Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 8197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8197 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
GI Di TE MA IA TI BO Tripiccione FE DI
SE DI
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8197/2026 Roma, li, 02/03/2026
- Presidente -
UP 11/11/2025
- Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 24720/2025
sui ricorsi proposti da:
1. IO AG, nato a [...] il [...] 2. VA SE, nato a [...] il [...] 3. AR IC, nato a [...] il [...] 4. CE UN, nato a [...] il [...] 5. DO IC, nato a [...] il [...] 6. MA RI, nato a [...] il [...] 7. AN NI DR, nato a [...] il [...] 8. AN RA, nato a [...] il [...] 9. AN LO, nato a [...] il [...] 10. SS CA, nato a [...] il [...] 11. ER RA, nato a [...] il [...] 12. IT DO, nato a [...] il [...] 13. IT SE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FE DI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi e
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
di valutare, con riferimento alle statuizioni concernenti i capi di imputazione n. 2, n. 11, n. 17, n. 22, n. 25, la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite affinché si pronuncino sulla seguente questione di diritto: se l'ordinanza di sospensione disposta, ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen., per il periodo di redazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado e per la complessità dei giudizi, abbia effetto nei confronti di chi si trovi libero al momento di emissione del suddetto provvedimento perché non raggiunto da alcun titolo cautelare valido;
udito l'Avvocato SE Lo Presti, difensore di SS CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DO Contestabile, difensore di AN LO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pamela SS, difensore di SS CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Alessandro Diddi, difensore di AN RA, anche in sostituzione dell'Avvocato Michele d'Agostino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Natale Ferraiuolo, difensore di AN NI DR e di IT DO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avvocato ZO CI, difensore di IO AG, VA SE, AR IC, CE UN, DO NI e ER RA che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Beatrice Saldarini, difensore di DO IC, MA RI e AN NI DR che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avvocato Salvatore Staiano, difensore di AR IC, ER RA e IT DO che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avvocato Vicenzo Garruba, difensore di VA SE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ZO CI, in sostituzione dell'Avvocato Sergio Rotundo, difensore i IT SE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in sede di rito abbreviato, ha ritenuto esistente una associazione finalizzata al narcotraffico, avente sede in VA e operante dal 2014 al 2020 (capo 1)- reato di cui ha ritenuto responsabili, con diversi ruoli, RA AN, LO AN, IC AR, NI DR AN, RA ER, SE IT e DO IT e ha, altresì, ritenuto tali imputati e gli altri
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
ricorrenti responsabili di una serie di reati in materia di stupefacenti e di armi (il solo IC AR). Gli elementi probatori sono costituiti, in primo luogo, da chat scambiate su dispositivi smartphone BlackBerry, con sistema di criptazione PGP, che utilizzava un server in Costarica, ove transitavano ed erano conservati i messaggi. Per l'acquisizione di tali chat, l'autorità italiana aveva chiesto la collaborazione del Costarica sulla base della Convenzione vigente con tale Stato;
tale attività, però, non era giunta a termine in quanto, nel frattempo, i dati utili di interesse investigativo erano stati ricevuti dalla Autorità giudiziaria olandese. I dati raccolti dalla Autorità olandese, poi, erano stati decodificati grazie alle chiavi recuperate in occasione di un sequestro di un computer. Oltre alle chat, che si riferiscono ad un periodo limitato nell'anno 2017, il compendio probatorio si basa su intercettazioni, telefoniche e ambientali, su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, su servizi di osservazione, pedinamento, controllo e sul sequestro di stupefacente.
2. Le questioni comuni
I ricorsi pongono questioni comuni, che, per ragioni di sintesi, vengono esposte unitariamente. A tale esposizione seguirà la sintesi dei motivi di ricorso proposti da ciascun ricorrente. Le questioni comuni attengono alla regolarità di acquisizione e all'affidabilità delle chat, alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, all'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo n. 1.
2.1. La regolarità di acquisizione e l'affidabilità delle chat acquisite. Si deduce l'inutilizzabilità delle chat per violazione di principi costituzionali e convenzionali in materia di diritti fondamentali (15, 24, 111 Cost., art. 8 C.E.D.U.), violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui al d.lgs. n. 108 del 2017 di attuazione della direttiva n. 2014/41/CE in materia di O.E.I. -, violazione di legge per mancato accoglimento della richiesta di espletamento di perizia tecnica sui dati digitali.
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Secondo i ricorrenti è pacifico che i dati utilizzati siano quelli trasmessi a uno dei Sostituti procuratori della Direzionale Nazionale Antimafia con una missiva della polizia olandese, in cui si chiariva che non si trattava di materiale utilizzabile senza assistenza giudiziaria (dati acquisiti il 01/02/2018). Poiché, poi, la procedura di assistenza giudiziaria non è stata posta in essere, gli atti sarebbero entrati illegittimamente nel processo. Sarebbe, quindi, del tutto irrilevante che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, perché il divieto di utilizzazione non è correlato alla violazione
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI
Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
dell'art. 78 disp. att. cod. proc. pen. ma alla dichiarazione della polizia olandese, che ha precluso l'uso delle chat. Rispetto a tale iniziale mancata autorizzazione all'utilizzo processuale, è irrilevante la nota del Procuratore olandese, giunta due anni dopo. Si deduce, poi, che la prova digitale non sarebbe integra perché non è stata rispettata la "catena di custodia". Nella prospettazione difensiva sarebbe stata dimostrata la manipolabilità dei dati e viene a tale proposito richiamato il parere reso dall'avvocato Weski, per affermare che non vi è stata possibilità di verificare la modalità di estrapolazione del dato grezzo originale. Ciò comporterebbe una violazione del contraddittorio ex articolo 111, comma 2, Cost. L'avv. Weski ha, in particolare, riferito delle violazioni nell'acquisizione dei dati da parte della autorità olandese e ha messo in dubbio la qualità e affidabilità delle attività della polizia olandese. Si rileva, in particolare, l'anomalia del messaggio n. 75560 e la presenza di e- mail di cui non viene indicato il dominio. Si lamenta, ancora, che sia stata smentita la consulenza della difesa in modo atecnico per cui "si imponeva l'approfondimento delle questioni relative alla eccepita inutilizzabilità del file excel di cui all'allegato 21". Non sarebbe, poi, provato che il Costarica abbia consentito all'Olanda di utilizzare i dati che sarebbero, quindi, stati acquisti da tale Stato in modo parziale e irregolare. Si aggiunge che la sentenza della Corte di giustizia Prokuratuur preclude la possibilità di acquisizione di dati in modo indiscriminato, con conseguente violazione, nel caso di specie, del principio di proporzionalità per la vastità dell'acquisizione documentale.
2.2. La competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro era stata sollevata in sede di udienza preliminare e, poi, in sede di discussione del rito abbreviato. Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'eccezione, in applicazione dell'art. 486, comma 6-bis, cod. proc. pen. e la Corte di appello, investita di apposita doglianza sul punto, aveva respinto il motivo di ricorso senza sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale di tale norma, come sollecitato dalla difesa. In questa sede viene reiterata l'eccezione, rilevando l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma - in quanto le indagini traggono origine dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia relative ai traffici illeciti in materia di stupefacenti con UN CE, traffici avvenuti nel Lazio o del Tribunale di
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Milano - in quanto l'associazione è sorta per la prima volta a Milano, come risulta dagli atti del processo c.d. "Area 51", per cui il presente procedimento consisterebbe nella semplice individuazione di partecipi, rimasti ignoti nell'ambito dell'indagine milanese, e nella scoperta di ulteriori reati, in larga parte commessi in territorio lombardo. Né il passaggio in giudicato della sentenza nel processo denominato "Area 51" sarebbe preclusivo all'attrazione della competenza del presente procedimento a Milano, in quanto le Sezioni Unite, nella sentenza n. 27343 del 28 febbraio 2013, hanno ritenuto che lo stato e il grado dei procedimenti non abbiano alcuna ripercussione sull'operatività dei criteri di competenza per connessione. Le difese, infine, hanno riproposto, con il ricorso, la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost., in quanto la scelta del rito alternativo comporta automaticamente l'impossibilità di rappresentare al giudice la violazione di un diritto fondamentale, ovvero quello di essere giudicati dal giudice naturale precostituito per legge.
2.3. L'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo n.
1. La Corte di appello avrebbe omesso la valutazione degli elementi caratterizzanti il reato associativo, limitandosi a dare rilievo a elementi che possono, al più, ricondurre alla fattispecie di concorso di persone nel reato. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, apparente e apodittica nella parte in cui dà rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto ON ME collaborava già dal 2010, ossia ben prima della costituzione della contestata associazione, e IO MI ha reso dichiarazioni relative a traffici illeciti estranei al presente procedimento nonché alla posizione di UN CE. Erronea sarebbe, inoltre, la delimitazione della durata dell'associazione, in quanto, secondo la prospettazione difensiva, tutte le vicende illecite si collocherebbe tra aprile e maggio 2017 e del incomprensibile sarebbe lo iato temporale di due anni che separa tali vicende dagli ulteriori presunti illeciti commessi nel 2019.
3. I singoli ricorsi.
3.1. Il ricorso di AG IO. AG IO è stato condannato per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi n. 17 e n. 29. Nel suo interesse vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso:
3.1.1. Inutilizzabilità delle chat, per i motivi sopra esposti.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
3.1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 178 e 546 cod. proc. pen. in quanto, in riferimento al capo n. 17, il giudice di primo grado avrebbe motivato ricorrendo a un mero copia e incolla dell'ordinanza cautelare, mentre la Corte di appello, investita della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, si sarebbe sostituita al primo giudice, di fatto motivando per la prima volta in modo autonomo.
3.1.3. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, 535, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sotto plurimi profili. In riferimento al capo n. 17, la Corte di appello, modificando la contestazione, ha ritenuto gli imputati responsabili di avere offerto in vendita stupefacente, mentre l'integrale valutazione delle fonti probatorie avrebbe dovuto condurre a un diverso giudizio, in quanto l'iniziale trattativa non è andata a buon fine per difetto di accordo su qualità quantità e prezzo, per cui non poteva ritenersi sussistente il reato nei confronti del ricorrente (che non era né il detentore dello stupefacente né il destinatario della proposta). Apodittica sarebbe, poi, la motivazione in ordine al capo n. 29, in quanto l'imputato è stato ritenuto responsabile della detenzione dello stupefacente rinvenuto all'interno di un magazzino di pertinenza dell'abitazione, benché tale magazzino fosse in uso a tutta la famiglia, ivi compresi i due figli maggiorenni. Apparente, infine, sarebbe la motivazione con cui è stata respinta l'istanza di riqualificazione dei reati di cui ai capi n. 17 e n. 29 ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto afferente solo a uno degli elementi (dato ponderale) indicati dalla norma incriminatrice quali criteri per la valutazione della lieve gravità del fatto.
3.1.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 303 ss. cod. proc. pen., essendo il reato di cui al capo n. 17 prescritto, in quanto le ordinanze di sospensione disposte per il periodo di redazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado e per la complessità dei giudizi non può avere effetto nei confronti di chi si trovi libero al momento di emissione dei suddetti provvedimenti, perché non raggiunto da alcun titolo cautelare valido. Poiché la giurisprudenza citata a sostegno dell'opposta tesi nella sentenza impugnata contrasta con altri arresti (Sez. 6, n. 46380 del 03/10/2023, Parrotta, Rv. 285529-01; n. 46380/2023 e Sez. 6, n. 2717 del 05/12/2024, dep. 2025, Ciconte, non mass.), il difensore sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto.
3.1.5. Difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
4. Il ricorso di SE VA
SE VA risponde del reato di cui al capo n. 25. Nel suo interesse sono stati dedotti i motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
4.1. Con il primo motivo si deduce l'inutilizzabilità delle chat acquisite dall'Olanda, per i motivi sopra esposti.
4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 178 e 546 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe respinto con motivazione meramente apparente l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, realizzata con la tecnica del copia-incolla dall'ordinanza cautelare, di fatto motivando per la prima volta.
4.3. Mancanza di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod proc pen. e 73 d.P.R. n 309 del 1990. In riferimento al capo n. 25 l'interpretazione delle espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate sarebbe frutto di pure congetture. Nella prospettazione difensiva, inoltre, l'insussistenza del fatto emergerebbe dalla mancata finalizzazione della compravendita, dovuta alla pessima qualità della droga, come risulta dai messaggi del 23/04/2017. In ogni caso, erroneamente la Corte di appello avrebbe respinto l'istanza di riqualificazione della fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990, dando rilievo al solo ipotetico, quantitativo di stupefacente e non a tutti gli altri elementi previsti dalla norma citata.
4.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 303 cod. proc. pen. essendo il reato di cui al capo n. 25 già prescritto per motivi sovrapponibili a quelli esposti in riferimento alla posizione di AG IO.
4.5. Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
4.6. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Nella prospettazione difensiva non poteva essere disposta la confisca della società Rent4you, in quanto l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 - che stabilisce che, nei casi di condanna per il reato di cui al precedente art. 73, si applica il disposto dell'art. 240-bis cod. pen.- è entrato in vigore nell'aprile del 2018, ossia dopo la commissione del reato di cui al capo n. 25. La difesa contesta, altresì, la sproporzione tra il bene oggetto di confisca e la capacità reddituale lecita del ricorrente.
5. Il ricorso di IC AR
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
IC AR è stato condannato per il reato associativo di cui al capo n. 1 e per i reati di cui ai capi n. 17, n. 18, n. 19 e n. 26. 5.1. Nel suo interesse sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
5.1.1. Difetto di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro per i motivi sopra esposti.
5.1.2. Inutilizzabilità delle chat acquisite all'Olanda, per i motivi sopra esposti.
5.1.3. Mancanza di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n 309 del 1990, sia in riferimento alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1 (per i motivi sopra esposti), sia in riferimento alla partecipazione ad essa dell'imputato. In ordine alla partecipazione, la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente e manifestamente illogica in quanto: a) i viaggi dalla Toscana a VA avevano una finalità lecita, come sarebbe dimostrato dalle intercettazioni telefoniche svolte nel procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria fiorentina;
b) in riferimento al controllo avvenuto a Falerna, l'argomentazione secondo cui la conversazione captata era contaminata, in quanto l'imputato sapeva della presenza della microspia, sarebbe puramente congetturale;
c) le condotte ascritte ai capi n. 17, n. 19 e n. 20 non potrebbero essere considerate utili ai fini di provare la partecipazione del ricorrente nell'associazione, attesi i fini meramente egoistici perseguiti;
d) il riferimento alle sole figure di DO IT e SI DA CE evidenzia la potenziale esistenza di un rapporto bilaterale e non di una partecipazione ad una associazione, del resto nessun collaboratore ha accusato il ricorrente di essere membro della consorteria e le verifiche patrimoniali hanno dimostrato che ha sempre vissuto con redditi provenienti da attività lavorativa. Viene, inoltre, ritenuta contraddittoria la motivazione nella parte dedicata al periodo di presunta partecipazione. La sentenza sarebbe apodittica in riferimento al ruolo di organizzatore, non ricavabile né dal capo né dal capo n. 18 né dal capo n. 17 né dal possesso di telefonini criptati e vetture con doppio fondo, tutti elementi da cui non emerge l'assunzione di alcun compito di coordinamento dell'attività degli associati né la vicinanza con il vertice operativo dell'associazione.
5.1.4. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 61 cod. pen., in relazione all'aggravante della transnazionalità, insussistente in difetto di prova del collegamento con altri gruppi criminali organizzati operanti in territorio straniero.
5.1.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli 178 e ss. e 546 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità derivata nella parte relativa a tutti i reati fine, poiché il giudice di primo grado si è
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
limitato a copiare, in relazione ad essi, l'ordinanza cautelare e la Corte di appello, a fronte della specifica censura difensiva, ha ritenuto di potersi sostituire al primo giudice redigendo per la prima volta la motivazione e respingendo il motivo di appello con motivazione solo apparente.
