Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni.
Commentario • 1
- 1. Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elementoGiuseppe Amarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza qui annotata, clicca qui. Per scaricare la sentenza Cass., Sez. VI pen., 6 maggio 2014 (dep. 9 settembre 2014), n. 37374, Pres. Ippolito, Rel. Leo, Imp. Polizzi, pure discussa nel commento qui pubblicato (§ 7), clicca qui. Abstract. Qual è il ruolo del c.d. metodo mafioso nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. dopo la recente riforma dell'aprile 2014? La nuova formulazione letterale del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, letta alla luce delle prime, coeve e solo apparentemente contraddittorie, sentenze che si annotano, sembra risolvere le incertezze per lungo tempo addensatesi sul punto sotto la vigenza della vecchia disciplina …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 37374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37374 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 06/05/2014
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 819
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 7669/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero;
nel procedimento a carico di:
ZI PI CA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza in data 31/12/2013 del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del 31/12/2013 con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere deliberata dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 4/12/2013, nei confronti di ZI PI CA, relativamente al reato di cui all'art. 416 ter c.p.. Il Tribunale ha recepito la ricostruzione in fatto operata dal Giudice della cautela, secondo la quale ZI aveva ricevuto dall'imprenditore CA DO l'incarico di procurare, in vista delle elezioni regionali siciliane del 2012, voti a favore della sorella dello stesso CA, candidata nella competizione elettorale.
Allo scopo era stato previsto il pagamento di somme di denaro, che ZI avrebbe poi effettivamente versato, in parte, nelle mani di due esponenti di Cosa nostra, ai quali si era rivolto per la raccolta dei voti: CE PI e NN RA. La candidata non era stata poi eletta, pur avendo raccolto diverse migliaia di voti, ma ZI era stato ugualmente sollecitato dai suoi interlocutori ad onorare gli impegni economici assunti, cosa poi accaduta, appunto, mediante consegna di una somma di denaro la cui provenienza è attribuita al CA.
Il Tribunale ha per altro rilevato che mancherebbe la prova del ricorso di CE e NN ai metodi mafiosi indicati all'art. 416 ter c.p. e vi sarebbero anzi elementi sintomatici di segno contrario, come i riferimenti, in una conversazione intercettata, alle somme che sarebbero state promesse a singoli elettori in cambio del loro voto. Nè la prova in discorso potrebbe essere desunta da un'affermazione compiuta dal ZI conversando con la madre, secondo cui talune persone non avrebbero potuto negare il voto se si fosse presentato loro personalmente: ciò sia perché la frase era riferita ad un'altra candidata e ad una diversa competizione elettorale, sia perché, nell'economia dell'imputazione, il metodo mafioso da dispiegare viene attribuito a CE ed a NN, e non allo stesso ZI.
Ciò premesso, il Tribunale ha affermato il principio che, per l'integrazione del delitto contestato, non è sufficiente la promessa di denaro ad esponenti di una consorteria mafiosa, occorrendo che questi ultimi facciano ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa.
2. Ricorre il Pubblico ministero proponendo anzitutto una nuova e più analitica ricostruzione dei fatti contestati, e sottolineando l'asserita intraneità del ZI a "dinamiche di natura mafiosa", anche per il tramite del padre OL, accusato di appartenere a Cosa nostra.
2.1. Ciò premesso, si deduce violazione dell'art. 416 ter c.p.. Tale norma, infatti, conferirebbe rilievo alla mera promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro, cosicché le condotte successive costituirebbero un posi factum indifferente per l'integrazione del delitto. La tesi del Tribunale contrasterebbe dunque con la lettera della legge, ed implicherebbe un sostanziale svuotamento della fattispecie, non essendo concepibile la prova delle intimidazioni subite dai singoli elettori.
Il ricorrente cita giurisprudenza di legittimità secondo cui non sarebbe necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione e minaccia, bastando che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dalla consorteria mafiosa, e dunque come indicazione sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo mafioso.
2.2. Il ricorrente denuncia illogicità della motivazione nella parte in cui inferisce da un frammento di conversazione, relativo a persone in attesa di essere pagate, che i voti erano stati semmai sollecitati mediante la promessa di denaro. In realtà sarebbe arbitraria la presunzione che la frase si riferisse ad elettori e non ad esempio ad ulteriori partecipi della campagna di reclutamento, oppure che fosse stata pronunciata al solo fine di sollecitare i versamenti dovuti da CA.
2.3. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe infine carente nella parte in cui non considera che CA si rivolgeva ai ZI per rapporti con le consorterie mafiose, che lo stesso ZI utilizzava il metodo mafioso (riferimento alla conversazione con la madre sopra citata) e che, comunque, si era rivolto ai responsabili dei famiglie mafiose di Trapani e Marsala. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, anzitutto in relazione al primo dei motivi di doglianza espressi dal Pubblico ministero palermitano. 2. È corretta, in particolare, la critica alla tesi del Tribunale secondo cui, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 416 ter c.p., sarebbe necessario il comprovato ricorso per l'acquisizione dei voti, da parte dei componenti la formazione mafiosa coinvolta nell'accordo, ai metodi di intimidazione e assoggettamento descritti nel precedente art. 416 bis c.p.. In realtà la consumazione del reato precede l'effettiva acquisizione dei suffragi, essendo centrata sulla mera conclusione dell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro (per l'integrazione del delitto a monte della materiale erogazione del compenso si veda, ad esempio, Sez. 1^, Sentenza n. 32820 del 2/03/2012, rv. 253740; per l'irrilevanza sul piano consumativo dell'attuazione di entrambe le promesse che segnano il c.d. patto politico - mafioso può vedersi Sez. 5^, Sentenza n. 4293 del 13/11/2002, rv. 224274). Dunque, l'esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l'oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell'accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alla quale costituisce un post factum, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose (si veda per esempio, a tale ultimo proposito, Sez. 2^, Sentenza n. 22136 del 19/02/2013, rv. 255727). La figura incriminatrice contestata, per altro, non contiene una specificazione nel senso indicato, cioè non prevede neppure che il soggetto alla ricerca di voti chieda all'interlocutore mafioso specifiche modalità di attuazione della campagna, e ne ottenga la promessa. Se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano.
La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto ne' l'attuazione ne' l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, costituisce uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva.
3. Si sono anticipate in sintesi conclusioni che la giurisprudenza di questa Corte ha gradualmente elaborato e consolidato, sia pure con un processo non del tutto lineare.
Tra le decisioni antecedenti assume particolare rilievo, nel presente giudizio, quella deliberata da questa stessa Sezione della Corte di legittimità nel procedimento incidentale a carico di CA DO, cioè dell'imprenditore che avrebbe chiesto all'odierno ricorrente di perfezionare il patto politico mafioso di cui si tratta. Nella sentenza di annullamento con rinvio della decisione di annullamento che il Tribunale di Palermo aveva deliberato (in coerenza con la decisione impugnata i questa sede) si leggono numerosi argomenti a sostegno della tesi (anche qui) accolta (Sez. 6^, Sentenza n. 19525 del 17/04/2014). Si osserva in particolare che "la fattispecie di reato di cui all'art. 416 ter c.p., come può desumersi dal tenore testuale della disposizione, presuppone la presenza di un'associazione di stampo mafioso che si occupa anche del condizionamento del voto, e lo eserciti a servizio dei terzi, anche in conseguenza della corresponsione di somme di denaro, in cambio della promessa di voto ... ciò che è essenziale alla configurazione del reato, e nella specie alla verifica degli indizi sul punto, è la certezza dell'intervento di componenti dell'associazione di stampo mafioso nel condizionamento del voto, e l'avvenuta promessa da parte dell'estraneo alla compagine della corresponsione di denaro in cambio del procacciamento di consenso, risultando indifferente che le somme promesse vadano a retribuire il singolo voto procacciato, o l'azione dei responsabili di zona che tale attività sul territorio vadano concretamente ad esercitare".
