CASS
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC FO, quale legale rappresentante della Gioia Bit S.r.l. avverso il decreto del 22/05/2024 del TRIBUNALE di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto di gestione predisposto nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di DO GA disattendendo le censure prospettate, per quel che qui immediatamente interessa, da parte della Gioia bit S.r.I quanto alla mancata contabilizzazione dei canoni di locazione o comunque dell'indennizzo dovuto per l'utilizzo, nel corso della procedura, di una pala gommata di proprietà della detta società, della quale si sarebbe avvalsa la società Breakout S.r.l., le cui quote risultano sottoposte a confisca. 2.Propone ricorso la difesa della Gioia bit S.r.l. ed evidenzia che la mancata contabilizzazione delle entrate inerenti la detta pala gommata non poteva riguardare l'ambito delle scelte gestionali rese dagli amministratori giudiziari, non sindacabili in sede Penale Sent. Sez. 6 Num. 1279 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 12/11/2024 di approvazione del conto, come ritenuto dal provvedimento impugnato, atteso che il bene in questione apparteneva ad un soggetto, l'odierna ricorrente, che per quanto anch'essa sottoposta a sequestro, poi venuto meno, era comunque diverso da quello in favore del quale ne era stato consentito l'utilizzo. Anche a ritenere l'assenza di un pregresso rapporto contrattuale che ne legittimava l'uso a titolo oneroso da parte della Breakout S.r.l. prima del sequestro (presso la quale il bene era stato rinvenuto alla data di attuazione del vincolo), gli amministratori avrebbero dovuto comunque regolarizzare il nolo a freddo tra le due società, portando in contabilità il corrispettivo all'uopo determinato: la relativa scelta gestionale, diretta a favorire l'azione imprenditoriale di una delle società in sequestro, sarebbe dunque caduta su un bene di pertinenza di altra società, tanto da giustificare la contestazione del rendiconto ingiustamente disattesa dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per più concorrenti ragioni. 2.In primo luogo, va rimarcato che la mancata contabilizzazione - elevata ad oggetto della contestazione del rendiconto predisposto dagli amministratori giudiziari nominati nella procedura di prevenzione indicata in narrativa- riguarda il potenziale corrispettivo conseguente all'avvenuto utilizzo di un bene strumentale ( una pala gommata) di proprietà della società ricorrente, il cui capitale risultava in origine sottomesso in via totalitaria a sequestro poi non convertito in confisca;
utilizzo che gli amministratori avrebbero consentito gratuitamente in favore di altra impresa sottoposta all'azione di prevenzione, per favorirne l'ulteriore protrazione dell'attività aziendale (il bene, da quel che emerge dalla congiunta lettura del ricorso e del provvedimento gravato, sarebbe stato rinvenuto all'interno dei locali di tale ultima società e tale disponibilità di fatto non risultava regolamentata da alcuna specifica pattuizione negoziale). 3. In questa cornice, emerge, in prima battuta, un difetto di legittimazione destinato ad inficiare in radice l'utile interposizione del ricorso. Là dove, come nella specie, il sequestro sia caduto su beni facenti parte del patrimonio di una società quale conseguenza indiretta del vincolo apposto in via totalitaria sulle quote sociali della detta compagine, i soggetti passivi dell'azione di prevenzione non potevano che individuarsi nei titolari delle dette partecipazioni soggette a vincolo e non già nella società, che, in quanto tale, a differenza delle quote e del relativo patrimonio sociale, non è suscettibile di ablazione. Tale considerazione non può che riflettersi sulla legittimazione a prendere parte al giudizio di approvazione del conto, che, va chiarito, ha contenuti e spazi di approfondimento diversi da qualsivoglia pretesa civilistica che in qualche modo si leghi 2 alla gestione dei beni attinti dall'azione di prevenzione) giudizio al quale possono partecipare solo i soggetti immediatamente coinvolti dall'azione di prevenzione ( proposto e terzi interessati) e non i titolari di posizioni soggettive indirettamente incise dalla relativa iniziativa. Nel caso, di contro, la contestazione e in coerenza il ricorso di legittimità, risultano interposti dal legale rappresentante della società e non dai terzi interessati dalla misura (i titolari delle relative partecipazioni sociali cadute in sequestro), così che ne va rilevato, d'ufficio, il difetto di legittimazione. 4. In disparte la pregiudizialità delle superiori considerazioni, rileva la Corte che proprio le indicazioni giurisprudenziali evocate dalla difesa a sostegno del ricorso, del resto conformi a quelle valorizzate nel corpo della decisone gravata, danno conto della manifesta infondatezza della contestazione sollevata nel caso avverso il conto di gestione, ribadite con l'odierna impugnazione. 4.1. In linea con quanto evidenziato nel ricorso, va infatti ribadito che il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario e non può riguardare, dunque, la correttezza delle scelte di gestione adottate nel corso della relativa amministrazione: mira, piuttosto, ad una verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti le singole poste contabili considerate ai fini del relativo bilancio di gestione sì che le specifiche iniziative in tal senso finiscono per rilevare unicamente sotto il versante della accertata coerenza tra l'azione resa e la relativa prospettazione contabile. La verifica demandata al Tribunale investe, dunque, la completezza e la regolarità formale delle voci esposte nel conto, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso e definito. E', invece, escluso che il Tribunale in questa sede possa giustificare il diniego di approvazione del conto per l'eventuale responsabilità dell'amministratore, venuto meno ai propri doveri nella custodia e amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione: l'emersione di eventuali condotte negligenti o dolosamente preordinate a vantaggio dell'amministratore o di terzi può risultare soltanto in via incidentale dalla documentazione acquisita o dalle deduzioni delle parti interessate, ma non è oggetto di accertamento che assuma carattere di giudicato e non costituisce la finalità del giudizio sul conto, né, quindi, motivo per la mancata approvazione ( così, ex multis, in motivazione, Sezione 1, n. 19666 del 12/02/2021). 