Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi.
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2017, n. 12618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12618 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
1261 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 45/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.46880/2016 EDUARDO DE GREGORIO ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] proced. seperato PR IO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. L. Orsi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi altresì l'avv. P. Buzzanca (per i ricorrenti VA e TU), l'avv. M. Mazzali (per RI), l'avv. A Caricato (per LA) e l'avv. L. Villa (per AP), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. مندposizione UDITO IC DIF.:AW. ANPREP LOCATELY for Finwu, poi aseparatio RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti delle persone i cui ricorsi vengono all'esame della Corte, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo aveva chiesto l'applicazione di misure cautelari in relazione alle imputazioni provvisorie di seguito indicate:
1.1. NO VA: quale amministratore di fatto di MA s.p.a., dichiarata fallita in data 08/06/2015, truffa aggravata continuata in danno DEI.N.P.S. (capo 1); falsità materiale commessa dal privato nella formazione di false quietanze di pagamento F24 al fine di commettere il reato sub 1 (capo 2); bancarotta fraudolenta per distrazione (capi 4, 5 e 6); causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose (capo 7);
1.2. GI IL RI: quale direttore amministrazione, finanza e controllo di MA s.p.a., capi 1 e 2; istigazione alla corruzione di LO D'BR, direttore provinciale DEI.N.P.S. di Bergamo (capo 3); capi 4, 5, 6 e 7; quale rappresentante in Italia di US OB EU LT, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (capo 8);
1.3. MP LA: quale consigliere delegato e rappresentante legale di MA s.p.a., capi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; 1.4. AC IL AP: quale presidente del c.d.a. di MA s.p.a., capi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; 1.5. PA TU: quale componente del c.d.a., socio e procuratore speciale di MA s.p.a., capi 4, 5, 6 e 7; 1.6. GI RO: quale pubblico ufficiale in servizio presso la Polizia di Frontiera di stanza all'aeroporto di ILno Linate, corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio (capo 15).
2. Con ordinanza in data 09/09/2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo - limitato l'esame della domanda cautelare alle imputazioni provvisorie relative ai reati per i quali la misura cautelare personale è stata ritenuta adottabile ex art. 280 cod. proc. pen. (capi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 e 15) - ha applicato a NO VA la misura degli arresti domiciliari relativamente ai capi 1, 4, 5, 6 e 7, rigettando, nel resto, la richiesta del P.M.: il G.i.p. ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte 2 criminose nei confronti di VA, escludendola, invece, nei confronti degli altri coindagati sopra indicati.
3. Investito DEappello del pubblico ministero, il Tribunale del riesame di Brescia, con ordinanza in data 11/10/2016, in parziale riforma DEordinanza impugnata, ha applicato la misura della custodia in carcere a NO VA, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari già disposta nei suoi confronti;
la misura degli arresti domiciliari a GI IL RI (capi 1, 4, 5, 6 e 7), MP LA (capi 1, 4, 5, 6 e 7), PA TU (capi 4, 5, 6 e 7), AC IL AP (capi 1, 4, 5, 6 e 7); la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di assistente capo della Polizia di Stato per la durata di sei mesi a GI RO (capo 15).
4. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. NO VA propone ricorso per cassazione attraverso il difensore avv. P. Buzzanca, articolando due motivi.
4.1.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione DEart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata non motiva in ordine alla sussistenza di un'effettiva e reale occasione per commettere altri delitti, giustificando la sostituzione con esclusivo riferimento alla personalità DEindagato. Non sussiste neppure il requisito DEattualità, poiché MA s.p.a. è stata dichiarata fallita, le altre società che, secondo il P.M., potrebbero comportare la reiterazione del reato sono state in gran parte sottoposte a sequestro oppure sono inattive oppure non esercitano la medesima attività di MA, né è stata provata la disponibilità in capo all'indagato di qualsiasi società, laddove Only OB s.r.l. è cessata (come risulta dalla relativa visura) e Let's Work s.r.l. è munita di autorizzazione ministeriale limitata alle sole attività di ricerca e di selezione del personale e non alla somministrazione di manodopera (come risulta dalla consultazione DEalbo informatico del Ministero del Lavoro). Inoltre, i fatti contestati risalgono ad oltre un anno e mezzo fa.
4.1.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione DEart. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata non motiva in ordine all'adeguatezza DEapplicazione congiunta di misure coercitive e interdittive, ma si è limitata a far riferimento all'asserita (e indimostrata) incapacità di autocontrollo DEindagato. Il giudice del riesame non 3 ha fatto alcun riferimento all'applicabilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
4.2. GI IL RI propone ricorso per cassazione attraverso il difensore avv. M. Mazzali, denunciando violazione degli art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, comma 1, lett. c), 273 e 192 cod. proc. pen.
4.2.1. In relazione ai gravi indizi di colpevolezza, la motivazione DEordinanza impugnata è apparente, risolvendosi nel richiamo ad atti di indagine in mancanza di alcun vaglio critico degli stessi. Con un salto logico si fa discendere dall'imputazione provvisoria di truffa, ossia da una condotta finalizzata al salvataggio della società, una responsabilità per i fatti distrattivi che avevano come scopo di condurre al fallimento la società stessa, trascurando altresì il fatto che la ricorrente era una dipendente della società con ruoli non di direzione o decisione, ma meramente esecutivi.
4.2.2. In relazione alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata fa contradditoriamente riferimento alla stima del passivo, laddove il G.i.p. aveva escluso la sussistenza di esigenze cautelari in relazione al ruolo gregario della ricorrente, rispetto alla quale il Tribunale del riesame non fornisce alcun elemento circa il ruolo di ideatrice della condotta truffaldina di cui al capo 1). Con motivazione apparente l'ordinanza impugnata richiama il fatto che RI era intestataria di quote di OBnes s.r.l., società (che aveva oggetto diverso da quello di MA) di cui era però amministratore LA, tanto più che dette quote sono state sequestrate. Manca nell'ordinanza impugnata qualsiasi valutazione in ordine alla personalità DEindagata.