5.1.6. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sotto plurimi profili. In relazione al capo n. 17 vengono dedotte censure sovrapponibili a quelle del ricorrente AG IO;
in relazione al capo n. 18 si rileva che la motivazione non si confronta con le censure difensive e si fonda su una congetturale lettura dei dialoghi intercettati;
in relazione al capo n. 19, la motivazione sarebbe apodittica in riferimento alla conclusione dell'accordo, all'oggetto della presunta compravendita, alla mancata presenza di IC AR a Milano, luogo in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
in relazione al capo n. 26, la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto del dialogo intercettato pervenendo a una interpretazione diversa da quella data sia nel corso delle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado;
mancherebbe, poi, la motivazione in ordine alla effettiva detenzione dell'arma. La difesa si duole, infine, della mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che la motivazione sul punto si limita a considerare il solo, ipotetico, dato ponderale.
5.1.7. Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche al trattamento sanzionatorio.
6. Gli avvocati Vicenzo CI e Salvatore Staiano hanno depositato memoria con motivi nuovi nell'interesse di IC AR, con cui si sviluppano i temi della partecipazione all'associazione di cui al capo n. 1 e del ruolo in essa svolto. Sotto il primo profilo le difese hanno rilevato che erroneamente il ricorrente è stato ritenuto intraneo in quanto vicino al capo, CE SI DA, poiché i contatti tra i due sono limitati ai fatti di cui al capo 17; hanno aggiunto che IC AR era stato destinatario di una nuova ordinanza custodiale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., poi annullata dal Tribunale per il riesame non essendo emerso dalle indagini che egli agisse sotto le direttive del vertice, SI DA CE. Sotto il secondo profilo i difensori hanno ribadito che dal compendio probatorio non emerge né che il ricorrente coordinasse altri associati né che egli avesse l'autonomia decisionale richiesta per rivestire il ruolo di organizzatore.
7. Il ricorso di UN CE
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UN CE risponde dei capi n. 14 e n. 15. Nel suo interesse sono stati articolati i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
7.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro.
7.2. Con il secondo motivo si contesta l'utilizzabilità delle chat.
7.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità derivata della sentenza di secondo grado per essere nulla la sentenza di primo grado, realizzata, in riferimento ai reati fine, con la tecnica della copia incolla, per i motivi già sopra indicati.
7.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 sia in riferimento al capo n. 14, in quanto gli elementi acquisiti non consentirebbero di ritenere sussistente l'offerta in vendita dello stupefacente, sia in riferimento al capo n. 15, in quanto i messaggi analiticamente trascritti nel ricorso non consentirebbero di ritenere che il reato si sia perfezionato;
non sarebbero provati, in particolare, né l'acquisto di sostanza stupefacente né la successiva cessione ad altro soggetto non identificato. Si contesta, poi, la qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi n. 14 e n. 15, che avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 7.5. Con il quinto motivo si deduce il difetto di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. Del tutto erronea sarebbe l'applicazione dell'aggravante di agevolazione di una cosca, che è stata ritenuta sussistente fino all'anno 2013 sulla base della sentenza acquisita agli atti e che, quindi, ha smesso di operare ben prima della commissione dei fatti per cui è processo. Immotivata, in ogni caso, sarebbe la finalità di agevolatrice.
7.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
7.7. I difensori hanno presentato i motivi nuovi sintetizzati al punto 14.11.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
8. Il ricorso di IC DO
Nell'interesse di IC DO viene articolato un unico motivo di annullamento relativo all'utilizzabilità delle chat criptate.
9. Il ricorso di RI MA
RI MA risponde del reato di cui al capo n. 2 di imputazione. Nel suo interesse sono stati articolati i motivi di ricorso di seguito sintetizzati:
9.1. Inutilizzabilità delle chat criptate.
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9.2. Difetto di motivazione in relazione alla partecipazione al reato contestato al capo n. 2, con particolare riferimento agli elementi che dimostrerebbero l'identificazione del ricorrente con l'utilizzatore dell'account tsmu505@express message.net. In modo del tutto apodittico, poi, la sentenza affermerebbe la pregressa conoscenza tra RA AN e RI MA. Travisato, inoltre, sarebbe il contenuto della conversazione intrattenuta tra l'utilizzatore dell'account in esame e RA AN, in quanto è congetturale l'ipotesi che costui volesse procurarsi un passaporto falso, mentre è certo che non era latitante. Errata ed apodittica, infine, sarebbe la considerazione che il 27/04/2017 RI MA si trovasse a Roma mentre del tutto generica e, quindi, priva di valenza indiziante la considerazione che costui era, nel corso delle indagini, in Spagna. Si aggiunge che, nel parallelo procedimento iscritto a Firenze per il medesimo reato a carico di taluni concorrenti, l'utilizzatore dell'account in esame è rimasto ignoto, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP.
9.3. Violazione di legge in relazione all'omessa riqualificazione del capo n. 2 come tentativo di importazione.
10. I ricorsi di NI DR AN Nell'interesse di NI DR AN sono presentati due distinti ricorsi, uno dell'avvocato Natale Ferraiolo e uno dell'avvocato Beatrice Saldarini. L'avvocato natale Ferraiuolo ha, poi, depositato motivi nuovi. 10.1. Con il ricorso dell'avvocato Natale Ferraiuolo sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 10.1.1. Difetto di competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro. 10.1.2. Inutilizzabilità delle chat criptate. 10.1.3 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sia in relazione alla sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo n. 1 sia in relazione alla partecipazione ad essa del ricorrente. Secondo la contestazione, tale partecipazione sarebbe legata alla sua attività di riscossione dei proventi della vendita di stupefacente, al trasporto di parte del denaro necessario per l'operazione di cui al capo n. 2 e all'attività svolta nella fase propedeutica al recupero dello stupefacente di cui al medesimo capo. L'attività di riscossione, però, è stata esclusa per il capo n. 7, dal quale il ricorrente è stato assolto, mentre il capo n. 11 attiene ad una cessione posta essere prima del gennaio 2017 e non riconducibile al contesto associativo. Dai messaggi allegati a sostegno della prova del trasporto di somme per l'operazione di cui al capo n. 2, non si desume né la consistenza di queste somme
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US
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Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
né che esse provenissero da pregresse cessioni di stupefacente, né che fossero destinate all'acquisto del carico in arrivo a Livorno, tanto più che RA AN disponeva già della provvista necessaria, come emerge dalle coeve chat relative al capo n.
6. Infine, i messaggi tra il ricorrente e lo zio RA AN non attestano in alcun modo il coinvolgimento del primo nell'operazione del porto di Livorno. 10.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, difetto di motivazione. Nella prospettazione difensiva, non vi è prova della partecipazione del ricorrente all'importazione di stupefacente di cui al capo n.
2. In subordine, il fatto dovrebbe essere riqualificato come tentativo di importazione. 10.1.5. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per essere il reato di cui al capo n. 11 prescritto prima del deposito della sentenza di primo grado. Infatti, il reato è contestato come commesso "in epoca precedente al gennaio 2017", per cui, in applicazione del principio del favor rei, si deve ritenere che esso risalga a epoca ben precedente. In ogni caso, il difensore rileva che la presunta cessione di sostanza per la quale il ricorrente viene sollecitato da RA AN a recuperare il corrispettivo, per l'epoca in cui è realizzata, si colloca al di fuori del reato associativo;
del resto, le espressioni utilizzate dal ricorrente (che usa il plurale per indicare coloro che attendono il denaro) sono finalizzare solo a mettere pressione sull'acquirente. L'avvocato Natale Ferraiuolo ha depositato motivi nuovi con cui ha esplicitato e precisato il motivo di ricorso, rilevando che l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente. 10.1.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 187, 530, 533, 192, 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, in quanto la sentenza di secondo grado in più punti ripete pedissequamente le argomentazioni del giudice di primo grado, che a sua volta ha riprodotto in più parti il contenuto dell'ordinanza cautelare, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. 10.1.7. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio 10.2. Con il ricorso dell'avvocato Beatrice Saldarini sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
10.2.1. Inutilizzabilità delle chat.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
10.2.2 Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il capo 2- travisamento della chat tra NI AN e RA AN del 2 maggio 2017-. 10.2.3. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo n. 2 come delitto tentato. 10.2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente alla associazione dedita al narcotraffico di cui al capo
n. 1.
11. I ricorsi di RA AN
RA AN è stato condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 3, n. 4, n. 7, n. 8., n. 11, n. 12 e n. 13. Nel suo interesse hanno presentato distinti ricorsi gli avvocati Alessandro Diddi e Michele D'Agostino e Annamaria Domanico. 11.1 Con il ricorso degli avvocati Alessandro Diddi e Michele D'Agostino sono stati dedotti i motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 11.1.1. Inutilizzabilità delle chat per i motivi sopra esposti, oltre che il vizio di violazione di legge per avere l'autorità giudiziaria italiana esercitato una potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa. 11.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 720, comma 1 cod. proc. pen. per non essere state rispettate da parte dell'Autorità giudiziaria italiana le condizioni alle quali era stato subordinato l'utilizzo del materiale acquisito dall'Olanda, per i motivi già esposti. 11.1.3 e 11.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 729, comma 1, cod. proc. pen., non potendo essere considerata come autorizzazione all'utilizzo probatorio parte dell'Autorità giudiziaria italiana le dichiarazioni dei magistrati olandesi dott. Vos e dott.ssa Nieuweruhius. 11.1.5 Violazione di legge in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 5, par. 3 e 4, Trattato UE, 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali UE e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione all'utilizzabilità delle
chat.
11.1.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 267 cod. proc. pen. in relazione all'utilizzabilità delle chat. 11.1.7. Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attestazione di corrispondenza tra il materiale consegnato al dott. Polino e il materiale acquisito dai Paesi Bassi a seguito di rogatoria con la Costarica. 11.1.8. Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente è già stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Milano per la medesima condotta, nel processo denominato "Area 51", con condanna che,
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
tenuto conto della contestazione aperta in quella sede formulata, copre tutte le condotte poste in essere fino alla sentenza di primo grado, ossia fino al 2021. Nella prospettazione difensiva non è rilevante che, nella motivazione, l'autorità giudiziaria abbia inteso limitare l'attività del ricorrente fino al 2016, in quanto, se così fosse avvenuto, il giudice ne avrebbe dovuto dare atto nel dispositivo, cosa che non ha fatto. I fatti oggetto della sentenza passata in giudicato sarebbero, dunque, del tutto sovrapponibili a quelli oggetto del presente procedimento dal punto di vista temporale. Identica sarebbe anche la condotta, essendo irrilevante che sia stata diversamente considerato per titolo, per grado o per circostanze. Le Procure di Milano e di Catanzaro avrebbero, in sostanza, esaminato da punti di vista diversi lo stesso fatto di essere trait d'union tra due associazioni, individuando distinti reati che, però, non possono che essere in concorso formale tra loro e a cui, dunque, secondo le chiare indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016) si estende il divieto di bis in idem. Infine, la difesa contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 11.2. Con il ricorso dell'avvocato Annamaria Domanico sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 11.2.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio sotto due profili. Si deduce, in primo luogo, l'errata individuazione del reato più grave, in quanto il reato associativo, punito con pena massima fino a trent'anni di reclusione, a seguito dell'esclusione delle aggravanti del numero degli aderenti, del carattere armato, dell'ingente quantitativo e dell'agevolazione mafiosa, è meno grave del delitto di cui al capo n. 3, che, considerata l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo, è punito con pena massima di trentatré anni e quattro mesi di reclusione. Si rileva, in secondo luogo, che gli aumenti per la continuazione non sono motivati e sono illogici in quanto: a) per il capo n. 5 (importazione di un chilo di cocaina) è stata inflitta una pena (mesi cinque) superiore a quella inflitta per i capi n. 3 e n. 4 (fatti aggravati dal ingente quantitativo, trattandosi di 454 e di 150 chili di cocaina); b) per i capi n. 8 e n. 13 (tentata importazione) è stata inflitta la stessa pena delle più gravi ipotesi di cui ai capi n. 3 e n. 4; c) per i capi n. 7, n. 9, n. 11e n. 12 (stupefacente leggero) è stata inflitta al stessa pena delle più gravi ipotesi di cui ai capi n. 3 e n. 4. 11.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante della transnazionalità, in quanto non risulta dimostrata l'esistenza di gruppi organizzati stranieri dediti in via continuativa alla commissione di attività di
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
esportazione, né vi è la prova di più ipotesi di importazione coinvolgenti il medesimo emissario o comunque di una proiezione internazionale che vada oltre il mero accordo per il singolo trasporto.
12. Il ricorso di LO AN
LO AN è stato condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 2 e n.
9. Nel suo interesse sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
12.1. Inutilizzabilità delle chat.
12.2. Violazione di legge, in relazione all'art 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente come utilizzatore dell'account denominato 366udx@encrypted smartphone.net. 12.3. Difetto di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo n. 2, in quanto nel messaggio tra colui che si presume essere LO AN e RA AN del 29/04/2017 alle 08:29, non vi è alcun riferimento a «25.000 euro nostri» da versare nell'affare comune, ma, piuttosto il chiaro riferimento a *25* versati a titolo personale, come attestato anche dalla conversazione successiva delle ore 19:55. 12.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento al capo n. 9, in quanto la sovrapposizione di comunicazioni intervenute nelle medesime giornate afferenti al capo n. 2 non ha consentito di adeguatamente individuare l'illecito contestato. Non si comprenderebbero, in particolare, le circostanze, i tempi, i luoghi e le modalità di consumazione del reato, nonché le caratteristiche della sostanza. 12.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per i capi n. 2 e n. 9 e difetto di motivazione, poiché vi sarebbe stata una duplice valutazione delle medesime intercettazioni: così il corrispettivo di 25.000 euro pagato, a titolo personale, dal ricorrente è stato considerato, dapprima, somma corrisposta a titolo di finanziamento dell'affare colombiano e, poi, contropartita per la consegna di un pacco di sostanza indefinita. 12.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e difetto di motivazione. Del tutto congetturale sarebbe la motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione di cui al capo n. 1: il ricorrente è rimasto estraneo al processo milanese, che ha visto coinvolti parte degli imputati nel presente processo, e, inoltre, il segmento temporale in cui è stato intercettato è estremamente limitato (dal 24/04/2017 al 08/05/2017). Lo stesso contributo offerto si riduce all'illecito di cui al capo n. 2 e a quello, incerto nell'an e nel quantum, di cui al capo n. 9, che non consentono di qualificare il ricorrente come partecipe del sodalizio.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Immotivato, poi, sarebbe il ruolo di finanziatore. 12.7. Violazione di legge e in difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
13. Il ricorso di CA SS.
CA SS risponde del reato di cui al capo n. 21. Nel suo interesse sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento.
13.1. Inutilizzabilità delle chat.
13.2. Difetto di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente di cui al capo n. 21, poiché dal materiale probatorio emerge l'insussistenza di una reale volontà del ricorrente di acquistare la droga proposta dai IT, ritenendola di pessima qualità. L'avvocato SE Lo Presti, difensore di CA SS, ha depositato memoria con cui ha rilevato che DO IT, classe '69, che ha optato per il rito ordinario, è stato assolto dal reato contestato a CA SS, a riprova della insussistenza del fatto.
14. Il ricorso di RA ER
RA ER è stato condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 2 e n. 25. Nel suo interesse sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso. 14.1. Incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro.
14.2. Inutilizzabilità delle chat.
14.3. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n 309 del 1990 sia in ordine all'esistenza dell'associazione di cui al capo n. 1 sia in ordine alla partecipazione del ricorrente, in quanto la sentenza di secondo grado riporterebbe acriticamente le valutazioni di quella di primo grado senza confrontarsi con le doglianze difensive. La motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria in quanto: a) trae argomenti a sostegno del giudizio di colpevolezza anche dagli elementi di prova relativi ai capi n. 10 e n. 24 per cui è stata pronunciata assoluzione;
b) attribuisce erroneamente rilievo al ruolo rivestito in riferimento al capo n. 2, dovendo, invece, essere escluso il coinvolgimento del ricorrente in tale importazione;
c) interpreta i fatti di cui al capo n. 25 in un'ottica associativa, quantunque si tratti di vicenda posta in essere con evidenti fini egoistici;
d) valorizza il contatto con SE VA, assolto dall'accusa di partecipazione al medesimo gruppo;
e) non valuta adeguatamente la circostanza che le captazioni hanno interessato un limitatissimo arco temporale;
f) richiama la condanna riportata in altro procedimento, del tutto estranea ai fatti per cui si procede.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
14.4. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 61 cod. pen. in ordine all'aggravante della transnazionalità, in difetto di prova del collegamento con altri gruppi criminali organizzati operanti in
territorio straniero.