4.2. Nel caso, è di tutta evidenza che la decisione di mettere gratuitamente a disposizione di una delle società sottomesse al sequestro un bene aziendale di altra società parimenti coinvolta dall'azione di prevenzione, con conseguente coerente assenza di riscontri contabili sul punto (perché non vi sarebbe stata alcuna posta da annotare), rimane una scelta di gestione, che coinvolge l'amministrazione di entrambe gli enti 3 interessati ( non solo quello per in favore del quale è stata assunta, ma anche quello che ne ha passivamente subito le conseguenze), così da rimanere, alla luce delle superiori considerazioni, insindacabile in questa sede. 5. Da qui la inammissibilità del ricorso cui seguono le statuizioni di cui al primo comma dell'art. 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2024
utilizzo che gli amministratori avrebbero consentito gratuitamente in favore di altra impresa sottoposta all'azione di prevenzione, per favorirne l'ulteriore protrazione dell'attività aziendale (il bene, da quel che emerge dalla congiunta lettura del ricorso e del provvedimento gravato, sarebbe stato rinvenuto all'interno dei locali di tale ultima società e tale disponibilità di fatto non risultava regolamentata da alcuna specifica pattuizione negoziale). 3. In questa cornice, emerge, in prima battuta, un difetto di legittimazione destinato ad inficiare in radice l'utile interposizione del ricorso. Là dove, come nella specie, il sequestro sia caduto su beni facenti parte del patrimonio di una società quale conseguenza indiretta del vincolo apposto in via totalitaria sulle quote sociali della detta compagine, i soggetti passivi dell'azione di prevenzione non potevano che individuarsi nei titolari delle dette partecipazioni soggette a vincolo e non già nella società, che, in quanto tale, a differenza delle quote e del relativo patrimonio sociale, non è suscettibile di ablazione. Tale considerazione non può che riflettersi sulla legittimazione a prendere parte al giudizio di approvazione del conto, che, va chiarito, ha contenuti e spazi di approfondimento diversi da qualsivoglia pretesa civilistica che in qualche modo si leghi 2 alla gestione dei beni attinti dall'azione di prevenzione) giudizio al quale possono partecipare solo i soggetti immediatamente coinvolti dall'azione di prevenzione ( proposto e terzi interessati) e non i titolari di posizioni soggettive indirettamente incise dalla relativa iniziativa. Nel caso, di contro, la contestazione e in coerenza il ricorso di legittimità, risultano interposti dal legale rappresentante della società e non dai terzi interessati dalla misura (i titolari delle relative partecipazioni sociali cadute in sequestro), così che ne va rilevato, d'ufficio, il difetto di legittimazione. 4. In disparte la pregiudizialità delle superiori considerazioni, rileva la Corte che proprio le indicazioni giurisprudenziali evocate dalla difesa a sostegno del ricorso, del resto conformi a quelle valorizzate nel corpo della decisone gravata, danno conto della manifesta infondatezza della contestazione sollevata nel caso avverso il conto di gestione, ribadite con l'odierna impugnazione. 4.1. In linea con quanto evidenziato nel ricorso, va infatti ribadito che il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario e non può riguardare, dunque, la correttezza delle scelte di gestione adottate nel corso della relativa amministrazione: mira, piuttosto, ad una verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti le singole poste contabili considerate ai fini del relativo bilancio di gestione sì che le specifiche iniziative in tal senso finiscono per rilevare unicamente sotto il versante della accertata coerenza tra l'azione resa e la relativa prospettazione contabile. La verifica demandata al Tribunale investe, dunque, la completezza e la regolarità formale delle voci esposte nel conto, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso e definito. E', invece, escluso che il Tribunale in questa sede possa giustificare il diniego di approvazione del conto per l'eventuale responsabilità dell'amministratore, venuto meno ai propri doveri nella custodia e amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione: l'emersione di eventuali condotte negligenti o dolosamente preordinate a vantaggio dell'amministratore o di terzi può risultare soltanto in via incidentale dalla documentazione acquisita o dalle deduzioni delle parti interessate, ma non è oggetto di accertamento che assuma carattere di giudicato e non costituisce la finalità del giudizio sul conto, né, quindi, motivo per la mancata approvazione ( così, ex multis, in motivazione, Sezione 1, n. 19666 del 12/02/2021). 4.2. Nel caso, è di tutta evidenza che la decisione di mettere gratuitamente a disposizione di una delle società sottomesse al sequestro un bene aziendale di altra società parimenti coinvolta dall'azione di prevenzione, con conseguente coerente assenza di riscontri contabili sul punto (perché non vi sarebbe stata alcuna posta da annotare), rimane una scelta di gestione, che coinvolge l'amministrazione di entrambe gli enti 3 interessati ( non solo quello per in favore del quale è stata assunta, ma anche quello che ne ha passivamente subito le conseguenze), così da rimanere, alla luce delle superiori considerazioni, insindacabile in questa sede. 5. Da qui la inammissibilità del ricorso cui seguono le statuizioni di cui al primo comma dell'art. 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2024