4.3. MP LA propone ricorso per cassazione attraverso il difensore avv. A. Caricato, articolando due motivi.
4.3.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione DEart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata ha motivato prevalentemente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando i relativi elementi in riferimento alle esigenze cautelari, con erronea commistione tra i due piani e travisando risultanze investigative con riguardo, ad esempio, al pagamento in favore di CO delle quote di Akai Italia s.r.l. e alla disponibilità di carte di credito della fallita. L'ordinanza impugnata, per un verso, omette di considerare gli elementi in base ai quali il G.i.p. aveva delineato il ruolo di LA come meramente gregario, ossia quale firmatario di carte senza alcun potere decisionale all'interno della società, e, per altro verso, enfatizza la percezione di redditi da parte di TE s.p.a., dalla quale l'indagato era stato assunto quale impiegato di primo livello dal luglio 2015, e l'uso di beni aziendali di TE s.p.a., che, così come TE, fa capo al dott. DI e non ha alcun rapporto con la compagine sociale di MA. Nel far riferimento alla circostanza che l'indagato continua ad occuparsi del mondo del lavoro interinale, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto che la posizione dallo stesso attualmente ricoperta è di tipo impiegatizio. L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha fatto riferimento alla distanza temporale (16 mesi) intercorsa tra i fatti addebitati e l'applicazione degli arresti domiciliari, né al comportamento collaborativo tenuto con la curatela.
4.3.2. Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare applicata al ricorrente, motivate dall'ordinanza impugnata con affermazione ipotetiche e frutto di congetture indimostrate.
4.4. AC IL AP propone ricorso per cassazione attraverso il difensore avv. L. Villa, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Al fine di valutare la distanza nel tempo di comportamenti ascrivibili all'indagato deve farsi riferimento non all'epoca della dichiarazione di fallimento, ma a quella delle condotte poste in essere e, sotto tale profilo, non vi è alcun elemento circa il concorso del ricorrente nella commissione di fatti astrattamente delittuosi nei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento. Quanto ai fatti successivi alla perquisizione del 30/03/2015, solo otto giorni dopo il P.M. depositò istanza di fallimento, mentre l'indagato propose istanza di ammissione di MA alla procedura di concordato preventivo e, dopo la dichiarazione di fallimento, ha cessato qualsiasi rapporto formale o sostanziale con i coindagati. GP s.r.l., di cui AP è tuttora amministratore, non è fallita, come affermato dall'ordinanza impugnata, ma è del tutto inattiva (stante la sua natura di società controllante di MA, a sua volta fallita) ed è stata sottoposta a sequestro, il che priva di pregio le considerazioni DEordinanza impugnata. Anche OBness Italia s.r.l., di cui AP detiene una quota infinitesimale (1%), è stata sequestrata, sicché non è ipotizzabile che possa essere utilizzata per la reiterazione di reati contro il patrimonio. La veste professionale di dottore commercialista stigmatizzata dal Tribunale del riesame non ha alcuna valenza ai fini DEindividuazione di un concreto pericolo cautelare, tanto più che il ricorrente ha dismesso qualsiasi carica in altre società. L'ordinanza impugnata ha ritenuto apoditticamente che l'interrogatorio spontaneamente reso da AP non sia indicativo di una reale presa di distanza dai coindagati, non ha valutato la pregressa vita professionale 15 dal ricorrente e non ha speso alcuna considerazione in merito all'idoneità di misure cautelari meno afflittive.
4.5. PA TU propone ricorso per cassazione attraverso il difensore avv. P. Buzzanca, denunciando inosservanza o erronea applicazione DEart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata non motiva in ordine alla sussistenza di un'effettiva e reale occasione per commettere altri delitti, limitandosi a richiamare, in termini vaghi e indeterminati, la possibile ripresa di rapporti e relazioni con società collegate alla fallita. Non sussiste neppure il requisito DEattualità, poiché MA s.p.a. è stata dichiarata fallita, le altre società che, secondo il P.M., potrebbero comportare la reiterazione del reato sono state in gran parte sottoposte a sequestro oppure sono inattive oppure non esercitano la medesima attività di MA, né è stata provata la disponibilità di alcuna società in capo all'indagata (della quale è affermato solo un ruolo gregario ed esecutivo), laddove Only OB s.r.l. è cessata (come risulta dalla relativa visura) e Let's Work s.r.l. è munita di autorizzazione ministeriale limitata alle sole attività di ricerca e di selezione del personale e non alla somministrazione di manodopera (come risulta dalla consultazione DEalbo informatico del Ministero del Lavoro). Inoltre, i fatti contestati risalgono ad oltre un anno e mezzo fa e la ricorrente è madre di due bambini in tenera età.
4.6. GI RO propone ricorso per cassazione attraverso il difensore avv. D. Ripamonti, articolando tre motivi.
4.6.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine all'indizio "a discarico" segnalato dalla difesa, ossia il messaggio whatsapp tra il ricorrente e AU RA che dimostra come a ritirare il televisore indicato quale corrispettivo DEaccordo corruttivo dovesse andare non già RO, ma un terzo.
4.6.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Con riferimento al requisito della concretezza, la motivazione DEordinanza impugnata fa riferimento alla mera pluralità degli atti contrari ai doveri d'ufficio attribuiti all'indagato, in termini del tutto assertivi e prescindendo da qualsiasi considerazione sulla personalità del ricorrente (incensurato), che peraltro avrebbe commesso il reato su indicazione di OL, come evidenziato dallo stesso Tribunale del riesame. Quanto al requisito DEattualità delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata non ha 6 motivato adeguatamente in ordine alla deduzione difensiva circa il diverso ruolo, non operativo, assegnato al ricorrente.
4.6.3. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla durata della misura interdittiva applicata al ricorrente.
4.6.4. Con atto depositato il 16/01/2017, la difesa del ricorrente ha dedotto un motivo nuovo con il quale denuncia inosservanza DEart. 597, comma 1, cod. proc. pen. nel disporre la misura interdittiva, non richiesta dal p.m. con l'appello nemmeno in via subordinata, il Tribunale del riesame ha superato i limiti DEeffetto devolutivo, ossia la regola del tantum devolutum quanto appellatum. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi nell'interesse di VA e di TU devono essere accolti, nei termini di seguito indicati, mentre gli altri ricorsi devono essere rigettati.
2. Per ragioni di economia e di chiarezza espositiva, l'esame dei ricorsi deve essere preceduto dalla ricognizione della giurisprudenza di legittimità relativa alla portata delle innovazioni di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha introdotto, nel corpo DEart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per un verso, il riferimento al carattere «attuale» che, insieme con quello della concretezza, deve connotare il pericolo di reiterazione di condotte delittuose e, per altro verso, la specificazione che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede. A proposito di quest'ultima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015 - dep. 17/11/2015, Restuccia, Rv. 265168). Il principio di diritto è del tutto coerente con il dato normativo, illuminato dalla successione delle formulazioni della novella di cui danno conto i lavori preparatori: infatti, il tenore originario della modifica all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. delineato dalla proposta di legge AC 631 era nel senso di escludere la desumibilità del periculum "esclusivamente dalla modalità del fatto", formulazione, questa, significativamente modificata in quella vigente, che fa riferimento alla "gravità del titolo di reato". A questa linea interpretativa si è uniformato il Tribunale del riesame, sicché, sul punto, l'ordinanza impugnata non presta il fianco a rilievi critici. 7 In ordine al connotato DEattualità" gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte non si rivelano, invece, univoci.
