Sentenza 8 ottobre 2019
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, a seguito del suo rigetto nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva omesso riproporla tempestivamente, subito dopo aver ottenuto il rito abbreviato, insistendo nell'eccezione solo in sede di discussione e dopo avere concluso nel merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2019, n. 12293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12293 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2019 |
Testo completo
12293-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 967/2019 MARIASTEFANIA DI TOMASSI UP 08/10/2019- Relatore ROSA ANNA SARACENO - R.G.N. 5548/2019 TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore II P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria nei confronti di MA IA. Al IA erano stati contestati: (capo b) il delitto di ricettazione di autovettura provento di furto commesso il 2 febbraio 2010 in Asti, fatto accertato in Bergamasco il 4.2.2010; (capo c) il delitto di ricettazione di un revolver cal. 22 marca Bernardelli provento di furto commesso il 12 dicembre 2009; (capo d) il reato di detenzione illegale del suindicato revolver;
(capo e) la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni), fatti tutti accertati in ET AV il 4 febbraio 2010; (capo g) la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, C.d.S, fatto commesso in Bergamasco il 4 febbraio 2010. Il primo giudice aveva ritenuto il IA responsabile dei reati ascrittigli ai capi c, d, e, g di rubrica, mandandolo assolto dal reato di cui al capo b). La Corte di appello ha dichiarato l'estinzione del reato sub e) per prescrizione, ha assolto l'imputato dalla contravvenzione sub g) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, enunciando un unico motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 12, lett. b), 16, comma 1, e 24 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta di avere tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, indicando quale ufficio giudiziario competente il Tribunale di Ivrea. La competenza per territorio determinata dalla connessione appartiene al giudice competente per il reato più grave e in caso di pari gravità al giudice competente per il primo reato, sicché tra le due ipotesi di ricettazione avrebbe dovuto considerarsi cronologicamente antecedente quella accertata in ET AV (capo c), alla stregua del principio secondo il quale il momento consumativo del reato di ricettazione, in mancanza di prova certa, deve essere individuato nell'immediata prossimità alla data del reato presupposto. La Corte di appello aveva, invece, errato nel ritenere di maggiore gravità il reato sub b) in ragione del più rilevante valore del bene ricettato e nemmeno aveva considerato che per tale reato già il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la domanda cautelare per difetto di gravità indiziaria. 14 2 Considerato in diritto 1.Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
2. In punto di fatto, la Corte di appello di Torino ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, valutando di maggiore gravità il reato sub b), tenuto conto del più rilevante valore del bene ricettato (autovettura) rispetto a quello (arma) di cui al reato sub c). Ma certamente non ha fatto buon governo dei principi in materia di competenza territoriale per connessione. Innanzitutto, è arresto assolutamente pacifico quello secondo il quale la comparazione tra i reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuato con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, quando esse- come nel caso in esame- si equivalgano, la maggiore o minore gravità delle singole condotte criminose o del danno da esse in concreto provocato (Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Leonardi e altro, Rv. 268689; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino e altri, Rv. 251190; Sez. 2, n. 48784 del 19/11/2003, Mazzaferro, Rv. 228335). In secondo luogo, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, il luogo di commissione del reato più grave, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;
e solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330). Nel caso in esame, non essendo noto il luogo di consumazione dei più gravi reati di ricettazione che è quello in cui il bene è stato ricevuto e non quello in cui il possesso del bene è stato accertato- si sarebbe dovuto avere riguardo al luogo di consumazione del reato in via decrescente più grave tra quelli residui, da individuarsi nella detenzione dell'arma comune da sparo, rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato in ET AV. E poiché ET AV ricade nel circondario del Tribunale di Ivrea, sulla scorta delle regole dianzi ricordate, competente per territorio a conoscere dei reati ascritti al IA sarebbe stato il Tribunale di Ivrea e non quello di Alessandria.
3. Tuttavia l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere giudicata tardiva.
3.1 Risulta dagli atti processuali - al cui esame questa Corte è legittimata in ragione della natura della censura- che l'imputato pose la questione di competenza territoriale durante l'udienza preliminare del 24.3.2011. Dopo пр 3 l'ordinanza con cui il G.u.p. di Alessandria aveva respinto l'eccezione dichiarando la propria competenza, il IA personalmente chiese procedersi con rito abbreviato e il giudice dispose in conformità, rinviando per la discussione all'udienza del 12.5.2011; in tale data il processo venne ulteriormente rinviato. Alla successiva udienza del 14.7.2011, disposta la separazione della posizione del coimputato SI AN, dopo le conclusioni del P.M., il difensore dell'imputato concluse nel merito, dichiarando infine di insistere nell'eccezione di incompetenza già formulata, questione poi riproposta con l'atto di appello.
3.2 Ora, come è noto, le S.U. di questa Corte (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612) hanno risolto il contrasto interpretativo che si era determinato a proposito della ammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato. Il Supremo collegio ha affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012 - dep. 13/07/2012, Forcelli, Rv. 252612). L'avere proposto la questione in sede di udienza preliminare non esime affatto l'imputato dal riproporre tempestivamente, subito dopo aver ottenuto il rito abbreviato, la medesima questione, ma costituisce una condizione pregiudiziale per la successiva tempestiva prospettazione dell'incidente di competenza in sede di giudizio. Sicché l'avere insistito nell'eccezione solo in sede di discussione e dopo avere concluso nel merito ne determina l'irrimediabile tardività.
4. Nessun rilievo assume la circostanza che la Corte di appello non abbia registrato l'insorgere di tale decadenza ed abbia quindi valutato nel merito il relativo motivo, così come è evidente che l'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nella soluzione offerta sulla questione della competenza non può avere alcun effetto sul compiersi della decadenza, sebbene la formulazione di uno specifico motivo di ricorso avente ad oggetto l'applicazione delle norme in tema di competenza territoriale impone a questa Corte di ristabilire, rinvenuta una violazione di legge, la corretta applicazione della legge.
5. In conclusione: la sentenza impugnata va in parte qua rettificata nei termini sopra esposti, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., comma 1, rinvenendosi nella motivazione un errore di diritto che non comporta l'annullamento del provvedimento impugnato;
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, spettando a questa Corte rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione; alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in quanto l'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito comporta che debbano escludersi patenti profili di colpa nelle ragioni di inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Mariastefania Di Tomassi можеше долже DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 APR 2020 IL CANCELLIERE Stefania LL 5