Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
05445-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3364/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente - CC 07/11/2019 MARCO VANNUCCI R.G.N. 31798/2019 GAETANO DI GIURO ON NC FRANCESCO ALIFFI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER IO nato a [...] il [...] RA EL nato a [...] il [...] RA NA nato a [...] il [...] RA TO nato a [...] il [...] AL SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori presenti: avv. PORCELLI ANGELA del foro di ROMA, in difesa di AL SE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. avv. BEVILACQUA VALENTINA del foro di ROMA, in difesa di ER IO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. avv. ROMAGNINO DANILO del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato PLACANICA CESARE del foro di ROMA, in difesa di RA EL e RA NA, come da delega depositata in udienza e, con delega orale, in difesa di RA TO, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 giugno 2019, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato, per quanto di interesse in questa sede, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a: -ER IO, per il reato di cui all'art. 416 bis, con il ruolo di partecipe (capo 1), nonché per il concorso nel tentativo di importazione di cocaina (capo 21); FR RI, per i reati di associazione di tipo mafioso, con il ruolo di partecipe (capo 1), di tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio, aggravati anche ai sensi dell'art. 416 bis.
1. cod. pen., commessi ai danni della famiglia ER (capi 5 e 6), di estorsione aggravata dalla finalità mafiosa ai danni di NE EN (capo 7); - FR ZI, per i reati di associazione di tipo mafioso, con il ruolo di partecipe (capo 1), di tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio (capi 5 e 6), nonché di favoreggiamento personale nell'interesse di D'AN NZ (capo 28), tutti aggravati anche ai sensi dell'art. 416 bis.
1. cod. pen.; - FR LV, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con ruolo apicale, di estorsione aggravata ai danni di NE EN (capo 7) e Di MA FA (capo 9), entrambe aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.
1. cod. pen;
AL LV per il reato di cui all'art 73 d.P.R. 309 del 1990 in relazione all'importazione e detenzione di 400 kg. di sostanza stupefacente tipo hashish (capo 18).
1.2. Secondo i giudici della cautela (cfr. pagg. 61 85), le complesse e articolate acquisizioni investigative soprattutto di tipo captativo - ambientale, ma anche di tipo dichiarativo, a seguito del contributo informativo fornito dal collaboratore di giustizia FR NT, oltre che di natura documentale avevano, in primo luogo, dimostrato l'esistenza tra gli indagati di un vincolo avente le caratteristiche proprie dell'associazione prevista dall'art. 416 bis cod. pen.; si trattava, più precisamente, di un sodalizio dotato di originaria ed autonoma forza di intimidazione di tipo mafioso e che, pur non costituendo 2 un'articolazione periferica di un'organizzazione di più vaste dimensioni localizzata nelle zone delle così dette mafie storiche, operava nel territorio di riferimento con modalità ispirate a quelle praticate dalle cosce appartenenti a cosa nostra TA per il ruolo apicale svolto sin dalla fondazione da FR LE, uomo d'onore della famiglia AN, da decenni stabilmente insediata nel capoluogo etneo. Come riferito dal collaboratore di giustizia FR NT, la nuova struttura associativa, costituita da FR LE nell'anno 2009, negli anni a seguire, aveva dapprima assoggettato gli spacciatori locali, costringendoli a cedere una quota dei loro guadagni, per poi esercitare un controllo esclusivo anche delle altre attività illecite nell'area compresa tra IA, Torvaianica ed Ardea, ottenendo un riconoscimento anche dalle altre organizzazioni criminali ed incutendo un forte e radicato timore nella collettività, ben rappresentato dalle conversazioni ambientali che comprovano la consumazione di numerosi episodi estorsivi ai danni di operatori economici (oltre a quelli specificamente contestati agli odierni ricorrenti ai capi 5), 6), 7) e 9), gli ulteriori episodi di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 8), contestati ad altri associati). Le risultanze investigative avevano consentito, inoltre, sempre secondo le valutazioni del Tribunale del riesame, di chiarire adeguatamente il ruolo svolto all'interno della compagine associativa dai singoli associati.
1.3. L'ordinanza impugnata, sulla base del medesimo materiale probatorio, aveva ritenuto sussistenti a carico degli indagati gravi indizi di colpevolezza anche per i reati scopo: le estorsioni, aggravate ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991, contestate nei capi 5), 6) a FR RI e FR ZI, nei capi 7) e 9) a FR RI e FR LV (pagg. 5 33); le violazioni in materia di armi contestate nei capi 11) e 16) a FR LV (pagg. 33 38); i delitti connessi al traffico di stupefacenti (pagg. 39 61). Sulla scorta delle numerose captazioni dal contenuto esplicito, i giudici della cautela nel delineare il modus operandi dell'associazione avevano, in particolare, evidenziato: -che le vittime dell'attività estorsiva versavano in uno stato di assoluto assoggettamento e che per tale ragione avevano accettato, di volta in volta, di soggiacere alle richieste di versamenti di somme di denaro portate avanti prospettando la protezione offerta dalla cosca come unica alternativa utile ad evitare conseguenze negative sulle loro attività economiche o sulla loro incolumità fisica;
che l'organizzazione aveva nella sua disponibilità ed era alla continua ricerca di esplosivi, munizionamenti ed armi da fuoco (alcune delle quali 3 rinvenute e poste in sequestro in occasione di arresti di alcuni sodali) e che, per realizzare detto obbiettivo, chiaramente finalizzato a rafforzare la forza di intimidazione anche nei confronti dei clan rivali, aveva intessuto rapporti di collaborazione con il clan dei casalesi;
che un ulteriore fonte di sostentamento del clan era costituita dallo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacente, in parte importati dalla PA (operazione avente ad oggetto 400 kg di hashish contestata nel capo 18) a AL RG, cfr. pagg. 39 47) dalla Colombia (operazione avente ad - oggetto una partita di cocaina contestato nel capo 21), a FR LV a ER IO, in concorso tra loro, pagg. 47 50), e in parte acquistati da cittagini albanesi (i più episodi aventi ad oggetto diversi quantitativi di cocaina contestati a FR LV nel capo 22, pagg. 50-54), anche con attività di intermediazione in favore di soggetti legati a clan mafiosi operanti nel nel capo 23) aTA e segnatamente al clan LL (operazione contestat n ofa FR LV, pagg. 54 - 61).
