Sentenza 19 gennaio 2024
Massime • 2
In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, è legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, motivata con la gravità complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalità e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2024, n. 18370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18370 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere ON Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di AR PA, per il rigetto del ricorso di TI ON e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati: a) AR Capuano, in sostituzione dell'avvocato ME LO ON, difensore di NZ AG, ON TI, BE RA, CO IN e NN IN, nonché in sostituzione dell'avvocato LE ON, difensore di PA OT, NA D'BR e IU IN, e dell'avvocato ON Rizzo, co-difensore di NA D'BR; b) DO PA, difensore di ON De IN, NT ZI e ET DI, nonché in sostituzione dell'avvocato ON PI, difensore di NG BR;
c) NG LI, difensore di AR PA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di PA OT, IU IN, AN RE, NT ZI, ET DI, NA D'BR, ON De IN, CO TT, EL IN, NN IN, CO IN, BE RA, ON TI, AR SC, NZ AG, NG BR, IN EL e AR PA per vari reati in materia di sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di merito, deve ritenersi accertata la responsabilità di: 1) NT ZI, ET DI, NA D'BR, ON De IN, CO TT per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo E, nonché per vari reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi fino a maggio 2012; 2) EL IN, NN IN, CO IN, BE RA, ON TI, AR SC e NZ AG per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo F, nonché per vari reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi fino a luglio 2012; 3) PA OT, IU IN, AN RE, NG BR, IN EL e AR PA per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il febbraio ed il maggio 2012. 2 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: a) PA OT con atto sottoscritto dall'avvocato LE ON;
b) IU IN con atto sottoscritto dall'avvocato LE ON;
c) AN RE con atto sottoscritto dall'avvocato Raffaele Chiummariello;
d) NT ZI e ET DI con unico atto sottoscritto dall'avvocato DO PA;
e) NA D'BR con atto sottoscritto dall'avvocato LE ON;
f) ON De IN con atto sottoscritto dall'avvocato DO PA;
g) CO TT con atto sottoscritto dall'avvocato Michele Sanseverino;
h) EL IN con atto sottoscritto dall'avvocato LU Agostino Maria Ferrone;
i) NN IN, CO IN, BE RA, ON TI e NZ AG con atto sottoscritto dall'avvocato ME LO ON;
I) AR SC con atto sottoscritto dall'avvocato Isidoro Spiezia;
m) NG BR con atto sottoscritto dall'avvocato ON PI;
n) IN EL con atto sottoscritto dall'avvocato IN D'Aniello; o) AR PA con atto sottoscritto dall'avvocato NG LI.
3. Il ricorso di PA OT è articolato in un unico motivo. PA OT, che ha concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di cinque anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione e di 31.000,00 euro di multa, è stato ritenuto responsabile per svariati episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra il 9 febbraio 2012 ed il 10 maggio 2012 (capi C, C1, C2, C4 e C5). Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Si deduce che la qualificazione giuridica dei fatti ritenuti dalla sentenza impugnata è erronea, perché gli stessi avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione di una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi rilevanti, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze.
4. Il ricorso di IU IN è articolato in un unico motivo. IU IN, che ha concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di quattro anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e di 20.150,00 euro di multa, è stato ritenuto responsabile per diversi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra il 26 aprile 2012 ed il 10 maggio 2012 (capo C5). 3 Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Le censure sono identiche a quelle enunciate nel ricorso di PA OT.
5. Il ricorso di AN RE è articolato in tre motivi. AN RE è stato ritenuto responsabile del reato di cessione di cocaina a LU SS, commesso l'11 febbraio 2012 in concorso con PA OT, ed è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e di 25.000,00 euro di multa (capo C1).
5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato per il quale il ricorrente è stato condannato. Si deduce che non sono stati acquisiti elementi idonei a provare in termini di ragionevole certezza la condotta ascritta a AN RE, costituita dal concorso nella cessione di cocaina effettuata a LU SS da PA OT. Si premette che, nei confronti di AN RE, l'unico elemento a carico è costituito da conversazioni intercettate, in difetto di qualsivoglia riscontro. Si osserva che dalle conversazioni intercettate non emerge la partecipazione di AN RE ad accordi sulla sostanza, sul prezzo o su eventuali appuntamenti, e che, inoltre, i rapporti del medesimo con PA OT si spiegano perché quest'ultimo era uno stabile fornitore di suo fratello AU RE. Si aggiunge che nessun elemento certo risulta né in ordine alla tipologia di sostanza acquistata da LU SS nel febbraio 2012 da PA OT, anche perché questa non può essere individuata sulla base di un controllo effettuato su LU SS ben tre mesi dopo, e precisamente l'11 maggio 2012, né, comunque, in ordine alla partecipazione di AN RE alla transazione tra PA OT e LU SS nel febbraio 2012. 5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ed alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che non vi è alcun elemento idoneo ad accertare il tipo di sostanza oggetto della cessione effettuata a LU SS nel febbraio 2012, o il quantitativo della stessa, e che, quindi, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. 4 pen., avendo riguardo alla pena applicata nonostante la concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la pena base, fissata nella misura di sette anni di reclusione, è stata ridotta di un solo anno di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, senza alcuna effettiva motivazione a fondamento di tale scelta. Si deduce inoltre che l'unicità dell'episodio, la marginalità del ruolo svolto nello stesso dall'attuale ricorrente, e la sua incensuratezza rendono ingiustificato il superamento del minimo edittale.
6. I ricorsi di NT ZI e ET DI, sviluppati unitariamente, si articolano in tre motivi. NT ZI e ET DI sono state ritenute responsabili del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012, capitanata ed organizzata da NA D'BR (capo E), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 29 marzo ed il 29 aprile 2012 (precisamente NT ZI per i fatti di cui ai capi E1 ed E2 ed ET DI per i fatti di cui al capo E1), e sono state condannate, la prima, alla pena di sette anni e due mesi di reclusione, e, la seconda, alla pena di sette anni e cinque giorni di reclusione.
6.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata non motiva in alcun modo tanto in ordine all'esistenza della struttura associativa di cui avrebbero fatto parte le due attuali ricorrenti, quanto in ordine alla condotta di partecipazione delle stesse.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti sostanze stupefacenti di lieve entità. Si deduce che i reati fine accertati e riconducibili all'associazione sono di numero ridotto, attengono a cessioni di singole dosi, e si riferiscono a sostanze stupefacenti di cui non sono state accertate né la qualità, né le caratteristiche. Si segnala che la sentenza impugnata, in ordine alle attività del sodalizio, si limita a richiamare quanto indicato nella sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, ha semplicemente dato conto delle conversazioni intercettate, senza nulla precisare sui dati ponderali o qualitativi delle sostanze trafficate. Si aggiunge che: a) la struttura associativa, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, è composta da 5 Al sole cinque persone, di cui due sono madre e figlia;
b) non è stata accertata, anzi è stata esclusa, la presenza di una base logistica, di turni di vendita, di sistemi di videosorveglianza o di vedette, di una cassa comune, di un'organizzazione della tutela legale dei sodali, o di importanti e stabili canali di approvvigionamento. Si sottolinea che, al più, sono state accertate cessioni di droga relative a quantitativi esigui ed effettuate con modalità semplici. Si conclude che è mancata una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti nel caso concreto, così come richiesto dalla giurisprudenza (si cita Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo).
6.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata si discosta dai minimi edittali ed applica la riduzione per le circostanze attenuanti generiche in misura estremamente ridotta, siccome non fornisce una effettiva motivazione sul punto.
7. Il ricorso di NA D'BR è articolato in due motivi. NA D'BR è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012, da lui capitanata (capo E), nonché di reati di acquisto e cessione di cocaina commessi tra il 29 marzo ed il 1° maggio 2012 (capi E1, E2, E5, E11 ed E13), ed è stato condannato alla pena di tredici anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione.
7.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti sostanze stupefacenti di lieve entità. Si deduce che la sentenza impugnata offre una motivazione erronea e carente, innanzitutto perché ha valorizzato la natura organizzata dell'attività di spaccio e la sua ripetitività, sebbene questi non siano elementi idonei ad escludere la lieve entità dei fatti (si citano Sez. 6, n. 25643 del 2021, e Sez. 6, n. 9523 del 01/02/2021). Si osserva, in proposito, che non vi è stato alcun sequestro, e che sono rimasti ignoti sia l'ammontare delle somme di denaro impiegate, sia la tipologia e quantità della sostanza trafficata, come evidenziato anche dalle contestazioni contenute nei capi di imputazione (ad esempio, i capi D6, E1, E2 ed E11 fanno riferimento espressamente a quantitativi imprecisati, mentre i capo E12 ha ad oggetto l'acquisto di 500 grammi di hashish e di 3 dosi di cocaina).
7.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi D6, E1, E11 ed E13 in termini di lieve entità, ed alla mancata declaratoria di estinzione di tali reati per prescrizione. 6 Si deduce che la sentenza impugnata fornisce una motivazione erronea e carente, perché omette di procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti ai fini della qualificazione dei fatti. Si precisa, in relazione al capo E11, che l'attuale ricorrente aveva acquistato stupefacente pagandolo soli 54,00 euro, per rivenderlo a 60,00 euro, con un guadagno previsto pari a soli 6,00 euro. Si aggiunge che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, non è incompatibile né con la diversità delle sostanze stupefacenti trafficate, né con la continuità dell'attività di spaccio. Si segnala, inoltre, che, stante l'assenza di sequestri, non è stato possibile neppure individuare la percentuale di principio attivo della droga commerciata.
8. Il ricorso di ON De IN è articolato in quattro motivi. ON De IN è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012, capitanata da NA D'BR (capo E), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 31 marzo ed il 1° maggio 2012 (capi E2 ed E11), ed è stato condannato alla pena di otto anni, due mesi e dieci giorni di reclusione.
8.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata non rende una motivazione idonea a dimostrare la partecipazione dell'attuale ricorrente ad un'associazione finalizzata al narcotraffico. Si rappresenta che non vi sono, né sono indicate, prove relative all'intervento dell'attuale ricorrente in accordi commerciali o a suoi contatti continui con i pretesi sodali, o, più in generale, ad un accordo criminoso con i medesimi in termini di stabilità. Si osserva che il dato ritenuto decisivo, costituito da una conversazione intercorsa con NA D'BR, intercettata dagli inquirenti, ed asseritamente evidenziante il ruolo dell'attuale ricorrente come soggetto deputato al controllo della qualità della sostanza stupefacente, si caratterizza per espressioni criptiche, il cui significato è stato ricostruito dai giudici di merito senza alcuna indicazione relativa ai criteri seguiti per la decrittazione. Si sottolinea che gli elementi acquisiti non riescono ad evidenziare la prova della colpevolezza dell'attuale ricorrente al di là del ragionevole dubbio. Si rileva, inoltre, che la Corte d'appello non spiega perché le espressioni "CD" o "magliette", utilizzate in una conversazione del maggio 2012 tra NA d'BR e la moglie di ON De IN, e riportate dalla sentenza impugnata a pag. 44, debbano essere ritenute riferibili a sostanza stupefacente.
8.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a 7 norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti sostanze stupefacenti di lieve entità. Si deduce che, in ogni caso, l'associazione finalizzata al narcotraffico, se pure esistente, ha avuto ad oggetto tutti episodi di lieve entità, e che anche lo svolgimento di un'attività continuata di spaccio non è incompatibile con le fattispecie di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 8.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi E2 ed E11 in termini di lieve entità. Si deduce che gli episodi ritenuti hanno ad oggetto modestissime quantità di stupefacenti e sono commessi da un tossicodipendente, e che la sentenza impugnata non motiva perché deve escludersi la qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la Corte d'appello ha omesso di procedere ad una valutazione complessiva dei fatti, sotto il profilo di mezzi, modalità e circostanze dell'azione e di qualità e quantità delle sostanze, pure in termini di purezza. Si aggiunge che, inoltre, manca la prova di un rapporto associativo nel cui ambito si collocherebbero le singole cessioni, e non vi sono stati significativi sequestri da parte delle forze dell'ordine. Si rammenta, ancora, che, in caso di c.d. "droga parlata", l'assenza di riscontri oggettivi impone al giudice un rigoroso onere motivazionale ai fini dell'affermazione della responsabilità penale (si cita Sez. 3, n. 50995 del 24/10/2013), e che, però, la sentenza impugnata non ha indicato quali siano gli elementi da essa posti a base dell'interpretazione delle conversazioni intercettate.
8.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti di cui al capo E nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di rispondere alla richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti di cui al capo E nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto la sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, dal contenuto criptico, ed il cui significato è stato ricostruito in modo assertivo, senza aver accertato l'esistenza di una struttura organizzativa o di un accordo stabile tra l'attuale ricorrente ed i pretesi sodali.
