Sentenza 16 febbraio 2015
Massime • 1
La confisca di prevenzione patrimoniale è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicchè, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell'esecuzione di esse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perché l'appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2015, n. 21491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21491 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 05/02/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 224
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 25362/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU ON, nato a [...] il [...];
2) LU EL, nato a [...] l'[...];
3) LU OV, nato a [...] il [...];
4) LLEL EP, nato a [...] il [...];
5) LL ME, nato a [...] il [...];
6) LU RI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 9 luglio 2009 emesso dalla Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 5 dicembre 2006 il Tribunale di Salerno disponeva la confisca, ai sensi della L. n. 575 del 1965, della società Cooperativa AGRILAT, della società I.P.I. SUD PLAST s.r.l., della società AGRIPAESTUM di LU RI s.a.s., della società PLA.CAR.FER. s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in Olevano di Battipaglia ed infine del complesso aziendale I.T.A.M., beni ritenuti, direttamente o indirettamente, riconducibili ad LU ON e LU EL, seppure formalmente intestati a terzi, in particolare a LU OV, LLEL EP, LL ME e LU RI, tutti ricorrenti. Il citato decreto di confisca si collegava a un precedente provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di Salerno in data 6 maggio 2002 con cui era stata disposta la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi della L. n. 575 del 1965, unitamente ad una serie di altre confische di beni, a carico di LU ON e EL, indiziati entrambi di appartenenza ad una associazione camorristica operante nella Piana del Sele e facente capo a IE CA e ai sui principali referenti sul territorio, MA OV e i fratelli PE.
2. Sull'appello dei due proposti, LU ON e EL, nonché dei terzi interessati, LU OV, LLEL EP, LL ME e LU RI, la Corte d'appello di Salerno ha confermato il decreto emesso dal Tribunale, condannando tutti gli appellanti al pagamento delle spese processuali. I giudici di secondo grado, nel respingere le deduzioni difensive, hanno richiamato in più occasioni il contenuto del decreto del 6 maggio 2002 che aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale dei due proposti, anche sulla base di una serie di condanne per reati di estorsione, usura e per associazione camorristica, nonché in base alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, tra cui LLEL IB, nipote di LU ON, che ha riferito circa il sistema di gestione affaristico illegale gestito dal proposto. Hanno ritenuto indimostrata la scomparsa dell'organizzazione della "Nuova Famiglia", così come sostenuto dalle difese, precisando che epigoni di tale associazione risultano essere ancora attivi nella Piana del Sele. In ogni caso, secondo i giudici i beni che sono stati acquisiti attraverso metodi di stampo camorristico o attraverso il semplice prestigio di aver fatto parte di una simile consorteria, non potrebbero certo essere restituiti nel momento in cui la consorteria cessasse di operare.
Con riferimento alle confische la Corte territoriale ha individuato in LU ON il vero dominus dei meccanismi di occultamento dei patrimoni illecitamente accumulati, attraverso la fittizia intestazione di beni a parenti, affini e conviventi: LL ME, intestataria dell'appartamento in Olevano di Battipaglia, è risultata essere stata legata sentimentalmente con LU ON, da cui ha avuto un figlio;
LU RI, intestatario delle società Agri Paestum e Pla.Car.Fer., è risultato essere il figlio di LU ON;
LU OV e LLEL EP, rispettivamente figlio di LU EL e nipote dei fratelli LU, sono risultati titolari di partecipazioni azionarie della società AGRI-LAT e il primo anche delle quote sociali della TA s.r.l.
La Corte d'appello nel rispondere alle difese dei proposti e dei terzi interessati, secondo cui l'acquisto dei beni era precedente l'ingresso nell'organizzazione criminale, ha precisato che la costituzione di una data attività imprenditoriale anteriore all'adesione alla consorteria criminale non è rilevante ai fini della confisca di prevenzione, in quanto può ritenersi che il soggetto investa i proventi dell'attività camorristica nell'impresa, con conseguenti incrementi di profitto determinati dalla capacità di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione.
3. Sia i proposti che i terzi interessati hanno presentato ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello.
3.1. L'avvocato Festa Amerigo, per LU ON, ha dedotto, sotto diversi profili, la mancanza assoluta di motivazione e la conseguente violazione della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e segg., in quanto il decreto impugnato non ha effettuato alcuna valutazione in ordine all'attualità della prognosi sulla pericolosità sociale del LU.
In particolare, viene censurato il provvedimento per aver trascurato ogni accertamento sulla perdurante appartenenza del proposto ad organizzazioni criminali, omettendo di prendere in considerazione quanto stabilito in numerose pronunce dei giudici penali, in cui si riconosce l'avvenuta disgregazione del clan Nuova Famiglia, facente capo a IE CA, come anche delle altre organizzazioni denominate clan MA e clan Renna-PE, disgregazione avvenuta precedentemente al 2006, epoca a cui risale il decreto emesso dal Tribunale, sicché tali circostanze avrebbero dovuto costituire un valido indizio per ritenere l'avvenuto recesso del LU. Inoltre, il ricorrente critica il decreto impugnato con riferimento all'affermazione secondo cui il proposto avrebbe fatto parte del clan Renna-PE, evidenziando la assoluta apoditticità di tale ricostruzione.
3.2. L'avvocato Murane Mario, nell'interesse di LU EL e dei terzi interessati, LLEL EP e LU OV. ha dedotto i motivi di seguito riassunti.
Innanzitutto ha denunciato l'inesistenza della motivazione e la conseguente violazione di legge in relazione alla insussistenza della pericolosità sociale richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione personale. Anche in questo ricorso viene censurato il decreto impugnato per avere escluso lo smantellamento dell'organizzazione camorristica facente capo al clan MA e PE senza alcun concreto e oggettivo riscontro e senza tenere in alcuna considerazione le argomentazioni e la documentazione prodotta dalla difesa.
Con riferimento alla posizione di LU EL si evidenzia la totale carenza di motivazione per non aver tenuto conto che i reati contestati e in qualche modo collegati al clan MA risalgono agli anni '90.
Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato sostenendo che siano del tutto insussistenti gli elementi in grado di dimostrare la illiceita' della formazione del patrimonio del proposto. Viene criticata la giustificazione con cui i giudici di appello hanno confermato il provvedimento di confisca ritenendo che non rilevi l'epoca in cui i beni siano entrati nel patrimonio del proposto, laddove deve esistere una correlazione temporale tra l'inizio della pericolosità qualificata e l'acquisto dei beni. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 bis, per avere i giudici omesso ogni accertamento in ordine alla ritenuta interposizione fittizia dei beni in favore di LU OV e LLEL EP. Infatti, l'intestazione della Cooperativa AGRI-LAT viene affermata esclusivamente in base ai rapporti familiari dei menzionati terzi con la famiglia LU;
peraltro, nella specie la fittizieta dell'intestazione, per quanto riguarda LLEL, non può essere presunta - non esistendo un rapporto qualificato di tale soggetto con il LU -, ma avrebbe dovuta essere dimostrata dal pubblico ministero.
3.3. L'avvocato Gaetano Pastore, nell'interesse della terza interessata LL ME. ha dedotto la nullità del decreto impugnato sostenendo l'erroneità su cui esso si basa, dal momento che non risulta dimostrata la perdurante relazione tra la LL e LU ON, sicché non avrebbe dovuto trovare spazio alcuna presunzione di effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo dell'appartamento di via Olevano di Battipaglia. Sotto altro profilo viene negato ogni rilievo, a questi fini, alla presenza del LU durante i lavori di costruzione dell'appartamento, potendo tale presenza giustificarsi in ragione del fatto che la LL era la madre di suo figlio. In ogni caso, incombeva all'accusa la prova della fittizieta dell'intestazione. Inoltre, i giudici non hanno considerato che la disponibilità della LL, direttrice di banca, è senz'altro superiore a quanto documentato dalla Guardia di Finanza.
Nell'interesse della LL ha proposto ricorso anche l'avvocato Murone Mario, con motivi analoghi a quelli sopra riportati.
3.4. L'avvocato Giovine Enrico, nell'interesse di LU RI, figlio di LU ON e anch'egli terzo interessato, ha proposto un unico motivo, con cui ha dedotto l'inesistenza della motivazione con cui è stata disposta la confisca delle società TA e TU, giustificata unicamente con il rapporto di parentela con il proposto.
Inoltre, nel ricorso viene evidenziato come le società TU e PLA.Car.FER. non hanno mai svolto alcuna attività e nel momento in cui furono costituite nessuna attività illecita da parte di LU ON è stata posta in essere.
