Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
19 aprile 1990
19 aprile 1990
>
Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
>
Versione
8 giugno 2000
8 giugno 2000
>
Versione
3 agosto 2017
3 agosto 2017
>
Versione
16 giugno 2023
16 giugno 2023
Art. 452. Trasformazione del rito 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; ((si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;)) nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 183 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 452, comma 2, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice."
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; ((si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;)) nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 183 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 452, comma 2, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice."
Commentari • 38
- 1. Trasformazione del ritohttps://www.avvocatoandreani.it/ · 42.237152
Art. 452 c.p.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 128
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2020, n. 2512Provvedimento: […] Ne consegue che, in tal caso, il Tribunale deve provvedere in ordine alla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell'art. 452 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011, [...], Rv. 249229; […]Leggi di più...
- abnormità processuale·
- restituzione atti al pubblico ministero·
- art. 452 cod. proc. pen.·
- convalida arresto·
- art. 391 cod. proc. pen.·
- art. 558 cod. proc. pen.·
- assenza imputato·
- giudizio direttissimo·
- legittimità provvedimento giudiziale·
- art. 449 cod. proc. pen.