Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2024, n. 18370
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Sentenza 19 gennaio 2024

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In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, è legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, motivata con la gravità complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalità e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2024, n. 18370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18370
    Data del deposito : 19 gennaio 2024

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