2.1. Un primo orientamento ricostruisce la portata della novella sulla base del principio di diritto in forza del quale l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti debba essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016 - dep. 23/05/2016, Ionadi, Rv. 266958; conf. Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016 - dep. 13/06/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016 dep. 06/05/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015 - dep. 17/03/2016, Lori e altri, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015 - dep. 27/10/2015, K. e altro, Rv. 265653; Sez. 3, n. 50454 del 10/11/2015 dep. 23/12/2015, Altea, Rv. 265695, in tema di revoca 0 - sostituzione della misura coercitiva); in questa prospettiva, si è sottolineato come la prognosi che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti debba essere svolta in termini di certezza o di alta probabilità (Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015 - dep. 15/01/2016, P.M. in proc. Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015 - dep. 15/09/2015, Marino, Rv. 264688) e come il requisito DEattualità del pericolo di reiterazione del reato vada individuato nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015 - dep. 15/12/2015, Barone, Rv. 265623). Un diverso approccio ricostruttivo delinea, invece, una continuità tra i presupposti cautelari almeno impliciti - delineati dalla previgente normativa e - il requisito DEattualità" introdotto dalla novella: in questa direzione, si è affermato che il requisito DEattualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo DEart. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività - del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 - dep. 09/03/2016, C., Rv. 266421; conf. Sez. 8 6, n. 24476 del 04/05/2016 - dep. 13/06/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 - dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265985, secondo cui il requisito DEattualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di concretezza;
Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015 - dep. 04/11/2015, P.M. in proc. De CI e altri, Rv. 265350; Sez. 3, n. 12816 del 02/02/2016 - dep. 30/03/2016, Trimboli, Rv. 266515). Valorizzando la considerazione secondo cui l'espressa previsione del requisito DEattualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015 - dep. 24/03/2016, Mondello, Rv. 266485), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il requisito DEattualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto dalla legge n. 47 del 2015, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale DEindagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016 - dep. 22/06/2016, Centineo, Rv. 267264; conf. Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016 - dep. 16/06/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 dep. - 18/04/2016, Garrone, Rv. 266988; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015 - dep. 22/01/2016, Esposito e altri, Rv. 265618): con una più marcata sottolineatura DEonere motivazionale del giudice della cautela personale, si è affermato che la sussistenza di un siffatto onere in ordine all'attualità delle esigenze cautelari era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e che il requisito DEattualità del pericolo di reiterazione del reato evidenzia la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015 - dep. 26/10/2015, Maio, Rv. 264902; conf. Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015 - dep. 13/01/2016, Capezzera, Rv. 265958), dovendosi fondare su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano l'esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, Ferrante, Rv. 266511).
2.2. Ritiene il Collegio che, su un piano generale, debba privilegiarsi il primo orientamento, correttamente imperniato sul rilievo di una discontinuità introdotta dalla specifica previsione, nel corpo DEart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del requisito DEattualità" del pericolo di reiterazione, ma che gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, nei loro profili essenziali, possano essere ricondotti a concordi linee interpretative. Dal primo punto di vista, deve rilevarsi che la non univocità delle "letture" offerte dalla giurisprudenza di questa Corte circa la portata delle modifiche introdotte dall'art. 2 della legge n. 47 del 2015 si ricollega ad analoga mancanza di univocità che si registrava rispetto alla norma previgente: infatti, se è vero che non mancavano nel panorama giurisprudenziale pronunce che instauravano una correlazione tra il requisito della "concretezza" e quello DEattualità", pur in a parte la disposizione relativa al pericolo di inquinamento delle prove assenza- di un'espressa previsione normativa del secondo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 - dep. 17/12/2014, Alessi, Rv. 261670), è altrettanto vero che un consistente orientamento della giurisprudenza di legittimità affermava che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza" non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il requisito in questione essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla norma processuale in discorso (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004 - dep. 04/03/2004, Catanzaro, Rv. 227227; conf. Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014 - dep. 09/06/2014, Lorenzini, Rv. 260143; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013 - dep. 03/07/2013, Pmt in proc. Vignali, Rv. 255857). Sotto questo profilo, deve rilevarsi che la modifica introdotta dalla novella del 2015 rappresenta effettivamente un novum, avendo inequivocabilmente determinato il superamento DEindirizzo appena richiamato. La rilevata discontinuità normativa rende ragione della necessità, sul piano interpretativo, di riconoscere un ambito operativo autonomo al requisito DEattualità" rispetto a quello della "concretezza", ambito correttamente 10 delineato dalle pronunce riconducibili al primo degli orientamenti richiamati attraverso l'affermazione che - ferma restando la considerazione DEintervallo di tempo trascorso tra fatto e valutazione cautelare - la prognosi di sussistenza del pericolo di reiterazione non può limitarsi al rilievo DEalta probabilità che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione (come affermato dalle pronunce appena richiamate), ma deve estendersi alla previsione in termini, appunto, almeno di alta probabilità che all'imputato si presenti - effettivamente un'occasione per commettere ulteriori delitti della stessa specie. Così definito l'ambito di operatività del requisito DEattualità", occorre interrogarsi sullo specifico atteggiarsi della relativa prognosi e, dunque, sul significato rivestito dal riferimento alla previsione che all'imputato si presenti un'effettiva occasione per la reiterazione delittuosa. Al riguardo, mette subito conto rimarcare come le valutazioni del giudice cautelare debbano necessariamente collocarsi sul piano della fattispecie concreta, rifuggendo da qualsiasi approccio astrattizzante. In questa prospettiva, il giudizio circa l'attualità del pericolo di reiterazione impone, in particolare, di valutare, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, se permanga la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede: la previsione che all'imputato si presenti un'effettiva occasione per la reiterazione delittuosa non può, dunque, prescindere dalla verifica del permanere di siffatta situazione, ossia DEinsieme delle condizioni fattuali (pur se connesse a qualificazioni giuridiche o dipendenti da atti giuridici) la cui persistenza rende attuale pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede. Così correlata alla ricostruzione della specifica situazione necessaria affinché possa nuovamente presentarsi |""'occasione" per la commissione di un delitto della stessa specie di quello per il quale si procede, la portata del requisito DEattualità del periculum libertatis delineata dal primo orientamento può dirsi sostanzialmente sovrapponibile a quella cui rinvia il riferimento, sul quale fanno leva alcune pronunce di questa Corte (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, cit.; conf. Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, Capezzera, cit.), alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento DEadozione della misura in relazione non solo al tempo trascorso dal fatto contestato, ma anche alle peculiarità della vicenda cautelare. Come si è anticipato, la situazione alla base DEoccasione" per la reiterazione delittuosa può identificarsi anche con determinate condizioni connesse a qualificazioni giuridiche o dipendenti da atti giuridici: è il caso, ad esempio, dei reati come quelli contro la Pubblica Amministrazione compresi tra - le imputazioni provvisorie per le quali si procede nell'ambito della vicenda 11 -cautelare in esame correlati allo status di pubblico ufficiale. Ai fini del giudizio sulla permanenza della situazione, le modificazioni relative a tale status sono evidentemente significative, anche se non decisive, dovendo il giudice cautelare far comunque riferimento alla situazione di fatto (ad esempio, alle relazioni di fatto emerse nel caso concreto) che, da un lato, ha reso possibile o comunque agevolato la commissione del delitto per quale si procede e che, dall'altro, ai fini della prognosi ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve "sopravvivere” per giustificare l'applicazione della misura cautelare. Rilievo, questo relativo alla situazione di fatto, la cui centralità deve essere naturalmente riconosciuta anche con riguardo ai reati fallimentari, per i quali pure si procede. L'irriducibilità delle fattispecie concrete a schematizzazioni che abbiano pretesa di valenza onnicompresiva impone di considerare la possibilità che, con riguardo alle peculiarità del caso di specie, il giudice cautelare non sia in grado di identificare una situazione di fatto "condizionante" rispetto alla prognosi cautelare, ossia alla previsione che all'imputato si presenti un'effettiva occasione per la reiterazione delittuosa: ipotesi del genere possono, ad esempio, registrarsi in relazione a quei reati contro il patrimonio (furti con destrezza o in appartamento) la cui commissione, per la vastità della tipologia dei casi concreti in cui può perfezionarsi, non consente, di regola, l'individuazione di una specifica situazione fattuale il cui ripresentarsi sia indispensabile ai fini della prognosi cautelare. In tali ipotesi, l'oggettivo ostacolo all'individuazione di una situazione di fatto da porre a fondamento della concreta possibilità che l'occasione per la recidiva si presenti non consente di ancorare la prognosi cautelare al principio di diritto delineato dal primo orientamento: in relazione ad una fattispecie concreta dalle caratteristiche fattuali tendenzialmente riproducibili in modo, in buona sostanza, illimitato, il riferimento alla previsione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per reiterare delitti della stessa specie priva il giudizio di attualità del pericolo cautelare di reale attitudine selettiva. Nelle ipotesi, residuali, del genere, dunque, le istanze di effettività del controllo giurisdizionale sui requisiti prescritti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impongono di fondare la prognosi di commissione di delitti analoghi su elementi concreti e non congetturali rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento DEadozione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 cit.), valorizzando la valutazione della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale DEindagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (ex plurimis, Sez. 2, n. 12 26093 del 31/03/2016, Centineo, cit.). Al riguardo, tuttavia, è bene sottolineare - ribandendo l'impraticabilità di approcci astrattizzanti che l'impossibilità di - individuare la specifica situazione fattuale funzionale al giudizio cautelare non può che essere tendenziale: infatti, anche rispetto ad ipotesi come quelle appena richiamate è ben possibile che le peculiarità del caso di specie - con riguardo, ad esempio, alle condizioni individuali DEagente contribuiscano a delineare - condizioni fattuali correlate alla possibilità che l'occasione per compiere ulteriori delitti si ripresenti.
2.3. Concludendo sul punto, deve affermarsi, su un piano generale, che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta, in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Nelle ipotesi in cui la valutazione della situazione di fatto indicata sia preclusa in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza DEesigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali rivelatori di una continuità ed effettività del - pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale DEindagato ovvero della presenza di elementi indicativi DEeffettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. L'esame dei motivi dei vari ricorsi sarà svolto alla luce delle linee interpretative appena esposte.
3. Il ricorso nell'interesse di NO VA è solo in parte fondato.
3.1. Il primo motivo, che attiene alla sussistenza nei confronti del ricorrente DEesigenza cautelare, è inammissibile, in quanto la relativa questione non era devoluta al giudice DEappello cautelare, investito DEimpugnazione del pubblico ministero solo in merito all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo. 13 3.2. Il secondo motivo è solo in parte meritevole di accoglimento. L'ordinanza impugnata ha motivato la ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente richiamando, in primo luogo, il ruolo rivestito nei fatti per i quali si procede da VA, principale fautore, insieme con il coindagato CO, di tutte le condotte distrattive ed effettivo gestore della fallita e della maggior parte delle varie società emerse nel contesto investigativo;
pur nella consapevolezza che la polizia giudiziaria aveva acquisito elementi idonei ad accertare la truffa milionaria ai danni DEI.N.P.S., VA ha perseverato nel disegno criminoso volto a conferire il ramo d'azienda della fallita a US OB, rievocando precedenti esperienze giudiziarie conclusesi con esiti favorevoli. Decisivo, nelle valutazioni del Tribunale del riesame, è poi il rilievo che l'indagato ha operato giovandosi di prestanomi e di soggetti compiacenti e adesivi alle direttive da lui stesso impartite, rimanendo formalmente estraneo alle compagini societarie di fatto gestite, sicché la capacità di occultamento rende particolarmente insidioso e difficilmente intellegibile il ruolo ricoperto: le scaltre modalità di realizzazione delle condotte illecite, ha osservato ancora l'ordinanza impugnata, rendono VA inaffidabile e irragionevole far affidamento su sue ipotetiche capacità di autocontrollo, sprovviste di fondamento;
giudizio, questo, confermato dai precedenti a carico DEindagato, che ha riportato condanne per cessione illecita di sostanze stupefacenti, corruzione e omesso versamento di ritenute previdenziali o assistenziali. A fronte della motivazione resa dal giudice DEappello cautelare, i rilievi del ricorrente circa il giudizio di incapacità di autocontrollo sono articolati in modo carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEimpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), mentre quelli relativi alla mancanza di motivazione in ordine alla possibile applicazione congiunta di misure cautelari diverse omettono finanche di prospettare le misure cautelari diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in carcere suscettibili di essere applicate cumulativamente all'indagato con esiti complessivamente più afflittivi della prima e meno afflittivi della seconda. E' invece fondata la censura relativa all'omessa motivazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico". Come hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte, l'inserimento, ad opera DEart. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, del comma 3-bis nel corpo DEart. 275 cod. proc. pen. deve ritenersi diretta espressione DEintenzione del legislatore di considerare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base 14 della misura, restituendo centralità alla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria»: di qui il principio di diritto in forza del quale, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651). L'ordinanza impugnata non ha adempiuto all'indicato onere motivazionale, sicché deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto indicato.
