Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 8197
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Esistenza dell'associazione

    La Corte ha ritenuto provata l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, basandosi su chat criptate e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, evidenziando la stabilità dei rapporti, la presenza di una struttura organizzata e la commissione di una pluralità di reati.

  • Rigettato
    Partecipazione all'associazione

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'associazione, evidenziando i suoi contatti stabili con altri associati, la gestione della distribuzione di stupefacenti, l'interfacciamento con acquirenti e l'utilizzo di mezzi di comunicazione criptati.

  • Rigettato
    Reati fine

    La Corte ha ritenuto provate le condotte ascritte ai capi 17, 18, 19 e 26, basandosi sull'analisi delle chat, delle intercettazioni e dei sequestri effettuati.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 17 e 29

    La Corte ha ritenuto provate le condotte ascritte ai capi 17 e 29, basandosi sulle chat, sulle dichiarazioni dei collaboratori e sul rinvenimento di stupefacenti.

  • Rigettato
    Reato di cui al capo 25

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 25, basandosi sull'interpretazione di dialoghi intercettati che dimostrano l'acquisto e la rivendita di stupefacenti.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 14 e 15

    La Corte ha ritenuto provata l'offerta in vendita di stupefacenti (capo 14) basandosi su chat che dimostrano la disponibilità a procurare droga. Per il capo 15, la motivazione è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 1, 20, 21, 22

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'associazione, basandosi su chat che dimostrano rapporti preesistenti e collaudati con altri associati e sulla sua operatività nel mercato dello stupefacente. Per i reati fine, la Corte ha ritenuto provate le condotte ascritte.

  • Rigettato
    Reato di cui al capo 2

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 2, basandosi sull'identificazione dell'utilizzatore di un account criptato con il ricorrente e sulla sua partecipazione all'operazione di importazione di stupefacenti.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 1, 2 e 11

    La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per i capi 1 e 2 per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficiente la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione e all'operazione di importazione. Per il capo 11, il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative all'utilizzabilità delle chat, alla competenza territoriale e alla sussistenza dell'associazione. Ha altresì rigettato la deduzione di violazione del divieto di bis in idem.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 1, 2, 9

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative all'utilizzabilità delle chat, all'individuazione dell'utilizzatore di un account criptato e al travisamento della prova. Ha altresì rigettato la censura relativa alla partecipazione all'associazione.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 1, 2, 25

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative alla competenza territoriale, all'utilizzabilità delle chat e alla sussistenza dell'associazione. Ha altresì rigettato le censure relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione e all'aggravante della transnazionalità.

  • Rigettato
    Reati di cui ai capi 1, 20, 21, 22

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative alla competenza territoriale, all'utilizzabilità delle chat e alla sussistenza dell'associazione. Ha altresì rigettato le censure relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione e ai reati fine.

  • Inammissibile
    Richiesta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello e richiesto l'applicazione di una pena concordata, precludendo la deduzione di questioni relative all'utilizzabilità delle prove o al trattamento sanzionatorio.

  • Accolto
    Reato di cui al capo 21

    La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di SS CA perché il fatto non sussiste, ritenendo che la condotta del ricorrente non integrasse il reato di tentato acquisto, ma si arrestasse alla soglia dell'ideazione a causa del mancato avveramento di una condizione sospensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 8197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8197
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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