CASS
Sentenza 6 febbraio 2004
Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
È legittima la concessione in appello delle attenuanti generiche anche se l'imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di impugnazione e le abbia formulato tardivamente nei motivi nuovi, in quanto l'inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di secondo grado l'esercizio del potere di applicarle di ufficio, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., con l'unico limite del dovere di giustificare, sotto il profilo logico e giuridico, tale concessione.
Commentario • 1
- 1. Scaricare immagini pedopornografiche in incognito: cosa si rischia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13911 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento