Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 37374
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni.

Commentario1

  • 1Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento
    Giuseppe Amarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per scaricare la sentenza qui annotata, clicca qui. Per scaricare la sentenza Cass., Sez. VI pen., 6 maggio 2014 (dep. 9 settembre 2014), n. 37374, Pres. Ippolito, Rel. Leo, Imp. Polizzi, pure discussa nel commento qui pubblicato (§ 7), clicca qui. Abstract. Qual è il ruolo del c.d. metodo mafioso nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. dopo la recente riforma dell'aprile 2014? La nuova formulazione letterale del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, letta alla luce delle prime, coeve e solo apparentemente contraddittorie, sentenze che si annotano, sembra risolvere le incertezze per lungo tempo addensatesi sul punto sotto la vigenza della vecchia disciplina …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 37374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37374
Data del deposito : 6 maggio 2014

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