9. Il ricorso di CO TT è articolato in un unico motivo. 8 1 00 CO TT è stata ritenuta responsabile del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012, guidata da NA D'BR (capo E), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 29 marzo ed il 29 aprile 2012 (capi E1, E2 ed E5), ed è stata condannata alla pena di otto anni, due mesi e venti giorni di reclusione. Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria e all'affermazione di responsabilità per tutti i reati ritenuti accertati. Si deduce che la sentenza impugnata offre una motivazione meramente apparente in ordine all'inserimento dell'attuale ricorrente in un'organizzazione criminale. Si rappresenta che, in realtà, le conversazioni intercettate evidenziano come la ricorrente abbia agito per motivi personali e senza vincoli di solidarietà con i pretesi sodali, attivandosi in ragione di un conclamato stato di tossicodipendenza, ed interagendo esclusivamente con NA D'BR. Si evidenzia, poi, che la Corte d'appello entra in contraddizione quando ritiene che il gruppo sia strutturato ed organizzato nonostante ne riconosca la base familiare (a pag. 58) e il coinvolgimento nella gestione di modesti quantitativi di stupefacenti (a pag. 61). Si rileva, ancora, che i tre reati fine di cui ai capi E1, E2 ed E5 sono statio ritenuti sussistenti sulla base di conversazioni intercettate, in difetto di riscontri oggettivi, nonostante l'assenza di certezza che gli interlocutori si riferissero a sostanze stupefacenti, e senza spiegare perché il linguaggio criptico, ad esempio quando ricorre alle espressioni "CD" o "magliette", debba ritenersi riferito alla cocaina. 10. Il ricorso di NG BR è articolato in due motivi. NG BR è stato ritenuto responsabile del reato di cessione di cocaina a NA D'BR per non meno di 60 grammi, commesso il 1° maggio 2012, ed è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000,00 euro di multa (capo E11). 10.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo E11 in termini di lieve entità. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata incorre in contraddizione interna. Si osserva che la stessa, infatti, per le condotte di cui al capo G, ha affermato che il dubbio in ordine alla natura della sostanza ceduta deve essere risolto in favore dell'imputato (cfr. pag. 26), e, poi, però, relativamente alla condotta di cui al capo E11, ha negato applicazione a questo principio. Si rileva, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto motivare in ordine alla richiesta riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,Ал anche in considerazione dell'unicità dell'episodio, e della insufficienza del solo dato quantitativo della sostanza ceduta. 10.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata si discosta dai minimi edittali ed applica la riduzione per le circostanze attenuanti generiche in misura estremamente ridotta, siccome non fornisce una effettiva motivazione sul punto, nonostante le precise censure formulate con l'atto di appello. 11. Il ricorso di EL IN è articolato in un unico motivo. EL IN è stata ritenuta responsabile del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di luglio 2012, guidata da NZ AG (capo F), ed è stata condannata alla pena di sette anni di reclusione. Con il motivo, si denuncia si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che illegittimamente l'affermazione di penale responsabilità si basa su poche conversazioni intercettate tra il 30 aprile 2012 ed il 3 maggio 2012, senza considerare che le indagini sono state svolte per un periodo ben più ampio, e che i rapporti dell'attuale ricorrente con i conversanti hanno natura di mere relazioni personali con singoli soggetti dediti ad attività illecite. Si aggiunge che non sono indicati elementi dai quali desumere che l'attuale ricorrente avesse la consapevolezza dell'esistenza di un illecito sodalizio, o la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire, con la sua azione, al mantenimento dello stesso. 12. I ricorsi di NN IN, CO IN, BE RA, ON TI e NZ AG, sviluppati unitariamente, si articolano in quattro motivi. NN IN, CO IN, BE RA, ON TI e NZ AG sono stati ritenuti responsabili del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di luglio 2012, guidata da NZ AG e ON TI (capo F), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 7 aprile ed il 12 giugno 2012 (precisamente NN IN per i fatti di cui al capo F1; CO IN per i fatti di cui al capo F3; ON TI per i fatti di cui ai capi E2, F1, F2, F3 e F5; NZ AG per i fatti di cui ai capi E2, F1, F2, F3, F4 e F5), e sono stati condannati, 10 An la prima alla pena di sette anni e cinque giorni di reclusione, la seconda alla pena di sette anni di reclusione, il terzo alla pena di sette anni di reclusione, il quarto alla pena di tredici anni, otto mesi e quindici giorni di reclusione, il quinto alla pena di tredici anni, nove mesi e cinque giorni di reclusione. 12.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico a carico di NN IN e CO IN. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità delle due precisate ricorrenti, in quanto ha richiamato elementi irrilevanti o significativi a discarico. Si segnala, in primo luogo, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR RI non possono costituire elemento a carico delle due donne, in quanto il medesimo: a) non ha mai indicato il coinvolgimento delle stesse nei traffici illeciti;
b) ha vissuto per un significativo periodo a casa di BE RA, marito di NN IN;
c) si è attribuito il ruolo di fornitore di NZ AG e di ON TI. Si osserva, in secondo luogo, che anche le dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, AR De EN, ha precisato di non avere notizie in ordine ad una partecipazione di NN IN e CO IN alle attività delittuose. Si rileva, in terzo luogo, che le conversazioni intercettate avrebbero dovuto essere apprezzate anche in considerazione dei legami familiari con persone coinvolte nella gestione di sostanze stupefacenti: ad esempio, in una conversazione le due EL mostrano preoccupazione per una perquisizione operata nei confronti del fratello NC, poi, risultato estraneo all'organizzazione. 12.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti sostanze stupefacenti di lieve entità. Si deduce che inidonei sono gli argomenti valorizzati dalla Corte d'appello per escludere la configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti sostanze stupefacenti di lieve entità. Si osserva, in particolare, che, come osservato ripetutamente dalla giurisprudenza, la natura organizzata dell'attività di spaccio e la ripetitività delle condotte sono elementi di per sé non immediatamente ostativi alla qualificazione del singolo atto delittuoso compiuto come espressione di un fatto di lieve entità, come si evince dalla espressa previsione normativa dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rappresenta, poi, che non vi è stato alcun sequestro di sostanze stupefacenti e che il volume di affari» del gruppo è stato determinato in via meramente ipotetica. 11 12.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della riqualificazione dei reati fine a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la richiesta di riqualificazione dei reati fine a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata respinta sulla base di una motivazione meramente apparente. Si osserva che la sentenza impugnata non si è confrontata con i motivi di appello, nei quali si era evidenziato come le cessioni di cui ai capi F1, F2 e F5 avessero avuto ad oggetto quantitativi molto modesti di sostanza stupefacente, e fossero state effettuate senza speciali accorgimenti. Si rileva, poi che, secondo la giurisprudenza, la natura organizzata dell'attività di spaccio e l'abitualità delle condotte sono elementi di per sé non dirimenti (si cita Sez. 6, n. 5257 del 10/11/2015, dep. 2016). 12.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del ruolo dirigenziale di ON TI nell'associazione finalizzata al narcotraffico, anche in difetto di valida contestazione. Si deduce che l'imputazione, per come formulata, attribuisce ad ON TI il ruolo di «mero manutengolo» di NZ AG, siccome utilizzato per le più diverse incombenze;
di conseguenza la condanna del medesimo quale organizzatore del gruppo implica un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce, inoltre, che la posizione di ON TI quale organizzatore è del tutto illogicamente desunta dal fatto che egli avrebbe chiesto alla cognata EL IN quale fosse il nascondiglio utilizzato per custodire la droga: è infatti manifestamente illogico che il dirigente di un sodalizio dedito al narcotraffico non sappia dove è occultata la droga;
inoltre, non meno significativamente, EL IN si è rifiutata di riferire alcunché a TI in proposito. 13. Il ricorso di AR SC è articolato in sette motivi. AR SC è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di luglio 2012, guidata da NZ AG (capo F), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 20 maggio ed il 12 giugno 2012 (capi F2 ed F3), ed è stato condannato alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione. 13.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria e all'affermazione di responsabilità per tutti i reati ritenuti accertati. 1211 2 Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha negato di essere l'interlocutore delle conversazioni a lui attribuite, precisando che il coimputato NZ AG ha un altro cognato a nome AR, e che, a tal fine, era stata richiesta l'acquisizione di apposita certificazione anagrafica. Si rappresenta che il dubbio non può essere superato, come assume la sentenza impugnata, affermando che la voce dell'attuale ricorrente è stata riconosciuta dagli investigatori, perché: a) non vi è alcun atto di indagine in proposito;
b) la sentenza di primo grado ha esposto questo argomento;
c) la Corte d'appello non indica chi e quando ha effettuato il riconoscimento vocale. 13.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo all'affermazione di responsabilità con riferimento al reato di cui al capo F2. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso rilevanza alle conversazioni indicate dalla difesa, dalle quali risulta che ON TI avrebbe ceduto sostanza stupefacente senza avvalersi della collaborazione di AR SC. Si rappresenta che le conversazioni indicate erano rilevanti, perché AR SC è stato ritenuto responsabile per aver custodito la droga per conto di ON TI e per avergliela materialmente fornita di volta in volta in relazione alle singole cessioni, e, però, da tali conversazioni risultano rapporti di accordo e consegna da TI agli acquirenti senza alcuna collaborazione di SC (si citano, ad esempio, le conversazioni n. 4886, 4850 e 4854 del 28 maggio 2012, nonché la conversazione n. 5422 del 1° giugno 2012). 13.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo all'affermazione di responsabilità con riferimento al reato di cui al capo F3. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha valorizzato il contenuto di una conversazione intercorsa tra le EL CO e NN IN, senza individuare da chi le stesse hanno appreso la notizia e se la loro fonte sia attendibile. Si aggiunge che le due donne espongono nel corso della conversazione notizie frammentarie ed incerte, ad esempio sulle modalità di acquisito di droga da tale NZ e sulla divisione dei guadagni di SC con altri. 13.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo all'affermazione di responsabilità con riferimento al reato di cui al capo F. Si deduce che l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico non tiene conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AR Di EN e ME LI, e di alcune risultanze delle conversazioni intercettate. Si precisa che: a) AR Di EN, pur ammettendo di essere il fornitore di droga del gruppo diretto da NZ AG, non indica AR SC tra i componenti del sodalizio, ma riferisce che il medesimo SC "operava" in Castello di Cisterna nel gruppo di NN IB e OR AP;
b) ME LI individua AR 13 LL SC come componente di tale ultimo gruppo;
c) numerose conversazioni evidenziano l'assenza di sostentamento economico dell'imputato da parte del gruppo (si citano le conversazioni nn. 486, 378 e 379, tutte del 21 aprile 2012). 13.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo F a norma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la motivazione erroneamente esclude la riqualificazione richiesta affermando che le cessioni hanno avuto il carattere della lieve entità per mero caso fortuito». Si aggiunge che la sentenza omette di considerare che le cessioni sono avvenute nell'arco di soli tre mesi, sono state effettuate verso pochissimi acquirenti e senza particolari accorgimenti, e che da una conversazione, la n. 379 del 21 aprile 2012, intercorsa tra NZ AG e AT IN, emerge come una "settimana" da pagare era per l'importo di 150,00 euro. 13.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata riqualificazione dei reati di cui ai capi F1 ed F2 a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che del tutto apoditticamente la sentenza impugnata esclude la riqualificazione richiesta affermando che l'attività di spaccio, pur se le فند intercettazioni evidenzia transazioni per modesti quantitativi, è stata realizzata in un contesto organizzato, dotato di stabili canali di approvvigionamento e di mezzi strumentali. Si osserva, infatti, che la Corte d'appello non ha precisato quali siano gli stabili canali di approvvigionamento e i mezzi strumentali utilizzati. 13.7. Con il settimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Si deduce che erronea è la motivazione sul punto, la quale fa riferimento alla intensità del dolo ed alla reiterazione delle condotte, sebbene si ritengano accertate solo cinque cessioni di stupefacenti nell'arco di tre mesi e nulla si precisa con riguardo all'elemento psicologico. 14. Il ricorso di IN EL è articolato in quattro motivi. IN EL è stato ritenuto responsabile del reato di acquisto di cocaina commesso tra il 20 maggio ed il 28 maggio 2012 (capo F3), ed è stato condannato alla pena di sette anni e dieci giorni di reclusione e di euro 30.100,00 di multa, anche in considerazione della recidiva infraquinquennale. 14.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 530 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato ascritto a IN EL. Si deduce che la sentenza impugnata espone si elementi per ritenere che 14 Ал IN EL abbia acquistato droga da NZ AG, ma nulla indica perché sia possibile ritenere la destinazione a terzi di tale partita. Si segnala, in particolare, che: a) la destinazione a terzi della droga acquistata è desunta da espressioni imprecise contenute in una conversazione intercettata, la n. 4613 del 26 maggio 2012, non supportate da riscontri;
b) le parole pronunciate nella conversazione indicata si possono spiegare con la volontà di rateizzare il pagamento della partita;