14.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 546 cod. proc. pen. per nullità derivata della sentenza di secondo grado da quella di primo grado, che riporta, per i reati fini, interi passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare. 14.6. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 649, 546, 530, 533, 187, 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento: a) al capo 2, in quanto la motivazione sarebbe frutto di lettura atomistica e parcellizzata delle fonti. Si sottolinea, poi, che le fonti di prova utilizzate per il capo n. 2 coinciderebbero con quelle utilizzate per il capo n. 24 e si evidenzia che la relativa doglianza è stata respinta dalla Corte di appello con motivazione generica;
b) al capo 25, per erronea interpretazione della messaggistica acquisita e, in particolare, dei messaggi del 23/04/2017, da cui emergerebbe l'insussistenza della compravendita, in quanto la pessima qualità della sostanza aveva indotto gli imputati a restituire quanto in precedenza acquistato. Si deduce, infine, che erroneamente la Corte di appello non ha riqualificato il reato di cui al capo n. 25 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, considerando solo l'ipotetico dato quantitativo, né il reato di cui al capo n. 2 come tentativo di importazione, per motivi sovrapponibili a quelli degli altri
ricorrenti
14.7. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai capi n. 1, n. 2 e n. 25, in quanto la cosca CE avrebbe cessato di operare nell'ottobre del 2013, secondo quanto emergerebbe dalla sentenza acquisita agli atti. Mancherebbe, inoltre, la motivazione in ordine alla finalizzazione agevolatrice di detta cosca. 14.8. Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
pen.
14.9. Violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e 323 cod. proc.
Premesso che la confisca ex art 240-bis cod. pen. non era stata disposta dal giudice di primo grado e che non ha potuto disporla la Corte di appello, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe respinto l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, mancando un provvedimento ablativo attualmente efficace che ne giustifichi l'apprensione.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Quanto all'immobile sito in Nettuno, via di Torre del Monumento, è stato, poi dedotto che i costi per la sua edificazione sarebbero stati sostenuti dai genitori del ricorrente, mentre solo una piccola porzione dell'opera sarebbe stata realizzata nel 2014. La difesa ha aggiunto che la moglie del ricorrente ha percepito redditi lavorativi sin dall'età dei diciotto anni e in occasione del matrimonio i coniugi hanno ottenuto a titolo di regalia una somma di 70.000 euro mentre altri 10.000 sono stati ricevuti in seguito di un incidente stradale. Quanto alla vettura in sequestro si deduce che è stata acquistata dalla moglie del ricorrente con i propri risparmi e pagata con la permuta della precedente auto e con bonifico, come dimostrato dalla documentazione in atti. Quanto, infine, al conto corrente della moglie dell'imputato, difetterebbero versamenti anomali e le somme depositate avrebbero tutte natura lecita. Del resto, mentre incombe alla pubblica accusa l'onere di provare l'origine illecita dei beni e la sproporzione tra redditi e i cespiti acquisiti in un determinato arco temporale di riferimento, all'imputato compete solo un onere di allegazione sull'origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto, limitato al periodo preso in considerazione dal pubblico ministero. 14.10 Gli Avvocati Salvatore Staiano e ZO CI, in qualità di difensori di "ER RA e altri hanno depositato motivi nuovi con cui hanno dedotto censure afferenti la posizione di ER RA e, in particolare: 1) inutilizzabilità delle chat per la mancata indicazione del dominio dell'account ABCA176N attribuito a ER RA nel file excel prodotto dalla Procura, per quanto attiene ai capi n. 2 e n. 25; 2) difetto di motivazione in riferimento al capo n. 2, non essendo la mera coincidenza temporale della raccolta delle somme sufficiente a supportare l'ipotesi concorsuale. Si rileva, inoltre, che la Corte si è limitata a una mera motivazione per relationem. 14.11 Gli avvocati Salvatore Staiano e ZO CI, in qualità di difensori RA ER, e gli avvocati Raffaella IAni e ZO CI, difensori di UN CE, hanno depositato motivi nuovi con cui hanno evidenziato che i coimputati in posizione apicale che hanno optato per il rito ordinario hanno beneficiato dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per cui essa deve essere esclusa anche per i ricorrenti.
15. Il ricorso di DO IT
DO IT è stato condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 20, n. 1, n. 22. Nel suo interesse sono stati dedotti i motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 15.1. Difetto di competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro. 15.2. Inutilizzabilità delle chat acquisite dall'Olanda.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
15.3. Violazione di legge e difetto di motivazione sia in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo n. 1 (per i motivi sopra sintetizzati) sia in relazione alla partecipazione ad essa del ricorrente, che non potrebbe ricavarsi dalle chat - che si riferiscono a un ristrettissimo arco di tempo (dal 22/04/2017 al 02/05/2017) e che attestano contatti unicamente con IT DO classe '69- né dai reati fine- tenendo conto, tra l'altro, dell'assoluzione di DO IT, classe '69, in sede di rito abbreviato per il capo 21, per insussistenza del fatto, dell'assoluzione di IC AR dal capo 22 e dall'assoluzione del ricorrente dal capo 23. 15.4. Violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R n. 309/1990 quanto al capo n. 20, in difetto di elementi indicativi di un contributo causalmente rilevante del ricorrente nella cessione dello stupefacente, poiché dalle chat emergerebbe che si è limitato a mettere in contatto alcune persone con lo zio IT DO classe '69. In ogni caso si deduce che il fatto di cui al capo n. 20, per favor rei, deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990, come risulta essere stato effettuato per il coimputato che ha optato per il rito ordinario, ed è conseguentemente prescritto essendo stato posto in essere tra il 22/04/2017 e il 02/05/2017. La difesa aggiunge che non sussiste alcuna condizione ostativa alla riqualificazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, in quanto l'ipotesi della lieve entità non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale ma continuativa. 15.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R n. 309/1990 in relazione al capo n. 21. Dalle chat relative al capo n. 21 emergono atti meramente preparatori che non raggiungono la soglia del tentativo punibile: la sostanza si trovava all'estero, ed è impossibile configurare il tentativo di importazione, non essendovi prova che IT DO, classe '69, avesse iniziato con la controparte estera una trattativa seria per l'acquisto di 200 chili di "nera". Inoltre, non vi è prova che SS CA si sia recato in Toscana da quest'ultimo per verificarne la qualità. In ogni caso, l'iniziativa oggetto della contestazione è stata assunta dal solo IT DO, classe '69, e nessun contributo causale può ravvisarsi nell'intervento del ricorrente per aver contattato SS CA su richiesta del primo. 15.6. Violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo n. 22, in quanto i messaggi attestano non una cessione ma, al più, la programmazione di una cessione, che non raggiunge nemmeno la soglia del tentativo. Si aggiunge che IC AR è stato assolto da tale contestazione.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
In ogni caso, il fatto di cui al capo 22 per favor rei deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, ed è conseguentemente prescritto essendo stato posto in essere il 02/05/2017. 15.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 187, 530, 533, 192 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in quanto la Corte di appello non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi relativi alla nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui riproduce l'ordinanza cautelare. In alcuni casi la Corte avrebbe riprodotto le stesse argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in altri avrebbe motivato in modo difforme e per la prima volta. La sentenza impugnata in più punti avrebbe carattere meramente narrativo e non dimostrativo soprattutto in riferimento alla trattazione dei reati fine non essendo idonea a giustificare le ragioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 17.8. Violazione di legge il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio
18. Il ricorso di SE IT
In appello vitale SE ha rinunciato a tutti i motivi, richiedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione di una pena concordata, applicata con la sentenza impugnata. Nel suo interesse sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso.
18.1. Inutilizzabilità delle chat.
18.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e difetto di motivazione, in quanto gli elementi acquisiti agli atti, ed analiticamente elencati nel ricorso, sarebbero sufficienti a fondare una assoluzione nel merito in riferimento a tutti i capi di imputazione. 18.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione, in quanto la pena sarebbe eccessiva e sproporzionata, sia per l'entità dell'aumento per la continuazione sia per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno preliminarmente esaminate le questioni comuni a più ricorrenti, per poi analizzare i singoli ricorsi.
2. La questione dell'utilizzabilità delle chat. Il tema fondamentale affrontato dalla sentenza e riproposto dai ricorsi riguarda l'utilizzabilità e l'affidabilità delle prove fornite dalla Autorità giudiziaria olandese, consistenti in messaggistica informatica.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Si tratta, difatti, di prove centrali della ricostruzione dei fatti, in quanto le attività di traffico di stupefacenti valutate in questo processo erano svolte con l'utilizzo di mezzi di comunicazione protetti da possibili intercettazioni. In particolare, come espone la sentenza impugnata, in base alle informazioni fornite da un collaboratore sull'utilizzazione di telefoni criptati da parte di esponenti della criminalità operante in VA e all'analisi del traffico della rete cellulare di quell'area geografica, la polizia giudiziaria rilevava l'utilizzazione di dispositivi smartphone BlackBerry. Acquisiva quindi, con la collaborazione della società BlackBerry Italia, i dati per la individuazione di tali apparecchi, che risultavano utilizzare il sistema di criptazione "PGP". Si accertava, così, che si trattava di dispositivi forniti dalla società olandese PGPsafe, che forniva servizi di posta elettronica protetta con la citata tecnologia di criptazione, utilizzando un server in Costarica ove transitavano ed erano conservati i messaggi. L'Autorità italiana chiedeva, quindi, la collaborazione del Costarica sulla base della relativa Convenzione;
tale attività non giungeva a termine in quanto, nel frattempo, i dati utili di interesse investigativo erano ricevuti dalla Autorità giudiziaria olandese. Difatti, da uno scambio di informazioni risultava che la polizia olandese aveva effettuato un sequestro di dati estrapolati proprio dal server in Costa Rica e che, tra tali dati, erano presenti anche quelli riferiti agli account di interesse individuati grazie alla interlocuzione con la società BlackBerry. I dati raccolti dalla Autorità olandese, inoltre, erano stati decifrati grazie alle chiavi di decodifica recuperate in occasione di un sequestro di un computer ("contenente le chiavidi criptazione e le password di accesso ai dati protetti delle persone in contatto con il destinatario della perquisizione"). L'11 gennaio 2018 la Procura della Repubblica di Catanzaro avanzava all'Olanda, ai sensi degli artt. 727 commi 6 e 8 cod. proc. pen. e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la richiesta di rogatoria n. 5/2018 per "acquisizione documentale". Il 1° febbraio 2018, nell'ambito di scambi di informazioni, veniva consegnato all'inquirente italiano, rappresentante della DNA, un estratto dei dati, recuperato nell'ambito di "centinaia di migliaia" di messaggi e-mail, caratterizzati dall'essere in lingua italiana o albanese. Questi dati erano messi a disposizione dalla Procura di Rotterdam "in via confidenziale per l'analisi" precisando che l'utilizzo ulteriore delle informazioni sarebbe stato possibile previa richiesta di assistenza giudiziaria. Il 14 gennaio 2020 veniva comunicato dalla DNA a varie Procure nazionali, tra cui quella di Catanzaro, che la Procura nazionale di Rotterdam, con nota del 13
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
gennaio 2020, aveva autorizzato l'utilizzazione dei dati PGP già resi disponibili alla polizia giudiziaria con la piattaforma di scambio informativo utilizzata da Europol. In tal modo, osserva la Corte d'appello, i dati acquisiti in Costarica dalla Autorità olandese, dalla stessa decriptata, erano messi a disposizione in un file zippato e con la specifica "firma" del codice Hash, identica a quella del medesimo file già consegnato nel primo scambio informativo. La Corte, poi, si confrontava con le numerose contestazioni delle difese, in particolare: - si affermava esservi nullità per non essere stato utilizzato lo strumento dell'ordine investigativo di indagine di cui al d.lgs. n. 108/2017 e, comunque, per essere stata formulata una richiesta di rogatoria incompleta, senza dati essenziali. - Si sosteneva che, mancando una risposta formale della Autorità giudiziaria olandese alla richiesta di rogatoria, non poteva ritenersi che la messaggistica fosse stata acquisita in forza di cooperazione internazionale e, quindi, gli atti erano stato ottenuti dalla Procura in base ad uno scambio spontaneo di informazioni con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 9 d.Lgs. n. 108/2017 sullo scambio di informazioni e all'art. 78 disp. att. cod. proc. pen.; ma le condizioni poste da tali norme non erano state rispettate. - La rogatoria aveva riguardato le e-mail provenienti da sette indirizzi mentre erano state trasmesse e-mail provenienti da 1500 indirizzi con conseguente inutilizzabilità essendo ignoto il procedimento di acquisizione. Si condividono, quindi, le ragioni per ritenere non rilevanti tali contestazioni, riproposte dai ricorrenti come sopra trascritto: - non vi è alcuna previsione di nullità rispetto alla scelta dello strumento di cooperazione: non vi è alcuna regola che imponga la scelta nell'ambito delle varie possibilità; in ogni caso, non si rileva alcuna violazione del diritto di difesa e, comunque, la richiesta di assistenza era del tutto corretta - non vi sono, al riguardo, significative obiezioni. È evidente che la cooperazione ha riguardato la acquisizione di prove già raccolte nell'ambito di un procedimento innanzi alla Autorità giudiziaria richiesta. I difensori, invece, erroneamente invocano disposizioni che riguardano la ben diversa ipotesi in cui viene richiesto alla Autorità giudiziaria straniera di svolgere attività di perquisizione e sequestro per conto della autorità italiana. Il procuratore di Rotterdam, del resto, con il provvedimento citato, autorizzava l'utilizzazione di tutti i dati delle comunicazioni criptate PGP provenienti dalla indagine denominata Sassenheim. Si rileva come già la Corte di cassazione, con la sentenza 2122/2022 emessa in fase cautelare, aveva espressamente confermato che la comunicazione del Procuratore olandese era riferita alla esecuzione della rogatoria della Procura di Catanzaro. Le difese si
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
limitano ad insistere in una assertiva negazione, contrastata dal tenore letterale della comunicazione. - Anche ad invocare la disciplina dell'articolo 78 disp. att. cod. proc. pen., è evidente che si è in presenza di "documenti": tali sono i dati trasmessi, regolarmente inseriti nel fascicolo del PM. Sono, quindi, parte del materiale utilizzabile a seguito della richiesta di giudizio abbreviato. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non è si è in presenza di atti non ripetibili, non essendo tale la estrazione di dati dal server e la relativa decrittazione. Inoltre, in un procedimento parallelo, la Cassazione, con sentenza 3715/2021, ha rammentato come la applicabilità dell'articolo 729 bis cod. proc. pen. non comporti che debba accertarsi la regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera vigendo la presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'A.g. con la quale si collabora. - La Corte di appello ha considerato come le difese abbiano prodotto un "parere pro veritate", con allegazione di documenti, dell'avvocata olandese Weski, facendovi ampio riferimento quale corretta valutazione della utilizzabilità del materiale informatico acquisito, escludendone la significatività. Tale valutazione va condivisa. Difatti, (anche a prescindere dal ruolo di parte, in ragione del tipo di funzione svolta dall'avv. Weski e comunque della sua non comprovata affidabilità, considerato che in base a fonti aperte la sua credibilità appare condizionata dal dato di essere persona indagata all'estero in quanto ritenuta contigua a una delle bande criminali indagate), al di là del fatto che un simile "parere" può essere utilizzato solo come memoria di parte e non certo come quale prova delle circostanze in esso affermate come sembra, invece, chiedere la difesa - è sufficiente rammentare il principio del riconoscimento reciproco e fiducia reciproca nell'ambito della collaborazione fra le Autorità giudiziarie degli Stati membri della Unione Europea. Perciò, in assenza di elementi concreti, non è dubitabile la regolarità della procedura di acquisizione degli atti da parte delle Autorità straniera. E, del resto, tale memoria insiste su questioni sostanzialmente risolte nel contenzioso sorto in sede nazionale e definito dalle SSUU - nonché internazionale e definito dalla Corte di giustizia dell'U.E. -, sulla utilizzabilità dei dati provenienti dai sistemi SkyEcc ed Encrochat utilizzati da varie associazioni criminali. Né, nel caso di specie, vi è stata alcuna violazione del principio di proporzionalità, con raccolta indiscriminata di dati, trattandosi di messaggi acquisiti nel contesto di indagini mirate. - La diversità dei dati consegnati inizialmente alla polizia e quelli consegnati dal procuratore olandese era dovuta al fatto che successivamente erano stati rimossi quelli appartenenti a persone esterne.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US
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Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
In ordine alla consulenza delle difese che afferma che sia inspiegabile la modalità di decrittazione utilizza dalla polizia olandese e pone in dubbio la autenticità dei dati originali, la Corte osserva come la consulenza non lo possa affatto affermare: i dati acquisiti in Costarica sono stati trasmessi alla Autorità olandese che ha svolto le attività di indagine sul materiale e poi ha trasmesso alla Autorità italiana semplicemente il contenuto decrittato inserito una tabella elettronica. Quindi il consulente non poteva disporre di elementi fattuali sui quali fondare la affermazione della erronea estrazione dati e del mancato rispetto della "catena di custodia" dei dati;
né, comunque, risulta alcuna significativa inverosimiglianza che possa giustificare il sospetto di una attività di falsificazione come sembrano prospettare le difese. La Corte rileva come il consulente di parte, al riguardo, si è limitato a formulare delle ipotesi astratte senza svolgere alcuna attività tecnica per avvalorarla. Ovvia e irrilevante anche la diversità della firma (codice hash) dei diversi set di dati. I dati consegnati nelle (due) diverse occasioni sono stati forniti in formato zippato e sono stati separatamente decompressi;
quindi, la diversità di codice hash tra le copie di stesso contenuto trova agevole spiegazione. Se del caso, le difese avrebbero dovuto fare espressa richiesta di una copia del file originale per controllarne la "impronta". In definitiva, non essendo la mera diversità di file di per sé indice di falsificazione, considerata la scelta del giudizio abbreviato con la rinuncia, quindi, ad ulteriori indagini (con finalità meramente esplorative, non risultando ragioni di dubbio sulla genuinità del materiale informatico), allo stato degli atti non vi è alcun tema residuo. -Per quanto riguarda alcune presunte anomalie dovute ad orari e contenuti di taluni specifici messaggi, aldilà della evidente conseguenzialità dei testi della mail, le diversità di orario trovano agevole spiegazione nella diversità di fuso orario. - Quanto alla questione posta con i motivi nuovi in ordine alla "assenza di dominio in diversi account presenti nello stesso file excel", con particolare riferimento a quello "ABCA176N", si tratta di deduzione generica e non verificabile. Presumibilmente la difesa intende affermare che nell'atto richiamato siano trascritti alcuni indirizzi in modo incompleto, senza la seconda parte, con il nome di dominio. Ma, a parte che per l'identificazione del titolare è sufficiente la prima parte, con il nome utente, la difesa invita, in termini, si ripete, del tutto generici, il giudice di legittimità ad accedere al materiale probatorio e a verificarne la portata;
attività del tutto preclusa in questa fase.