4. In data 6 maggio 2011 l'avvocato Murone Mario ha depositato motivi nuovi, con cui ha rappresentato che, nelle more del ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione, relativa al procedimento da cui era originato il presente procedimento, che ha annullato il decreto emesso dalla Corte d'appello riguardante la misura di prevenzione nei confronti dei proposti disposta con provvedimento del 6 maggio 2002, e sostiene che tale annullamento avrebbe efficacia indiretta, oltre che sulla posizione dei proposti con riferimento alle confische, anche nei confronti dei terzi interessati - LLEL EP, LU OV e LL ME - ritenuti intestatari fittizi dei beni.
Analoghe considerazioni risultano svolte nei motivi nuovi depositati il 10 maggio 2011 dall'avvocato Pastore Gaetano nell'interesse della LL, nonché nella memoria del 13 maggio 2011 depositata dall'avvocato Giovine Enrico nell'interesse di LU RI e in quella depositata il 17 maggio dagli avvocati Aricò OV e Festa Amerigo nell'interesse di LU ON.
5. All'udienza del 24 maggio 2011 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento e disposta l'acquisizione del provvedimento del giudice del rinvio, seguito all'annullamento di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 10219 del 24 gennaio 2011 cui le difese dei ricorrenti si erano riferiti.
In data 15 maggio 2013 è stato trasmesso dalla Corte d'appello di Salerno il decreto emesso il 23 aprile 2013 nel procedimento principale in sede di giudizio di rinvio, che in riforma del provvedimento del 6 maggio 2002 ha riqualificato l'originaria misura di prevenzione in quella della sorveglianza speciale di p.s. ai sensi della L. n. 1423 del 1956 e ha revocato i sequestri e le confische disposte.
6. In data 22 novembre 2013 il difensore di LU ON e LL ME ha depositato note difensive con cui, sulla base di quanto deciso dal giudice del rinvio nel collegato procedimento, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il 22 novembre 2013 anche il difensore di LU RI ha depositato note difensive, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Lo stesso difensore ha depositato una nuova memoria in data 30 gennaio 2015 insistendo nel ricorso.
In data 2 febbraio 2015 ha presentato una memoria anche il difensore di LL ME, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
7. Il 5 febbraio 2015 si è tenuta la camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p., con rinvio della deliberazione all'udienza del 16 febbraio 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve rilevarsi una stretta connessione tra il presente procedimento e il procedimento principale avente ad oggetto le misure di prevenzione personali, e anche reali, emesse nei confronti dei LU e dei terzi interessati.
Sebbene ad oggi risulti pendente ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Salerno emesso il 23 aprile 2013 in sede di giudizio di rinvio, ricorso proposto, oltre che da LU ON, anche dal pubblico ministero, che sostiene l'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte nel 2009 in base all'art. 200 c.p. e chiede la conferma dei provvedimenti di prevenzione patrimoniale, deve ritenersi che i ricorsi di questo procedimento possano essere decisi, dal momento che le statuizioni formulate nell'altro procedimento in ordine all'esclusione della pericolosità qualificata e all'affermazione della pericolosità ed. comune dei proposti, con conseguente applicazione della diversa misura di prevenzione, sono ormai coperti da giudicato, non avendo il ricorso del pubblico ministero censurato tali capi della pronuncia. Sicché la questione principale da esaminare è quella della applicabilità retroattiva al presente procedimento delle nuove disposizioni introdotte con le novelle del 2008 e del 2009, questione su cui sono intervenute di recente anche le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 4880 del 26 giugno 2014, NE (depositata il 2 febbraio 2015).
2. Come è noto con la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6-bis, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2008, ed ulteriormente modificato dalla L. n. 94 del 2009, è stato sancito il principio di autonomia tra misure di prevenzione patrimoniali e personali, in questo modo consentendo l'applicazione disgiunta delle stesse, nel senso che le prime possono essere disposte anche in mancanza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e persino nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di misura personale.