1.4. Con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola misura carceraria, il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa stante l'estrema gravità dei reati contestati, la capacità a delinquere dimostrata dagli indagati in passato e la mancata acquisizione di elementi favorevoli da cui desumere la possibilità di fronteggiare utilmente detto pericolo con misure meno afflittive.
2. Avverso l'ordinanza FR RI, FR ZI, FR LV, ER IO e AL LV hanno presentato ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.
3. Il ricorso proposto nell' interesse di FR RI dal difensore di fiducia, avv. Cesare Placanica, è affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo, comune agli indagati FR ZI e FR LV, denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. in relazione al fatto reato contestato al capo 1) della rubrica nonché carenza di motivazione. La tesi della pubblica accusa, condivisa dai giudici della cautela, secondo cui gli indagati avrebbero costituito e reso operativo un sodalizio qualificabile di tipo mafioso di nuova formazione e, quindi, distinto dalle associazioni tradizionali non sarebbe corroborata dalla provvista indiziaria acquisita. I giudici del riesame avrebbero omesso di verificare se l'associazione così individuata sia stata in grado di sprigionare una forza di intimidazione tale da consentire la concreta ed effettiva condizione di assoggettamento ed omertà o nell'ambito di un settore economico o su di una porzione di territorio, con conseguenziale distorsione dei liberi meccanismi concorrenziali. Non sarebbero stati indicati, infatti, 4 episodi di esteriorizzazione del metodo mafioso rivolti alla collettività ma solo episodi delittuosi, come le estorsioni, in cui la carica intimidatoria discende dalla tipologia del reato, mentre l'assoggettamento sarebbe stato desunto da una circostanza equivoca, ossia l'assenza di denunce, che ben può trovare la sua spiegazione in cause alternative dalla forza intimidatoria promanante dal off vincolo sociale, come la caratura criminale di coloro che hanno commesso i singoli reati. Carente sarebbe stata anche la verifica della diffusività del fenomeno con riferimento all'infiltrazione nella vita politica ed economica del territorio;
le conversazioni citate a tal proposto riscontrerebbero, soltanto, le ambizioni di un padre per la figlia senza dimostrare un progetto di espansione del sodalizio, mai avvenuto in concreto. Infine, non sarebbero dimostrativi della mafiosità del gruppo j contatti con esponenti della criminalità organizzata.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa di FR RI denunzia violazione di legge, lamentando l'erronea qualificazione della condotta in termini di partecipazione al delitto di associazione mafiosa nonché vizio di motivazione. I giudici avrebbero valorizzato esclusivamente le condotte ascritte alla FR a titolo di delitti fine, considerandole in modo - automatico dimostrative anche della partecipazione al reato associativo;
dette condotte, tuttavia, non solo si sarebbero sviluppate in un arco temporale assai ristretto rispetto alla permanenza dell'associazione a partire dal 2009, ma non avrebbero nemmeno avuto una efficacia causale determinante nella realizzazione dei singoli illeciti. Nessuna rilevanza in chiave accusatoria, potrebbe essere attribuita alla riscontrata vicinanza con gli altri indagati perché giustificata dal rapporto di parentela.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge con riguardo alla disciplina del concorso di persone nel reato e carenza di motivazione in relazione sia ai reati di cui ai capi 5) e 6) della provvisoria incolpazione, sia all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. L'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa nella istanza di riesame;
di conseguenza, limitandosi ad aderire per relationem alla motivazione contenuta nell'ordinanza genetica, non avrebbe dato conto del significato attribuibile alle conversazioni intercettate non come evocative di una condotta concorsuale, ma come semplice scambio di informazioni tra cha l'indagata e di fratello detenuto sulla prossima apertura della pasticceria da parte della famiglia ER. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen., il Tribunale, oltre a dare per scontata la sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al contrario non vi sarebbe alcuna prova, non avrebbe indicato per ogni singolo fatto 5 criminoso gli elementi fattuali sulla scorta dei quali risulterebbe dimostrato il metodo mafioso, inteso come maggior pressione piscologica sulla vittima derivante dalla convinzione, oggettivamente ingenerata, che l'agente graviti in ambiente mafioso, e non, invece, come carica intimidatrice autonoma tipica del reato di estorsione.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disciplina del concorso di persone nel reato e carenza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 7) della provvisoria incolpazione, nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. Il Tribunale, nonostante le obiezioni sollevate dalla difesa nell'istanza di riesame sulla mancata individuazione di una specifica condotta materiale ascrivibile all'indagata nella contestata fattispecie concorsuale, si sarebbe limitato a richiamare le conversazioni ambientali che però avallano la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, secondo cui FR NT aveva incaricato soltanto il fratello LV della riscossione del debito, mentre FR RI aveva tenuto una condotta, a tutto concedere, qualificabile in termini di connivenza non punibile.
4. Il ricorso proposto nell' interesse di FR ZI dal difensore di fiducia,avv. Cesare Placanica, è affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo, comune anche agli indagati FR ZI e FR LV, denuncia violazione di legge per erronea applicazione al caso di specie dell'art. 416 bis cod. pen., contestato al capo 1) della rubrica, nonché carenza di motivazione.
