Articolo 321 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 321.
(Annotazione dell'armamento e del disarmo)


Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonche', per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio.
Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinche' siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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