Dal provvedimento acquisito, emesso in data 23 aprile 2013, risulta che la Corte d'appello di Salerno ha ritenuto che alla data di adozione del provvedimento di primo grado (6.5.2002) gli indizi di appartenenza di LU ON e EL ad un'associazione camorristica erano venuti meno, dovendo riconoscersi, da un lato, la distanza temporale dei fatti partecipativi attribuiti ai due proposti, risalenti ai primi anni '90 e, dall'altro, il comprovato scioglimento delle organizzazioni camorristiche in relazione alle quali sussistevano gli indizi di appartenenza a loro carico;
conseguentemente i giudici hanno escluso l'esistenza del presupposto della pericolosita' qualificata, ritenendo invece sussistenti gli elementi da cui desumere la loro pericolosità "semplice" L. n. 1423 del 1956, ex art. 1, n. 1 e 2, confermando la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., sebbene su un diverso presupposto.
L'esclusione del presupposto della pericolosità qualificata ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 1, ha avuto come ulteriore conseguenza di considerare non legittima l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, in quanto prima delle modifiche legislative del 2008-2009 non era consentita l'applicazione della confisca in presenza della sola pericolosità generica.
Conseguentemente, la Corte territoriale ha disposto la revoca delle confische, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.
3. Ciò premesso, si tratta ora di verificare se anche le confische oggetto del presente procedimento, non avendo più il presupposto della pericolosità qualificata, devono essere necessariamente revocate, tenuto conto che il decreto di confisca, nel procedimento in esame, risulta disposto il 5 dicembre 2006, quindi prima delle modifiche introdotte tra il 2008 e il 2009.
Preliminarmente, deve escludersi che nella specie possa trovare spazio l'ulteriore problema sulla applicabilità retroattiva della disciplina contenuta nel ed. codice antimafia, in quanto l'art. 117, contenente una specifica disposizione transitoria, prevede che le nuove norme antimafia non si applichino ai procedimenti nei quali sia stata già formulata la proposta di misura di prevenzione alla data di entrata in vigore del codice stesso, cioè il 13 ottobre 2011: ne consegue che nel caso in esame la problematica riguardi esclusivamente l'eventuale applicazione della normativa introdotta tra il 2008 e il 2009.
Il Collegio ritiene di condividere, seppure con motivazioni parzialmente diverse, le conclusioni cui è pervenuta, nell'altro procedimento, la Corte d'appello di Salerno con la decisione del 23 aprile 2013. 4. Sul tema, come si è anticipato, sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4880715, ric. NE), che hanno ricomposto una serie di contrasti emersi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, anche sull'applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni di legge in materia.
Innanzitutto, le Sezioni unite hanno riconosciuto che solo per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. n. 92 del 2008, art. 11 ter, che ha abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14, alla categoria dei pericolosi generici sono oggi applicabili non solo le misure di prevenzione personale, ma anche quelle di contenuto patrimoniale, in precedenza escluse. Si tratta di un'affermazione rilevante nel presente processo perché, come si è visto, il decreto del 23 aprile 2013 della Corte territoriale ha escluso a carico di LU ON e EL la sussistenza di una pericolosità qualificata, riconoscendo che alla data del provvedimento di primo grado (2002) erano venuti meno gli indizi di appartenenza ad un'organizzazione di tipo mafiosa, potendo solo affermarsi l'esistenza di elementi per ritenere una loro pericolosità comune, trattandosi di soggetti che vivevano dei proventi dei delitti al fine di ricavarne un lucro illecito.
D'altra parte, la decisione delle Sezioni unite ha anche ribadito che la pericolosità del soggetto costituisce "ineludibile presupposto di applicabilità della stessa misura reale", precisando che il portato delle modifiche normative non ha inciso sulla necessità di tale presupposto, ma ha solo consentito che l'applicazione della confisca "possa prescindere dalla verifica, in concreto, di quel presupposto al momento della relativa richiesta". In altri termini, la possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniale impone la sussistenza della pericolosità, ma non della sua attualità, nel senso che ad assumere rilievo non è tanto la qualità di pericoloso sociale del soggetto, quanto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene. Un bene può essere confiscato nella misura in cui il titolare risulta che fosse soggetto pericoloso al momento dell'acquisizione di detto bene. In questo modo la pericolosità sociale si riverbera sul bene acquistato illecitamente.
Con riferimento alla pericolosità generica, le Sezioni unite hanno anche affermato l'ulteriore principio secondo cui "sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione", ribadendo l'esigenza di una relazione pertinenziale e temporale tra i beni oggetto di confisca e il requisito della pericolosità.