3. La competenza territoriale.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
3.1. Le difese deducono l'incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro per essere competente l'autorità giudiziaria di Roma o quella di
Milano.
La doglianza è infondata.
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Asissi, Rv. 278166 -01). Quanto ai reati fine, va ribadito che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 16/11/2018, dep. 2019, confl. comp. G.U.P. Tribunale Roma, Rv. 276391). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ha rilevato che l'associazione di cui al capo n. 1 ha iniziato ad operare nel territorio di VA;
che il soggetto ha il suo vertice, SI DA CE, ha dimorato e svolto la propria attività in tale luogo sino al momento in cui si è reso latitante;
che tale luogo, dunque, deve essere identificato come quello in cui avvenivano le attività di programmazione, ideazione e direzione dell'attività criminosa, tanto che diversi associati, pure risiedendo in diversi ambiti territoriali, andavano periodicamente in Calabria per approvvigionarsi di sostanza stupefacente. È stato, poi, escluso che l'associazione oggetto del presente procedimento sia sovrapponibile a quella oggetto del procedimento denominato "Area 51", che aveva base operativa nel milanese, non essendovi coincidenza tra i soggetti indicati come appartenenti ai due sodalizi. Solo tre, infatti, sono i soggetti partecipi a entrambe le associazioni e uno di questi è RA AN, che si occupava di operazioni di importazione di sostanza stupefacente e che, proprio in qualità procacciatore internazionale di droga, collaborava con più realtà criminali. Del resto, la competenza del Tribunale di Milano non sarebbe ravvisabile neppure facendo ricorso al criterio della connessione.
di
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519). Quindi, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, l'eventuale vincolo della continuazione non sarebbe ravvisabile con riguardo a tutti i soggetti partecipanti all'associazione oggetto del presente procedimento, in quanto, come detto, solo alcuni degli stessi risultano essere stati sodali dell'associazione di cui al procedimento "Area 51". Quanto alle dichiarazioni del collaboratore IO MI, la Corte di appello ha rilevato che esse confermano l'espansione della attività dell'associazione in territori diversi tra cui il territorio laziale e la Toscana dove si insediavano i suoi luogotenenti;
ciò, però, non rileva ai fini della competenza.
3.2. Viene, poi, riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost, già respinta dai giudici di merito. Va premesso, in fatto, che l'eccezione di incompetenza era stata sollevata all'udienza preliminare ed era stata rigettata;
gli imputati avevano chiesto, quindi, il rito abbreviato e, in quella sede, era stata riproposta e ritenuta inammissibile, essendo preclusa ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. La Corte di appello, investita della impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità, l'ha respinta, condividendo le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari. Tale interpretazione è ritenuta dalle difese lesiva delle norme costituzionali sopra indicate e, per questo, con i ricorsi si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale. L'interpretazione della Corte di appello non è condivisibile e ciò rende la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, oltre che, nel caso di specie, irrilevante.
3.3. L'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 43, della I. n. 103/2017, stabilisce che «la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». Tale disposizione mira a concentrare la proposizione delle eccezioni preliminari ivi indicate, compresa la questione della competenza territoriale, nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio abbreviato, in modo che, una volta ammesso, esso conduca ad una decisione di merito e non di rito. La norma è applicabile anche al giudizio abbreviato instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 1, l'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice≫), al giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464, comma 1, cod. proc. pen.) e nell'ambito del giudizio direttissimo (art. 452 cod. proc. pen.). L'art. 438, comma 6-bis citato, nella sua formulazione letterale, preclude la proposizione, per la prima volta, dell'eccezione di incompetenza dopo l'ammissione del rito abbreviato ma non impedisce che tale eccezione, se già proposta in limine all'udienza preliminare e qui rigettata, venga riproposta. Del resto, quando il legislatore ha voluto vietare che l'eccezione venga coltivata nella fase procedimentale successiva a quella in cui è stata sollevata, l'ha previsto esplicitamente, come accade per l'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, in cui l'art. 554-bis, comma 3, prevede che «le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale».
3.4. La diversa interpretazione, seguita dalla sentenza impugnata, porta a ritenere che all'imputato, che abbia già sollevato l'eccezione di incompetenza prima della scelta del rito e che ritenga che tale eccezione sia stata illegittimamente respinta, sia imposto di scegliere se optare per il rito abbreviato, e rinunciare così a quello che ritiene essere il giudice naturale (in violazione dell'art. 25, comma 1 Cost.), o se rinunciare a tale rito per insistere sull'eccezione di incompetenza territoriale. Tale, inevitabile, conclusione rende evidente l'erroneità dell'interpretazione, in quanto il fondamento costituzionale della competenza territoriale, espressione della generale prescrizione del giudice naturale precostituito per legge, non
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
consente di ritenere che, qualora l'imputato voglia accedere al rito abbreviato, debba rinunciare a quello che ritiene essere il giudice naturale. In altri termini «la necessità di scelta, per l'imputato, di ottenere una decisione sulla questione della incompetenza attraverso il rito ordinario ovvero di rinunciare a tale obiettivo per accedere ai benefici sostanziali connessi con l'accesso al rito abbreviato, comporterebbe il non accettabile sacrificio dell'una o dell'altra possibilità, pur essendo entrambe le opzioni garantite dall'ordinamento processuale» (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612-01). Si deve quindi ritenere che l'eccezione di incompetenza possa essere riproposta "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez. 1, n. 12293 del 08/10/2019, Foglia, Rv. 279323). Per questo la norma non è lesiva delle disposizioni costituzionali invocate dalle difese e la richiesta di sollevare eccezione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
3.4. La Corte di appello e, prima, il giudice di primo grado hanno, quindi, errato nel ritenere l'eccezione di incompetenza, già respinta, non proponibile in sede di rito abbreviato. Tale vizio, tuttavia, non inficia la decisione impugnata, in quanto la tesi difensiva, secondo cui la competenza va radicata a Milano o a Roma, è infondata, perché correttamente, come sopra evidenziato, è stata affermata la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, sicché la questione di legittimità costituzionale è, nel caso di specie, oltre che manifestamente infondata anche irrilevante.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
4. L'esistenza dell'associazione di cui al capo 1 4.1. Preliminarmente, va evidenziato che ricorre nel caso di specie una c.d. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
4.2. I ricorrenti contestano la configurabilità del reato associativo contestato al capo n. 1, di cui difetterebbero i requisiti. L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di
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detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati in materia di stupefacenti (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma Rv. 270564 - 01), che, a sua volta, richiede la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, da ultimo, Sez. 4, n. 27517 del 23/4/2024, Deda, Rv. 286738). In altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sono necessarie: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso. La partecipazione al sodalizio richiede, invece, un apporto individuale apprezzabile e non episodico, con cui il singolo concretamente contribuisce alla attività del sodalizio. Quindi, la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributo temporalmente limitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativo dell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis (Sez. 1, n. 5445 del 7/11/2019, Ermini, Rv. 278471 01, con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso). Non è, invece, richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente, in capo al partecipe, la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
4.2. La sentenza impugnata, affrontando in modo adeguato tutte le censure riproposte dalle difese in questa sede, ha ritenuto pienamente provata l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo n. 1, in quanto le chat criptate acquisite agli atti, relative al periodo 2016-2017, rendono evidente l'esistenza di una collaudata struttura che, nel giro di un anno, ha posto in essere un rilevante numero di delitti in materia di stupefacenti. Dall'esame di tali chat, relative ai reati fine, emergono la preesistenza di stabili e collaudati rapporti tra gli associati e di rapporti di debito/credito relativi a operazioni pregresse, nonché la ricerca di nuovi canali di smercio all'ingrosso di stupefacente, l'utilizzo di autovetture con doppio fondo per il trasporto di stupefacente e di apparati BlackBerry con tecnologia idonea a criptare le comunicazioni, grazie ai quali gli associati potevano interloquire in totale sicurezza, essendo, tra l'altro, individuati
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
con un nickname. Ebbene, tenuto conto del numero e del tenore degli affari, oltre che nel giro di denaro investito collettivamente, del numero di grossisti e di acquirenti, la Corte di appello ha ritenuto che l'associazione fosse già stabile organizzata e consolidata nel tempo. Tale conclusione è del tutto corretta, in quanto ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento. Del resto, l'esistenza dell'organizzazione nel periodo precedente al 2016 è confermata dalle dichiarazioni del collaboratore IO MI, la cui attendibilità non è stata contestata. Costui ha dichiarato che esponenti della famiglia CE di VA si approvvigionavano fin dal 2012, e certamente nel 2014, di stupefacente tramite fornitori sudamericani e si occupavano anche del trasporto di sostanza del Belgio o dall'Olanda in Lombardia. Secondo il collaboratore, dopo l'arresto di UN CE, il fratello SI DA ha assunto il ruolo di direzione dell'organizzazione. ON ME ON ha reso dichiarazioni, anch'esse non contestate in questa sede, sull'operatività dell'associazione, quantomeno, dal 2014. Dalla sentenza di primo grado risulta che il collaboratore ha riferito di circostanze di cui era venuto a conoscenza diretta fino al momento del suo arresto (avvenuto nel luglio del 2010), relative al metodo utilizzato dai CE per importare cocaina dall'Olanda (autovetture con doppio fondo) al ruolo di vertice di UN CE, che aveva, tra i referenti più fidati, SE IT, e di SI DA CE. Secondo la sentenza impugnata la struttura organizzativa aveva al vertice SI IO CE e RA AN, che potevano contare di una rete di collaboratori stabili sul territorio nazionale, composta da partecipi che, da un lato, si occupavano dell'importazione di sostanze stupefacenti attraverso canali esteri e, dall'altro, allocavano lo stupefacente in più zone del territorio nazionale. Il gruppo possedeva, come detto, autovetture dotate di doppio fondo e disponeva di ingenti risorse economiche. La difesa ha, poi, contestato l'esistenza di una cassa comune. Come già rilevato, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una serie indeterminata di reati (Sez. 6, n. 28252 del
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
06/04/2017, cit.), per la cui realizzazione deve essere creata una struttura dotata, anch'essa, di stabilità. Molto spesso nell'associazione è costituita una cassa comune, con cui dividere gli utili, non necessariamente in modo paritario, tra gli associati e con cui acquistare nuova sostanza stupefacente. Per questo, a fini probatori, l'esistenza di una cassa comune è un elemento utilizzato per confermare l'esistenza del sodalizio, di cui, però, non è un elemento essenziale, in quanto il delitto associativo richiede solo uno stabile accordo nel comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente. La cd. "cassa comune", cioè, lungi dall'essere un elemento costitutivo del reato, come pretenderebbero le difese che alla sua assenza riconnettono l'inesistenza dell'associazione, è solo uno dei possibili indici rivelatori dell'accordo stabile, in cui si sostanzia il delitto. Pertanto, la sua mancanza non è ostativa al riconoscimento dell'associazione (in senso conforme: Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677-01). In ogni caso, come evidenziato nel provvedimento impugnato, la censura difensiva è smentita dalla prova di investimenti dei comuni ricavi nel traffico di stupefacente in operazioni di importazione (cfr. ad esempio capo n. 2). Lo scarto temporale tra i reati fine (alcuni del 2017 e altri del 2018-2019) evidenziato alle difese, è stato, invece, logicamente spiegato in ragione del fatto che le chat acquisite dall'Olanda si riferiscono al primo periodo, mentre solo nel 2018-2019 sono state attivate intercettazioni telefoniche, che hanno evidenziato ulteriori traffici illeciti. In conclusione, la motivazione sulla esistenza dell'associazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contestata con le censure dedotte con i ricorsi, che, sul punto, sono infondati.
5. La posizione di AG IO Il ricorso di AG IO è infondato e va respinto.
5.1. Il primo motivo attiene all'utilizzabilità delle chat ed è infondato per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio.
5.2. Il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità, per omessa motivazione, della sentenza di primo grado in relazione al capo n. 17, perché costituente mera riproduzione, mediante copia-incolla, dell'ordinanza cautelare, nonché l'erronea valutazione in merito alla relativa eccezione della Corte di appello- che avrebbe, in realtà, motivato per la prima volta, è manifestamente infondato. Va premesso che l'uso della tecnica del copia-incolla, resa agevole dallo strumento informatico, non è di per sé causa di nullità del provvedimento, per
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., se la relativa motivazione dimostra che il giudice ha autonomamente valutato il materiale probatorio posto a base della sua decisione. Il legislatore ha ribadito espressamente l'obbligo per il giudice di procedere alla autonoma valutazione delle ragioni che legittimano l'adozione del provvedimento adottato in materia cautelare personale (art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.) codificando un principio che, in quanto connaturale alla terzietà del giudice, ha portata generale e non limitata ai soli provvedimenti de libertate (ex multis Sez. 3, n. 19633 del 08/02/2022, Pg/Magrini, Rv. 283171-01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che il Giudice per le indagini preliminari ha autonomamente valutato le fonti di prova, essendo, comunque, compito del giudice di secondo grado provvedere all'eventuale integrazione della motivazione, laddove dovesse risultare incompleta rispetto ai temi censurati dalla difesa.
5.3. Il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
5.3.1. Inammissibile, in quanto meramente reiterativa rispetto a identica censura proposta in appello e adeguatamente motivata, la doglianza relativa al capo n. 17. La Corte di appello, con motivazione logica e immune da vizi, pertinente rispetto alle deduzioni difensive e, perciò, non censurabile in questa sede, ha rilevato che dalle conversazioni intercettate emerge in modo univoco che IC AR ha chiesto a SI DA CE un pacco intero e due da mezzo>> di stupefacente. CE ha mandato AG IO a consegnare il campione che, a sua volta, IC AR ha consegnato agli acquirenti finali. È del tutto irrilevante che non si sia raggiunta la prova dell'accordo raggiunto con questi ultimi, in quanto la consegna del campione e l'offerta di vendita sono stati materialmente posti in essere. La partecipazione del ricorrente alla condotta di offerta in vendita non può, secondo il provvedimento impugnato, essere messa in dubbio, in quanto il ricorrente conosceva il luogo dove lo stupefacente era custodito, è andato a prelevarlo e, dopo la consegna del campione, lo ha riposto ove si trovava.
5.3.2. Inammissibile perché meramente reiterativo è anche il motivo di ricorso relativo al capo n. 29. Come rilevato dalla Corte di appello, nel corso della perquisizione eseguita durante l'esecuzione di ordinanza cautelare sono stati rinvenuti 33,9 gr. di marijuana (dosi medie singole ricavabili n. 297,9) all'interno di un magazzino nella disponibilità del ricorrente e della sua famiglia. La circostanza, introdotta dalla difesa, che lo stupefacente potesse essere dei figli è meramente ipotetica e del
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
tutto priva di riscontro, non risultando in alcun modo che i figli fossero coinvolti in traffici di stupefacente, mentre è provato che il ricorrente fosse coinvolto nel traffico di droga con SI DA CE.
5.3.3. Infondata è la censura relativa all'omessa riqualificazione dei reati di cui ai capi n. 17 e n. 29 nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ai fini della qualificazione dei fatti come di lieve entità, il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, <«riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo», essendovi <<la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso>>. Solo all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri»> (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, in motivazione). Così, il giudizio di qualificazione dei reati fine può prendere in considerazione anche il dato quantitativo inerente agli approvvigionamenti del gruppo quale indice di una finalizzazione di essi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità, ma deve essere fatta salva, in ogni caso, una valutazione complessiva della pericolosità della condotta alla luce di tutti gli indici disponibili. I criteri dettati dalle Sezioni Unite sono stati applicati correttamente nel caso di specie. In riferimento ad entrambi i capi di imputazione la Corte di appello ha dato rilievo al dato ponderale, certamente non relativo a modiche quantità, e alla circostanza che gli episodi si inseriscono in una attività di cessioni "professionali" all'ingrosso di sostanza stupefacente, e non certamente di spaccio al minuto.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 303 ss. cod. proc. pen., essendo il reato di cui al capo 17 prescritto, in quanto non si applicherebbero
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al ricorrente due cause di sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto, al momento della loro emissione, egli era libero. La censura è infondata, in quanto confonde la disciplina della sospensione della prescrizione con quella della sospensione dei termini di custodia cautelare. Nella prospettazione difensiva le ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare non sospenderebbero il corso della prescrizione per coloro che, nel momento in cui sono adottate, non sono sottoposti a misura. L'art. 159 cod. pen. prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge [..]». Sospendono, in particolare, la prescrizione sia la sospensione dei termini di misura cautelare per particolare complessità del procedimento sia la sospensione dei termini per il deposito della sentenza di primo e di secondo grado (Sez. U, sentenza n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220510). Le Sezioni unite hanno precisato che il concetto di sospensione del procedimento "imposta dalla legge", di cui all'art. 159 cod. pen., va inteso nel senso di una valutazione giudiziale non discrezionale ma vincolata sulla base di una "particolare" disposizione di legge che espressamente la preveda. La deliberazione del giudice, infatti, è vincolata al riconoscimento dei presupposti previsti dalla legge per la sospensione e la sua valutazione è soggetta ad impugnazione (essendo decisa con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.). Dunque, la sospensione dei termini di custodia cautelare sospende il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. pen. citato. L'efficacia soggettiva delle cause di sospensione della prescrizione è disciplinata dal successivo art. 161 che stabilisce che «l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». La norma è di univoca interpretazione: la sospensione della prescrizione opera nei confronti di tutti gli imputati, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata. Pertanto, anche nel caso in cui sia conseguenza, ai sensi dell'art. 159 comma 1, cod. pen., della sospensione dei termini di custodia cautelare, essa opera nei confronti di tutti gli imputati, a prescindere dal fatto che siano, o non siano, sottoposti a misura cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise ed altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.
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12/01/2015, Di ZO;
Rv. 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino ed altri, Rv. 258967). Deduce la difesa che questo orientamento sarebbe contrastato da alcune recenti pronunce di questa Sezione, per cui viene sollecitata la rimessione della questione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto. In tale senso vengono citate Sez. 6, n. 46380 del 03/10/2023, Parrota, Rv. 285529 01, secondo cui l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità, adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non spiega i suoi effetti nei confronti dell'imputato libero, perché scarcerato per decorrenza dei termini di custodia in forza di provvedimento in seguito annullato dalla Corte di cassazione (conforme Sez. 6, del 05/12/2024, n. 2717, Ciconte, n.m.). Il denunciato contrasto giurisprudenziale è inesistente. Le pronunce da ultimo richiamate attengono all'estensibilità dell'ordinanza di sospensione del termine di custodia cautelare al coimputato libero, e la escludono essenzialmente perché quest'ultimo è privo di tutela rispetto a tale ordinanza, che non può appellare per difetto di interesse concreto ed attuale, nel momento in cui viene emessa, né in un momento successivo, per la perentorietà del relativo termine. Tuttavia, tali sentenze attengono al solo art. 314 cod. proc. pen., ossia al solo tema della sospensione dei termini di custodia cautelare. Esse non toccano il diverso tema della sospensione della prescrizione, che si interseca con quello dei termini di custodia cautelare, in virtù del richiamo di cui all'art. 159, comma 1, cod. pen., ma che trova la sua disciplina in altra norma, e cioè nell'art. 161 cod. pen. il cui tenore, come sopra ricordato, è univoco nel senso che qualunque causa di sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti gli imputati del reato cui si riferisce. In conclusione, si deve confermare la sentenza impugnata, che ha escluso che il reato di cui al capo n. 17 sia prescritto perché operano anche nei confronti del ricorrente i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare deliberati per particolare complessità del giudizio e in pendenza del termine per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado.
5.5. Manifestamente infondate sono, infine, le censure relative al difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto su tale punto la sentenza impugnata è immune da censure perché adeguatamente argomentata. Infatti, l'applicazione delle generiche è stata esclusa in quanto la vicenda complessivamente valutata è stata considerata sintomatica di una non trascurabile capacità a delinquere, tenuto conto del ruolo di primo piano svolto nell'offerta in vendita di stupefacente.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Quanto alla pena, ritenuto più grave il delitto di cui al capo n. 17, è stata applicata la pena base di anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa, tenuto conto sia del fatto che l'offerta riguardava due pacchi di sostanza stupefacente che della personalità del ricorrente;
detta pena è stata, poi, aumentata di sei mesi di reclusione e 3000,00 euro di multa ex art. 81 cod. pen, tenuto conto del numero di dosi ricavabili.
5.6. In conclusione, il ricorso di AG IO deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. La posizione di SE VA Il ricorso di SE VA è infondato e va rigettato. In primo grado il ricorrente è stato condannato per il capo n. 25, previa riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del medesimo decreto;
in secondo grado la sentenza è stata parzialmente riformata con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., e confermata nel resto.
6.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla inutilizzabilità delle chat, è infondato per i motivi sopraesposti cui si rinvia.
6.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 178 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla pretesa nullità della sentenza di primo grado in quanto realizzata con la tecnica del copia-incolla, è manifestamente infondato per i motivi sopraesposti in relazione alla posizione di AG IO, cui si fa rinvio.
6.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la responsabilità per il reato di cui al capo n. 25 per l'equivocità dei dialoghi captati. L'interpretazione dei dialoghi intercettati, infatti, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità, che nel caso di specie non ricorre. La sentenza impugnata ha riportato le conversazioni che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, hanno un contenuto esplicito e univoco, perché i ricorrenti non temevano di essere intercettati, in quanto utilizzavano un sistema di criptazione. Da tali dialoghi emerge che il ricorrente e RA ER avevano acquistato stupefacente da un soggetto albanese, che gliene aveva garantito la qualità; ER aveva, poi, rivenduto per conto di entrambi la droga, ma uno dei soggetti che l'aveva acquistata -e che, a sua volta, l'aveva venduta ad altri- era rimasto insoddisfatto della sua qualità, tanto da restituirne una parte, ossia 400 grammi. Non vi è dubbio, quindi, che la cessione, in ogni caso, si sia
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
perfezionata, tanto che dall'affare il ricorrente aveva tratto un guadagno (12.500,00 euro consegnati da RA ER a sua moglie). Infondata è la censura relativa all'omessa riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, avendo la Corte di appello correttamente escluso che la fattispecie sia di lieve entità, tenuto conto che si trattava di una vendita di un quantitativo considerevole di stupefacente, tale da assicurare al solo VA un guadagno di 12.500 euro.
6.4. Il quarto motivo, con cui si deduce che il reato di cui al capo n. 25 sarebbe prescritto, non valendo per il ricorrente i periodi di sospensione del corso della prescrizione connessi alla sospensione dei termini di custodia cautelare, è infondato per quanto sopra detto in relazione alla posizione di AG IO, cui si fa rinvio.
6.5. Il quinto motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione sul punto è adeguata, pertinente rispetto alle censure difensive e ai criteri di legge e sfugge al sindacato di legittimità. Le circostanze attenuanti generiche, in particolare, non sono state applicate tenuto conto dei precedenti specifici e della elevata capacità a delinquere, mentre la pena, determinata nel medio edittale in primo grado, è stata ritenuta in secondo grado congrua e proporzionata alla gravità del fatto, alla luce della portata dell'affare e del guadagno tratto.
6.6.1. Il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui si rileva che non poteva essere disposta la confisca della società Rent4you, in quanto l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, - che stabilisce che nei casi di condanna per il reato di cui all'art. 73 si applica il disposto dell'art. 240-bis cod. pen.- è entrato in vigore nell'aprile del 2018, ossia dopo la commissione del reato di cui al capo n. 25, è infondato. L'art. 200, comma 1, cod. pen. stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione». Il successivo art. 236, che detta le regole generali per le misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca), stabilisce che ad esse si applica solo il comma 1 dell'art. 200 cit. (e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui "Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione"). Pertanto, la confisca - anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. - «è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo
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grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell'esecuzione di esse> (così, Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768-01). Da ciò consegue che ai fini della individuazione del regime applicabile alla misura di sicurezza deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. Ebbene, l'art 85-bis d.P.R. n. 309/1990, nella sua formulazione originaria (che prevedeva che «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale») è stato introdotto con d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ossia prima della sentenza di primo grado (del 21 luglio 2023).
6.6.2. Nel resto, il motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di identica doglianza dedotta in appello e motivatamente respinta dalla sentenza impugnata, che ha analizzato tutte le fonti di reddito indicate dalla difesa e che ha dato adeguato conto della sproporzione tra entrate e spese al tempo della costituzione delle società e della gestione della stessa, ossia nel periodo in cui il ricorrente era coinvolto nel lucroso traffico di stupefacenti.
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7. La posizione di IC AR
Il ricorso di IC AR, che risponde dei reati di cui ai capi n. 1, n. 17, n. 18, n. 19, n. 26, è infondato e va respinto.
7.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro e si reitera la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. è infondato per i motivi sopra esposti.
7.2. Il secondo motivo, con cui si deduce, sotto vari profili, l'inutilizzabilità delle chat acquisite dall'Olanda è infondato per i motivi sopra esposti.
7.3.1. Il terzo motivo, nella parte in cui si contesta la sussistenza dell'associazione di cui al capo n. 1, è infondato per i motivi sopra esposti, mentre, nella parte, integrata e precisata con i motivi nuovi, con cui si contesta la partecipazione dell'imputato al sodalizio, è inammissibile, perché meramente reiterativo di identica censura già proposta in appello e respinta dalla sentenza impugnata, con sentenza pertinente a tutte le deduzioni difensive, adeguata e immune da censure in sede di legittimità. La Corte di appello ha, in particolare, evidenziato che dagli elementi utilizzabili ai fini della decisione emerge che il ricorrente si occupava stabilmente dello
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smercio di stupefacente da e verso la Calabria, intrattenendo rapporti continuativi con SI DA CE e DO IT classe '69; per conto del sodalizio aveva contatti con una serie di acquirenti all'ingrosso, che su di lui facevano riferimento perché conoscevano la sua riferibilità all'associazione. Dalla sentenza impugnata emerge: a) che i viaggi in Calabria con cadenza mensile, o comunque ravvicinata, erano finalizzati a ricevere le direttive di coloro che occupavano posizione apicale e in taluni casi anche denaro da investire nelle attività delittuose (come reso evidente dal monitoraggio delle utenze); b) che la possibile concomitanza di interessi leciti non esclude che il ricorrente coltivasse anche interessi illeciti collegati allo spaccio di stupefacenti;
c) che l'attività è ricostruita dal 2017 grazie alle chat acquisite ed è proseguita fino al 2020; d) che tutti i reati in materia di stupefacenti rientrano nelle attività svolte per l'associazione: così il capo n. 17, per cui si rinvia a quanto detto in relazione alla posizione di AG IO;
così, ancora, il capo n. 19- correttamente considerato di particolare rilievo, perché nelle interlocuzione captate il ricorrente spiega al correo IT che la vendita in corso consentiva di aprire un canale di smercio nuovo, che poteva diventare continuativo per il sodalizio, per cui era necessario fornire stupefacente di buona qualità e fidelizzare il cliente;
così, ancora, il capo n. 20 da cui emerge che DO IT e il sodalizio rifornivano stabilmente IC AR di "nera"; d) che le intercettazioni su utenza non criptata relative al viaggio a Falerna sono ritenute artefatte perché con quell'utenza il ricorrente non si riferiva mai in modo specifico allo stupefacente. In conclusione, secondo la Corte di appello gli elementi emersi dimostrano la partecipazione al sodalizio da epoca precedente al 2017 -in quanto dalle chat emerge un legame risalente e ben consolidato- e perdurante fino al 2020, quando il ricorrente è stato perquisito e trovato in possesso di cinque smartphone criptati. I servizi di osservazione e controllo hanno confermato gli incontri con gli altri associati fino al 2019, mentre l'assenza di intercettazioni telefoniche nel 2019 è spiegata, del tutto plausibilmente, nel senso che il ricorrente non parlava mai di stupefacente su utenze non criptate.
7.3.3. Inammissibile, perché meramente reiterativa è anche la censura relativa al ruolo di organizzatore, ribadita con i motivi aggiunti. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività sodalizio (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272-02).
del
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Secondo la sentenza impugnata il ricorrente rivestiva il ruolo di organizzatore in quanto gestiva la distribuzione della sostanza stupefacente in Toscana per conto del gruppo, perché curava in autonomia l'impiego di risorse associative per procedere al rifornimento di clienti stanziati in altre zone del territorio e reperiva i mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso (smartphone e vetture con doppio fondo). Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità.
