Versione
21 aprile 1942
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26 novembre 2024
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Art. 200.
(Mancata conciliazione).
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita ((...)) nel termine fissato dal giudice istruttore. ((178))
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Mancata conciliazione).
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita ((...)) nel termine fissato dal giudice istruttore. ((178))
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 67
- 1. Mancata conciliazioneAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 149.99829
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione III Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Art. 200 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 216
- 1. Trib. Teramo, sentenza 25/03/2021, n. 306Provvedimento: […] 07/10/2019 va dichiarata la cessata materia del contendere stante l'accordo transattivo reciprocamente accettato dalle parti che hanno reciprocamente conciliato le questioni afferenti la comunione relativa al compendio immobiliare ed ai cespiti ereditari anche se parte attrice non ha potuto sottoscriverlo alla presenza del giudice per motivi di salute l'effetto vincolante tra le stesse è totale stante la libera e piena manifestazione di volontà espressa davanti all'ausiliare in veste di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed in veste di sostituto del giudice investito di poteri conciliativi in virtù dell'incipit di cui all'art. 200 cpc.Leggi di più...
- verbale di conciliazione·
- art. 1112 c.c.·
- art. 720 c.c.·
- divisione ereditaria·
- compensazione spese giudizio·
- comunione ereditaria·
- transazione·
- cessazione materia del contendere·
- scioglimento comunione·
- art. 281 sexies c.p.c.