4. Il ricorso nell'interesse di GI IL RI deve essere rigettato.
4.1. Il primo motivo non merita accoglimento. L'ordinanza impugnata ha ricostruito il rapporto tra l'imputazione provvisoria sub 1) - truffa in danno DEI.N.P.S. e i reati fallimentari oggetto delle imputazioni provvisorie da 4) a - 7), richiamando, in particolare, quest'ultima, relativa al contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra MA e US OB EU LT: i vertici formali e di fatto di MA, ossia LA, AP, TU, VA e RI miravano ad ottenere il DURC, fino a congegnare il meccanismo truffaldino sub 1), per poi effettuare l'affitto di ramo d'azienda in favore di US OB, operazione, questa, volta a trasferire gli elementi positivi DEormai ampiamente decotta MA ad una nuova figura societaria gestita dal medesimo gruppo di persone e condivisa da tutti i gestori formali e sostanziali della società, come, in particolare, emerge dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici di MA. Lungi, dunque, dal rivelare un salto logico, il percorso argomentativo DEordinanza impugnata ha dato congruamente conto della concatenazione finalistica delle diverse imputazioni provvisorie (il che priva di consistenza la deduzione della ricorrente circa la diversa "direzione" dei fatti di truffa rispetto a quelli integranti reati fallimentari), rimarcando, quanto a quella sub 7), la valenza conoscitiva rivestita dalle intercettazioni ambientali dimostrative della partecipazione degli indagati e richiamando le conversazioni tra VA, AP, LA e RI (quest'ultima poi procuratore di US OB EU LT) in cui si affermava di voler girare il fatturato», «girare tutto», «non lasciare niente». Con specifico riguardo alla posizione di RI, il Tribunale del riesame ha fatto altresì riferimento, in primo luogo, al ruolo della stessa quale "braccio operativo" di VA, ruolo concretizzatosi non solo nella condivisione delle scelte organizzative degli amministratori, ma anche nell'indicazione di strategie illecite poi in concreto seguite;
l'ordinanza impugnata ha poi evidenziato specifiche condotte poste in 15 essere dall'indagata ed accertate dalle indagini svolte, quali la corresponsione di ingenti somme in favore di CO e gli accordi intercorsi con lo stesso in ordine ai bonifici da effettuare in suo favore, nonché le discussioni con VA e con CO in cui venivano soppesati i rischi relativi alle operazioni realizzate, nella consapevolezza della loro illiceità: alla luce dei rilievi del Tribunale del riesame, le doglianze della ricorrente circa la posizione di dipendente e il ruolo esecutivo rivestititi trovano puntuale confutazione nella motivazione DEordinanza impugnata.
4.2. Il secondo motivo è del pari infondato. L'ordinanza impugnata ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sulla base di plurimi dati ed argomenti. In primo luogo, su un piano generale, il Tribunale del riesame ha rilevato, per un verso, come le modalità e, segnatamente, la gravità del fatto possano essere valutate, a - - differenza della gravità del titolo di reato per il quale si procede, ai fini della prognosi di pericolosità e, per altro verso, come il riferimento normativo ai reati della stessa specie non implichi che, rispetto ai reati fallimentari, non possa essere preso in esame il pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio (rilievo, questo, al quale può aggiungersi l'assorbente considerazione che nei confronti di RI e di alcuni altri coindagati si procede anche per il reato di truffa aggravata), né che debbano essere valutate solo condotte analoghe nell'ambito delle sole agenzie di lavoro interinale: il che rende ragione DEinfondatezza delle deduzioni difensive circa l'oggetto sociale della fallita e quello di altre società prese in considerazione ai fini del giudizio sulla sussistenza DEesigenza cautelare. L'ordinanza impugnata ha poi evidenziato l'entità del passivo nei confronti DERA (oltre 64 milioni di euro) e la collocazione di vari fatti distrattivi (per importi pari a milioni di euro o, nei casi meno gravi, a centinaia di migliaia di euro) in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento (pochi mesi prima). Con specifico riferimento alla posizione della ricorrente RI, il Tribunale del riesame ne ha rimarcato il ruolo di ideatrice della condotta truffaldina di cui all'imputazione provvisoria sub 1), quello di procuratore di US OB EU LT, società favorita dall'attività di spoliazione in danno di MA e dei suoi creditori, il che, sottolinea l'ordinanza impugnata, conferma la prosecuzione DEattività DEindagata al servizio di VA e la riconducibilità delle due società, nonché di OBness s.r.l. (di cui RI deteneva il 99% delle quote) e di TE s.p.a. allo stesso gruppo dirigente (come confermato in modo del tutto evidente da una conversazione intercettata): rilievo che rende ragione, nel percorso argomentativo del giudice DEappello cautelare, della capacità degli 16 indagati di creare numerose persone giuridiche sempre collegate, ma formalmente facenti capo a soggetti diversi. A fronte della motivazione, sinteticamente richiamata, DEordinanza impugnata, che ha dato congruamente conto, richiamando la rete di società gestite da soggetti collegati agli indagati, della sussistenza del requisito DEattualità del pericolo di reiterazione, le censure della ricorrente non meritano accoglimento. Quanto al ruolo di ideatrice della truffa continuata in danno DEI.N.P.S. sub 1), il Tribunale del riesame ha ricostruito la vicenda richiamando le conversazioni intercettate dalle quali emerge, tra l'altro, che l'idea truffaldina suggerita da RI fu "abbracciata" sia da VA, sia dagli amministratori AP e LA: dati, questi, non oggetto di disamina critica da parte del ricorso, mentre, con riferimento alla deduzione circa il ruolo meramente gregario rivendicato dalla ricorrente valgono i rilievi già svolti in ordine al primo motivo. In termini niente affatto apparenti il Tribunale del riesame ha poi dato conto DEattualità e della concretezza del pericolo di reiterazione, facendo riferimento non solo a OBness s.r.l., ma, come si è visto, al ruolo DEindagata di procuratore di US OB EU LT (società beneficiaria della "spoliazione" della fallita), nonché alla pluralità di società facenti capo al gruppo degli indagati (che non si esauriscono in quelle menzionate dal ricorso): riferimento, quest'ultimo, di portata generale e, tuttavia, saldamente ancorato a dati indiziari espressivi della capacità concreta e sperimentata - degli indagati di creare società formalmente - riconducibili a terzi, ma collegate alle strategie criminose emerse dalle indagini. Nei termini indicati, la motivazione DEordinanza impugnata ha congruamente dato conto della riconoscibilità, nel caso di specie, dei connotati del periculum libertatis, restando prive di incidenza, sull'apparato argomentativo del Tribunale del riesame, le deduzioni difensive circa il mancato esame dei profili attinenti alla personalità della ricorrente, congruamente valutata dall'ordinanza impugnata (oltre che al fine di escludere l'adeguatezza della sola custodia carceraria chiesta dal P.M. appellante) attraverso plurimi richiami a comportamenti e ad atti concreti DEindagata (quali la diretta riferibilità anche a RI DEelaborazione delle strategia volte al depauperamento del patrimonio della fallita e della ponderazione dei rischi connessi alle illecite operazioni poste in essere).
