Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2015, n. 21491
CASS
Sentenza 16 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La confisca di prevenzione patrimoniale è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicchè, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell'esecuzione di esse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perché l'appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2015, n. 21491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21491
    Data del deposito : 16 febbraio 2015

    Testo completo