4.2. Con il secondo denunzia violazione di legge, lamentando l'erronea qualificazione della condotta in termini di partecipazione al delitto di associazione mafiosa nonché vizio di motivazione. I giudici non si sarebbero confrontati, se non con argomentazioni apodittiche meramente ripetitive di hquelle contenute dell'ordinanza genetica, con le censure dell'istanza di riesame fr tese a dimostrare come l'indagato sia del tutto estraneo alla compagine associativa al punto da essere definito dal capo indiscusso, FR LE, persona perbene, pulito, lavoratore. Da nessuna emergenza investigativa si ricaverebbe che la pasticceria gestita da FR ZI costituiva una risorsa economica strumentale all'organizzazione e che il ricorrente abbia contribuito ad alimentare la forza di intimidazione della consorteria nel contesto sociale e criminale di riferimento, beneficiando anche di tale capacità per i propri interessi imprenditoriali. Le diverse conclusioni cui era pervenuta sul punto l'ordinanza impugnata sarebbero spiegabili con l'erronea valutazione delle emergenze probatorie ed in particolare: delle - affermazioni fatte nel corso di un colloquio intercettato dal figlio di FR 6 LE, ON, che aveva descritto con enfasi la reazione nei confronti di due clienti, rei di avere messo in discussione l'egemonia del clan FR nella zona, perché non credibili a causa dell'esasperazione dimostrata nel dialogo dalla fonte de relato;
dell'incontro tra FR ZI e IT LU, nel - corso del quale il ricorrente si era limitato a reagire in modo scomposto nei confronti di persone in difesa del figlio LV;
della conversazione tra FR RI ed il compagno in cui si parla della consegna di somme di denaro a FR ZI nell'ambito di un regolamento di conti economici tra familiari e non certo del versamento di introiti delle attività illecite del clan (tanto è vero che in altre conversazioni sono FR LE e FR LV a pretendere soldi da ZI); della ritrattazione operata da FR ZI, su sollecitazione dei familiari, delle inziali dichiarazioni accusatorie rese nei confronti degli esponenti del clan LL che lo avevano sequestrato nell'ambito di una controversia per il pagamento di una partita di stupefacente, perché comunque la complessiva vicenda attesta come FR ZI sia stato vittima di un reato gravissimo.
4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge con riguardo alla disciplina del concorso di persone nel reato e carenza di motivazione, in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6) della provvisoria incolpazione nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. I giudici della cautela avrebbero desunto la partecipazione di FR ZI all'attività estorsiva ai danni della famiglia ER solo dalla circostanza che l'odierno ricorrente fosse il titolare della pasticceria che avrebbe beneficiato dell'attività estorsiva tesa ad eliminare uno dei suoi potenziali concorrenti;
del tutto insufficiente sarebbe l'unico elemento probatorio a carico dell'indagato rappresentato - dalla conversazione in cui la figlia RI riferisce al fratello NT che il padre si era alterato e sorpreso per l'apertura nelle immediate vicinanze del nuovo esercizio commerciale - perché non fornisce informazioni precise sullo specifico contributo di FR ZI, anche solo di natura morale. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen., il Tribunale non avrebbe considerato che i reati sono stati commessi sfruttando in via esclusiva la carica intimidatrice autonoma tipica del reato di estorsione.
4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. nonché alla disciplina del concorso di persone nel reato, e carenza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 24) della provvisoria incolpazione nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente considerato che il latitante asseritamente favorito, formalmente assunto da FR ZI, è stato 7 cercato e catturato nello stesso giorno in cui sono iniziate le ricerche volte a dare esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa nei suoi confronti e che FR ZI si è limitato a condurre il personale dei carabinieri impegnato nelle ricerche presso l'abitazione di FR LV;
non conduce a diversa interpretazione la conversazione intercorsa tra FR LE e la moglie. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen., il Tribunale avrebbe fornito una motivazione carente.
5. Il ricorso proposto nell' interesse di FR LV dal difensore di fiducia, avv. Cesare Placanica, è affidato ad un solo motivo, comune anche agli indagati FR ZI e FR LV, con cui denuncia, come già illustrato trattando il ricorso degli altri due coimputati, violazione di legge per erronea applicazione al caso di specie dell'art. 416 bis cod. pen., contestato al capo 1) della rubrica, nonché carenza di motivazione.
6. ER IO ha affidato il suo ricorso a due motivi.
6.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e, in relazione al reato di cui al capo 21), anche dell'art. 416 bis.
1. cod. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento, sia alla mancata valutazione dei documenti allegati ai motivi di riesame posti a fondamento di una ricostruzione alternativa, plausibile, sia in merito all'assenza di affectio societatis, sia in merito all'irrilevanza delle condotte di partecipazione addebitate. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a glissare gli elementi offerti dalla difesa riproponendo acriticamente l'interpretazione del materiale probatorio proposta dal pubblico ministero e accolta dal Giudice per le indagini preliminari. L'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto decisivi per la partecipazione al sodalizio dell'ER i rapporti intessuti nel corso degli anni con il vertice del clan, rappresentato da FR LV, considerati espressione di cointeressenza criminale;
in quest'ottica distorta ha interpretato una delle missive in atti come manifestazione della volontà dell'ER di aderire al sodalizio FR in corso di costituzione. L'assunto, infatti, non terrebbe conto né dell'epoca di materiale redazione della lettera, risalente a ben dodici anni prima del rinvenimento e sequestro, né del suo reale contenuto che fa chiaro riferimento ai rapporti di tipo strettamente personale sviluppatisi tra l'ER e FR LV, così come documentato dalla difesa, anche a seguito del grave lutto, la morte del figlio LE, che aveva colpito l'ER. Il materiale accusatorio acquisito a carico dell'ER sarebbe, d'altra parte, così limitato da non avere consentito la sua citazione nella parte più rilevante del provvedimento impugnato, in cui si dà conto delle singole attività illecite poste in essere dalla cosca FR attraverso la consumazione dei reati fine;
da nessuna conversazione intercettata o da altri elementi di 8 indagine sarebbe possibile comprendere la posizione occupata dall'ER all'interno del sodalizio, il suo ruolo operativo e, ancora più a monte, la stessa consapevolezza della natura illecita degli affari gestiti da FR LV e dal suo nucleo familiare nonché del metodo di tipo mafioso utilizzato, considerato che l'ER non ha mai partecipato ad alcuna attività vessatoria. L'estraneità dell'ER rispetto all'organizzazione mafiosa non sarebbe smentita dalla presunta attività di supporto che lo stesso avrebbe compiuto, accompagnando FR LV ad un incontro in Sicilia con AN AN;
non vi sarebbe, infatti, la prova che l'ER, oltre ad accompagnare in auto FR LV, abbia partecipato all'incontro. L'affectio societatis non potrebbe nemmeno essere ricavata dalla ritenuta partecipazione dell'ER al tentativo di importazione di cocaina atteso che lo stesso, a tutto concedere, si sarebbe limitato, nell'ambito di in un'operazione protrattasi per più mesi, a compiere una telefonata al AF, dal contenuto neutro, quindi non dimostrativa neanche del suo contributo al reato scopo, senza partecipare ad incontri o trattative. L'assenza di elementi dimostrativi dell'affectio societatis avrebbe dovuto indurre il Tribunale, in applicazione del principio del favor rei, ad individuare una diversa qualificazione giuridica della sua condotta in termini di concorso esterno.