c) le ulteriori conversazioni non sono idonee a suffragare la tesi della destinazione a terzi della droga acquistata. Si osserva, poi, che la rateizzazione del pagamento è coerente con l'acquisto dello stupefacente ad uso personale, perché dimostrativo dell'indisponibilità di risorse economiche. 14.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 530 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della riqualificazione del reato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso la riqualificazione invocata, in quanto gli acquisti di droga sono avvenuti nell'arco di soli tre giorni e non è stata chiarita la quantità di stupefacente oggetto delle transazioni. Si segnala che, anzi, alcune espressioni usate, come il riferimento allo sfuoglio» nella conversazione n. 4613 del 26 maggio 2012, inducono a ritenere si parli di marijuana e non di cocaina. 14.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini dell'applicazione della recidiva, precedenti condanne, senza considerare che, con le stesse, sono state irrogate pene pari ai minimi edittali, e che illegittimamente si afferma la professionalità dell'attività illecita, quando le condotte accertate si sono svolte in un arco temporale molto ristretto, e precisamente tra il 25 ed il 28 maggio 2016. 14.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il diniego di applicazione delle attenuanti generiche costituisce statuizione non supportata da alcuna motivazione, nonostante le espresse censure formulate con l'atto di appello. 15. Il ricorso di AR PA è articolato in un solo motivo. Ал 15 AR PA è stato ritenuto responsabile del reato di acquisto di cocaina commesso in data immediatamente precedente al 16 maggio 2012 (capo F5), e condannato alla pena di sette anni di reclusione e di euro 30.000,00 di multa. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato ascritto a AR PA, anche per travisamento della prova. Si deduce che la sentenza impugnata afferma la responsabilità dell'imputato travisando il contenuto di conversazioni che attestano esclusivamente l'esistenza di un debito a carico dell'attuale ricorrente. Si premette che, con l'atto di appello, si impugnava la sentenza di condanna emessa in primo grado, contestando che l'affermazione di responsabilità era fondata su una presunzione interpretativa dei dialoghi intercorsi tra l'attuale ricorrente e l'asserito fornitore AR AN, e relativi al loro rapporto di debito-credito, la quale faceva perno sui precedenti penali per reati concernenti gli stupefacenti di entrambi i colloquianti. Si aggiunge che, nell'atto di appello, si era precisato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente un'attività di "intermediazione" di AR PA in relazione a due cessioni di stupefacenti, una per 21.800,00 euro, e l'altra per 14.000,00 o 15.000,00 euro, sulla base di una conversazione, la n. 712 del 21 maggio 2012, nella quale PA e AN facevano riferimento a debiti senza interessi, e ad una proposta di estinguerli mediante consegna di una Audi3 e di una motocicletta. Si osserva, poi, che la sentenza impugnata in questa sede ha respinto l'appello valorizzando il riferimento, nella conversazione n. 712 del 21 maggio 2012, ad una targa prova», senza spiegare perché la stessa indichi una partita di droga, e senza considerare che l'uso di una «targa prova» è coerente con l'esigenza di condurre una vettura nel luogo dove estinguere il debito. Si osserva, inoltre, che è manifestamente illogico ritenere che un debito di droga possa essere estinto mediante la dazione di autoveicoli. Si conclude che, così argomentando, la Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità in violazione della regola di giudizio secondo la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di IN EL e di AR PA sono infondati, mentre i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti - PA OT, IU IN, AN RE, NT ZI, ET DI, NA D'BR, ON De IN, CO TT, EL IN, NN IN, CO LL 16 IN, BE RA, ON TI, AR SC, NZ AG e NG BR sono inammissibili, per le ragioni di seguito precisate. - Nell'esposizione delle motivazioni, in considerazione delle connessioni tra i fatti ai quali si riferiscono le impugnazioni, si esamineranno dapprima i ricorsi di PA OT, IU IN e AN RE, poi i ricorsi di NT ZI, ET DI, NA D'BR, ON De IN, CO TT, e NG BR, quindi i ricorsi di EL IN, NN IN, CO IN, BE RA, ON TI, AR SC, NZ AG, IN EL e AR PA.
2. Inammissibili perché diverse da quelle consentite sono le censure esposte nell'unico motivo del ricorso presentato da PA OT, il quale ha concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di cinque anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione e di 31.000,00 euro di multa, in relazione a svariati episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra il 9 febbraio 2012 ed il 10 maggio 2012 (capi C, C1, C2, C4 e C5). Le censure in questione contestano la mancata riqualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo violazione di legge perché gli stessi avrebbero dovuto essere ritenuti di lieve entità alla luce di una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze.
2.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, la rinuncia parziale ai motivi d'appello rende inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (così Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01, la quale ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale, nonché Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385-01). Inoltre, e più in generale, è il principio devolutivo a precludere la deduzione in cassazione di censure non proposte o rinunciate nel giudizio di appello. Ma anche a volere opinare diversamente, ritenendo comunque rilevabili di ufficio in sede di legittimità le questioni concernenti la qualificazione giuridica di un fatto, le stesse potrebbero essere prospettate solo entro i limiti in cui questo fatto è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. Se, infatti, si optasse per la possibilità di discutere anche della ricostruzione del fatto, si legittimerebbe la proposizione di doglianze in tema di motivazione, le quali attengono a questioni non rilevabili di ufficio, ma solo su deduzione della parte interessata, e, come tali, precluse se non proposte o rinunciate nel giudizio di appello. 17 캐کے Al 2.2. Nella specie, l'attuale ricorrente, nel giudizio di appello, ha rinunciato a tutte le censure diverse da quelle concernenti la determinazione della pena. Inoltre, i fatti accertati a carico di PA OT, come ricostruiti dai giudici di merito, si caratterizzano per un impressionante numero di condotte di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana a numerose persone, con frequenza molto superiore a quella quotidiana, protrattesi pressoché ininterrottamente dal 9 febbraio 2012 al 10 maggio 2012, e spesso commesse in concorso con complici. Può quindi concludersi che, anche a voler ritenere consentita la proponibilità di questioni sulla definizione giuridica dei fatti ascritti a PA OT, ferma restando la ricostruzione storica degli stessi operata in sede di merito, corretta è la loro qualificazione a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, siccome le condotte accertate sono indicative della disponibilità, da parte del precisato ricorrente, di consistenti quantitativi di cocaina, oltre che di marijuana, nonché di un buon livello di organizzazione nello svolgimento dell'attività illecita.
3. Inammissibili perché diverse da quelle consentite sono le censure esposte nell'unico motivo del ricorso presentato da IU IN, il quale ha concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di quattro anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e di 20.150,00 euro di multa, in relazione a diversi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra il 26 aprile 2012 ed il 10 maggio 2012 (capo C5). Anche le censure proposte da IU IN contestano la mancata riqualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo violazione di legge perché gli stessi avrebbero dovuto essere ritenuti di lieve entità alla luce di una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze. Anche in relazione a queste censure vanno riproposte le osservazioni indicate in precedenza nei §§ 2.1 e 2.2. Inoltre, può specificarsi che i fatti accertati a carico di IU IN, come ricostruiti dai giudici di merito, si caratterizzano per un notevolissimo numero di condotte di cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana a numerose persone, con frequenza molto superiore a quella quotidiana, protrattesi ininterrottamente dal 26 aprile 2012 al 10 maggio 2012, e commesse in concorso con PA OT. Può quindi concludersi che, anche a voler ritenere consentita la proponibilità di questioni sulla definizione giuridica dei fatti ascritti a IU IN, ferma restando la ricostruzione storica degli stessi operata in sede di merito, corretta è la loro qualificazione a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 18 эн Al siccome le condotte accertate sono indicative della disponibilità, da parte del precisato ricorrente, di consistenti quantitativi di cocaina, oltre che di marijuana, nonché di un buon livello di organizzazione nello svolgimento dell'attività illecita.
4. Inammissibili sono le censure proposte nel ricorso di AN RE, il quale è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e di 25.000,00 euro di multa per il reato di cessione di cocaina a LU SS, commesso l'11 febbraio 2012 (capo C1).
4.1. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la sussistenza del fatto storico della cessione di cocaina, deducendo che le conversazioni intercettate sono generiche e non supportate da elementi di riscontro, e che, inoltre, a tal fine, non possono essere valorizzate, a conferma, circostanze verificatesi a distanza di tempo dai colloqui captati. La sentenza impugnata, innanzitutto, rappresenta che, per quanto emerge dalle conversazioni intercettate, AN RE non si è limitato ad acquistare droga per conto del fratello AU, tossicodipendente, ma si è posto stabilmente, sia pure per un ristretto periodo di tempo, alle dipendenze di PA OT, aiutandolo nell'attività di spaccio a domicilio, oppure recandosi ad effettuare consegne di stupefacente per conto dello stesso (si segnala, ad esempio, come AN RE, la sera dell'11 febbraio 2012 si recò presso due diversi clienti per consegnare la droga su incarico di PA OT). La Corte d'appello, poi, con riferimento alla cessione di cocaina a LU SS, evidenzia che: a) AN RE, come risulta dalla conversazioni intercettate con il fratello AU, si trovava a casa di PA OT, quando l'11 febbraio 2012 arrivò la richiesta telefonica di LU SS di acquistare droga;
b) la presenza di AN RE a casa di PA OT aveva la funzione di aiutare quest'ultimo nello svolgimento della sua attività di spaccio, come si evince dalle conversazioni intercettate tra AN e AU RE;
c) LU SS era all'epoca un consumatore di cocaina come si evince sia dal controllo effettuato sul medesimo l'11 maggio 2012, allorché fu trovato in possesso di cocaina appena uscito dalla casa di PA OT, dove, nella medesima occasione, furono rinvenute cocaina e marijuana. Le conclusioni della sentenza impugnata, secondo cui AN RE concorse con PA OT nella cessione di cocaina a LU SS l'11 febbraio 2012, sono correttamente motivate, perché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Le deduzioni contenute nel ricorso, più che evidenziare violazioni di legge o vizi di motivazione, propongono, di fatto, una diversa valutazione del materiale istruttorio, ossia un'operazione non consentita in sede di legittimità. 19 캐 4.2. Prive di specificità sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la qualificazione giuridica del fatto ascritto a AN RE a norma del comma 1, invece che del comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che non vi sono elementi per ritenere che la cessione ebbe ad oggetto cocaina, o comunque per individuare la quantità della sostanza oggetto di transazione. Le censure indicate, infatti, non si confrontano con il discorso giustificativo esposto dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata non solo ha spiegato perché la cessione di droga a LU SS l'11 febbraio 2012 ebbe ad oggetto cocaina. Ha anche evidenziato che tale condotta deve essere apprezzata nel contesto complessivo della «costante ed incessante disponibilità di RE all'attività di spaccio coordinata dallo OT». Ha precisato, in proposito, che tale attività si traduce in una elevata mole di scambi» aventi ad oggetto sostanze diverse, è effettuata in modo professionale, anche per la «capacità di rifornirsi continuamente per poter sempre soddisfare i clienti» ed è in grado di generare «un cospicuo introito», come si evince dalla vicenda della riattivazione, da parte di PA OT, dell'utenza sulla quale era contattata dai clienti già il giorno dopo l'arresto del suo "collaboratore" IU Esposito. Né l'argomentazione impiegata per la qualificazione a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 del fatto oggetto di condanna trova un ostacolo nell'intervenuta dichiarazione di prescrizione degli altri reati contestati a AN RE. Invero, come già precisato in giurisprudenza, e come puntualmente indicato dalla Corte di appello, nel caso di detenzione di stupefacenti di diversa tipologia, qualora sia maturata la prescrizione in relazione ad alcune di tali sostanze, è legittima l'esclusione del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 motivata in considerazione della gravità complessiva del fatto, in quanto anche la parte di condotta prescritta concerne le modalità e le circostanze del fatto suscettibili di valutazione negativa (così Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01; cfr., inoltre, per l'applicazione del medesimo principio, Sez. 6, n. 3662 del 05/11/2021, dep. 2022, Lupo, non massimata, e Sez. 3, n. 44361 del 27/10/2021, Tamburriello, non massimata).
4.3. Manifestamente infondate, infine, sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la dosimetria della pena e la ridotta applicazione della riduzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche. Va premesso che la pena base è stata fissata in misura lievemente superiore al minimo edittale, in sette anni di reclusione e in 30.000,00 euro di multa, mentre la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella misura di un anno di reclusione e di 5.000,00 euro di multa;
la pena finale è pari a sei anni di reclusione Al e a 25.000,00 euro di multa. 2 020 Ciò posto, le ragioni addotte a base di queste determinazioni sono congrue, perché si fondano sull'intensità del dolo e sull'elevata capacità a delinquere del ricorrente, circostanze legittimamente desunte dalla capacità del medesimo di relazionarsi a fini criminosi sia con PA OT, sia con i numerosi acquirenti.
