Articolo 200 del Codice di procedura civile
Articolo 222Articolo 201
Versione
21 aprile 1942
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Versione
26 novembre 2024
Art. 200.
(Mancata conciliazione).

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita ((...)) nel termine fissato dal giudice istruttore. ((178))

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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