6.2. Con il secondo motivo, la difesa ricorrente nell'interesse dell'ER denuncia vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e, più specificamente, in ordine alle condizioni di applicabilità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di reiterazione della condotta illecita valorizzando circostanze che sono riferibili agli altri indagati ma non all'ER; di conseguenza, non sarebbe stata presa in esame, né la documentazione prodotta dalla difesa attestante la sua difficile situazione personale e familiare (quasi settantenne titolare di pensione sociale), né, ai fini del necessario giudizio sulla concretezza ed attualità dell'individuato pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., il lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestatigli in via provvisoria nonché l'adeguatezza di misure meno afflittive. Infine, non è cor- stato formulato il giudizio, anche esso necessario, sulla certezza o alta do tu sie سے مرنے probabilità che all'ER si presenti e coloca effettivamente l'occasione di compiere nuovi delitti.
7. Il ricorso proposto nell' interesse di AL RG dal difensore di fiducia, avv. Angela Porcelli, è affidato a tre motivi.
7.1. Con il primo la difesa ricorrente eccepisce, anche in questa sede, la violazione dell'art. 405 e seg. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni captate dopo la 9 scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari calcolato a partire dalla compiuta identificazione del AL quale indagato suscettibile di essere iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale del riesame questione relativa alla mancata iscrizione del AL nel registro degli indagati in epoca coeva alla sua identificazione sarebbe irrilevante, perché è pacifico che lo stesso è stato identificato solo nell'informativa conclusiva del novembre 2018 e che quindi non può essere interessato da indagini compiute dopo il termine di scadenza. L'assunto, oltre ad essere illogico e contraddittorio atteso che sono gli stessi giudici del riesame a precisare, in altra parte dell'ordinanza, che il AL è stato individuato già nel 2015, sarebbe giuridicamente erroneo e in contrasto con la Convezione EDU ed in particolare con il principio di parità delle armi tra accusa con it e difesa nonché del principio costituzionale del giusto processo in tutte le sue declinazioni;
esso, più precisamente, si fonda su una interpretazione delle norme del codice di rito che, postulando il difetto del potere del giudice per le indagini preliminari di sindacare la tempestività dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, consentirebbe l'elusione sistematica ed incontrollabile del termine di cui all'art. 406 cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero, con conseguente possibilità per quest'ultimo e per la polizia giudiziaria di compiere attività investigativa, anche invasiva come le intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza l'osservanza del termine delle indagini pur previsto in modo inderogabile. Ove si accedesse alla - opposta tesi propugnata dalla difesa ricorrente, alla stregua della quale la mancata iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato determinerebbe in ogni caso la inutilizzabilità dell'attività di indagine, sarebbe possibile pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le norme coinvolte.
7.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione relativa ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale nonché con quella di legittimità, non conterrebbero alcun riferimento nel corpo della motivazione alle ragioni che rendevano indispensabile l'intercettazione dell'utenza facente capo al AL, specificando necessario collegamento tra l'indagine in corso e la sua persona.
7.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla fattispecie, contestata al capo 18), relativa alla detenzione di 400 chilogrammi di sostanza stupefacente. I giudici della cautela avrebbero desunto la condotta 10 ६ ascritta al AL non solo in assenza del sequestro, ma anche di seri riscontri alle conversazioni telefoniche ed ambientali;
non potrebbe valorizzarsi in chiave accusatoria, in presenza di droga parlata e di conversazioni dal significato non autoevidente, né il sequestro di quindici chili di hashish, perché rinvenuti in possesso del coindagato NE, né le conversazioni riportate nell'ordinanza perché intercorse tra soggetti diversi dal AL e di difficile interpretazione;
ciò è tanto vero che, sulla base delle stesse conversazioni, il Tribunale indica l'operazione ora come avente ad oggetto 100 chilogrammi, ora come relativa a 400 chilogrammi di stupefacente. In ogni caso, difetta qualunque motivazione utile a spiegare le ragioni per cui la polizia giudiziaria, nonostante l'attività di intercettazione in corso, non sia riuscita attraverso controlli e pedinamenti a sequestrare la sostanza oggetto dei traffici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va in premessa osservato, al fine di evitare inutili ripetizioni nella disamina dei singoli motivi, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia effettiva≫ e non meramente apparente;
b) non sia manifestamente illogica», in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante;
è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero 11 ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula Rv. 233708; Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Rv. 251516, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consesso di questa Corte, assai di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando siano captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).
2. Tanto posto i ricorsi proposti da FR RI, FR ZI e FR LV vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, in ogni caso, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, mentre i ricorsi di ER IO e AL RG vanno rigettati.