5. Inammissibili sono le censure formulate nei ricorsi di NT ZI e ET DI, le quali sono state condannate, rispettivamente, alla pena di sette anni e due mesi di reclusione e di sette anni e cinque giorni di reclusione, perché ritenute colpevoli del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012, capitanata ed organizzata da NA D'BR (capo E), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 29 marzo ed il 29 aprile 2012 (precisamente NT ZI per i fatti di cui ai capi E1 ed E2 ed ET DI per i fatti di cui al capo E1).
5.1. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la configurabilità sia di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sia, in ogni caso, di una condotta di partecipazione a detta organizzazione a carico di NT ZI e di ET DI, deducendo l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in proposito.
5.1.1. Con riguardo all'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico riferibile (anche) alle due ricorrenti, la sentenza impugnata espone una pluralità di elementi, desumibile dall'esame coordinato delle parti di motivazione relative agli imputati nei cui confronti è stata affermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo E). Innanzitutto, come emerge dalle conversazioni intercettate e richiamate dalla Corte d'appello, il gruppo criminale commerciava sia cocaina, sia marijuana, definendo convenzionalmente la prima «CD» e la seconda «magliette» (cfr., in particolare, le inequivocabili indicazioni fornite in conversazioni intercettate dal capo del sodalizio NA D'BR, il quale, dopo l'arresto del sodale ON De IN, trovato in possesso di tre dosi di cocaina e di cinque panetti di hashish, dice di aver subito il sequestro di tre CD e di cinque magliette, riportate a pag. 44 della sentenza impugnata). Inoltre, i Giudici di merito rappresentano che: a) gli acquisti dello stupefacente per la successiva rivendita erano effettuati da NA D'BR, il quale, al fine di verificare la qualità della sostanza, si avvaleva della stabile collaborazione di ON De IN come "assaggiatore" (cfr. pagg. 43-44 della sentenza impugnata); b) NA D'BR si avvaleva stabilmente di ET DI e di NT ZI, madre e figlia, per custodire la droga, la quale era nascosta in un mobile chiuso a chiave, e per farla consegnare ai singoli clienti, e, ogni sera, comunicava ad NT ZI se ella poteva "posare" la droga o vi 21 LL ' erano richieste di tossicodipendente dell'ultimo minuto (cfr. pagg. 23-25 della sentenza impugnata); c) NA D'BR, inoltre, si avvaleva stabilmente per le attività di preparazione delle dosi, per la custodia e per lo spaccio di droga anche di CO TT, la quale, tra l'altro, deteneva il bilancino di precisione, lo poneva ripetutamente e prontamente a disposizione del predetto D'BR, ed effettuava cessioni al minuto previa autorizzazione di quest'ultimo (cfr. pagg. 58-60 della sentenza impugnata); d) CO TT ha consegnato dosi di droga ad ET DI informandone NT ZI (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata), ed ha prelevato cocaina («CD») da ET DI su espresso incarico di NA D'BR (cfr. pag. 60 della sentenza impugnata); e) verificatosi un "ammanco", contestato ad NT ZI da NA D'BR, dopo aver consultato CO TT, la predetta NT ZI ha convocato quest'ultima e le ha detto di portare con sé il quaderno (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata); f) NA D'BR, parlando telefonicamente con la moglie di ON De IN subito dopo l'arresto di questo, le ha assicurato piena assistenza («e io devo stare affianco a te o frat... qualsiasi cosa succede sto io affianco a te») ed ha poi informato immediatamente dell'arresto sia CO TT, sia NT ZI (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata e pagg. 202-203 della sentenza di primo grado). In sintesi, gli elementi indicati evidenziano: rapporti di stabile collaborazione tra le cinque persone indicate, NA D'BR, ON De IN, ET DI, NT ZI e CO TT, nell'attività di acquisto, custodia e cessione al minuto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish;
la ripartizione coordinata dei compiti, diretta da NA D'BR e con interazioni tra tutti i sodali nello svolgimento delle attività illecite;
l'esistenza di una contabilità comune (il quaderno tenuto da CO TT); la garanzia di "solidarietà" in caso di arresto di uno di essi;
l'immediata circolazione di notizie tra tutti i membri del gruppo nei momenti di fibrillazione. È perciò corretta la conclusione secondo cui è ravvisabile l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, e segnatamente di cocaina e di hashish, capeggiata da NA D'BR, operante fino al maggio 2012, con la quale hanno interagito anche NT ZI e ET DI. Del resto, le censure delle due ricorrenti in proposito si limitano a generiche affermazioni di carenza di motivazione della sentenza impugnata.
5.1.2. Relativamente alla condotta di partecipazione delle due ricorrenti all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo E), la sentenza impugnata segnala precisi elementi sula cui base ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle stesse. La Corte d'appello, in particolare, richiama le conversazioni intercettate e 22 эн Al rappresenta che: a) ET DI custodiva stabilmente le chiavi del mobile nel quale era sistemata la droga e ne dava conto alla figlia NT ZI (si citano le conversazioni del 6 aprile 2012 e quelle intercorse tra il 22 ed il 23 aprile 2012); b) ET DI custodiva lo stupefacente di volta in volta consegnatole da NA D'BR (cfr. la conversazione intercettata tra lei e la figlia NT ZI il 15 aprile 2012), o da CO TT (cfr. la conversazione intercettata tra questa ed NT ZI il 5 aprile 2012); c) ET DI ha anche coordinato gli spostamenti di NT ZI e di un acquirente, nella consapevolezza del tipo di attività svolta dalla figlia e da NA D'BR; d) NT ZI, oltre a sovraintendere alla custodia della droga, attività materialmente curata insieme alla madre ET DI, ogni sera contattava il "capo" NA D'BR per sapere se poteva nascondere la droga custodita o se, invece, vi erano richieste di clienti dell'ultima ora;
e) NT ZI, ricevuta la contestazione di un "ammanco" da NA D'BR, il quale le dice che anche CO TT era all'oscuro di tutto, convoca quest'ultima e la invita a portare con sé il quaderno (cfr. le conversazioni intercettate tra NT ZI e NA D'BR e tra NT ZI e CO TT il 4 aprile 2012). In sintesi, gli elementi indicati evidenziano che: 1) ET DI ha prestato una stabile e continuativa attività di custodia della droga, ricevuta dai diversi sodali, in stretta collaborazione con la figlia NT ZI, e ha anche offerto ausilio a quest'ultima in condotte di spaccio al minuto;
2) NT ZI ha prestato una stabile e continuativa attività di custodia della droga, una quotidiana attività di messa a disposizione dei clienti dello stupefacente, su disposizione e previo costante raccordo con il "capo" NA D'BR, ed ha interloquito sulla tenuta della "contabilità" del gruppo, materialmente gestita da CO TT. È perciò corretta la conclusione secondo cui ET DI e NT ZI hanno partecipato attivamente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, e segnatamente di cocaina e di hashish, capeggiata da NA D'BR, ed operante fino al maggio 2012. Del resto, le censure delle due ricorrenti in proposito si limitano a generiche affermazioni di carenza di motivazione della sentenza impugnata.
5.2. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti di lieve entità, deducendo che i quantitativi trattati sono modesti, che la qualità della droga non è stata accertata, che il sodalizio è numericamente .f.l ridotto e strutturato su base familiare, e che non sono emersi elementi organizzativi di particolare rilievo. 23 Come osservato in giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (così Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696-01). Inoltre, altra decisione ha precisato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della qualificazione dei singoli reati scopo come ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può tenersi conto del dato quantitativo relativo agli approvvigionamenti del gruppo, quale indice della finalizzazione degli stessi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità, fatta salva l'autonomia della valutazione complessiva della pericolosità delle singole condotte di cessione sulla base di tutti gli altri indici disponibili (Sez. 4, n. 476 del 25/11/2021, dep. 2022, Quaranta, Rv. 282704-01). La sentenza impugnata sottolinea che non vi sono, né sono indicati nei ricorsi, elementi per ritenere che l'associazione fosse finalizzata ad un traffico di stupefacenti di lieve entità. Segnala, inoltre, che gruppo trattava due diverse tipologie di stupefacenti, cocaina e hashish, ed aveva un'organizzazione ben definita e coordinata, nonché stabili canali di approvvigionamento e di smercio, nonché due distinti luoghi di deposito della droga e del denaro (cfr., per quest'ultima precisazione, pag. 61 della sentenza impugnata). Le conclusioni indicate risultano immuni da vizi. Per quanto concerne le diverse qualità di stupefacenti trattate, l'intensità dell'attività svolta, e l'efficiente struttura organizzativa, si rinvia a quanto indicato in precedenza, in particolare nel § 5.1.1. Non può trascurarsi, del resto, che la intensa e continuativa attività svolta, con caratteri di quotidianità, è di per sé indicativa della possibilità di disporre di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. Inoltre, l'episodio di cui al capo E11) evidenzia che NA D'BR, con la collaborazione di ON De IN, in data 1° maggio 2015, acquistò una partita di cocaina di 60 grammi, per un prezzo di 3.240 euro, e con aspettative di guadagno per 3.600 euro, per rivenderla immediatamente in blocco (cfr. spec. pag. 26 della sentenza impugnata, nonché pagg. 194-200 della sentenza di primo grado).
5.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la dosimetria della pena e la ridotta applicazione della riduzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche. Invero, per entrambe le imputate: a) la pena base è stata parametrata sul Al minimo edittale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ossia in dieci 24 к anni di reclusione;
b) è stata concessa una riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche di tre anni, e perciò prossima al massimo consentito;
c) gli aumenti di pena sono stati quantificati in cinque giorni di reclusione per ciascuno dei reati fine, pari a dodici per NT ZI e ad uno per ET DI. E le censure proposte non indicano elementi utili per ravvisare vizi funzionali a determinare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, già estremamente prossimo ai minimi consentiti.
6. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso di NA D'BR, il quale è stato condannato alla pena di tredici anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di partecipazione, in qualità di capo, all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012 (capo E), nonché di reati di acquisto e cessione di cocaina commessi tra il 29 marzo ed il 1° maggio 2012 (capi E1, E2, E5, E11 ed E13).
6.1. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'esclusione della configurabilità della fattispecie dell'associazione finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti di lieve entità, deducendo che non sono state accertate né la quantità e la qualità della droga trattata, né l'entità somme impiegate. In argomento, per ragioni di economia espositiva, si rinvia a quanto indicato in precedenza al § 5.2. 6.2. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata qualificazione dei fatti di acquisto e cessione di sostanza stupefacente per i quali è stata pronunciata condanna a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che non sono state accertate né la quantità e la qualità della droga trattata, né l'entità somme impiegate. Invero, ai fini della qualificazione giuridica dei singoli reati fine, occorre valutare anche il contesto complessivo delle condotte, ivi comprese quelle in ordine alle quali è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (così Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01; cfr., inoltre, per l'applicazione del medesimo principio, Sez. 6, n. 3662 del 05/11/2021, dep. 2022, Lupo, non massimata, e Sez. 3, n. 44361 del 27/10/2021, Tamburriello, non massimata). Non va poi trascurato che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ma non documentato in modo tale da evidenziare un travisamento della prova, l'episodio di cui al capo E11 ha avuto ad oggetto l'acquisto, con la collaborazione di ON De IN, di una partita di cocaina di 60 grammi, per un prezzo di 3.240 euro, e con aspettative di guadagno per 3.600 euro (cfr. spec. pag. 26 della sentenza impugnata). 25 7. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso di ON De IN, il quale è stato condannato alla pena di otto anni, due mesi e dieci giorni di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di partecipazione, all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012 e capitanata da NA D'BR (capo E), nonché di reati di cessione e di acquisto di cocaina commessi tra il 31 marzo ed il 1° maggio 2012 (capi E2 ed E11).
7.1. Diverse da quelle consentite, oltre che prive di specificità, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la configurabilità, a carico di ON De IN, della condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo E), deducendo l'assenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti dalla Corte d'appello per l'interpretazione delle conversazioni intercettate, e, comunque la mancata indicazione di elementi da cui inferire l'esistenza di uno stabile accordo criminoso con gli asseriti sodali. La sentenza impugnata premette che l'atto di appello di ON De IN non contesta l'interpretazione data dalla sentenza di primo grado al contenuto delle conversazioni intercettate, né l'attribuzione al termine «CD» del significato di "cocaina" (cfr. pag. 43, ma anche pag. 44 della sentenza impugnata), né, in ordine a tale rilievo, il ricorso documenta un travisamento da parte della Corte d'appello. In ogni caso, la sentenza impugnata offre una spiegazione congrua e precisa di queste conclusioni, laddove richiama le frasi pronunciate dal capo del sodalizio, NA D'BR, il quale, proprio dopo l'arresto di ON De IN, trovato in possesso di tre dosi di cocaina e di cinque panetti di hashish il 2 maggio 2012, dice di aver subito il sequestro di tre CD e di cinque magliette (v. pag. 44 della sentenza impugnata). Inoltre, con riferimento al contributo offerto da ON De IN al sodalizio criminale, la Corte d'appello segnala che il medesimo: a) era contattato ed informato da NA D'BR, dopo ogni acquisto di droga;
b) svolgeva la funzione di "assaggiatore" della cocaina, come evidenziato dalla conversazione del 2 aprile 2012, nella quale D'BR lo contatta dopo aver ricevuto una partita di droga da NZ AG, e prima di consegnarla ad un suo acquirente;
c) collaborava con D'BR per la consegna di significative partite di droga, come quella per quella ricevuta da quest'ultimo il 1° maggio 2012 da NG BR, e relativa a 60 grammi di cocaina pagati 3.240,00 euro, ed immediatamente ceduta a terzi;
d) custodiva droga per conto di NA D'BR, come evidenziato dall'arresto per la detenzione di tre dosi di cocaina e di cinque panetti di hashish il 2 maggio 2012, cui fa preciso riferimento in una conversazione intercettata il "capo" del gruppo;
e) ha realizzato numerose altre condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, quali quelle di cui ai capi E3, E7 ed E8, in ordine alle quali è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione;
f) è destinatario di promesse di assistenza dopo essere stato arrestato da parte di 26 LL NA D'BR, il quale dice alla moglie del sodale: «e io devo stare affianco a te o frat... qualsiasi cosa succede sto io affianco a te», per poi informare immediatamente della vicenda sia CO TT, sia NT ZI (cfr., su questo punto, anche pagg. 202-203 della sentenza di primo grado). Deve quindi concludersi che la Corte d'appello ha dato spiegazione dei criteri adottati per l'interpretazione delle conversazioni intercettate anche oltre i limiti di quanto strettamente necessario, stante il contenuto delle censure formulate nell'atto di gravame, ed ha indicato elementi precisi e plurimi da cui inferire il rapporto di stabile e continuativa collaborazione di ON De IN con NA D'BR, capo del sodalizio illecito di cui al capo E), nell'effettuazione degli acquisiti e delle vendite, ed anche svolgendo la specifica funzione di "assaggiatore" della cocaina, nonché il suo inserimento in tale gruppo criminale.
7.2. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel secondo motivo, che contestano l'esclusione della configurabilità della fattispecie dell'associazione finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti di lieve entità, deducendo che i reati fine sono tutti di lieve entità e che non è dirimente, per escludere la lieve entità dei fatti, lo svolgimento di una continuativa attività di spaccio di droga. In argomento, per ragioni di economia espositiva, si rinvia a quanto indicato in precedenza al § 5.2. 7.3. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono anche le censure formulate nel terzo motivo, che contestano la mancata qualificazione dei fatti di acquisto e cessione di sostanza stupefacente per i quali è stata pronunciata condanna a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo, in particolare, che gli episodi contestati hanno ad oggetto vicende modeste, commesse da un tossicodipendente, e che non è stata accertata la quantità e qualità della droga trattata. In argomento, per ragioni di economia espositiva, si rinvia a quanto indicato in precedenza al § 6.2. 7.4. Manifestamente infondate sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di qualificare i fatti contestati al capo E) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stata accertata l'esistenza di una struttura organizzativa o di un accordo stabile tra ON De IN ed i pretesi sodali. Invero, con riguardo all'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la sentenza impugnata offre l'indicazione di elementi gravi, precisi e concordanti. Per ragioni di economia espositiva, si rinvia a quanto indicato in precedenza al § 5.1.1. Relativamente alla configurabilità di una condotta associativa a carico di ON De IN, le censure ripropongono, sinteticamente, quanto denunciato 27 M con il primo motivo;
è quindi possibile rinviare, in argomento, a quanto indicato in precedenza al § 7.1. 8. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso, articolato in un solo motivo, di CO TT, la quale è stata condannata alla pena di otto anni, due mesi e venti giorni di reclusione, perché ritenuta colpevole del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di maggio 2012 e capitanata da NA D'BR (capo E), nonché di reati di cessione e di acquisto di cocaina commessi tra il 29 marzo ed il 29 aprile 2012 (capi E1, E2 ed E5).
8.1. Del tutto prive genericssono le censure che contestano il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Manca qualunque indicazione in proposito sia sui mezzi istruttori richiesti, sia sulle ragioni poste a fondamento di tale richiesta.
8.2. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure che contestano l'affermazione di responsabilità per i reati fine, e la configurabilità sia di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sia, in ogni caso, di una condotta di partecipazione a detta organizzazione a carico di CO TT, deducendo l'assenza di una effettiva motivazione della sentenza impugnata, l'equivocità delle conversazioni intercettate, l'assenza di vincoli di solidarietà con i pretesi sodali.
8.2.1. La sentenza impugnata, per quanto concerne l'esistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico della quale è ritenuta partecipe CO TT indica una pluralità di elementi, sintetizzati in precedenza al § 5.1.1., al quale si rinvia per ragioni di economia espositiva. La medesima decisione, poi, con riguardo ai criteri seguiti per l'interpretazione delle conversazioni intercettate, e, in particolare, per l'individuazione del significato delle parole «CD» e «magliette», fornisce precise indicazioni, in particolare quando richiama conversazioni intercettate in cui il capo del sodalizio, NA D'BR, dopo l'arresto del sodale ON De IN, trovato in possesso di tre dosi di cocaina e di cinque panetti di hashish in data 2 maggio 2012, dice di aver subito il sequestro di tre CD e di cinque magliette (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata). La Corte d'appello, quindi, con specifico riferimento alla partecipazione di CO TT al gruppo criminale di cui al capo E, ed alla responsabilità della medesima per reati fine, rappresenta che la donna ha partecipato sia ad operazioni di cessione di stupefacente in stretto raccordo con il "capo" NA D'BR, sia ad operazioni di acquisto di droga effettuata da questi, e si è inoltre relazionata con gli altri componenti del gruppo, come ET DI e NT ZI, per consegne di droga e per verifiche di contabilità (cfr. pagg. 28 Al 58-60 della sentenza impugnata) In particolare, segnala che CO TT: a) il 4 aprile 2012, ha partecipato a tre fatti di spaccio, effettuando dapprima una cessione di droga a persona indicata da NA D'BR, portando poi una partita di droga al medesimo per soddisfare le esigenze di altro cliente, e chiedendo infine allo stesso di poter rifornire tale Laura, ricevendo autorizzazione e indicazione di termini e modalità di pagamento da praticare (si tratta di fatti contestati al capo E1); b) il 2 e il 10 aprile 2012, ha consegnato il bilancino di precisione a NA D'BR, su richiesta dello stesso mentre si accinge ad acquistare droga da NZ AG, e, anzi, nella seconda occasione, essendo fuori di casa, per accelerare l'operazione, dice al "capo" di farsi dare le chiavi dell'abitazione da sua madre, abitazione presso cui poi quest'ultimo lascia parte dello stupefacente appena acquistato dopo averlo suddiviso in dosi (si tratta di fatti contestati al capo E2); c) il 3 aprile 2012, su indicazione di NA D'BR si reca a casa di ET DI, dove preleva droga, per poi consegnarla ad un cliente, dietro pagamento di 150 euro, come conferma il giorno dopo telefonicamente al "superiore" (si tratta del fatto contestato al capo E5); d) il 4 aprile 2012, verificatosi un "ammanco", contestato da NA D'BR ad NT ZI, si reca da quest'ultima per le verifiche ed è invitata a portare con sé il quaderno (cfr., per maggiori dettagli, pag. 25 della sentenza impugnata). È utile aggiungere che il 2 maggio 2012, è immediatamente dell'arresto di ON De IN da NA D'BR (cfr., su questo punto, pagg. 202-203 della sentenza di primo grado).
8.2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Precisi e congrui sono gli elementi fattuali indicati dalla Corte d'appello per spiegare perché le parole «CD» e «magliette» si riferiscono, rispettivamente, a cocaina e a hashish;
e il ricorso non solo non indica dati utili a contrastare le conclusioni dei giudici di merito, ma non si confronta neppure in modo puntuale con gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata. Precisi e congrui sono anche gli elementi indicati dalla Corte d'appello per affermare l'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico riferita ad CO TT, la partecipazione della stessa a tale gruppo criminale, nonché la responsabilità della medesima per reati fine. Le argomentazioni svolte nel ricorso sono meramente assertive e non si confrontano compiutamente con gli elementi indicati nella sentenza impugnata. Inoltre, in relazione alle critiche concernenti la mancata individuazione di riscontri, va ricordato come anche le Sezioni Unite abbiano precisato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, 29 M Sebbar, Rv. 263714-01). Ancora, il riferimento ai vincoli familiari tra i sodali non è un elemento idoneo ad escludere l'esistenza di un rapporto associativo, come invece adombra il ricorso, perché anzi, anche con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza costantemente ribadisce che l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, in quanto, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184-01, e Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, De Witt, Rv. 250773-01).
9. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso di NG BR, il quale è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000,00 euro di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cessione di cocaina a NA D'BR il 1° maggio 2012 (capo E11).
9.1. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo che contestano la qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che il principio del ragionevole dubbio avrebbe dovuto indurre ad un ragionevole dubbio sulla natura di droga "pesante", invece che "leggera", della sostanza ceduta, e che, ai fini del giudizio per il riconoscimento della lieve entità del fatto, occorre considerare l'unicità dell'episodio e la non decisività del solo dato quantitativo. La sentenza impugnata osserva che la cessione di droga da NG BR a NA D'BR ha avuto ad oggetto 60 grammi di cocaina, sulla base di quanto precisato da quest'ultimo, subito dopo aver ricevuto la droga, parlando con il suo acquirente al dettaglio. Rappresenta, in particolare, che NA D'BR, nella conversazione intercettata con il suo acquirente, fa cenno all'arresto rischiato immediatamente prima da NG BR, il quale era stato controllato dai Carabinieri subito dopo avergli consegnato la droga e, poi, in stretta sequenza, riferisce di aver acquistato a 54,00 euro e, quindi, di non poter accettare in pagamento la somma di 55,00 euro in luogo di quella di 60,00 euro, precedentemente pattuita, perché altrimenti avrebbe "perduto" 300,00 euro. Conclude che: a) una "perdita" di 5,00 euro per grammo e di 300,00 euro totali significa che i grammi di droga appena consegnati da NG BR a NA D'BR sono 60,00; b) la droga in questione, per il prezzo a grammo, è cocaina;
c) il riferimento di NA D'BR all'arresto fortunosamente evitato al momento della consegna, fa ritenere che la droga da lui ceduta è proprio quella immediatamente prima ricevuta da NG BR (cfr., per il testo delle Al conversazioni intercettate, la sentenza di primo grado, pagg. 194-200). 30 Le conclusioni della sentenza impugnata sono corrette, perché forniscono indicazioni precise e congrue. Le critiche formulate in proposito nel ricorso sono meramente assertive, quanto alla natura della sostanza commerciata, e non considerano, tra l'altro, che, secondo quanto indica la sentenza impugnata, NG BR è persona inserita nell'organigramma di una piazza di spaccio ed ha effettuato, in quel medesimo periodo di tempo, fino al 30 maggio 2012, altre cessioni di sostanza stupefacente di natura imprecisata, in ordine alle quali, per i relativi reati, è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).
