a che da quel narrato discendeva. In quest'ottica, i Giudici carico del B.
dell'appello, contrastando le obiezioni difensive, hanno offerto un' interpretazione coerente ed alternativa a quella di segno opposto fornita dal Tribunale (ad esempio,
affermando che la ragazza, dopo essere scesa dall'auto, in prossimità del ristorante, era stata costretta a risalire in macchina, essendo il locale distante dalla sua abitazione ed isolato;
che appariva logico che la ragazza non si fosse rivolta al piantone di servizio per chiedere aiuto allorché il B. aveva parcheggiato la sua auto nel parcheggio della caserma, trattandosi di un semplice sottoposto dell'imputato; che non appariva strano che la stessa ragazza avesse proposto al prevenuto di recarsi nella sua abitazione,
allorché lo aveva visto dirigersi verso una strada isolata, ben sapendo di poter contare,
una volta rientrata in casa, sulla presenza delle coinquiline;
che non rilevava la O S C U R A T A circostanza che il M. nell'immediatezza, non avesse notato abiti sgualciti, dal momento che neppure la ragazza aveva mai riferito che il B. le avesse strappato gli abiti o avesse tentato di spogliarla e lo stesso Tribunale, dopo aver attribuito ad effusioni sessuali consenzienti le lesioni multiple repertate sulla B. aveva poi ricavato un argomento difensivo dal fatto che gli abiti non fossero sgualciti).
Conclusivamente, con un percorso argomentativo tutt' altro che illogico, ma, al contrario, condotto in modo coerente alle risultanze processuali, i Giudici della Corte
territoriale sono pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità della parte lesa.
A tale riguardo, giova ribadire che la valutazione della credibilità della stessa è,
comunque, pur sempre una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal Giudice, che non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che il Giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni.
Tanto non può dirsi avvenuto nella fattispecie concreta, offrendo la sentenza censurata una spiegazione oltremodo plausibile della sua analisi probatoria, non certo scalfita da elementi significativi di segno contrario.
4.2- Destituita di valenza è poi l'eccezione di inutilizzabilità - per violazione dell'art. 195 c.p.p. delle dichiarazioni del maresciallo relative ai fatti appresi dal M.
teste dai cinque ragazzi non identificati e dei quali, pertanto, non era stato possibile effettuare l'esame diretto.
La censura è destituita di fondamento sotto un duplice profilo: 1) perché il M. ha
riferito su circostanze cadute sotto la sua diretta percezione e non è stata acquisita alcuna dichiarazione dei giovani calabresi;
2) perché non può ritenersi che l'eventuale testimonianza su circostanze riferite dai predetti testi sarebbe stata comunque inutilizzabile, sulla base del divieto contenuto nell'art. 195 comma 7 c.p.p., in quanto il fatto che "il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti" non è ostativo O S C U R A T A
alla utilizzabilità della testimonianza indiretta, "poiché tale "indicazione" non va,
invero, intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensi' come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia..." (cfr. Cass. Sez. 3, 13/6/1997 n. 8674, Cannavò ed altri;
conf.
sent. n. 8610/ 1996; sent. n. 410/1993).
4.3- Infondata è anche la censura relativa al fatto che, asseritamente, la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i testi indotti dalla difesa, ritenendoli sbrigativamente inaffidabili. L'obiezione non è fondata, posto che i Giudici dell'appello
(cfr. sentenza, pagg. 13- 14), analizzando le deposizioni dei vari testi a discarico S.
M. non si è limitata certamente ad un giudizio diC. P. 2
mera inattendibilità vuoi per l'intrinseca inaffidabilità dei soggetti (testi S. e
- C. vuoi perché già implicati in precedenti verifiche fiscali alle quali il B. aveva partecipato e, dunque, di "sospetta" attendibilità - ma ha indicato le ragioni a fondamento della propria valutazione negativa, sia per evidenti discrasie emerse nel loro racconto, sia perché, in ogni caso, si era in presenza di deposizioni testimoniali che il Tribunale, proprio per i soggetti da cui provenivano, avrebbe dovuto valutare con maggiore cautela e rigore, laddove aveva dato per scontata la genuinità di quelle deposizioni, ricavandone una serie di smentite alla versione della B.
5- Fondato è, per contro, il motivo di gravame relativo alla ritenuta sussistenza del concorso tra il reato di violenza sessuale e quello di sequestro di persona (cfr. 3.2).
Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex multis Cass. Sez. 3,
13/10/2004 n. 39936), "il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p, attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale,
concorre con quello di violenza sessuale solo quando la privazione della libertà si protrae per un tempo superiore a quello di consumazione della stessa violenza O S C U R A T A sessuale". Nella specie, il delitto di sequestro di persona come ipotesi delittuosa autonoma non è configurabile, avendo fornito la Corte di Appello una ricostruzione fattuale della vicenda, nell'ambito della quale si apprezza una perfetta coincidenza tra la privazione della libertà personale della parte lesa ed il tempo impiegato per compiere gli atti sessuali. In parte qua, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio,
dovendosi, appunto, ritenere il delitto di cui all'art. 605 c.p. assorbito in quello di violenza sessuale, con eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione,
applicata a titolo di continuazione sulla più grave sanzione inflitta per il reato di violenza sessuale.