7.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. in relazione al capo n. 1, è infondato. L'aggravante ad effetto speciale, applicabile «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stati > richiede, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) che il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) che il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) che il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) che il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 Adami Rv. 255038-01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando l'associazione si interfacciava per l'approvvigionamento di stupefacenti con altri gruppi organizzati operanti all'estero, dai quali, tuttavia, rimaneva distinta, non essendo emersi rapporti di esclusiva commerciale o circostanze sintomatiche di uno scopo comune o di un vincolo di solidarietà reciproca. Sono state a tale fine considerate rilevanti le vicende di cui al capo n. 2 (che hanno rivelato i rapporti con un il fornitore colombiano che utilizzava l'alias di "Henry" e la presenza di Italia di tale UE AB LE, che aveva il compito di supervisionare la buona riuscita dell'affare, nell'interesse di un'organizzazione estera), nonché quelle di cui ai capi n. 3, n. 8 e n. 13 (che hanno fatto emergere che AN RA, soggetto apicale dell'associazione, si rapportava, nell'organizzazione delle importazioni, con soggetti che agivano a loro volta come emissari di organizzazioni estere), nonché la circostanza che RI MA e TE FE agissero come esponenti di organizzazioni radicate in Spagna.
7.5. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità derivata della sentenza di secondo grado per nullità di quella di primo grado, realizzata con la tecnica del copia-incolla, è manifestamente infondato per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
7.6.1. Il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine al capo n. 17, è infondato per i motivi già esposti in riferimento alla posizione di AG IO.
7.6.2. Il medesimo motivo è invece inammissibile nella parte in cui contesta l'interpretazione dei dialoghi che hanno condotto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al capo m. 18. Infatti, tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). In relazione al capo n. 18 la Corte di appello ha rilevato, con motivazione non illogica, che dialoghi sono univoci e chiari nel senso che il ricorrente ha preparato dieci confezioni di sostanza stupefacente del tipo eroina o cocaina (confezionata in palline) nonché cinque confezioni di sostanza stupefacente del tipo hashish (confezionata in "tavolette"), continuando poi a detenere un quantitativo pari a "66 con tutta la busta," verosimilmente 66 grammi. Né rileva ai fini della sussistenza del reato, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, che non siano stati identificati i correl.
7.6.3. Inammissibile perché aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di impugnata, è la censura relativa al capo n. 19. La Corte di appello ha, in particolare, rilevato che dalle chat criptate, dal contenuto univoco, emerge che il ricorrente si è accordato con soggetto memorizzato come "Natale" per vendergli un chilo di "nera" al prezzo di 29.000 euro (elemento questo che depone per il fatto che si trattasse di droga pesante) oltre a 2.500 euro per il trasporto;
l'acquirente riponeva assoluta fiducia nel venditore, tanto da non aver avuto bisogno di visionare un campione. In questo contesto IC AR si è interfacciato con IT e insieme hanno deciso di consegnare al nuovo cliente droga di qualità migliore, considerando la possibilità di instaurare con questi rapporti di stabili fornitura. Sempre il ricorrente, poi, ha organizzato il trasporto dello stupefacente (il viaggio è certo perché tracciato attraverso i tabulati del traffico telefonico e telematico e le celle agganciate). Correttamente la sentenza impugnata ha considerato del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente non si trovasse a Milano per ricevere il pagamento, perché il reato si era già perfezionato.
7.6.4. Inammissibile, perché prospetta una interpretazione dei dialoghi captati diversa da quella, conforme e non illogica, dei giudici di merito, è il motivo di ricorso relativo al capo n. 26, in cui si contesta a IC AR di aver illegalmente detenuto, in concorso con DO IT, classe '69, un'arma da fuoco.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Emerge dalla sentenza impugnata che, da una conversazione tra il ricorrente e la moglie, si deduce che una terza persona gli aveva chiesto di andare a prendere "il ferro" destinato a essere portato giù, e cioè in Calabria;
il ricorrente l'aveva preso, tanto che si aspettava una reazione da DO IT, classe '69. Provata, dunque, è la detenzione dell'arma.
7.6.5. Inammissibile, perché formulato in modo del tutto generico, è il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. 7.7. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate con motivazione del tutto congrua, in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte delittuose poste in essere, anche con armi, nonché della personalità del ricorrente, che si desume dalla rete capillare dei rapporti illeciti intrattenuti. I criteri di quantificazione della pena, poi, sono stati esplicitati e argomentati dai giudici di merito, con valutazione che sfugge al sindacato di legittimità.
8. La posizione di UN CE Il ricorso di UN CE è infondato e va respinto.
8.1. Il primo, il secondo motivo di ricorso (relativi alla competenza territoriale e all'utilizzabilità delle chat) è infondato mente è inammissibile il terzo motivo (relativo alla nullità la sentenza di primo grado).
8.2. Il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la sussistenza dell'offerta in vendita di sostanza stupefacente di cui al capo n. 14 è infondato. La condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716-01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che dal complesso delle chat intercorse con il soggetto denominato "Fonzie" (individuato in uno dei fratelli di CE UN) emerge che il ricorrente, stabilmente inserito nel traffico di stupefacenti, aveva ricevuto, nella stessa settimana, due diversi campioni, uno da 28.000 euro al chilogrammo e l'altro 27.000 euro al chilogrammo. Il ricorrente aveva offerto a "Fonzie" di fornirgli la sostanza, agendo in qualità di intermediario, e gli aveva, altresì, prospettato la possibilità di un acquisto di mezzo chilo a 10.000 euro nonché di fare affari insieme su un altro tipo di sostanza a 19.000 euro al chilo.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
L'offerta in vendita, secondo la condivisibile argomentazione della Corte di appello, è seria e collegata ad una disponibilità di stupefacente e ciò, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, è sufficiente a integrare il reato contestato, che si perfeziona a prescindere dall'accettazione e dall'incontro per definire l'affare.
8.3. Il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la sussistenza del reato di cui al capo n. 15, è formulato in modo del tutto generico, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile.
8.4. Manifestamente infondata è la censura relativa all'omessa qualificazione dei fatti di cui ai capi n. 14 e n. 15 ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato che le due fattispecie non possono in alcun modo essere ritenute di lieve entità sia perché il quantitativo oggetto di transazione non è minimo sia in quanto il ricorrente è professionalmente dedito a cedere cocaina o marijuana all'ingrosso.
8.5. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione all'art 416-bis.1 cod. pen., è infondato. La sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante nella sua declinazione soggettiva, ossia come finalità di agevolare la cosca CE di VA. La Corte di appello ha rilevato che UN CE è stato condannato, con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma, acquisita agli atti, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con la qualifica di partecipe locale VA insediatasi ad Anzio e Nettuno, con funzioni, tra le altre, di raccordo logistico e di corriere nel traffico degli stupefacenti. Egli è stato indicato da vari collaboratori come implicato nel traffico di stupefacenti, membro del gruppo di fuoco della cosca, in contatto con i fornitori olandesi di droga. La sentenza irrevocabile ha, altresì, accertato che, nell'organizzazione del gruppo, il denaro ricavato dalle attività illecite comunque era "dovuto" o in qualche modo "arrivava" ai suoi vertici anche quando si trattava di attività non gestite in modo diretto dagli stessi». Ebbene, secondo la sentenza impugnata, l'approvvigionamento del denaro, tramite la commissione dei delitti posti in essere dall'associazione di cui al capo n. 1, costituiva una fonte di reddito per la cosca e la stessa commissione dei reati di cui ai capi n. 14 e n. 15 era da collocare in continuità con le attività a volte ad agevolare la cosca, la cui operatività non è cessata nel 2013 (come erroneamente indicato dalla difesa) ma è proseguita oltre (come emerge dalle dichiarazioni rese dal collaboratore IO MI). Con i motivi nuovi le difese hanno evidenziato che i coimputati in posizione apicale che hanno optato per il rito ordinario hanno beneficiato dell'esclusione
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per cui essa deve essere esclusa anche per il ricorrente. Il rilievo, per la sua genericità, è del tutto inammissibile. In ogni caso diversi epiloghi processuali sono del tutto fisiologici, specie quando il materiale probatorio utilizzato è diverso, come accade nel caso in cui taluni imputati optano per il rito a prova contratta e altri per il rito ordinario.
8.6. Il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto non applicabili le circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivamente valutabili in tale senso e, anzi, ha ritenuto avere carattere ostativo sia la biografia penale sia la radicata consuetudine a commettere reati di traffico di stupefacenti, che si desume dalle condanne divenute irrevocabili. La pena è stata quantificata in modo motivato e coerente avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tanto da rendere il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità.
8.7. In conclusione Il ricorso di UN CE va respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
9. La posizione di IC DO
Il ricorso Di IC DO, con cui si articola un unico motivo di annullamento relativo alla utilizzabilità delle chat criptate, è infondato per i motivi sopraesposti cui si fa rinvio.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
10. La posizione di RI MA
RI MA risponde del reato di cui al capo n. 2 di imputazione, per avere, in concorso con altri, acquistato e importato nel territorio nazionale, trasportandolo dalla Colombia, un ingente quantitativo di circa 200 chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 10.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla utilizzabilità delle chat criptate è infondato per i motivi sopraesposti cui si fa rinvio. 10.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'identificazione del ricorrente con l'utilizzatore dell'account tsmu505@express.message.net con il nickname "NI", è inammissibile perché meramente relativo di identica censura proposta alla Corte d'appello e respinta con motivazione adeguata, pertinente rispetto alle censure difensive, logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse l'utilizzatore dell'account in quanto: a) il collaboratore di giustizia IO MI ha dichiarato
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che il nickname di MA era "NI", e ciò ha trovato riscontro in una indagine della Procura di Venezia sulla cosca Morabito-MA relativa al 2015, da cui emerge che uno dei principali appartenenti all'organizzazione dedita al narcotraffico era RI MA, chiamato, appunto, NI;
con tale nickname era stato memorizzato dai suoi interlocutori nel presente processo;
b) in una conversazione intercorsa tra RA AN e l'utilizzatore dell'account il primo si è detto preoccupato per la presenza della DIA a Soverato e ha chiesto all'interlocutore come avesse fatto a procurarsi il passaporto. Nella condivisibile interpretazione della Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i due non potevano che riferirsi a un passaporto falso altrimenti la domanda non avrebbe avuto senso che RI MA doveva avere utilizzato, posto che era latitante all'epoca dello scambio dei messaggi (e tale è rimasto nel presente processo fino a quando, nel 2021, non è stato tratto in arresto in Spagna, nazione in cui all'epoca dei fatti risultava dimorare anche l'utilizzatore dell'account); c) l'utilizzatore dell'account, in data 23/04/2017, era venuto in Italia ed era passato anche da Roma. Che costui fosse MA è certo, in quanto emerge dai tabulati del traffico telefonico della scheda che aveva inserito nel suo apparecchio oltre che dalle conversazioni telefoniche riportate nella sentenza impugnata. 10.3. Il terzo motivo, con cui si censura l'omessa riqualificazione del reato di cui al capo n. 2 come tentativo di importazione, è infondato. Va premesso che, come correttamente rilevato alla difesa, il motivo non è inammissibile, pur non essendo stato posto in appello, in quanto la qualificazione giuridica di un fatto può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità quando la questione non esiga alcun accertamento in fatto. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il carico di stupefacente importato è stato disperso in mare durante le operazioni di recupero e, poi, rinvenuto nei giorni successivi dalle forze dell'ordine. Come evidenziato dalla difesa, sul punto vi sono due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo tra le parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza, ovvero quantità, qualità e prezzo, senza necessità che ne segua la consegna all'acquirente o la presa in carico da parte di quest'ultimo (Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, Rv. 288420-01). Secondo altra impostazione, invece, ai fini della consumazione del delitto in esame, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo fra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessario il conseguimento, da parte dell'importatore, della materiale disponibilità, anche all'estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni volte al trasporto e all'introduzione della
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
stessa nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbaro, Rv. 287964 - 03). Il collegio ritiene di dare continuità a tale secondo orientamento, in quanto ai fini della consumazione dell'importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto. La questione, tuttavia, è del tutto irrilevante nel caso di specie, in quanto il reato è consumato sia che si segua la prima impostazione sia che si segua la seconda. Infatti, l'importazione di duecento chili di cocaina, come rilevato dalla sentenza impugnata, è avvenuta con una nave, giunta a Livorno. Nei pressi del porto un marinaio ha buttato in mare le borse contenenti lo stupefacente, che dovevano essere recuperati dagli associati, che erano lì giunti con altra imbarcazione. A causa delle condizioni avverse del mare, però, le borse sono state trascinate via dalla corrente e l'operazione di recupero non è andata a buon fine. Tutta l'operazione è seguita e coordinata da MA, che si trovava in Spagna in quel momento, e le cui chat hanno permesso alla polizia giudiziaria di individuare e recuperare le borse gettate in mare. 10.4. In conclusione, il ricorso di RI MA va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
11. La posizione di NI DR AN NI DR AN risponde dei capi n. 1, n. 2 e n. 11. I ricorsi presentati nel suo interesse sono fondati, nei limiti che seguono. 11.1. I motivi di ricorso relativi all'utilizzabilità delle chat criptate, al difetto di competenza dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro e alla sussistenza dell'associazione di cui al capo n. 1 sono infondati per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio. 11.2. I motivi di ricorso con cui si contesta la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo n. 2 sono fondati. La sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità sulla consapevolezza che le somme da consegnare a RA AN fossero da impiegare per l'acquisto dello stupefacente dall'estero e sul fatto di aver messo a disposizione la sua casa per l'incontro tra SE IT e RA AN. È stato, invece, escluso l'ulteriore segmento di condotta oggetto di contestazione, ossia l'intervento nella fase di recupero dello stupefacente. Tuttavia, la consapevolezza dell'impiego del denaro da consegnare allo zio RA AN per l'attività di importazione di stupefacente è stata desunta dalla mera coincidenza temporale tra le richieste dello zio di "portare i soldi" e l'imminente importazione. Infatti, dalle chat, in cui gli interlocutori, nella certezza
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
di non essere intercettati, utilizzano normalmente un linguaggio chiaro e non criptico, non emerge alcunché sul punto. Inoltre, l'incontro tra RA AN e SE IT, come correttamente dedotto dalle difese, si è svolto presso l'abitazione del ricorrente anche se il primo insisteva per trovarsi in altro posto, indizio, questo, del fatto che il ricorrente è stato mero intermediario tra i due, che si dovevano incontrare, ma che non era interessato al colloquio, a cui non era previsto che partecipasse. Del resto, anche l'eventuale presenza all'incontro (cosa questa non dimostrata, essendo dimostrata solo la sua presenza in casa, dove è stato localizzato) potrebbe essere sufficiente a dimostrare la sua conoscenza dell'operazione ma non il suo coinvolgimento in essa. Anche la consapevolezza dell'operazione, però, va logicamente esclusa, in quanto nei concitati momenti del tentativo di recupero dello stupefacente gettato in mare e trascinato via dalla corrente, il ricorrente ha reiteratamente scritto messaggi allo zio di tutt'altro contenuto, decisamente inconferenti, a dimostrazione del fatto che ignorava cosa stesse accadendo. In conclusione, quindi, difetta la prova della partecipazione del ricorrente all'importazione di stupefacente di cui al capo n. 2, per cui sul punto la sentenza impugnata va annullata. Poiché, poi, il materiale probatorio a carico del ricorrente è stato puntualmente e completamente analizzato nei giudizi di merito, un eventuale giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria, per cui l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non residuando ambiti per una diversa decisione (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003. PG in proc. Andreotti, Rv. 226100 - 01). 11.3. Fondati sono anche i motivi di ricorso relativi alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo n. 1.
e
La partecipazione al reato associativo richiede la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività, apprezzabili come effettivo operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione; non è sufficiente, quindi, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né la mera condivisione di intenti (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692-01). Ebbene, la partecipazione del ricorrente all'associazione è stata fondata: a) sul concorso nell'operazione di importazione di cui al capo n. 2, concorso che deve, invece, essere escluso;
b) sulla attività di riscossione dei proventi della vendita di stupefacente, esclusa per il capo n. 7, dal quale il ricorrente è stato assolto;
c) dalla commissione del reato di cui al capo n. 11 (cessione in concorso con
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
RA AN di un quantitativo imprecisato di stupefacente a soggetto non identificato). Le chat acquisite si riferiscono a pochi giorni;
i contatti sono solo con lo zio, RA AN, e con SE IT, che doveva incontrare il primo. Dunque, l'unico reato certo è quello di cui al capo n. 11, mentre l'attività di riscossione dei proventi di cessioni di stupefacente posta in essere per conto dello zio, anche se non rilevante per l'integrazione di cui al capo n. 2, non è sufficiente a dimostrare che, al di là del rapporto di collaborazione con RA AN, il ricorrente abbia concretamente e consapevolmente contribuito all'operatività del sodalizio di cui al capo n.