9.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la dosimetria del trattamento sanzionatorio e la ridotta applicazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche. Invero, la pena base è stata fissata in otto anni di reclusione ed euro 35.000,00 di multa, ed è stata ridotta, per le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000,00 euro di multa. In altri termini, la pena base è stata determinata in misura molto inferiore alla media edittale, e la riduzione concessa a titolo di attenuanti generiche non è irrilevante. Ciò posto, ai fini della compiutezza e correttezza della motivazione, occorre valutare anche la personalità negativa del ricorrente, che, secondo quanto rappresenta la Corte d'appello, era all'epoca inserito nell'organigramma di una piazza di spaccio ed è stato inoltre autore di altri fatti di reato per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. Né le censure in punto di trattamento sanzionatorio segnalano elementi utili per individuare specifici vizi motivazionali. 10. Inammissibili sono le censure formulate nei ricorsi, presentati cumulativamente in un unico atto, di NN IN, CO IN, BE RA, ON TI e NZ AG, i quali sono stati condannati, rispettivamente, la prima, alla pena di sette anni e cinque giorni di reclusione, la seconda, alla pena di sette anni di reclusione, il terzo, alla pena di sette anni di reclusione, il quarto, alla pena di tredici anni, otto mesi e quindici giorni di reclusione, e il quinto alla pena di tredici anni, nove mesi e cinque giorni di reclusione, perché ritenuti colpevoli del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di luglio 2012, guidata da NZ AG con il contributo organizzativo di ON TI (capo F), nonché di reati di cessione di cocaina commessi tra il 7 aprile ed il 12 giugno 2012 (precisamente NN IN per i fatti di cui al capo F1; CO IN per i fatti di cui al capo F3; ON TI per i fatti di cui ai capi E2, F1, F2, F3 e F5; NZ AG per i fatti di cui ai capi E2, F1, F2, F3, F4 e F5). 10.1. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le 31 Al censure esposte nel primo motivo, che contestano la configurabilità, nei confronti di NN IN e di CO IN, della condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo F, deducendo che le tori dichiarazioni dei collaborationi di giustizia nulla indicano a loro carico e che le conversazioni intercettate avrebbero dovuto essere interpretate in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti con gli altri. 10.1.1. Per ragioni di economia espositiva, è utile dare conto, in via preliminare, degli elementi indicati dalla sentenza impugnata al fine di affermare la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico riferibile (anche) alle due ricorrenti, guidata da NZ AG con il contributo organizzativo di ON TI, ed operante fino al mese di luglio 2012 (capo F). La Corte d'appello, innanzitutto, rappresenta che l'esistenza di un gruppo criminale facente capo a NZ AG, strettamente coadiuvato da BE RA e ON TI, sposati, rispettivamente, alle EL AT, NN e CO IN, è affermata innanzitutto da AR RI, collaboratore di giustizia, già esponente di primo piano dell'omonimo clan insediato nei Quartieri Spagnoli di Napoli, e zio delle EL IN, nonché da AR De EN, altro collaboratore di giustizia. Secondo quanto precisato dal Giudice di secondo grado, in particolare, AR RI ha dichiarato anche di aver rivenduto rilevanti quantitativi di cocaina a AG, RA e TI, mentre AR Di EN ha affermato di essersi più volte rifornito di cocaina da NZ AG per alimentare la propria rete di spaccio, ed ha indicato AR RI come il principale fornitore di NZ AG e ON TI come il principale collaboratore del medesimo AG. La Corte d'appello, poi, espone le risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate, sulla cui base, tra l'altro, evidenzia che: a) il gruppo aveva una cassa comune, come risulta esplicitamente da una conversazione intercettata il 26 maggio 2012 tra CO e NN IN (cfr. pagg. 33-34 della sentenza impugnata), e si avvaleva di EL IN, altra sorella di AT, NN e CO, come custode di tale denaro (cfr. pagg. 27-29 della sentenza impugnata); b) EL IN e NN IN erano le custodi delle partite di droga di pertinenza del gruppo, e le due EL collaboravano tra loro reciprocamente a questo scopo (cfr. pagg. 27-29, 32-33, ma anche 35 della sentenza impugnata); c) i diversi sodali si preoccupavano di avvisarsi e di coordinarsi tra loro al fine di occultare la droga ed altri oggetti compromettenti nei momenti di rischio (cfr., ad esempio, pagg. 32-33 della sentenza impugnata, relativamente ai colloqui del 2 maggio 2012, immediatamente successivi all'arresto di ON De IN, sia tra NN ed EL IN, per nascondere la droga presenta a casa della prima, sia tra NN IN e ON TI, per l'eliminazione di possibili tracce compromettenti a casa di AT IN, 32 Al moglie di NZ AG); d) il gruppo distribuiva tra i sodali la "settimana" (cfr. pag. 33 della sentenza impugnata, la quale richiama due conversazioni del 21 aprile 2012, puntualmente trascritte nella pagg. 255-256 della sentenza di primo grado). 10.1.2. Per quanto concerne gli elementi da porre a base del giudizio affermativo della partecipazione di NN IN e CO IN all'associazione finalizzata al narcotraffico guidata da NZ AG e ON TI, ed operante fino al mese di luglio 2012 (capo F), la sentenza indica le sole risultanze dalle conversazioni intercettate. La Corte d'appello, infatti, premette che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non indicano elementi a carico, e che, in particolare, AR RI, zio delle EL IN, ha detto di non aver intrattenuto diretti rapporti delittuosi con le nipoti, e di non poter affermare con certezza se le stesse collaborassero con i loro mariti. Il giudice di secondo grado, poi, precisa, sulla base delle risultanze delle conversazioni intercettate, che NN IN risulta essere la custode della droga del gruppo, perché: 1) la stessa, a seguito delle perquisizioni domiciliari correlate all'arresto di ON De IN, il 2 maggio 2012, ha chiamato la sorella EL, la quale si era recata a casa sua, e la ha invitata a «mettere il barattolo là» e a non muovere niente», siccome ella era riuscita a passare i controlli delle forze dell'ordine senza avere problemi, ed era quindi pericoloso trasportare quanto custodito fuori casa;
2) il fratello NC IN, il medesimo 2 maggio 2012, nell'immediato prosieguo, ha telefonato alla sorella EL e le ha detto che NN doveva levare una cosa», ed otteneva in risposta che «è tutto a posto [...] non se ne sono andati però»; 3) la stessa, il successivo 1° giugno, 2012, ha telefonato alla sorella EL, in quel momento presente a casa sua, chiedendole di spostare lo stupefacente da lei nascosto tra i dolciumi per il figlio, temendo il rischio di ingestione di droga da parte del bambino in assenza di adulti. Aggiunge che NN IN: a) il 2 maggio 2012, nel momento di rischio seguito all'arresto di ON De IN, si preoccupava di contattare ON TI per sincerarsi che lo stesso non avesse lasciato tracce compromettenti, relative a droga o a materiali di taglio, a casa di AT IN, moglie di NZ AG;
b) era bene informata degli affari del gruppo, siccome il 26 maggio 2012, parlava di una vendita di droga effettuata a IN EL da NZ AG e ON TI all'insaputa di BE RA per l'importo di 1.100,00 euro (cfr., per maggiori indicazioni su questa vicenda, pagg. 270-283 della sentenza di primo grado). La Corte distrettuale, ancora, quanto ad CO IN, rappresenta che la stessa è perfettamente inserita nel gruppo perché, commentando con la sorella NN la vicenda della vendita di stupefacente per 1.100 euro effettuata da M NZ AG e da ON TI all'insaputa di BE RA, e delle 33 giustificazioni fornite dal medesimo AG, dimostra piena conoscenza dell'esistenza di una cassa comune del gruppo, delle dinamiche organizzative, dei criteri di riparto della competenza e della distribuzione degli introiti (cfr., per maggiori indicazioni su questa vicenda, pagg. 270-283 della sentenza di primo grado, la quale evidenzia come il trasporto di tale partita di droga fu effettuato da CO IN in concorso con il marito ON TI;
da qui anche la condanna a carico della medesima per il concorso nella cessione di cui al capo F3). Va, inoltre aggiunto che la stessa, anche definita "Titina", percepiva la «settimana>> dal capo NZ AG (cfr. pag. 33 della sentenza impugnata, e, per la trascrizione della conversazione, intercorsa tra NZ AG e la moglie AT, specificamente riferita alle "spettanze" di «Titina», pagg. 255-256 della sentenza di primo grado). 10.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Gli elementi valorizzati sono precisi e congrui sia con riferimento all'esistenza dell'associazione di cui al capo F, sia con riguardo al contributo partecipativo di NN e CO IN, l'una come custode dello stupefacente, l'altra come persona a "disposizione", coinvolta in condotte di "gestione" diretta dello stupefacente, "stipendiata" e perfettamente informata di tutte le dinamiche del gruppo criminale, nonché delle sue singole operazioni. Né i legami familiari rendono manifestamente illogiche le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche perché le stesse sono indicative non soltanto della preoccupazione di possibili arresti, ma anche, e soprattutto, di comunicazioni per la gestione del deposito della droga o del denaro, nonché di scambi di informazioni su specifiche operazioni e sui proventi da queste derivati. 10.2. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti di lieve entità, deducendo che i quantitativi trattati sono calcolati in via meramente ipotetica, che la qualità della droga non è stata accertata, e che non sono elementi dirimenti la natura organizzata dell'attività di spaccio e la ripetitività delle condotte. La sentenza impugnata sottolinea che il gruppo criminale capeggiato da NZ AG, secondo quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia AR RI e AR Di EN non aveva limiti operativi, e, quindi, il suo programma non era limitato a cessioni di lieve entità. Dalla sentenza impugnata, e da quella di primo grado, inoltre, si apprende che: a) RA e TI, tra il 2009 ed il 2015, erano stati coinvolti da AR RI in compravendite di quantitativi tutt'altro che esigui di cocaina (cfr., in particolare, le analitiche indicazioni a pag. わし 342 della sentenza di primo grado); b) AG, nel periodo oggetto di 34 سے contestazione, ha effettuato almeno due pagamenti al narcotrafficante AR AN, uno per l'importo di 13.300,00 euro e l'altro per l'importo di 12.800,00 euro, mentre non ha effettuato un ulteriore pagamento di 7.000,00 euro, come risulta da una conversazione intercorsa tra AN e ON TI il 14 giugno 2012 (cfr., in particolare, le indicazioni alle pagg. 332-337 della sentenza di primo grado;
cfr. inoltre, pag. 339 della sentenza di primo grado sull'arresto di AR AN effettuato il 4 maggio 2013, perché trovato in possesso di oltre 1 kg. di cocaina e di circa 45.000,00 euro in contanti); c) il gruppo diretto da NZ AG, nel periodo in esame ha rifornito di cocaina anche altre organizzazioni criminali, come il gruppo diretto da NA D'BR (ci si riferisce ai fatti di cui al capo E2), o comunque a soggetti aventi una loro autonoma rete di distribuzione, come AR Di EN. Sulla base degli elementi esposti risultano immuni da vizi le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla esclusione della configurabilità, con riguardo al gruppo criminale di cui al capo F), di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti di lieve entità. L'organizzazione criminale facente capo a NZ AG, per quanto evidenziato nelle sentenze di merito, aveva un'efficace organizzazione, svolgeva un'intensa attività, aveva accesso a canali di rifornimento di droga cospicui, era in condizione di procurarsi partite di stupefacenti pagando somme consistenti, e cedeva a sua volta droga ad altri gruppi organizzati e ad altre persone dotate di una autonoma rete di distribuzione. 10.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la mancata qualificazione dei reati fine a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che i quantitativi trattati nelle singole cessioni sono molto modesti e che l'attività di spaccio è stata effettuata senza particolari accorgimenti. La sentenza impugnata definisce i reati fine a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ed esclude quindi la lieve entità degli stessi, evidenziando la necessità di una valutazione complessiva del fatto, e sottolineando che le cessioni sono avvenute in un contesto organizzato, che si è avvalso di canali di approvvigionamento stabili e non soggetti a termini di durata, di mezzi strumentali, di nascondigli per occultare separatamente la droga e il denaro. Queste considerazioni risultano immuni da vizi. Le stesse, infatti, risultano pienamente in linea con i parametri di giudizio indicati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01 specie se si considera che il gruppo criminale, per quanto indicato in precedenza al § 10.2., impiegava notevolissime somme nell'acquisto di partite di stupefacenti, che si procurava rivolgendosi a narcotrafficanti di notevole spessore, come AR AN, e riforniva Al esponenti apicali di autonomi gruppo organizzati, come NA D'BR, 35 nonché persone dotate di una autonoma rete di distribuzione, come AR Di EN. 10.4. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure proposte nel quarto motivo, che contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento ad ON TI in ordine all'accusa di organizzatore del gruppo criminale di cui al capo F), e comunque la configurabilità di tale forma di partecipazione a carico del medesimo, deducendo che l'imputazione era formulata con riguardo all'attività di mero partecipe e che, in ogni caso, non sono indicati elementi validamente apprezzabili a tal fine. 10.4.1. Le doglianze relative al difetto di correlazione tra accusa e sentenza non si confrontano con il contenuto dell'imputazione, la quale contesta ad ON TI una condotta sussumibile nella fattispecie della partecipazione in qualità di organizzatore ad un'associazione finalizzata al narcotraffico. Il capo F), infatti, subito dopo aver indicato NZ AG come promotore ed organizzatore del gruppo dedito al narcotraffico, rappresenta che «TI ON operava in stretto rapporto con AG NZ, cooperando per l'individuazione dei canali di approvvigionamento e di smercio, mantenendo i contatti funzionali per l'approvvigionamento e la successiva distribuzione di cui curava tutte le fasi». Inoltre, il medesimo capo F), con riguardo ad altri sodali, come AR SC, CO IN ed EL IN impiega espressamente il termine partecipe». Occorre poi osservare che la qualifica di organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è predicabile anche a chi, pur non coordinando l'attività di altre persone, ha comunque il potere di determinare in autonomia sia cessioni di sostanza stupefacente rispetto al "capo" del gruppo e alle quali questo partecipi, sia la gestione dei pagamenti e delle relative controversie in ordine a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio. Invero, nel linguaggio comune, secondo l'accezione riconosciuta dai dizionari della lingua italiana, organizzatore è la persona (o l'ente) che si assume il compito di predisporre e coordinare in modo sistematico e funzionale lo svolgimento di un fatto collettivo. E il potere di concordare in autonomia cessioni di stupefacenti alle quali partecipa il "capo" della struttura associativa, ovvero di gestire in autonomia i pagamenti di forniture rilevanti per l'azione del sodalizio, nonché le relative controversie, sono "facoltà" tipicamente spettanti a chi ha il compito di predisporre e coordinare in modo sistematico e funzionale lo svolgimento di fatti di primaria importanza per l'operatività dell'intero gruppo, e, come tali, "collettivi". Si può aggiungere che la giurisprudenza, in tema di associazione per delinquere c.d. semplice, ha già precisato che la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle 36 M risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (così Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-03, con riguardo ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, e Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317-01, con riguardo ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e truffe). 10.4.2. Le doglianze concernenti il difetto di accertamento di condotte espressive dell'attività organizzativa da parte di ON TI non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello rappresenta che ON TI: a) il 10 aprile 2012, viene contattato in prima persona da NA D'BR per una fornitura di cocaina, concorda direttamente con lo stesso l'orario per l'appuntamento, e, solo dopo, ne dà notizia al cognato NZ AG, insieme con il quale effettua materialmente la cessione (si tratta del fatto di cui al capo E2, per il quale l'appello non ha contestato l'affermazione di penale responsabilità); b) il 30 aprile 2012 chiede ad EL IN notizie sul nascondiglio dello stupefacente, e NZ AG, informato di ciò dalla donna, non mostra alcuna sorpresa o disappunto per la vicenda;
c) gestisce in autonomia la controversia insorta con il narcotrafficante AR AN per il pagamento di 7.000,00 euro per una fornitura di cocaina, reclamata dal gruppo diretto da NZ AG, e dimostra inoltre di disporre della contabilità del gruppo (cfr. su questo aspetto, pag. 36 della sentenza impugnata e pagg. 332-337 della sentenza di primo grado). La motivazione della sentenza impugnata, in altri termini, non si limita a valorizzare la possibilità per il ricorrente di poter acquisire senza autorizzazioni notizie "riservate" e "strategiche" per il gruppo, ma, soprattuttc, in piena coerenza con l'imputazione, evidenzia l'autonomia gestionale di ON TI sia nel concordare cessioni di stupefacenti alle quali partecipa il "capo" del gruppo, sia nello gestire controversie relative a pagamenti di forniture rilevanti per l'attività del sodalizio. Ne discende, per un verso, che la Corte d'appello evidenzia precisi, plurimi e congrui elementi da cui inferire il ruolo organizzativo svolto da ON TI nell'associazione finalizzata al narcotraffico diretta da NZ AG, e, sotto altro profilo, che il ricorso si è limitato a contestare la concludenza di uno soltanto degli elementi indicati, tra l'altro quello di minore rilevanza. 11. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso, articolato in un solo motivo, di EL IN, la quale è stata condannata alla pena di sette anni di 37 M reclusione, perché ritenuta colpevole del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di luglio 2012, guidata da NZ AG (capo F). Le doglianze contestano la configurabilità, a carico di EL IN, di una condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al luglio 2012, diretta da NZ AG, di cui al capo F), deducendo che le conversazioni intercettate si spiegano per i rapporti familiari con i coimputati e non sono idonee ad evidenziare, in capo alla ricorrente, la consapevolezza dell'esistenza del sodalizio o comunque la coscienza e volontà di farne parte. La Corte d'appello evidenzia il ruolo svolto da EL IN quale custode dello stupefacente e del denaro per conto del gruppo con carattere continuativo (cfr. pagg. 27-29, ma anche 32-33 della sentenza impugnata). Rappresenta, in particolare, che EL IN: a) il 30 aprile 2012, dopo il sequestro di una "stecca" di hashish a carico del fratello NC, rassicurava l'interlocutore, il quale la esortava ad occultare «quella roba là», con le parole: «non lo possono mai trovare sopra là»; b) il medesimo 30 aprile 2012, riferiva a NZ AG di aver avuto la richiesta da ON TI di mostrare il nascondiglio dello stupefacente, e di non volerne però svelare a nessuno l'ubicazione («eh, e non te lo voglio fare vedere Antò, né a te né a NZ, ma che è, qual è il problema? ... e se ci manca qualcosa me la devo prendere con te o con NZ? Voi me l'avete data in mano a me, mò so io dove la devo mettere, perché ve lo devo dire a voi?»); c) il 2 maggio 2012 discuteva con NZ AG del denaro affidatole perché lo nascondesse;
d) il medesimo 2 maggio 2012, a seguito delle perquisizioni domiciliari correlate all'arresto di ON De IN, veniva chiamata telefonicamente dalla sorella NN, dopo essersi recata a casa di questa, e invitata a mettere il barattolo là» e a «non muovere niente», siccome ella era riuscita a passare i controlli delle forze dell'ordine senza avere problemi, ed era però pericoloso trasportare quanto custodito fuori casa, in quanto i Carabinieri non se ne sono andati»; e) ancora il 2 maggio 2012, ricevuta espressa richiesta da NZ AG, indicava allo stesso dove fosse nascosto il denaro;
f) il 1° giugno 2012, su richiesta telefonica della sorella NN, a casa della quale in quel momento si trovava, procedeva a spostare lo stupefacente nascosto tra i dolciumi per il figlio della sorella. Le conclusioni della Corte d'appello sulla partecipazione di EL IN all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo F) sono immuni da vizi. Le stesse, infatti, si fondano sull'accertamento di un contributo consapevole fornito da EL IN al gruppo criminale con riguardo a funzioni fondamentali per la vita e l'operatività dello stesso, quali quelle relative alla custodia della droga e del denaro, nonché dell'interazione diretta della stessa con NZ AG, ON TI ed EL IN in ordine allo svolgimento di tali compiti. 38 M Emblematico della consapevolezza di operare per un gruppo e non per singoli è l'uso del plurale da parte di EL IN nel colloquio con NZ AG il 2 maggio 2012 per indicare chi le ha consegnato la droga affinché la custodisse;
come riportato nella conversazione trascritta nella sentenza impugnata, EL IN afferma: «Voi me l'avete data in mano a me, mò so io dove la devo mettere, perché ve lo devo dire a voi?». Inoltre, le critiche formulate nel ricorso sono meramente assertive e non si confrontano con le puntuali indicazioni della sentenza impugnata. 12. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso di AR SC, il quale è stato condannato alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico operante fino al mese di luglio 2012, guidata da NZ AG (capo F) e di cessione di cocaina commessi tra il 20 maggio ed il 12 giugno 2012 (capi F2 e F3). 12.1. In parte prive di specificità e in parte diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità di AR SC per tutti i reati a lui ascritti, deducendo che il "AR" cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate potrebbe essere un altro cognato di NZ AG, e che, inoltre, non è indicato chi ha effettuato il riconoscimento della sua voce nelle conversazioni intercettate. La sentenza impugnata precisa: «l'identificazione dell'imputato è avvenuta mediante riconoscimento della sua voce ed opera degli inquirenti, circostanza che il gravame non contesta». Il rilievo appena riportato esclude la proponibilità delle censure proposte. Da un lato, infatti, le questioni sulla possibile confusione con l'altro "AR" cognato di NZ AG sono meramente assertive e non si confrontano con quanto osserva la Corte d'appello, secondo cui l'elemento dirimente è costituito dal riconoscimento della voce del ricorrente AR SC da parte degli investigatori. Sotto altro profilo, poi, non sono proponibili questioni sul riconoscimento della voce di AR SC con il ricorso per cassazione, posto che le stesse non sono state formulate con l'atto di appello, e sono quindi precluse in applicazione del principio devolutivo. Si può aggiungere, per completezza, che la sentenza di primo grado spiega i riconoscimenti vocali come il risultato del continuativo ascolto dei conversanti da parte degli investigatori (cfr. pag. 41-42 della sentenza impugnata), e che, effettivamente, colui che viene identificato come AR SC è segnalato come partecipe di diverse conversazioni intercettate. 12.2. Prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per i tre episodi di cui al capo F2), deducendo che numerose 39 Al conversazioni attestano come ON TI abbia effettuato consegne di droga senza avvalersi della collaborazione di AR SC, e che, quindi, quelle valorizzate ai fini della condanna hanno un significato equivoco. La sentenza impugnata rappresenta, quanto alla cessione del 5 giugno 2012, che: a) AR SC, alle ore 13,03 chiede ad ON TI se deve recarsi da lui e questi, il quale aveva appena finito di parlare con un cliente, lo avverte del posticipo dell'appuntamento di dieci minuti;
b) alle ore 13,39, ON TI, subito dopo aver conversato con un acquirente, chiama AR SC e gli dice di scendere. Conclude che la richiesta di TI di incontrare di persona SC subito dopo l'accordo con il cliente si spiega univocamente come richiesta di farsi materialmente consegnare lo stupefacente da cedere al cliente. La medesima sentenza impugnata, poi, rileva che, in modo identico, viene conclusa la cessione del 6 giugno 2012: TI, subito dopo essere stato contattato da un cliente, chiama SC e gli dice di scendere. La Corte d'appello, ancora, segnala, quanto alla cessione del 17 giugno 2012, che ON TI viene contattato da un cliente abituale e subito dopo delega AR SC per la consegna, precisando che dovrà raggiungere l'acquirente dietro al parco», e lo invita a «pigliare le misure buone» di «quei due tendoni là». Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate. Invero, incensurabile è il rilievo per cui le conversazioni richiamate nel ricorso sono inconferenti, perché riguardano episodi non ascritti a AR SC. Inoltre, il significato delle conversazioni intercettate di cui si è detto è spiegato in modo preciso, e il ricorso non si confronta in termini puntuali con le indicazioni della sentenza impugnata. 10.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per l'episodio di cui al capo F3), deducendo che l'accusa si fonda su una conversazione tra terze persone, le EL CO e NN IN, delle quali non si conosce la fonte informativa, ed il cui contenuto è frammentario. La sentenza impugnata pone a fondamento dell'affermazione di responsabilità di AR SC una conversazione intercettata tra le EL CO e NN IN, la quale è molto dettagliata sulla vicenda. Precisamente, secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, le due donne, in data 26 maggio 2012, discussero di una vendita di cocaina che NZ AG, AR SC e ON TI, quest'ultimo marito di CO IN, avevano effettuato a IN EL all'insaputa di BE RA, marito di NN IN;
nella conversazione, le due donne precisavano che: a) la vicenda era stata scoperta da BE RA perché IN EL, incontrando BE RA, gli aveva detto di aver pagato 1.100,00 euro;
b) NZ AG si era giustificato con BE RA dicendo di aver taciuto della cessione per paura di un 40 h1 inadempimento da parte di IN EL;
c) i soldi guadagnati erano stati utilizzati per effettuare l'acquisto di altra droga da fornire a IN EL;
d) questa ulteriore partita di droga era stata acquistata proprio da AR SC, il quale si era rivolto a tale NZ detto «mucmmocc»; e) AR SC, a sua volta, allo scopo di allontanare da sé l'accusa di aver sottratto denaro dalla cassa del gruppo, aveva sostenuto di aver acquistato detta partita di droga a credito (cfr. pagg. 33-34 e 48 della sentenza impugnata, nonché, per maggiori indicazioni, pagg. 270-283 della sentenza di primo grado). Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate. La Corte d'appello, infatti, rappresenta che le due EL CO e NN IN sono entrambe appartenenti al gruppo criminale al quale è riferibile l'operazione, dimostrano un'approfondita conoscenza dell'episodio, e commentano le differenti versioni fornite dagli interessati per giustificare la propria condotta. Si può aggiungere che CO e NN IN, oltre che partecipi dell'illecito sodalizio, sono anche le mogli, rispettivamente, di ON TI e di NZ AG, ossia di due dei diretti partecipi dell'episodio in questione. 10.4. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono le censure proposte nel quarto motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo F), deducendo che la sentenza ha omesso di considerare come AR SC non sia stato indicato come componente del gruppo dai collaboratori di giustizia e, secondo quanto emerge da diverse conversazioni intercettate, non risulti assistiti economicamente dal sodalizio. La sentenza impugnata, in proposito, valorizza innanzitutto il fatto che AR SC, dopo la cessione della droga a IN EL, ha potuto utilizzare i proventi comuni ricevuti, e, soprattutto, si è sentito in dovere di fornire spiegazioni, affermando di aver effettuato un acquisto a credito;
osserva, in particolare, che la spiegazione dimostra la piena intraneità di SC al gruppo, perché altrimenti non sarebbe stata necessaria. Aggiunge, poi, che un ulteriore elemento significativo si desume dai fatti di cui al capo F2): AR SC è stato ritenuto persona di fiducia da ON TI, tanto da essere reso custode e corriere dello stupefacente, e si è mostrato costantemente disponibile ad assecondare le richieste del medesimo nel raggiungerlo e nell'effettuare le consegne. Precisa, quindi, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se non affermano la partecipazione di AR SC al gruppo diretto da NZ AG, non indicano fatti incompatibili a tale condotta, e comunque sottolineano la specifica "competenza criminale" del medesimo nel settore degli stupefacenti. Segnala, ancora, che le conversazioni richiamate nel ricorso per evidenziare la mancanza di assistenza economica da parte del gruppo in favore di AR SC sono irrilevanti, perché si riferiscono ai rapporti economici interni alle famiglie delleM 41 EL IN (cfr. pag. 49 della sentenza impugnata, e pagg. 255-256 della sentenza di primo grado). 12.5. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel quinto motivo, che contestano l'esclusione della configurabilità di un'associazione finalizzata a commettere reati concernenti gli stupefacenti di lieve entità, deducendo che le cessioni sono avvenute nell'arco di tre mesi e senza particolari accorgimenti, che gli acquirenti risultano essere numericamente pochi, e che la paga "settimanale" era esigua, perché pari a 150,00 euro. In proposito, per ragioni di economia espositiva, è possibile rinviare a quanto esposto in precedenza al § 10.2. 12.6. In parte prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel sesto motivo, che contestano la mancata qualificazione dei reati fine a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che i quantitativi trattati nelle singole cessioni sono molto modesti e che la sentenza impugnata non ha precisato quali sono gli stabili canali di approvvigionamento e i mezzi strumentali utilizzati. In proposito, per ragioni di economia espositiva, è possibile rinviare a quanto esposto in precedenza al § 10.3., laddove si precisa specificamente anche quali fossero gli stabili canali di approvvigionamento e i destinatari delle vendite. 12.7. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel settimo motivo, che contestano il diniego di concessione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva. -La sentenza impugnata, infatti, precisa, in primo luogo, che la recidiva reiterata non può essere esclusa per i precedenti penali di AR SC, i quali - inducono a ritenere i fatti per i quali è stata pronunciata condanna espressivi di una più raffinata capacità a delinquere e di una più radicata scelta di vita criminale. Osserva, poi, che la recidiva non può essere giudicata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, perché il dolo è intenso e le condotte sono reiterate. Può aggiungersi, in proposito, che i singoli reati fine ritenuti sono almeno quattro, se non cinque (tre per il capo E2, e due per il capo E3, considerando in questo caso prima la vendita a IN EL e poi l'acquisto da NZ detto mucmmocc» per la nuova cessione ancora a IN EL), e che l'intensità del dolo, appunto, è desumibile dalla reiterazione delle condotte delittuose nonostante le precedenti condanne. 13. Infondate, nel complesso, sono le censure formulate nel ricorso di IN EL, il quale è stato condannato alla pena di sette anni e dieci giorni di reclusione e di 30.100,00 euro di multa, perché ritenuto colpevole del reato continuato di acquisto di cocaina a fini di rivendita commesso tra il 20 ed il 28 maggio 2012 (capo F3). 42 13.1. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di cocaina a fini di spaccio, deducendo che non sono indicati elementi da cui desumere in modo certo la destinazione a terzi della sostanza stupefacente acquistata. La sentenza impugnata richiama due conversazioni intercettate, entrambe del 26 maggio 2012 (cfr. pagg.