Ovviamente, ai fini della perseguibilità del delitto di violenza sessuale per il quale non sia stata sporta querela, la connessione con reato procedibile d'ufficio, cui si riferisce l'art. 609 septies comma quarto n. 4 c.p., non viene meno a seguito del ritenuto assorbimento di detto ultimo reato nel reato di violenza sessuale, ma solo all'esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto (cfr. Cass. Sez. 3,
29/1/2008 n. 11263, Brasca) 6- Infondati devono ritenersi ancora i rilievi difensivi (cfr. 3.3) sulla pretesa insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., contestata in relazione al delitto di lesioni volontarie, nonché sulla diversa qualificazione giuridica
(lesioni colpose o accidentali) da attribuirsi alla fattispecie rubricata sub c).
La Corte di merito, a tale riguardo, non ha omesso di confrontarsi con le diverse prospettazioni difensive, secondo cui le lesioni potevano essere state cagionate da urti accidentali della giovane contro le parti interne del veicolo del B. nel
corso di effusioni non sgradite alla ragazza, ma ha ritenuto la tesi di “evidente assurdità", in considerazione dell'entità e della diffusione delle lesioni (traumi contusivi al torace ed al collo, escoriazioni alla spalla destra ed al gomito,
contusioni multiple alle braccia ed alle gambe) ed ha giudicato quelle lesioni - che, O S C U RA TA
certamente, non traevano origine da fatti diversi e successivi all'episodio in questione - assolutamente incompatibili con qualunque rapporto sessuale consenziente, oltre che in stridente contrasto con le parole dello stesso B.
che aveva, per contro, dichiarato di essere stato "delicatissimo” nel suo approccio
(cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Neppure può parlarsi di difetto e/o contraddittorietà della motivazione laddove, ad esempio, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato l'obiezione difensiva secondo cui un ematoma, riscontrato sulla sola parte destra del collo, se può dirsi compatibile con un "morso” nel corso di effusioni amorose consensuali come il Tribunale aveva ritenuto è, per contro, in stridente contrasto con l'ipotesi di una violenza come descritta dalla B. in quanto la presa avrebbe necessariamente lasciato segni su entrambi i lati del collo. Con un percorso argomentativo indenne da censure, in quanto sorretto da logica motivazione, i
Giudici dell'appello hanno respinto tale obiezione, ritenendola del tutto infondata alla luce del racconto fatto dalla ragazza e della sua riconosciuta attendibilità, ma anche sul presupposto che trattavasi di argomentazione priva di qualunque sostegno probatorio sul piano medico- legale, essendo evidente che la traccia lasciata su una parte piuttosto che su un'altra del corpo è direttamente proporzionale all'entità della violenza esercitata, che non necessariamente è identica su tutte le parti del corpo dalla stessa interessate. Trattasi, in ogni caso, di apprezzamento fattuale che sfugge al sindacato di questa Corte, non sussistendo, a riguardo, alcuna carenza motivazionale o incongruenza argomentativa.
Ciò posto in fatto, del tutto correttamente, in diritto, è stata ritenuta sussistente l'aggravante del nesso teleologico, essendo stato congruamente argomentato che le :
lesioni riscontrate sulla B. non potevano che essere state funzionali alla perpetrazione della violenza sessuale. O S C U RA T A
L'aggravante del nesso teleologico sussiste anche quando i reati finalisticamente collegati siano stati commessi con un'unica condotta ed, avendo natura soggettiva, si applica per il solo fatto che il soggetto commetta un reato allo scopo di eseguirne,
(occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale (cfr.
Cass. Sez. 5, 26/9/2000 n. 11497, Carbone ed altri). Invero, l'unicità della condotta criminosa, produttiva di concorso formale, non esclude quella particolare capacità a delinquere che costituisce il fondamento dell'aggravante e scaturisce dalla consapevole accettazione dalla commissione di un altro reato, onde la circostanza ex art. 61 n. 2 c.p.
è pienamente compatibile anche con il dolo indiretto, nelle forme del dolo alternativo e di quello eventuale (cfr. Cass. Sez. 1, 7/6/1979 n. 9068, La Neve).
Il reato di cui al capo c), tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione per rinvii del procedimento, pari ad anni uno, mesi cinque e giorni ventinove, si è prescritto in data 10/6/2007.
In relazione a tale reato, la sentenza va annullata senza rinvio, con eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione, corne determinata, a titolo di continuazione, dai
Giudici di merito.
L'estinzione per prescrizione del reato procedibile d'ufficio non fa venir meno la perseguibilità (d'ufficio) del reato o dei reati connessi (cfr. Cass. Sez. 3, 4/12/1997 n.
1506, Pasqualetti;
Sez. 3, 22/2/1991 n. 3267, Tiritiello). 7- Il ricorso va rigettato nel resto
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di lesione personale perché estinto per prescrizione e di sequestro O S C U R A T A
di persona, in quanto assorbito dal reato di violenza sessuale;
elimina la relativa pena di mesi due di reclusione applicata a titolo di continuazione;
rigetta il ricorso nel resto. Il PresidenteE Roma, 3/7/2008
хои
Il cons. est.
n. Shoie Seun
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
H 16 SET. 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA