Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13911
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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È legittima la concessione in appello delle attenuanti generiche anche se l'imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di impugnazione e le abbia formulato tardivamente nei motivi nuovi, in quanto l'inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di secondo grado l'esercizio del potere di applicarle di ufficio, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., con l'unico limite del dovere di giustificare, sotto il profilo logico e giuridico, tale concessione.

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    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13911
Data del deposito : 6 febbraio 2004

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