1. La sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che il ricorrente abbia eseguito le direttive dello zio «nella piena consapevolezza del ruolo dello stesso e della prospettiva associativa in cui si muovevano, sulla base del condiviso interesse a trarre lucro dal traffico di stupefacenti svolto stabilmente in forma organizzata>> è apodittica, in quanto non espone le fonti di tale convincimento.
ricorrente
La sentenza impugnata, dunque, sul punto va annullata, per difetto di prova in ordine al concreto, e volontario, contributo prestato dal all'associazione, ossia al gruppo. L'annullamento va disposto senza rinvio, non residuando ambiti per una diversa decisione. 11.3. Il quinto motivo di ricorso dell'avvocato Ferraiuolo, con cui si deduce che il reato di cui al capo n. 11 è prescritto, è infondato. Il reato di cessione di stupefacente in concorso con RA AN è contestato come commesso "in epoca precedente al mese di gennaio 2017"; tuttavia, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, le chat dimostrano che l'imputato era coinvolto nella fase di commercializzazione di tre chili di sostanza stupefacente, nel gennaio 2017 (pag. 150). Il reato, quindi, non è prescritto, in quanto il corso della prescrizione è sospeso, nei termini già esposti per la posizione di AG IO. 11.6. Il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce che la sentenza di primo grado riproduce in più parti il contenuto dell'ordinanza cautelare ed è per questo nulla, senza che tale nullità sia stata rilevata dalla sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato per i motivi già esposti, cui si fa rinvio. 11.7. Il settimo motivo di ricorso dell'avvocato Ferraiuolo è manifestamente infondato nella parte relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione del tutto congrua e pertinente alle deduzioni difensive, ha ritenuto insussistenti presupposti per la loro applicazione in considerazione della professionalità a
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delinquere e della capacità di svolgere svariati compiti affidatigli da RA
AN.
11.8. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi n. 1 e n. 2, dai quali il ricorrente va assolto per non aver commesso il fatto. Limitatamente a tali capi va dichiarata la cessazione immediata degli effetti della custodia cautelare, con liberazione dell'imputato se non detenuto per altro. L'assoluzione per i reati di cui ai capi n. 1 e 2 impone il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la conseguente rideterminazione della pena in ordine al capo n. 11.
I ricorsi vanno, nel resto, rigettati.
12. La posizione di RA AN I ricorsi presentati nell'interesse di RA AN sono infondati e vanno respinti. 12.1. I primi sette motivi di ricorso degli avvocati Alessandro Diddi e Michele D'Agostino attengono all'utilizzabilità delle chat e sono infondati per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio. 12.2. L'ottavo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è infondato. L'art. 649 cod. proc. pen. vieta che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili sia sottoposto a un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, anche se <diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze». Il divieto di bis in idem trova esplicita tutela nell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, a norma del quale nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per una infrazione per cui è già stato condannato o scagionato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla procedura penale di tale Stato. Benché non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, tale principio è immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell'ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire» (C. cost. 21/07/2016, n. 200) ed è stato ritenuto collegato, in via generale, con gli artt. 24 e 111 Cost. (C. cost. ord. n. 501 del 2000). Quanto alla nozione di "medesimo fatto", questa Corte ha da tempo affermato che l'identità del "fatto" sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U., 28/06/2005, Donati, n. 34655, Rv. 231800). La scelta interpretativa, che ha privilegiato l'idem factum inteso in senso storico-naturalistico rispetto all'idem legale, è stata avallata dalla Corte costituzionale *perché solo un giudizio obiettivo sulla medesimezza dell'accadimento storico scongiura il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l'occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l'individuo di fronte a una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato» (sent. n. 200 del 2016
cit.).
L'idem factum va, poi, scomposto nella triade condotta- nesso di causalità- evento;
nei reati permanenti, quali quelli associativi, assume altresì, specifico rilievo il periodo cui la contestazione è riferita. Così, fermo restando che un soggetto ben può partecipare a due associazioni contemporaneamente, per stabilire se il fatto sia unico, ovvero se si sia in presenza di una unica condotta penalmente rilevante o di più reati distinti, occorre avere riguardo alla struttura dei sodalizi, alle loro attività e al loro svolgersi nel tempo. In applicazione di tali criteri, la Corte di appello ha escluso che l'associazione operante in Milano coincidesse con quella oggetto del presente procedimento, in quanto le due organizzazioni erano autonome, erano composte da soggetti diversi, a eccezione di RA AN, che rappresentava il trait d'union tra le due, operavano in territori diversi e avevano struttura diversa. L'associazione di cui al capo n. 1 aveva sede non a Milano ma a VA in Calabria ma si era diramata in altre zone del Paese, dove i sodali ponevano in essere, con un certo grado di autonomia, ulteriori reati di smercio all'ingrosso di stupefacente. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, poi, le due associazioni hanno operato in tempi diversi: dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, acquisita agli atti, emerge che la condotta associativa lì accertata si è arrestata a settembre del 2016, mentre nel presente processo l'attività è anche successiva (tra aprile e maggio 2017 sono stati accertati ben otto reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 commessi dal ricorrente in un contesto diverso da quello milanese). Il ricorrente, residente in [...], partecipava sia all'associazione di VA, con il compito di provvedere alla fase di fornitura e approvvigionamento di stupefacente avvalendosi dei suoi contatti internazionali, sia a quella operante nel territorio milanese, dove gestiva un diverso gruppo organizzato, che operava nel campo dello smercio all'ingrosso dello stupefacente.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
12.3. Inammissibile, perché meramente reiterativo è il motivo relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza di secondo grado ha negato, ritenendo determinante la spiccata professionalità criminale dimostrata nell'ambito del narcotraffico internazionale e la gravità dei fatti commessi;
irrilevante, in tale contesto, è stato considerato il fatto che al ricorrente fossero state applicate le circostanze generiche nella sentenza che ha definito il processo milanese. 12.4. Il primo motivo di ricorso dell'avvocato Annamaria Domanico è inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui viene dedotta l'errata individuazione del reato più grave, in quanto, in relazione al reato associativo, ritenuto più grave (nella prospettazione difensiva punito con pena meno severa del reato di cui al capo n. 3) è stata irrogata una pena pari al minimo edittale. Infondata è la doglianza relativa agli aumenti di pena per i reati satellite. Sul punto va rilevato che, se è vero che, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto. Ciò in quanto l'onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01). La Sentenza Pizzone citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale. Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere che un aumento per la
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
continuazione di esigua entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). Poiché nel caso di specie gli aumenti sono di entità davvero modesta (per nove delitti in continuazione, l'aumento è stato di quattro anni di reclusione- in luogo dei cinque inflitti in primo grado-: dieci mesi per il capo n. 5 e cinque mesi per ogni altro reato), tenuto conto del tipo di reati e della pena per essi prevista, si deve ritenere sufficiente la sintetica motivazione delle sentenze di merito. 12.5. Inammissibile è il motivo di ricorso relativo all'aggravante della transnazionalità, già dichiarato inammissibile in appello perché proposto soltanto con i motivi aggiunti Nel merito, comunque, è infondato per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio.
13. La posizione di LO AN Il ricorso è LO AN è infondato.
13.1. Il primo motivo di ricorso, con cui ci si censura l'utilizzabilità delle chat criptate, è infondato per i motivi già esposti. 13.2. il secondo motivo di ricorso, relativo all'individuazione del ricorrente come utilizzatore dell'account denominato 366udxncryptedsmartphone.net, è inammissibile perché meramente reiterativo di identica censura svolta innanzi alla Corte d'appello e da questa respinta con motivazione adeguata, con cui, di fatto, il ricorso non si confronta. In ogni caso esso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha evidenziato che dalla chat criptata citata dalla difesa emerge che RA ER si sarebbe recato l'indomani con l'interlocutore a vedere la partita;
parallelamente è stata intercettata una conversazione telefonica sull'utenza in uso a RA ER, nel corso della quale è stato menzionato espressamente LO AN come soggetto con cui il primo avrebbe assistito alla partita. Infine, da una successiva conversazione intercettata è emerso che RA ER si trovava in compagnia di LO AN mentre stavano andando a vedere la partita. La censura difensiva, secondo cui in quella giornata LO AN LO non risulta aver interloquito con alcuno, è, dunque, seccamente smentita dalla circostanza che il dialogo è stato intercettato e risulta dai tabulati di RA ER. 13.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il travisamento della prova, è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado (pag. 60), cui la Corte di appello ha fatto rinvio, ha riportato la successione dei messaggi, mentre la difesa, strumentalmente, ne estrapola solo uno. Dal complesso delle chat scambiate,
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
emerge, secondo la congrua ricostruzione dei giudici di merito, che, per l'importazione di stupefacente di cui al capo n. 2, 30.000 euro erano il ricavato della vendita del "pacco" di stupefacente riconducibile a SI DA CE, mentre 25.000 euro erano quelli versati da RA ER e LO AN. 13.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili, perché meramente reiterativi, in quanto con essi vengono riproposte pedissequamente le censure già respinte dalla sentenza di secondo grado (pag. 163). La difesa offre una lettura frammentaria dei messaggi, che sono stati analiticamente ripercorsi nelle sentenze di merito, da cui emerge che RA AN e LO AN avevano concluso un accordo per l'acquisto e la commercializzazione di sostanza stupefacente insieme ad un terzo soggetto denominato "moschettiere". Dal resoconto fatto da RA GA emergeva che RA AN aveva recuperato 50.000 euro, un pacco lo aveva pagato GA e l'altro LO AN. Rimanevano da pagare sette "pacchi", per smerciare i quali il "moschettiere" chiedeva di pazientare;
RA AN tranquillizzava GA, dando poi disposizioni a RA AN su cosa fare. «Non si tratta, quindi, evidentemente di fatto sovrapponibile a quello di cui al capo 2), ma semmai di condotta che dimostra che LO AN era coinvolto nelle vicende associative, riceveva disposizioni e ordini da RA AN e provvedeva allo smercio della sostanza nel territorio laziale, recuperando denaro comune (definito "nostro" da investire nei successivi traffici su ordini di AN RA)» (pag. 163 sentenza impugnata). 13.5. Il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta la partecipazione al ricorrente all'associazione di cui al capo n. 1 è infondato. Il ricorrente è stato condannato con sentenza del 11/06/2018, divenuta definitiva in data 25/11/2020, dalla Corte di appello di Roma, per aver partecipato a una associazione finalizzata al narcotraffico operante a Roma, nel Lazio, in Calabria e diverse altre regioni italiane oltre a nazioni estere e per diversi reati fine. Si tratta, in particolare, dell'associazione facente capo ad esponenti della cosca CE;
di conseguenza, al di là della mancanza di condanne riferite all'appartenenza dell'appellante alla cosca mafiosa del CE, è certo che AN LO abbia riportato condanna con riferimento ad un'associazione dedita al narcotraffico che, operante, nel territorio laziale e in Calabria (in particolare a VA) che vedeva tra i soggetti apicali sempre CE SI DA. Secondo la Corte di appello, poi, il tenore delle interlocuzioni captate, al di del breve periodo cui si riferiscono che finisce per diventare irrilevante - dimostrano l'esistenza di un rapporto consolidato con gli altri sodali. Lo stesso episodio di cui al capo n. 2 è stato considerato come sintomatico di rapporti collaudati, tanto che dalle chat si desume che l'operazione di importazione era solo
là
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661-Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
l'ennesima organizzata dal gruppo, secondo uno schema ripetitivo, sintomo di un rapporto stabile. Altro elemento rilevante è costituito dalla possibilità di accedere a conversazioni attraverso il medesimo sistema criptato PGP, che era riservato solo alla ristretta cerchia degli associati mediante uso di nickname. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non viene efficacemente contestata dal ricorso. 13.6. Manifestamente infondato, infine, è il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello, con motivazione del tutto congrua, ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti, alla luce della gravità dei fatti e della pervicace professionalità a delinquere del ricorrente nel campo degli stupefacenti, desumibile dal precedente specifico per cui ha riportato condanna definitiva a dodici anni di reclusione.
14. La posizione di CA SS Il ricorso di CA SS è fondato.
1.4. Il primo motivo, con cui si contesta l'utilizzabilità delle chat, è infondato per i motivi sopra esposti.
14.2. Il secondo motivo è fondato.
Al capo n. 21 è contestato il reato di offerta di stupefacenti a DO IT, classe '69, e DO IT, classe '76, in qualità di offerenti, e a CA SS, in qualità di destinatario dell'offerta e, quindi, di acquirente. Secondo le Sezioni Unite (n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716- 01), la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario. Per l'offerente, quindi, è necessaria una proposta di cessione, collegata alla effettiva possibilità di adempiere alla futura obbligazione, con sostanza già a disposizione o agevolmente reperibile. I confini della fattispecie, per l'offerente, quindi sono chiari, essendo ristretti tra l'ipotesi della semplice promessa (incerta an et quando) e l'ipotesi in cui in cui l'offerente abbia presso di sé lo stupefacente, in quanto in tal caso si integrerebbe la condotta di detenzione. Dal punto di vista dell'acquirente, invece, la configurabilità della fattispecie scolora nel tentativo di acquisto.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Certamente la formulazione dell'art. 73 citato, che elenca dettagliatamente una lunga serie di condotte, allo scopo di "coprire" tutti i comportamenti che, direttamente o indirettamente, possano consentire, favorire, stimolare, permettere o indurre il commercio e l'uso delle droghe, rischia di produrre sovrapposizioni tra fattispecie, che, peraltro, sono tutte punite allo stesso modo. L'eccesso di analiticità, nella norma, si abbina, cioè, alla omologazione tra condotte, con conseguente anticipazione della soglia di punibilità per le attività obiettivamente preparatorie (ad esempio la coltivazione). Ebbene, in questo contesto la soglia minima di rilevanza penale della condotta del destinatario di una offerta di vendita non può che coincidere con il tentativo di acquisto, perché una ulteriore anticipazione della punibilità finirebbe per essere in contrasto, in primo luogo, con il principio di materialità, punendo una non- condotta, ossia una condotta non apprezzabile dal punto di vista empirico, e, in secondo luogo, con quello di offensività. Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259283). Il perfezionamento dell'accordo, per contro, consuma il reato ipotizzato anche se non seguito dalla traditio, non essendo necessaria per la consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza (ex multis Sez. 4, n. 45884 del 27/06/2017, Ferrante, Rv. 271290). La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti in questi termini: DO IT, classe '76, e DO IT, classe '69, chiedevano a CA SS se conoscesse il prezzo a cui si poteva vendere la "nera da fumare", poiché ne stavano arrivando duecento chili dall'Olanda. CA SS si dichiarava interessato all'acquisto a condizione di vedere, prima, lo stupefacente, per saggiarne la qualità. I contatti, poi, si bloccavano. Non vi è prova, quindi, che l'incontro per la verifica e l'assaggio dello stupefacente vi sia stato. La Corte di appello ha rilevato, correttamente, che le chat dimostrano che l'accordo non era stato raggiunto e che vi era solo l'intenzione di CA SS, di acquistare lo stupefacente a condizione di saggiare un campione. Tale condotta è stata ritenuta integrare il reato;
non è stata considerata configurabile la desistenza volontaria, in quanto il ricorrente, cui spettava il relativo onere, non aveva provato che l'interruzione dell'azione criminosa era dipesa dalla sua volontà e non da fattori esterni che ne avevano impedito la prosecuzione (cfr. sul punto Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023 Rv. 285758-01).
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US
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Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Tali conclusioni non sono corrette.