3. I ricorsi di FR RI FR ZI e FR LV possono essere affrontati congiuntamente in ragione della sovrapponibilità di gran parte delle questioni poste. 12 3.1. Generico è il primo motivo con cui tutti e tre i ricorrenti deducono l'assenza di adeguata prova cautelare del carattere mafioso dell'associazione nei termini indicati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ossia come idoneo a determinare nella comunità di riferimento una effettiva condizione di assoggettamento e di omertà attraverso concreti episodi di esteriorizzazione della forza di intimidazione. L'assunto difensivo non si confronta in alcun modo con la motivazione specificamente resa dall'ordinanza impugnata in risposta alle analoghe doglianze espresse con l'istanza di riesame. Secondo il Tribunale del riesame, infatti, dalle conversazioni captate e dall'attività investigativa di riscontro, specie quella comprovante i singoli reati scopo, nonché dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia FR NT, è emerso che gli associati, legati tra loro da un vincolo stabile, anche in ragione della appartenenza al medesimo nucleo familiare di molti di loro, hanno aderito ad un programma volto alla consumazione di un numero indeterminato di reati attraverso l'impiego di una rilevante e concreta capacità intimidatoria ben diversa rispetto a quella necessaria per compiere ogni singola attività illecita perché derivante, oltre che dalla estrinsecazione delle minacce e dal compimento degli atti di violenza funzionali al reato scopo come quello di tipo estorsivo, direttamente e più a monte, dalla stessa esistenza del vincolo associativo in grado, di per sé, di generare una condizione di assoggettamento e di omertà, nella comunità insediata nell'area territoriale di influenza, così diffusa e radicata da poter esser agevolmente sfruttata non solo per la consumazione di più delitti ma anche per l'acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche o * ф per la realizzazione profitti e vantaggi ingiusti per sé o epr altri (cfr. pagg. 63 e seg.). Secondo l'ordinanza impugnata, la connotazione mafiosa del gruppo facente capo a FR LE è adeguatamente dimostrata dalla compresenza di più indici rivelatori ed in particolare: - dall'attività estorsiva praticata nel periodo di riferimento e, segnatamente, dalle condotte di coartazione degli operatori economici del territorio di Torvaianica, Ardea e IA a pagare, con mezzi illeciti, somme di denaro a titolo di protezione, donde la notorietà dei metodi utilizzati e della loro efficacia;
emblematiche della diffusa condizione di assoggettamento sono le dichiarazioni rese in ambientale dalle persone offese, tutte consapevoli di relazionarsi con un gruppo, significativamente auto appellatosi la «Sicilia o i Siciliani>>, e tutti pesantemente condizionati dalla capacità del sodalizio di porre in essere gli atti ci di volta in volta minacciati, considerati alla stregua di un male ineluttabile cuirsi cf- poteva sottrarre solo versando il denaro richiesto (pagg. 80 - 82); 13 -dalle modalità di esecuzione dell'attività di spaccio di stupefacenti con ricorso abituale ad atti intimidatori e violenti nei confronti degli acquirenti morosi tale da garantire un vero e proprio monopolio nel settore;
- dalla condizione di totale assoggettamento dei sodali, proni ad un contesto gerarchizzato, permeato dalla percezione di ruoli e del rispetto dovuto ai capi e, in particolare, a FR LE, titolare del potere non solo di impartire ordini e direttive ma di adottare le misure, anche sanzionatorie, necessarie per mantenere stabile il vincolo contro spinte disgregatrici (pagg. 71 - 76); - dalla fama criminale che la famiglia FR aveva acquisito nel corso degli ultimi trent'anni, periodo in cui i suoi esponenti erano stati protagonisti dei più eclatanti fatti di sangue avvenuti nella zona;
- dai rapporti, di collaborazione o conflittuali, intrattenuti a titolo paritario con altre consorterie mafiose sia quelle operanti nello stesso territorio o quelli limitrofi, i casalesi, o nei territori di origine dei suoi principali esponenti, i gruppi mafiosi appartenenti a cosa nostra TA, (pag. 66 - 71); dall'assenza di denunce delle vittime di reati, anche gravi;
dal formale ossequio prestato al capo cosca, dopo l'ammissione alla - detenzione domiciliare, non solo da parte di cittadini comuni ma anche di personaggi politici e persino dell'ex comandante della stazione dei carabinieri;
dai rapporti intessuti dai vertici dell'organizzazione con la sfera politica politico e imprenditoriale anche attraverso il progetto di infiltrazione nelle amministrazioni locali, affidato alla nomina quale assessore comunale di un componente della famiglia (pagg. 82 - 85). La definizione giuridica dell'associazione ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., sulla scorta degli esposti indici rivelatori del «metodo mafioso», è perfettamente in linea con il condivisibile orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie, assimilabili a quella in esame, di mafia c.d. delocalizzata, in quanto operativa in territori diversi da quelli tradizionali, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo esclusivo di una determinata area territoriale, atteso che non è necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258637,Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264126;Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S, Rv.274120). Nello schema normativo previsto dall'art. 14 416-bis cod. pen. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone;
rientrano anche «piccole mafie» con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione ср che aggrava la 39 responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell'intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà. Anche una sola condotta, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, può esprimere di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 11/02/1994, Rv. 198577). Né va trascurata una tuttora valida, risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, perché sussista la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, ne' una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale;
che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti;
che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Rv. 216634; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258637). L'orientamento appena esposto è stato più recentemente ribadito affermandosi che che è sufficiente l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia ofo - munito della connotazione finalistica richiesta dalla norma incriminatrice, a prescindere del grado di penetrazione nel tessuto economico e sociale del for- territorio di elezione. (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, EA e altri, Rv. 270442).
3.2. Parimenti generico e meramente confutativo è il secondo motivo dei ricorsi proposti da FR RI e FR ZI, relativo alla qualificazione della condotta di entrambi in termini di partecipazione al delitto di associazione mafiosa. 15 La ricostruzione contenuta nell'ordinanza impuganta, partendo dalla corretta premessa che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno «status» di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo fornendo un apporto personale, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263953), ha individuato, in modo analitico e puntuale il contributo, consapevole e volontario, fornito dai due ricorrenti al perseguimento del programma delinquenziale del sodalizio: FR RI, oltre a tenere costantemente informato il fratello detenuto NT, in ripetuti colloqui presso la casa di reclusione, delle vicende più importanti in modo da raccoglierne i suggerimenti destinati agli altri associati, ha partecipato personalmente ad alcuni reati scopo (capi 5, 6 e 7) e si è occupata di mantenere e consolidare il vincolo sociale in momenti di fibrillazione, sia impegnandosi a risolvere il dissidio sorto tra il fratello LV ed il convivente D'AG TO (non certo per ragioni personali ma allo scopo si salvaguardare la consolidata capacità intimidatoria del gruppo tanto da dire al fratello «Da quando non state più insieme, tu e TO, forza di Torvaianica, IA e Roma s'è levata s'è levata la forza di tutto»), sia attivandosi per far ritrattare il padre ZI, che, dopo essere stato vittima di un sequestro, aveva reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria che rischiavano di alimentare il conflitto con il clan TA dei LL (pagg. 90-91); FR ZI ha messo a disposizione del gruppo l'esercizio commerciale di cui era titolare, la pasticceria DA CE, sia quale risorsa economica strumentale dell'associazione, sia come snodo di attività relazionali e/o logistiche e, precisamente, quale luogo dove tutti gli interessati potevano recarsi per contattare gli esponenti di vertice del gruppo;
inoltre, il FR in più occasioni, interpellato da esponenti di altri gruppi criminali, ha operato come necessario canale di collegamento per entrare in contatto con il clan e con i suoi vertici, per esigenze connesse a qualunque attività illecita (specie nel settore degli stupefacenti e delle armi), ed ha contribuito attivamente ad alimentare la forza di intimidazione della consorteria partecipando all'attività delittuosa contestato nei capi 5) e 6), aderendo così convintamente alla strategia ed alle esigenze organizzative del clan da ritrattare le accuse, già cją formalizzate contro i suoi rapitori nell'ambito di una controversia a con altro gruppo mafioso, il clan TA LL SA (pagg. 89 - 90). 16 A fronte di dette valutazioni, fondate sull'apprezzamento di merito del materiale investigativo congruamente richiamato (anche quello relativo ai singoli reati scopo in sintonia con il principio consolidato in base al quale tra i principali indicatori fattuali dai quali può logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio deve essere annoverata la commissione di delitti - scopo (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), la difesa ricorrente ne oppone altre di segno contrario, già contenute nell'istanza di riesame e confutate nell'ordinanza impuganta con argomentazioni diffuse immuni da vizi logici (pagg. 93 - 95). Con riferimento a FR RI, per di più, le obiezioni solevate off- sulla durata limitata del periodo in cui avrebbe operato in favore dell'associazione, composta peraltro da suoi familiari, e sul ruolo marginale svolto nella consumazione dei reati fine non sono neanche decisive ai fini della dimostrazione della sua estraneità alla compagine associativa. La giurisprudenza di legittimità ha, a questo proposito, chiarito che integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire, pur se collegati ai vincoli familiari che lo legavano agli altri affiliati (Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Gallo, Rv. 247050),e dalla durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione che può anche protrarsi per periodo anche off- breve (Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. ed altri, Rv. 250771).