In questo modo, viene riaffermata la natura preventiva della misura di prevenzione patrimoniale, escludendo che possa essere considerata una vera sanzione. L'aver ribadito la natura preventiva e non sanzionatoria della confisca (contra, Sez. 5^, 13 novembre 2012, n. 14044, Occhipinti) ha consentito alla sentenza in esame di confermare l'assimilazione di tale misura di prevenzione alle misure di sicurezza, con conseguente applicazione, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 c.p., affermazione quest'ultima che interessa direttamente questo procedimento.
Nella specie, le Sezioni unite hanno ritenuto destituita di fondamento la tesi secondo cui le novelle del 2008 e 2009 sarebbero irretroattive, sostenendo invece lo loro retroattività in base all'art. 200 c.p., precisando che le nuove disposizioni sono applicabili anche ad acquisti effettuati anteriormente all'entrata in vigore delle novelle citate.
5. Fermi restando i principi affermati dalle Sezioni unite, in questa sede occorre ancora stabilire se la retroattività derivante dall'art. 200 c.p. incontra dei limiti riferibili allo stato dei procedimenti di prevenzione oppure se deve essere intesa in senso assoluto.
Con riferimento specifico alle misure di sicurezza, il disposto dell'art. 200 c.p. è stato sempre interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è invece possibile tale applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, correlate alla situazione di pericolosità.
Questo principio è stato esteso alle misure di prevenzione patrimoniale e, in particolare, alla confisca, in forza del richiamo contenuto nell'art. 236 c.p., e anche in questo caso si è esclusa l'ipotesi della irretroattività, ribadendosi che l'art. 2 c.p. si riferisce alle pene inflitte per un fatto reato e non alle misure di prevenzione, che sono applicate in conseguenza di un giudizio sulla pericolosità sociale.
Accertato che per la confisca di prevenzione trova applicazione l'art. 200 c.p. e, precisamente, il primo comma di tale norma, atteso il richiamo contenuto nell'art. 236 c.p., occorre individuare l'esistenza di eventuali limiti entro cui opera la retroattività. Ebbene i limiti sono quelli fissati dallo stesso art. 200 c.p., comma 1, che nel porsi come norma alternativa all'art. 2 c.p., enunciando indirettamente il principio di retroattività, dispone che le misure di sicurezza devono essere regolate "dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione". Il richiamo testuale al "tempo di applicazione" della misura implica il riconoscimento della relatività del principio di retroattività, nel senso che esso deve necessariamente confrontarsi con lo stato del procedimento applicativo della misura stessa. Riferito al procedimento di prevenzione patrimoniale il momento di applicazione coincide con il decreto di confisca di primo grado, che una volta emesso determina il regime legale di riferimento. Ciò significa che non può esservi spazio applicativo per le eventuali modifiche normative successive al decreto di confisca emesso dal primo giudice.
In particolare, deve escludersi che si possa far riferimento al "tempo in cui la misura deve eseguirsi", così come prevede il secondo comma dell'art. 200 c.p., in quanto, lo si è già detto, il richiamo contenuto nell'art. 236 c.p. è limitato espressamente al solo comma 1 del citato art. 200 c.p. e, soprattutto, perché tale riferimento ha senso per le misure di sicurezza, per le quali deve sempre verificarsi, prima della loro esecuzione, la sussistenza della pericolosità.
Inoltre, deve escludersi che nella procedura per le misure di prevenzione patrimoniale il momento dell'applicazione possa identificarsi con le fasi di gravame, in particolare con l'appello, trattandosi di una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso. Infatti, l'applicazione menzionata dall'art. 200 c.p., comma 1, deve essere intesa nel senso di giudizio in cui si valuta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta di misura di prevenzione, sicché il riferimento in ordine alla legge da applicare sarà determinato anche dal provvedimento negativo assunto dal primo giudice. In altri termini, in caso di rigetto della misura in primo grado e applicazione della stessa in sede di appello, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, dovrà farsi riferimento sempre e soltanto al tempo in cui viene emesso il provvedimento dal tribunale.
6. Così inteso il principio di retroattività consente di fare applicazione delle nuove disposizioni normative introdotte dalle novelle del 2008 e 2009 sicuramente dopo la commissione dei fatti che fondano il giudizio di pericolosità e anche successivamente all'inizio della procedura di prevenzione, ma non oltre l'applicazione della misura che, come si è detto, coincide con il provvedimento assunto dal tribunale in primo grado. D'altra parte, l'avere individuato un limite all'ambito di azione della retroattività della legge in questa materia, secondo l'indicazione testuale contenuta nell'art. 200 c.p., comma 1, appare scelta del tutto razionale, che conferisce certezza sulla normativa applicabile nel corso della procedura.