5. Anche il ricorso proposto nell'interesse di MP LA deve essere rigettato.
5.1. Il primo motivo non è fondato. Oltre che sulla base dei rilievi più @ generali e riferibili anche ai coindagati evidenziati in sede di analisi del ricorso nell'interesse di RI, l'ordinanza impugnata ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nei 17 confronti di LA richiamando, in primo luogo, il pieno avallo alla truffa continuata in danno DEI.N.P.S. e il ruolo di coamministratore legale della fallita, ruolo in forza del quale il consenso DEindagato era indispensabile per la realizzazione delle condotte distrattive, che, sottolinea l'ordinanza impugnata, esclude il carattere gregario del contributo di LA (e di AP). Al riguardo, il ricorso, pur non investendo l'ordinanza del Tribunale del riesame sotto il profilo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti DEindagato in ordine alle imputazioni provvisorie, muove alcune censure relative a tale profilo, denunciando, in primo luogo, un travisamento del dato indiziario relativo al ruolo di LA nei pagamenti in favore di CO: anche a prescindere dal rilievo che la doglianza investe uno dei molti fatti di bancarotta ascritti al ricorrente, essa non è fondata, posto che, come si è visto, l'ordinanza impugnata ha valorizzato essenzialmente il ruolo di amministratore esercitato da LA nella compagine della fallita (e i conseguenti poteri di direzione e di "interdizione"), il che esclude in radice la riconoscibilità alla censura di un'autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale da risultare in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Priva di fondamento è poi l'ulteriore deduzione circa il travisamento relativo alla disponibilità di carte di credito della fallita, posto che il Tribunale del riesame ha richiamato l'intestazione delle carte a AP (una), a LA (due) e a TU (una), sottolineando che quest'ultima le aveva poi consegnate alla curatela, -tutte- così non facendo alcun riferimento ad un utilizzo delle stesse carte da parte del ricorrente (ed anzi implicitamente evocando la disponibilità delle stesse in capo a TU, alla quale sono espressamente attribuite condotte approfittatrici del patrimonio della fallita per "spese del tutto eccentriche"). L'ordinanza impugnata ha poi richiamato, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, la già segnalata intercettazione della conversazione con VA nella quale i due, discutendo, fanno riferimento a varie società (US OB EU LT, OBness s.r.l., TE s.p.a.) riconducibili al medesimo "gruppo dirigente": il rilievo rende ragione della previsione che all'indagato si presenti effettivamente l'occasione per la reiterazione dei delitti per i quali si procede e, dunque, DEinfondatezza della doglianza del ricorrente incentrata sulla conversazione che, secondo quanto prospettato, ne rappresenterebbe il ruolo in termini di mero firmatario di carte privo di potere decisionale, doglianza che - - anche a voler prescindere dai profili di merito che la connotano e dalla mancanza della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione 18 impugnata e quelle poste a fondamento DEimpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) - non scalfisce, sul piano logico-argomentativo, il rilievo del giudice DEappello cautelare fondato su un dato indiziario al quale, con argomentazione immune da vizi logici, è stata riconosciuta valenza dimostrativa della capacità degli indagati individuati come facenti parte del "gruppo dirigente" di costituire numerose società collegate pur se formalmente riconducibili a soggetti diversi, capacità di indubbia rilevanza nel quadro delle vicende relative ai fatti per i quali si procede e ai fini della prognosi cautelare. Conclusione, questa, che trova ulteriore conferma nel rilievo DEordinanza impugnata secondo cui LA ha percepito redditi da TE s.p.a. e ha avuto in uso beni di TE s.p.a.: sul punto, il ricorso fa leva sul rapporto impiegatizio che lo legava alla prima società e sull'argomento che entrambe farebbero capo a DI e non avrebbero alcun rapporto con MA. Le censure sono infondate, posto che, come si è visto, è la stessa conversazione tra LA e VA richiamata dal Tribunale del riesame e del tutto trascurata dal - a dar conto, in modo "lampante", come sottolinea il Tribunale di ricorso - Brescia, della riconducibilità al gruppo di TE (richiamata anche in una conversazione di VA del 21/04/2015 messa in luce dall'ordinanza del G.i.p. di Bergamo), il che priva di consistenza anche la deduzione circa il rapporto di dipendenza con TE (facente capo, secondo il ricorrente, allo stesso soggetto). L'ordinanza impugnata ha poi sottolineato la condotta tenuta dagli indagati - compreso il ricorrente successivamente alla perquisizione degli uffici di - MA, condotta, finalizzata a precostituire linee difensive rispetto alle possibili accuse, che rende ragione della manifesta infondatezza delle deduzioni difensive circa la distanza temporale tra fatti per i quali si procede e provvedimento applicativo (distanza, peraltro, non certo dotata, alla luce dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie e del contesto nel quale gli stessi si collocano, della valenza attribuita dal ricorso), il licenziamento da OBness s.r.l. (peraltro successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento) e il prospettato comportamento collaborativo con la curatela.