3.3. Anche il terzo motivo dei ricorsi proposti da FR RI e FR ZI, relativo alla partecipazione all'attività estorsiva ai danni della famiglia ER di cui ai capi 5) e 6) della provvisoria incolpazione nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen., è formulato in modo meramente oppositivo alle argomentazioni della ordinanza impugnata e comunque generico: i ricorrenti si limitano invero a superficiali censure sulla significatività del compendio probatorio e alla mera reiterazione delle tesi difensive, che il Tribunale del riesame ha affrontato con motivazione adeguata, né giuridicamente errata né manifestamente illogica. L'ordinanza impugnata, infatti, ha posto in evidenza, con riferimento a FR RI, come lo scambio di informazioni il fratello NT fosse strumentale alla con consumazione del reato, atteso che la FR, oltre a condividere apertamente il piano criminoso, non solo si era fatta portavoce all'esterno del carcere dell'autorizzazione concessa dal fratello detenuto al compimento dell'atto intimidatorio, comunicandola agli altri sodali, ma aveva assicurato il suo impegno per reperire l'esecutore materiale dell'incendio in concreto realizzato 17 (nel colloquio del 19.2.2015 FR NT consiglia alla sorella, che approva la scelta, di realizzare l'atto intimidatorio con l'uso di liquido infiammabile, nel successivo colloquio dell'8-4-2015, FR RI informa il fratello che l'azione è già stata programmata, infine il 28.4.205 il locale della famiglia ER subisce un danneggiamento seguito da incendio); con riferimento a FR ZI, i giudici della cautela hanno osservato che lo stesso, oltre 17 ad essere il diretto beneficiario dell'attività intimidatoria volta a contrastate for l'apertura di un nuovo esercizio commerciale concorrente, aveva espressamente incaricato la figlia RI di chiedere al fratello detenuto l'autorizzazione all'attentato incendiario poi effettivamente compiuto. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen., il Tribunale, come già precisato trattando del motivo relativo al reato associativo, ha diffusamente spiegato come gli esecutori non solo hanno in concreto utilizzato la particolare forza di intimidazione derivante dal sodalizio ma hanno agito allo scopo di agevolare al consorteria di comune appartenenza.
3.4. Non sfugge al giudizio di genericità anche il quarto motivo del ricorso di FR RI, relativo alla partecipazione al reato di cui al capo 7) della provvisoria incolpazione nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. Il Tribunale, ha preso in esame e motivatamente escluso la prospettazione difensiva secondo cui l'indagata si sarebbe limitata ad agire quale connivente e non come concorrente, valorizzando, a tal fine, le conversazioni ambientali e le dichiarazioni rese dal fratello NT;
dalla loro disamina i giudici sono pervenuti alla conclusione che la FR, in adesione alle sollecitazioni ricevute dal fratello, in quel frangente detenuto, non solo aveva personalmente esternato agli altri componenti del clan l'ordine di procedere al recupero dei crediti vantati da IE FA per compravendita di droga nei confronti di una pluralità di soggetti, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo, ma aveva nei mesi successivi costantemente tenuto informato il fratello dello sviluppo dell'azione, ricevendo le opportune direttive per il prosieguo.
3.5. quarto motivo del ricorso di FR ZI è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia violazione di legge e generico nella parte in cui denuncia il vizio motivazionale. La circostanza che il latitante favorito, sia stato catturato nello stesso giorno in cui sono iniziate le ricerche volte a dare esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare non incide sulla sussistenza del reato di favoreggiamento personale che ha natura di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento 18 delle indagini o delle ricerche, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv. 262799). In applicazione di questo consolidato principio, il Tribunale ha ritenuto sussumibile nella fattispecie incriminatrice dell'art. 378 cod. pen. la condotta posta in essere da FR ZI il quale, alla stregua del contenuto delle conversazioni intercorse tra tutti i protagonisti ed in particolare tra FR LE e la moglie IG NA nelle ore immediatamente precedenti all'arresto del latitante D'AN NZ presso l'abitazione di D'TI AN, aveva sviato le ricerche avviate dalla polizia giudiziaria per dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Catania nei confronti del la Sule D'AN, fornendo ai carabinieri che lo avevano interpelalto nella qualità di formale datore di lavoro della persona ricercata notizie false sul luogo dove quest'ultima si trovava in modo da consentire al correo, FR LE, di avvisare in tempo utile il D'AN della necessità di rendersi irreperibile per evitare l'arresto, utilizzando all'uopo come rifugio un'abitazione sita in Tor San Lorenzo dove veniva condotto in auto da FR LV. di 5. Entrambi i motivi del ricorso ER IO sono infondati.
