Articolo 161 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 160Articolo 162
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 161
Danno a cose ritrovate 1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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