Le affermazioni citate riprendono aspetti significativi della giurisprudenza antecedente. Ciò che caratterizza il reato in questione è la particolare qualità del soggetto che promette la campagna di reclutamento, soggetto il quale esercita un condizionamento diffuso e fondato sulla prepotenza e la sopraffazione (Sez. 5^, Sentenza n. 23005 del 22/01/2013, rv. 255502). In tale qualità risiede l'elemento differenziale che, in effetti, va individuato per distinguere tra il reato in contestazione e quelli di cui agli artt. 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Ma l'indicata esigenza di delimitazione non si è risolta, se non episodicamente, nella pretesa del concreto esercizio di pressioni ed intimidazioni, il quale, come sopra si è detto, non compare quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice: "è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che, in sede di riesame, aveva qualificato il fatto come corruzione elettorale di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, modificando l'originaria imputazione di delitto ex art. 416 ter c.p., ritenendo che la sola qualità di "mafioso" del promittente non fosse sufficiente ne' a comprovare la collusione fra candidato ed organizzazione criminale ne' a dimostrare l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per orientare il voto)" (Sez. 1^, Sentenza n. 3859 del 14/01/2004, rv. 227476). Anche nella sentenza riguardante CA si osservato che, "se pacificamente il reato si consuma con la conclusione dell'accordo e la formulazione della promessa che vincola reciprocamente le parti alla raccolta dei voti, in cambio di denaro, è del tutto evidente che non possano assumere alcuna rilevanza concrete le modalità di reperimento del consenso, poiché la potenzialità lesiva della condotta è data dalla mercificazione del libero consenso democratico, di cui viene aumentata la potenzialità corruttiva in quanto perseguita attraverso l'attività di un gruppo associato, in attività nella zona territoriale di interesse, e le cui connotazioni di pericolosità emergano e siano conosciute al proponente. Questi, con l'accordo concluso, ottiene l'ulteriore risultato di aumentare le potenzialità invasive della libera determinazione delle persone sul territorio a cura dei componenti del gruppo illecito, legittimati ad intervenire sulla raccolta di consenso, a prescindere dalle loro concrete modalità attuative, che necessariamente vengono realizzate ad accordo concluso e quindi a reato già perfezionato". In altre parole, "per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 ter c.p., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli ed individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 1^, Sentenza n. 23186 del 5/06/2012, che cita in senso adesivo Sez. 1^, Sentenza n. 3859 del 14/1/2004, rv. 227476 e Sez. 2^, Sentenza n. 46922 del 30/11/2011, rv. 251374; in senso almeno parzialmente contrario Sez. 6^, Sentenza n. 18080 del 13/04/2012, rv. 252641 e Sez. 1^, Sentenza n. 27777 del 25/03/2003, rv. 225864, che però non possono essere condivise per le ragioni fin qui enunciate).
4. Nella decisione concernente CA si è fatto riferimento anche ad un altro profilo della fattispecie in considerazione: ®rimane indifferente che il gruppo si attivi distribuendo ai singoli elettori, o agli intermediari utilizzati, le utilità economiche percepite, trattandosi di modalità esecutiva che sopraggiunge al perfezionamento dell'accordo, e quindi alla consumazione del reato". In particolare, si è escluso che sussista una pretesa "inconciliabilità logica" tra l'eventuale erogazione di denaro ai singoli elettori, quale strumento per l'acquisizione della promessa di voto, ed il metodo intimidatorio che contrassegna l'attività mafiosa e che si vorrebbe esercitato, appunto, in ogni singola relazione tra il gruppo criminale ed i singoli suoi interlocutori. Come detto, l'attuazione del patto di scambio è fenomeno successivo alla consumazione del reato: l'anticipazione della soglia di tutela è giustificata dalla "forza di intimidazione insita nel controllo del territorio, ove riferisce la sua espressione all'esistenza del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che la connota, senza richiedere l'estrinsecazione della forza per ogni azione che si intenda realizzare a tal fine, ove risulti nota la correlazione dell'agente con l'illecita compagine";
la previsione normativa, d'altra parte, "non effettua alcuna distinzione in ordine ai destinatari del pagamento, che potrebbero rivelarsi gli stessi elettori, il gruppo richiesto, o i singoli associati utilizzati quali intermediari territoriali". Del resto, e conclusivamente, non può certo teorizzarsi che il metodo mafioso venga meno ogni qual volta i singoli interlocutori dell'organizzazione criminale traggono un vantaggio, più o meno proporzionato, dalla propria accondiscendenza.
5. Da quanto precede deriva, come anticipato, la necessità di un annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, affinché il Tribunale del riesame valuti se nei fatti contestati, che risultino adeguatamente dimostrati sul piano indiziario, sia ravvisabile il reato di cui all'art. 416 ter c.p., nella configurazione sopra delineata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014