5.1. Il primo relativo all'erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e, in relazione al reato di cui al capo 21), anche dell'art. 416 bis.
1. cod. pen., nonché al vizio di motivazione sulla ritenuta condotta di partecipazione sia al reato associativo sia al reato scopo, è privo di pregio. Come già ricordato, ai fini della integrazione della condotta di partecipazione è necessario che l'agente si metta a disposizione non dei singoli associati ma dell'intera organizzazione criminale per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
la c.d. «messa a disposizione», infatti, è idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, Nucera, Rv. 250670; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169); essa, come t qualunque altro elemento costituivo del reato, può essere dimostrata con l'impiego della prova logica, utilizzando i così detti elementi rivelatori tra i quali assumono una significativa rilevanza l'eventuale partecipazione dell'interessato alla consumazione dei reati scopo. L'ordinanza impugnata, ponendosi nell'alveo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ER, in ordine alla partecipazione al reato associativo, secondo un percorso logico immune da vizi, da più elementi fattuali, tra loro convergenti, ed in particolare: 19 G dall'esplicita manifestazione dell'aspirazione ad associarsi a FR LV contenuta in una missiva sottoscritta dall'ER, risalente al luglio dell'anno 2007, quindi in epoca precedente alla costituzione del clan di cui il predetto FR era uno degli esponenti di vertice insieme con altri familiari, collocata nell'anno 2009; dal prolungato rapporto di collaborazione intrattenuto negli anni successivi dall'ER con FR LV, come detto non semplice associato ma uomo di vertice del sodalizio, sviluppatosi attraverso una duratura e costante attività di supporto logistico (sia in occasione del viaggio a Catania per un incontro con esponenti della locale famiglia mafiosa, sia durante un periodo di clandestinità allorquando l'ER aveva anche riscosso somme di denaro per conto e nell'interesse del FR); dalla partecipazione ad un reato fine, quello contestato al capo 21), con un ruolo necessariamente implicante un rapporto fiduciario non solo con FR LV ma esteso all'intero clan (all'ER in buona sostanza sono stati affidati i documenti e le ingenti risorse finanziarie di pertinenza dell'organizzazione da cui dipendeva il buon esito dell'operazione). nst фа In definitiva, secondo la ricostruzione della ordinanza impuganta la relazione qualificata dell'indagato con il FR LV, lungi dal concretizzarsi in una mera contiguità compiacente con un singolo esponente del sodalizio, si è tradotta, sul piano oggettivo, in un vero e proprio contributo, protrattosi stabilmente nel tempo, dotato di rilevanza causale, alla conservazione e al rafforzamento della consorteria. Sul piano soggettivo, detta relazione, stante la natura altamente fiduciaria degli incarichi attribuiti all'ER dal FR, postula la piena consapevolezza da parte dell'odierno ricorrente delle complessive dinamiche associative nonché della rilevanza del suo contributo per il raggiungimento degli scopi comuni;
è, infatti, del tutto irragionevole che FR LV, nella propria posizione verticistica, non si affidasse per i delicati incarichi commissionati all'ER, svolti anche nell'interesse degli altri associati, ad un soggetto messo a conoscenza degli affari illeciti riferibili all'intero gruppo. Conseguentemente, non vi è spazio per l'operatività dell'istituto del concorso esterno, atteso che l'ER, lungi dall'essere privo della «affectio societatis», prestando in modo continuativo il suo apporto, peraltro non limitato a singole attività illecite, si è rapportato al sodalizio come un intraneus ossia con la coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente (ex multis: Sez. 6, n. 49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112). 20 Non consentite nel giudizio di legittimità sono le censure sull'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa e sul tentativo di importazione di stupefacente di cui al capo 21) perché ripropongono una rilettura degli elementi di prova già congruamente valutati dal Tribunale e, segnatamente, delle conversazioni captate in ambientale e della correlata attività investigativa Nel cfr di riscontro. Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impuganta il materiale probatorio in questione, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, valutata recessiva, dimostra con il livello di certezza richiesto in sede cautelare, che l'ER non è intervenuto nella trattativa in una singola e limitata occasione, ma ripetutamente sia mettendo in contatto FR LV con più persone incaricate di operare l'acquisto dai narcotrafficanti sudamericani, tra cui AF EL, sia partecipando a più incontri in preparazione del viaggio in Colombia di quest'ultimo, sia inviando denaro per conto del FR, sia trasmettendo messaggi SMS inerenti la trattativa in corso per l'acquisto della partita di droga. Né, sempre secondo i giudici della cautela, sussistono dubbi circa l'identificazione dell'ER quale soggetto cui si riferiscono il FR e il AF nella captazioni alla stregua del chiaro contenuto delle stesse e dell'uso da parte degli interlocutori degli appellativi ricorrenti di «cugino» e «lungo»; d'altra parte, l'ER non solo è stato chiamato su una utenza risultata nella sua personale disponibilità ma, secondo la documentazione in atti, ha personalmente eseguito le transazioni relative ai finanziamenti dell'organizzazione agli indagati che avrebbero dovuto importare la cocaina destinata al successivo spaccio nel territorio nazionale.
5.2. Il secondo motivo relativo alle esigenze cautelari è parimenti infondato. Il Tribunale, partendo dalla corretta premessa che il titolo cautelare è stato applicato all'ER per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., nonché per un reato scopo aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.