9-10 della sentenza impugnata, nonché pagg. 270- 283 della sentenza di primo grado). Dalla prima conversazione, emerge che, recatosi da NZ AG, IN EL: a) dapprima, si lamentava della scarsa qualità della sostanza acquistata («è troppo tosto vendere quella roba ... tu così mi fai perdere i clienti»); b) poi, alla risposta dell'interlocutore e fornitore, il quale affermava di aver effettuato una consegna di qualità elevata («quello esce tutto quanto buono»), replicava le sue rimostranze (no! Eh no, no, è un casino. Tre ore... la buona l'ho tolta, ne tengo altri 5-6 grammi, i soldi li tengo ... tre ore per cucinarlo»); c) quindi, proponeva all'interlocutore un pagamento parziale immediato di 1.020,00 euro, impegnandosi a saldare il dovuto il giorno successivo, dovendo riscuotere un credito da un suo acquirente;
d) infine, dopo l'accettazione della sua richiesta di pagamento frazionato, ribadiva la richiesta di «roba buona», precisava di aver dovuto abbassare il prezzo per lo stupefacente già ricevuto, ed aggiungeva di voler vendere anche «dieci grammi di sfoglio» per integrare. Dalla seconda conversazione, intercorsa tra le EL CO e NN IN, e più volte richiamata in precedenza (cfr., in particolare, supra, § 10.3), si evince in particolare che IN EL, incontrando BE RA, gli aveva detto di aver pagato 1.100,00 euro per una fornitura ricevuta da NZ AG, AR SC e ON TI, e che i soldi ricevuti da costoro erano stati in parte impiegati per effettuare un'ulteriore fornitura al medesimo EL. Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate. In particolare, incensurabile è il riferimento alla finalizzazione dell'acquisto alla rivendita a terzi, già solo in considerazione delle chiare parole pronunciate da IN EL, come testualmente riportate dalla Corte d'appello. 13.2. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che gli acquisti di droga si sono realizzati nell'arco di soli tre giorni, che non sono stati identificati i quantitativi trattati, e che, stante l'uso della parola sfuoglio», lo stupefacente potrebbe essere marijuana e non cocaina. Innanzitutto, come rilevato puntualmente nella sentenza di primo grado (cfr., in particolare, pag. 283), le cessioni debbono ritenersi aver avuto ad oggetto cocaina sia perché il gruppo criminale diretto da NZ AG è risultato commerciare soltanto questa qualità di narcotico, sia perché le somme di denaro pagate sono consistenti, sia perché i diversi termini impiegati nei dialoghi per 43 indicare la "merce" oggetto dei fatti di cui al capo F3 - «rosa», «scarpe bianche», ma anche sfuoglio»> sono evocativi di tale tipologia di sostanza. Inoltre, sempre per quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, le cessioni effettuate dal gruppo diretto da NZ AG a IN EL sono tre, avvenute nell'arco di una settimana, e hanno comportato pagamenti significativi: la prima volta, qualche giorno prima del 26 maggio 2012, la somma pattuita, e corrisposta a rate, è stata di 1.150,00 euro in cambio di sostanza definita rosa»; la seconda volta, il 26 maggio 2012, la somma corrisposta è stata di 500,00 euro in cambio di sostanza definita «scarpe bianche»; la terza volta, il 28 maggio 2012, la cessione è avvenuta a credito (cfr., in particolare, pagg. 282- 283 della sentenza di primo grado). La pluralità e continuatività degli acquisti a fini di rivendita in un ristretto arco di tempo, l'entità delle somme pagate, la provenienza delle forniture da un sodalizio criminale sono elementi idonei a giustificare la qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, ad escludere, la configurabilità di una vicenda di lieve entità. 13.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'applicazione della recidiva. La sentenza impugnata, infatti, ha incensurabilmente osservato che l'imputato è portatore di precedenti specifici, che denotano il suo know-how professionale in materia di stupefacenti ed al contempo denotano la inutilità delle precedenti condanne, che non hanno costituito un valido deterrente rispetto alla ricaduta del delitto. Ne discende che le condotte odierne ricevono un maggior disvalore dalle precedenti, ed appunto in questo consiste la ratio della recidiva». 13.4. Manifestamente infondate, infine, sono anche le censure che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Già la sentenza di primo grado, infatti, ha concesso le circostanze attenuanti generiche. Piuttosto, le stesse sono state giudicate equivalenti alla recidiva, e, però, le affermazioni addotte per giustificare l'applicazione di questa, rendono piena ragione del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza. 14. Infondate sono le censure formulate nell'unico motivo del ricorso di AR PA, il quale è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000,00 euro di multa, perché ritenuto colpevole del reato di acquisto di cocaina a fini di rivendita commesso in data immediatamente precedente al 16 maggio 2012 (capo F5). Le censure contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, deducendo che la stessa si fonda su conversazioni intercettate le quali evidenziano esclusivamente un debito a carico del medesimo, e sono interpretate in modo .hl manifestamente illogico, essendo inverosimile l'ipotesi del pagamento di una 44 캐 partita di droga mediante la dazione di motoveicoli, nonché lacunoso, stante l'omessa spiegazione del perché l'espressione «targa prova» sarebbe sinonimo di sostanza stupefacente. Le sentenze di merito (cfr. pagg. 52-54 della sentenza impugnata e pagg. 299-340, spec. 321-328 e 337-340 della sentenza di primo grado) offrono una dettagliata esposizione degli elementi ritenuti rilevanti, costituiti da conversazioni intercettate, in particolare da quella intercettata il 21 maggio 2012. Secondo quanto si apprende dalle sentenze di merito, le intercettazioni erano iniziate nei confronti di AR AN, sottoposto a captazione siccome fornitore del gruppo diretto da NZ AG, ed avevano portato a registrare diverse conversazioni tra il 16 ed il 21 maggio 2012 tra il medesimo AN e AR PA. In particolare, dalle decisioni di primo e secondo grado, quanto alle conversazioni precedenti al 21 maggio 2021, emerge che: a) il pomeriggio del 16 maggio 2012, AR AN contattava AR PA, dicendogli di essere in prossimità di Roma, e i due concordavano di incontrarsi nell'arco di breve tempo;
b) poco dopo, però, PA chiamava AN e gli chiedeva il piacere>> di rinviare l'incontro al pomeriggio successivo, impegnandosi a recarsi lui a Napoli;
c) il 17 maggio 2012, PA riferiva a AN la proposta, proveniente dalle persone per cui aveva fatto da intermediario, di saldare il conto non mediante denaro, ma inviando un'Audi A3, e il secondo accettava chiedendo una rapida consegna;
d) il 20 maggio 2012, PA informava AN di non poterlo raggiungere di persona perché, essendo stato fermato dai Carabinieri e trovato in possesso di una «cannetta», aveva subito la sospensione della patente, e di avere perciò mandato un suo emissario;
e) dopo circa venti minuti, AN chiamava PA e diceva di aver ricevuto l'auto, ma di trovare la stessa di valore inferiore al suo credito, quindi lo ricontattava dopo pochi minuti e gli diceva di avere bisogno di soldi, pressandolo al fine di risolvere la questione in qualunque modo, anche vendendo effetti personali. Dalle medesime pronunce, poi, in relazione alla conversazione del 21 maggio 2012, si rappresenta che AR PA: a) chiedeva una «targa prova>> ricevendo un rifiuto da AN;
b) precisava di aver fatto da intermediario sia in una transazione per un valore di 21.800,00 euro tra AN ed un gruppo di persone tra le quali vi era un certo UL, sia in un'altra transazione per un valore di 14.000,00/15.000,00 euro tra AN ed un'altra persona rimasta ignota;
c) diceva a AN, rimasto insoddisfatto per lo scarso valore dell'autovettura consegnatagli, che il debito sarebbe stato pagato entro il successivo venerdì, come promessogli dal gruppo di acquirenti facente capo a UL;
d) aggiungeva, per rabbonire l'interlocutore, di essere in procinto di recarsi da lui per consegnare M 45 un'altra autovettura ed un motoveicolo, a titolo di parziale pagamento, prima del saldo, ma provocava ulteriore irritazione. Sulla base degli elementi indicati, la Corte d'appello conclude che l'affare trattato da AR PA e AR AN aveva ad oggetto sostanza stupefacente sia per l'attività di trafficante di cocaina svolta da quest'ultimo, anche in quei giorni, come risulta dai suoi contatti con ON TI, sia perché questo è l'unico significato ragionevolmente attribuibile alla sequenza di conversazioni tra i due. La conclusione raggiunta nella sentenza impugnata è correttamente motivata. Invero, le operazioni sono di valore economico molto significativo e AR AN era, all'epoca, un trafficante di cocaina, come evidenziato sia dai suoi rapporti con AR RI e il gruppo facente capo a NZ AG e ad ON TI, risultanti dalle conversazioni intercettate proprio in quei giorni, sia dal suo arresto, avvenuto il 4 maggio 2013, per essere stato trovato in possesso di oltre 1 kg. di cocaina e di circa 45.000,00 euro in contanti (cfr. pag. 339 della sentenza di primo grado). D'altro canto, non è stata prospettata, né risulta obiettivamente rilevabile dalle sentenze di merito, una causale diversa per le transazioni economiche intercorse tra AR PA e AR AN. 15. In conclusione, i ricorsi di IN EL e di AR PA debbono essere rigettati, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di PA OT, IU IN, AN RE, NT ZI, ET DI, NA D'BR, ON De IN, CO TT, EL IN, NN IN, CO IN, BE RA, ON TI, AR SC, NZ AG e NG BR, invece, sono inammissibili, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa nella - determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di EL IN e PA AR che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZI NT, DI ET, IN CO, IN EL, IN NN, IN IU, D'BR NA, De IN ON, RA BE, TI ON, BR NG, SC AR, AG NZ, RE AN, OT PA, TT CO e condanna i predettiAl 46 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19/01/2023 Il Presidente Il Consigliere estensore ON Corbo LD ET Antons. Ch Depositata in Cancelleria Oggi 10 MAG. 2024 NADI S A P U CIUDIZIARIO IL FUNZIONA Luani 47