E utile rilevare che in gran parte delle decisioni che hanno sostenuto l'applicabilità retroattiva delle modifiche normative introdotte dalle leggi del 2008 e 2009 - con specifico riferimento alla possibilità per il giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale disgiuntamente da quelle personali - anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore delle predette leggi, il decreto di confisca di primo grado risulta essere stato applicato sempre successivamente all'entrata in vigore delle due novelle: esemplare è il caso trattato dalle Sezioni unite "NE" in cui il decreto è stato emesso dal Tribunale il 18 gennaio 2011, quindi nel pieno vigore della L. n. 575 del 1965, nuovo art. 1 bis, comma 6 bis, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10, modificato dalla L. n. 125 del 2008 e poi dalla L. n. 94 del 2009;
analoga situazione si è verificata, ad esempio, nei casi decisi da Sez. 1^, 17 maggio 2013, n. 39204, RA (decr. Trib. del 24.2.2010), da Sez. 6^, 15 gennaio 2013, n. 24272, SC (decr. Trib. dell'11.1.2010), da Sez. 1^, 3 ottobre 2012, n. 48257, RA (decr. Trib. dell'8.2.2011), da Sez. 1^, 18 luglio 2013, n. 44327, IE (decr. Trib. dell'8.2.2010). In queste sentenze si è affermato che la confisca di prevenzione non è sottoposta al principio di irretroattività e che, in base all'art. 200 c.p., può essere applicata anche a fatti precedenti all'entrata in vigore delle novelle del 2008 e 2009, ma è mancata la specificazione dei limiti entro cui deve intendersi l'operatività della retroattività delle leggi, perché nei casi sottoposti il problema non si poneva, dal momento che, come si è visto, i vari decreti di confisca erano tutti successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.
7. Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Salerno ha emesso il provvedimento di confisca il 5 dicembre 2006, ben prima delle modifiche in discussione. Pertanto, facendo applicazione del primo comma dell'art. 200 c.p., nei termini sopra illustrati, deve escludersi che possano trovare applicazione le due novelle del 2008 e 2009. In particolare, una volta che nel procedimento principale è stata ritenuta l'assenza di attualità della pericolosità qualificata per LU ON e EL, riconoscendo solo quella ed. comune, non può trovare applicazione ne' la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis, con le modifiche ad opera delle citate leggi del 2008 e del 2009, che hanno introdotto il principio dell'assoluta indipendenza della confisca di prevenzione dalle misure di prevenzione personali, ne' la nuova estensione dell'ambito applicativo della confisca anche ai soggetti appartenenti alla categoria di cui alla L. n. 1423 del 1956, per l'effetto abrogativo ad opera della L. n. 125 del 2008, art. 11 ter: in base all'art. 200 c.p., comma 1, deve trovare spazio solo la normativa vigente al momento dell'applicazione del decreto emesso il 5.12.2006. Poiché all'epoca non era previsto ne' lo sdoppiamento tra misure di prevenzione personali e patrimoniali ne' la possibilità di disporre la confisca nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi comuni ai sensi della L. n. 1423 del 1956, il decreto impugnato in questo procedimento deve essere annullato senza rinvio, in quanto mancano i presupposti per disporre la confisca sia nei confronti dei proposti, sia nei confronti dei terzi interessati;
per la stessa ragione deve essere annullato anche il decreto emesso il 5.12.2006 dal Tribunale con conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati.
8. Restano necessariamente assorbiti tutti gli altri motivi dedotti dai proposti e dai terzi interessati, compreso quello relativo alla correlazione temporale tra epoca di acquisto dei beni ed epoca di manifestazione della pericolosità, questione del tutto trascurata dal provvedimento della Corte d'appello impugnato in questo procedimento che, richiamandosi ad una giurisprudenza da ritenere superata, ha sostenuto, erroneamente, la totale irrilevanza dell'epoca in cui i beni sono entrati nel patrimonio dei proposti, LU ON e EL.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nonché il decreto del Tribunale di Salerno emesso in data 5 dicembre 2006 e per l'effetto ordina la restituzione agli aventi diritto dei beni. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015