5.2. Anche il secondo motivo non è fondato. L'inadeguatezza di misure meno afflittive degli arresti domiciliari è motivata dal Tribunale del riesame sulla base, in sintesi, di un duplice rilievo: da una parte, la possibilità degli indagati, se non ristretti dalla custodia domiciliare, di riallacciare rapporti con altri soggetti, emersi nel corso delle indagini, attraverso i quali reiterare fatti analoghi a quelli per i quali si procede e, segnatamente, riprendere rapporti con i formali amministratori di società collegate alla fallita o che dalla stessa hanno ricevuto 19 consistenti benefici economici;
dall'altra, l'accertata condotta tenuta dopo la perquisizione degli uffici di MA, espressiva della perseveranza negli intenti criminosi e, come si è detto, della programmazione di linee difensive in vista delle possibili accuse. Lungi dal far leva su affermazioni ipotetiche e congetturali, i rilievi del Tribunale del riesame si basano sulla capacità degli indagati individuati come facenti parte del "gruppo dirigente" di costituire numerose società collegate pur se formalmente riconducibili a soggetti diversi, capacità argomentata dall'ordinanza impugnata con motivazione coerente con i dati indiziari richiamati ed immune da vizi logici. Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
6. Il ricorso nell'interesse di AC IL AP deve essere rigettato. Come si è visto esaminando il ricorso proposto nell'interesse di RI, il Tribunale del riesame ha valorizzato il rapporto tra i gravi fatti di truffa in danno DEI.N.P.S. e i vari reati fallimentari ascritti agli indagati, sottolineando come i vertici formali e di fatto di MA (tra i quali AP) intendessero, attraverso le false quietanze di pagamento, ottenere il DURC per poi realizzare l'affitto del ramo di azienda in favore di US OB EU LT e, quindi, trasferire gli elementi positivi DEormai decotta MA ad una nuova figura societaria gestita di fatto dal medesimo gruppo: in questa prospettiva, che delinea un profilo centrale nella complessiva vicenda all'interno della quale devono essere collocati i fatti di cui alle varie imputazioni provvisorie, il giudice DEappello cautelare ha sottolineato la valenza rivestita dalle intercettazioni ambientali dimostrative della partecipazione concorsuale degli indagati e ha richiamato le conversazioni tra VA, AP, LA e RI in cui si affermava di voler «girare il fatturato», «girare tutto», «non lasciare niente». L'ordinanza impugnata, come pure si è già evidenziato, ha inoltre ricostruito il comportamento tenuto dagli indagati successivamente alla perquisizione degli uffici della fallita del 30/03/2015, sottolineando come gli stessi non abbiano modificato le proprie condotte - magari presentando istanza di fallimento ma abbiano continuato a perseguire i - propri disegni criminosi approfittando di compagini societarie già esistenti o acquistate all'uopo (US OB LT). Quanto a quest'ultimo rilievo, il ricorrente deduce che l'istanza del fallimento fu presentata dal P.M. solo otto giorni dopo la perquisizione e che lo stesso AP presentò comunque istanza di ammissione al concordato preventivo: la deduzione non inficia il rilievo del Tribunale del riesame, in quanto, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorso, l'istanza di ammissione al concordato preventivo fu comunque successiva all'istanza di fallimento del P.M., laddove il dato valorizzato dall'ordinanza impugnata (sulla base di elementi indiziari non contestati dal ricorrente) 2 020 afferente al comportamento degli indagati successivamente alla perquisizione non è in alcun modo scalfito, sul piano logico-argomentativo, dal rilievo difensivo. D'altra parte, l'argomento del Tribunale bresciano incentrato sul comportamento ora richiamato priva di consistenza la doglianza difensiva relativa alla distanza temporale tra i fatti ascritti a AP e l'adozione del provvedimento cautelare. Il ricorrente lamenta poi che GP s.r.l. è del tutto inattiva e che, così come OBness Italia s.r.l., è stata sequestrata, sicché nessuno dei residui rapporti societari sarebbe foriero di qualsiasi spazio operativo dal quale dedurre l'attualità del pericolo cautelare. Le censure non colgono nel segno in quanto i riferimenti al ruolo del ricorrente rispetto alle due indicate società non possono essere considerati disgiuntamente dagli altri elementi richiamati, ossia, in sintesi, la concatenazione finalistica tra le truffe ai danni DEI.N.P.S. e lo "svuotamento" della fallita di cui AP era pienamente consapevole e partecipe e, d'altro canto, le conversazioni tra VA, LA, RI e lo stesso AP in cui si manifestava il proposito di «non lasciare niente» alla fallita (e ai suoi creditori); complessivamente valutati, gli elementi richiamati dal Tribunale del riesame delineano il ruolo di AP come facente parte del "gruppo dirigente" al quale, con argomentazione già valutata come immune da vizi logici, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la capacità di costituire numerosi soggetti societari collegati pur se formalmente diversi: capacità alla quale è correlato il periculum libertatis individuato nella possibilità, valutata sulla base della specifica situazione di fatto accertata, di riprendere rapporti con amministratori formali di società collegate a MA o beneficiate dalla spoliazione dei suoi beni e, dunque, nella riconoscibilità di condizioni espressive di un'effettiva occasione per la reiterazione delittuosa. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle ulteriori doglianze articolate dal ricorso: i riferimenti alla veste professionale di AP sono svolti dall'ordinanza impugnata al fine di rimarcarne la valenza ai fini DEintensità del dolo e, dunque, della gravità del fatto, a sua volta presa in considerazione nel più ampio quadro richiamato;
la dedotta dismissione di qualsiasi carica in altre società è priva di incidenza sulla nucleo essenziale delle valutazioni operate dal giudice DEappello cautelare, da individuarsi, come si è detto, nella ritenuta capacità dei coindagati di costituire società sostanzialmente collegate al gruppo dirigente della fallita e nella indicata possibilità di riprendere rapporti con gli amministratori di società coinvolte nelle varie vicende di MA, l'una e l'altra espressive DEattualità e della concretezza del periculum libertatis;
i trascorsi DEindagato sono stati valorizzati al fine di escludere l'applicazione della più grave misura della custodia in carcere richiesta dal P.M. appellante;
aspecifica è 21 la deduzione relativa all'interrogatorio reso dall'indagato, mentre, quanto all'idoneità di misure meno afflittive, il punto è stato motivato dall'ordinanza impugnata sulla base dei rilievi già richiamati.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di PA TU deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. Con specifico riferimento alla posizione della ricorrente TU e alla sussistenza, nei suoi confronti, DEesigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata ha richiamato vari elementi: l'indagata, ha osservato il Tribunale del riesame, non può essere considerata amministratore meramente formale della fallita, come dimostrato dalle intercettazioni successive al conseguimento del DURC e, soprattutto, dall'approfittamento del patrimonio della società utilizzandolo per spese del tutto eccentriche;
PA TU, inoltre, ha firmato l'accordo tra CO e GP (di cui l'indagata possiede integralmente le quote) attraverso il quale il primo ha ceduto le proprie partecipazioni in Akai ricevendo il pagamento del prezzo dalle casse di MA;