1. cod. pen., ha correttamente ritenuto operante la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Come è noto, dopo la riformulazione operata dalla legge n. 47 del 2015 del terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. (che ha adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), detta presunzione legale di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura della custodia in carcere è stata trasformata da assoluta in relativa, in virtù del temperamento rappresentato dal potere-dovere del giudice di applicare una misura meno gravosa allorché, nel singolo caso concreto, siano stati acquisiti elementi favorevoli di valutazione in ordine all'idoneità di una misura alternativa alla custodia inframuraria a soddisfare le medesime esigenze di cautela e sempre che non siano stati acquisiti elementi dai quali 21 risulti l'insussistenza di esigenze cautelari. In presenza dei gravi indizi di det H. colpevolezza di particolari, tra cui quelli odiernamente contestati all'ER, for l'ordinario iter del ragionamento giustificativo deve essere invertito, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha, in tal caso, un primario obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma ha un obbligo di apprezzamento delle eventuali ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. In siffatte ipotesi, risulta pertanto doveroso da parte del giudice del merito cautelare procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di neutralizzazione dei contenuti della presunzione che possono rinvenirsi in termini astratti in particolari caratteristiche della condotta, tali da denotarne la tendenziale occasionalità o in altre circostanze di fatto tali da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore. In sintonia con questi principi, il Tribunale, con valutazione implicita, ha ritenuto inidonei a giustificare il superamento della presunzione gli elementi addotti dalla difesa, quali l'età ed il godimento di pensione sociale, invero già in astratto privi di diretta incidenza sul giudizio prognostico in tema di recidivanza, rilevando altresì che l'attualità dele esigenze cautelari non è esclusa nemmeno dal tempo trascorso dalla consumazione dei singoli reati fine, avuto riguardo all'estrema pericolosità dimostrata dal sodalizio anche durate il periodo in cui le sue figure di vertice erano sottoposti a misure detentive pure di tipo domiciliare.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di AL RG è nel suo complesso infondato 7.1. Il primo motivo, con cui la difesa ricorrente deduce la violazione delle disposizioni in tema di iscrizione nel registro degli indagati e di utilizzabilità delle conversazioni intercettate dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, propone una interpretazione delle norme del codice di rito del tutto dissonante da quella consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e condivisa dal Collegio. Secondo l'ordinanza impugnata, l'iscrizione del AL nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 407 cod. proc. pen. era divenuta possibile solo nel novembre 2018, con la copiosa informativa conclusiva depositata dagli operanti a seguito dell'analisi del complesso materiale investigativo, sicché l'odierno ricorrente non era stato interessato da indagini inutilizzabili perché compiute oltre il termine di durata massima, atteso che anche quelle sui si era posta l'attenzione della difesa, p ossia le intercettazioni ambientali e telefoniche, erano state eseguite nell'anno 2015, quindi prima ancora dell'inizio della decorrenza del termine che ha luogo 22 con l'iscrizione. L'assunto è pienamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte, anche nel suo massimo consesso, secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice, nelle diverse fasi del procedimento, sia consentito stabilire una diversa decorrenza (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). Non assume, di conseguenza, alcuna rilevanza il prospettato ritardo dell'ufficio del pubblico ministero nel procedere all'iscrizione del AL nell'anno 2018, anziché in epoca coeva alla sua compiuta identificazione quale autore del reato in materia di stupefacenti (cronologicamente collocata nel 2015), dal momento che l'omessa annotazione della «notitia criminis'> nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta», non determina alcuna patologia degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, continua sempre a decorrere per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all""an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248 e, più di recente tra le altre, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Rv. 275046).
7.2. E', invece, del tutto generico il secondo motivo relativo all'omessa motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione per l'assenza di qualunque riferimento al pur necessario collegamento tra l'indagine in corso e la persona del AL, non avendo la difesa non solo indicato elementi specifici tali superare l'argomentare del Collegio capitolino (pagg. 45 46) in merito alla sussistenza, nel decreto genetico di autorizzazione all'ascolto dell'unica utenza in uso al AL (la n. 340.8776968) e nella successiva proroga, di adeguata motivazione estesa a tutti i requisiti di legge e quindi anche al collegamento tra l'utilizzatore dell'utenza, identificato 23 nel AL solo in occasione della prima proroga, ed i reati per i quali era ritenuta indispensabile l'uso dello strumento captativo (sia quello previsto dall'art. 416 bis cod. pen. sia le violazioni in materia di stupefacenti), ma neanche adempiuto all'onere, imposto dal principio di autosufficienza del ricorso, di curare la produzione dei decreti interessati e delle risultanze documentali addotte a fondamento del dedotto vizio processuale.
7.3. E', infine, inammissibile per genericità e comunque non consentito il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine of- al reato detenzione di 400 chilogrammi di sostanza stupefacente, contestato al capo 18). La difesa ricorrente si è limitata, infatti, a confutare la valutazione delle emergenze probatorie contestando, in particolare, il significato attribuito alle conversazioni intercorse tra i protagonisti dal 31 luglio 2015 fino all'arresto in flagranza di NE LU, in procinto di consegnare un carico di quindici chili di stupefacente a Coppola Emiddio incaricato da FR LE, opponendo argomentazioni di segno contrario a quelle del Tribunale che però non tengono conto che il AL, secondo l'accertamento di merito desunto dall'autoevidenza delle predette conversazioni, aveva agito da intermediario nella trattativa finalizzata all'acquisto di un ingente quantitativo di stupefacente, in più rifornimenti, da parte del clan dei FR e dei Casalesi, proveniente da un fornitore operante in PA, al quale proprio il AL era legato da tromite rapporti di parentela perché suo genero, GU KA AL (uno dei soggetti off- coinvolti, Coppola Emiddio, precisava esplicitamente a FR LE che era AL RG» ad avere il contatto», pag. 42); è, di conseguenza, del tutto irrilevante il mancato sequestro a carico dell'odierno ricorrente di quantitativi di stupefacente, compresa la prima partita di quindici chili di hashish, quella sottoposta a sequestro in occasione dell'arresto in flagranza di NE LU, che, secondo gli accordi era destinata, ad essere materialmente consegnata a quest'ultimo e non al AL.
4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna di ER IO e AL RG al pagamento delle spese processuali;
all'inammissibilità del ricorso proposto da FR RI, FR ZI e FR LV consegue in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna, oltre alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore degli istituti penitenziario in cui sono ristretti i ricorrenti, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 24 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 T.
1. FEB. 2020 Roma, II
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di FR RI, FR ZI e FR LV e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di ER IO e AL RG e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al direttore della casa circondariale ove i ricorrenti sono ristretti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 7 novembre 2019. Il consigliere estensore Il Presidente AN Aliffi Antonella Patrizia Mazzei Gemasze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2020 AL CANCELLIERE Stefania FARELLA 25 8 2 5