La giurisprudenza citata in materia di desistenza, che il Collegio condivide, non è pertinente, in quanto la desistenza presuppone che l'attività esecutiva sia stata posta in essere, pur non avendo ancora raggiunto la soglia del tentativo punibile, e che sia interrotta per effetto di una autonoma e libera determinazione del soggetto agente, che decide di arrestare l'azione che ha iniziato a porre in essere senza che sia intervenuto o sopravvenuto alcun fattore esterno che ne impedisca o ne renda vana la prosecuzione. Ebbene, nel caso di specie nessuna attività idonea a integrare il delitto è stata posta in essere da parte del ricorrente, che si è dichiarato disponibile ad acquistare sostanza stupefacente ma che ha subordinato tale possibilità a una condizione sospensiva, che non si è mai realizzata. La fattispecie concreta, quindi, è diversa da quella, esaminata da Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025 (Rv. 288738-01), in cui l'accordo non si è perfezionato per la mancata esibizione di campioni di prova dello stupefacente da parte del potenziale venditore (ipotesi in cui non è stata ritenuta sussistente la desistenza volontaria perché l'acquisito di droga non si era concluso a causa di fattori esterni alla libera determinazione dell'agente). L'iter criminoso, nel caso di specie, si è infatti arrestato alla soglia dell'ideazione, non avendo mai raggiunto alcuna concretezza, appunto perché la condizione posta all'acquisto non è realizzata. In conclusione, quindi, il reato ascritto all'imputato non sussiste, e la sentenza va, sul punto, annullata senza rinvio, non essendo prospettabile un ulteriore sviluppo probatorio. Va, altresì, disposta la liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa, in quanto all'annullamento della condanna consegue la perdita di efficacia della misura cautelare.
15. La posizione di RA ER Il ricorso di RA ER è infondato. 15.1. Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, il secondo, relativo alla utilizzabilità delle chat, e il terzo, nella parte in cui viene contestata la sussistenza dell'associazione di cui al capo 1, sono infondati per i motivi già esposti. 15.2. Infondata è anche la censura relativa alla partecipazione del ricorrente all'associazione. Secondo la sentenza impugnata, il ricorrente ha svolto un ruolo stabile nell'associazione, consistente nel distribuire la sostanza stupefacente nel mercato laziale, nell'assicurare il collegamento tra SI DA CE e l'ala laziale
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
del sodalizio, nel mantenere i contatti con RA AN, nel raccogliere denaro necessario per compiere altre operazioni di rifornimento di droga come emerge dall'attività svolta in relazione al reato di cui al capo n.
2. La Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta definitiva dal Tribunale di Velletri quale partecipe dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia CE e, in particolare, della succursale operante nel territorio di Anzio, operante sino alla data della decisione di primo grado ossia 21/10/2013. Tale condanna ha consentito di inquadrare i rapporti con SI DA CE, LO AN (condannato, come partecipe, alla sola associazione dedita al narcotraffico nel medesimo processo) e RA AN. Dalle conversazioni relative i capi n. 10 e n. 24 la sentenza ha tratto una ulteriore conferma dei consolidati rapporti con LO AN, SI DA CE Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con il ricorso. 15.3. Il quarto motivo, relativo all'aggravante della transnazionalità, è infondato per i motivi già esposti;
il quinto motivo, con cui si deduce la nullità derivata della sentenza per effetto della nullità della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato per i motivi sopra esposti. 15.4. Il sesto motivo di ricorso, ribadito con i motivi nuovi, è inammissibile, nella parte in cui si contesta la partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo n. 2, perché meramente reiterativo di censure proposte in appello e adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata, con motivazione pertinente rispetto alle deduzioni difensive e non intaccata dal ricorso. In particolare, la Corte di appello ha ripercorso analiticamente le interlocuzioni tra i responsabili dell'importazione di stupefacente e ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, RA ER ha consegnato a Fonti Emanuele sia il denaro recuperato da SI DA CE (pari a 30.000 euro) sia 25.000 euro "nostri" (ossia suoi e di LO AN). La sua attività non si è, quindi, affatto collocata in una fase prodromica, penalmente irrilevante, in quanto, in quel momento, l'importazione era concretamente organizzata, in quanto di lì a poco il carico di droga sarebbe arrivato a Livorno. Certa, inoltre, è, secondo la sentenza impugnata, la consapevolezza del tipo di impiego che avrebbe avuto il denaro, in quanto dai messaggi emerge chiaramente che si tratta del re-investimento, in una nuova imminente importazione, del denaro che il ricorrente e LO AN avevano guadagnato per
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
conto dell'associazione da forniture all'ingrosso di droga poste in essere nel territorio laziale. Né è sostenibile che le condotte di cui al capo in esame si sovrappongano a quelle di cui al capo n. 24, da cui il ricorrente è stato assolto, in quanto tale ultima vicenda riguardava il recupero della somma di 30.000 euro da consegnare a RA AN da parte di SI CE, e, quindi, era completamente diversa rispetto a quella oggetto del capo n.
2. Del pari inammissibile, perché meramente reiterativo, è il motivo di ricorso afferente il capo n. 25. La Corte di appello, con motivazione con cui il ricorso non si confronta, limitandosi a riprodurre le censure già dedotte, ha evidenziato che SE VA e il ricorrente hanno acquistato stupefacente da un soggetto denominato "l'albanese" e che, pur trattandosi di stupefacente di qualità non buona, lo hanno a loro volta rivenduto, tanto che ER ha consegnato al correo, tramite la moglie, la somma a lui spettante pari a 12.500,00 euro. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, poi, non sono stati SE VA e il ricorrente a restituire una parte della droga;
dalla sentenza impugnata emerge che, piuttosto, uno dei loro acquirenti, che aveva a sua volta smerciato ad altri lo stupefacente, se ne era visto restituire quattrocento grammi, perché i suoi clienti erano rimasti insoddisfatti. Il medesimo motivo è, invece, infondato in relazione alla mancata riqualificazione del capo n. 25 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente escluso che possa ricorrere l'ipotesi di lieve entità tenuto conto che il quantitativo ceduto era rilevante (tanto che la parte di ricavo del solo SE VA è sdata di 12.500 euro). Infine, infondata è la censura relativa alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo n. 2 in tentativo di importazione, per i motivi già esposti, ci si fa rinvio. 15.5. Il settimo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., contestato nella declinazione soggettiva, è infondato. La difesa ha dedotto che la cosca CE avrebbe cessato di operare nell'ottobre del 2013 e che mancherebbe la motivazione in ordine alla finalizzazione agevolatrice di detta cosca. La sentenza impugnata ha rilevato che il ricorrente è stato condannato come partecipe della cosca CE fino al 2013 e che dal processo è emerso che la cosca reinvestiva il denaro guadagnato dal traffico di stupefacenti;
per questo ha ritenuto che il denaro ricavato dal traffico di stupefacenti, gestito dall'associazione di cui al capo n. 1, era destinato alla cosca mafiosa e all'agevolazione del suo programma
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
criminoso e che di ciò era consapevole ER, che per la partecipazione a tale cosca ha riportato condanna. I motivi nuovi sul punto sono inammissibili perché formulati in modo del tutto generico;
in ogni caso, come rilevato in relazione alla posizione di UN CE, è fisiologico che diversi processi abbiano diversi epiloghi decisori, soprattutto nei casi in cui taluni imputati optino per il rito a prova contatta e altri per il dibattimento. 15.6. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, in quanto l'applicazione delle une è stata motivatamente negata, in considerazione, da un lato, della gravità della condotta e, dall'altro, della personalità del ricorrente, desumibile dai precedenti. La pena invece è stata correttamente determinata, tenuto conto della complessa gravità della vicenda. 15.7. Infondato è il motivo di ricorso relativo all'omessa restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. Il ricorrente deduce il difetto di "valido titolo ablativo" in riferimento all'autovettura intestata alla moglie e all'immobile sito in Nettuno, sottoposti a sequestro preventivo, in quanto tali beni non sono stati confiscati con la sentenza di primo grado né, in difetto di impugnazione del Pubblico ministero, con la sentenza di secondo grado. La norma di riferimento è l'art. 323 cod. proc. pen. (relativo alla <perdita di efficacia del sequestro preventivo») che, al comma 1, prevede che <<con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo»>; il successivo comma 3 stabilisce che <<se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate». Il confronto letterale tra le due norme rende evidente che la sentenza non definitiva è idonea a incidere direttamente sul sequestro solo se di proscioglimento. Solo, infatti, per tale tipo di sentenza la disposizione citata precisa che l'effetto viene prodotto ancorché il provvedimento sia ancora soggetto a impugnazione, mentre analoga previsione non è riferita alla sentenza di
condanna.
In altri termini, quando è stata emessa una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi la cessazione di efficacia del vincolo sui beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca. La restituzione, ovviamente, potrà essere disposta, su richiesta del pubblico ministero o dell'interessato e non di ufficio secondo la disciplina dell'art. 321,
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
comma 3, cod. proc. pen. - qualora le esigenze cautelari giustificative del vincolo
siano cessate.
Inammissibili, perché meramente reiterative, sono le censure relative al difetto di sproporzione tra beni sequestrati e redditi leciti del nucleo familiare. La Corte di appello ha, infatti, dettagliatamente affrontato le questioni relative alla sproporzione e alla illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni in sequestro, con motivazione ampia e adeguata, con cui, di fatto, il ricorso non si confronta.
16. La posizione di DO IT
DO IT è stato condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 20, n. 21 e n. 22. 16.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo, relativi alla incompetenza territoriale, all'utilizzo abilità delle chat e alla sussistenza dell'associazione di cui al capo n. 1, sono infondati per i motivi sopra esposti. 16.2. Il terzo motivo, nella parte in cui contesta la partecipazione all'associazione del ricorrente è infondato. La sentenza impugnata ha rilevato che, nonostante il breve tempo di osservazione delle condotte, le chat acquisite dimostrano rapporti preesistenti e collaudati tra il ricorrente e altri componenti dell'associazione, come DO IT, classe '69, SE IT e IC AR. Il ricorrente operava anche a VA, mantenendo contatti con la parte toscana dell'associazione e riusciva a soddisfare le richieste di acquisto sul mercato calabrese, siciliano e toscano rendendo sempre conto di ogni cessione e dei prezzi praticati a DO IT, classe '69, a dimostrazione della collocazione in una dimensione collettiva delle operazioni di smercio. Egli, inoltre, era a conoscenza anche della situazione di approvvigionamento dello stupefacente, delle scorte a disposizione e della loro qualità; era in grado di trovare clienti capaci di saggiare anche la qualità degli stupefacenti in arrivo dall'estero «in quantità tali da rivelare che alla base vi era un'organizzazione stabile e collaudata, di cui egli stesso faceva parte e rispetto alla quale si poneva a disposizione». Nessuna incidenza sulla valutazione in merito al capo n. 1 esplica, poi, l'assoluzione dal capo n. 23 atteso che la stessa non è discesa dalla riferibilità dell'account all'appellante ma soltanto dall'insufficienza del termine "parente" utilizzato da SE IT nella conversazione con terzi per ricondurre a DO IT, classe 76. 16.3. Il quarto motivo di ricorso, relativo al capo n. 20, è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche censure già dedotte in appello e respinte con motivazione adeguata e pertinente, con cui il ricorso non si confronta.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Secondo la sentenza impugnata, le chat sono di tenore univoco nel senso che il ricorrente ha incaricato un terzo (tale "dott.") di vendere stupefacente ai siciliani, riportando le notizie allo zio, che era il fornitore della sostanza. In una successiva conversazione lo zio ha chiesto al ricorrente di verificare quanto la sostanza fosse stata tagliata e gli ha raccomandato di farsi dare i soldi. Inammissibile, perché non dedotta in appello e introdotta per la prima volta in sede di legittimità, la richiesta di riqualificazione della fattispecie ex art. 73, comma 4, o 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 16.4. Il quinto motivo di ricorso, relativo al capo n. 21, è infondato. La condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716-01). Le censure difensive, incentrate sulla condotta di importazione di stupefacente, trascurano di considerare che non è contestata l'importazione ma l'offerta in vendita di stupefacente. Secondo la sentenza impugnata, la circostanza che la disponibilità dello stupefacente fosse effettiva, sebbene non ancora attuale, emerge in modo inequivoco dal tenore delle chat da cui si ricava che DO IT, classe '69, aveva la possibilità concreta di procurare lo stupefacente in Olanda, per poi smistarlo in tempi ragionevoli. Peraltro, il ricorrente aveva già a disposizione parte della droga tanto che SS avrebbe potuto visionarla. Né rileva che, nel giudizio ordinario, DO IT sia stato assolto, come dedotto dalla difesa, perché diversi epiloghi processuali sono fisiologici in ragione del diverso compendio probatorio utilizzabile, nei casi, come quello di specie, in cui i correi abbiano optato l'uno per il dibattimento e l'altro per il rito abbreviato, e, comunque, sono sempre possibili quale conseguenza di una diversa interpretazione delle medesime prove (art. 637, comma 3, cod. proc. pen.). 16.5. Il sesto motivo di ricorso, relativo al capo n. 22, è inammissibile perché meramente reiterativo di identica censura, già ritenuto generica dalla Corte di appello che, comunque, ha rilevato che dalle chat emerge in modo chiaro che il ricorrente ha comunicato lo zio, DO IT, classe '69, di aver venduto una partita di stupefacente ai crotonesi indicandone anche il prezzo. La circostanza che il riferimento a "Geppo" non sia stato ritenuto sufficiente a affermare il concorso di IC AR, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità del ricorrente.
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09 Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57be16501b3ab3b8
Inammissibile è la richiesta di riqualificazione del reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, n quanto non dedotta in appello. 16.6. Il settimo motivo, nella parte in cui deduce la nullità derivata della sentenza di secondo grado per nullità di quella di primo grado, realizzata con la tecnica del copia-incolla, è manifestamente infondato per i motivi sopra esposti. Nella restante parte il motivo è del tutto generico, in quanto limitato a contestare il carattere asseritamente "narrativo" e non dimostrativo della sentenza impugnata.
16.7. L'ottavo motivo è infondato.
Con motivazione logica, adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non possano essere applicate per la professionalità a delinquere nel campo degli stupefacenti dimostrata dal ricorrente e per i precedenti, anche specifici, da cui è gravato. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stata confermata la pena base inflitta in primo grado, determinata nel minimo edittale previsto per il partecipe senza alcun aumento, neppure per le residue aggravanti. La Corte di appello, poi, tenuto conto della gravità della condotta in relazione al quantitativo di stupefacente oggetto di transazione, ha ritenuto congruo l'aumento per la continuazione con riferimento ai reati fine, con motivazione che, seppur sintetica, alla luce dell'entità degli aumenti, consente di escludere l'abuso del potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen., nel senso sopra indicato.
17. La posizione di SE IT
17.1. Il ricorso di SE IT è inammissibile.
17.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e manifestamente infondati.
sono
In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Bouachra, Rv. 274522-01). È, inoltre, preclusa la deduzione con ricorso per cassazione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, UN
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Rv. 288577
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01) nonché la proposizione di motivi, quali quelli relativi all'utilizzabilità delle prove assunte, oggetto di rinuncia. 17.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
18. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di CA SS perché il fatto non sussiste e nei confronti di NI DR AN limitatamente ai capi 1 e 2 per non avere commesso il fatto, con rigetto, nel resto, del ricorso e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la determinazione della pena;
va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Vanno rigettati i ricorsi di AG IO, SE VA, IC AR, UN CE, IC DO, RI MA, RA AN, LO AN, RA ER, DO IT, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso di IT SE, on conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: US
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS CA perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN NI DR limitatamente ai capi 1 e 2 per non avere commesso il fatto;
rigetta il suo ricorso nel resto e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena nei suoi confronti. Rigetta i ricorsi di IO AG, VA SE, AR IC, CE UN, DO IC, MA RI, AN RA, AN LO, ER RA, IT DO e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IT SE e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Letto l'art. 300 cod. proc. pen. dichiara l'inefficacia della misura cautelare applicata a SS CA e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altro;
dichiara l'inefficacia della misura applicata a AN NI DR limitatamente ai capi 1 e 2 disponendo la scarcerazione formale per gli stessi.
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Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 11/11/2025
Il Consigliere estensore
FE DI
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Il Presidente
GI di TE
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