TU è o è stata titolare di quote di varie società, alcune delle quali cedute alle figlie di VA, nonché di AR s.r.l., destinataria di somme distratte da MA, oltre che DE87% di GP. Nei termini sinteticamente indicati, la motivazione DEordinanza impugnata non è idonea a dar conto della sussistenza, nei termini sopra delineati, di un attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati per i quali si procede. Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che i rilievi del Tribunale del riesame concernenti il legame finalistico tra la truffa continuata ai danni DEI.N.P.S. e i reati fallimentari in danno di MA rilievi di indubbia pregnanza nel percorso argomentativo DEordinanza impugnata afferente alla posizione dei coindagati RI, LA e AP - non sono riferibili a TU, nei confronti della quale non è stata elevata l'imputazione provvisoria sub 1): da questo punto di vista, il passaggio DEordinanza impugnata che richiama la decisione di AP e di LA di avallare la condotta truffaldina e che sembra associare in tale valutazione pure TU, in quanto anch'essa amministratore della fallita, è smentito dal dato richiamato, ossia l'estraneità DEindagata all'ipotesi di reato di truffa aggravata. Del resto, lo stesso giudice DEappello cautelare ha osservato che la pianificazione della truffa aggravata e la successiva spoliazione DEattivo della fallita denotano «una preordinazione delittuosa che porta ad escludere recisamente l'occasionalità dei fatti commessi»; rilievo, questo, che, se immune da vizi logici con riguardo ai coindagati RI, LA e AP, non può essere, almeno in toto, riferito anche a TU. 22 Sotto un ulteriore profilo, l'ordinanza impugnata ha valorizzato le conversazioni tra VA, AP, LA e RI in cui si affermava di voler girare il fatturato», «girare tutto», «non lasciare niente», conversazioni rispetto alle quali non risulta la partecipazione di TU, il che contribuisce ulteriormente a differenziare, ai fini della prognosi cautelare, la sua posizione rispetto a quella dei coindagati. Svincolata dai dati indiziari e dagli argomenti richiamati, la conclusione DEordinanza impugnata circa la sussistenza, nei confronti della ricorrente, di un pericolo di reiterazione dei reati per i quali si procede connotato in termini, non congetturali, di concretezza e di attualità (nell'accezione sopra delineata) - presenta quei profili di insufficiente determinatezza denunciati dall'impugnazione. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
8. Il ricorso di GI RO non merita accoglimento.
8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo le stesse deduzioni del ricorrente, il messaggio whatsapp evocato (e comunque richiamato dall'ordinanza impugnata, nonché, più diffusamente, dall'ordinanza del G.i.p. di Bergamo) dimostra, al più, che il ritiro del televisore non fu effettuato da RO, bensì da altra persona, ma non che il medesimo televisore non fu ricevuto dal ricorrente, né, comunque, che non fu promesso quale corrispettivo per le condotte contestate: rilievo, quest'ultimo, assorbente poiché, come osservato dal Tribunale del riesame, l'accordo corruttivo si consuma con la semplice promessa e, può aggiungersi, in tali termini è articolata l'imputazione provvisoria sub 15).
8.2. Il secondo e il terzo motivo non meritano accoglimento. Il giudice DEappello cautelare ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare richiamando la molteplicità degli atti contrari ai doveri d'ufficio ascritti all'imputato e dei favori ricevuti quali corrispettivo degli stessi, molteplicità rivelatrice del carattere non occasionale dei fatti commessi. L'argomentazione, in linea con i dati indiziari richiamati ed immune da vizi logici, non è compromessa, sul piano logico- argomentativo, dalle censure del ricorrente: queste, da un lato, fanno leva su un dato quale l'incensuratezza di RO che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ben può essere superato valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012 - dep. 30/01/2013, Mellucci, Rv. 255679; conf. Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016 - dep. 10/10/2016, Castagna, Rv. 267956), mentre, dall'altro, richiamano il concorso del coindagato UN OL nei fatti, anch'esso privo di incidenza sulla prognosi di pericolosità svolta 23 dall'ordinanza impugnata. Quanto all'attualità del periculum, il Tribunale del riesame ha sottolineato nella prospettiva della valutazione della permanenza - delle condizioni necessarie alla sopravvivenza del pericolo di reiterazione - che nei confronti di RO non è intervenuta sospensione dall'incarico pubblico (cfr. Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, Ferrante, Rv. 266511, puntualmente richiamata dall'ordinanza impugnata), né dimissioni dall'ufficio, ma solo lo spostamento ad altre mansioni: sul punto, il ricorso fa leva sul dedotto carattere "non operativo" delle nuove mansioni DEindagato, in termini, all'evidenza, del tutto generici ed inidonei a dar corpo al vizio motivazionale denunciato. Osserva inoltre il Collegio che i rilievi DEordinanza impugnata circa la pluralità degli atti contrari ai doveri d'ufficio realizzati e la non occasionalità degli stessi, posti in essere nel contesto DEattività lavorativa svolta, rendono adeguatamente ragione della durata mesi sei della misura interdittiva applicata, determinata in termini del tutto congrui rispetto alla molteplicità e alle connotazioni delle condotte attribuite all'indagato.
8.3. Il motivo aggiunto non è fondato. L'indirizzo di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, afferma il principio di diritto in forza del quale nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo DEimpugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso DEapplicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno gravi (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014 dep. 22/12/2014, Di Giambattista, Rv. 261612; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012 - dep. 18/06/2012, Pmt in proc. Abbruzzese, Rv. 253760; Sez. 3, n. 27506 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, Sudano, Rv. 240253). Facendo leva sul principio devolutivo, il difforme orientamento (Sez. 3, n. 3443 del 18/09/2012 - dep. 23/01/2013, P.M. in proc. E., Rv. 254680) non considera, da una parte, che «la peculiarità del procedimento de libertate attribuisce al tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente» e, dall'altra, che «il limite del tantum devolutum quantum appellatum opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste DEaccusa» (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, cit.). nei termini indicati essere9. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia nei confronti di VA NO e TU PA, mentre i ricorsi di GI IL RI, LA MP, AC IL AP e RO GI devono essere rigettati, con 24 condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di VA NO e TU PA con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di RI GI IL, LA MP, AP AC IL e RO GI, che condanna, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento. Manda la Cancelleria per le comunicazione di cui all'art. 28 reg. cod. proc. pen. Così deciso il 18/01/2017. Il Consigliere estensore Amplo CaputoСерик Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 15 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Ө зчин 25 5 2