Articolo 729 bis del Codice di procedura penale
Articolo 729Articolo 729 ter
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31 ottobre 2017
Art. 729-bis. (( (Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere).)) (( 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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